APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI TOMBA DI FAMIGLIA. ACCERTAMENTO SOMME. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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1 COMUNE DI MORDANO Provincia di Bologna Cap , Via Bacchilega n. 6 Tel. 0542/56911 Fax urp@mordano.provincia.bologna.it Sito Internet: DETERMINAZIONE N. 93 / 2015 del 17/06/2015 OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI TOMBA DI FAMIGLIA. ACCERTAMENTO SOMME. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Vista la Delibera di Giunta Comunale n 92 del 13/ relativa all approvazione del progetto definitivo per la costruzione di n 4 tombe di famiglia in linea nel cimitero di Mordano; Vista la Determinazione n 227 del 13/11/2014 relativa all approvazione del bando di assegnazione delle nuove tombe di famiglia. Richiamata la determinazione n. 249 del ad oggetto APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE NOVANTENNALE RINNOVABILE DI TOMBE DI FAMIGLIA DISPOSTE IN LINEA NEL CIMITERO DI MORDANO Che con il medesimo atto si determinava di: a) ) di approvare la graduatoria per l assegnazione delle tombe di famiglia, applicando come criterio l ordine di arrivo delle domande, come segue: - richiesta congiunta dei Sig.ri Romagnoli Samuele, Romagnoli Simone e Romagnoli Michele; - richiesta congiunta dei Sig.ri Paolina Marani e Adelmo Marani; b) ) di disporre che i sopra detti richiedenti procedano con il pagamento del canone fissato in per ciascuna tomba, per la prima tranche entro il termine del 31/12/2014 del 50% e per il saldo entro indicativamente la data del 30/04/2015; c) di approvare la convenzione per la concessione novantennale allegata; d) di accertare la somma di euro al Capitolo di spesa 971, in quanto è già stata versata la somma di euro dal padre dei richiedenti Romagnoli Samuele, Simone e Michele,; e) di impegnare per la realizzazione dell opera pubblica costruzione tombe di famiglia nel cimitero di Mordano, le seguenti somme: , finanziati con i corrispettivi delle sopra citate concessioni ai Sig.ri Romagnoli e Marani; , in via cautelativa e finanziati con altri proventi da proventi permessi a costruire; Dato atto che per motivi di natura organizzativa e per ritardi amministrativi non si è proceduto all affidamento dei lavori in tempo utile per l ultimazione dei lavori nei termini previsti e che pertanto si rende pertanto necessario modificare il termine di pagamento previsto il al , Visti gli schemi di concessione novantennale delle costruende tombe di famiglia ed evidenziato che si rende necessario procedere a: 1) approvare nuovo schema di concessione novantennale della tomba di famiglia aggiornato alla data odierna 2) determinare come termine di pagamento della seconda rata di euro il termine del Visti: l art. 107, 184 e 191 del D.Lgs n. 267/2000; il regolamento di contabilità; l articolo 37 del D.Lgs 33 del 14/03/2013 che dispone in ordine agli obblighi di pubblicità in materia di lavori pubblici, servizi e forniture; il comma 32 dell art. 1 della L. 190/2012,

2 DETERMINA 1) approvare nuovo schema di concessione novantennale della tomba di famiglia CONCESSIONE NOVANTENNALE RINNOVABILE DI TOMBE DI FAMIGLIA DISPOSTE IN LINEA NEL CIMITERO DI MORDANO allegato in copia alla presente determinazione; 2) determinare come termine di pagamento della seconda rata di euro il termine del ) di procedere all accertamento della somma di euro al capitolo di previsione n. 971 del Bilancio di previsione ) di assolvere l obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sul sito web del Comune di Mordano, in adempimento del combinato disposto di cui all art. 37 del D.lgs 33/2013 e dell art.1, comma 32 della L. 190/ ) di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del DPR 62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi nè in capo al responsabile di procedimento, nè in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto e all'art. 14 del DPR 62/2013 con l'acquisizione a fascicolo della relativa attestazione del personale interessato. Il Responsabile dell Area Territorio Geom. Alfonso Calderoni ATTESTAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE In relazione al presente provvedimento conclusivo ex at. 6 bis legge 241/1990 quale introdotto dalla legge 190/2012. Il sottoscritto geom. Alfonso Calderoni, nato a Imola il in qualità di responsabile del servizio, domiciliato per la carica presso il Comune di Mordano in via Bacchilega 6, Visto l art. 6 bis della legge 241/90 Visto il DPR 445/2000 DICHIARA Sotto la propria personale responsabilità che - non sussistono situazioni di conflitto di interesse con lo scrivente competente per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endo procedimentali e provvedimento finale, - procederà con proprio atto a segnalare ogni situazione di conflitto anche potenziale. Mordano 8/6/2015 Il Responsabile dell Area Territorio Geom. Alfonso Calderoni

