DI COSA CI OCCUPIAMO - I NOSTRI SERVIZI -

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1 1 ANTIRICICLAGGIO D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231 e s.m.i. DI COSA CI OCCUPIAMO - I NOSTRI SERVIZI - 3 PRIVACY SICUREZZA DEI DATI PERSONALI D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. Testo Unico per la tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro VERIFICHE DI CONFORMITÀ DPR 462/01 - Verifiche Periodiche e Straordinarie delle Istallazioni Elettriche CERTIFICAZIONI QUALITÀ ED AMBIENTE ISO acquisire vantaggi competitivi attraverso la qualità ISO impegno al sostegno della responsabilità verso l ambiente SA Migliorare la reputazione dell azienda attraverso un sistema di gestione del rischio OHSAS Dimostrazione della capacità di gestire il rischio utile ai fini del D.Lgs. 231/101 Attestazioni SOA - Necessaria per partecipare ad appalti pubblici con importi a base d asta > ,00 Certificazione Energetica - In riferimento alla Direttiva Europea 2002/91/CE Energy Performance of Buildings 1

2 ELENCO CLIENTI SETTORE ANTIRICICLAGGIO (Aggiornato a Novembre 2015) PROFESSIONISTI Regione Marche e Abruzzo: Numero - Provincia di Ascoli Piceno 24 - Provincia di Fermo 27 - Provincia di Macerata 16 - Provincia di Ancona 9 - Provincia di Teramo 25 - Provincia di Pescara 2 Totale 103 AGENZIE IMMOBILIARI Regione Marche e Abruzzo: N. - Provincia di Ascoli Piceno 9 - Provincia di Fermo 2 - Provincia di Ancona 2 Totale Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 a contrasto del riciclaggio di proventi da attività criminose (in vigore dal 29/12/2007) Adempimenti ed obblighi a carico del professionista Autore: INSIEME Società Cooperativa 2015 Ai sensi dell'art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d'autore. Il copyright indicato si riferisce all'elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall'esclusivouso personale dell'acquirente, senza permesso scrittodell'autore. 2

3 PRINCIPI GENERALI (Art. 3, D.Lgs. 231/2007) Le misure del D.Lgs. 231/07 si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste. MISURE DA ADOTTARE I soggetti obbligati adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi: di adeguata verifica della clientela, di segnalazionedelle operazioni sospette, di conservazionedei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell osservanza delle disposizioni SCOPO per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo 6 7 SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO - D.Lgs. 231/2007 ART. 11 Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria (banche, Poste Italiane SpA, ecc.) ART. 12 P R O F E S S I O N I S T I ART.13 le societa' di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF (con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico; b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali (senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico) ART.14 Altri Soggetti (agenti immobiliari, recupero di crediti per conto terzi, custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori, gestione di case da gioco, offerta, attraverso la rete internet di giochi, scommesse ecc.) 7 3

4 8 a) i soggetti iscritti nell albo dei ragionieri e periti commerciali, nell albo dei dottori commercialisti e nell albo dei consulenti del lavoro; b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione di determinate operazioni; d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c) [vedi definizione art. 1, co. 2 lett. p)] 8 SOGGETTI OBBLIGATI (che erogano servizi in materia di contabilità e tributi) 9 Consulenti in materia di Contabilità, Tributi e del Lavoro C.A.F. Associazioni di categoria Patronati ecc (DLgs. 25/09/09 n. 151) SOGGETTI OBBLIGATI Società che erogano servizi Contabili e Tributari Centri di Elaborazione Dati (DM.60 del 10/04/07) 9 4

5 10 REVISORI LEGALI (art. 13) alle società di revisione iscritte nell albo speciale previsto dall art. 161 del DLgs. 58/98 (c.d. TUF); ai soggetti iscritti nel registro dei revisori legali (D.Lgs. 27/1/1992, N. 88) Gli obblighi antiriciclaggio si applicano anche ai REVISORI LEGALI Definizioni di base 11 ARCHIVIO UNICO (INFORMATICO o CARTACEO) un archivio, formato e gestito elettronicamente (AUI) o in modalità cartacea (solo per taluni soggetti obbligati) in cui sono inserite tutte le informazioni acquisite per adempiere gli obblighi di identificazione e registrazione. I destinatari della normativa che già lo utilizzano, compresi i professionisti, possono continuare ad utilizzarlo CLIENTE soggetto al quale L'Agenzia di affari in mediazione immobiliare rende una prestazione a seguito del conferimento di un incarico DATI IDENTIFICATIVI nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo o sede legale, C.F. o partita IVA, estremi di un documento di identificazione REGISTRO DELLA CLIENTELA registro cartaceo in cui sono conservati i dati identificativi dei clienti a seguito dell identificazione eseguita secondo le nuove modalità (ADV) 5

6 Definizioni di base PRESTAZIONE PROFESSIONALE attività professionale o commerciale della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata OPERAZIONE per i soggetti di cui all' articolo 12, un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale; OPERAZIONE FRAZIONATA operazione, unitaria sotto il profilo economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto ( ), eseguita in più operazioni, singolarmente di importo pari o inferiore a detto limite, eseguite in momenti diversi ed in periodo di un massimo di 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando esistono elementi che la possono far ritenere tale TITOLARE EFFETTIVO la persona fisica per conto della quale è realizzata un operazione o un attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all Allegato tecnico al presente decreto; 12 Definizioni di base INSEDIAMENTO FISICO un luogo destinato allo svolgimento dell'attività di istituto, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un Paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività. In tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione a operare 13 PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (PEP) le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto; 2012: Nelle 40 nuove Raccomandazioni approvate nel febbraio scorso e destinate a costituire il nuovo modello al quale molti paesi informeranno la propria legislazione5, il GAFI ha esteso la nozione di persona politicamente esposta (PEP) in quanto tale sottoposta a più stringenti controlli antiriciclaggio - dai soggetti investiti di cariche pubbliche di vertice in Paesi esteri, anche a chi ricopre corrispondenti cariche in ambito nazionale o presso organismi internazionali (DEFINIZIONE ANCORA NON VARIATA) MEZZI DI PAGAMENTO Contante, assegni, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito o altre carte di pagamento, polizze assicurative e di pegno, altri strumenti che permettono di trasferire, movimentare o acquisire, anche telematicamente, fondi, valori o disponibilità finanziarie 6

7 Definizioni di base FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO ATTIVITÀ DIRETTA - ART.2 COMMA 4 DEL DLGS. 231/2007 Ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n ALLA RACCOLTA ALLA PROVVISTA ALL'INTERMEDIAZIONE AL DEPOSITO ALLA CUSTODIA ALL'EROGAZIONE di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti 15 DEFINIZIONI DI RICICLAGGIO ANTE 29/12/2007 Art. 648-bis, c.p. Art. 648-ter, c.p. il soggetto che abbia commesso il reato presupposto non può essere ritenuto punibile anche del reato di riciclaggio per avere sostituito o trasferito il provento del reato presupposto DAL 29/12/2007 Oltre a quanto previsto in precedenza, l Art. 2, D.Lgs. 231/2007 introduce la definizione di «AUTORICICLAGGIO» Per AUTORICICLAGGIO si intende il reimpiego o occultamento di proventi delittuosi effettuato dallo STESSO SOGGETTO che ha commesso il reato presupposto DAL 01/01/2015 Art. 648-ter co.1, c.p. L AUTORICICLAGGIO entra a far parte dei reati penali 15 7

8 16 DEFINIZIONI DI RICICLAGGIO - ANTE 29/12/2007 Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multada euro1.032 a euro Art. 648-bis. RICICLAGGIO La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. DEFINIZIONI DI RICICLAGGIO - ANTE 29/12/ Art. 648-ter. IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multada euro1.032 a La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo

9 DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO AI SENSI DELL ART. 2 DEL D.LGS. 231/2007 COMMA Ai soli fini del suddetto decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono RICICLAGGIO: 18 COMMA 1: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. COMMI 2 e 3: 2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitarioo di un Paese terzo. 3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive. REATO DI AUTORICICLAGGIO (dal 01/01/2015) 19 9

10 20 AZIONI CHE DANNO LUOGO A RICICLAGGIO (ai sensi dell art. 2 D.Lgs.231/07) AUTORICICLAGGIO ART. 648 TER CO.1 C.P. Può essere riciclatore anche colui che ha materialmente commesso il reato presupposto (imprenditore che fa frode/evasione fiscale) REATI TRIBUTARI Dlgs. 74/2000 IMPIEGO DI PROVENTI ILLECITI (Art. 648 ter C.P.) quando chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto RICICLAGGIO Ricettazione (Art. 648 C.P.) quando chiunque acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (Art. 416 C.P.) quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti FAVOREGGIAMENTO PERSONALE (Art. 378 C.P.) chi aiuta chiunque sia coinvolto a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni CONCORSO NEL REATO DI RICICLAGGIO (Art. 110 C.P.) chi partecipa all attività criminosa NOTA BENE: Qualsiasi delitto DOLOSO che procura un vantaggio economico (c.d. provento del reato) è reato presupposto di riciclaggio, anche quelli fiscali (conseguimento di un risparmio di imposta) 20 REATO DI AUTORICICLAGGIO (dal 01/01/2015) 21 DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ PRODOTTI GRAZIE AD UN REATO NON COLPOSO AUTORICICLAGGIO OSTACOLO ALLA IDENTIFICAZIONE DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA DEL DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ UTILIZZO DEGLI STESSI IN ATTIVITÀ ECONOMICHE CON ATTI ULTERIORI ED AUTONOMI 10

