La Costituzione della Bosnia ed Erzegovina

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "La Costituzione della Bosnia ed Erzegovina"

Transcript

1 La Costituzione della Bosnia ed Erzegovina (traduzione dall inglese a cura di Esterino Adami e Donatella Sasso) Allegato 4 degli Accordi di Pace avviati a Dayton, Ohio, il 21 novembre 1995 e firmati a Parigi il 14 dicembre Gli accordi sono conosciuti come Accordi di Pace di Dayton. Il seguente testo è stato redatto dall'ufficio del Portavoce il 1 dicembre PREAMBOLO Fondata sul rispetto della dignità, libertà e uguaglianza umani, Attenta alla pace, giustizia, tolleranza e riconciliazione, Nella convinzione che le istituzioni governative democratiche e buone pratiche producono migliori relazioni di pace all interno di una società pluralista, Auspicando di promuovere un generale benessere e una crescita economica attraverso la protezione della proprietà privata e la promozione dell economia di mercato, Guidata dai principi della Carta delle Nazioni Unite, Assicurate la sovranità, l integrità territoriale e l indipendenza politica della Bosnia e Erzegovina in accordo con la legge internazionale, Stabilito di assicurare il pieno rispetto della legge umanitaria internazionale, Ispirati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell uomo, dagli accordi internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, dalla Dichiarazione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose o linguistiche, come agli altri strumenti di tutela dei diritti umani, Richiamandosi ai principi fondamentali stabiliti a Ginevra l 8 settembre 1995 e a New York il 26 settembre 1995, Bosgnacchi, Croati e Serbi, in qualità di popoli costituenti (insieme ad altri) e cittadini della Bosnia ed Erzegovina con la presente stabiliscono che la Costituzione della Bosnia ed Erzegovina è quella che segue: Articolo I: Bosnia ed Erzegovina 1. Continuità. La Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, il nome ufficiale del quale sarà d ora in poi Bosnia ed Erzegovina, conserverà la sua esistenza legale sotto la legge internazionale in quanto stato con le sue strutture interne modificate come quanto previsto d ora in poi e con i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. Rimarrà membro delle Nazioni Unite e, in quanto Bosnia ed Erzegovina manterrà la sua presenza o farà domanda di ammissione alle organizzazioni delle Nazioni Unite o di altri organismi internazionali. 2. Principi democratici. La Bosnia ed Erzegovina sarà uno stato democratico, che opererà secondo le regole della legge e con libere e democratiche elezioni. 3. Composizione. La Bosnia ed Erzegovina sarà suddivisa in due Entità, la Federazione di Bosnia ed Erzegovina e la Republika Srpska (d ora in poi chiamate Entità ). 4. Movimenti di beni. Servizi, capitali e persone. Ci sarà libertà di movimento attraverso la Bosnia ed Erzegovina. La Bosnia ed Erzegovina e le Entità non potranno impedire la piena libertà di 1

2 movimento di persone, beni, servizi e capitali attraverso la Bosnia ed Erzegovina. Nessuna delle Entità potrà stabilire controlli al confine fra le Entità stesse. 5. Capitale. La capitale della Bosnia ed Erzegovina sarà Sarajevo. 6. Simboli. La Bosnia ed Erzegovina avrà i simboli che saranno decisi dall Assemblea parlamentare e approvata dalla Presidenza. 7. Cittadinanza. Esisteranno una cittadinanza della Bosnia ed Erzegovina, che sarà regolamentata dall Assemblea parlamentare, e una cittadinanza di ciascuna entità, che sarà regolamentata da ciascuna Entità, entrambe prevederanno che: a) Tutti i cittadini di entrambe le Entità sono cittadini della Bosnia ed Erzegovina. b) Nessuna persona sarà privata arbitrariamente della cittadinanza della Bosnia ed Erzegovina o delle Entità né sarà ridotta alla condizione di apolide. Nessuna persona sarà privata della cittadinanza della Bosnia ed Erzegovina o delle Entità per nessun motivo quale il sesso, la razza, il colore, la lingua, la religioni, le opinioni politiche o di altro genere, origini nazionali o sociali, il legame con minoranze nazionali, proprietà, nascita altro status. c) Tutte le persone che sono cittadini della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina immediatamente prima dell entrata in vigore della presente Costituzione sono cittadini della Bosnia ed Erzegovina. La cittadinanza di persone che sono state naturalizzate dopo il 6 aprile 1992 e prima dell entrata in vigore della presente Costituzione sarà regolata dall Assemblea Parlamentare. d) I cittadini della Bosnia ed Erzegovina potranno ottenere la cittadinanza di un altro stato, ammesso che vi sia un accordo bilaterale, approvato dall Assemblea Parlamentare in accordo con l articolo IV(4)(d), fra la Bosnia ed Erzegovina e lo stato gestirà questa materia. Le persone con doppia cittadinanza potranno votare in Bosnia ed Erzegovina e nelle Entità solo nel caso in cui la Bosnia ed Erzegovina sia il loro paese di residenza. e) Un cittadino della Bosnia ed Erzegovina all estero potrà godere della protezione della Bosnia ed Erzegovina. Ciascuna entità può rilasciare passaporti della Bosnia ed Erzegovina ai propri cittadini come regolamentato dall Assemblea Parlamentare. La Bosnia ed Erzegovina può rilasciare il passaporto a cittadini che non lo abbiano ottenuto da una delle Entità. sarà istituito un registro centrale di tutti i passaporti rilasciati dalle Entità e dalla Bosnia ed Erzegovina. Articolo II: Diritti umani e libertà fondamentali 1. Diritti umani. La Bosnia ed Erzegovina ed entrambe le Entità assicureranno il più alto livello di riconoscimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali. A questo scopo sarà istituita una Commissione per i Diritti Umani della Bosnia ed Erzegovina come previsto nell Allegato 6 dell Accordo generale. 2. Standard internazionali. L insieme dei diritti e delle libertà contenuto nella Convenzione europea per la protezione dei Diritti umani e della libertà fondamentali e in suoi Protocolli sarà applicato interamente in Bosnia ed Erzegovina. Avrà priorità sopra ogni altra legge. 3. Elenco dei diritti. Tutte le persone nel territorio della Bosnia ed Erzegovina godranno dei diritti umani e delle libertà fondamentali riportare nel precedente paragrafo 2; questi includono: a) Il diritto alla vita. b) Il diritto a non subire tortura o trattamenti inumani o degradanti o maltrattamenti. c) Il diritto a non essere tenuto in schiavitù o servitù o a non essere costretto a un lavoro forzato. d) Il diritto alla libertà e alla sicurezza della persona. 2

