PROVINCIA DI ASCOLI PICENO medaglia d oro al Valor Militare per attività partigiana

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1 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO medaglia d oro al Valor Militare per attività partigiana Prot. ID:351075/ZSEG Ascoli Piceno, 24 maggio 2013 Allegati 1 Ai Dirigenti Provinciali Ai Titolari di P.O. e p.c. Avv. Carla Cavaliere LORO SEDI Oggetto: Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 1) Intro - 2) Considerazioni preliminari - 3) Disposizioni generali - 4) L accesso civico, il programma ed il responsabile - 5) Prima lettura dell articolato. 1) INTRO Con l emanazione del D. Lgs 14/03/2013, n. 33 il legislatore ha provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza. In attuazione al suddetto decreto il Presidente, in conformità a quanto prescritto dall art. 43, ha provveduto ad incaricare lo scrivente Segretario quale responsabile della trasparenza con decreto del 8 maggio 2013 n. 10. La presente circolare costituisce una prima e sintetica informativa per illustrare la portata innovativa del decreto in quanto le disposizioni in esame implicano un approccio diverso da parte di chi è preposto alla direzione dei servizi sulle materie della pubblicità, di accesso agli atti e del procedimento amministrativo. Inoltre l attività attuativa ( appena iniziata) è resa, in questo ente, più complessa dal mancato adeguamento del sito alla precedente normativa di settore. 2) CONSIDERAZIONI GENERALI PRELIMINARI Ritengo in via preliminare evidenziare la portata del nuovo istituto dell Accesso Civico previsto all art. 5. Si tratta di una disciplina del tutto nuova che si differenzia dal diritto di accesso agli atti regolato dalla L. 241/1990. Il nuovo istituto giuridico impone alle pubbliche amministrazioni di rendere pubblici i documenti e riconosce al cittadino il diritto di richiederli, senza dimostrare un interesse differenziato, qualora le amministrazioni abbiano omesso di pubblicarli. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e, quindi, non deve essere 1

2 motivata. E gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza obbligata alla pubblicazione, il quale è chiamato a pronunciarsi sull istanza. Di seguito si illustrano le principali novità: - rafforzamento dei vincoli alla pubblicazione sul sito internet di tutte le pubbliche amministrazioni delle informazioni essenziali previste dal legislatore; - estensione agli enti locali ed alle regioni degli obblighi di adozione del Programma triennale per la trasparenza e della nomina dello specifico responsabile; - denominazione della specifica sezione del sito come amministrazione trasparente al posto di quella di trasparenza, valutazione e merito prevista dal D. Lgs. n. 150/2009. Il provvedimento, entrato in vigore lo scorso 20 aprile, è articolato in 53 articoli e una tabella che raccoglie i contenuti delle informazioni che devono essere pubblicati nella parte del sito denominata Amministrazione trasparente. Le misure in esame danno attuazione ai principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione e costituiscono, altresì, livelli minimi essenziali delle prestazioni che devono essere erogate dalle P.A. Di conseguenza hanno natura obbligatoria. 3) DISPOSIZIONI GENERALI Il legislatore impone il rispetto di alcune prescrizioni per quanto riguarda le caratteristiche del sito e il contenuto minimo delle informazioni ivi descritte. In particolare, le informazioni da pubblicare sul sito rivestono carattere pubblico, devono essere utilizzate in modo gratuito da parte degli utenti e, in linea generale, devono essere trattate in modo da consentirne la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca. La tutela della privacy deve essere garantita attraverso la previsione di forme specifiche di pubblicazione per i dati sensibili e giudiziari, nonché attraverso la garanzia dell anonimato per le informazioni personali. Il sito deve esser costantemente aggiornato, comprensibile per gli utenti e di facile consultazione. Infine, le informazioni devono essere pubblicate nel cd formato aperto e devono contenere la citazione della fonte. 4) L ACCESSO CIVICO, IL PROGRAMMA ED IL RESPONSABILE Il decreto introduce il diritto per chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che devono essere pubblicate sul sito internet: questo diritto è definito come accesso civico. Le regioni e gli enti locali sono obbligati ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l integrità, documento previsto dal D. Lgs. n. 150/2009. Il contenuto del programma prevede: - iniziative da assumere per garantire un adeguato livello di trasparenza, lo sviluppo della cultura dell integrità e la regolarità per quanto riguarda la trasmissione dei flussi di informazione previsti dal legislatore come obbligatori; - interventi finalizzati a garantire il massimo di trasparenza in ognuna delle fasi dei cicli di gestione della performance ed obbligo di illustrarne i tratti essenziali nelle giornate sulla trasparenza. Il responsabile anticorruzione è individuato, di regola, anche come soggetto responsabile per la trasparenza. Di norma, negli enti locali il responsabile anticorruzione è individuato nel Segretario quale organo posto a garanzia del rispetto del diritto all accesso civico. In capo al soggetto responsabile per la trasparenza sono posti i seguenti obblighi: - verifica del rispetto del dettato normativo, con particolare attenzione al dovere della pubblicazione sul sito Internet delle informazioni minime; - segnalazione all organismo di valutazione e, nei casi più gravi, all ufficio per i procedimenti disciplinari, circa il mancato rispetto di questo vincolo; 2

