11~ UL't~, UJ.'U~~ t J.dlA R~
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- Giuseppina Ferri
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1 11~ UL't~, UJ.'U~~ t J.dlA R~ - Regione Siciliana - IX-AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA Catania 01 aprile 2019 lo Agli Personale Docente e ATA in servizio presso l'istituto DSGA: RLS d'istituto: A. Patanè RSPP Studenti; SITO della Scuola sedi cmcolare I+ o 7- La presente, pubblicata nel sito ufficiale istituzionale e affissa all'albo, vale come notifica alle SS.LL. in indirizzo. OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA E SICUREZZA ai sensi dell'art cod. civ. - responsabilità del precettore per danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza, i docenti non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione di un fatto dannoso, nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa Visto che fra i doveri del personale docente vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati Visto che tale obbligo grava, se pure nei limiti fissati dal CCNL, anche sul personale ATA Visto il regolamento d'istituto Tenuto conto che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01 ) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico Visto che sotto quest'ultimo aspetto egli è tenuto a garantire la sicurezza della Scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti quei prowedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono. vico Buonafè, 9 - via Mavilla, catania - codice meccanografico ctsl01000a - mail ctsl0100a@pec.istruzione.it - tel fax ctsl01000a -
2 Visto l'obbligo istituzionale di disciplinare la mobilità degli alunni in occasione dell'ingresso, dell'uscita, della pausa di socializzazione, delle attività di studio e di ogni altra attività inclusa nel PTOF Per tali motivi si rende noto quanto segue: si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare sull'importanza della vigilanza sugli alunni minori. Nei punti che seguono sono brevemente riepilogati gli obblighi e gli impegni relativi a questo importante e delicato aspetto dell'organizzazione scolastica. 1. Gli obblighi di vigilanza sugli alunni e gli impegni per la sicurezza a cura degli operatori scolastici decorrono dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali scolastici sino all'uscita. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi,ambienti esterni, alla scuola o in orario aggiuntivo. per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita dekli alunni medesimi "... assicurandosi che l'uscita avvenga nelle forme più adeguate e 2. Secondo quanto prevede il CCNL Scuola 2006/09 all'art.29 comma 5 :... " corrette e funzionali pertanto particolare cura sarà dedicata nei momenti dell'entrata, dell'uscita, dell'intervallo di socializzazione, del cambio dell'ora e degli spostamenti dall'aula ai laboratori o dalla palestra e viceversa, momenti inequivocabilmente connotati da elementi di criticità per la sicurezza degli alunni e per il sereno andamento dell'istituto. 3. Il personale collaboratore scolastico è responsabile della vigilanza in conformità con le norme contrattuali e con il regolamento d'istituto, prima dell'arrivo dei docenti; durante l'accesso degli alunni, singoli o in gruppi alle strutture scolastiche. fine di rendere 4. a) b) c) funzionale al massimo il flusso degli studenti, gli stessi saranno obbligati ad attendere prima dell'entrata nelle aule in due punti di raccolta già individuate nelle planimetrie presenti nei plessi. I collaboratori scolastici vigileranno i due punti di raccolta individuati ( DSGA) attività di gruppo sportivo, visite guidate, uscite didattiche e viaggi d'istruzione e/o d'indirizzo ecc, gli obblighi di vigilanza sono estesi all'intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti individuali o collettivi. Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo didattica ( docenti ) Prendere visione del documento di valutazione dei rischi (D.L.vo 81/2008), del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica del nucleo emergenze ( persone formate per il primo soccorso, lotta al fuoco, evacuazione; gli elenchi sono all'albo delle scuole) e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica. Partecipazione alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza. ctsl0100a@pec.istruzione.it - tel fax ctsl01000a -
3 d) La programmazione, effettuazione, verifica e verbalizzazione delle prove di evacuazione sono delegate, al docente referente. Si ricorda che le predette prove debbono essere almeno due nell'anno scolastico per la sicurezza e due per esercitazione antincendio; prima di effettuare le prove si consiglia di svolgere prove preventive limitatamente alle classi prime. Durante le prove di evacuazione tutto il personale deve attenersi alla procedura che disciplina l'evacuazione. Verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti diversamente abili La scuola si avvale di collaborazioni esterne, la programmazione ed il coordinamento generale delle prove possono essere svolte anche da soggetti incaricati dalla ditta di collaborazione in quel caso il Dirigente Scolastico provvederà a darne tempestiva informazione al RLS d'istituto e al Referente di Plesso. Fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici e nelle pertinenze esterne. Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico: transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc; circolazione interna ed esterna di autoveicoli e motoveicoli; presenza di porte, finestre, armadi ecc dotati di vetri fragili; gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere, finestre, porte-finestre ecc; locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti ecc; porre attenzione durante attività libere- creative svolte in luoghi aperti per rischio di: spigoli vivi, tombini non interrati, radici, arbusti sporgenti, basamenti di colonne, cordoli dei selciati rovinati e quanto altro possa rappresentare un potenziale pericolo. Porre attenzione agli accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico che dovranno risultare sempre apribili; il collaboratore scolastico provvede all'apertura e chiusura dell'accesso; dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, ecc. dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, tavoli o seggiole regolabili, lavagne porte o cancelli ecc. impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule laboratorio e/o palestre. In tutti i casi soprarichiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando lo richieda l'osservanza delle regole scolastiche e particolarmente in mancanza del docente di quella classe. In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe, l'insegnante medesimo richiederà l'intervento del collaboratore scolastico più vicino; in caso di uscita degli alunni dall'aula durante le lezioni, la vigilanza compete all'insegnante ed al personale collaboratore scolastico. Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra studenti. La vigilanza è esercitata inoltre: - ctsl0100a@pec.istruzione.it - tel fax ctsl01000a -
4 nei confronti degli alunni che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di classe e segnalati al dirigente scolastico per l'adozione di ogni eventuale provvedimento. Durante lo svolgimento dell'intervallo per la pausa di socializzazione la vigilanza viene esercitata dai docenti secondo uno specifico schema; nell'accesso ai servizi igienici; l'uscita degli alunni dalla classe deve avvenire solo dopo che il docente abbia accertato la presenza del collaboratore scolastico nella zona interessata. 10. I cambi di classe fra docenti devono essere disimpegnati in modo rapido. Il docente che non effettua lezioni nell'ora precedente deve essere presente davanti l'aula al momento del suono della campanella. Nell'eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati all'attenzione del consiglio di classe comportamenti a rischio (eventuali tentativi di allontanamento dalla classe senza permesso, aggressioni, atti vandalici ecc), è opportuno rinforzare la vigilanza. a) il docente in uscita dalla classe, dal laboratorio e/o da altri ambienti scolastici: attende nell'aula il collega subentrante il quale, nel caso provenga da altra classe: prowede al trasferimento con la massima sollecitudine; ove lo ritenga opportuno, richiede la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla classe che viene lasciata scoperta; b) fornisce le relative istruzioni al collaboratore scolastico affinché questi eserciti la vigilanza provvisoria sull'eventuale classe nella quale deve trasferirsi. In caso di impossibilità, il docente uscente richiede la diretta vigilanza da parte del collaboratore scolastico più vicino.. Il collaboratore scolastico del piano di competenza collabora nella vigilanza durante 11 l'intervallo per la ricreazione. 12. Il Collegio dei Docenti o i consigli di classe e il dirigente scolastico possono disporre modalità particolari per lo svolgimento della pausa di socializzazione. 13. Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare, immediatamente e per iscritto, al dirigente scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio. 14. Uscita degli alunni: I docenti con l'ausilio dei collaboratori scolastici assicureranno l'uscita dagli edifici con ordine. a) Situazioni frequenti di ingresso e di uscita evidentemente in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni del regolamento devono essere segnalate dai docenti collaboratori al dirigente scolastico. - In caso di particolari e motivate ragioni e previa acquisizione di dichiarazione personale del genitore, il Dirigente può autorizzare eventuali deroghe di entrata posticipata e uscita anticipata. 15. In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, il docente o il collaboratore scolastico presente: a) richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente; b) provvederà ad avvisare i famigliari; c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n tel. 118). - ctsl0100a@pec.lstru zione.it tel fax ctsl01000a -
5 In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica ma esaustiva relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere: generalità dell'alunno, sede e classe ecc; dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito; nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante; eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate. In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i famigliari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata del personale curante. 