Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

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1 T.a.r. Campania, Napoli, sez. I, 12 gennaio 2016, n. 107 Ordine pubblico Informativa antimafia Motivazione Riferibilità della società agli ambienti criminali di precedenti informative già annullate dal G.A. 1. L informativa antimafia emessa a carico di una società per la riferibilità di quest ultima ad un soggetto contiguo ad ambienti criminali deve ritenersi legittima anche se precedenti informative emesse sui medesimi elementi indiziari erano state annullate dal G.A., laddove sia intervenuta un ordinanza di custodia cautelare e considerato che l organo prefettizio non può non tenere conto degli ulteriori sviluppi dell attività di accertamento e di valutazione compiute dalla competente autorità giurisdizionale ordinaria. 2. Deve ritenersi legittima l informativa antimafia emessa dalla Prefettura sulla scorta di un ordinanza di custodia cautelare che attesti i rapporti tra la società destinataria dell informativa e un soggetto pregiudicato contiguo agli ambienti criminali, a nulla rilevando il fatto che la società sia intestata a soggetti formalmente estranei, oppure che l ordinanza di custodia cautelare escluda a carico del soggetto pregiudicato la circostanza aggravante di cui all art. 7 L. 203/ Deve ritenersi legittima l informativa antimafia emessa dalla Prefettura a carico di una società per la riferibilità di quest ultima ad un soggetto contiguo ad ambienti criminali, laddove l Autorità Prefettizia abbia dimostrato l esistenza di frequentazioni tra il nuovo amministratore unico e personalità contigue alla criminalità e abbia altresì provato che l Amministratore della società non disponeva di redditi adeguati per l acquisto delle quote societarie. 4. Nel caso di un ricorso proposto avverso un informativa antimafia, non meritano favorevole apprezzamento le censure volte a contestare l esito delle indagini preliminari che hanno condotto all ordinanza di custodia cautelare richiamata nell informativa, atteso che non spetta al G.A. sostituirsi all Autorità Giudiziaria penale nella valutazione dei fatti penalmente rilevanti, dovendo limitare il proprio sindacato all apprezzamento compiuto dall Autorità Prefettizia di sussistenza del pericolo di condizionamento criminale sotto il profilo della logicità ed irragionevolezza. N /2016 REG.PROV.COLL. N /2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania C:\Users\guest1\Downloads\TAR Campania I doc

2 ha pronunciato la presente (Sezione Prima) SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3990 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Sanino, Marco Di Lullo e Giuseppe Russo,con domicilio eletto presso Mario Sanino, in Napoli, via C. Console, 3; contro U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11; Comune di Maiori, Comune di Minori, in persona dei Sindaci p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Armenante, con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Donato Lettieri in Napoli, via G. Sanfelice, 38; Comune di Afragola, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Balsamo, elettivamente domiciliato ex art. 25 cod. proc. amm. in Napoli, presso la Segreteria T.A.R. Campania, in Napoli, piazza Municipio, 64; Comune di Casarano, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio; per l'annullamento I) con il ricorso introduttivo: - della nota della Prefettura di Napoli Area 1/ter/OSP prot. n del 10 luglio 2015 avente ad oggetto trasmissione della interdittiva antimafia, nonché di ogni altro atto annesso, connesso presupposto e/o 2

3 consequenziale ed in particolare del verbale del Gruppo Investigativo Antimafia del 18 maggio 2015; II) quanto ai motivi aggiunti depositati il 10 agosto 2015: - della nota della Città di Casarano prot. n del 3 agosto prot. 2044/PM del 3 agosto 2015 avente ad oggetto la procedura aperta per l affidamento in concessione del servizio gestione parcheggi a pagamento mediante parcometri ed ausiliari del traffico, comprensivo di fornitura ed installazione dei parcometri nel Comune di Casarano, con la quale si informava dell avvenuta revoca dell aggiudicazione provvisoria; - della determina del responsabile del servizio P.M. n. 25 del 21 luglio 2015 di revoca dell aggiudicazione provvisoria, conosciuta nei suoi estremi a seguito della comunicazione del 3 agosto 2015; - nonché per il risarcimento dei danni; III) quanto ai motivi aggiunti depositati il 15 settembre 2015: - della determinazione del Comune di Maiori, numero area n. 89 dell 11 settembre 2015, numero generale 727, avente ad oggetto il recesso del contratto rep. n del 7 maggio 2013 per il servizio di fornitura, installazione, di n. 26 parcometri e gestione della sosta a pagamento senza custodia sul territorio comunale di Maiori ed accertamento delle violazioni sulle aree di sosta a pagamento per cinque anni; - della nota prot dell 11 settembre 2015 della Polizia Locale Costa di Amalfi, Comune di Maiori, con la quale si trasmetteva la determinazione del Comune di Maiori n. 89 dell 11 settembre 2015 e si comunicava, tra l altro, l interruzione del servizio e la rimozione dei parcometri di proprietà della -OMISSIS- entro il 15 settembre 2015; 3