3 VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. Ai sensi dell art. 151 del DLGS 267/2000 si attesta la regolarità contabile. Lì Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Marco Casolini PUBBLICAZIONE La presente determinazione viene pubblicata all Albo on line per quindici giorni consecutivi dal ai sensi dell art. 16 dello Statuto Comunale. Il Responsabile dell Ufficio Segreteria

4 ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 93 / 2015 del 17/06/2015 COMUNE DI MORDANO (Città metropolitana di Bologna) ATTO PER LA CONCESSIONE DI UNA CAPPELLA FUNERARIA NEL CIMITERO COMUNALE DI MORDANO. Rep. Scritture Private n. L'anno duemilaquindici questo giorno ( ) nel mese di giugno in Mordano, nella residenza municipale in Via Bacchilega n.6, i sottoscritti: Alfonso Calderoni nato a Imola (Bo) il , ai sensi dell art. 51 comma 3 della L 142/90, domiciliato per la carica presso la residenza municipale in Mordano, Via Bacchilega n. 6 che nel presente atto interviene non in nome proprio ma in nome e per conto del Comune di Mordano (C.F ) in qualità di Responsabile del Servizio Area Territorio; Marani Paolina nato a Mordano (Bo) il , residente a Mordano (Bo) Via Roma 54, (C.F. MRNPLN36A51; Marani Adelmo nato a Mordano (Bo) il , residente a Imola (Bo) Via Pasquala, (C.F. MRNDLM28L21F718F); PREMESSO CHE - che con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 in data , esecutiva, in atti, è stato approvato il progetto esecutivo per la costruzione di nuove tombe di famiglia in linea nel cimitero di Mordano, atto agli atti del Comune. - che con determinazione n. 227 del del Servizio Area Territorio si dava avvio alle procedure di assegnazione delle cappelle private di cui sopra - che con determinazione del Responsabile Area Territorio n. 249/2014 del è stata fra l altro assegnata ai sig.ri Marani Adelmo e Marani Paolina la tomba di famiglia n. 170 di prossima realizzazione posta nel cimitero locale di Mordano; - che con determinazione n. 176 del 22/04/2015 è stata disposta l aggiudicazione provvisoria per la costruzione della tomba di famiglia e che l assunzione di spesa seguente l aggiudicazione definitiva con l avverrà dopo la stipula del presente atto ( in applicazione dei principi contabili di art. 3.13, 3.15 e3.16 del decreto legislativo n. 118 del 2011); Tutto ciò premesso il Comune di Mordano; Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria; Viste le disposizioni di cui all art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l atto di incarico ai funzionari responsabili dei servizi emesso dal Sindaco di Mordano, in atti C O N C E D E alla Sig.ra Marani Paolina nata a Mordano (Bo) il , residente a Mordano (Bo) Via Roma n. 54; al Sig.r Marani Adelmo nato a Mordano (Bo) il , residente a Imola (Bo) via Pasquala 21; che accettano, l'uso della edicola funeraria posta nel cimitero di Mordano indicata con il n. 170 nell'allegata planimetria, che sarà realizzata a cura e spese del Comune di Mordano ed avrà le seguenti caratteristiche: cappella di famiglia della capienza complessiva di n. 10 loculi; finitura muratura a vista, loculi marmo, cancelletto di chiusura in ferro battuto, pluviali in lamiera verniciata testo di moro, tipo di copertura tegole in laterizio. Per questa concessione è stabilito il canone corrispettivo di ,00 (diconsi Euro trentamila,00). Il concessionario dichiara di accettare la concessione e si impegna ed obbliga ad osservare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel seguente disciplinare di concessione. DISCIPLINARE DI CONCESSIONE Art. 1 La presente concessione ha durata pari a 99 anni decorrenti dalla data di consegna della tomba di famiglia, risultante da apposito verbale che sarà controfirmato dalle parti all ultimazione dei lavori prevista entro 120 giorni consecutivi dalla data inizio lavori prevista il giorno La concessione non conferisce alcun diritto di proprietà sulla Cappella, ma va intesa come diritto d uso a 99 (novantanove) anni. I Signori Marani Paolina e Marani Adelmo, acquistano la posizione di Concessionario diretti e quindi la pienezza dei diritti e facoltà inerenti alla Concessione.