11 REATO DI AUTORICICLAGGIO REATO DI AUTORICICLAGGIO (Codice Penale 648 TER COMMA 1 DAL 01/01/2015) Attribuisce rilevanza penale alla condotta di chi, dopo aver commesso un delitto non colposo, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità per finalità economiche o finanziarie in modo da ostacolare concretamente l identificazione della provenienza delittuosa. PENE PREVISTE 1) reclusioneda due a otto annie multada 5.000a25.000euro; 2) reclusione da uno a quattro anni e multa da a euro per la medesima condotta prevista dal comma 1 se posta in essere in relazione a delitti non colposi puniti con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. VOLUNTARY DISCLOSURE La collaborazione volontaria dei contribuenti italiani che detengono capitali all estero non dichiarati è un procedimento che consente di regolarizzare queste posizioni a fronte del pagamento di imposte eventualmente evase. L attivazione della procedura da parte del contribuente consente di evitare alcune conseguenze dell eventuale evasione salvo casi di autoriciclaggio. CIRCOSTANZA AGGRAVANTE se il reato è collegato ad attività bancaria, finanziaria o professionale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. SCONTO DELLA PENA FINO ALLA METÀ CAUSA DI NON PUNIBILITÀ se ci si adopera per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. per chi destina il sommerso all autoconsumo, se non vi è occultamento. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. 23 REATO AUTORICICLAGGIO 25 11

12 REATO AUTORICICLAGGIO 26 RIEPILOGO APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA 1) Dottori Commercialisti, Ragionieri, Revisori contabili, Consulenti del lavoro, Notai, Avvocati 2) Ogni altro soggetto che rende servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi D.Lgs. 231/2007 (dal 29/12/2007) ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E DEL TITOLARE EFFETTIVO 1) DM 141 dal 22/04/06 al 28/12/2007 2) DM 60/2007 Dal 25/05/2007 OTTENERE INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE CONTROLLO COSTANTE NEL CORSO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE TENUTA DI UN AUI O ARCHIVIO INFORMATICO O REGISTRO DELLA CLIENTELA Identificazione della Clientela Tenuta di un Archivio Unico Informatico o di un Registro cartaceo FORMAZIONE DEL PERSONALE (ART. 54) SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTE - UIF Segnalazione Operazione Sospette - UIC Dal 14/03/2004 (entrata in vigore del D.lgs. 56/2004) Comunicazione al MEF (ora RTS) delle violazioni sull uso di denaro contante e titoli al portatore 27 12

13 30 COLLEGIO SINDACALE - di SOCIETA ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DEL D.lgs. 231/ OBBLIGHI di ciascun SINDACO REVISORE Quando investito del controllo LEGALE e STATUTARIO su: - AMMINISTRAZIONE - ORGANIZZAZIONE Quando investito anche del CONTROLLO CONTABILE o REVISORE ESTERNO OBBLIGO di comunicazione al MEF delle infrazioni sull uso di contanti e titoli al portatore ( art. 49 del Dlgs 231/07) qualora nell ambito dei loro compiti istituzionali abbiano notizia di tali illeciti (in quanto l attività di accertamento viene effettuata in sede di verifica e durante i controlli di bilancio, di conseguenza, a posteriori e quindi in un momento in cui un ipotetica operazione sospetta poteva già essere eseguita) OBBLIGO del rispetto di tutte le procedure antiriciclaggio: - Identificazione, - Registrazione e Conservazione dati - Segnalazione, ecc. Obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni all art. 49 del Dlgs 231/07) (limitazione uso di contanti e titoli al portatore) RIEPILOGO OBBLIGHI DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETA ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DEL D.lgs. 231/ Dal 22/04/2006 al 03/11/2009 (L obbligo sussisteva solo a carico dei sindaci di attività commerciali sulle infrazioni alla disciplina sulla limitazione dell uso del contante) NO APPLICAZIONE OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO (identificazione/registrazione - chiarimenti UIC del 21/06/2006 punto 10) Rimaneva impregiudicata l'applicazione dell'obbligo generale ex art. 10 L. 197/91 * DAL 04/11/2009 CIASCUN SINDACO REVISORE, e non già il suddetto organo collegiale, sarà soggetto all applicazione degli OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO (entrata in vigore dell art. 16, comma 2 del D.Lgs. 231/07) visto che solo le disposizioni del citato articolo hanno reso palese tale obbligo in capo ai revisori. (vedi anche Chiarimenti MEF del 12/06/2008) * Art. 10 (Doveri del collegio sindacale) 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui all'articolo 4 vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro. L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni (43)

14 32 ANTIRICICLAGGIO D.LGS 21 novembre 2007, n. 231 PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA a cura di Fausto Massimo Tufariello QUANDO SORGE L OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (art. 16) I PROFESSIONISTI comma 1 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria I REVISORI LEGALI (comma 2) osservano gli obblighi di identificazione del cliente e di verifica dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria 33 a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a euro b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a euro indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un operazione frazionata c) tutte le volte che l operazione sia di valore indeterminato o non determinabile (la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile); d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell identificazione di un cliente. CON D.LGS.151/ ESCLUSIVAMENTE 14

15 34 PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (di valore indeterminato od indeterminabile o che diano luogo ad operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a ) AMMINISTRAZIONE E LIQUIDAZIONE (A TITOLO PROFESSIONALE) DI AZIENDE (INDIVIDUALI), PATRIMONI E SINGOLI BENI ARBITRATI E OGNI ALTRO INCARICO DI COMPOSIZIONE DI CONTROVERSIE ASSISTENZA E CONSULENZA PER ISTRUTTORIE DI FINANZIAMENTI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA NELLA DIFESA TRIBUTARIA, GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE TECNICA DELLA INIZIATIVA DI IMPRESA E DI ASSEVERAZIONE DEL BUSINESS PLAN PER L ACCESSO A FINANZIAMENTI PUBBLICI CONSULENZA CONTRATTUALE CONSULENZA E TRASFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L CONSULENZE A QUALSIASI TITOLO SU TRASFERIMENTI DI IMMOBILI CONSULENZE A QUALSIASI TITOLO SUL TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE ATTESTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO EX ART. 67, TERZO COMMA, LETT. D), R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 RELAZIONE GIURATA DEL PROFESSIONISTA IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 161, SECONDO COMMA, R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 CUSTODIA E CONSERVAZIONE DI BENI E AZIENDE GESTIONE DI CONTI DI TITOLI, CONTI BANCARI, DENARO, LIBRETTI DI DEPOSITO GESTIONE DI INCASSI E VERSAMENTI IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE UNITARIAMENTE OLTRE SOGLIA PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (di valore indeterminato od indeterminabile o che diano luogo ad operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a ) GESTIONE DI POSIZIONI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE MONITORAGGIO E TUTORAGGIO DELL UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI EROGATI ALLE IMPRESE OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA REDAZIONE DI STIME E PERIZIE DI PARTE SISTEMAZIONI TRA EREDI, SISTEMAZIONI PATRIMONIALI E SISTEMAZIONI FAMILIARI VALUTAZIONI DI AZIENDE, RAMI D AZIENDE NONCHÉ VALUTAZIONE, IN SEDE DI RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DELLE FONDAZIONI E DELLE ASSOCIAZIONI, DELL ADEGUATEZZA DEL PATRIMONIO ALLA REALIZZAZIONE DELLO SCOPO CONSULENZE CONTINUATIVE ATTINENTI LA GESTIONE O L'AMMINISTRAZIONE DI SOCIETÀ COOPERATIVE, ONLUS ED ALTRI ENTI RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA IN TEMA DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO, EX ART. 182-BIS, PRIMO COMMA, R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 ANALISI DEI COSTI E RICAVI DI IMPRESE, REDAZIONE DI PIANI ECONOMICI E FINANZIARI ASSISTENZA IN PROCEDURE CONCORSUALI CONSULENZA AZIENDALE, AMMINISTRATIVA, CONTRATTUALE, TRIBUTARIA O FINANZIARIA DI CARATTERE CONTINUATIVO CONSULENZE CONTINUATIVE ATTINENTI LA GESTIONE O L AMMINISTRAZIONE DI SOCIETÀ, ENTI, TRUST E SOGGETTI GIURIDICI ANALOGHI CONSULENZE IN MATERIA DI CONCORDATI STRAGIUDIZIALI 35 CONSULENZE IN MATERIA DI CONFERIMENTI, SCISSIONI, FUSIONI E LIQUIDAZIONI SOCIETARIE 35 15

16 36 PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (di valore indeterminato od indeterminabile o che diano luogo ad operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a ) CONSULENZE IN MATERIA DI CONTABILITÀ E BILANCI CONSULENZE IN MATERIA DI IMPIANTO ED ORGANIZZAZIONE DELLE CONTABILITÀ CONSULENZE O SERVIZI PRESTATI PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ, ENTI, TRUST E SOGGETTI GIURIDICI ANALOGHI FUSIONI E SCISSIONI ISPEZIONI AMMINISTRATIVE, VERIFICHE CONTABILI E CERTIFICAZIONI ORGANIZZAZIONE DEGLI APPORTI NECESSARI ALLA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ, ENTI, TRUST O SOGGETTI GIURIDICI ANALOGHI REGOLAMENTI E LIQUIDAZIONI DI AVARIE REVISIONE LEGALE DEI CONTI ORGANIZZAZIONE, IMPIANTO O TENUTA DI CONTABILITÀ ANALITICHE O INDUSTRIALI TENUTA DI CONTABILITÀ (regimi dei minimi, contabilità semplificata, contabilità ordinaria, contabilità analitica) TRASFORMAZIONI Un caso particolare: LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ Il MEF ha chiarito* che la tenuta della contabilità è una prestazione professionale che rientra nell ipotesi di cui all art. 16, lett. a) solo qualora abbia ad oggetto mezzi di pagamento,beni o utilità di valorepari o superiore a euro. Diversamente, essa rientra nella lett. c) dello stesso art. 16 (operazioni di valore indeterminato o indeterminabile), alla luce di un interpretazione estensiva del concetto di operazione. *Nel documento 12 giugno 2008, prot (risposte ad alcuni quesiti posti dal CNDCEC) QUANDO SORGE L OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (art. 16) Consiglio Nazionale del Notariato LINEE GUIDA IN MATERIA A DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (approvate nella seduta del 4 aprile 2014) 37. Integrano in ogni caso operazioni di valore non determinabile le operazioni di costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi. Nel medesimo ambito si presume, inoltre, possano essere annoverate anche fattispecie quali, ad esempio, le delibere assembleari finalizzate alla realizzazione di operazioni che possono comportare la gestione o il trasferimento di attività economiche e che, pur non essendo di per sé operazioni autonome, costituiscono il presupposto per la realizzazione di operazioni potenzialmente rilevanti ai fini della prevenzione del riciclaggio, le modifiche di patti sociali, le cessioni di quote sociali, le cessioni di aziende o di rami aziendali, l aumento di capitale delegato, gli atti di fusione, gli atti di costituzione di patrimoni destinati, finanziamenti di soci, ecc. 16