4 - della determinazione del Comune di Minori, servizio Polizia Municipale, registro servizio n. 49 dell 11 settembre 2015, registro generale 622, comunicata in pari data, avente ad oggetto il servizio di gestione aree a pagamento - recesso dal contratto rep. n. 9/2013 sottoscritto in data 5 dicembre 2013, con la quale è stato disposto il recesso dal contratto di appalto con la -OMISSIS- avente ad oggetto l affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento senza custodia del Comune di Minori per cinque anni; - della nota prot dell 11 settembre 2015 della Polizia Locale Costa d Amalfi, Comune di Minori, con la quale si trasmetteva la determinazione del settore vigilanza del Comune di Minori n. 49 dell 11 settembre 2015 e si comunicava tra l altro l interruzione del servizio e la rimozione dei parcometri di proprietà della -OMISSIS- entro il 15 settembre 2015; - della determinazione del Comune di Afragola n. 855 del 12 agosto 2015, comunicata successivamente alla ricorrente, avente ad oggetto la risoluzione anticipata del contratto rep. n del 20 maggio 2011 a seguito di nota Ufficio Territoriale del Governo prot. Area 1/Ter/Osp del 14 luglio 2015, relativa all informativa ostativa antimafia n dell 8 luglio 2015; - del verbale del Corpo di Polizia Municipale - Comando di Afragola, del 20 agosto 2015 con il quale è stata disposta la rimozione dei parcometri entro 30 giorni dal verbale medesimo. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 4

5 Visti gli atti di costituzione in giudizio dell U.T.G. - Prefettura di Napoli, dei Comuni di Maiori, Minori e Afragola; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2015 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con ricorso iscritto al numero di registro generale 3990 del 2015 la società -OMISSIS- s.r.l. impugna, chiedendone l annullamento, la nota della Prefettura di Napoli Area 1/ter/OSP prot. n del 10 luglio 2015 recante trasmissione della interdittiva antimafia ostativa, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, eccesso di potere, difetto di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza, sviamento di potere. Con successivi atti di motivi aggiunti depositati, rispettivamente, il 10 agosto 2015 e il 15 settembre 2015, la società ricorrente estende il gravame ai provvedimenti indicati in epigrafe emessi dai Comuni di Casarano, Maiori, Minori e Afragola sul presupposto dell intervenuta adozione della gravata interdittiva antimafia, lamentandone l illegittimità derivata. Si è costituita in giudizio la Prefettura di Napoli che ha depositato documentazione e, nel merito, controdeduce al dedotto concludendo per il rigetto del gravame. 5

6 Resistono altresì in giudizio i Comuni di Minori, Maiori e Afragola assumendo la legittimità dei provvedimenti impugnati. Con ordinanza n del 7 ottobre 2015 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare ravvisando il periculum in mora ex art. 55 cod. proc. amm.. All udienza pubblica del 2 dicembre 2015 la causa è stata spedita in decisione. DIRITTO Per la migliore comprensione delle questioni dedotte in giudizio, giova svolgere una sintetica ricostruzione dei fatti di causa. In data 31 maggio 2011 la società -OMISSIS- s.r.l. attiva nella gestione di parcheggi su aree pubbliche, rimozione forzata, blocco e custodia dei veicoli - veniva attinta da un informativa prefettizia antimafia atipica ex art. 1 septies D.L. n. 629/1982 che si fondava su connessioni e contiguità con l impresa -OMISSIS-, riconducibile all amministratore di fatto - OMISSIS-, ritenuto vicino ad ambienti criminali e gravato da precedenti penali per associazione a delinquere, furto e ricettazione. In particolare, la Prefettura dava atto di diversi elementi di condizionamento criminale evidenziati nelle sedute del Gruppo Ispettivo Antimafia (di seguito anche G.I.A.) di seguito riportati: - la -OMISSIS- è stata costituita nel 2006 tra -OMISSIS- (figlia di - OMISSIS-) e -OMISSIS- che rivestiva la qualità di amministratrice unica della società, ciascuna proprietaria del 50% del capitale sociale: nel OMISSIS- ha ceduto le proprie quote a -OMISSIS-; - -OMISSIS-, altro figlio di -OMISSIS-, è stato dipendente della - OMISSIS-; 6