5 Art. 2 Alla scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo, il manufatto rientrerà nella piena disponibilità del Comune di Mordano. Art. 3 I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni delle cappelle private saranno trasmissibili in linea retta per successione. E esclusa la cessione del diritto con atti negoziali. I trapassi per successione devono essere comprovati con atto notarile od attestazione giudiziaria, o da altra idonea certificazione. Se la successione è testamentaria è richiesto estratto dell atto testamentario. In caso di decesso del concessionario i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo alla concessione sono tenuti a darne comunicazione all Ufficio comunale preposto entro tre mesi dalla data del decesso richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. Art. 4 I concessionari non ritengono di specificare i nominativi delle salme da tumulare, i posti disponibili saranno assegnati agli appartenenti del gruppo familiare de concessionari che potrà richiedere, in ogni momento, l autorizzazione all estumulazione o traslazione di una salma previa corresponsione delle tariffe relative alle operazioni richieste. Per il posto salma resosi disponibile, al momento in cui ne venga richiesto l utilizzo, dovrà essere corrisposte una somma pari alla tariffa vigente. Art. 5 Il diritto d'uso della tomba di famiglia è riservato alle persone dei concessionari ed ai componenti della loro famiglie. Ai sensi dell art. 20 del vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria, il diritto di uso delle sepolture private è riservato ai familiari fino al 3 grado ed affini di primo grado, nonchè dalle altre sepolture previste dall art. 93 del D.P.R. n. 285/90. Così pure è consentita la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerenze nei confronti del concessionario (es. erede testamentario). Nel caso di concessione richiesta da Enti per collettività, il diritto di sepoltura è riservato alle persone iscritte o facenti parte dell ente concessionario secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti. In ogni caso, il diritto di sepoltura si esercita nei limiti della capienza della cappella di famiglia o della tomba ipogea, nelle quali, pertanto, non potranno essere tumulate salme in numero superiore a quello previsto nell atto di concessione redatto in conformità con le disposizioni del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e del D.P.R. n. 285/90. All interno delle predette costruzioni potranno, altresì, essere riposti resti mortali e/o ceneri, fino al raggiungimento della capienza massima consentita dalla dimensione dei singoli loculi. Art. 6 La presente concessione s'intende fatta ed accettata fra le parti ed operativa alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi, decreti e regolamenti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, dall'apposito regolamento comunale di polizia mortuaria in vigore tempo per tempo, nonché da tutte quelle altre disposizioni che potranno in seguito ed in proposito essere emanate. Art. 7 Sono a carico dei concessionari gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria della cappella funeraria onde mantenerne il decoro e la funzionalità secondo le prescrizioni dei regolamenti comunali e di disposizioni di legge presenti e future. Nel caso di inadempienza, previa diffida, vi provvederà il Comune, con rivalsa coatta della spesa sostenuta a carico del concessionario. I concessionari delle cappelle e loro successori ed aventi diritto, dovranno eseguire restauri ed opere che l Amministrazione Comunale riterrà opportuno o indispensabile prescrivere per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi. Art. 8 Allo scadere del termine, la concessione potrà essere rinnovata nei modi stabiliti dai regolamenti comunali, su domanda degli interessati. In caso di mancata rinnovazione, ovvero alla scadenza del periodo di rinnovo, il Comune rientra in possesso della tomba. Art. 9 Si osservano, per quanto riguarda le tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni nel sepolcro privato, le norme vigenti per le stesse operazioni eseguite nel cimitero comunale. Art. 10 La presente concessione di tomba di famiglia è concessione di bene demaniale, soggetta pertanto all imposta di registro nella misura stabilita dall art.5, punto 2 della parte prima della tariffa allegata al d.p.r.131/1986. Pertanto, come chiarito dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze 15 marzo 1990 n , le concessioni cimiteriali sono attività non rilevanti ai fini IVA. Art. 11 Nel caso di soprressione del cimitero troveranno applicazione le norme di cui agli articoli 98 e 99 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 285/1990; Art. 12 Per quanto non contemplato nel presente contratto si intendono applicabili le norme del regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR 285/1990, e di quello comuinale, nonché delle norme generali sulle concessioni demaniali; Art. 13 Il presente atto è soggetto a registrazione e al pagamento della tariffa al 2% dell importo della concessione art. 5.2 della tariffa parte 1 e art. 2 della tariffa punto 2 allegati al DPR 131/86.

6 Art. 14 Le parti danno atto che, in corrispettivo della concessione di cui al presente atto, il concessionario, verserà la somma complessiva di ,00 euro in due rate: - 1^ rata di importo pari a ,00 (quindicimila) già versata, pertanto il comune concedente rilascia ampia e liberatoria quietanza. - 2^ rata di importo pari a ,00 (quindicimila) sarà versata entro il 30 (trenta) settembre 2015 alla tesoreria comunale. Il mancato pagamento della rata comporterà la decadenza della presente concessione. Le spese inerenti alla presente scrittura sono poste a carico dei concessionari. Le parti data lettura, lo approvano e sottoscrivono. Atto scritto con mezzi elettronici in 5 facciate scritte per intero e numero 19 righe fin qui di questa ultima facciata. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL CONCESSIONARIO

7 ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 93 / 2015 del 17/06/2015 COMUNE DI MORDANO (Città metropolitana di Bologna) ATTO PER LA CONCESSIONE DI UNA CAPPELLA FUNERARIA NEL CIMITERO COMUNALE DI MORDANO. Rep. Scritture Private n. L'anno duemilaquindici questo giorno ( ) nel mese di giugno in Mordano, nella residenza municipale in Via Bacchilega n.6, i sottoscritti: Alfonso Calderoni nato a Imola (Bo) il , ai sensi dell art. 51 comma 3 della L 142/90, domiciliato per la carica presso la residenza municipale in Mordano, Via Bacchilega n. 6 che nel presente atto interviene non in nome proprio ma in nome e per conto del Comune di Mordano (C.F ) in qualità di Responsabile del Servizio Area Territorio; Romagnoli Samuele nato a Lugo di Romagna (Ra) il , residente a Mordano (Bo) Via Fondo Maralda 5, (C.F. RMGSML69E13E730S); Romagnoli Simone nato a Lugo di Romagna (Ra) il , residente a Mordano (Bo) Via Cavallazzi 63, (C.F. RMGSMN71C20E730F); Romagnoli Michele nato a Faenza (Ra) il , residente a Mordano (Bo) Via Cavallazzi 63, (C.F. RMGMHL81C02D458L); PREMESSO CHE - che con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 in data , esecutiva, in atti, è stato approvato il progetto esecutivo per la costruzione di nuove tombe di famiglia in linea nel cimitero di Mordano, atto agli atti del Comune. - che con determinazione n. 227 del del Servizio Area Territorio si dava avvio alle procedure di assegnazione delle cappelle private di cui sopra - che con determinazione del Responsabile Area Territorio n. 249/2014 del è stata fra l altro assegnata ai sig.ri Romagnoli Samuele, Romagnoli Simone, Romagnoli Michele la tomba di famiglia n. 173 di prossima realizzazione posta nel cimitero locale di Mordano; - che con determinazione n. 176 del 22/04/2015 è stata disposta l aggiudicazione provvisoria per la costruzione della tomba di famiglia e che l assunzione di spesa seguente l aggiudicazione definitiva con l avverrà dopo la stipula del presente atto ( in applicazione dei principi contabili di art. 3.13, 3.15 e3.16 del decreto legislativo n. 118 del 2011); Tutto