ODCEC - Ordine Provinciale di Torino Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
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- Gaetano Romagnoli
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1 ODCEC - Ordine Provinciale di Torino Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Dott. Alessandro Cian / CNDCEC Commissione Assicurativa Avv. Alberto Manzella Dott. Paolo Convertino/ AON
2 Responsabilità Civile Professionale
3 Accordo CNDCEC Ati (Aon Biverbroker Banchero Costa Acros ) Inizio Convenzione Polizza RC Professionale CNDCEC Ati ( Aon, Biverbroker, Banchero Costa, Acros) Info Point Presso Sede AON Torino Oltre professionisti assicurati
4 Convenzione CNDCEC ATI Documentazione assuntiva
5 Convenzione CNDCEC Ati : Chi può aderire Trattasi di accordo quadro che contiene tutte le condizioni economiche e normative della polizza che andrà a sottoscrivere l iscritto all ODCEC CHI PUO ADERIRE Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti al CNDCEC Lo Studio Associato Le Aziende di elaborazione elettronica dei dati (Società EDP) e le Società di Servizi.
6 Convenzione CNDCEC Ati : Documentazione assuntiva La copertura ha decorrenza solo dopo: a. La sottoscrizione ed invio della Scheda di Adesione b. La compilazione, sottoscrizione ed invio del Questionario Assuntivo c. Il pagamento del Premio
7 Convenzione CNDCEC Ati : Documentazione assuntiva La copertura ha decorrenza solo dopo: a. La sottoscrizione ed invio della Scheda di Adesione
8 Convenzione CNDCEC Ati : Documentazione assuntiva La copertura ha decorrenza solo dopo: b. La compilazione, sottoscrizione ed invio del Questionario Assuntivo
9 Convenzione CNDCEC ATI Condizioni Contrattuali Rilevanti
10 Convenzione CNDCEC Ati : Condizioni Contrattuali rilevanti 1. IL DANNO: QUALUNQUE pregiudizio subito da terzi con esclusione dei danni da Responsabilità civile per morte, lesione e danni materiali a persone o animali questa esclusione può essere compresa opzionando una specifica e prevista Condizione Aggiuntiva). 2. OGGETTO ASSICURAZIONE: L assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi di legge, nell esercizio dell attività professionale svolta nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. N. 139 del e successive modifiche legislative e/o regolamenti, nonchè da ogni altra norma di legge applicabile, a condizione che l Assicurato sia regolarmente iscritto all Albo professionale del O.D.C.E.C.
11 Convenzione CNDCEC Ati : Condizioni Contrattuali rilevanti 3. RETROATTIVITA L assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all assicurato nel corso del periodo di efficacia dell Assicurazione e denunciate agli Assicuratori entro lo stesso periodo a condizione che : 1. A CARATTERE GRATUITO le richieste di risarcimento siano conseguenti a comportamenti colposi, non ancora noti o conosciuti 1) posti in essere non oltre 2 anni prima della data di efficacia della polizza o in alternativa 2) posti in essere posteriormente alla data di retroattività stabilita sulla polizza dei precedenti assicuratori (polizza assicurativa scaduta da non oltre 4 mesi dalla data di efficacia del nuovo contratto) 3) posti in essere posteriormente alla prima polizza assicurativa con durata > ad anni 2 (copertura obbligatoriamente continuativa e scaduta da non oltre 4 mesi dalla data di efficacia del nuovo contratto). 2. CARATTERE ONEROSO le richieste di risarcimento siano conseguenti a sinistri verificatisi posteriormente alla data di retroattività stabilita sulla polizza, che l assicurato può acquistare anche per anni 3,4, 5, 10 o per un periodo illimitato. 4. ULTRATTIVITA 2 anni gratuiti per definitiva cessazione dell attività per cause diverse dalla radiazione. Inoltre l assicurazione, previo pagamento di un premio UNA TANTUM, può essere estesa dall Assicurato e/o suoi aventi causa, anche per i sinistri denunciati nei 5 o 10 anni successivi il caso di morte o di cessazione definitiva dell attività professionale, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza. L estensione alla garanzia ultrattività non è operante in caso di recesso per sinistro nonché in caso di sospensione o radiazione dall albo Professionale. Il massimale della garanzia (per tutta la durata) sarà quello dell ultimo anno di efficacia della polizza e costituirà il massimo esborso a carico della Società Assicuratrice.
12 Convenzione CNDCEC Ati : Condizioni Contrattuali rilevanti 5. SINISTRO E la prima richiesta scritta di risarcimento presentata dal terzo e dall assicurato. 6. ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale per le richieste di risarcimento fatte nei confronti dell Assicurato nel Mondo Intero escluso USA e CANADA; resta comunque inteso che l assicurazione è regolata dalla Legge Italiana. 7. Limiti di Indennizzo L assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale scelto dall Assicurato per ciascun sinistro/anno (le opzioni prevedono massimali da ,00 a ,00 questi ultimi sono elevabili sino a ,00 su specifica richiesta). Per ogni sinistro le garanzie vengono prestate con franchigie fisse diversificate a seconda dei massimali opzionati (franchigie minime a partire da Euro 260,00 per ogni sinistro).