7 - la -OMISSIS- è divenuta operativa a seguito della cessione del ramo d azienda da parte della società -OMISSIS-, effettuata nel 2007 per un valore di euro ,00; - la cessione di ramo di azienda dalla -OMISSIS- alla -OMISSIS-, unitamente al mantenimento nella gestione imprenditoriale di soggetti con legami familiari con il -OMISSIS-, rappresentava a giudizio della Prefettura un elemento sintomatico di una continuità gestionale; - sono stati accertati collegamenti tra la società -OMISSIS- e il - OMISSIS- (determinati dal fatto che uno dei consiglieri del predetto consorzio era parente dell amministratrice unica -OMISSIS-) ed è risultato che un altra società del medesimo consorzio era riferibile ad imprenditori di società gravate da provvedimenti interdittivi. Ad avviso dell Autorità prefettizia, tali elementi suggerivano la concreta evenienza che l ordinaria attività d impresa della -OMISSIS- potesse essere piegata al perseguimento degli interessi criminali coltivati dalle organizzazioni di tipo camorristico operanti sul territorio campano. Sulla base di tale informativa, il Comune di Aversa procedeva alla risoluzione del contratto stipulato con il -OMISSIS- di cui la - OMISSIS- s.r.l. era consorziata ed incaricata per l esecuzione dell appalto per il servizio quinquennale di gestione delle aree di sosta a pagamento e rimozione forzata, blocco e custodia dei veicoli in sosta vietata. Contro tale informativa la -OMISSIS- proponeva ricorso al T.A.R. Campania, respinto da questa Sezione con sentenza n depositata il 21 dicembre La pronuncia di primo grado veniva tuttavia riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n depositata il 23 luglio 2012 sulla base dei 7

8 seguenti rilievi: 1) la cessione di quote avvenuta nel 2008 tra la - OMISSIS- (figlia di -OMISSIS- e sorella di -OMISSIS-) e -OMISSIScostituisce segno di discontinuità nella gestione dell impresa e del rapporto di contiguità tra la -OMISSIS- e la -OMISSIS-; 2) a carico di - OMISSIS- e -OMISSIS- (del quale non è provato il coinvolgimento nella gestione societaria) non è emerso alcun elemento investigativo e il semplice rapporto di parentela non è sufficiente a fondare il sospetto di contiguità mafiosa in assenza di ulteriori elementi; 3) non vi sarebbe alcuna continuità della -OMISSIS- nella -OMISSIS-, come desumibile da una serie di indici rivelatori quali la congruità del prezzo della cessione, l effettività del pagamento, la circostanza che l acquisto della -OMISSIS- è divenuto operativo proprio in virtù del subentro nei contratti in essere del ramo in questione; 4) va dequotato anche il rapporto di parentela tra l amministratore della -OMISSIS- ed uno dei consiglieri del -OMISSIS-, elemento di per sé ininfluente ai fini del giudizio di permeabilità mafiosa, in assenza di prova circa un effettivo coinvolgimento di quest ultimo soggetto nella gestione della -OMISSIS-. Durante il giudizio di appello, in data 19 marzo 2012 la Prefettura emetteva una ulteriore interdittiva antimafia tipica a carico della - OMISSIS-, sostanzialmente richiamando i medesimi elementi indiziari già evidenziati nella prima informativa del 2011: per l effetto, i Comuni di Afragola e Grumo Nevano procedevano alla risoluzione in via anticipata dei contratti stipulati con la -OMISSIS- s.r.l., rispettivamente, per l affidamento quinquennale del servizio di sosta oraria, manutenzione ordinaria e straordinaria e posa in opera della segnaletica stradale e del 8

9 servizio quinquennale di gestione dei posteggi e rimozione forzata dagli autoveicoli. Avverso tale interdittiva e i conseguenti atti risolutivi la -OMISSISproponeva ulteriore gravame che veniva accolto da questo T.A.R. con sentenza n depositata il 4 dicembre 2012, richiamando la summenzionata decisione del Consiglio di Stato e prendendo atto che la nuova interdittiva non conteneva ulteriori fatti direttamente riferibili alla società ricorrente, facendo piuttosto riferimento a rapporti d affari con alcune imprese che presentavano controindicazioni, elementi ritenuti tuttavia inidonei a sorreggere l interdittiva. Tanto premesso, può passarsi alle vicende di cui al gravame in trattazione. La Prefettura ha acquisito l ordinanza cautelare n. 56/2015 emessa in data 30 gennaio 2015 dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Napoli nei confronti di soggetti affiliati al clan dei casalesi : per quanto rileva nel presente giudizio, nel relativo procedimento penale risultano coinvolti anche -OMISSIS- e -OMISSIS- in concorso con altri coindagati. L indagine trae origine dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia circa la presunta illecita assegnazione del servizio di gestione delle aree di sosta, rimozione e blocco dei veicoli nel Comune di Aversa nel periodo compreso tra il 2009 e il 2013 ad operatori economici contigui al sodalizio criminale. La richiesta di misura cautelare è stata avanzata, tra l altro, in relazione al reato di cui all art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti) con l aggravante del c.d. metodo mafioso ex art. 7 della L. n. 203/1991 e reca il seguente 9