3 - predisposizione del programma per la trasparenza, che deve essere approvato da parte della giunta. Sono disposte specifiche sanzioni a carico dei responsabili nei casi di inadempienza o per il responsabile per la trasparenza, quali la maturazione di responsabilità dirigenziale, con effetti negativi sulla erogazione della indennità di risultato e, soprattutto, si dispone che possa essere addebitato al dirigente anche il danno di immagine eventualmente causato all amministrazione. 5) PRIMA LETTURA DELL ARTICOLATO - All art.1 sono dettati i principi di trasparenza definiti come accessibilità totale delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività delle pubbliche amministrazioni, finalizzate a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull utilizzo delle risorse pubbliche. - Il decreto, ai sensi dell art. 11, si applica alle P.A. ex art. 1 D. Lgs. n. 165/2001. Alle società partecipate dalle P.A. ed alle società da esse controllate si applicano, limitatamente all attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell Unione europea, le disposizioni dell articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n L art. 3 sancisce che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha il diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli. In particolare l art. 7 rubricato dati aperti e riutilizzo, statuisce che i documenti e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell accesso civico di cui all articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell articolo 68 del Codice dell amministrazione digitale e sono riutilizzabili, rispettandone l integrità, ossia riportando il testo senza alcuna modificazione e citando la fonte; - L art. 4 relativo ai limiti alla trasparenza introduce la possibilità di diffondere i dati personali, diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, attraverso siti istituzionali e ne dispone il trattamento in base a modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n.196/2003. Viene inoltre codificata la non ostensibilità, se non nei casi previsti dalla legge, delle notizie concernenti l astensione dal lavoro dei dipendenti, le componenti della valutazione o le notizie afferenti il rapporto di lavoro idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all articolo 4, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 196/2003; - L art. 5 in materia di accesso civico prevede l obbligo, in capo alle P.A., di pubblicare documenti, informazioni o dati e comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta a limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell amministrazione obbligata alla pubblicazione che si pronuncia sulla stessa. Entro trenta giorni la P.A. procede alla pubblicazione delle informazioni nel sito e le trasmette contestualmente al richiedente ovvero ne comunica al medesimo l avvenuta pubblicazione. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all art. 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 3

4 successive modificazioni. Per quanto attiene alla tutela del diritto di accesso civico occorre rinviare a quanto disposto dall art. 52; - L art. 6 assicura la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali. L esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti; - L art. 8 prescrive in cinque anni la durata dell obbligo di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti decorrenti dal 1 gennaio dell anno successivo a quello da cui decorre l obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatte salvi le eccezioni previste dal D. Lgs. n.196/2003 e dagli artt. 14, comma 2 e 15, comma 4; - L art. 9 introduce l obbligo per le P.A. di creare, sui siti istituzionali, un apposita sezione denominata amministrazione trasparente al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Sono vietati filtri o soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all interno della medesima sezione. La P.A. ha l obbligo di pubblicare: a) il Programma triennale per la trasparenza e l integrità ed il relativo stato di attuazione; b) il Piano e la Relazione di cui all articolo 10 del D. Lgs. n. 27 ottobre 2009, n. 150; e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione di cui all art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009; d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all art.15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; - L art. 10 prescrive che le P.A. hanno l obbligo di adottare un programma triennale per la trasparenza e l integrità nel quale sono indicate le iniziative previste per garantire quanto disciplinato dal presente decreto; - L art. 12 attribuisce un ruolo importante alla banca dati normattiva in quanto impone alle amministrazioni di pubblicare i riferimenti normativi e i relativi link con riguardo alle norme di legge pubblicate nella citata banca dati. Devono essere altresì pubblicate le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dalla stessa amministrazione; - L art. 13 obbliga le P.A. a pubblicare e ad aggiornare le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione; - L art. 14 prescrive alle P.A. di pubblicare, entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell incarico, gli incarichi politici di livello statale regionale e locale. Le pubbliche amministrazioni devono pubblicare, a titolo esemplificativo, l atto di nomina o di proclamazione con l indicazione della durata dell incarico o del mandato elettivo; il curriculum; i compensi, gli importi di viaggi di servizio e di missioni pagati con fondi pubblici. 4