ciò premesso il Comune di Mordano; Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria; Viste le disposizioni di cui all art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l atto di incarico ai funzionari responsabili dei servizi emesso dal Sindaco di Mordano, in atti C O N C E D E Al sig. Romagnoli Samuele nato a Lugo di Romagna (Ra) il , residente a Mordano (Bo) Via Fondo Maralda 5, (C.F. RMGSML69E13E730S); Al sig. Romagnoli Simone nato a Lugo di Romagna (Ra) il , residente a Mordano (Bo) Via Cavallazzi 63, (C.F. RMGSMN71C20E730F); Al Sig. Romagnoli Michele nato a Faenza (Ra) il , residente a Mordano (Bo) Via Cavallazzi 63, (C.F. RMGMHL81C02D458L); che accettano, l'uso della edicola funeraria posta nel cimitero di Mordano indicata con il n. 173 nell'allegata planimetria, che sarà realizzata a cura e spese del Comune di Mordano ed avrà le seguenti caratteristiche: cappella di famiglia della capienza complessiva di n. 10 loculi; finitura muratura a vista, loculi marmo, cancelletto di chiusura in ferro battuto, pluviali in lamiera verniciata testo di moro, tipo di copertura tegole in laterizio. Per questa concessione è stabilito il canone corrispettivo di ,00 (diconsi Euro trentamila,00). Il concessionario dichiara di accettare la concessione e si impegna ed obbliga ad osservare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel seguente disciplinare di concessione. DISCIPLINARE DI CONCESSIONE Art. 1 La presente concessione ha durata pari a 99 anni decorrenti dalla data di consegna della tomba di

8 famiglia, risultante da apposito verbale che sarà controfirmato dalle parti all ultimazione dei lavori prevista entro 120 giorni consecutivi dalla data inizio lavori prevista il giorno La concessione non conferisce alcun diritto di proprietà sulla Cappella, ma va intesa come diritto d uso a 99 (novantanove) anni. I Signori Romagnoli Samuele, Romagnoli Simone e Romagnoli Michele, acquistano la posizione di Concessionario diretti e quindi la pienezza dei diritti e facoltà inerenti alla Concessione. Art. 2 Alla scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo, il manufatto rientrerà nella piena disponibilità del Comune di Mordano. Art. 3 I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni delle cappelle private saranno trasmissibili in linea retta per successione. E esclusa la cessione del diritto con atti negoziali. I trapassi per successione devono essere comprovati con atto notarile od attestazione giudiziaria, o da altra idonea certificazione. Se la successione è testamentaria è richiesto estratto dell atto testamentario. In caso di decesso del concessionario i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo alla concessione sono tenuti a darne comunicazione all Ufficio comunale preposto entro tre mesi dalla data del decesso richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. Art. 4 I concessionari non ritengono di specificare i nominativi delle salme da tumulare, i posti disponibili saranno assegnati agli appartenenti del gruppo familiare de concessionari che potrà richiedere, in ogni momento, l autorizzazione all estumulazione o traslazione di una salma previa corresponsione delle tariffe relative alle operazioni richieste. Per il posto salma resosi disponibile, al momento in cui ne venga richiesto l utilizzo, dovrà essere corrisposte una somma pari alla tariffa vigente. Art. 5 Il diritto d'uso della tomba di famiglia è riservato alle persone dei concessionari ed ai componenti della loro famiglie. Ai sensi dell art. 20 del vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria, il diritto di uso delle sepolture private è riservato ai familiari fino al 3 grado ed affini di primo grado, nonchè dalle altre sepolture previste dall art. 93 del D.P.R. n. 285/90. Così pure è consentita la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerenze nei confronti del concessionario (es. erede testamentario). Nel caso di concessione richiesta da Enti per collettività, il diritto di sepoltura è riservato alle persone iscritte o facenti parte