10 capo di imputazione: in concorso e previo accordo tra loro, con pluralità di condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso turbavano la pubblica gara del pubblico appalto relativo al servizio di gestione aree di sosta a pagamento del Comune di Aversa al fine di consentire l aggiudicazione della medesima all ATI composta dal -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- s.r.l riconducibile a - OMISSIS- -OMISSIS-. In particolare venivano poste in essere condotte collusive con mezzi fraudolenti finalizzate ad impedire la partecipazione di ditte concorrenti alla gara di appalto nonché finalizzate a consentire l eliminazione di ogni ostacolo alla aggiudicazione in favore della -OMISSIS- e dunque dell ATI alla quale la predetta società era consorziata Con l aggravante di aver commesso il reato al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato clan dei casalesi e con le modalità previste dall art. 416 bis c.p. In Aversa, dal mese di febbraio 2008 al mese di luglio Sulla base di tale ordinanza cautelare, con nota Area 1/ter/OSP prot. n del 10 luglio 2015, la Prefettura ha adottato una informativa antimafia ostativa ex art. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), tracciando i seguenti elementi a sostegno del pericolo di contaminazione criminale della - OMISSIS-: I) le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia confermerebbero che la -OMISSIS- è riconducibile a -OMISSIS-, dominus della società ed effettivo beneficiario degli introiti derivanti dall appalto eseguito dalla società; II) la -OMISSIS- è solo formalmente intestata e gestita da altri soggetti poiché: a) -OMISSIS- (amministratrice all epoca dei fatti) ha avuto il ruolo di mera prestanome ed ha garantito l affermazione di un azienda 10

11 formalmente qualificata; b) l attuale amministratore e socio unico - OMISSIS-, subentrato alla cugina -OMISSIS-, non avrebbe la capacità reddituale per l acquisto delle quote sociali, avendo dichiarato redditi insufficienti, ha moglie e tre figli a carico e non risulta che abbia ricevuto lasciti testamentari o donazioni che possano giustificare l acquisto delle quote della -OMISSIS-; III) alla luce di tale intestazione da ritenersi fittizia di quote e della riconducibilità dell impresa a -OMISSIS-, così come rilevato dal G.I.P. nella precitata ordinanza cautelare, è plausibile ritenere che la cessione di quote sia strumentale all elusione della normativa antimafia e a mascherare un quadro di stretto legame con il clan dei casalesi conformemente a quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia; IV) sussiste quindi il concreto pericolo di condizionamento, anche indiretto, da parte della criminalità organizzata per il tramite di - OMISSIS-: sebbene il G.I.P. abbia escluso per quest ultimo la configurabilità dell aggravante di cui all art. 7 della L. n. 203/1991 ritenendo che lo stesso abbia agito direttamente per una finalità di carattere privato, viene riconosciuto il coinvolgimento diretto del medesimo, in quanto lo stesso si sarebbe avvantaggiato della metodologia mafiosa utilizzata dagli altri indagati. Avverso tale interdittiva la parte ricorrente svolge i seguenti motivi di diritto. Con la prima censura la società sostiene che l elemento innovativo addotto dalla Prefettura (successivo all annullamento delle precedenti informative) sarebbe costituito dall indagine penale che riguarda alcuni soggetti, tra i quali -OMISSIS- sebbene, prosegue l istante, quest ultima 11