17 38 Docenze a corsi, convegni e simili PRESTAZIONI ESCLUSE Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli obblighi antiriciclaggi Funzione di revisore in enti pubblici Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non sia incaricato del controllo contabile) Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali Mediazione ai sensi dell art. 60 l. n. 69/2009 (ex art. 10, co. 2, lett. e), d.lgs. 231/2007) Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende Incarico di recupero crediti Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), l n. 80 Pareri giuridici pro-veritate Perizie e consulenze tecniche su incarico dell autorità giudiziale Redazione di stime giurate su incarico dell autorità giudiziale Svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali (e non più della sola dichiarazione dei redditi). Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla l. 11 gennaio 1979, n. 12 (in pratica, per gli adempimenti conseguenti al pagamento di retribuzioni, contributi ed imposte obbligatorie non è richiesta alcuna verifica per il professionista in capo al datore di lavoro) Il CNDCEC, nelle linee guida aggiornate (informativa n. 27/2010 del ) afferma che rientrerebbero tra le prestazioni escluse anche l esecuzione di ogni attività di attestazione prevista da leggi fiscali, tra le quali il visto di conformità, la certificazione tributaria e l asseverazione ai fini degli studi di settore (art.1 co.4 lett.b del D.Lgs. 139/2005) PRESTAZIONI ESCLUSE 39 ESONERO DALLA REGISTRAZIONE DEI MODD. F24 La registrazione dei modd. F24 nell archivio unico è stata oggetto, fin dalla prima applicazione della disciplina antiriciclaggio, di contrastanti interpretazioni. Ora il MEF, dopo aver evidenziato che ai sensi del comma 3 dell art. 12, D.Lgs. n. 231/2007 sono esonerate dall obbligo di adeguata verifica e registrazione le attività di mera redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali (dichiarazione IVA, IRAP, ICI, ecc.) e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale, specifica che anche i relativi modd. F24 non sono soggetti a tali disposizioni, poiché venendo meno l obbligo principale vengono meno gli obblighi «secondari».. 17

18 ESECUZIONE A.V.C. DA PARTE DI TERZI (artt. da 29 a 35) SEZIONE IV ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI Art. 29. Ambito e responsabilità 1. Al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all articolo 18, comma 1, lettera a), b) e c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto possono fare affidamento sull assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi. Responsabili finali dell assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti al presente decreto che ricorrono a terzi. 40 Art. 30. Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), si considerano comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano stati già identificati di persona: a) intermediari di cui all articolo 11, comma 1; b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell Unione europea, così come definiti nell articolo 3, paragrafi 1 e 2, lettere b), c), e d), della direttiva; c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all Unione europea purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI; d) professionisti di cui all articolo 12, comma 1, nei confronti di altri professionisti. 40 COME PROCEDERE ALL ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA - Verifica della sussistenza degli obblighi di cui all art.16 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO OTTENERE INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE O DELL OPERAZIONE CONTROLLO COSTANTE NEL CORSO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE O DELL OPERAZIONE IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL IDENTITA : - DEL CLIENTE (con verifica del potere di rappresentanza) - DELL EVENTUALE TITOLARE EFFETTIVO TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE/OPERAZIONE 41 18

19 MODALITA DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Art. 19) 43 L'IDENTIFICAZIONE E LA VERIFICA DELL'IDENTITÀ DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO È SVOLTA: in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. QUALORA IL CLIENTE SIA UNA SOCIETÀ O UN ENTE è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere; ente MODALITA ADEGUATA VERIFICA (Art. 19, co. 1) L identificazione e la verifica dell identità del cliente e del titolare effettivo è svolta PER I NUOVI CLIENTI dal 29/12/2007 ALLA VECCHIA CLIENTELA ancora in essere alla data del 29/12/ incarichi conferiti precedentemente l entrata in vigore del D.Lgs.231/ Nel momento in cui è conferito l incarico o dell esecuzione dell operazione In occasione del primo contatto utile fatta salva la valutazione del rischio presente (art. 22). Il nuovo contatto utile deve essere interpretato nel senso di incontro con il cliente, a prescindere dal fatto che venga modificata la situazione in essere Occorre svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale. (art. 18 comma d) 44 19

20 COME IDENTIFICARE IL CLIENTE DICHIARAZIONE SCRITTA DEL CLIENTE (Art.21) CHIEDERE AI CLIENTI DATI PERTINENTI IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE PUBBLICI REGISTRI ELENCHI, ATTI O DOCUMENTI CONOSCIBILI OTTENERE INFORMAZIONI IN ALTRO MODO OBBLIGHI DEL CLIENTE (Art. 21) IL CLIENTE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, FORNISCE PER ISCRITTO TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE E AGGIORNATE Art. 21, D.Lgs. 231/2007 per consentire al professionista di adempiere agli obblighi di A.V.C. in relazione a LO SCOPO E SULLA NATURA PREVISTA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE L IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO 20

21 47 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL IDENTIFICAZIONE PER SOCIETÀ: - Denominazione - Sede legale (indirizzo completo e Paese di residenza) - Attività lavorativa svolta - Codice fiscale -Legale Rappr.te - Amministratore - Procuratore -Titolare effettivo PERSONE FISICHE: - Denominazione - Residenza (indirizzo completo e Paese di residenza) - Attività lavorativa svolta - Codice fiscale - Estremi documento di identità - Dichiarazione ai sensi dell art.21 Visura camerale aggiornata PER I RESIDENTI: carta d'identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, ecc. (Artt. 1 e 35, DPR 445/2000) Ogni altro documento utile a comprendere la struttura (proprietà e controllo) del CLIENTE PER EXTRACOMUNITARI: Quanto necessario per i residenti oppure Permesso di soggiorno o carta di soggiorno QUALORA NECESSARIO il destinatario valuta, in base all approccio basato sul rischio, se effettuare ulteriori riscontri, ricorrendo a soggetti che forniscono informazioni economico commerciali ovvero a più fonti affidabili e indipendenti. PER MINORENNI: certificato di nascita, provvedimento del giudice tutelare, fotografia autenticata + atto di nascita 48 FONTI AFFIDABILI INDIPENDENTI PER EFFETTUARE A.D.V. 1. i documenti di identità non scaduti tra quelli di cui all Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio, diversi da quello utilizzato per la verifica di cui sopra; 2. gli atti pubblici, le scritture private autenticate, i certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per quanto attiene ai contenuti assistiti da efficacia probatoria legale; 3. la dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell autorità consolare italiana, così come indicata nell articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153; 4. gli archivi camerali, gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate); 5. le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di Stati esteri, purché paesi terzi equivalenti; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti web. 21

22 ANTIRICICLAGGIO D.LGS 21 novembre 2007, n IL TITOLARE EFFETTIVO (Beneficial Ownership) CHI E IL TITOLARE EFFETTIVO? Allegato Tecnico - Art. 2 (Articolo 1, comma 2, lettera u). Titolare effettivo) Per titolare effettivo s intende: a. in caso di società: 1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; 22

23 51 CHI E IL TITOLARE EFFETTIVO? Allegato Tecnico - Art. 2 (Articolo 1, comma 2, lettera u). Titolare effettivo) b. in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: 1.se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica; 2.se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; 3.la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica. CHI E IL TITOLARE EFFETTIVO? Allegato Tecnico - Art. 2 (Articolo 1, comma 2, lettera u). Titolare effettivo) ATTENZIONE 53 Il professionista NON PUÒ individuare autonomamente il titolare effettivo in quanto, ai sensi dell'art. 21 del dlgs 231/2007, l'obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie e aggiornate per identificazione del titolare effettivo è in capo al CLIENTE Art Obblighi del cliente 1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza. 23

24 54 ESEMPI DI IL TITOLARE EFFETTIVO CLIENTE STRUTTURA SOCIETARIA I LIVELLO STRUTTURA SOCIETARIA II LIVELLO PF 10% SOCIETA PG 15% PF 36% TITOLARE EFFETTIVO PG 75% PF 51% TITOLARE EFFETTIVO PF 13% Per effetto del controllo della catena partecipativa i TITOLARI EFFETTIVI sono quelli indicati nello schema 55 ESEMPI DI TITOLARE EFFETTIVO CLIENTE STRUTTURA SOCIETARIA I LIVELLO STRUTTURA SOCIETARIA II LIVELLO 2 -PF 4% 3 - PG 36% PF 80% TITOLARE EFFETTIVO 1 - SOCIETA PF 20% 4 - PG 60% PF 50% PF 50% TITOLARE EFFETTIVO TITOLARE EFFETTIVO Per effetto del controllo della catena partecipativa i TITOLARI EFFETTIVI sono quelli indicati nello schema 24

25 56 ESEMPI DI TITOLARE EFFETTIVO CLIENTE STRUTTURA SOCIETARIA I LIVELLO STRUTTURA SOCIETARIA II LIVELLO 2 FIDUCIARIA 60% FIDUCIANTE/I TITOLARE EFFETTIVO 1 - SOCIETA 3 -PF 4% 4 - PG 36% PF 80% PF 20% TITOLARE EFFETTIVO Per effetto del controllo della catena partecipativa i TITOLARI EFFETTIVI sono quelli indicati nello schema 57 ESEMPI DI TITOLARE EFFETTIVO CLIENTE SOCIETA STRUTTURA SOCIETARIA I LIVELLO PF 20% PG 25% PG 44% STRUTTURA SOCIETARIA II LIVELLO PF 50% PF 50% PF 25% PF 25% PF 20% PF 20% NON SI EVIDENZIA LA FIGURA DI TITOLARE EFFETTIVO In questo caso si dovrà considerare anche l esistenza di altri rapporti in base ai quali le persone fisiche esercitano il controllo sulla direzione del cliente quali ad esempio: patti parasociali,; socio di riferimento in virtù di rapporti familiari tra i partecipanti al capitale sociale; persona fisica che controlla la società che esercita attività di direzione e coordinamento sul cliente); ecc. PF 10% 25