5 Giova rammentare che l art. 47 comma 1 prevede una specifica sanzione amministrativa pecuniaria, da 500,00 a euro, a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione delle informazioni contenute nel richiamato art. 14; - L art. 15 obbliga la P.A, entro tre mesi dal conferimento dell incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione dell incarico, alla pubblicazione e all aggiornamento di informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché agli incarichi di collaborazione o consulenza. In caso di omessa pubblicazione il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l ha disposto, accertata all esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta; - Gli artt. 16, 17 e 18 prescrivono obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica, il costo e i dati relativi ai tassi di assenza del personale e l elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei dipendenti con l indicazione della durata e del compenso; - L art. 19 sui bandi di concorso statuisce che le P.A. pubblicano e tengono costantemente aggiornato l elenco dei bandi in corso e quello dei bandi espletati nel corso dell ultimo triennio, accompagnato dall indicazione del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate; - L art. 20 impone l obbligo di pubblicare i dati relativi all ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l ammontare dei premi effettivamente distribuiti mentre, l art. 21, obbliga le P.A. a pubblicare i dati sulla contrattazione collettiva; - L art. 22 al comma 1 prescrive che ciascuna amministrazione deve pubblicare annualmente i dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato. Il comma 2 aggiunge che, per ciascuno degli enti sopra descritti, sono pubblicati, tra l altro, i dati relativi alla misura della eventuale partecipazione dell amministrazione, i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, il numero e il trattamento economico dei rappresentanti dell amministrazione negli organi di governo. La violazione degli obblighi di pubblicazione anzidetti dà luogo, ai sensi del comma 2 dell art. 47, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro a carico del responsabile della violazione. Il comma 3 dell art. 22 prescrive l obbligo d inserimento, nel sito dell amministrazione, del collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1. Per la mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, il comma 4 vieta l erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell amministrazione interessata; - L art. 23 pone a carico delle P.A. l obbligo di pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti finali adottati dai dirigenti e dagli organi di indirizzo politico, da aggiornare 5

6 ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici; c) concorsi e prove selettive per l assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all art. 24 del D. Lgs n. 150/2009; d) accordi stipulati dall amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche; - L art. 24 introduce, a carico delle P.A. che organizzano a fini conoscitivi e statistici i dati relativi alla propria attività amministrativa in forma aggregata, l obbligo di pubblicazione e di tenuta delle relative informazioni. Vanno altresì pubblicati i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali; - Gli artt. 26 e 27 impongono l obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, elevando detto incombente a condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro, nel corso dell anno solare, al medesimo beneficiario. Ogni eventuale omissione o incompletezza è rilevata d ufficio dagli organi dirigenziali, a pena di responsabilita amministrativa patrimoniale e contabile per indebita concessione o attribuzione di benefici economici. l eventuale violazione di quanto prescritto dal presente articolo è rilevabile dal destinatario della concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell amministrazione ai sensi dell articolo 30 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; - L art. 28 introduce l obbligo di pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali sanzionando l omissione con la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell anno; - L art. 29 assicura la piena accessibilità dei dati del bilancio di previsione e del bilancio consultivo di ciascun anno che devono essere pubblicati in forma sintetica, aggregata e semplificata, al fine di assicurarne la piena accessibilità e comprensibilità; - L art. 30 obbliga le P.A. a pubblicare le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti; - L art. 32 prescrive la pubblicazione della Carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici; - L art. 33 introduce la pubblicazione dell indicatore di tempestivita dei pagamenti avente ad oggetto l individuazione del tempo medio previsto per i pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture; 6

7 - L art. 35 disciplina gli adempimenti gravanti sulle P.A. in relazione ai procedimenti amministrativi. In particolare, per ciascuna tipologia di procedimento, devono essere pubblicate, tra l altro, le seguenti informazioni: a) la descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi; b) l unità organizzativa responsabile dell istruttoria; c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l ufficio competente all adozione del provvedimento finale; d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni; e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni; f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l adozione di un provvedimento espresso; g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell amministrazione; h) gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell interessato; i) le modalità per l effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all art. 36; l) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. La norma vieta alle P.A. di richiedere l uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati. Non possono essere respinte istanze adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari, in questo caso la P.A. deve invitare l istante a integrare la documentazione in un termine congruo. Ulteriori obblighi di pubblicazione sono previsti in materia di semplificazione della documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000 e in materia di accesso ai dati così come previsto dal Codice dell Amministrazione digitale di cui al D. Lgs. n. 82/ L art. 36 introduce l obbligo per le P.A. di pubblicare le informazioni necessarie per l effettuazione di pagamenti informatici; - Gli artt. 37 e 38 prevedono anche che ciascuna P.A pubblichi sul sito istituzionale: 1) le informazioni relative alle procedure per l affidamento e l esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, oltre alla delibera a contrarre ex art. 57, comma 6 D. Lgs. n. 163/06; 2) i documenti di programmazione delle opere pubbliche di competenza dell amministrazione e ogni altro documento predisposto nell ambito della valutazione, le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e la verifica degli investimenti pubblici di cui all articolo 1 della legge n.144/99; 7