12 sia uscita definitivamente dalla gestione e dalla proprietà della -OMISSISe, attualmente, amministratore e socio unico sia -OMISSIS-, estraneo alla vicenda penale e dotato di autonoma capacità imprenditoriale. Parte ricorrente contesta il carattere fittizio del cambio di gestione societaria che spiega con la grave patologia che ha colpito -OMISSIS- la quale, a causa delle precarie condizioni di salute, sarebbe stata costretta ad abbandonare l incarico di amministratrice e a cedere al cugino -OMISSISle proprie quote societarie, peraltro in data antecedente all avvenuta conoscenza delle indagini penali a proprio carico. La difesa aggiunge che, contrariamente a quanto riportato nell informativa antimafia, dall istruttoria svolta nel procedimento penale non emergerebbe alcun legame di -OMISSIS- o di -OMISSIS- con il clan dei casalesi e, quanto alla mancata prova di capacità reddituale di quest ultimo (circostanza che comproverebbe, secondo la Prefettura, il carattere fittizio della cessione), evidenzia che il nuovo amministratore e socio unico avrebbe versato in gran parte l importo dovuto per l acquisto delle quote sociali (euro ,00 a fronte di euro ,00) acquisendo la provvista con i proventi dell attività societaria. Non vi sarebbe alcun intento elusivo della normativa antimafia considerato anche che non avrebbe avuto alcun senso designare come cessionario il cugino dell amministratrice, piuttosto che un estraneo. Con il secondo motivo di gravame la ricorrente deduce la violazione del giudicato formatosi sulle pronunce del Consiglio di Stato n. 4208/2012 e del T.A.R. Napoli n. 4893/2012 che avrebbero già escluso la riconducibilità della -OMISSIS- al soggetto pregiudicato -OMISSIS-. 12

13 Con il terzo profilo di illegittimità la società -OMISSIS- assume la carenza dei presupposti di fatto per il rilascio dell informativa antimafia ostativa, evidenziando che l ordinanza cautelare n. 56/2015 posta a fondamento del provvedimento interdittivo non prevede alcuna misura custodiale nei confronti dell amministratrice p.t. -OMISSIS- né allo stato la medesima risulta rinviata a giudizio e, inoltre, quanto a -OMISSIS-, il G.I.P. ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all art. 7 della L. n. 203/1991. Con gli ultimi motivi di ricorso la società sostiene che il provvedimento impugnato avrebbe quali unici presupposti innovativi rispetto ai precedenti atti annullati dal giudice amministrativo, le risultanze delle indagini penali che, tuttavia, si fonderebbero sui medesimi elementi posti a base delle informative adottate dalla medesima Prefettura nel 2011 e nel 2012, annullate dal giudice amministrativo perché ritenute prive di giuridica consistenza. La difesa di parte ricorrente svolge specifiche deduzioni volte a smontare il quadro accusatorio riportato nella richiesta di applicazione di misure cautelari avanzata dalla Procura di Napoli al fine di elidere ogni collegamento tra -OMISSIS- e la -OMISSIS-, da un lato, e ogni continuità tra l impresa -OMISSIS- e la -OMISSIS-, dall altro, assumendo che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, in particolare, quelle rese da - OMISSIS- (affiliato al clan dei casalesi) non riguarderebbero in alcun modo la -OMISSIS- o il relativo amministratore unico -OMISSIS- e che la predetta società sarebbe stata erroneamente individuata come quella con sede operativa in Sant Antimo di cui -OMISSIS-, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbe il reale dominus. 13

14 Infine, la ricorrente assume la piena legittimità della gara indetta dal Comune di Aversa, conclusa con l aggiudicazione in favore dell a.t.i. - OMISSIS-di cui la -OMISSIS- era designata per l esecuzione dell appalto. I rilievi sono privi di pregio. Vanno preliminarmente tracciate le coordinate ermeneutiche in materia di sindacato giurisdizionale sulle informative antimafia. La giurisprudenza amministrativa ha fissato da tempo (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 203/2015; n. 4541/2015) una serie di consolidati principi di carattere generale: - l'interdittiva prefettizia antimafia costituisce una misura preventiva volta a colpire l'azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione; - tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità ed irragionevolezza in relazione alla rilevanza dei fatti accertati; - essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui si evinca il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata nell'attività imprenditoriale; 14

15 - occorre individuare ed indicare idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l'instaurazione di un rapporto dell'impresa con la pubblica amministrazione, ma non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l'interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario anche se risalenti nel tempo; - di per sé non basta a dare conto del tentativo di infiltrazione, il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata (non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell'impresa), ma occorre che l'informativa antimafia indichi (oltre al rapporto di parentela) anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l'autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l'impresa esercitata da loro congiunti; - infine, gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata. Ebbene, il ragionamento di parte ricorrente tende, nella sostanza, a dequotare i nuovi elementi posti a base dell avversata interdittiva prefettizia che, giova evidenziare, si fonda sugli esiti dell attività di indagine svolta dalla D.D.A. presso la Procura di Napoli e sull ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. di Napoli. 15

