CITTA DI TREVISO CAPITOLATO D ONERI

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1 CITTA DI TREVISO SETTORE POLIZIA LOCALE CAPITOLATO D ONERI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI LASCIATI IN SOSTA VIETATA NEL TERRITORIO COMUNALE 1

2 CAPO I OGGETTO DELLA CONCESSIONE ART. 1 - Oggetto della concessione L oggetto della gara è la concessione del servizio di rimozione veicoli, quale è regolamentato dall art. 159 del D.Lgs , n Nuovo Codice della Strada, da Ordinanze del Sindaco, nonché da norme, indicazioni e quant altro emanato dai competenti organi di Polizia. ART. 2 - Servizi ordinari della concessione Il servizio comunale di rimozione dei veicoli in tutto il territorio del Comune comprende il trasporto e la custodia di veicoli lasciati in sosta vietata. Al servizio si applica il Decreto Ministeriale , n ART. 3 - Durata della concessione La concessione avrà durata triennale a decorrere dalla data di consegna del servizio ed è rinnovabile ai sensi della normativa vigente in materia. ART. 4 - Corrispettivo della concessione Il corrispettivo per la concessione del servizio è rappresentato da un canone patrimoniale annuale che verrà corrisposto dalla ditta concessionaria al Comune e che viene stabilito nell importo offerto in sede di gara. Per il primo anno il canone verrà corrisposto integralmente con versamento diretto presso la Tesoreria comunale entro 10 giorni dalla data fissata per l inizio del servizio, mentre le annualità successive dovranno essere versate entro e non oltre il 31 luglio. La ditta concessionaria incasserà direttamente e farà propri gli importi per i servizi effettuati di cui al tariffario riportato all art. 23 del presente capitolato. La ditta non potrà pretendere dal Comune nessun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo o ragione per i servizi previsti dal presente capitolato, neppure nel caso di insolvenza del debitore, per le spese relative alla rimozione e custodia del veicolo e per le eventuali controversie con il proprietario dello stesso. Nulla sarà dovuto da parte di questo Comune per le chiamate a vuoto e per la rimozione e la custodia dei veicoli abbandonati. La ditta concessionaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. ART. 5 - Cessione o subappalto La ditta concessionaria non potrà cedere o subappaltare il servizio senza la preventiva autorizzazione del Comune, a pena di decadenza della concessione e perdita conseguente della garanzia definitiva, oltre al diritto del Comune medesimo al risarcimento di danni eventuali. 2

3 CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E MODALITA DEL SERVIZIO ART. 6 - Orario di rimozione La ditta concessionaria si impegna ad intervenire, a richiesta degli organi preposti di cui all art. 12 del Codice della Strada con la massima sollecitudine, per compiere tutte le operazioni indicate nel precedente art. 2 del presente capitolato. Il servizio di rimozione deve essere effettuato con appositi automezzi che dovranno essere in numero adeguato, comunque non inferiore a 3 (tre), opportunamente attrezzati affinché la rimozione avvenga senza arrecare danno agli autoveicoli rimossi. Gli automezzi devono risultare in regola con quanto previsto dalla legge per i veicoli adibiti al soccorso stradale. L orario per le operazioni di rimozione e trasferimento dovrà essere assicurato dalla ditta concessionaria per tutto l anno e nella fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 24:00, ferma restando la disponibilità in orari diversi, previa richiesta telefonica. I veicoli rimossi saranno custoditi nel deposito della ditta concessionaria ubicato nel Comune di Treviso, e dovranno essere opportunamente vigilati per tutte le 24 ore giornaliere. Il servizio di riconsegna dei veicoli agli aventi diritto dovrà essere assicurato dalle ore 07:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 24:00. Per particolari esigenze operative preventivamente comunicate dal Comando di P.L. gli orari sopra indicati potranno essere prolungati e comunque non oltre le ore 03:.00 a.m. In tal caso l orario di riconsegna è prorogato fino alle ore 03:00 a.m. ART. 7 - Trasporto e deposito La ditta concessionaria provvederà al trasporto e al deposito del veicolo rimosso e ne curerà la custodia, nell attesa della restituzione agli aventi diritto. Il trasporto dovrà essere effettuato da appositi automezzi da utilizzare secondo le esigenze. Il deposito, necessariamente collocato sul territorio del Comune di Treviso, dovrà avere la capienza di almeno 50 (cinquanta) autoveicoli e dovrà essere munito di relativa recinzione ed essere opportunamente attrezzato al fine di garantire un agevole vigilanza dei veicoli da parte della ditta concessionaria, dovrà altresì essere in disponibilità di soggetto individuato dal Prefetto di Treviso - Ufficio Territoriale del Governo a norma della L n. 689, D.P.R n. 571, D.Lgs , n. 285, D.P.R , n. 495, nonché D.P.R n. 189, per l'affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo. ART. 8 - Verbale di rimozione L organo di Polizia, che dispone la rimozione, sarà presente alla stessa e redigerà apposito verbale di ricognizione e di rimozione dei veicoli, consegnandone copia al conducente del carro attrezzi adibito dalla ditta concessionaria al servizio predetto, secondo le modalità e conformemente a quanto previsto dagli artt. 354 e 397 del D.P.R , n Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada vigente. 3