8 4) in materia di realizzazione delle opere pubbliche completate, le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; - L art. 39 prescrive la pubblicità quale condizione per l acquisizione dell efficacia degli atti di governo (quali, per esempio, piani territoriali, piani di coordinamento, strumenti urbanistici) nella fase precedente all approvazione e nelle delibere di adozione, compresi i relativi allegati tecnici; - In virtù dell art. 40, sul sito istituzionale occorre creare la sezione informazioni ambientali nella quale devono confluire le informazioni ambientali di cui all articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195; - Il Decreto interviene anche sul servizio sanitario nazionale con l art. 41 stabilendo, in particolare al comma 2, che le aziende sanitarie ed ospedaliere devono pubblicare tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione e gli atti di conferimento. Il comma 6 pone obblighi di pubblicità anche a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario che devono indicare nel proprio sito, nella sezione denominata liste di attesa, i tempi previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata. On line anche i provvedimenti delle P.A. contingibili ed urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario adottati in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie e provvedimenti legislativi di urgenza; - L art. 43 introduce, all interno di ogni amministrazione, la figura del responsabile per la trasparenza le cui funzioni, di norma, vengono attribuite al responsabile per la prevenzione della corruzione (quest ultimo ai sensi dell art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 negli Enti Locali è normalmente il Segretario, salva diversa motivata determinazione, mentre in generale è l organo di indirizzo politico ad individuarlo, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio) ed il suo nominativo deve essere indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l integrità. Quanto ai compiti, il decreto precisa che il responsabile svolge un attività di controllo in merito agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente assicurando la completezza, la chiarezza e l aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all organo di indirizzo politico, all Organismo indipendente di valutazione (OIV) all Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Inoltre il responsabile provvede all aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l integrità, all interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull attuazione degli obblighi di trasparenza in rapporto 8

9 con il Piano anticorruzione. I dirigenti responsabili degli uffici dell amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare. Il responsabile deve controllare ed assicurare la regolare attuazione dell accesso civico e, in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento all ufficio di disciplina ai fini dell eventuale attivazione del procedimento disciplinare; - L art. 44 attribuisce all organismo indipendente di valutazione (OIV) il compito di verificare gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l integrità e quelli indicati nel Piano della performance, valutando anche l adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance utilizzano le informazioni e i dati relativi all attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati; - l art. 45 attribuisce nuovi compiti alla Commissione per la valutazione, l integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT) che, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando anche poteri ispettivi. La CIVIT può chiedere all organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. Inoltre il comma 4 aggiunge che, in base alla loro gravità, la CIVIT segnala i casi di inadempimento all ufficio di disciplina dell amministrazione interessata ai fini dell eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La CIVIT segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla CORTE DEI CONTI, ai fini dell attivazione delle altre forme di responsabilità. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all art. 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione; - Le sanzioni per la violazioni degli obblighi di trasparenza sono codificate all art. 46. In particolare, l inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all immagine dell amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili; - Il Capo VII Disposizioni Finali e transitorie si apre con l art. 48 che, relativamente all attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza, precisa che è il Dipartimento della funzione pubblica che definisce i criteri, modelli e schemi standard per la rappresentazione dei documenti e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché relativamente 9

10 all organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente». Inoltre nell Allegato A al decreto vengono individuati i relativi modelli e schemi; - L art. 49 comma 1 precisa che uno o più decreti determineranno le modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione; - L art. 50 sulla tutela giurisdizionale sottopone le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente alla disciplina prevista dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n A tal fine il successivo art. 52 interviene a modificare il D. Lgs n. 104/2010 ovvero il codice del processo amministrativo nelle modalità di seguito indicate: 1) Art. 23 Difesa personale delle parti Il nuovo comma 1 statuisce che Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. ; 2) Art. 87, comma 2, lettera c) Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio Nella nuova formulazione dispone espressamente che Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio: a) i giudizi cautelari e quelli relativi all esecuzione delle misure cautelari collegiali; b) il giudizio in materia di silenzio; c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa; d) i giudizi di ottemperanza; e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l estinzione o l improcedibilità del giudizio. (Omissis).. 3) Art Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi Sono stati modificati il comma 1 e 4. La nuova disposizione prevede che 1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni. (Omissis). 4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità. (Omissis).». 4) Art Materie di giurisdizione esclusiva, Nella nuova formulazione del comma 1, lettera a), n. 6) è stabilito espressamente che Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di: 1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione 10