3 e) Il diritto ad un processo equo nelle cause civili e penali e altri diritti relativi ai processi penali. f) Il diritto ad avere una vita privata e familiare, una casa e una corrispondenza privata. g) Libertà di pensiero, coscienza e religione. h) Libertà di espressione. i) libertà di assemblea pacifica e libertà j) di associazione con altri. k) Il diritto di sposarsi e creare una famiglia. l) Il diritto all educazione. m) Il diritto alla libertà di movimento e di residenza. 4. Non discriminazione. Il godimento dei diritti e delle libertà previste in questo articolo o negli accordi internazionali contenuti nell Allegato I di questa Costituzione sarà assicurato a tutte le persone in Bosnia ed Erzegovina senza discriminazioni riguardo il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l origine nazionale o sociale, l appartenenza ad una minoranza nazionale, la proprietà, la nascita o altro status. 5. Rifugiati e profughi. Tutti i rifugiati e i profughi hanno il diritto di ritornare liberamente alle loro case di origine. Hanno il diritto, in accordo con l Allegato 7 dell Accordo Generale, ad avere restituite le proprietà di cui sono stati privati nel corso delle ostilità dal 1991 ed essere ricompensati per le proprietà che non possano essere loro restituite. Tutti i contratti o le dichiarazioni relativi a tali proprietà stipulati sotto costrizione sono nulli e illegali. 6. Adempimento (esecuzione, applicazione). La Bosnia ed Erzegovina, e tutti i tribunali, le agenzie, gli organi governativi, e gli organismi gestiti da o insieme alle Entità, opereranno in conformità con i diritti umani e le libertà fondamentali riportate nel precedente paragrafo Accordi internazionali. La Bosnia ed Erzegovina rimarrà o diverrà parte degli accordi internazionali elencati nell Allegato I di questa Costituzione. 8. Cooperazione. Tutte le autorità competenti in Bosnia ed Erzegovina favoriranno l'accesso a: tutti i meccanismi di monitoraggio stabiliti per la Bosnia ed Erzegovina, i corpi di supervisione stabiliti da ciascuno degli accordi internazionali contenuti nell'allegato I di questa Costituzione; il Tribunale Internazionale per la ex Jugoslavia (e in particolare osserverà le disposizioni emesse in conformità con l'articolo 29 dello Statuto del Tribunale); e ogni altra organizzazione autorizzata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con un mandato concernente i diritti umani o la legge umanitaria. Articolo III: responsabilità e relazioni fra le istituzioni della Bosnia ed Erzegovina. 1. Responsabilità delle istituzioni della Bosnia ed Erzegovina. Le seguenti sono responsabilità delle istituzioni della Bosnia ed Erzegovina. a) Politica estera. b) Politica del commercio estero. c) Politica doganale. d) Politica monetaria come previsto nell articolo VII. e) Finanze delle istituzioni e delle obbligazioni internazionali della Bosnia ed Erzegovina. f) Regolamentazione di: immigrazione, rifugiati e asilo politico. 3

4 g) Applicazione del diritto penale internazionale e fra le due Entità, comprese le relazioni con l INTERPOL. h) Creazione ed entrata in funzione of mezzi di comunicazione pubblici e internazionali. i) Regolamentazione del traffico attraverso le due Entità. j) Controllo del traffico aereo. a) Responsabilità delle Entità a) Le Entità avranno il diritto di stabilire speciali collegamenti di reciprocità con gli stati vicini in accordo con la sovranità e l integrità territoriale della Bosnia ed Erzegovina. b) Ciascuna Entità fornirà l assistenza necessaria al governo della Bosnia ed Erzegovina al fine di consentire di onorare le obbligazioni internazionali della Bosnia ed Erzegovina, purché le obbligazioni finanziarie contratte da una delle Entità senza il consenso dell altra precedentemente all elezione dell Assemblea Parlamentare e della Presidenza della Bosnia ed Erzegovina saranno responsabilità di quella Entità, a eccezione nel caso in cui le obbligazioni siano necessarie alla permanenza della partecipazione della Bosnia ed Erzegovina in una organizzazione internazionale. c) Le Entità forniranno un ambiente sicuro per tutti i cittadini nelle loro rispettive giurisdizioni, attraverso forze dell ordine civili che operino in accordo con standard riconosciuti a livello internazionale e nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali riconosciuti a livello internazionale riportati nell Articolo II, e prendendo altre misure a seconda dei casi. d) Ciascuna Entità potrà anche partecipare ad accordi con stati e organizzazioni internazionali con il consenso dell Assemblea Parlamentare. L Assemblea Parlamentare potrà prevedere che certi tipi di accordi non richiedano un tale consenso. 3. Regole e responsabilità delle Entità e delle Istituzioni a) Tutte le funzioni di governo e i poteri non espressamente assegnati in questa Costituzione alle istituzioni della Bosnia ed Erzegovina saranno quelle delle Entità. b) Le Entità e ciascuna loro sottodivisione aderiranno completamente alla Costituzione, che sostituisce le disposizioni di legge in contrasto con la legislazione della Bosnia ed Erzegovina e le costituzioni e le leggi delle Entità, a con le decisioni delle istituzioni della Bosnia ed Erzegovina. I principi generali della legislazione internazionale saranno parte integrante della legislazione della Bosnia ed Erzegovina e delle Entità. 4. Coordinamento. La Presidenza potrà decidere di agevolare il coordinamento fra le Entità su questioni che non siano fra le responsabilità della Bosnia ed Erzegovina come previsto in questa Costituzione, ad eccezione di casi relativi alla Entità in casi particolari. 5. Ulteriori responsabilità a) La Bosnia ed Erzegovina assumerà responsabilità per tutte le questioni come concordato dalle Entità; sono stabiliti negli Allegato da 5 a 8 degli Accordi generali; o sono necessari per preservare la sovranità, l integrità territoriale, l indipendenza politica e la personalità internazionale della Bosnia ed Erzegovina, in accordo con la divisione della responsabilità fra le istituzioni della Bosnia ed Erzegovina. Ulteriori istituzioni potranno essere stabilite se necessario ad attuare tali responsabilità. b) Entro sei mesi dall entrata in vigore di questa Costituzione, le Entità avvieranno negoziazioni con l obiettivo di includere fra le responsabilità delle istituzioni della Bosnia ed Erzegovina altre materie, comprese l utilizzo delle risorse energetiche e i progetti di cooperazione economica. 4

