COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PROVINCIA DI SASSARI BILANCIO CONSOLIDATO DELL ESERCIZIO 2017 RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA
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1 COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PROVINCIA DI SASSARI BILANCIO CONSOLIDATO DELL ESERCIZIO 2017 RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA (art. 11 decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, OIC n. 17 e principio applicato all. n. 4/4)
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3 RELAZIONE SULLA GESTIONE IL GRUPPO Il bilancio consolidato che viene qui presentato rappresenta i risultati della gestione del comune e degli enti/società che a vario titolo perseguono le finalità istituzionali dell ente, nei vari ambiti di riferimento, per l esercizio RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI DA CONSOLIDARE Trattandosi del secondo anno di redazione del bilancio consolidato, considerata la quota esigua che il Comune detiene nei soggetti partecipati inclusi nel perimetro, si ritiene che non sia significativo produrre una relazione sulla gestione del bilancio consolidato non esistendo di fatto una politica di gruppo. Anche relativamente alla S.I.I.T. srl, totalmente partecipata dall' Ente, ormai prossima alla liquidazione finale, sono state compiute le attività strettamente necessarie al pagamento dei debiti e alla riscossione dei crediti esistenti, nonché allo stralcio dei crediti/debiti non più esigibili. In particolare l'esercizio di riferimento, per la predetta società, è stato caratterizzato dalla chiusura del contenzioso tra SIIT e Comune di Tempio Pausania contro Abbanoa S.p.a., con sentenza a favore del Comune di Tempio Pausania La redazione del documento è comunque importante al fine di evidenziare i saldi contabili e il complessivo volume di attività del Comune inteso come ente di riferimento. ANALISI DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017 Conto economico Il conto economico consolidato si chiude con un risultato della gestione di , così determinato: Conto economico consolidato Conto economico consolidato Voci Valore della produzione Costi della produzione Risultato della gestione operativa
4 Proventi e oneri finanziari Rettifiche di valori di attività finanziarie Proventi e oneri straordinari Imposte sul reddito Risultato di esercizio Il risultato dell esercizio è così imputabile: Risultato di pertinenza del gruppo Risultato di pertinenza di terzi == TOTALE Stato patrimoniale Lo stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2017 è il seguente: Stato patrimoniale Stato patrimoniale Voci consolidato 2017 consolidato 2016 Crediti verso partecipanti 0 0 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni (a) Rimanenze Crediti Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0 0 Disponibilità liquide Attivo circolante (b) Ratei e risconti attivi (c) Totale attivo (a) + (b) + (c) Patrimonio netto (a) Patrimonio netto del gruppo Patrimonio netto di terzi == == Fondo per rischi e oneri TFR Debiti Ratei e risconti passivi Totale passivo
5 VARIAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE INTERVENUTE RISPETTO ALL ANNO PRECEDENTE Trattandosi del secondo bilancio consolidato, vengono inseriti i dati dell esercizio precedente. Le variazioni più significative sono riconducibili al fatto che a decorrere dall'esercizio 2017, il Principio contabile applicato sul Bilancio Consolidato ( allegato 4/4) considera rilevanti, indipendentemente dal rispetto delle soglie stabilite dal medesimo principio contabile, gli enti e le società totalmente partecipate dalla Capogruppo, nonché le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali, da parte dei componenti del Gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione; Tenuto conto che a tale proposito, con la deliberazione n. 19 del 2 febbraio 2018, la Corte dei Conti, sezione di controllo regionale per il Piemonte ha affrontato il tema del consolidamento delle partecipazioni detenute in società pubbliche da parte degli enti locali territoriali, in particolare alla luce delle modifiche introdotte dal dm 11 agosto 2017 (recante il settimo correttivo al dlgs 118/2011) al principio contabile applicato sul bilancio consolidato (allegato 4/4). Che la Sezione, con la deliberazione sopracitata, ha rimarcato il fatto che l'ampliamento del perimetro di consolidamento, si fonda su una valutizione legale di rilevanza, che si discosta dai criteri quantitativi e si ricollega alla natura di società in haouse o di ente comunque destinatario di un affidamento diretto e, dunque, all'origine pubblica delle risorse gestite dalla società o dall'ente; Che, in ultima analisi, la Corte dei Conti segnala che se una regione o un ente locale detengano una partecipazione infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house o di ente comunque destinatario di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, tali soggetti non solo confluiscono nel gruppo amministrazione pubblica, ma rientrano anche nel perimetro di consolidamento, peraltro, anche nel caso in cui l affidamento diretto non sia stato effettuato dall ente locale direttamente, ma da un ente strumentale dallo stesso partecipato (quale un autorità di ambito territoriale ottimale ai fini dell affidamento della gestione del servizio idrico integrato), in quanto gli enti strumentali partecipati dagli enti locali rientrano, in base alle norme di cui al paragrafo 2 dell allegato 4/4, così come modificate dal d.m , nel gruppo amministrazione pubblica; Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, sia la Società S.I.I.T. srl in liquidazione che la Società Abbanoa S.p.a. sono state incluse nel perimetro di consolidamento del Comune di Tempio Pausania, ai fini della redazione del Bilancio Consolidato 2017, mentre per l'esrcizio 2016 era stato incluso nel perimetro di consolidamento solo il Consorzio Zona Industriale in scioglimento; Un' altra variazione significativa deriva dalle risultanze del Bilancio del Comune di Tempio ( Ente capogruppo). In particolare, così come già rappresentato in occasione dell' approvazione del Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio 2017, conseguentemente all'attività di rivalutazione del patrimonio immobiliare secondo i nuovi criteri di rivalutazione dell'attivo e del passivo è stato ridetrminato il valore del patrimonio netto, che ha registrato alla voce riserve un incremento dell'importo di ,18. Per contro il valore del risultato dell' esercizio 2017 ha registrato una riduzione di ,76 rispetto all'esercizio 2016, derivante, per lo più,dalla svalutazione al 100% dei crediti di dubbia esigibilità stralciati dal conto del bilancio e conservati nel conto del patrimonio, valutati fino al al loro valore nominale. Nota Integrativa PREMESSA Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ha innovato l ordinamento contabile delle regioni ed enti locali, prevedendo in particolare, all art. 11-bis, l obbligo di approvare il bilancio consolidato. Tale obbligo decorre dall esercizio 2014 per gli enti che hanno aderito alla sperimentazione e dall esercizio 2016 per i comuni con popolazione superiore a abitanti, quale il Comune di Tempio Pausania. Il presente bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale consolidato e dal conto economico
