OGGETTO: DISCIPLINARE TECNICO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI RIMOZIONE, FERMO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO

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1 OGGETTO: DISCIPLINARE TECNICO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI RIMOZIONE, FERMO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO e relativa custodia, DEI VEICOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA, ai sensi del Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992 n. 285) e relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495). ART. 1 OGGETTO Il presente disciplinare ha per oggetto: a) Il servizio di rimozione dei veicoli e conseguente custodia e restituzione, ai sensi dell art. 159 del C.d.S.; b) Il servizio di rimozione e custodia dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo così come disciplinato dagli artt. 214 e 214bis del C.d.S.. Il fermo si sviluppa nella conduzione del veicolo nel luogo scelto per la custodia, attraverso il trasferimento o il traino dello stesso con i mezzi ritenuti più idonei. Se è presente il conducente, o sopraggiunge, la multa per l infrazione corrispondente viene ugualmente elevata ma non si procede alla rimozione del veicolo che deve essere allontanato facendo cessare lo stato d infrazione Ogni qualvolta sia possibile, il mezzo sarà affidato in custodia al proprietario/conducente; c) Il servizio di rimozione e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, così come disciplinato dagli artt. 213 e 214bis del C.d.S.. Il sequestro si sviluppa nel trasporto del veicolo nel luogo scelto per la custodia. Ogni qualvolta sia possibile, il mezzo sarà affidato in custodia al proprietario/conducente; d) Il recupero dei veicoli fuori uso, nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. 24/06/2003, n ART. 2 DURATA DEL DISCIPLINARE Il servizio di rimozione sarà affidato in concessione a tutte le Ditte che ne faranno richiesta e che aderiranno alle condizioni stabilite nel presente disciplinare. Il presente disciplinare ha valore per anni due. Il Comune di Modena si impegna a non produrre modifiche per anni uno. Le eventuali modifiche suggerite dalla gestione saranno vincolanti per i concessionari per i 180 giorni successivi alla data di esecuzione dell atto che li approva. I concessionari possono recedere dal contratto dandone comunicazione entro 60 giorni dalla data di comunicazione delle modifiche apportate. Il Comune di Modena si riserva, alla scadenza del termine di cui al secondo comma, di rivedere l intero sistema di affidamento, dandone comunicazione ai concessionari almeno 60 giorni prima. ART. 3 REQUISITI DA POSSEDERE Il concessionario del servizio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall art. 354, comma 1, del C.d.S., deve dichiarare di possedere i seguenti requisiti, necessari per lo svolgimento dei servizi oggetto di disciplinare: Licenza di rimessa; Cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE; Età non inferiore a 21 ani; Non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione; Non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni; Non aver riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell esercizio della attività di autoriparazione; Non essere stato interdetto o inabilitato o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione; Essere iscritto alla Camera di Commercio per attività inerente i servizi richiesti;

2 Avere in disponibilità almeno un automezzo con le caratteristiche richieste dall art. 12 del D.P.R. n. 495/92; dette caratteristiche sono comprovate da apposita documentazione, con gli estremi di identificazione ed omologazione del veicoli impiegato. ART. 4 GENERALITA DEL SERVIZIO Il concessionario del servizio provvederà (secondo le modalità che saranno dettagliatamente descritte) alla rimozione, anche ai fini di fermo o di sequestro dei veicoli, disposta dalla Polizia Municipale con la redazione di apposito verbale. Tutti i servizi oggetto del presente disciplinare sono ad ogni effetti servizi pubblici e, per tale motivo, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale e senza valida motivazione, è dato incarico alla Polizia Municipale di procedere alla immediata e temporanea sostituzione del concessionario ponendo a carico di quest ultimo ogni eventuale spesa sostenuta. Il concessionario del servizio è tenuto ad eseguire tutte le operazioni inerenti ai servizi con sollecitudine e diligenza in modo da non creare alcuna intralcio alla circolazione ed alla attività istituzionale della Polizia Municipale. E tenuto, inoltre, ad effettuare la rimozione dei veicoli e a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza ed atte ad evitare danni ai veicoli. ART. 5 ADEMPIMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE Il personale interno della Polizia Municipale, non appena ricevuta la richiesta di intervento da parte degli operatori esterni, ne darà immediata comunicazione al concessionario, per consentire lo svolgimento del servizio nei tempi e modi già indicati. ART. 6 ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO Il concessionario del servizio dovrà garantire l impiego di personale, specializzato nel settore e in numero adeguato, in possesso della patente di guida e delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa e dovrà ottemperare, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni per il personale dipendente. Il personale operante dovrà portare il tesserino di riconoscimento. Alla Polizia Municipale verrà fornito, all inizio del servizio, l elenco degli Addetti allo svolgimento dell attività suddistinti per qualifica, e successivamente tutte le variazioni. In particolare, il personale che verrà a contatto con la Polizia Municipale e con il pubblico dovrà essere di fiducia ed essere di gradimento all Amministrazione Comunale. Il concessionario, pertanto, si impegna a sostituire quel personale che abbia dato motivo di lagnanza o quando sia l Amministrazione stessa a richiederlo. ART. 7 MODALITA DI INTERVENTO E DI ESECUZIONE Il concessionario del servizio dovrà garantire il servizio nel periodo indicato con automezzi adibiti al soccorso stradale e rimozione, avente le caratteristiche tecniche definite dall art. 12 del D.P.R. n. 495/92, comprovate da idonea documentazione, con gli estremi di identificazione ed omologazione del mezzo impiegato. Lo stesso dovrà anche essere in possesso di idoneo veicolo per il recupero dei mezzi a due ruote. Lo svolgimento del servizio di rimozione, fermo e sequestro deve avvenire nel rispetto delle condizioni gestionali minime, indicate di seguito: L attività viene svolta dai singoli concessionari a cadenza mensile, attraverso una rotazione determinata annualmente dalla Polizia Municipale e comunicata in forma scritta agli interessati; Attività da svolgersi sulle 24 ore, con la possibilità di ritirare i veicoli durante tutto l arco della giornata. Sono naturalmente compresi i periodi feriali e i giorni festivi, anche nel caso di condizioni metereologiche sfavorevoli;

3 L orario notturno è da intendersi compreso nella fascia oraria tra le ore 20,00 e le ore 07,00; Il sabato, dalle ore 20,00 in poi, è considerato giorno festivo; La garanzia del servizio anche in caso di sciopero delle categorie di appartenenza; Il servizio richiesto dalla Polizia Municipale dovrà essere effettuato, facendo giungere sul posto il personale ed il mezzo, nel più breve tempo possibile, compatibilmente con l urgenza che il caso presenta e comunque non oltre 20 minuti dalla richiesta se l intervento è nell ambito urbano e 30 minuti se l intervento è in ambito extraurbano; Elezione del domicilio in Modena, in luogo liberamente scelto, fornendo pronta reperibilità anche tramite telefono; Trasferimento dei veicoli rimossi, fermati o sequestrati presso la depositeria (messa a disposizione dal concessionario) e custodia degli stessi fino al ritiro da parte del legittimo proprietario o persona da lui delegata, ovvero fino alla alienazione o distruzione; L orario di apertura al pubblico della depositeria, indicato all esterno dell edificio stesso, dovrà essere dalle 00,00 alle 24,00 (compresi i giorni festivi). ART. 8 RIMOZIONE RELITTI DI VEICOLI A MOTORE ABBANDONATI Il concessionario del servizio provvederà, su segnalazione della Polizia Municipale, a rimuovere i relitti dei veicoli a motore abbandonati su suolo pubblico, dei quali non sia possibile individuare i proprietari, secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n. 209/2003. I relitti dovranno essere conferiti a Ditta di demolizione debitamente autorizzata, nel rispetto della procedura di cui all art. 103, comma 2, del C.d.S. e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso dovrà, inoltre, garantire la rimozione, la custodia e la demolizione e/o smaltimento dei veicoli sottoposti alle disposizioni del Decreto del Ministero dell Interno n. 460 del 22/10/1999. L esecuzione dei servizi di cui ai commi precedenti non comporterà alcun onere per l Amministrazione Comunale. ART. 9 MANCATO PRELIEVO In caso di intervento del mezzo adibito alla rimozione con mancato prelievo del veicolo per qualsiasi motivo (ad esempio: veicolo già rimosso dal proprietario o dal conducente nel frattempo sopraggiunto), il conducente e/o proprietario sarà tenuto al pagamento delle spese di intervento attivazione del servizio di rimozione, determinate in 11,00 per veicoli fino a 1,5 t ed in 12,00 per veicoli oltre 1,5 t di massa complessiva a pieno carico. ART. 10 CUSTODIA DEI VEICOLI L area per la custodia dei veicoli rimossi, fermati o sequestrati dovrà: Essere ubicata all interno del territorio del Comune di Modena, potrà essere coperta o scoperta, dovrà essere adeguatamente recintata e dotata di guardiana diurna almeno dalle ore 08,00 alle ore dei giorni non festivi; Essere dotata di impianto di video sorveglianza, nel caso in cui l area di deposito sia esterna; Avere una superficie minima di 200 mq ed ospitare un numero di veicoli non inferiore alle 30 unità; Essere raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico urbano, considerando inoltre che la fermata del servizio di trasporto pubblico si trovi in un raggio non superiore ai 500 metri che deve essere chiaramente indicato con un apposita cartellonistica stradale che, a spese e cura del concessionario, indichi chiaramente il percorso da effettuare dalla fermata del servizio pubblico alla depositeria. L ubicazione della depositeria dovrà essere segnalata in modo idoneo, a partire dalla fermata del trasporto pubblico.