5 Articolo IV: l Assemblea parlamentare L Assemblea parlamentare avrà due camere: la Camera dei Popoli e la Camera dei Rappresentanti. 1. Camera dei Popoli. La Camera dei Popoli comprende 15 Delegati, due terzi dalla Federazione (inclusi cinque croati e cinque bosniaci) e un terzo dalla Republika Srpska (cinque serbi). a) I delegati designati croati e bosniaci della Federazione saranno selezionati, rispettivamente, da delegati croati e bosniaci della Camera dei Popoli della Federazione. I delegati della Republika Srpska saranno selezionati dall Assemblea Nazionale della Republika Srpska. b) Nove deputati della Camera dei Popoli rappresenteranno un quorum, garantiranno che almeno tre delegati bosniaci, tre croati e tre serbi siano presenti 2. Camera dei Rappresentanti. La Camera dei Rappresentanti comprenderà 42 deputati, trentadue eletti dal territorio della Federazione, un terzo dal territorio della Republika Srpska. a) I deputati della Camera dei Rappresentanti saranno eletti direttamente dalle loro Entità in conformità con una legge elettorale che sarà adottata dall Assemblea Parlamentare. In ogni caso, la prima elezione avrà luogo in conformità all Allegato 3 degli Accordi Generali. b) La maggioranza dei deputati eletti della Camera dei Rappresentanti costituirà un quorum. 3. Procedure a) Ciascuna Camera sarà convocata a Sarajevo non oltre 30 giorni dopo la sua selezione o elezione. b) Ciascuna Camera con voto a maggioranza adotterà al suo interno regole selezionerà fra i propri deputati un serbo, un bosniaco e un croato con le cariche di Presidente e Vicepresidenti, la posizione di Presidente ruoterà fra le tre persone selezionate. c) L intera legislazione richiederà l approvazione di entrambe le Camere. d) Tutte le decisioni in entrambe le Camera avverrà con voto a maggioranza fra i presenti e aventi diritto al voto. I delegati e i deputati si impegneranno a garantire che la maggioranza includa almeno un terzo dei voti dei delegati o deputati provenienti dal territorio di ciascuna Entità. Se la votazione a maggioranza non dovesse includere un terzo dei voti dei Delegati o deputati provenienti dal territorio di ciascuna Entità, il Presidente e i Vicepresidenti dovranno riunire una commissione e tentare di ottenere l approvazione entro tre giorni di votazioni. Se questi tentativi falliranno, le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti e aventi diritto al voto, purché i voti contrari non includano i due terzi o più dei delegati o deputati eletti da ciascuna Entità. e) Una proposta di deliberazione dell Assemblea Parlamentare potrà essere dichiarata dalla maggioranza dannosa per un interesse vitale dei bosniaci, dei croati o dei serbi o, a seconda dei casi, o dai delegata bosniaci, croati o serbi in conformità con il primo paragrafo del presente articolo. Così una proposta di deliberazione richiederà per l approvazione alla Camera dei Popoli la maggioranza dei delegati bosniaci, croati e serbi, presenti e aventi diritto al voto. f) Quando una maggioranza di delegati bosniaci, croati o serbi si oppone all invocazione del paragrafo (e), il Presidente della Camera dei Popoli convoca immediatamente una Commissione congiunta comprendete tre delegati per risolvere la questione. Se la Commissione non lo fa entro cinque giorni, il problema viene riportato alla Corte costituzionale, che lo revisionerà con procedura d urgenza circa la regolarità procedurale. g) La Camera dei Popoli può essere sciolta dalla Presidenza o dalla Camera stessa, accertato che la decisione di scioglimento della Camera sia approvata dalla maggioranza dei delegati costituita almeno da due bosniaci, croati e serbi. La Camera dei Popoli eletta alla prima elezione in seguito all'entrata in vigore di questa Costituzione non può essere in alcun modo sciolta. 5

6 h) Le decisioni dell'assemblea Parlamentare non avranno effetto prima della loro pubblicazione. i) Entrambe le Camere pubblicheranno un registro delle loro deliberazioni e, salvo circostanze eccezionali in conformità ai loro regolamenti, dovranno deliberare pubblicamente. j) I delegati e i deputati non saranno ritenuti penalmente o civilmente responsabili per gli atti compiuti nell'ambito delle loro funzioni all'interno dell'assemblea Parlamentare. 4. Poteri. L Assemblea Parlamentare avrà responsabilità per: a) Adottare norme restrittive per attuare le decisioni della Presidenza per rendere effettive le responsabilità dell'assemblea in conformità a questa Costituzione. b) Decidere sulle fonti e sugli importi dei ricavi delle operazioni delle istituzioni della Bosnia ed Erzegovina e sulle obbligazioni internazionali della Bosnia ed Erzegovina. c) Approvare il budget delle istituzioni della Bosnia ed Erzegovina. d) Decidere se consentire la ratificazione dei trattati. e) Altre questioni sono necessarie per svolgere le sue funzioni così come sono assegnati dal reciproco accordo tra le Entità. Articolo V: la Presidenza La Presidenza della Bosnia ed Erzegovina è costituita da tre membri: un bosniaco e un croato, ciascuno eletto direttamente dal territorio della Federazione, e un serbo eletto direttamente dal territorio della Republika Srpska. 1. Elezione e durata a) I Deputati della Presidenza saranno eletti direttamente in ciascuna Entità in conformità con la legge elettorale adottata dall Assemblea Parlamentare. La prima elezione, in ogni caso, avrà luogo in conformità con l Allegato 3 degli Accordi Generali. Un assenza nella Presidenza sarà sostituita in conformità con una legge che dovrà essere adottata dall Assemblea Parlamentare. b) La durata dei deputati della Presidenza eletti nella prima elezione sarà di due anni; la durata dei deputati eletti successivamente sarà di quattro anni. I deputati saranno eleggibili una seconda volta e successivamente non potranno essere eleggibili per quattro anni. 2. Procedure a) La Presidenza determinerà le proprie norme di procedura, che prevedono adeguata comunicazione di tutte le riunioni della Presidenza. b) I deputati della Presidenza nomineranno fra i loro deputati un Presidente. Per il primo periodo della Presidenza, il Presidente sarà il membro che avrà ricevuto il maggior numero di voti. Successivamente, il metodo di selezione del Presidente, a rotazione o secondo altre modalità, sarà determinato dall Assemblea parlamentare, secondo l Articolo IV (3). c) La Presidenza si impegna ad adottare tutte le decisioni dietro consenso della Presidenza (p. es. quelle relative alle questioni concernenti l Articolo V (3) (a)-(e)). Tali decisioni possono, fatto salvo il paragrafo (4) qui di seguito, essere tuttavia adottate da due deputati, quando tutti gli sforzi per raggiungere il consenso siano falliti. d) Un membro dissenziente della Presidenza può dichiarare che una decisione della Presidenza sia contraria ad un interesse vitale dell Entità del territorio in cui è stato eletto, a condizione che lo faccia entro tre giorni dalla sua adozione. Tale decisione sarà riferita immediatamente 6