6 consolidato redatti in conformità all'allegato 11 al d.lgs. 118/2011. La nota integrativa è redatta ai sensi del principio contabile n. 4/4 allegato al citato decreto.l'area e i principi di consolidamento, i criteri di valutazione più significativi, nonché il contenuto delle voci di stato patrimoniale e di conto economico, sono esposti di seguito. AREA DI CONSOLIDAMENTO L'area di consolidamento per l'esercizio 2017 è stata individuata in conformità alle disposizioni riportate negli artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. n. 118/2011 e nel principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato n.4/4 al decreto citato. Con deliberazione della Giunta comunale n. 146 del 12 settembre 2018 è stata effettuata la ricognizione e sono stati approvati i due elenchi richiesti dalla normativa: elenco dei componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ed elenco dei componenti inclusi nel perimetro di consolidamento. Seguendo le indicazioni del richiamato principio contabile del bilancio consolidato, sono stati considerati appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica: gli organismi strumentali dell amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall articolo 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 118/2011, corrispondenti alle articolazioni organizzative del Comune; gli enti strumentali controllati dell amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall art. 11-ter costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell ente o nell azienda; ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali (...); gli enti strumentali partecipati dell amministrazione pubblica capogruppo, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo non esercita il controllo; le società controllate dall amministrazione pubblica capogruppo, come definite dall art. 11-quater del d.lgs. n. 118/2011, sono le società nei cui confronti la capogruppo ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria o esercita un influenza dominante. Con riferimento agli esercizi , non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art del codice civile; le società partecipate, come definite dall art. 11-quinquies del d.lgs. n. 118/2011, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica locale affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione; Il punto 3.1 del principio contabile applicato consente di non inserire nel perimetro di consolidamento gli enti e le società del gruppo nei casi di: a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le regioni e le province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: - totale dell attivo, - patrimonio netto, - totale dei ricavi caratteristici. In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all 1% del capitale della società partecipata. b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Dall esercizio 2017, non sono mai considerati irrilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. Il principio contabile all. 4/4 al decreto legislativo n. 118 del 2011, al punto 3.1, prevede che nella nota integrativa sia inserita la versione definitiva dei due elenchi, che vengono di seguito riportati:
7 GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) Perimetro di consolidamento 2017
8 PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO Il bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2017 è redatto in conformità: alle disposizioni del d.lgs. 118/2011 e degli allegati al decreto (in particolare del principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato n.4/4); ai principi contabili sul bilancio consolidato elaborati dall'oic; alle norme del codice civile in materia di bilancio di esercizio. Ai fini del consolidamento sono stati usati i bilanci al 31/12/2017 del Comune e degli organismi/enti/società sopra elencati, approvati dai competenti organi del comune e dei singoli organismi/enti/società, con la precisazione che: i prospetti di conto economico e stato patrimoniale del Comune sono stati redatti secondo gli schemi di cui all allegato 11 del d.lgs. n. 118/2011. i bilanci delle società e degli enti strumentali che adottano la contabilità economico-patrimoniale sono redatti secondo lo schema previsto dall'articolo 2423 del codice civile, e dal d.lgs. n. 139/2015. In particolare, per quanto riguarda i bilanci delle società, si rammenta che il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, recante Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge, ha reso i bilanci delle società e degli enti strumentali che adottano la contabilità economico patrimoniale non omogenei con il bilancio del comune e degli enti che adottano la contabilità finanziaria. In particolare: - nello stato patrimoniale scompaiono azioni proprie (portate a diminuzione del patrimonio netto), conti d ordine e aggi e disaggi di emissione; - i Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati sono eliminati dalle immobilizzazioni; - sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre che nel patrimonio netto una riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi; - nel conto economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali sono spiegati nelle note al bilancio; - si dà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante nella parte finanziaria del conto economico (classe D) attraverso gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati; - è presente una riserva di copertura nelle poste del patrimonio netto che rappresenta la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri; - non