26 58 Il TITOLARE EFFETTIVO FIDUCIARIE TRUST ECC. Per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, devono essere adottate misure adeguate e e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente Le Società Fiduciarie (MEF nota 9 aprile 2009 prot ) non sono comprese tra i soggetti in relazione ai quali è previsto l esonero dall adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela (tranne per quelle di cui all art 199 TUF per cui si potranno applicare obblighi semplificati quando entreranno in vigore i provvedimenti attuativi del D.Lgs.141/2010). Di conseguenza, nei loro confronti il professionista è tenuto ad espletare le procedure di identificazione: sia nei confronti della fiduciaria come soggetto diverso dalla persona fisica, sia nei confronti del fiduciante, quale titolare effettivo per conto del quale essa compie operazioni. Le società fiduciarie, pertanto, dovranno fornire al professionista, ai sensi dell articolo 21 D.Lgs. 231/2007, tutte le informazioni necessarie per permettergli di effettuare una corretta Adeguata Verifica. Le notizie e le informazioni ricevute dovranno essere custodite nel fascicolo cliente osservando le misure di garanzia di riservatezza del negozio fiduciario di cui il professionista è venuto a conoscenza. ANTIRICICLAGGIO D.LGS 21 novembre 2007, n CHIARIMENTI UFFICIALI (U.I.C.-U.I.F.-M.E.F.) a cura di Fausto Massimo Tufariello 26

27 Provvedimento UIC 24 Febbraio 2006 per i Professionisti - Chiarimenti Vari Archivio unico informatico affidato a terzi (del 21 Giugno 2006) Nel caso in cui la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico venga affidata a terzi (ad esempio: altri professionisti o società di revisione, associazioni di categoria, centri di servizio), il professionista deve poter accedere all'archivio in ogni momento, attraverso un collegamento tra strumenti informatici. Nel caso in cui si utilizzi un unico centro servizi per la tenuta e la gestione dell'aui per più studi professionali, devono essere valorizzati gli attributi D01 e A01 in modo da consentire l'individuazione dell'archivio di ogni singolo professionista. 62 Provvedimento UIC 24 Febbraio 2006 per i Professionisti - Chiarimenti Vari Attività professionale in forma associata o societaria (del 21 Giugno 2006) 63 I professionisti che svolgono l'attività professionale in forma associata o societaria possono tenere l'archivio in forma accentrata nello studio o ufficio. Qualora si opti per questa possibilità, nell'archivio unico dovrà essere specificato, ad esempio tramite una sigla, il professionista che ha eseguito l'identificazione del cliente. E' fatta salva la facoltà per ogni componente l'associazione o la società di formare un proprio archivio. Qualora il professionista non faccia parte di uno studio ed esegua, come esterno, gli incarichi professionali che questo gli affida, dovrà tenere un proprio archivio unico nel quale registrare i dati identificativi dello studio associato e del cliente nei cui confronti è resa la prestazione professionale

28 Provvedimento UIC 24 Febbraio 2006 per i Professionisti - Chiarimenti Vari Attività professionale svolta a seguito di incarico conferito dall'autorità Giudiziaria (del 21 Giugno 2006) L'attività svolta dal professionista a seguito di incarico da parte dell'autorità Giudiziaria, quale ad esempio quello di curatore fallimentare o di consulente tecnico d'ufficio, è esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. In questi casi il professionista agisce in qualità di organo ausiliario del Giudice e non si ravvisa nella fattispecie né la nozione di cliente né quella di prestazione professionale così come definite dall'art. 1 lett. g) ed h) del D.M. 141/2006 e dalla Parte I, par. 1, Istruzioni UIC. 64 Provvedimento UIC 24 Febbraio 2006 per i Professionisti - Chiarimenti Vari Incarichi ricevuti da altro professionista (del 21 Giugno 2006) Nel caso in cui un professionista A conferisca incarico ad altro professionista B in relazione a clientela propria di A (il cliente di A non conferisce un incarico congiunto ai due professionisti) il professionista B dovrà considerare, ai fini dell'espletamento degli obblighi di identificazione e registrazione, quale cliente sia il professionista A sia il cliente di A. Nell'ipotesi in cui la prestazione professionale resa dal professionista B si sostanzi unicamente in una collaborazione puramente intellettuale senza che ciò importi un esame della posizione giuridica del cliente di A, il professionista B sarà tenuto unicamente agli obblighi di identificazione e registrazione nei confronti del professionista A

29 Provvedimento UIC 24 Febbraio 2006 per i Professionisti - Chiarimenti Vari INCARICO DI RECUPERO CREDITO (del 21 Giugno 2006) L'incarico di recupero del credito di importo superiore a euro che si sostanzia per il professionista nell'attività giudiziaria di notifica ed iscrizione a ruolo del ricorso, notifica del decreto ingiuntivo ed eventuale procedimento di pignoramento non rientra nell'ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 lett. b) del D.M. 141/2006 e dalle relative Istruzioni UIC, Parte 1, par CHIARIMENTI U.I.C. del 27 marzo 2007 Quesito n. 21: RISCOSSIONE DI POLIZZA ASSICURATIVA La consulenza legale per la riscossione di una polizza assicurativa di importo superiore ai Euro rientra fra le operazioni rilevanti ai fini della identificazione e registrazione come "qualsiasi altra operazione di natura finanziaria"? 67 Si conferma che la consulenza legale per la riscossione di una polizza assicurativa d importo superiore alla soglia rilevante, realizzando una prestazione professionale, così come definita dalle Istruzioni UIC (la prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente ovvero nell assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe), comporta la registrazione della stessa in archivio unico. Tale prestazione può essere registrata come qualsiasi altra operazione di natura finanziaria, fermo restando che l Allegato A delle Istruzioni UIC, elaborato sulla base delle indicazioni fornite dagli Ordini e Collegi professionali interpellati, ha un valore meramente esemplificativo, per cui il singolo professionista può utilizzare le voci che ritiene più calzanti con le operazioni assoggettate agli obblighi di registrazione. Si precisa tuttavia che gli incarichi concernenti il soddisfacimento di pretese risarcitorie, includenti anche i casi di responsabilità civile automobilistica debbono essere considerati esenti dall obbligo di segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell art. 10 del D.M. 141/06 in quanto riconducibili nell ambito di un procedimento giudiziario. Qualora invece l attività posta in essere sia limitata al raggiungimento di una transazione stragiudiziale, l attività stessa rientra fra quelle assoggettate agli obblighi

30 CHIARIMENTI U.I.C. del 27 marzo 2007 Quesito n.24: GESTIONE DI DENARO Nella generica prestazione definita Gestione di denaro (di cui all all. A1) rientra anche la regolamentazione del patrimonio di un minore contrattata dai suoi genitori naturali assistiti dai relativi legali? 68 Nel ribadire che l elenco delle prestazioni professionali riportato nell allegato A delle Istruzioni UIC ha un valore meramente esemplificativo, il singolo professionista può utilizzare le voci che ritiene più calzanti con le operazioni assoggettate agli obblighi di registrazione. La regolamentazione del patrimonio di un minore contrattata dai genitori può rientrare nella gestione di denaro, ovvero in quelle di gestione di conti bancari, di conti titoli o in qualsiasi altra operazione di natura finanziaria. Quesito n. 25: GESTIONE DI ALTRI BENI Si chiede di chiarire ed esemplificare cosa deve essere ricompreso nell ambito della generica attività gestione di altri beni di cui all allegato A1. Nell impianto normativo delineato dal D.M 141/06 e relative Istruzioni UIC, le espressioni utilizzate nell articolo sopra richiamato, quali ad esempio, qualsiasi operazione di natura finanziaria ; trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche lett. a; gestione di danaro, strumenti finanziari ed altri beni lett. b, hanno un carattere volutamente generale, tale da includere tutte le transazioni a connotazione finanziaria o connesse a trasferimenti immobiliari o di attività economiche ad esse riconducibili secondo un prudente apprezzamento rispondente alle finalità specifiche del testo normativo. La gestione, in particolare, deve essere intesa nella sua accezione più ampia, includendo sia le attività ordinarie sia le straordinarie, tra cui rientrano senz altro il trasferimento e l alienazione di beni, nonché la compensazione tra pretese debitorie e creditorie. 68 CHIARIMENTI U.I.C. del 27 marzo Novembre Quesito n. 22: REDAZIONE DI CONTRATTO DI COMODATO La redazione di un contratto di comodato di un appartamento (di valore superiore ai Euro) rientra nell ambito di qualsiasi altra operazione immobiliare di cui all allegato A1 ed è quindi assoggettata agli obblighi di identificazione e registrazione? 69 La redazione di un contratto di comodato - data la natura essenzialmente gratuita del comodato stesso - costituisce prestazione da registrare qualora il valore della cosa data in consegna sia superiore a euro; può essere registrata come qualsiasi altra operazione immobiliare, o con una nuova voce che il professionista ritiene più adatta al caso 2013 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE Con riferimento ai contratti di locazione è stato chiesto se l obbligo di registrazione della prestazione si realizza solo nel caso di redazione del contratto da parte del professionista o anche nell ipotesi di mera consulenza su specifiche clausole dello stesso. Il MEF ha chiarito che l assistenza fornita dal professionista al cliente proprietario dell immobile nella predisposizione e successiva stipulazione di un contratto di locazione immobiliare configura un attività di gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni ex art. 12, comma 1, lett. c), n. 2, D.Lgs. n. 231/2007. Conseguentemente, il professionista è tenuto ad osservare gli obblighi antiriciclaggio contenuti nel D.Lgs. n. 231/

31 CHIARIMENTI U.I.C. del 27 marzo Novembre Quesito n. 23: CONTRATTO DI AFFITTO La redazione di un contratto di affitto per Euro (1000 euro mese) annui relativo ad un immobile di valore superiore ai Euro determina l obbligo di identificazione e registrazione? Vale cioè l importo dell affitto annuo o il valore dell immobile? Nel caso di applicabilità dell obbligo dovranno essere identificate entrambe le parti o solo chi ha conferito l incarico? 70 La redazione dei contratti d affitto consiste in una prestazione da registrare qualora l importo del canone periodico sia superiore a euro; si ritiene che debbano essere identificate entrambe le parti (locatore e conduttore) CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE E LIMITE DI Ai fini dell obbligo o meno della registrazione nell archivio dei contratti di locazione è stato chiesto se il limite di debba essere riferito all intera durata del contratto, in base alla tipologia contrattuale (4, 6 o 9 anni), all importo annuale o della singola rata. Il MEF ha evidenziato che il limite di a partire dal quale è necessario provvedere alla registrazione del contratto di locazione va riferito al canone mensile, ovvero periodico nel caso in cui sia concordata una diversa periodicità, così come risultante dal contratto di locazione. 70 ANTIRICICLAGGIO D.LGS 21 novembre 2007, n VALUTAZIONE DEL RISCHIO E TIPOLOGIA DI ADEGUATA VERIFICA 31