16 Gli esiti del procedimento penale richiamato dalla Prefettura, costituiscono, a ben vedere, un effettivo spartiacque rispetto alle precedenti interdittive del 2011 e del 2012 oggetto di precedenti pronunce del giudice amministrativo, il cui richiamo non si appalesa pertanto pertinente. Di tanto la Prefettura ha fornito specifica motivazione richiamando il contenuto delle indagini penali e la richiesta di misura cautelare in cui la Procura nel ripercorrere i precedenti giudizi amministrativi e la pronuncia dei giudici di Palazzo Spada n. 4208/2012 rilevava come Il Consiglio di Stato non era a conoscenza delle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia -OMISSIS-, -OMISSIS- e - OMISSIS- che hanno riferito, effettuando anche sopralluoghi nei luoghi in cui operava la ditta, indicandoli alla P.g., di -OMISSIS- come soggetto dominus della ditta che ha sede operativa in Sant Antimo aggiudicataria della gara in esame e che deve essere a questo punto identificata necessariamente nella -OMISSIS- consorziata dell Ati aggiudicataria. Infatti la P.G. recatasi sui luoghi indicati dal collaboratore di giustizia -OMISSIS- ha accertato in tali siti la presenza della ditta -OMISSIS-. L amministrazione ha motivato la nuova valutazione negativa con il richiamo ad atti dell Autorità Giudiziaria ordinaria sopravvenuti alle citate sentenze di questo plesso giurisdizionale, segnatamente citando l ordinanza cautelare n. 56/2015 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli su istanza della Direzione Distrettuale della Procura di Napoli nel procedimento penale pendente, tra l altro, nei confronti di -OMISSIS- e - OMISSIS- in concorso con altri coindagati, che si fonda sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia i quali hanno indicato in - OMISSIS- il vero dominus della -OMISSIS-. L ordinanza cautelare reca specifica contestazione per il reato continuato di turbativa d asta ex art. 16

17 353 c.p. con l aggravante dell art. 7 della L. 203/1991 avente ad oggetto l appalto indetto dal Comune di Aversa relativo al servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento senza custodia, della rimozione forzata di veicoli e blocco dei veicoli, commesso al fine di far conseguire l aggiudicazione all a.t.i. composta dal -OMISSIS-di cui la -OMISSIS- era la società incaricata per l esecuzione. Ritiene il Collegio che di tali sopravvenienze la Prefettura abbia tenuto legittimamente e adeguatamente conto nella formulazione del giudizio di permeabilità mafiosa della società -OMISSIS- con una motivazione che appare immune da profili di irragionevolezza ed illogicità, unici ambiti entro i quali, si rammenta, può dispiegarsi il sindacato di questo T.A.R.. Sul punto, la Sezione osserva che, sebbene un giudizio di contiguità mafiosa, nell'ambito dei rapporti intrattenuti con le pubbliche amministrazioni, possa essere validamente fondato su elementi meramente indiziari, non può tuttavia l'organo prefettizio non tenere conto degli ulteriori sviluppi delle attività di accertamento e di valutazione compiute, in ordine a quegli stessi elementi, dalla competente autorità giurisdizionale ordinaria. Invero, non risponderebbe a canoni di adeguatezza e razionalità dell'azione amministrativa prescindere dall'acquisizione e dalla ponderazione di provvedimenti giurisdizionali che abbiano in epoca successiva confermato la portata indiziaria di circostanze indicative della sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Ciò che rileva è che l'autorità prefettizia analizzi approfonditamente il contenuto di tali pronunce, valutandone la rilevanza ai fini della formulazione del giudizio negativo che dovrà essere supportato da 17

18 elementi indiziari non in contraddizione con gli accertamenti compiuti dal giudice penale, i quali facciano ritenere attendibile la sussistenza del pericolo di infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali. Nella fattispecie in esame, la Prefettura non si è discostata da tali coordinate ermeneutiche. Difatti, la nuova interdittiva si fonda sull ordinanza di custodia cautelare n. 56/2015 che riporta, accreditandoli, gli esiti dell attività di indagine svolta dalla D.D.A. presso la Procura di Napoli in ordine ai rapporti dell impresa -OMISSIS- s.r.l. con esponenti della criminalità organizzata. Tale provvedimento giurisdizionale riferisce dei riscontri in ordine alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e, in particolare, di - OMISSIS-- affiliato al clan dei casalesi, con funzioni apicali e luogotenente dell allora reggente -OMISSIS-con incarico direttivo nella zona di Aversa - in ordine all interesse manifestato dal clan dei casalesi per la gestione dell appalto relativo al servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento indetto dal Comune di Aversa nel periodo compreso tra il 2009 e il 2013 (pag. 8). La richiesta di applicazione di misure cautelari avanzate dalla D.D.A. reca indicazione degli elementi costitutivi del reato di cui all art. 353 c.p. (pag. 103), tra cui, l esistenza di manovre fraudolente volte ad escludere la partecipazione alla gara di ditte in contrasto con quella sponsorizzata, quindi dirette ad alterare il principio della libera concorrenza tra operatore economici ed interventi su pubblici amministratori per impedire che si frapponessero ostacoli all aggiudicazione dell appalto alla società prescelta dal clan dei casalesi. 18