sono presenti i conti d ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi sono commentati analiticamente nelle note al bilancio; - il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati, e continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge di rivalutazione; - l avviamento si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. È concessa una deroga per i saldi del bilancio Ripristino di valore dell avviamento: viene espressamente precisato il divieto di ripristino delle svalutazioni dell avviamento; - i costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni; - è abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali costantemente rinnovate e per le rimanenze 1. Per ricondurre i bilanci dei singoli soggetti inclusi nel perimetro ad avere la omogeneità necessaria per il consolidamento, il DM 11 agosto 2017, di modifica del p.c. all. 4/4 al d.lgs. 118/2011, ha posto in capo alle società/enti strumentali l obbligo di riclassificare lo stato patrimoniale ed il conto economico secondo lo schema di cui all allegato 11 al d.lgs. 118/2011 nonché di fornire le informazioni necessarie all elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi dell armonizzazione contabile, se non presenti nella nota integrativa. Si precisa che, laddove le informazioni e la riclassificazione del bilancio di esercizio secondo lo schema di cui all all. 11 al d.lgs. 118/2011 non siano state fornite dalle società o non presenti nella nota integrativa, si è 1
9 proceduto in via autonoma a riclassificare il bilancio, imputando gli importi nelle voci residuali o ritenute più pertinenti. Allo stesso modo si è proceduto a disaggregare le voci dello stato patrimoniale e conto economico che nei bilanci approvati risultano inseriti in voci aggregate. CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI (punto 4.1) Il principio contabile applicato prevede che il bilancio consolidato sia redatto apportando le opportune rettifiche necessarie a rendere uniformi i diversi criteri di valutazione adottati (punto 4.1). Lo stesso principio evidenzia altresì che è accettabile derogare all obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione. In relazione a quanto sopra, si è ritenuto opportuno mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione della fase di start-up del consolidato, della dinamicità delle norme applicabili, dell elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso. ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO (punto 4.2) In base ai principi di consolidamento, il bilancio consolidato del GAP deve includere solamente le operazioni che gli enti inclusi nel perimetro hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro si è proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al gruppo. In sintesi i passaggi operativi posti in essere sono i seguenti: 1. individuazione delle operazioni avvenute nell esercizio all interno del GAP del Comune, distinte per tipologia (rapporti finanziari debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc.); 2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all interno del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata alla voce di costo per trasferimento di parte corrente da parte del Comune); 3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi; 4. elisione delle partite e sistemazione contabile dei disallineamenti. Laddove le partite infragruppo risultavano coincidenti negli importi si è proceduto alla loro totale eliminazione nelle corrispondenti voci di bilancio.per la gestione delle differenze riscontrate nell'elisione delle partite infragruppo non sono stati interessati i conti Differenze da consolidamento e Riserve di consolidamento affinché questi riflettessero solo lo scostamento tra il valore contabile delle partecipazioni e il relativo valore della quota di patrimonio netto. A bilanciamento dello squilibrio sono stati pertanto rilevati nello stato patrimoniale consolidato i maggiori debiti e crediti segnalati rispetto alle partite correlate e sono stati rilevati nel conto economico consolidato i maggiori costi e ricavi segnalati rispetto alle partite correlate. Le principali operazioni di eliminazione-elisione riguardano: eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo con la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo ed analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto. Per il dettaglio di tali operazioni si rinvia al paragrafo successivo (a tale proposito si rimanda a quando esposto più avanti); eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo; eliminazione dei debiti/crediti e dei costi/ricavi. Si precisa che in caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l imposta ai sensi di quanto prevede il principio contabile all. 4/4 al d.lgs. n. 118/ non è oggetto di elisione. Pertanto l IVA pagata dal Comune relativamente ad operazioni di natura istituzionale ai componenti del Gruppo per i quali l IVA è
10 detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato. Non sono state oggetto di eliminazione le operazioni infragruppo di importo irrilevante. Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni Per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l ammontare e la natura della differenza tra: il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante; il valore della corrispondente frazione del patrimonio netto alla data di acquisto della partecipazione medesima (valore netto contabile). Se la differenza è positiva (il patrimonio netto della società ha un valore inferiore al costo di acquisto) si avrà una differenza di consolidamento o avviamento, mentre se è negativo (il patrimonio netto della società ha un valore superiore al costo di acquisto) si avrà una riserva di consolidamento o accantonamento a fondo rischi. CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI (punto 4.4) I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti, sono stati aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate (cd. metodo proporzionale). Determinazione del patrimonio netto di terzi Il patrimonio netto di terzi esprime la quota di capitale e utili che per effetto della integrazione dei bilanci non è di competenza del gruppo, ma è di pertinenza di altri soggetti. Poiché il Comune non ha enti strumentali e/o società controllate da consolidare con metodo integrale, non è necessario distinguere la quota di pertinenza dei terzi in quanto non presente.