32 73 APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO Art. 20 Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente in base alla tipologia di prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione RISCHIO BASSO SEMPLIFICATI ORDINARI RISCHIO MEDIO ORDINARI RISCHO ALTO RAFFORZATI INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI A.V. DA ADOTTARE 74 OBBLIGHI SEMPLIFICATI Possibilità di applicazione solo per soggetti o prestazioni ben definiti (art.25) P.A., intermediario finanziario, ente creditizio o finanziario comunitario (soggetto alla direttiva) - società o organismo quotato su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE art. 4 allegato tecnico OBBLIGHI ORDINARI prestazioni professionali e/o operazioni con basso profilo di rischio (tenuta contabilità, consulenza, ecc) Cliente ordinario (profilo di rischio sia oggettivo che soggettivo nella norma) OBBLIGHI RAFFORZATI ALTO PROFILO DI RISCHIO legato ad almeno una delle seguenti condizioni: prestazione professionale operazione Cliente 32

33 75 QUANDO APPLICARE GLI OBBLIGHI SEMPLIFICATI art. 25 PROFILO SOGGETTIVO (LEGATO AL CLIENTE) PROFILO OGGETTIVO (LEGATO ALL OPERAZIONE/PRESTAZIONE) QUANDO IL CLIENTE E QUANDO SI TRATTA DI Pubblica Amministrazione od altra istituzione che svolge funzioni pubbliche INTERMEDIARIO FINANZIARIO (ART. 11, Comma 1 E Comma 2 Lett. B) e C) (Banche, Poste, Istituti Moneta Elettronica) ENTE CREDITIZIO O FINANZIARIO COMUNITARIO (soggetto alla direttiva) ENTE CREDITIZIO O FINANZIARIO EXTRACOMUNITARIO (con pari obblighi) società o organismo quotato su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE Tutto quanto previsto all Art. 4 dell Allegato tecnico CONTRATTI DI ASSICURAZIONE VITA il cui premio annuale non ecceda i euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a euro FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI OD OBBLIGATORIE MONETA ELETTRONICA QUALUNQUE ALTRO PRODOTTO A BASSO RISCHIO Tutto quanto previsto all Art. 4 dell Allegato tecnico QUANDO APPLICARE GLI OBBLIGHI SEMPLIFICATI (art. 25) ATTENZIONE! 76 OBBLIGHI MINIMI DI RACCOLTA INFORMAZIONI GLI OBBLIGHI SEMPLIFICATI NON SONO APPLICABILI Il professionista è comunque tenuto a raccogliere informazioni sufficienti per stabilire se per l identificazione del cliente possa beneficiare delle procedure semplificate di adeguata verifica qualora si abbia motivo di ritenere che l identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l acquisizione delle informazioni necessarie. Verificata l applicabilità degli obblighi semplificati NON DOVRANNO essere espletate: 1. identificazione dell eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità; 2. richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale; 3. controllo costante nel corso della prestazione professionale 4. registrazione della prestazione/operazione nel registro (sia cartaceo che informatico) 33

34 VALUTAZIONE DEL RISCHIO Il MEF ha ribadito di effettuare controlli sui limiti per la circolazione del contante. In particolare, si è ribadita l importanza dell analisi dei pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. In sede di controllo saranno esaminati: 1. contratto stipulato tra le parti al fine di verificare se le rateazioni o somministrazioni in esso previste possano interpretarsi come prassi commerciale o come elusione della norma. 2. sistematici casi di pagamenti dello stipendio mensile da parte del datore di lavoro in più tranche inferiori ai euro (non è possibile pagare tutto l importo in contanti Allegato Circolare 30/2012 MEF). Il professionista, qualora ritenga che tali comportamenti vengano attuati in maniera artificiosa li valuterà tra le ipotesi concrete di segnalazioni di operazioni sospette Nella definizione normativa di operazione frazionata, a differenza di quanto precedentemente anticipato, il MEF precisa che se anche tale periodicità rateale pari (o inferiore) a 7 giorni è concordata dalle parti per iscritto, l accordo non è di per sé sufficiente ad escludere l artificiosità del frazionamento; né all opposto il frazionamento è da considerarsi automaticamente artificioso solo perché l intervallo tra rate concordato è pari (o inferiore) a 7 giorni. In definitiva, il Ministero sostiene l impossibilità di stabilire a priori una durata temporale dell intervallo tra rate valida ad escludere in via generale il frazionamento artificioso. Tuttavia, il MEF sconsiglia una rateizzazione giornaliera ancorché risultante da accordo tra le parti documentato. 79 VALUTAZIONE DEL RISCHIO esempi limitazione uso del contante (Circ. MEF 30/2012) ESEMPIO: STIPENDIO/FATTURA COMMERCIALE OPERATIVITÀ CORRETTA 1. Acconto: contante/titoli al portatore fino a 999,99, anche in momenti diversi, ma complessivamente di importo inferiore a Saldo: strumenti tracciabili 500,01 (es. bonifici, assegni anche in forma libera) A differenza di quanto indicato dal MEF nella Circ. n e a seguito degli ulteriori approfondimenti e confronti intercorsi, ha chiarito che la rateizzazione dello stipendio è ammissibile, a condizione che l acconto (o gli acconti) trasferito/i in contante/titoli al portatore non ecceda il valore complessivo di 999,99 e che il saldo venga poi corrisposto mediante strumenti tracciabili anche se l importo residuo è inferioreal limitedi Però nel 2013, ad una domanda simile (se fosse possibile pagare in contanti uno stipendio pari ad in 3 rate a distanza di 10 giorni l una dall altra), il MEF ha risposto così: tale comportamento non è ammissibile, ancorché le rate siano inferiori al limite fissato dalla legge, fatta salva l ipotesi in cui dall accordo scritto dalle parti, se conforme alla contrattazione collettiva nazionale e integrativa di categoria, risulti che il pagamento dello stipendio in più rate rappresenti una modalità tipica di adempimento. OPERATIVITÀ NON CORRETTA Ipotesi A) 1. Acconto: contante/titoli al portatore 1.000, anche in momenti diversi e singolarmente inferiori a 999,99, ma complessivamente superiori al limite 2. Saldo: strumenti tracciabili 500 Ipotesi B) 1. Acconto: contante/titoli al portatore Saldo: contante/titoli al portatore

35 LIMITAZIONE USO DEL CONTANTE CHIARIMENTI M.E.F. dell 11 novembre 2013 Quesito n. 17: È AMMISSIBILE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO PAGARE UNO STIPENDIO DI IN TRE RATE IN CONTANTI A DISTANZA DI 10 GIORNI L'UNA DALL'ALTRA? 81. Per intuibili esigenze di prevenzione di fattispecie di illecito, anche fiscale, la rateizzazione dello stipendio in tranches, ciascuna inferiore alla soglia di legge, non è ammissibile, salvo che dall'accordo scritto delle parti, a fortiori se conforme a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, nazionale e integrativa di categoria, risulti che l'elargizione dello stipendio in ratei rappresenti una modalità tipica di adempimento della prestazione gravante sul datore di lavoro. 81 VALUTAZIONE DEL RISCHIO esempi limitazione uso del contante (Chiarimenti MEF 2013) PRELEVAMENTI UTILI SOCIETÀ DI PERSONE PAGAMENTI DIVIDENDI SOCIETÀ DI CAPITALI FINANZIAMENTI SOCI SOCIETÀ DI PERSONE 82 Sono stati chiesti chiarimenti circa la correttezza dei seguenti 3 comportamenti: 1. soci di società di persone che prelevano in contanti acconti di utili in rate mensili di importo inferiore ad (ad esempio, 12 rate da 800 per complessivi ); 2. corresponsione da parte di una società di capitali di dividendi in contanti in più rate (ad esempio, società con 4 soci che ha conseguito un utile pari ad che eroga a ciascun socio, a partire da maggio, l importo di suddiviso in 3 rate mensili di 900 cadauna); 3. soci di società di persone che erogano ogni 10/15 giorni finanziamenti in contanti alla società (ad esempio, ciascuno dei 2 soci eroga alla società, ogni 2 mesi, 6 finanziamenti in contanti di 800 cadauno per un importo complessivo pari ad 9.600). Il MEF, fornendo una risposta unitaria alle predette fattispecie, precisa che il divieto di effettuare operazioni frazionate è finalizzato a monitorare e circoscrivere quei fenomeni di aggiramento della normativa che limita la circolazione del denaro contante. Pertanto, l intento elusivo va escluso e quindi il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale (ad esempio, contratto di somministrazione) o da accordi contrattuali (scritti) stipulati prima dell effettuazione dei pagamenti. L Amministrazione pur in presenza di uno specifico accordo tra le parti, si riserva comunque la valutazione discrezionale, in base alla concreta sussistenza di un frazionamento artificioso 35

36 84 LA PROCEDURA CONSIGLIATA DAL CNDCEC linee guida CONSIGLIA DI di associare a ciascun cliente un determinato livello di rischio PERMETTE di convertire i dati già in possesso del professionista (tipo prestazione professionale, natura giuridica del cliente, ecc.) in termini di determinazione del grado di rischio DA TENERE PRESENTE: l obbligo di adeguata verifica non è sempre uguale, ma va adeguato a seconda del cliente e della tipologia di rapporto, prestazione ecc. I PASSAGGI DELLA PROCEDURA - linee guida 85 1 FASE si considerano gli elementi connessi al cliente e si associa a ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità. 2 FASE si considerano gli elementi relativi all operazione e si assegna a ciascuno di tali elementi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità. 3 FASE dalla valutazione congiunta dei due punteggi così ottenuti dovrà emergere un unico indice, espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ex art. 20 d.lgs. 231/2007. Punteggio che indica il livello di rischio connesso al cliente Punteggio che, indica il livello di rischio connesso all operazione RISCHIO TOTALE (RT) Le linee guida del CNDCEC indicano il punteggio da assegnare a ogni fase 36