19 Nel provvedimento giurisdizionale n. 56/2015 il G.I.P. indugia sulla suddivisione dei compiti tra i prevenuti per condizionare l esito della gara e sul ruolo assunto da -OMISSIS- (pag. 9), sulla continuità tra la - OMISSIS- e l impresa -OMISSIS- di cui gli accertamenti esperiti hanno dimostrato la riconducibilità a -OMISSIS- (pag. 10), sulla identificazione di quest ultimo come l imprenditore di Sant Antimo che ebbe ad occuparsi della gestione del servizio, come indicato da -OMISSIS-(pag. 10), sulla indicazione del medesimo come soggetto direttamente interessato nell a.t.i. aggiudicataria dell appalto -OMISSIS-cooperative sociali, di cui la -OMISSIS- era consorziata esecutrice (pag. 10). Sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ed in specie di - OMISSIS-, la ditta riconducibile e -OMISSIS- è stata identificata nella - OMISSIS- (cfr. richiesta di applicazione della misura cautelare della D.D.A. di Napoli, pag. 106). Tali circostanze avvalorano le conclusioni alle quali è pervenuta la Prefettura circa la sostanziale riferibilità della società -OMISSIS- a - OMISSIS-, così come rilevato dal G.I.P. nella richiamata ordinanza cautelare e sull interesse dei locali clan camorristici alla gestione dell appalto eseguito dalla -OMISSIS-. Sotto tale profilo, il fatto che il G.I.P. abbia escluso l applicazione della circostanza aggravante di cui all art. 7 della L. n. 203/1991 nei confronti di -OMISSIS- non sminuisce l oggettiva gravità delle contestazioni rilevate dall Autorità prefettizia e, con essa, il giudizio di permeabilità mafiosa della società -OMISSIS- che, secondo quanto accertato in sede penale, negli ambienti criminali era stata individuata come veicolo di 19

20 accesso di esponenti del sodalizio criminoso nella gestione delle aree di sosta a pagamento del Comune di Aversa. Di tale decisiva influenza dà atto la gravata informativa antimafia nella parte in cui riferisce che gli elementi informativi acquisiti dalla Polizia Giudiziaria hanno evidenziato l assoluta continuità tra la -OMISSIS- s.r.l. - consorziata designata per l esecuzione dell appalto - e l impresa - OMISSIS-, oltre che della riconducibilità a -OMISSIS-, dominus delle predette società. Rispetto a tali conclusioni, suffragate dall esito delle indagini penali positivamente vagliate dall Autorità Giudiziaria penale, perdono di giuridica consistenza le deduzioni svolte dalla parte ricorrente che tendono ad isolare la gestione di -OMISSIS- e -OMISSIS- rispetto al contesto criminale tracciato dagli organi inquirenti. In senso contrario, mette conto evidenziare che la pregressa amministratrice è tutt ora indagata per il reato di cui all art. 353 c.p. in concorso con -OMISSIS- e con altri soggetti esponenti del clan dei casalesi (cfr. capo B della richiesta di applicazione della misura cautelare) e, nella prospettazione contenuta nella richiesta di misura cautelare avanzata dalla D.D.A. della Procura di Napoli si sottolinea il suo ruolo di mera prestanome e la circostanza che la medesima avrebbe garantito l affermazione di un azienda formalmente qualificata. Quanto all attuale amministratore e socio unico -OMISSIS-, la Prefettura ha motivato in ordine alle circostanze di fatto che comproverebbero il carattere meramente fittizio ed elusivo della nuova gestione societaria. A fronte di elementi che denotano la riconducibilità della società - OMISSIS- ad ambienti contigui alla criminalità organizzata, la Prefettura 20