7 3. Poteri all Assemblea Nazionale della Republika Srpska, se la dichiarazione è stata assunta dai membri di quel territorio; ai delegati bosniaci, se la dichiarazione è stata assunta dai Membri bosniaci e o ai delegati croati di quell ufficio, se la dichiarazione è stata assunta dai Membri croati. Se la dichiarazione è confermata da due terzi dei voti di queste persone entro dieci giorni dal deferimento, la decisione contesta della Presidenza non avrà effetto. La Presidenza avrà responsabilità su: a) Direzione della politica estera della Bosnia ed Erzegovina; b) Nomina degli ambasciatori e degli alti rappresentanti internazionali della Bosnia ed Erzegovina, non più dei due terzi dei quali può essere selezionato dal territorio della Federazione; c) Rappresentare la Bosnia ed Erzegovina in organizzazioni e istituzioni internazionali ed europee e richiesta di adesione in tali organizzazioni e istituzioni di cui la Bosnia ed Erzegovina non sia membro. d) Negoziare, notificare e, con il consenso dell Assemblea Parlamentare, ratificare trattati della Bosnia ed Erzegovina. e) Dar seguito alle decisioni dell Assemblea Parlamentare. f) Relazionare all Assemblea Parlamentare. secondo le richieste, ma non meno di una volta all anno, sulle spesse della Presidenza. g) Coordinamento, qualora necessario, con le organizzazioni internazionali e non governative in Bosnia ed Erzegovina. h) Attivare altre funzioni che possano essere necessarie per lo svolgimento dei propri mandati, sia che vengano attribuite dall Assemblea Parlamentare, sia che vengano accordate dalle Entità. 5. Consiglio dei ministri. La Presidenza nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri, che entrerà in carica con l approvazione della Camera dei Rappresentanti. Il Presidente nomina un Ministro degli Esteri, un Ministro per il Commercio estero e altri ministri, come ritiene opportuno, che entreranno in carica con l approvazione della Camera dei Rappresentanti. a) Il Presidente e i Ministri costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri, con la responsabilità di attuare le politiche e le decisioni della Bosnia ed Erzegovina nei settori di cui all articolo III(1), (4), e (5) e riferire all Assemblea Parlamentare (fra cui, almeno una volta all anno, sulle spese sostenute dalla Bosnia ed Erzegovina). b) Non più di due terzi di tutti i ministri possono essere nominati dal territorio della Federazione. Il Presidente deve nominare i Vice Ministri (che non devono essere dello stesso popolo costituente dei loro Ministri), che entreranno in carica con l entrata in vigore della Camera dei Rappresentanti. c) Il Consiglio dei Ministri rassegna le dimissioni, se in qualsiasi momento c è un voto di sfiducia da parte dell Assemblea parlamentare. 6. Comitato permanente a) Ogni membro della Presidenza, in virtù del proprio mandato, ha l autorità del comando civile delle forze armate. Nessuna delle Entità può minacciare o usare la forza contro l altra Entità, e in nessun caso le forze armate di una delle Entità possono entrare o soggiornare nel territorio dell altra Entità senza il consenso del governo di quest ultima e della Presidenza della Bosnia ed Erzegovina. Tutte le forze armate della Bosnia-Erzegovina operano in coerenza con la sovranità e l integrità territoriale della Bosnia ed Erzegovina. 7

8 b) b. I membri della Presidenza nomineranno un comitato permanente per l esercito al fine di coordinare le attività delle forze armate in Bosnia e Erzegovina. I membri della Presidenza saranno membri del comitato permanente. Articolo VI: la Corte Costituzionale 1. Composizione: la corte costituzionale della Bosnia ed Erzegovina ha nove membri. a) Quattro membri sono scelti dalla Camera dei rappresentanti della Federazione e due membri dall Assemblea della Republika Srpska. I rimanenti tre membri sono scelti dal Presidente della Corte Europea dei Diritti Umani, dopo una consultazione con la Presidenza. b) I giudici sono scelti fra giuristi di comprovato prestigio etico. Qualsiasi votante eleggibile, con tale fama, può essere giudice della Corte Costituzionale. I giudici scelti dal Presidente della Corte Europea dei Diritti Umani non sono cittadini della Bosnia ed Erzegovina o di stati confinanti. c) Il mandato dei giudici inizialmente nominati è di 5 anni, a meno che non decidano di rassegnare le dimissioni o vengano rimossi dietro scelta degli altri giudici. I giudici inizialmente nominati non potranno candidarsi per il rinnovo. I giudici nominati successivamente potranno operare sino all età di 70 anni, a meno che non decidano di rassegnare le dimissioni o vengano rimossi dietro scelta degli altri giudici. d) Per le nomine fatte più di 5 anni dopo la prima nomina dei giudici, l Assemblea Parlamentare può emettere una legge per la procedura di selezione diversa per i tre giudici scelti dal Presidente della Corte Europea dei Diritti Umani. 2. Procedure a) La maggioranza di tutti i membri della Corte costituisce il quorum. b) La Corte adotta i propri regolamenti attraverso la maggioranza dei suoi membri. Tiene procedure pubbliche e motiva le proprie decisioni, che vengono rese pubbliche. 3. Giurisdizione. La Corte opera nel rispetto della Costituzione. a) La Corte Costituzionale avrà giurisdizione esclusiva per decidere su qualsiasi controversia fra i diversi enti sovrani o fra la Bosnia ed Erzegovina e uno o più ente, o fra le istituzioni della Bosnia e della Erzegovina, come ad esempio i seguenti casi: - se la decisione di un ente sovrano di stabilire rapporti speciali e paralleli con uno stato confinante, come ad esempio i provvedimenti sulla sovranità e l integrità territoriale della Bosnia ed Erzegovina, sia conforme alla Costituzione. - Se un provvedimento costituzionale o una legge di un ente sia conforme alla Costituzione. Le controversie possono essere deferite solo da un membro della Presidenza, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Presidente o Vice-Presidente di un ramo dell Assemblea Parlamentare, da un quarto dei membri di un ramo dell Assemblea Parlamentare, o da un quarto di una camera della legislatura di un ente. b) La Corte Costituzione avrà inoltre giurisdizione d appello all interno di quanto indicato dalla Costituzione su casi di giudizio di altre corti in Bosnia ed Erzegovina. b. La Corte Costituzionale avrà giurisdizione su casi discussi in qualsiasi altra corte in Bosnia ed Erzegovina, in particolare per verificare se una legge, la cui validità dipende da questo verdetto, è compatibile con la Costituzione, con la Convenzione Europea per i Diritti Umani 8