37 86 LA PROCEDURA CONSIGLIATA DAL CNDCEC Per le prestazioni quali la revisione legale dei conti e la tenuta della contabilità, la tabella di cui alla lettera B non deve essere compilata quindi, che per dette prestazioni saranno considerati solo gli elementi connessi al cliente (tabella A) 87 LA PROCEDURA CONSIGLIATA DAL CNDCEC linee guida 37

38 Tipologia di RISCHIO RISCHIO BASSO (da 1 a 30) RISCHIO MEDIO (da 31 a 40) RISCHIO ALTO (da 41 a 50) LA PROCEDURA CONSIGLIATA DAL CNDCEC FREQUENZA CONTROLLO AL VERIFICARSI DI EVENTI MODIFICATIVI della situazione originariamente comunicata PERIODICITÀ PREFISSATE e comunque ravvicinate nel caso di Clienti i cui dati siano soggetti a variazioni CONTINUA E RAFFORZATA Controlli molto frequenti e rigorosi ATTIVITÀ analizzare le transazioni concluse verificare la compatibilità delle transazioni con riguardo al cliente, alle sue attività, al suo profilo e, se necessario, all'origine dei fondi aggiornare documenti dati e informazioni 88 è opportuno richiedere al cliente l impegno scritto di comunicare eventuali variazioni QUANDO APPLICARE GLI OBBLIGHI RAFFORZATI Art IN PRESENZA DI ELEVATI RISCHI DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO AL TERRORISMO si adottano misure specifiche e adeguate per compensare il maggior rischio OBBLIGHI RAFFORZATI QUANDO IL CLIENTE NON E FISICAMENTE PRESENTE accertare l identita tramite documenti e dati supplementari misure supplementari di verifica o certificazione dei documenti forniti RAPPORTI CON PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE NON RESIDENTI IN ITALIA il primo pagamento sia effettuato tramite conto del cliente in essere c/o un ente creditizio Art. 1, co. 2, lett. o le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto; 38

39 LA PROCEDURA OBBLIGO DI CONSIGLIATA ASTENSIONE (art. DAL CNDCEC 23) 91 NON POSSONO ESEGUIRE OPERAZIONI VALUTANO SE EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE ALL UIF QUANDO VI E L IMPOSSIBILITA DI RISPETTARE L OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA I PROFESSIONISTI NON POSSONO ESEGUIRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PONGONO FINE ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI GIA IN ESSERE VALIDITA DELLE MISURE ADOTTATE dal PROFESSIONISTA 92 Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all art. 7, ovvero agli ordini professionali di cui all art. 8, CHE la portata delle misure adottate è adeguata all entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo 39

40 93 CONTROLLO COSTANTE (Art. 19, co.1, lett. c) LE PROCEDURE DA ADOTTARE ALL INTERNO DELLO STUDIO Farsi rilasciare dal cliente un documento scritto ove lo stesso si impegna a comunicare la variazione dei dati comunicati al professionista; Aggiornamento periodico dei dati in archivio sulla base della valutazione del rischio presente (possibilità di farlo in occasione della denuncia dei redditi, rinnovo del fido, rinegoziazione delle condizioni contrattuali, ecc); Istituire degli automatismi per l aggiornamento dei dati,annotando: la scadenza dei documenti di identificazione il termine per il rinnovo delle cariche sociali eventuali termini connessi a contratti od atti altri elementi ritenuti utili dal professionista; Formare ed istruire il personale presente nello studio in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio e possa raccogliere, in maniera ordinata e cronologica, le eventuali variazioni dei dati del cliente; Incontrare il cliente ogni qual volta si presentino situazioni di criticità (entrata nella fascia di rischio alta - modifica del profilo di rischio del cliente per la prestazione di servizi di investimento, rilascio/rinnovo di strumenti di pagamento) CONTROLLO COSTANTE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DA PARTE DEL PROFESSIONISTA (Art. 19, co.1, lett. c) In un incontro svoltosi a Torino (11/10/12) la GdF ha fornito alcuni elementi, poi confermati in successivi incontri, da tener presente relativamente alle verifiche presso lo studio del professionista: 1. nei controlli preliminari, è dato rilievo alla presenza o meno di manualistica interna in materia di antiriciclaggio; 2. si consiglia di formalizzare le procedure utilizzate all interno dello studio per presidiare i vari adempimenti; 3. viene richiesto di dimostrare l adeguata formazione del personale; 4. viene data rilevanza alle deleghe scritte ai collaboratori dello studio; 5. nelle verifiche di merito, viene data importanza alla formalizzazione delle verifiche del professionista; in particolare, è consigliabile documentare il processo logico che ha condotto alle decisioni prese (ad esempio, nel caso si decida di non segnalare un operazione potenzialmente sospetta)

41 ANTIRICICLAGGIO D.LGS 21 novembre 2007, n OBBLIGHI di registrazione e conservazione 96 PER L ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE e del TITOLARE EFFETTIVO PER LE OPERAZIONI, RAPPORTO CONTINUATIVI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI la copia o riferimenti dei documenti richiesti le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari PER UN PERIODO DI 10 ANNI DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO O DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE TALI OBBLIGHI NON SI APPLICANO: In caso di sussistenza degli obblighi semplificati do A.D.V., ai sensi dell art.25 Per lo svolgimento della mera attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale, ai sensi dell art. 12 co. 3 41

42 OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE - Art I PROFESSIONISTI REGISTRANO - T E M P E S T I V A M E N T E - (E CONSERVANO PER UN PERIODO DI 10 ANNI) CON RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ENTRO 30 GG da: Dal 22/04/2006 al 03/11/ l accettazione dell incarico professionale - successiva conoscenza ulteriori informazioni Dal 04/11/2009 (D.Lgs.151/2009 Art.38 c.1 bis) - o dal termine della prestazione professionale, CON RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI DI IMPORTO PARI o SUPERIORE A ,00 EURO E COMUNQUE ENTRO 30 GG. DAL COMPIMENTO DELL OPERAZIONE LA DATA DI INSTAURAZIONE I DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE I DATI IDENTIFICATIVI del TITOLARE EFFETTIVO* LE GENERALITA DEI DELEGATI A OPERARE LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE EROGATA LA DATA LA CAUSALE L IMPORTO LA TIPOLOGIA DELL OPERAZIONE I MEZZI DI PAGAMENTO* I DATI IDENTIFICATIVI DI CHI EFFETTUA L OPERAZIONE E DEL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE EVENTUALMENTE OPERA (*) I dati così contrassegnati non vanno registrati, ma solo conservati, se si utilizza l AUI Archivio Unico Informatico Il TITOLARE EFFETTIVO Registrazione e Conservazione 98 CHIARIMENTI DEL MEF IN MERITO AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO - D.Lgs. n. 231/2007 D.Lgs. n. 151/2009 Si segnala che: le informazioni acquisite in sede di identificazione del titolare effettivo non sono da riportare nell archivio unico fintanto che non saranno emanate le nuove modalità di tenuta dell archivio (L art. 38, comma 7, D.Lgs. n. 231/2007, pone in capo al Ministero della Giustizia, sentiti gli Ordini professionali, il compito di adottare le disposizioni applicative in merito alle modalità di registrazione- alla data attuale non ancora emanate). Il MEF, richiamando la Nota , n , sottolinea che in merito alle modalità di registrazione, trovano ancora applicazione le disposizioni contenute nel Provvedimento n. 141/2006. Di conseguenza, per le informazioni raccolte relativamente all identificazione del titolare effettivo, non sussiste ancora l obbligo di registrazione nell archivio unico. Tali informazioni vanno conservate nel fascicolo del cliente. Nel caso in cui il software utilizzato per la gestione dell archivio unico sia già aggiornato alle prossime disposizioni, si ritiene possibile comunque provvedere alla registrazione di tali informazioni. 42

43 RIEPILOGO DEI PROCESSI DA ADOTTARE IN STUDIO ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA IDENTIFICARE IL CLIENTE E L EVENTUALE TITOLARE EFFETTIVO OTTENERE INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DELLE PRESTAZIONI E/O OPERAZIONI SVOLGERE CONTROLLO COSTANTE DEL CLIENTE ULTERIORI VERIFICHE su: (in base al RISCHIO) CLIENTE PRESTAZIONE OPERAZIONE SCELTA TIPOLOGIA DI OBBLIGO DA APPLICARE OBBLIGHI SEMPLIFICATI OBBLIGHI ORDINARI OBBLIGHI RAFFORZATI CONSERVAZIONE DATI E LORO REGISTRAZIONE SU ARCHIVIO UNICO O REGISTRO CLIENTELA 99 MODALITA DI REGISTRAZIONE PER I PROFESSIONISTI (Art.38 ) 100 OBBLIGO DI ISTITUIRE UN ARCHIVIO (dal 22/04/06) L ARCHIVIO UNICO INFORMATICO (AUI) oppure utilizzarne uno (dal 29/12/07) FORMATO E GESTITO A MEZZO DI STRUMENTI INFORMATICI 43