4 CAPO III NORME PARTICOLARI DI GESTIONE DEL SERVIZIO ART. 9 - Modalità di consegna dei veicoli La ditta concessionaria restituirà i veicoli agli aventi diritto, previo versamento degli importi individuati nel tariffario di cui all art. 23, conformemente al D.M n La riconsegna avverrà previa redazione di apposito verbale di ricognizione e di consegna su appositi moduli concordati con il Comune. Il verbale sarà redatto in tre copie che saranno consegnate: - una copia all avente diritto alla restituzione; - una copia all organo di Polizia che ha ordinato la rimozione; - una copia alla ditta concessionaria. La ditta concessionaria dovrà comunicare con frequenza settimanale, al Comando di Polizia che ha disposto la rimozione, l elenco dei veicoli non ritirati dagli aventi diritto ed ancora giacenti. Diversamente, le spese di custodia del veicolo saranno liquidate dalla data dell avvenuta comunicazione. ART Bollettari di riscossione I bollettari di riscossione saranno stampati a cura della ditta concessionaria con numerazione progressiva. I bollettari recheranno l intestazione Ditta concessionaria per il Comune di Treviso del servizio rimozione, trasporto e custodia veicoli. La ditta concessionaria dovrà comunicare trimestralmente all Amministrazione comunale un riepilogo delle operazioni effettuate nei mesi precedenti, indicando analiticamente: chiamate, rimozioni, soste, allegando copia delle bolle di riscossione della relativa tariffa. ART Veicoli rubati Per i veicoli rubati il cui furto sia stato denunciato alle competenti autorità, in data ed ora antecedenti alla rimozione, nulla sarà dovuto alla ditta concessionaria da parte del Comune. Nulla sarà dovuto né dal Comune né dai proprietari dei veicoli ove la rimozione sia avvenuta per motivi urgenti di ordine pubblico o di pubblica necessità. ART Alienazione La ditta concessionaria, ai sensi dell art. 215 del Codice della Strada, trascorsi i termini di legge, avrà diritto a chiedere la vendita del veicolo per il soddisfacimento delle spese di rimozione e custodia. ART Personale Il personale utilizzato dalla ditta concessionaria deve godere del trattamento economico, normativo e previdenziale previsto dalla legislazione vigente. 4