13 Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale Garanzie Base
14 Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale: Garanzie Base L assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi di legge, nell esercizio dell attività professionale svolta nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. N. 139 del e successive modifiche legislative e/o regolamenti, nonchè da ogni altra norma di legge applicabile, a condizione che l Assicurato sia regolarmente iscritto all Albo professionale del C.N.D.C.E.C. L Assicurato viene tenuto indenne di ogni somma che sia tenuto a pagare a terzi a titolo di risarcimento per danni commessi con colpa anche a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi dei quali sia civilmente responsabile nell esercizio della propria attività. A titolo esemplificativo e non limitativo sono comprese in garanzia: a) le attività di gestione contabile fiscale, la tenuta, l aggiornamento ed il riordino di contabilità, registri IVA e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscali b) le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell Assicurato per responsabilità attribuibili all Assicurato stesso c) le responsabilità derivanti all Assicurato nell espletamento dell attività di liquidatore non giudiziale di Società d) le responsabilità derivanti all Assicurato da fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell Assicurato, anche se iscritti ad un Albo professionale e) conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a ,00 del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e per periodo assicurativo f) l apposizione dell asseverazione per studi di settore come da normativa vigente g) Le responsabilità in applicazione del D.Lgs n. 196 in materia di Privacy e successive modifiche legislative e regolamenti, in conseguenza dell errato trattamento di dati personali
15 Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale: Garanzie Base L assicurazione vale inoltre: 1. per la funzione di membro di Commissione Tributaria (Legge 13/4/1988 n. 117); 2. per la funzione di revisore di Enti Locali (art. 57 legge 8/6/1990 n. 142); 3. per gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui l Assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l incarico di effettuare tale pagamento; 4. per l attività professionale dell Assicurato svolta a favore delle Società di cui sia anche componente dell organo amministrativo o del collegio sindacale; 5. si intende parificata all attività dell Assicurato quella svolta dall azienda di elaborazione elettronica dei dati (precisata in polizza in quanto di proprietà dell Assicurato o nella quale l Assicurato è interessato) limitatamente ai servizi da questa prestati ai clienti dell Assicurato stesso; 6. per l uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l invio telematico anche delle dichiarazioni fiscali ai sensi DPR 322/98 e successive modifiche
16 Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale: Garanzie Base L assicurazione vale inoltre: 7. per l attività di Consulente del Lavoro esercitata direttamente dall Assicurato o dai suoi collaboratori 8. Per l attività di Attestatore di cui Regolamento di Funzionamento seguito accordo tra CNDCEC-ABI-UNIONCAMERE. 9. per l attività di Mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati da D.lgs 28/10 dal D.M.180/10, Decreto del , D.Lgs 5/03, D.M. 222/04 e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge e/o regolamenti.
17 Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale Condizioni Aggiuntive (solo se espressamente richiamate)
18 Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale: Condizioni Aggiuntive All Assicurato è data possibilità di estendere il contratto base con le seguenti Condizioni Aggiuntive che devono essere espressamente richiamate: A) Sindaco/Revisore contabile di Società di capitali non quotate e/o di Enti Pubblici (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza - applicazione di uno scoperto del 1% del sinistro con un minimo di Euro 1.000,00 e massima di Euro ,00) Gli Assicuratori valuteranno caso per caso l inserimento in garanzia di Società quotate. A.1)Consigliere di Amministrazione in Società di capitali non quotate e/o di Enti Pubblici (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza - applicazione di uno scoperto del 1% del sinistro con un minimo di Euro 1.000,00 e massima di Euro ,00) - Gli Assicuratori valuteranno caso per caso l inserimento in garanzia di Società quotate, Istituti Bancari e/o Finanziari e Società di Calcio. A.2)Membro di Organi di controllo e di sorveglianza in Società di capitali non quotate e/o di Enti Pubblici (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza - applicazione di uno scoperto del 10% del sinistro con un minimo di Euro 3.000,00 e massima di Euro ,00) - Gli Assicuratori valuteranno caso per caso l inserimento in garanzia di Società quotate, Istituti Bancari e/o Finanziari e Società di Calcio. B) Visto pesante certificazione tributaria (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza)
19 Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale: Condizioni Aggiuntive G) Vincolo di solidarietà questa estensione garanzia (già operante per tutte le attività coperte dalla presente polizza base) fa riferimento ai soli Assicurati che ricoprono gli incarichi di Sindaco/Revisore contabile e Consigliere di Amministrazione di Società e/o di Enti Pubblici nei casi in cui si dovessero trovare solidalmente responsabili con altri soggetti; gli Assicuratori risponderanno per quanto dovuto dall Assicurato fermo il diritto di regresso nei confronti dei terzi responsabili.