44 MODALITA DI REGISTRAZIONE per i professionisti - Art.38 - A T T E N Z I O N E 101 Qualora si utilizzi un ARCHIVIOFORMATO E GESTITO A MEZZO DI STRUMENTI INFORMATICI (Software House) assicurarsi che le registrazioni SIANO INSERITE CRONOLOGICAMENTE Nota Chiarimenti del MEF Prot del 19/12/2007 Le altre disposizioni eventualmente non richiamate nella presente nota, pertanto, devono intendersi compatibili con il Decreto. Art 6 del DM 141/2006 (Modalità di tenuta dell archivio). 4. Le registrazioni sono conservate nell ordine cronologico d inserimento nell archivio in maniera da rendere possibile la ricostruzione storica delle operazioni effettuate. MODALITA DI REGISTRAZIONE CARTACEA 102 ARCHIVIO UNICO CARTACEO (Chiarimenti su Provv. UIC 24/02/2006 del 18/05/2006) IN VIGORE DAL 22/04/2006, in alternativa all AUI, e tuttora utilizzabile Consiste in un registro numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato, o di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto, recante alla fine dell'ultimo foglio l'indicazione del numero di pagine di cui si compone e la firma delle suddette persone. L'operatore può scegliere di tenere un archivio cartaceo ancorché già utilizzi supporti informatici per lo svolgimento della propria attività. Non è ammesso l'utilizzo di registro su fogli mobili o di quaderno ad anelli. Deve contenere: i dati identificativi del cliente (e di colui che lo rappresenta) e del titolare effettivo ed i riferimenti alle prestazioni o operazioni effettuate tutto in un unico «registro» REGISTRO DELLA CLIENTELA (dal 29/12/2007 in poi) Deve essere numerato progressivamente e siglato in ogni pagina (a cura dell agenzia di affari in mediazione immobiliare o di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto) Deve indicare sull ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e la firma delle suddette persone Deve contenere i dati identificativi del cliente (e di colui che lo rappresenta) e del titolare effettivo I riferimenti alle prestazioni o operazioni debbono essere conservati nel fascicolo cliente OCCORRE CONSERVARE I DATI E LE INFORMAZIONI NEL FASCICOLO RELATIVO A CIASCUN CLIENTE 44

45 MODALITA DI REGISTRAZIONE CARTACEA A T T E N Z I O N E Molti professionisti pensano che adottando la modalità cartacea possono usufruire dei famosi «tre giorni» per consegnare la documentazione richiesta, ma Cosa prevede la normativa: Art. 38 (Modalità di registrazione per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b). 2.In alternativa all'archivio, i soggetti indicati al comma 1 possono istituire il registro della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente. 3. Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni. 4. I dati e le informazioni registrati con le modalità di cui al comma 2 sono resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta. 103 MODALITA DI REGISTRAZIONE CARTACEA - CHIARIMENTI M.E.F. del 11 Novembre In assenza delle disposizioni applicative, è operativa la regola sancita dall'art. 38, c. 4 del dlgs. 231/07 ai sensi del quale i dati registrati nel registro della clientela sono resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta. Ciò vale solo nel caso di tenuta di un archivio cartaceo o anche per la tenuta dell'archivio informatico? La possibilità del professionista di rendere disponibili i dati e le informazioni registrati, entro 3 giorni dalla richiesta è riconosciuta dal comma 4 dell'articolo 38 solo qualora sia stato adottato, ai fini della registrazione, il registro cartaceo della clientela. L'adozione dell'archivio informatico garantisce, infatti, l'immediatezza delle informazioni. 45

46 105 Il fascicolo del cliente: FASCICOLO CLIENTE 1. va costantemente aggiornato; 2. il contenuto va presentato (entro 3 giorni dalla richiesta) su richiesta degli organi di controllo; 3. va conservato rispettando la normativa sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 Codice ) CONTENUTI FASCICOLO CLIENTE Il FASCICOLO CLIENTE deve contenere dati e informazioni su: 106 Cliente e/o Titolare effettivo fotocopia documento di riconoscimento valido alla data dell identificazione fotocopia codice fiscale; fotocopia partita iva; visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per i soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza. Verbale CdA di nomina); eventuale documentazione in base alla quale è possibile applicare gli obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata; eventuale attestazione ex art. 30; copia del mandato professionale (preferibile al conferimento verbale dell incarico; é consigliabile l accettazione scritta per individuare la data d inizio e l oggetto della prestazione professionale); Dichiarazione (art. 21) da parte del cliente sul titolare effettivo dell operazione; eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo. Operazione Prestazione Professionale dichiarazione da parte del cliente (art.21) sullo scopo e sull oggetto dell attività o dell operazione per la quale è chiesta la prestazione professionale; se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici e finanziari per attuare l operazione o istaurare l attività e, nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali necessari documenti delle prestazioni professionali svolte; eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell operazione rispetto all attività svolta dal cliente, e su comportamenti anomali del cliente ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio 46

47 MODALITA DI REGISTRAZIONE per i professionisti - Art.38 - QUALE MODALITÀ CONVIENE ADOTTARE? 107 MODALITÀ INFORMATICA (studi con molti clienti) Facilità di gestione ed estrazione dei dati Controllo dell esattezza dei dati inseriti (allert, ecc) Adeguamento del software alla normativa (introduzione Titolare effettivo ecc.) Modifica agevole della situazione in essere della clientela MODALITÀ CARTACEA (studi con pochissimi clienti) il registro della clientela (o l archivio unico cartaceo) deve essere numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone; Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni; Gestione delle modifiche della situazione in essere della clientela poco agevole Abbinamenti delle società ai legali rappresentanti ed ai titolari effettivi difficoltosa MODALITA DI REGISTRAZIONE per i professionisti - Art SE SI VOLESSE CAMBIARE MODALITA di REGISTRAZIONE? DA CARTACEO ad INFORMATICO e viceversa conservare il cartaceo, per chi passa all informatico, o conservare copia di backup, per chi passa al cartaceo, dei dati inseriti nell archivio informatico (per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche). fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono sul cartaceo e tutte quelle successive sono nell archivio informatico; reinserire in quest ultimo, al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni in corso alla data di passaggio dal cartaceo all informatico CAMBIO SOFTWARE conservare il vecchio software per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche, ecc.; fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono su un software e tutte quelle successive sul nuovo software; reinserire nel nuovo software, al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni in corso alla data di cambio. 47

48 POSSIBILE UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DELLE AUTORITA COMPETENTI - Art. 36, co. 6 - ATTENZIONE!! I dati e le informazioni registrate possono essere utilizzate ai fini fiscali * secondo le disposizioni vigenti 109 IVA IMPOSTE DIRETTE * L art. 2 del dl n. 167/1990, come modificato dalla Legge europea per il 2013, prevede per l Unità centrale per il contrasto all evasione internazionale (Ucifi), e i Reparti speciali della Guardia di finanza, il potere di richiedere agli intermediari destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale, in deroga a ogni disposizione di legge, previa autorizzazione rispettivamente del Direttore centrale accertamento dell Agenzia delle entrate o del Comandante generale della Guardia di finanza, o autorità da questi delegata, le informazioni custodite nell Archivio unico informatico di cui all art. 36, comma 2, lett. b, del dlgs n. 231/2007. ANTIRICICLAGGIO D.LGS 21 novembre 2007, n La segnalazione delle operazioni sospette a cura di Fausto Massimo Tufariello 48

49 117 LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE Art. 41 I PROFESSIONISTI HANNO L OBBLIGO DI SEGNALAZIONE ALL UIF QUANDO SANNO SOSPETTANO VI SONO MOTIVI RAGIONEVOLI DI SOSPETTARE CHE SIANO IN CORSO STATE COMPIUTE STATE TENTATE OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO IN BASE AGLI INDICATORI DI ANOMALIA (Decreto 16 Aprile 2010) e degli schemi rappresentativi comportamenti anomali relativi alle frodi fiscali comunicazione UIF del 23 aprile 2012 E un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contanti anche se non in violazione dei limiti ( 1.000) LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE Art SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA IL SOSPETTO Il sospetto è desunto: E DESUNTO DALLE CARATTERISTICHE DALL ENTITA DALLA NATURA DA QUALSIASI ALTRA CIRCOSTANZA CONOSCIUTA IN RAGIONE DELLE FUNZIONI ESERCITATE TENUTO CONTO ANCHE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA E DELL ATTIVITÀ SVOLTA DAL SOGGETTO CUI È RIFERITA e ALLA LUCE DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA EMANATI (Decreto 16 Aprile 2010) e degli schemi rappresentativi comportamenti anomali relativi alle frodi fiscali comunicazione UIF del 23 aprile 2012 Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell ambito dell attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, anche alla luce degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell articolo 41 del decreto e degli schemi di comportamento anomalo di cui all articolo 6, comma 7, lettera b) del decreto stesso. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anche dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito della Banca d Italia, sezione Unità di informazione finanziaria. 49

50 AUTORICICLAGGIO e REATI FISCALI Art. 2 - D.Lgs. 231/2007 Il Professionista ha l obbligo di SEGNALAZIONE quando viene a conoscenza che il cliente è incorso in un reato di cui al D.Lgs. 74/ (art. 2 comma 1 lett. C) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa* o da una partecipazione a tale attività; * L espressione attività criminosa va riferita a qualsiasi condotta integrativa di reato (delitto o contravvenzione) Dal 2006 il Legislatore ha ritenuto di elevare a delitto un fenomeno di natura riscossiva che il Legislatore del 2000 non aveva previsto come reato alcuni dei principali REATI FISCALI oggetto di S.O.S. D.lgs. 74/2000 e s.m.i. (al 26/06/2015) 120 OMESSO VERSAMENTO IVA Art.10 ter (OLTRE /ANNO) Entro il termine per il versamento dell acconto relativo al periodo di imposta successivo REATI FISCALI oggetto di S.O.S.: OMESSO VERSAMENTO di RITENUTE CERTIFICATE Art.10 Bis (OLTRE /ANNO) Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta Art. 2: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Art. 3: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Art. 4: Dichiarazione infedele imposta evasa Art. 5: Omessa dichiarazione Art. 8: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti NOTA BENE: I delitti fiscali non orientati alla creazione di capitali illeciti, ma al mero risparmio fiscale costituiscono reati presupposto a quello di riciclaggio (Cassazione penale: sentenza n del 26 novembre 2009)