11 del procedimento amministrativo; 2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo degli accordi fra pubbliche amministrazioni; 3) silenzio di cui all articolo 31, commi 1, 2 e 3, e provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione- certificata, denuncia e dichiarazione di inizio attività, di cui all articolo 19, comma 6-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241; 4) determinazione e corresponsione dell indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo; 5) nullità del provvedimento amministrativo adottati in violazione o elusione del giudicato; 6) diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa; (Omissis).. - L art. 51 è diretto ad assicurare che dall attuazione del decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, a tal fine, le amministrazioni interessate dovranno provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; - L art. 52, oltre alle modifiche al Codice del processo amministrativo sopra indicate, interviene a variare ulteriori disposizioni tra le quali si segnala la sostituzione dell art. 54 la cui nuova formulazione espressamente sancisce che 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n Nell Allegato viene riportata uno schema riguardante gli obblighi complessivi da parte della pubblica amministrazione. Il Segretario Generale F.to Dr. Gracco Vittorio Mattioli GVM/dsi 11

12 DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni SANZIONI Sanzioni disciplinari Sanzioni per responsabilità dirigenziale TIPOLOGIA DI SANZIONI Sanzioni a carico di soggetti Sanzioni derivanti da responsabilità amministrativa Sanzioni amministrative Sanzioni di pubblicazione Sanzioni a carico di enti od organismi Sanzioni consistenti in mancato trasferimento di risorse

13 FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONI PREVISTE Art.15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza Responsabilità a carico di dirigenti o funzionari Omessa pubblicazione dei dati di cui all art. 15, comma 2: estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., con indicazione della ragione dell incarico e dell ammontare erogato incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell incarico e dell ammontare erogato In caso di pagamento del corrispettivo: responsabilità disciplinare applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta Art. 22 Sanzioni a carico degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipazioni in società di diritto privato Sanzioni a carico degli enti pubblici o privati vigilati da p.a. Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della p.a. vigilante dei dati relativi a: Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante ragione sociale; misura della partecipazione della p.a., durata dell impegno e onere gravante sul bilancio della p.a. numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi; risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi; incarichi di amministratore dell ente e relativo trattamento economico

14 Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici o privati vigilati relativamente a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 per: Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante componenti degli organi di indirizzo soggetti titolari di incarico Art. 28 Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali Sanzioni a carico dei gruppi consiliari regionali e provinciali Omessa pubblicazione dei rendiconti Riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell anno Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza Sanzioni Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari 1 Inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale Eventuale causa di responsabilità per danno all immagine della p.a. Valutazione ai fini della corresponsione: a) della retribuzione accessoria di risultato; b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile 1 Il responsabile non è sanzionabile se prova che l inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile

15 Mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l Integrità Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale Eventuale causa di responsabilità per danno all immagine della p.a. Valutazione ai fini della corresponsione: a) della retribuzione accessoria di risultato; b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile Art. 47 Sanzioni per casi specifici Responsabilità a carico degli organi di indirizzo politico 2 Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all art. 14 riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento a: situazione patrimoniale complessiva del titolare dell incarico; titolarità di imprese partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e parenti entro il secondo grado di parentela compensi cui dà diritto la carica Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro a carico del responsabile della mancata comunicazione Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell amministrazione o degli organismi interessati 2 Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all entrata in vigore del decreto ( art. 49, comma 3).

16 Art. 47 Sanzioni per casi specifici Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari 3 Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all art. 22, comma 2, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società con riferimento a: Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro a carico del responsabile della violazione ragione sociale; misura della partecipazione della p.a., durata dell impegno e onere complessivo gravante sul bilancio della p.a. numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi; risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi; incarichi di amministratore dell ente e relativo trattamento economico complessivo Art. 47 Sanzioni per casi specifici 4 Sanzioni a carico degli amministratori di società Mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle indennità di risultato percepite. Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro a carico degli amministratori societari 3 Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all entrata in vigore del decreto ( art. 49, comma 3). 4 Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all entrata in vigore del decreto ( art. 49, comma 3).

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