5 ART Responsabilità della rimozione La responsabilità relativa alla legittimità della rimozione dei veicoli ricade sull organo di polizia che la ordina e che deve presenziare alla rimozione. ART Responsabilità verso terzi La ditta concessionaria si impegna a tenere sollevato il Comune da qualsiasi onere o responsabilità, per eventuali danni che potessero derivare a terzi o al Comune stesso in conseguenza all espletamento del servizio oggetto della concessione. A tal fine la ditta concessionaria presenterà, prima della stipula del contratto e comunque prima della consegna del servizio, idonea polizza assicurativa comunque non inferiore ad Euro ART Dotazione automezzi Gli automezzi per la rimozione dei veicoli, ai sensi dell art. 12 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada, dovranno essere opportunamente attrezzati allo scopo, in modo da non arrecare danni al veicolo durante le operazioni di rimozione e trasporto e dovranno essere di proprietà della ditta concessionaria. Gli stessi veicoli dovranno essere assicurati contro la responsabilità civile verso terzi ex art CC per un massimale non inferiore ad Euro per ogni veicolo. ART Controlli Al fine di effettuare controlli e verifiche sullo svolgimento del servizio, il personale appositamente incaricato dal Comune ha diritto al libero accesso negli uffici della ditta concessionaria. La ditta aggiudicataria nell espletamento del servizio dovrà attenersi alle norme contenute nel capo 1 della legge , n. 241 e s.m.i., in relazi one all art. 19 del Regolamento comunale sui contratti. ART Penalità In caso di ritardo nel pagamento del canone annuale di concessione, verranno automaticamente addebitate alla ditta le seguenti penalità: - 5% per ritardo fino a 10 giorni liberi; - 10% per ritardo superiore a 10 giorni liberi e fino a 30 giorni liberi; - 50% per ritardo superiore a 30 giorni liberi. Tali penalità dovranno essere corrisposte nella cassa comunale contestualmente al canone o, in difetto, saranno prelevate direttamente dalla garanzia definitiva senza ulteriori formalità. Sulle somme tardivamente pagate rimangono impregiudicati sia il diritto agli interessi legali, sia l applicabilità del successivo art. 19 in caso di reiterate violazioni. Ogni infrazione agli obblighi contrattuali sarà soggetta ad una penalità di Euro 250,00. Il relativo importo dovrà essere, di volta in volta, versato nella cassa comunale, entro 10 giorni dalla comunicazione dell addebito. L applicazione della penalità, di cui al comma precedente, non pregiudicherà il diritto del Comune di procedere d ufficio alla esecuzione del servizio, a completo carico della ditta concessionaria, 5

6 qualora questa rifiutasse di dare esecuzione ad un ordine, ritardasse un servizio nel suo inizio e nella sua ultimazione, fosse negligente ed inosservante degli obblighi e delle condizioni contrattuali e non curasse, comunque, in modo soddisfacente l esecuzione del servizio. In tali casi, come pure nell ipotesi di astensione prolungata dal lavoro del personale dipendente, il Comune, sempre che si presentino inderogabili necessità, potrà ordinare ad altra ditta, ovvero a far eseguire direttamente il servizio non regolarmente espletato dalla ditta concessionaria, servendosi, a suo esclusivo ed inderogabile giudizio, del personale presente in servizio e dei mezzi d opera in dotazione. ART Risoluzione anticipata contrattuale Oltre alle ipotesi di interventi legislativi o regolamentari che impongono tale scelta, costituiranno cause di risoluzione anticipata del contratto i seguenti casi: a) ritardo nell inizio del servizio, nei modi e termini previsti dal presente capitolato; b) mancata esecuzione con piena efficienza da parte della ditta, previamente diffidata per iscritto, dell avanzata richiesta di rimozione; c) aumento non autorizzato delle tariffe; d) qualora la ditta venga a trovarsi in stato di fallimento; e) cessione o subappalto ad altri, anche parziale, del servizio senza la preventiva autorizzazione del Comune. L anticipata risoluzione è dichiarata unilateralmente dal Comune, a mezzo lettera raccomandata R.R. alla ditta concessionaria, e produrrà effetti a decorrere dal 15 giorno successivo al ricevimento, senza che si produca in favore del concessionario diritto alcuno al rimborso di quanto anticipatamente pagato, a qualsivoglia titolo, per il periodo residuo della concessione. Contro la declaratoria di risoluzione è ammesso il ricorso agli organi competenti. La risoluzione del contratto determinerà l incameramento, da parte del Comune, dell intera cauzione definitiva e ciò a titolo di penalità, rimanendo salvo e impregiudicato il risarcimento dei danni. Subito dopo la risoluzione, il Comune provvederà al servizio con le modalità che riterrà più convenienti. Inoltre il contratto potrà essere risolto, con semplice preavviso di sei mesi, nel caso in cui il Comune decida di provvedere direttamente in economia al servizio. ART Domicilio Ad ogni effetto dell appalto la ditta concessionaria elegge domicilio nel Comune di Treviso. ART Controversie Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Treviso. ART Garanzie La garanzia provvisoria, a garanzia dell offerta, è stabilita nella misura pari al 2% dell importo del canone a base di gara rapportato all intera durata del contratto e deve essere costituita con le modalità indicate nel bando di gara. Si procederà, nei confronti dell aggiudicatario, all incameramento della garanzia provvisoria a titolo di penale per danni precontrattuali, fatto salvo in ogni caso il maggior danno, nei seguenti casi: 6

