Certificazione degli impianti elettrici negli stand fieristici

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1 Allegato alla comunicazione avente per oggetto: Certificazione degli impianti elettrici negli stand fieristici DALLA CAMERA DI COMMERCIO La figura del Responsabile Tecnico, a patto che abbia i requisiti necessari, deve essere inserito nella visura camerale dell azienda; la forma di collaborazione tra l azienda e il Responsabile Tecnico alla Camera di Commercio non interessa; può essere dipendente o collaboratore.. l importante è che la persona lavori in esclusiva per l azienda e che venga appunto inserito, in qualità di Responsabile Tecnico, nella visura camerale dell azienda stessa. DAL NOSTRO CONSULENTE PER LA SICUREZZA 1) INSTALLATORE DI IMPIANTI ELETTRICI (lettera A del D.M. N 37 del 2008) E' colui che effettua l'installazione, la trasformazione, la manutenzione straordinaria o l'ampliamento, relativi ad edifici civili ed industriali, di impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere. COSA SERVE S.C.I.A. (segnalazione certificata inizio attività) previo possesso dei requisiti morali e dei requisiti professionali del Responsabile Tecnico. DOVE RIVOLGERSI Registro Imprese telematico della propria residenza o domicilio professionale

2 LEGISLAZIONE Ex Legge 46/ DPR 380/2001 art.109 (T.U.Edilizia) in vigore dal (decreti milleproroghe) - D.M.Attività Produttive con circolare 3580/c - D.M. 37/2008 (in vigore dal ) - Legge 69/ Legge 241/1990 art.19 modificato dalla legge 122/2010 art. 49 c.4bis Requisiti per INSTALLATORE DI IMPIANTI ELETTRICI Per diventare Installatore di Impianti Elettrici è necessario avere almeno uno dei seguenti requisiti professionali: a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta; b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione di Impianti Elettrici. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.

3 2) Impiantistica, il responsabile tecnico dell impresa può essere anche progettista? l Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una raccolta di pareri, circolari e lettere circolari in materia di impiantistica e in merito al dm 37/2008, un fascicolo di ben 89 pagine. Il Massimario è rivolto alle imprese di installazione di impianti all interno degli edifici e agli operatori di settore. Particolarmente interessante risulta la parte dedicata ai responsabili tecnici di un impresa installatrice di impianti e al loro eventuale ruolo di progettista all interno della stessa impresa. Al Mi.S.E. è stato chiesto se il responsabile tecnico di un impresa installatrice di impianti (d.m.37/2008) può ricoprire nella stessa impresa anche il ruolo di progettista (essendo professionista abilitato), tenuto conto della previsione normativa di cui agli artt.5 e 7 del decreto in parola. Il Mi.S.E. ha affermato che l articolato di cui all art.5, secondo il quale in alcuni casi il progetto per l installazione, trasformazione e ampliamento di impianti deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali (in possesso delle specifiche competenze tecniche richieste dallo stesso), non contiene al suo interno alcuna previsione che neghi in assoluto la possibilità, per un dipendente/responsabile tecnico dell impresa che sia, allo stesso tempo, anche soggetto iscritto all albo professionale, cioè anche libero professionista (sempreché tale iscrizione lo renda idoneo/abilitato alla redazione del progetto oggetto del quesito, per le specifiche competenze tecniche possedute dagli iscritti all Albo) di redigere il progetto in questione. L interessato deve operare in qualità di libero professionista/terzo e non di dipendente/responsabile tecnico/progettista, poiché l art.5 prevede espressamente che il progetto debba essere redatto da soggetto terzo espressamente abilitato (cioè iscritto al relativo Albo professionale). Il Mi.S.E. sostiene che occorre tener presente quanto previsto in materia di abilitazione dell impresa di installazione impianti dall art.3, comma 2 del d.m. 37/2008, cioè che il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. Spetta quindi alla Camera di commercio di Napoli, responsabile del procedimento, valutare nuovamente la posizione del responsabile tecnico (posizione che andava, in ogni caso, valutata anche in sede di nomina), nel caso in cui fosse venuta solo ora a