4 ART. 11 RITIRO DEGLI OGGETTI GIACENTI ENTRO IL VEICOLO OGGETTO DI INTERVENTO Nel caso in cui la persona legittimata volesse ritirare oggetti giacenti all interno del veicolo, si provvederà a compilare un apposito verbale, relativo agli oggetti restituiti o prelevati, redatto dalla Polizia Municipale e sottoscritto dalla stessa, dal custode e dalla persona legittimata. ART. 12 RESTITUZIONE DEL VEICOLO RIMOSSO Prima della restituzione del veicolo rimosso, l avente diritto dovrà provvedere al pagamento delle spese di intervento, rimozione e custodia, direttamente al contraente. Ai sensi dell art. 215, comma 2, del C.d.S., non si procederà alla restituzione del veicolo finché non saranno versate le spese di intervento, rimozione e custodia. Della intervenuta restituzione ai sensi dell art. 397 del D.P.R. n. 495/92 dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente dovrà dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale dovrà essere rilasciata all interessato. ART. 13 MANCATO RITIRO DEL VEICOLO RIMOSSO Per il mancato ritiro del veicolo si applicano le disposizioni degli artt. 103, comma 2, e 215 del C.d.S., 395 e 397 del D.P.R. n. 495/92 e quanto previsto dal D.P.R. n. 189/2001. La Polizia Municipale si impegna, in tal caso, ad eseguire tutte le pratiche amministrative connesse nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 180 giorni dall accertamento della violazione, trasmettendo la documentazione completa al competente Ufficio Finanziario, per la successiva demolizione e radiazione del veicolo. ART. 14 TARIFFE Le tariffe da applicare per il servizio di rimozione, fermo o sequestro sono quelle stabilite con D.M. 04/09/1998, n. 401, diminuite percentualmente in modo variabile, per singola voce, dal 06,25 al 20%, così come previsto dall art. 1, comma 2, dello stesso Decreto, sotto riportate: VEICOLI RIMOSSI, FERMATI O SEQUESTRATI TARIFFA a) Autoveicoli fino a 1,5 t rimossi, fermati o sequestrati in orario diurno 38,73 b) Autoveicoli fino a 1,5 t rimossi, fermati o sequestrati in orario notturno e/o 49,06 festivo c) Custodia giornaliera degli autoveicoli fino a 3,5 t rimossi, fermati o 4,96 sequestrati (salvo le prime 24 ore in cui è gratuita) d) Autoveicoli di massa complessiva compresa tra 1,5 t e 3,5 t rimossi, fermati o 51,65 sequestrati in orario diurno e) Autoveicoli di massa complessiva compresa tra 1,5 t e 3,5 t rimossi, fermati o 67,14 sequestrati in orario notturno e/o festivo f) Velocipedi, ciclomotori e motoveicoli rimossi, fermati o sequestrati 37,18 g) Custodia giornaliera di velocipedi, ciclomotori e motoveicoli rimossi, fermati 1,86 o sequestrati (salvo le prime 24 ore in cui è gratuita) h) Per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t, rimossi fermato o sequestrati, si applicano le tariffe di cui ai precedenti punti c), d) ed e) aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata superiore al valore di 3,5 t

5 L indennità chilometrica determinata per la fissazione delle tariffe conseguenti il servizio di rimozione, fermo o sequestro è stabilita conteggiando la percorrenza media parificata a n. 6,00 Km. Tutte le tariffe sono da intendersi al netto di IVA. Gli incassi relativi alle tariffe di cui sopra fanno integralmente capo al concessionario. E tassativamente vietato riscuotere a qualsiasi titolo somme superiori rispetto a quelle indicate. ART. 15 AGGIORNAMENTO E PUBBLICITA DELLE TARIFFE Le tariffe di cui all articolo precedente saranno rivalutate, ogni due anni, in base alla variazione dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall ISTAT per il periodo di riferimento, con apposita deliberazione adottata dalla Giunta Municipale. Le tariffe in vigore dovranno essere esposte in luogo facilmente accessibile e visibile al pubblico e dovranno essere esibite a richiesta degli organi di controllo e dell utenza. ART. 16 CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE Il concessionario del servizio verserà all Amministrazione Comunale un compenso forfettario per ogni servizio di rimozione, fermo o sequestro svolto. Il compenso viene calcolato sulla base dei seguenti elementi oggettivi: Costo medio di una telefonata urbana; Tempo impiegato per la redazione del verbale di rimozione da parte dell operatore di Polizia Municipale, calcolato indicativamente in cinque minuti di tempo; Costo