7 - qualora, dall eventuale controllo di cui all art. 71 del D.P.R. n. 445/00, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di offerta; - mancata presentazione dei documenti richiesti ai fini della stipula del contratto e/o l esito negativo della verifica degli stessi; - mancata costituzione della cauzione definitiva; - mancata stipulazione del contratto da parte dell aggiudicatario, per cause non imputabili all Amministrazione. La garanzia prestata dall aggiudicatario è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto, in conformità alle norme di legge vigenti ed ai sensi del regolamento comunale dei contratti. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita successivamente all aggiudicazione. Garanzia definitiva A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, del pagamento delle eventuali penalità e del risarcimento dei danni e degli oneri che l Amministrazione dovesse sostenere per fatto del concessionario a causa dell inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi, il concessionario dovrà presentare, prima della consegna del servizio e comunque prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva, ai sensi dell art. 103 del D.Lgs , n. 50, pari al 10% dell importo contrattuale, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all art. 93, commi 2 e 3 del suddetto D.Lgs. n. 50/16. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all art. 93, comma 3, del citato D.Lgs. n. 50./2016 La garanzia deve contenere i seguenti elementi: a) generalità anagrafiche complete, qualifica e poteri del soggetto che impegna il fideiussore; b) estremi della garanzia con indicazione del tipo e dell oggetto della garanzia prestata. Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui l autentica della firma venga apposta in un foglio separato dalla fideiussione, è necessario che lo stesso costituisca con quest ultima un unico ed inscindibile documento. La garanzia deve valere fino al momento della formale liberazione del debitore principale da parte dell Ente garantito. La garanzia sarà svincolata ai sensi del presente capitolato e del regolamento dei contratti ed in conformità alle norme di legge vigenti. L incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Comune di Treviso senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l Autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, nel corso della concessione, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Comune di Treviso. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell importo originario. 7

8 CAPO IV TARIFFARIO ART Tariffe A) Tariffe diurne 1) Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t. (quantità annua presunta n 400 veicoli) a) diritto di chiamata. Euro 15,00 b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo.euro 22,50 c) indennità chilometrica * Euro/Km 3,30 *(dal luogo di stazionamento dell autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e quindi al luogo di deposito) 2) Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. (quantità annua presunta n 10 veicoli) a) diritto di chiamata.euro 18,70 b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo.euro 37,40 c) indennità chilometrica * Euro/Km 3,80 *(dal luogo di stazionamento dell autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e quindi al luogo di deposito) 3) Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. (quantità annua presunta n 5 veicoli) Si applicano le tariffe della lettera A) punto 2. aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t. della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere. B) Tariffe notturne (dalle ore alle ore 07.00) e festive 1) Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t. (quantità annua presunta n 50 veicoli) a) diritto di chiamata.euro 19,60 b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo.euro 29,20 c) indennità chilometrica * Euro/Km 4,20 *(dal luogo di stazionamento dell autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e quindi al luogo di deposito) 8

9 2) Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. (quantità annua presunta n 5 veicoli) a) diritto di chiamata.euro 24,40 b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo.euro 48,60 c) indennità chilometrica * Euro/Km 5,00 *(dal luogo di stazionamento dell autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e quindi al luogo di deposito) 3) Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. (quantità annua presunta n 5 veicoli) Si applicano le tariffe della lettera B) punto 2. aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t. della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere. Agli importi tariffari qui descritti si applicano i parametri di differenziazione di cui alle lettere a) e c) dell art. 2 del D.M n Tale decreto si applicherà anche ad eventuali ulteriori fattispecie non previste nel presente capitolato. C) Tariffe giornaliere di deposito Tutti i tipi di autoveicoli e autovetture Euro 7,00 (quantità annua presunta n 400 veicoli) Motoveicoli (solo interno) Euro 4,00 Ciclomotori (solo interno) Euro 2,00 Per motoveicoli e ciclomotori gravemente danneggiati è ammessa la custodia all esterno/non coperto. In tale caso, la tariffa giornaliera è pari ad Euro 1,00. ****************************************** 9

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