4 conoscenza delle eventuali problematiche di incompatibilità che eventualmente insorgessero con il caso in esame. Le disposizioni previste dall art.3, comma 2 del d.m. in parola in cui è stabilito che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa impongono che la qualifica non possa essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto della responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in una società di impiantistica, che di fatto deve garantire gli utenti che i lavori dell impresa siano effettuati secondo le disposizioni normative previste a garanzia della sicurezza degli impianti. Quindi non è essenziale che il soggetto non svolga una qualsivoglia attività lavorativa poiché l unica discriminante, che spetta alla Camera verificare, è che tale attività non sia continuativa, cioè tale da impedire il pieno e totale coinvolgimento del responsabile tecnico nell attività di impresa. Tutto ciò deve essere preso in considerazione solo se l interessato non è il titolare dell impresa individuale o il legale rappresentante dell impresa strutturata in forma societaria. Viceversa il profilo di incompatibilità viene a cadere poiché le limitazioni previste all art.3, comma 2, devono riferirsi esclusivamente alla figura del responsabile tecnico nominato dal titolare o legale rappresentante dell impresa di impiantistica, e non al titolare o legale rappresentante in possesso dei requisiti professionali. 3) "Impianti negli edifici: il nuovo regolamento articolo di Enrico Milone Con Decreto del Ministero dello sviluppo economico n.37 (GU n.61) è stato pubblicato il tanto atteso Regolamento per le attività di installazione di impianti negli edifici. Ne diamo qui una sintetica illustrazione. Il decreto riguarda tutti gli edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso. Il decreto riordina la normativa preesistente, legge 46/1990 (eccetto articoli 8,4,16), DPR 447/1991, articoli da 107 a 121 del DPR 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia). Ai sensi dell'articolo 3.1 della legge 26/2/2007 n.17, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cioè dal 27 marzo 2008, le sopra dette normative sono

5 abrogate. In particolare, gli articoli da 107 a 121 del TUE, essendo stati assoggettati a rinvii successivi, vengono abrogati senza essere mai entrati in vigore. Gli impianti negli edifici sono: impianti elettrici e parafulmini impianti radiotelevisivi ed elettronici impianti di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione impianti idrico-sanitari impianti gas impianti ascensori, montacarichi, scale mobili impianti di protezione antincendio Solo le imprese abilitate ai sensi dell'art. 3 possono realizzare gli impianti negli edifici. Progettazione degli impianti. L'art.5 stabilisce che per la realizzazione degli impianti occorre un progetto. Il progetto deve essere redatto da un professionista tecnico iscritto all'albo o, in alternativa in caso di impianti semplici, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. Tuttavia, quest'ultimo non può redigere il progetto in casi più complessi, dei quali indichiamo i più frequenti: - se la potenza impegnata è superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; - per impianti elettrici relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq; - per impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a frigorie/ora; - per impianti elettrici relativi a locali adibiti ad uso medico; - per impianti relativi alla distribuzione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o per impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio. Il progetto dell'impianto è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune, contestualmente al progetto edilizio. Nel caso di edificio esistente, già dotato

6 di certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, la dichiarazione di conformità ed il progetto dell'impianto o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti. Come abbiamo già indicato in questo sito nell'articolo del Impianti negli edifici: ennesimo rinvio, la progettazione degli impianti negli edifici è di competenza sia degli ingegneri che degli architetti. Il chiarimento è venuto dalla Corte di Cassazione (sent. 3814/2000) che ha stabilito la competenza dell architetto per la progettazione di tutti gli impianti affini o connessi con i progetti di opere di edilizia civile. Edifici costruiti prima del Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 ma. Dichiarazione di conformità. Ai sensi dell'art.7, al termine dei lavori l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati alle norme vigenti. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto. Rifacimento di impianti. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione e nel progetto è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici, secondo il modello di cui all'allegato II del decreto. Mancanza di dichiarazione di conformità. In tale caso la dichiarazione è sostituita, per gli impianti precedenti al DM , da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, ovvero, per gli impianti più semplici di

7 cui all'art.5, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. Obblighi del committente e del proprietario. L'art.8 stabilisce che il committente deve affidare i lavori ad imprese abilitate. Il proprietario dell'impianto deve adottare le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza, tenendo conto delle istruzioni predisposte dall'impresa installatrice e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Certificato di agibilità. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti. Manutenzione ordinaria. La manutenzione ordinaria degli impianti non comporta la redazione del progetto. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il DPR 162/1999. Trasferimento dell immobile. L'art.13 obbliga i soggetti destinatari delle prescrizioni del decreto a conservare la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione. Essi, in caso di trasferimento dell'immobile, consegnano la documentazione all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza sostitutiva. Copia della stessa documentazione è consegnata anche a chi utilizza l'immobile, cioè all inquilino. Sanzioni. Sono previste sanzioni anche per i professionisti: alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti."

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