21 ha addotto che il nuovo amministratore non disponeva di redditi adeguati per l acquisto della quote societarie pari a ,00 euro. L affermazione dell Autorità prefettizia non è stata superata dalla parte ricorrente che si è limitata ad allegare titoli di pagamento dell importo della cessione, senza tuttavia comprovare attraverso quali canali il nuovo socio unico avrebbe reperito la provvista necessaria per far fronte all acquisto delle quote se non affermando genericamente che il - OMISSIS- vi avrebbe provveduto con i proventi dell attività societaria. Inoltre, la Prefettura ha confermato l esistenza di frequentazioni tra il nuovo amministratore Sig. -OMISSIS- e il prevenuto -OMISSIS-, riferendo di un controllo attuato dai Carabinieri nel 2007 nel quale i due soggetti risultavano in compagnia. Il quadro indiziario tracciato nell interdittiva e nei verbali del gruppo G.I.A. appare quindi coerente con le conclusioni alle quali è pervenuta la Prefettura, secondo cui la cessione di quote e la sostituzione dell amministratore p.t. è strumentale all elusione della normativa antimafia e a mascherare un quadro di stretto legame con esponenti del clan dei casalesi così come, si ribadisce, dichiarato dai collaboratori di giustizia (cfr. verbale G.I.A. del 18 maggio 2015) ed accreditato dalla Procura della Repubblica e dal G.I.P. nell ordinanza cautelare n. 56/2015. Ne consegue l inconsistenza dei rilievi di parte ricorrente, dal momento che l'interdittiva si fonda su una pluralità di riscontri rientranti tra gli indici previsti dalla normativa di settore, come interpretati dalla giurisprudenza consolidata. Non meritano favorevole apprezzamento le ultime censure con le quali la ricorrente contesta l esito delle indagini preliminari svolte dalla D.D.A. 21

22 che hanno condotto all adozione dell ordinanza cautelare del G.I.P. n. 56/2015. Invero, questo Tribunale non può sostituirsi all Autorità Giudiziaria penale nella valutazione dei fatti penalmente rilevanti e nel vaglio delle fonti di prova ma deve limitare il proprio sindacato all apprezzamento compiuto dall Autorità prefettizia di sussistenza del pericolo di condizionamento criminale sotto il profilo della logicità ed irragionevolezza. Il sindacato del giudice amministrativo va condotto sull atto complessivamente considerato e non va parcellizzato nella disamina di ogni singolo elemento di fatto preso in considerazione dall amministrazione come sintomatico del pericolo di infiltrazione mafiosa, non venendo in rilievo, nel caso, la necessità di accertare singole e individuate responsabilità come, invece, necessariamente avviene nel processo penale, ma, piuttosto, l esigenza, prevalente rispetto ad altre pur connesse ad interessi a rilievo costituzionale (come la libertà di iniziativa economica e la libertà di impresa), di porre un argine significativamente preventivo al pernicioso fenomeno del condizionamento mafioso dell attività economica del Paese. E stato detto, in proposito, dal giudice amministrativo che gli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico ma unitario, sì che la valutazione deve essere effettuata in relazione al complessivo quadro indiziario, nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri; tutto ciò comporta l'attribuzione al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (T.A.R. Piemonte, 10 dicembre 2014 n. 1923). 22

23 Ebbene, si è visto che nella richiamata ordinanza cautelare n. 56/2015 il G.I.P. ha condiviso l ipotesi accusatoria relativa alla sostanziale riferibilità della società -OMISSIS- a -OMISSIS- richiamando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa l interesse manifestato dal clan dei casalesi nella gestione dell appalto affidato dal Comune di Aversa: ne consegue, richiamate anche le motivazioni già illustrate, che la successiva valutazione svolta dal Prefetto, fondata sul citato provvedimento giurisdizionale, circa il possibile rischio di contaminazione criminale della società ricorrente non si appalesa né illogica né irragionevole. In conclusione, le considerazioni svolte conducono al rigetto del gravame introduttivo concernente l interdittiva prefettizia antimafia. Del pari, sono conseguentemente immuni dai denunciati vizi di legittimità derivata i provvedimenti emessi dai Comuni di Maiori, Minori, Afragola e Casarano: al riguardo, osserva il Collegio che gli atti in questione sono stati legittimamente emanati in conseguenza dell interdittiva antimafia del 10 luglio già positivamente valutata dal Collegio per le ragioni illustrate - e della necessità, derivante dalle prescrizioni di cui all art. 94 Codice Antimafia, di porre termine ai rapporti convenzionali con la società ricorrente. Avuto riguardo alla complessità della controversia e alla natura degli interessi coinvolti, si stima equo disporre l integrale compensazione delle spese processuali tra le parti costituite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe. Spese compensate. 23

24 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche e giuridiche riportate in sentenza, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati: Paolo Corciulo, Presidente FF Carlo Dell'Olio, Consigliere Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 24

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