9 e le Libertà Fondamentali e i suoi Protocolli, o con le leggi della Bosnia ed Erzegovina, o sull esistenza o estensione di un principio di una legge internazionale relativa alla decisione della corte. 4. Le decisioni. Le decisioni della Corte Costituzionale sono definitive e vincolanti. Articolo VII. La Banca Centrale È prevista la creazione della Banca Centrale della Bosnia ed Erzegovina, la quale sarà l unica autorizzata all emissione della valuta e al coordinamento della politica monetaria in tutta la Bosnia ed Erzegovina. 1. Le responsabilità della Banca Centrale saranno indicate dall Assemblea Parlamentare. Per i primi sei anni in cui entra in vigore questa Costituzione, tuttavia, può decidere di non ampliare il credito attraverso l emissione, funzionando in tal modo come organo di valuta; in seguito, l Assemblea Parlamentare può attribuire tale funzione. 2. L amministrazione della Banca Centrale sarà affidata al Governatore, nominato dal Fondo Monetario Internazionale, dopo consultazione con la Presidenza, e tre membri nominati dalla Presidenza, due dalla Federazione (un bosniaco e un croato, i quali avranno a disposizione un voto condiviso) e uno dalla Republika Srpska. Questi incarichi hanno una durata di 6 anni. Il Governatore, il quale non è un cittadino della Bosnia ed Erzegovina o di uno stato confinante, ha voto risolutivo sul consiglio di amministrazione. 3. In seguito, il consiglio di amministrazione della Banca Centrale di Bosnia ed Erzegovina avrà cinque membri nominati dalla Presidenza per un periodo di sei anni. Il consiglio nominerà poi un Governatore per un mandato di sei anni, scelto fra i suoi membri. Articolo VIII. La finanza 1. Ogni anno, l Assemblea Parlamentare su proposta della Presidenza indica il bilancio per coprire le spese necessarie per le attività delle istituzioni della Bosnia ed Erzegovina e gli obblighi internazionali della Bosnia Erzegovina. 2. Se il bilancio non viene indicato nei tempi utili, viene usato il bilancio dell anno precedente come base per la determinazione. 3. La Federazione fornirà due terzi, e la Republika Srpska un terzo dei fondi necessari, ad eccezione di casi specifici indicati dall Assemblea Parlamentare. Articolo IX. Provvedimenti generali 1. Chiunque sia stato condannato dal Tribunale Internazionale per la Ex Yugoslavia, e chiunque sia sotto processo presso il Tribunale e non sia presentato per le convocazioni ufficiali, non può presentarsi come candidato o detenere cariche elettive o pubbliche nel territorio della Bosnia ed Erzegovina. 2. L indennizzo per coloro che detengono cariche pubbliche nelle istituzioni della Bosnia ed Erzegovina non può essere ridotto durante il mandato. 3. Gli ufficiali nominati per le cariche nelle istituzioni della Bosnia ed Erzegovina saranno rappresentativi in maniera generale dei popoli della Bosnia ed Erzegovina. 9

10 Articolo X: Emendamenti 1. Procedure di emendamento. Questa carta costituzione può essere emendata attraverso la decisione dell Assemblea Parlamentare, con una maggioranza di due terzi dei presenti e votanti nella Camera dei Rappresentanti. 2. I diritti umani e le libertà fondamentali. Nessun emendamento a questa costituzione può eliminare o diminuire i diritti e le libertà cui si fa riferimento nell Articolo II di questa Costituzione, o alterare questo paragrafo. Articolo XI. Le disposizioni transitorie Le disposizioni transitorie sulle cariche pubbliche, la legge e altre materie sono indicate nell allegato II (Allegato II) a questa Costituzione. Articolo XII. Entrata in vigore 1. Questa Costituzione entra in vigore con la firma al quadro generale di accordo come legge costituzione che emenda e sostituisce la Costituzione della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina. 2. Entro tre mesi a partire dell entrata in vigore della Costituzione, i diversi enti emenderanno le rispettive costituzioni al fine di assicurare conformità con questa Costituzione secondo l Articolo III (3) (b). Allegato I: Ulteriori accordi sui diritti umani da applicare in Bosnia ed Erzegovina 1. Convenzione del 1984 sulla prevenzione e punizione del crimine di genocidio. 2. Convenzione di Ginevra I-IV del 1949 sulla protezione delle vittime di guerra, e relativi Protocolli di Ginevra del 1977 I-II 3. Convenzione del 1959 sullo stato dei rifugiati e relativo Protocollo del Convenzione del 1957 sulla Nazionalità delle donne sposate 5. Convenzione del 1961 sul restringimento di apolidia 6. Convenzione internazionale del 1965 sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale 7. Accordo internazionale del 1966 sui diritti civili e politici e relativi Protocolli opzionali del 1966 e del Accordo del 1979 sui diritti economici, politici e culturali 9. Convenzione del 1979 sulla eliminazione della discriminazione contro le donne 10. Convenzione del 1984 contro la tortura e altre forme di trattamento crudele e inumano o degradante, o punitivo 11. Convenzione europea del 1987 sulla prevenzione della tortura e del trattamento inumano o degradante, o punitivo 12. Convenzione del 1989 sui diritti del bambino 10

11 13. Convenzione internazionale del 1990 sulla protezione di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie 14. Carta europea del 1992 per le lingue regionali e minoritarie 15. Convenzione quadro del 1994 per la protezione delle minoranze nazionali Allegato II: disposizioni transitorie 1. Commissione congiunta ad interim a) Tutte le Parti con il presente testo costituiscono una commissione congiunta ad interim con mandato di discutere le questioni pratiche relative all implementazione della Costituzione della Bosnia ed Erzegovina e il quadro generale di accordo con i suoi allegati, e di pronunciarsi con raccomandazioni e proposte. b) La commissione congiunta ad interim sarà composta di quattro persone della Federazione, tre persone della Republika Srpska, e un rappresentante della Bosnia ed Erzegovina. c) Le riunioni della commissione saranno presiedute dall alto rappresentate o un suo delegato. 2. Prolungamento della validità della legge Tutte le leggi, i regolamenti, le procedure legali in vigore all interno della Bosnia ed Erzegovina quando la Costituzione entra in vigore rimarranno valide in tutti i casi in cui non contrastano con la Costituzione. 3. Procedure giudiziali e amministrative Tutte le procedure adottate dai tribunali o dagli uffici amministrativi che operano all interno del territorio della Bosnia ed Erzegovina al momento dell entrata in vigore della Costituzione continueranno o verranno trasferite presso altri tribunali o uffici nella Bosnia Erzegovina in accordo con la legislazione in materia di competenza di questi tribunali e uffici. 4. Gli uffici Fino al momento in cui saranno sostituiti attraverso una legge o accordo applicabile, gli uffici governativi, le istituzioni e gli altri enti pubblici della Bosnia ed Erzegovina continueranno a operare secondo la legge vigente. 5. I trattati Qualsiasi trattato ratificato dalla Repubblica di Bosnia ed Erzegovina fra il I gennaio 1992 e il momento di entrata in vigore di questa Costituzione sarà reso noto ai Membri della Presidenza entro 15 giorni dell inizio di presa di servizio; qualsiasi trattato che non verrà reso noto sarà contestato. Entro sei mesi dopo la convocazione dell Assemblea Parlamentare, dietro richiesta di qualsiasi membro della Presidenza, l Assemblea Parlamentare deciderà se contestare o meno questi trattati. Dichiarazione in nome della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina La Repubblica di Bosnia Erzegovina approva la Costituzione della Bosnia ed Erzegovina nell allegato 4 al quadro generale di accordo. 11

12 Per la Repubblica di Bosnia ed Erzegovina Dichiarazione in nome della Federazione di Bosnia ed Erzegovina La Federazione di Bosnia ed Erzegovina, in nome dei suoi popoli e suoi cittadini, approva la Costituzione della Bosnia ed Erzegovina nell allegato 4 al quadro generale di accordo. Per la Federazione di Bosnia ed Erzegovina Dichiarazione in nome della Republika Srpska La Republika Srpska approva la Costituzione della Bosnia ed Erzegovina nell allegato 4 al quadro generale di accordo. Per la Republika Srpska. 12

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della

Dettagli

COMUNE DI ESCALAPLANO

COMUNE DI ESCALAPLANO COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro

Dettagli

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III

Dettagli

La Convenzione sui diritti dell infanzia

La Convenzione sui diritti dell infanzia NOME... COGNOME... CLASSE... DATA... La Convenzione sui diritti dell infanzia La Convenzione sui diritti dell infanzia è stata approvata dall Assemblea generale delle Nazioni unite (ONU) il 20 novembre

Dettagli

PICTURES ON HUMAN RIGHTS

PICTURES ON HUMAN RIGHTS Luciano Nadalini ISBN 978-88-97046-01-1 euro 9,90 (i.i.) 9 788897 046011 CAMERA CHIARA EDIZIONI 4 Articolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012 REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012 Entrato in vigore il 2.11.2012 INDICE Art. 1 Istituzione Art. 2 Finalità Art.