dell ente concessionario secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti. In ogni caso, il diritto di sepoltura si esercita nei limiti della capienza della cappella di famiglia o della tomba ipogea, nelle quali, pertanto, non potranno essere tumulate salme in numero superiore a quello previsto nell atto di concessione redatto in conformità con le disposizioni del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e del D.P.R. n. 285/90. All interno delle predette costruzioni potranno, altresì, essere riposti resti mortali e/o ceneri, fino al raggiungimento della capienza massima consentita dalla dimensione dei singoli loculi. Art. 6 La presente concessione s'intende fatta ed accettata fra le parti ed operativa alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi, decreti e regolamenti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, dall'apposito regolamento comunale di polizia mortuaria in vigore tempo per tempo, nonché da tutte quelle altre disposizioni che potranno in seguito ed in proposito essere emanate. Art. 7 Sono a carico dei concessionari gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria della cappella funeraria onde mantenerne il decoro e la funzionalità secondo le prescrizioni dei regolamenti comunali e di disposizioni di legge presenti e future. Nel caso di inadempienza, previa diffida, vi provvederà il Comune, con rivalsa coatta della spesa sostenuta a carico del concessionario. I concessionari delle cappelle e loro successori ed aventi diritto, dovranno eseguire restauri ed opere che l Amministrazione Comunale riterrà opportuno o indispensabile prescrivere per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi. Art. 8 Allo scadere del termine, la concessione potrà essere rinnovata nei modi stabiliti dai regolamenti comunali, su domanda degli interessati. In caso di mancata rinnovazione, ovvero alla scadenza del periodo di rinnovo, il Comune rientra in possesso della tomba. Art. 9 Si osservano, per quanto riguarda le tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni nel sepolcro privato, le norme vigenti per le stesse operazioni eseguite nel cimitero comunale. Art. 10 La presente concessione di tomba di famiglia è concessione di bene demaniale, soggetta pertanto all imposta di registro nella misura stabilita dall art.5, punto 2 della parte prima della tariffa allegata al d.p.r.131/1986. Pertanto, come chiarito dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze 15 marzo 1990 n , le concessioni cimiteriali sono attività non rilevanti ai fini IVA. Art. 11 Nel caso di soprressione del cimitero troveranno applicazione le norme di cui agli articoli 98 e 99 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 285/1990;

9 Art. 12 Per quanto non contemplato nel presente contratto si intendono applicabili le norme del regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR 285/1990, e di quello comuinale, nonché delle norme generali sulle concessioni demaniali; Art. 13 Il presente atto è soggetto a registrazione e al pagamento della tariffa al 2% dell importo della concessione art. 5.2 della tariffa parte 1 e art. 2 della tariffa punto 2 allegati al DPR 131/86. Art. 14 Le parti danno atto che, in corrispettivo della concessione di cui al presente atto, il concessionario, verserà la somma complessiva di ,00 euro in due rate: - 1^ rata di importo pari a ,00 (quindicimila) già versata, pertanto il comune concedente rilascia ampia e liberatoria quietanza. - 2^ rata di importo pari a ,00 (quindicimila) sarà versata entro il 30 (trenta) settembre 2015 alla tesoreria comunale. Il mancato pagamento della rata comporterà la decadenza della presente concessione. Le spese inerenti alla presente scrittura sono poste a carico dei concessionari. Le parti data lettura, lo approvano e sottoscrivono. Atto scritto con mezzi elettronici in 5 facciate scritte per intero e numero 19 righe fin qui di questa ultima facciata. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL CONCESSIONARIO

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