della visura presso i Pubblici Registri per accertare la proprietà del veicolo; Il compenso viene pertanto determinato in 1,54 per ogni veicolo sottoposto alla sanzione accessoria della rimozione, fermo o sequestro amministrativo. Nel caso in cui, durante la validità del presente disciplinare, vengano ammessi nuovi concessionari all espletamento del servizio, il corrispettivo richiesto ad ogni concessionario sarò rideterminato dal semestre successivo alla sottoscrizione del contratto. Il versamento di tale importo dovrà avvenire, mensilmente, presso la Tesoreria del Comune di Modena, sull apposito conto corrente bancario a fronte di ogni servizio di rimozione, fermo o sequestro svolto. ART. 17 MANCATO RECUPERO DELLE SPESE Nell eventualità di sosta di veicoli rimossi, fermati o sequestrati per i quali non potessero essere recuperate le spese di intervento e custodia, per un qualsiasi motivo (ad esempio: negligenza nel ritiro, mancato pagamento etc) il concessionario del servizio non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso da parte dell Amministrazione Comunale. Lo stesso non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso da parte dell Amministrazione Comunale anche nei seguenti, ulteriori casi: Traino e custodia, per esigenze di pubblico interesse, dei veicoli collocati in zone sottratte temporaneamente alla sosta, nel caso in cui siano stati posti in sosta precedentemente la collocazione della prescritta segnaletica stradale; Spostamento, nei luoghi indicati dalla Polizia Municipale, di veicoli per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità o per altre cause di forza maggiore anche in presenza di situazioni in cui non ricorrano gli estremi di violazione ad alcuna norma del vigente Codice della Strada, ovvero quando trattasi di mezzi sottratti all applicazione della sanzione accessoria della rimozione, indicati nell art. 354 del D.P.R. n. 495/92. Le condizioni di cui al comma precedente saranno attestate direttamente dalla Polizia Municipale. ART. 18 RESPONSABILITA PER DANNI, FURTI O ALTRE CAUSE Il concessionario del servizio assume, a tutti gli effetti di legge, la figura di custode giudiziario dei veicoli in deposito, con l obbligo di conservarli e custodirli, rispondendone direttamente e

6 sollevando l Amministrazione Comunale da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, furti, indennizzi e da quanto altro possa avere origine, direttamente od indirettamente, dalle attività indicate all art. 1 del presente contratto. Lo stesso dovrà, pertanto, contrarre polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall art del Codice Civile, con un massimale non inferiore ad ,70, quanto ai mezzi da impiegare per i servizi di rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, e non inferiore ad ,50 per i mezzi da impiegare nei servizi di rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. La polizza assicurativa dovrà essere stipulata prima dell inizio del servizio. ART. 19 RILEVAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI Il concessionario del servizio provvede ad istituire, anche in formato elettronico, appositi registri, costantemente aggiornati, ove dovranno essere riportate, in ordine cronologico, gli interventi effettuate, nonché i seguenti dati: Numero progressivo; Targa e Tipo di veicolo; Località in cui è avvenuta la rimozione o il fermo o il sequestro; Orario dell intervento; Data di riconsegna del veicoli ed estremi della quietanza o fattura del pagamento delle spese. Lo stesso dovrà altresì provvedere alla trasmissione, entro il terzo giorno successivo all intervento, alla Polizia Municipale, dell elenco dettagliato degli interventi di rimozione effettuati per tutti i veicoli non ritirati dall avente diritto. Tutti gli atti e i registri relativi agli interventi effettuati devono essere conservati, sia in forma cartacea sia in forma elettronica, per i 5 anni successivi alla definizione delle procedure amministrative. Dopo tale termine, possono essere cestinati a norma delle disposizioni del R.D. 02/10/1991, n e del D.P.R. 30/09/1963, n ART. 20 SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO Sono a carico del concessionario del servizio eventuali spese ed oneri (ivi comprese le spese contrattuali), comunque derivanti dall esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria rispetto all oggetto principale della concessione. ART. 21 DIVIETO DI CESSIONE E/O DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO E assolutamente vietato qualsiasi tipo di cessione del contratto. E vietato, inoltre, il subappalto del servizio, anche parziale se non preventivamente autorizzato dall Amministrazione Comunale la quale, fermo restando l interesse di non permettere la cessione delle prestazioni principali, si riserva di valutare caso per caso la possibilità di autorizzare la collaborazione imprenditoriale per prestazioni specifiche di carattere complementare. ART. 22 CAUZIONE Per l esatto adempimento dei vincoli contrattuali, il Concessionario del servizio mette a garanzia una cauzione pari ad (Duemila euro), da costituirsi a mezzo polizza fideiussoria assicurativa o bancaria ovvero mediante deposito presso la Tesoreria Comunale, con versamento da effettuarsi prima dell inizio del servizio. ART. 23 PENALI Ogni infrazione agli obblighi contrattuali ed alle norme di buona conduzione del servizio, sarà soggetta ad una penalità da determinarsi a cura del responsabile della Polizia Municipale, sentite le giustificazioni del contraente, tra un minimo di 50,00 ed un massimo di 500,00, tenuto conto della gravità dell infrazione e della sua eventuale reiterazione.

7 In caso di recidiva, oltre all applicazione della penalità, sarà emessa diffida. L importo della penalità dovrà essere versato dal contraente, nei tempi indicati, presso la Tesoreria Comunale sul conto corrente bancario n.. L eventuale applicazione delle penalità di cui al primo comma, non pregiudicherà il diritto dell Amministrazione Comunale a procedere d ufficio alla esecuzione di un ordine, qualora il contraente ritardasse un servizio nel suo inizio o nella sua ultimazione, fosse negligente ed inosservante degli obblighi e delle condizioni contrattuali e non curasse, comunque, in modo soddisfacente l esecuzione del servizio. Le penalità saranno notificate al contraente con semplice comunicazione stragiudiziale eseguita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. ART. 24 RISOLUZIONE CONTRATTUALE Fatto salvo quanto indicato all art. (penali), l Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti di cui all art C.C. a tutto rischio del concessionario del servizio, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di frode o grave negligenza e nell esecuzione degli obblighi contrattuali, come di seguito indicato: Per ritardo nell inizio del servizio, nei modi e termini di cui al presente contratto; Nel caso in cui il contraente, previamente diffidato per iscritto, non esegua con piena efficienza le richieste di servizio avanzate, o non rispetti gli altri obblighi contrattuali; Per aumento non autorizzato delle tariffe; Qualora il contraente perda i requisiti soggettivi dichiarati in sede di sottoscrizione del contratto, ovvero venga a trovarsi in stato di fallimento, ovvero sia stato riconosciuto penalmente responsabile per i delitti di cui al Libro II Titolo VIII e XIII del Codice Penale, anche se è intervenuto il patteggiamento; Nel caso di cessione ad altri, anche parziale, del contratto o del servizio, senza il preventivo assenso dell Amministrazione Comunale; Per mancato adempimento di un qualsiasi onere contrattuale; In ogni altro caso previsto dalle norme vigenti in materia e regolato dal presente disciplinare. Subito dopo la risoluzione, l Amministrazione Comunale provvederà ai servizi nel modo che riterrà più conveniente. Il contratto, inoltre, potrà essere risolto con semplice preavviso di 6 (sei mesi) nel caso in cui l Amministrazione Comunale determini di provvedere direttamente in economia ai servizi. La determinazione che pronuncia la risoluzione del contratto per uno dei motivi indicati nel presente articolo, sarà notificata al contraente a mezzo del Messo Comunale e quest ultimo non potrà formalizzare alcuna pretesa per risarcimento di danni. ART. 25 CONTROVERSIE Per qualsiasi controversia che insorga fra le parti verrà sempre attivato, preliminarmente, un tentativo di accordo bonario. Ove tale tentativo dovesse risultare infruttuoso, la vertenza sarà demandata direttamente al Giudice Ordinario della città di Modena. Modena. lì 18 luglio 2005 Il Responsabile del Procedimento Dott. Fabio Leonelli

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