11 CREDITI I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. L importo iscritto è al netto del fondo svalutazione crediti. DESCRIZIONE ANNO 2017 ANNO 2016 Crediti (2) Crediti di natura tributaria Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0 0 Altri crediti da tributi Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche imprese controllate 0 0 imprese partecipate 0 0 verso altri soggetti Verso clienti ed utenti Altri Crediti verso l'erario per attività svolta per c/terzi Altri Totale crediti DEBITI I debiti sono iscritti al valore nominale. Debiti di Finanziamento: I debiti di finanziamento derivano, essenzialmente, dall indebitamento del comune verso enti finanziatori al 31/12/2017, come di seguito rappresentato: DESCRIZIONE ANNO 2017 ANNO 2016 Debiti da finanziamento: prestiti obbligazionari v/ altre amministrazioni pubbliche 0 0 verso banche e tesoriere 0 0 verso altri finanziatori Totale Debiti di Finanziamento Debiti di Funzionamento: DESCRIZIONE ANNO 2017 ANNO 2016
12 Debiti verso fornitori Acconti Debiti per trasferimenti e contributi enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0 0 altre amministrazioni pubbliche imprese controllate imprese partecipate 0 0 altri soggetti altri debiti tributari verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per attività svolta per c/terzi (2) 0 0 altri TOTALE DEBITI ( D) Non si rilevano crediti o debiti di funzionamento di durata residua superiore a cinque anni. RATEI E RISCONTI Ratei e risconti attivi DESCRIZIONE ANNO 2017 ANNO 2016 E) RATEI E RISCONTI ATTIVI Ratei attivi 0 0 Risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI (E) Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti Tra i risconti passivi ed i contributi agli investimenti, sono iscritti i finanziamenti ricevuti dalla capogruppo relativi al finanziamento delle voci iscritte nell attivo patrimoniale. Il dettaglio è rappresentato da: DESCRIZIONE ANNO 2017 ANNO 2016 E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI Ratei passivi Risconti passivi Contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche da altri soggetti Concessioni pluriennali 0 0 Altri risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI (E) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
13 Tra gli oneri finanziari, pesa maggiormente l esposizione della capogruppo verso gli istituti di credito con cui sono in essere operazioni di finanziamento a medio-lungo termine. Il dettaglio è rappresentato da: DESCRIZIONE ANNO 2017 ANNO 2016 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI Proventi finanziari Proventi da partecipazioni 0 0 da società controllate 0 0 da società partecipate 0 0 da altri soggetti 0 0 Altri proventi finanziari Totale proventi finanziari Oneri finanziari Interessi ed altri oneri finanziari Interessi passivi Altri oneri finanziari Totale oneri finanziari totale (C) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI DESCRIZIONE ANNO 2017 ANNO 2016 C) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI Proventi straordinari Proventi da permessi da costruire Proventi da trasferimenti in conto capitale 0 0 Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo Plusvalenze patrimoniali Altri proventi straordinari 0 0 Oneri straordinari Totale proventi straordinari Trasferimenti in conto capitale 0 0 Sopravvenienze passive e insussistenze dell attivo Minusvalenze patrimoniali 0 0 Altri oneri straordinari Totale oneri straordinari totale (E) Questa voce non è più prevista all interno dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.lgs. n. 139/2015 e,
14 quindi, se ne omette l illustrazione. COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI Non sussiste la ricorrenza. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI Non sono presenti strumenti finanziari derivati.
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