20 Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale: Condizioni Aggiuntive C) Assistenza fiscale - Visto di Conformità (garanzia prestata con il limite base del massimale di legge previsto in ,00 polizza, elevabile sino a ,00) estensione di garanzia per l apposizione del Visto di Conformità (visto leggero) per l Assistenza Fiscale come specificato nel Decreto Ministeriale 164/99, dal D.Lgs. 241/97, dalla circolare n. 13 del dell Agenzia delle Entrate, dal D.L. 78/09, dalla Legge 102/09, e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge. Per questa garanzia, in caso di cessazione di polizza, l assicurazione vale anche per richieste di risarcimento pervenute all Assicurato e denunciate nei 5 anni successivi (POSTUMA). La Compagnia pagherà ai terzi eventuali sinistri senza applicare alcuna franchigia. D) Attività presso i CAAF o CAF istituiti con Legge il n. 413 e successive modifiche legislative e regolamenti (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza) E) Attività di Amministratori di stabili svolta nei modi previsti dall art e 1131 del C.C. e successive modifiche legislative e/o regolamenti (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza) F) Attività di Curatela, Commissario giudiziale, Liquidatore per la responsabilità derivante nell espletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza) H) Conduzione dello studio RCT/O relativamente alla suindicata estensione di copertura, la Società risponderà entro il limite del massimale di Euro ,00 per singolo sinistro / anno; è compresa la responsabilità civile personale dei dipendenti e la committenza auto (art C.C.). Gli Assicuratori, se di interesse, garantiscono massimali maggiori.
21 Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale Modalità Operativa
22 Percorso da Sito ODCEC Torino
23 Percorso da Sito CNDCEC
24 1. Link - Se non è un utente registrato cliccare su «REGISTRA NUOVO UTENTE» - Se è già registrato, iniziare la consultazione dal punto Registrazione Nella fase di registrazione, dopo aver inserito l indirizzo mail e aver scelto una password, cliccare su «RC Professionale con Visto Conformità» come motivo della registrazione
25 3. Accesso Accedere inserendo Indirizzo mail e Password, selezionate nella fase di registrazione 4. Informativa Dopo aver effettuato il primo accesso: cliccare sulle due caselle e successivamente sul tasto «Prosegui»
26 5. Richiesta Preventivo : Anagrafica Compilare l anagrafica, inserendo i dati: - Del professionista o dello studio Associato - Degli eventuali Soci - Dell Eventuale Società di Servizi o del Centro di Elaborazione Dati - Degli eventuali consulenti o collaboratori di cui si avvale lo studio. Quindi cliccare su «Avanti»
27 6. Richiesta Preventivo : Fatturati - Inserire i dati del Fatturato dell ultimo esercizio fiscale chiuso, suddiviso per le varie attività - Selezionare i Massimali e le condizioni aggiuntive - Cliccare su «Avanti» NB: se si desidera attivare la garanzia per il visto di conformità, bisogna inserire un fatturato in corrispondenza della relativa voce «Assistenza fiscale Visto di Conformità». Qualora non si desideri tale garanzia, bisogna indicare «0» in corrispondenza di tale voce.
28 7. Richiesta Preventivo : Retroattività e Circostanze Note Indicare l eventuale presenza di una polizza in essere compilando i relativi campi. In alternativa, selezionare gli anni di retroattività (Senza polizza precedente) per i quali si desidera estendere la copertura. NB: la polizza in convenzione prevede due anni gratuiti di retroattività, estendibili: - A pagamento: per 2, 3, 4, 5, 10 anni o per un periodo illimitato - Gratuitamente: per il numero di anni per i quali si è stati assicurati con continuità, a condizione che la precedente polizza sia scaduta da meno di 4 mesi. NB 2: Indicare l eventuale presenza di circostanze che potrebbero dar luogo a richieste di risarcimento ed eventuali sinistri.
29 8. Richiesta Preventivo : Polizza Tutela Legale 9. Richiesta Preventivo : Note libere e invio richiesta Selezionare un massimale per ottenere un preventivo sulla polizza Tutela Legale (Facoltativa). Se non si desidera ricevere una quotazione per tale prodotto selezionare «Nessun massimale». Quindi cliccare su «Avanti» Compilare il campo «Note» per indicare ulteriori informazioni, quindi cliccare su «Richiedi Preventivo»
30 GRAZIE PER L ATTENZIONE Dott. Alessandro Cian / CNDCEC Commissione Assicurativa Avv. Alberto Manzella Dott. Paolo Convertino/ AON
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