Dettagli

REGOLAMENTO. PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.

REGOLAMENTO. PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 02/08/07) INDICE ARTICOLO 1 - FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FINALITA ARTICOLO

Dettagli

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 35 del 29.04.2010 1 INDICE ART. 1: Oggetto del regolamento ART. 2: Valorizzazione della partecipazione

Dettagli

COMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI COMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 28.11.2015 1 INDICE Art. 1 PRINCIPI ISPIRATORI... 3 Art. 2 CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI...

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali

Dettagli

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura

Dettagli

CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1

CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1 Convenzione 87 CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a San Francisco dal Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI dell AISLA Onlus Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Indice Titolo

Dettagli

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLE ISTITUZIONI SUPERIORI DI CONTROLLO DELLE FINANZE PUBBLICHE (INTOSAI)

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLE ISTITUZIONI SUPERIORI DI CONTROLLO DELLE FINANZE PUBBLICHE (INTOSAI) * Traduzione a cura dell Ufficio Relazioni Internazionali e Comunitarie maggio 2007 INTOSAI STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLE ISTITUZIONI SUPERIORI DI CONTROLLO DELLE FINANZE PUBBLICHE (INTOSAI)

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA L Associazione ABILMENTE CON TUTTI vuole essere una risposta alla situazione di profondo disagio in cui vengono a trovarsi le persone

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO Art. 1 - Istituzione della Consulta Ai sensi dell art. 80 dello Statuto Comunale e deliberazione del C.C. n 55 del 13/11/2008

Dettagli

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.

Dettagli

UNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO

UNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO UNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO Art.1 E costituita, ai sensi degli artt. 18 e 49 della Costituzione, e dell art. 36 e ss. del Codice Civile, l Associazione UNIONE POPOLARE CRISTIANA (UPC), successivamente

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI Approvato in data con deliberazione consiliare n. 1. E istituita la Consulta Anziani. Art. 1 ISTITUZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,

Dettagli

Regolamento Consulta Comunale dell Associazionismo e del Volontariato

Regolamento Consulta Comunale dell Associazionismo e del Volontariato Regolamento Consulta Comunale dell Associazionismo e del Volontariato Premessa Il Comune di Monte Urano riconosce, nelle numerose Associazioni e organismi di volontariato che senza fini di lucro operano

Dettagli

REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE. della Regione

REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE. della Regione REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE della Regione Art. 1 Costituzione E costituita su delibera della ConVol nazionale la Rete regionale ConVol della Regione come articolazione regionale della ConVol nazionale,

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Protezione Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI

Dettagli

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via

Dettagli

COMUNE DI TORCHIAROLO Provincia di Brindisi

COMUNE DI TORCHIAROLO Provincia di Brindisi COMUNE DI TORCHIAROLO Provincia di Brindisi Via C. Colombo n. 1 72020 Tel. 0831/622085 Fax 0831/620672 REGOLAMENTO COMUNALE PER L ASSOCIAZIONISMO LOCALE Approvato con deliberazione di CC n. 46 del 04/12/2012

Dettagli

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA FURIO DEL FURIA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA" DENOMINAZIONE - SEDE - AFFILIAZIONE - AZIONE -SCOPI Art. 1 Il 01 Gennaio 1977 si costituisce l Associazione Fotografica "Furio Del Furia" con sede

Dettagli

Progetto di Regolamento del Circolo PD di Bruxelles

Progetto di Regolamento del Circolo PD di Bruxelles Progetto di Regolamento del Circolo PD di Bruxelles Approvato dall Assemblea del Circolo PD di Bruxelles il XXX PREAMBOLO Il presente Regolamento (in prosieguo: "Regolamento PD Bruxelles") ha per scopo

Dettagli

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile Regolamento Approvato nell Assemblea Generale del 20 Aprile 2002 1 Consulta regionale volontariato di protezione civile REGOLAMENTO Art. 1 (Oggetto

Dettagli

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.

Dettagli

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese Statuto Servizio Cure a Domicilio del Luganese CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Denominazione Art. 1 Con la denominazione Servizio cure a domicilio del Luganese - SCuDo è costituita a Lugano un Associazione

Dettagli

4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME

4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME I DIVISIONE 4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. OMISSIS ESPRIME parere favorevole alla istituzione del Centro Interdipartimentale

Dettagli

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 Convenzione 161 CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell Ufficio Internazionale

Dettagli

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri

Dettagli

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DIVERSAMENTE ABILI

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DIVERSAMENTE ABILI ALL. A) PROVINCIA DELL OGLIASTRA ASSESSORATO Lavoro Politiche Giovanili e Femminili e Formazione Professionale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DIVERSAMENTE ABILI

Dettagli

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE PROVINCIA DI PORDENONE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE PROVINCIA DI PORDENONE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI COMUNE DI PRATA DI PORDENONE PROVINCIA DI PORDENONE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI Approvato con delibera consiliare n. 91 del 19 dicembre 2006 Comune di Prata di Pordenone Consiglio Comunale

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SWEDEN EMILIA-ROMAGNA NETWORK

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SWEDEN EMILIA-ROMAGNA NETWORK STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SWEDEN EMILIA-ROMAGNA NETWORK Nella convinzione che il rafforzamento delle relazioni tra Svezia e Italia nell ambito dell Unione Europea possa essere ottenuto con successo sviluppando

Dettagli

Si basano La loro premessa fondamentale è Sono chiamati diritti umani perché

Si basano La loro premessa fondamentale è Sono chiamati diritti umani perché I diritti umani Umano: Membro della specie Homo sapiens; un uomo, donna o bambino; una persona. Diritti: Cose che ti spettano o che ti sono concesse; libertà che sono garantite. Diritti umani: I diritti

Dettagli

dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3

dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 STATUTO dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 E costituita l A.N.A.N.a.s. Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi, amicizia

Dettagli

Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI

Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI 1 Premessa Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato per gli Investimenti di Sunshine Capital Investments

Dettagli

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE Roma, 22 giugno 2012 INDICE Art. 1) Art. 2) Art. 3) Art. 4 ) Art. 5) Art. 6) Art. 7) Art. 8) Art. 9) Art. 10) Art.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI C O M U N E D I D E R U T A PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI. Art. 1 Istituzione.. Art. 2 Attribuzioni.. CAPO II ORGANI DELLA

Dettagli

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA. Regolamento della Consulta provinciale delle professioni

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA. Regolamento della Consulta provinciale delle professioni CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA Regolamento della Consulta provinciale delle professioni Regolamento approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n.47 del 20.12.2012 INDICE ARTICOLO 1 (Oggetto del

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA Associazione Casa della Città Leopolda Piazza Guerrazzi 56125 Pisa Tel. 050.21531 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA Titolo primo: i principi generali Art. 1 1. L Associazione Casa della

Dettagli

Comune di Montemurlo

Comune di Montemurlo Comune di Montemurlo Provincia di Prato Regolamento comunale sul registro delle unioni civili (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 26/11/2014) INDICE ART. 1 (Definizioni) pag. 2 ART.