16 In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale addetto è tenuto all'uso dei D.P Gli studenti impegnati nelle attività estracurriculari e attività esterne alla scuola, sono tenuti al rispetto rigoroso delle regole sopra esposte in quanto l'attività dell'extrascuola è regolamentata dalla stessa direttiva. Il personale Docente è tenuto alla corretta applicazione della direttiva. APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO Articolo 1- Obbligo della tutela della salute dei non fumatori 1. Il Dirigente Scolastico è tenuto ad applicare la normativa vigente inerente la tutela della salute dei non fumatori nei locali scolastici ove vige il divieto di fumo. I riferimenti normativi principali al momento dell'approvazione del presente articolo sono: Legge 11/11/1975, n. 584 Legge 24/11/1981, n. 689 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995 Circolare Ministero Sanità 28/3/2001, n.4 Legge 28/12/2001, n. 448 Legge 16/1/2003, n. 3, art. 51come modificato come modificato dall'art. 7 della L. 31 ottobre 2003, n. 306 e Prowedimento attuativo Decreto n 104 del 12/09/2013 che all'articolo 4 (tutela della salute nelle scuole) DIVIETO DI FUMO Nelle istituzioni scolastiche, il divieto è vigente già ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 584/1975 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995, che ha individuato i locali scolastici in cui vige tale divieto nelle aule, corridoi, segreterie, biblioteche, sale di lettura, bagni ecc. Con nota prot. 151 del 27/01/2005 il MIUR fornisce indicazioni e precisazioni in applicazione della C.M. 17/12/2004 del Ministero della Salute, in merito all'entrata in vigore il 14/01/2005 delle disposizioni esecutive dell'art. 51 della Legge 16/01/2003, n. 3, che vieta di fumare in tutti i luoghi pubblici e in quelli privati aperti ad utenti o al pubblico. La normativa "persegue il fine primario della tutela della salute dei non fumatori, con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale". Pertanto è stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'istituto e precisamente: atri, ingressi, corridoi, scale interne, ctsl0100a@pec.istruzione.it - tel fax ctsl0100_0a - L
6 scale antincendio, aule, uffici, archivi, biblioteche, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per riunioni, bagni ecc.. Con il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) sono state approvate le disposizioni contenute nel disegno di legge lorenzin in materia di divieto di fumo negli ambienti chiusi e aperti, di pertinenza delle scuole di ogni ordine e grado. vietato fumare anche nei cortili, nei parcheggi, negli impianti sportivi di pertinenza delle scuole. Sarà altresì vietato l'uso delle sigarette elettroniche negli ambienti chiusi delle istituzioni scolastiche. In tali locali e, in particolare, nelle aree esterne saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo. A titolo informativo, si riporta l'articolo relativo alla tutela della salute del Decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole): 2. -l'articolo 51 della legge 16 gennaio n. 3, dopo il comma! è inserito il seguente: "1bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.". 3. -E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale. 4.- Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni. 5.- I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché' per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'istituto) che non osservino il divieto di fumo dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente Soggetti cui aspetta vigilare sull'osservanza del divieto Il Dirigente Scolastico, Responsabile della gestione dell'istituto, individua il personale incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto, i soggetti Responsabili dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa (con funzioni di agenti accertatori). Il Dirigente scolastico, con apposito atto, indicherà i nominativi degli Agenti accertatori incaricati nella struttura scolastica all'esercizio di dette funzioni. Gli Agenti Accertatori incaricati che continuino a prestare servizio nell'istituto restano in carica fino a nuova diversa designazione da parte del dirigente scolastico. vico Buonafè, 9 - via Mavilla, catania - codice meccanografico ctsl01000a - mail ctsl0100a@pec.lstru zlone.it - tel fax ctsl01000a - tania.gov.it
7 7. - Compiti degli addetti alla sorveglianza dell'applicazione del divieto di fumo Gli addetti alla sorveglianza del divieto di fumo debbono: 1. Sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali segnalati di cui all'art. 2 commi 2 e In caso di trasgressione al divieto, provvedono alla redazione del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dalla segreteria 3. Individuano l'ammenda da comminare ( art. 7, comma 2) Articolo 2 - Locali scolastici in cui vige il divieto e ove vanno apposti i cartelli di divieto difumo 1.- Il divieto di fumo vige in tutti i locali scolastici: aule, atrio, corridoi, biblioteche e laboratori di ogni genere, servizi igienici, refettorio, palestra, spazi riservati al personale ausiliario o docente, spazi destinati a deposito sussidi e attrezzature, uffici di segreteria e ogni altro locale o spazio presente negli edifici scolastici. 2.- In ciascun locale va apposto il cartello di divieto di fumo con le indicazioni previste dalla normativa vigente. 3.- Considerato il ruolo dell'istituzione scolastica nell'ambito della promozione dei comportamenti corretti a tutela dello "star bene" individuale e collettivo, e considerato l'impegno dell'istituto in merito allo svolgimento di attività di educazione alla salute, come previsto dal PTOF, tutto il personale scolastico interno ed esterno, gli eventuali esperti assunti a qualunque titolo dal Dirigente Scolastico e i genitori sono invitati ad astenersi dal fumare anche nei luoghi non chiusi (cortili, giardini, terrazzi, ecc.). vico Buonafè, 9 - via Mavilla, catania - codice meccanografico ctsl01000a - mail ctsl0100a@pec.istruzione.lt - tel fax ctsl01000a -
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