51 123 QUANDO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI ALL UIF (art. 41, co. 4) LA SEGNALAZIONE ALL UIF E EFFETTUATA SENZA RITARDO SE POSSIBILE PRIMA DI ESEGUIRE L OPERAZIONE APPENA SI MATURA IL SOSPETTO Il professionista tenuto alla segnalazione ha l obbligo di astenersi (art.23) dal compiere l operazione finché la segnalazione non è avvenuta, a meno che l astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini, nel qual caso va effettuata immediatamente dopo l esecuzione dell operazione. Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo. ESENZIONE DELL OBBLIGO DI SEGNALAZIONE Art. 12, co. 2 (recentemente modificato dalla conversione in legge del DL 132/2014 art.10 ) 128 PER LE INFORMAZIONI CHE RICEVONO NEL CORSO DELL ESAME DELLA POSIZIONE GIURIDICA DEL CLIENTE L OBBLIGO DI SEGNALAZIONE NON SI APPLICA AI PROFESSIONISTI: NELL ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI DIFESA O DI RAPPRESENTANZA IN UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO (civile, penale, amministrativo, tributario) O IN RELAZIONE A TALE PROCEDIMENTO, COMPRESA LA CONSULENZA SULL'EVENTUALITÀ DI INTENTARE O EVITARE UN PROCEDIMENTO (ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso 1 ) Tutto ciò non esime il PROFESSIONISTA dall effettuare l Adeguata Verifica della Clientela! «ANCHE TRAMITE UNA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO AI SENSI DI LEGGE,» (DL 132/2014 art.10) 1 Rispetto a tale disposizione e stato precisato come l esenzione si applichi anche per i giudizi arbitrali e per la risoluzione di controversie innanzi ad organismi di conciliazione (art.10 co.2 del DM141/2006) nonché ai consulenti tecnici di parte alle luce di un interpretazione estensiva dell espressione espletamento dei compiti di difesa (nota n /2008 del MEF). 51

52 PROCESSO DI SEGNALAZIONE ALL UIF - art IL PROFESSIONISTA RICICLAGGIO OPERAZIONE SOSPETTA FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO INVIA SENZA RITARDO UIF LA SEGNALAZIONE VERRA TRASMESSA SENZA EVIDENZA DEL SEGNALANTE (comma 3) ORDINI PROFESSIONALI (Decreto 4/5/12 ) Attuazione Art.43 comma 2 ISTRUZIONI SU COME INVIARE UNA S.O.S. La trasmissione delle segnalazioni alla UIF avviene in via telematica, tramite il portale Internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abilitazione del segnalante al sistema con le modalità indicate con apposite istruzioni. Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e, se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa, non comportano responsabilità di alcun tipo (art. 41, comma 6). Il contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette è definito dalla UIF con proprie Istruzioni, emanate con Provvedimento del 4 maggio 2011 (artt. 6, comma 6, lett. e-bis e 41, comma 1-bis). La UIF effettua l analisi finanziaria delle segnalazioni ricevute (artt. 6, comma 6, lett. b e 47, comma 1, lett. a). La UIF può a tali fini acquisire ulteriori informazioni presso i soggetti obbligati, avvalersi degli archivi ai quali ha accesso, scambiare informazioni con omologhe autorità estere. L analisi finanziaria consiste in una serie di attività sotto il profilo tecnico finanziario, volte a comprendere, sulla base dell insieme degli elementi acquisiti, il contesto all origine della segnalazione, individuare i collegamenti soggettivi e operativi, ricostruire il percorso dei flussi finanziari segnalati come sospetti e identificare le possibili finalità sottostanti. PUR NON ESSENDO OBBLIGATORIA LA REGISTRAZIONE SE NON SI HANNO S.O.S. DA INVIARE E CONSIGLIABILE REGISTRARSI PER ESSERE NELLA CONDIZIONE DI ADEMPIERE SENZA RITARDO QUALORA VE NE FOSSE LA NECESSITA

53 SEGNALAZIONI SOSPETTE E PROFESSIONISTI Quaderno antiriciclaggio - 2 semestre SEGNALAZIONI SOSPETTE E PROFESSIONISTI Quaderno antiriciclaggio - 2 semestre

54 SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE Quaderno antiriciclaggio - 2 semestre Ricevute: numero segnalazioni per abitanti - ripartizione per provincia(1). Cartogramma Fonte: Unità di Informazione Finanziaria Periodo: 2 semestre 2014 Valori per abitanti. Regione Marche Da 40 a 60 SEGNALAZIONE E SEGRETO PROFESSIONALE 134 Articolo 41 D.lgs 231/ Le segnalazioni di operazioni sospette, effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo. 54

55 135 DIVIETO DI COMUNICAZIONE (art. 46) E' fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui all'articolo 41 e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che è in corso o può essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo Il divieto non impedisce la comunicazione tra i professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori (anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto). Il tentativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non concretizza la comunicazione vietata di cui sopra. PROCESSO DI SEGNALAZIONE ALL UIF - art DECRETO 4 maggio 2012 Attuazione dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n Il Consiglio Nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e l'unita' di informazione finanziaria stipulano, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa ove sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica delle segnalazioni di operazioni sospette.. 55

56 137 ANTIRICICLAGGIO D.LGS 21 novembre 2007, n. 231 Le sanzioni principali a cura di Fausto Massimo Tufariello 138 LE PRINCIPALI SANZIONI AMMINISTRATIVE In base alle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio, non possono essere applicate sanzioni di importo inferiore ai euro. In particolare, una volta calcolato l importo della sanzione prevista dalla normativa antiriciclaggio nel caso di specie, ad esempio l 1% in caso di trasferimento di denaro contante di importo uguale o superiore a Euro, occorre verificare che l ammontare risultante dall applicazione della sanzione sia superiore a Euro, in caso contrario sarà applicata la sanzione minima di Euro. 56

57 139 LE PRINCIPALI SANZIONI PENALI VIOLAZIONE Inosservanza obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 55 co. 1) Omessa, tardiva o incompleta registrazione (art. 55 co. 4) Omessa comunicazione da parte degli organi di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato di controllo di gestione, organismo di vigilanza) (art. 55 co. 5) Violazione del divieto di comunicare l avvenuta segnalazione di operazione sospetta e le informazioni in seguito ricevute (art. 55 co. 8) DISPOSIZIONE VIOLATA artt. 15 e ss. Art. 36 Art. 52 Artt. 46 co. 1 e 48 co. 4 SANZIONE Multa da 2.600,00 a ,00 euro Multa da 2.600,00 a ,00 euro Reclusione fino a un anno e multa da 100,00 a 1.000,00 euro Arresto da sei mesi ad un anno o ammenda da 5.000,00 a ,00 euro 140 LE PRINCIPALI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE Mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell operazione a rischio riciclaggio disposto dalla UIF (art. 57 co. 1) Omessa istituzione del registro della clientela (art. 57, co. 3) Mancata adozione delle modalità di registrazione (art. 57 co. 3) Omessa segnalazione di operazioni sospette (art. 57 co. 4) Violazione degli obblighi informativi nei confronti della UIF (art. 57 co. 5) DISPOSIZIONE VIOLATA Art. 6 co. 7 lett. c) Art. 38 Art. 39 Art. 41 Artt. 6 co. 6 lett. c) e 45 co. 3 lett. c) SANZIONE Sanzione pecuniaria da 5.000,00 a ,00 euro Sanzione pecuniaria da 5.000,00 a ,00 euro Sanzione pecuniaria da 5.000,00 a ,00 euro Sanzione pecuniaria dall 1% al 40% dell importo dell operazione non segnalata (nei casi più gravi pubblicazione estratto del decreto sanzionatorio su 2 quotidiani) Sanzione pecuniaria da 5.000,00 a ,00 euro 57

58 LE PRINCIPALI SANZIONI AMMINISTRATIVE 141 VIOLAZIONE DISPOSIZIONE VIOLATA SANZIONE Violazione del divieto di trasferimento di denaro contante quando il valore dell operazione, anche frazionata, è pari o superiore a 1.000,00 euro (art. 58 co. 1) Violazione dell obbligo di mantenere i libretti di deposito bancari o postali con un importo pari o inferiore a (art. 58 co. 1) Violazione da parte del Professionista dell obbligo di riferire al MEF le violazioni di cui agli artt. 49 co. 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e 50 (art. 58 co. 7) Art. 49 co. 1 Art. 49 co. 13 Art. 51 Sanzione pecuniaria dall 1% al 40% dell importo trasferito Sanzione pecuniaria dall 30% al 40% del saldo del libretto Sanzione pecuniaria dal 3% al 30% dell importo dell operazione, del saldo del libretto o del conto (se importo > ,00 aggravio sanzione) Sanzione minima non inferiore a 3.000,00 Altra VIOLAZIONE per il professionista Inosservanza dell obbligo di fornire al cliente l informativa sulla privacy comprensiva delle finalità legate alla normativa antiriciclaggio (Art. 13, D.Lgs. 196/2003) Art.161 (D.Lgs.196/2003) Sanzione pecuniaria da euro a euro, LE PRINCIPALI SANZIONI AMMINISTRATIVE A T T E N Z I O N E solo per le SOCIETÀ DI REVISIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMA 1, LETTERA A 142 VIOLAZIONE DISPOSIZIONE VIOLATA SANZIONE Inosservanza delle disposizioni relative obblighi di: adeguata verifica del cliente, l'organizzazione la registrazione formazione del personale le procedure e i controlli interni - Art. 7, comma 2, - Art. 37, commi 7 e 8 - Art Art. 61 Sanzione pecuniaria da ,00a ,00 euro OCCORRE PIANIFICARE PERCORSI FORMATIVI PER IL PERSONALE E PER I COLLABORATORI PREPOSTI ALL APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL DLGS.231/

59 INFRAZIONI DA COMUNICARE AL MEF (ora RTS) (da parte del Professionista) OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MEF - art Commi 5 e 6 ASSEGNI BANCARI E POSTALI 143 Commi 13 e 14 APERTURA E UTILIZZO DI CONTI E LIBRETTI ANONIMI Comma 1 LIMITAZIONI ALL USO DEL DENARO CONTANTE Comma 7 ASSEGNI CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI E CAMBIARI Il Decreto Legge n.16/2012 ha modificato l art.51 comma 1 del D.Lgs.231/2007 prevedendo che la comunicazione relativa alle violazioni dell uso del contante dovrà essere inviata, entro 30 giorni alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (come da chiarimento MEF 1 del ). Comma 12 LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE RIFERIMENTO NORMATIVO RIEPILOGO LIMITAZIONE CONTANTE PERIODO DI VALIDITÀ VARIAZIONE LIMITE (in Euro) 144 Articolo 49, Dlgs 231/2007 dal da ,00 a 5.000,00 Articolo 32, Dl 112/2008 dal da 5.000,00 a ,00 Articolo 20, Dl 78/2010 dal da ,00 a 5.000,00 Articolo 2, Dl 138/2011 dal da 5.000,00 a 2.500,00 Articolo 12, Dl 201/2011 dal da 2.500,00 a 1.000,00 59

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