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo

Dettagli

C O M U N E D I O L B I A REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA

C O M U N E D I O L B I A REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA C O M U N E D I O L B I A REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA Art. 1 ( Istituzione, scopi e finalità della commissione) 1. La realizzazione delle pari opportunità

Dettagli

la Direzione Regionale del PD Puglia riunita a Bari il 4 OTTOBRE 2013, ai sensi dell articolo 4,5,7,8 dello Statuto regionale, approva il seguente

la Direzione Regionale del PD Puglia riunita a Bari il 4 OTTOBRE 2013, ai sensi dell articolo 4,5,7,8 dello Statuto regionale, approva il seguente Visti: l articolo 15 dello Statuto nazionale del Partito Democratico; l articolo 4, 5, 7, 8 dello Statuto regionale del PD Puglia; il regolamento Elettorale dei circoli, delle Unioni cittadine e provinciali.

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI Città di Somma Lombardo Provincia di Varese REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 63 del 15 ottobre 2007 ) P.zza Vittorio

Dettagli

COMUNE DI IGLESIAS REGOLAMENTO SULLA CONSULTA DEI GIOVANI

COMUNE DI IGLESIAS REGOLAMENTO SULLA CONSULTA DEI GIOVANI COMUNE DI IGLESIAS REGOLAMENTO SULLA CONSULTA DEI GIOVANI TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Costituzione, sede e durata Il Comune di Iglesias attiva, ai sensi dell art. 11, dello Statuto, la Consulta

Dettagli

CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO. La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente

CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO. La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO ART. 1 ISTITUZIONE CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente

Dettagli

S T A T U T I. La stessa riunisce, aiuta e sostiene i suoi membri nella loro attività professionale.

S T A T U T I. La stessa riunisce, aiuta e sostiene i suoi membri nella loro attività professionale. S T A T U T I I. DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA Articolo 1 - Generalità Con il nome dell Associazione Svizzera delle Imprese di Rimozione Amianto e Bonifiche (abbreviato ASIRAB) viene costituita un associazione

Dettagli

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO COMUNE DI FLERO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.U.G. (COMITATO UNICO PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Dettagli

MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA

MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA Traduzione in lingua italiana dello statuto di Memoriav; fa testo l originale tedesco dello statuto. MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA Art. 1 Denominazione e

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE. 2. L attività dell Associazione

Dettagli

CITTA DI TORREMAGGIORE SETTORE SERVIZI SOCIALI CULTURALI SCOLASTICI TURIMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

CITTA DI TORREMAGGIORE SETTORE SERVIZI SOCIALI CULTURALI SCOLASTICI TURIMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI CITTA DI TORREMAGGIORE SETTORE SERVIZI SOCIALI CULTURALI SCOLASTICI TURIMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 17.09.2012 INDICE Art.

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire (Allegato a) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire Sulle orme di Karol Titolo I Costituzione e Scopi Art. 1. E costituita l Associazione denominata Vds Voglia di stupire con sede presso parrocchia

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE Città di Racconigi ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI COMUNE DI RACCONIGI REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE Approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 25.10.2011 1 Art. 1 - Istituzione È

Dettagli

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CRC

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CRC Convention on the Rights of the Child I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CRC La Convenzione fu adottata a New York il 20 novembre 1989, con risoluzione 44/25 dell Assemblea Generale delle NU, ed è entrata in

Dettagli

REGOLAMENTO. della CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI. Sociali, Culturali, Sportive e Ricreative

REGOLAMENTO. della CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI. Sociali, Culturali, Sportive e Ricreative REGOLAMENTO della CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Sociali, Culturali, Sportive e Ricreative Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 34 del 14.06.2005 Il Segretario Generale (dott. Aldo Perasole) 1

Dettagli

STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n.

STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n. STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) DI LEGAMBIENTE ONLUS Approvato il 14.04.2013 ART. 1. Organizzazione e sede del Ce.A.G. Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria

Dettagli

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2 Manuale delle associazioni sportive BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2 STATUTO COMITATO PER L ORGANIZZAZIONE DI... Art. 1 Costituzione È costituito un Comitato denominato... Il Comitato ha

Dettagli

Art. 1. Ragione sociale

Art. 1. Ragione sociale Art. 1 Ragione sociale Sotto la ragione sociale SOS Ticino è costituita un associazione ai sensi dell art. 60 e segg. del Codice Civile svizzero con sede sociale a Lugano. Scopo Art. 2 SOS Ticino è un

Dettagli

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco ARTICOLO 1 E costituita un Associazione denominata "Fuori Gioco" con sede presso l oratorio San Filippo Neri via XXV Aprile N 1 a Romano di Lombardia. ARTICOLO 2

Dettagli

STATUTO. Accademia Forense Europea

STATUTO. Accademia Forense Europea STATUTO Accademia Forense Europea ***** PARTE PRIMA COSTITUZIONE SCOPI SOCI Art. 1 COSTITUZIONE 1) E costituita in data 7 febbraio 2012 l associazione culturale Accademia Forense Europea (in acronimo A.F.E.)

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA. Tra

PROTOCOLLO D INTESA. Tra PROTOCOLLO D INTESA Tra UNAR Ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull origine etnica PROVINCIA DI MANTOVA E COMUNE

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2

Dettagli

TRADUZIONE NON UFFICIALE

TRADUZIONE NON UFFICIALE TRADUZIONE NON UFFICIALE PROGETTO DI PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 12 AGOSTO 1949 RELATIVO ALL ADOZIONE DI UN SIMBOLO DISTINTIVO ADDIZIONALE III PROTOCOLLO Testo preparato dal

Dettagli

A.N.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE SEDE DI ROMA. Statuto della Sede Romana dell Associazione Nazionale Forense

A.N.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE SEDE DI ROMA. Statuto della Sede Romana dell Associazione Nazionale Forense A.N.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE SEDE DI ROMA Statuto della Sede Romana dell Associazione Nazionale Forense Art. 1 Disposizioni generali E costituita in Roma, con sede legale presso il Tribunale Civile,

Dettagli

Comunicazione ai lavoratori in merito alla possibilità di eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Informa i Lavoratori che:

Comunicazione ai lavoratori in merito alla possibilità di eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Informa i Lavoratori che: OGGETTO: Comunicazione ai lavoratori in merito alla possibilità di eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Con la presente la sottoscritta impresa con sede in Via...::::: Informa

Dettagli

REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI)

REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI) REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI) Art. 1 (Costituzione) Il Centro Studi Interdipartimentale sulla Criminalità Informatica (CSICI) è costituito con Deliberazione

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA COMUNALE PERMANENTE DELLE ASSOCIAZIONI E DEI CITTADINI PER LA PACE

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA COMUNALE PERMANENTE DELLE ASSOCIAZIONI E DEI CITTADINI PER LA PACE Comune di Casalecchio di Reno Provincia di Bologna REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA COMUNALE PERMANENTE DELLE ASSOCIAZIONI E DEI CITTADINI PER LA PACE Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 2005

Dettagli

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,

Dettagli

Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo

Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo Art.1 Costituzione e denominazione In applicazione dell art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e

Dettagli

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti * del gruppo Deutsche Bank nell Unione Europea Commissione interna Euro Deutsche Bank Premessa In considerazione dello

Dettagli

Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei fanciulli

Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei fanciulli Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei fanciulli Approvata dal Consiglio d Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata dall Italia con la legge 20 marzo 2003 n. 77 Preambolo Gli Stati

Dettagli

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D ITALIA

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D ITALIA REGOLAMENTO DEL 18 LUGLIO 2014 Regolamento per l organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria per l Italia (UIF), ai sensi dell art. 6, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007,

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione

Dettagli

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 1 STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Art. 1 Istituzione

Dettagli

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata

Dettagli

ATTO NORMATIVO DELL ASSOCIAZIONE DIOCESANA DI VERONA

ATTO NORMATIVO DELL ASSOCIAZIONE DIOCESANA DI VERONA AZIONE CATTOLICA ITALIANA ATTO NORMATIVO DELL ASSOCIAZIONE DIOCESANA DI VERONA Approvato dall assemblea diocesana del 1 aprile 2006 Dichiarato conforme dal consiglio nazionale del 10-11 giugno 2006 Integrato

Dettagli

LO STATO E GLI ALTRI ORDINAMENTI. L ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

LO STATO E GLI ALTRI ORDINAMENTI. L ORDINAMENTO INTERNAZIONALE LO STATO E GLI ALTRI ORDINAMENTI. L ORDINAMENTO INTERNAZIONALE L ordinamento giuridico internazionale Diritto internazionale generale e diritto internazionale particolare L adattamento del diritto interno

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DASS DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DASS DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DASS DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART.1 E costituita l Associazione DASS, senza scopo di lucro. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi della legge. ART.2

Dettagli

Regolamento della Sezione Informatica 28 aprile 2003. Associazione Nazionale Impiantistica Industriale SEZIONE DI INFORMATICA REGOLAMENTO

Regolamento della Sezione Informatica 28 aprile 2003. Associazione Nazionale Impiantistica Industriale SEZIONE DI INFORMATICA REGOLAMENTO Associazione Nazionale Impiantistica Industriale SEZIONE DI INFORMATICA REGOLAMENTO N.B. La presente stesura aggiorna la precedente edizione del 15 aprile 1996 rendendola omogenea al nuovo statuto Animp

Dettagli

FONDAZIONE CALABRIA - ROMA - EUROPA REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE. TITOLO I Norme Generali. Articolo 1-Premessa Generale

FONDAZIONE CALABRIA - ROMA - EUROPA REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE. TITOLO I Norme Generali. Articolo 1-Premessa Generale FONDAZIONE CALABRIA - ROMA - EUROPA REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE TITOLO I Norme Generali Articolo 1-Premessa Generale Il presente Regolamento è adottato dal CdA della FONDAZIONE Calabria Roma Europa, nei

Dettagli

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI PRESIDENZIALI DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2014. Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013-2014

Dettagli

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 $662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 Costituzione e sede I signori comparenti convengono di costituire tra loro un associazione culturale di volontariato ONLUS sotto la denominazione E.F.A. (Etica,

Dettagli

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione

Dettagli

RELAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER

RELAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER COMUNE DI RIETI RELAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA E BENEMERITA - DISPOSIZIONE SPECIALE: CITTADINANZA ONORARIA IUS SOLI (dott.sa Stefania Mariantoni) 1 RELAZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNE DI GARGNANO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi - (Approvato

Dettagli

STATUTO Dicembre 2004 pag. 1

STATUTO Dicembre 2004 pag. 1 STATUTO Dicembre 2004 pag. 1 Articolo 1 A norma dell art. 36 e seguenti del Codice Civile e della Normativa in materia, è costituita un Associazione di promozione sociale denominata Colomba Bianca Associazione

Dettagli

Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale. Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati

Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale. Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati L'Assemblea Generale, Considerato che la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il

Dettagli

Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007

Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007 Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007 Art. 1 - Soci Ciascun membro del Coordinamento che

Dettagli

STATUTO COMITATO DEI GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA MONTESSORI CARDANO AL CAMPO

STATUTO COMITATO DEI GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA MONTESSORI CARDANO AL CAMPO STATUTO COMITATO DEI GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA MONTESSORI CARDANO AL CAMPO PREMESSA Il presente Statuto regolamenta le attività del Comitato dei genitori (C.d.G.) dell Istituto Comprensivo Maria

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Elaborazione Ufficio Servizi Culturali Ottobre 2007 INDICE Art. 1 Principi ispiratori Art. 2 Consulta delle Associazioni Art. 3 Finalità ed attività Art. 4

Dettagli

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI. Art.1 Finalità. Art. 2 Competenze. 2. Il CCR svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI. Art.1 Finalità. Art. 2 Competenze. 2. Il CCR svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo. REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI Art.1 Finalità 1. Allo scopo di promuovere i diritti, accrescere le opportunità e favorire una idonea crescita socio-culturale dei ragazzi, nella piena consapevolezza

Dettagli

MODALITA DI FUNZIONAMENTO E CONSULTAZIONE DEL TAVOLO PERMANENTE DEI SOGGETI DEL TERZO SETTORE DEL DISTRETTO SOCIALE EST MILANO

MODALITA DI FUNZIONAMENTO E CONSULTAZIONE DEL TAVOLO PERMANENTE DEI SOGGETI DEL TERZO SETTORE DEL DISTRETTO SOCIALE EST MILANO Allegato A alla deliberazione n. 11 dell 08/06/2012 MODALITA DI FUNZIONAMENTO E CONSULTAZIONE DEL TAVOLO PERMANENTE DEI SOGGETI DEL TERZO SETTORE DEL DISTRETTO SOCIALE EST MILANO 1. COMPITI E FINALITA

Dettagli

COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA

COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA Provincia di Foggia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 04.06.2015

Dettagli

Tutela internazionale dei diritti umani 2015/2016. L ONU e i diritti umani: i primi passi

Tutela internazionale dei diritti umani 2015/2016. L ONU e i diritti umani: i primi passi Tutela internazionale dei diritti umani 2015/2016 L ONU e i diritti umani: i primi passi lezione del 6 ottobre 2015 Preambolo NOI, POPOLI DELLE NAZIONI UNITE, DECISI a salvare le future generazioni dal

Dettagli