Modulo Analisi e Valutazione Ambientale

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1 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria Facoltà di Architettura Corso di Laurea in Urbanistica Reggio Calabria, venerdì 30 ottobre 2009 Modulo Analisi e Valutazione Ambientale anno accademico 2009/2010 Docente: arch. Antonio Maria LEONE Dottore di Ricerca in Pianificazione Territoriale

2 Argomenti lezioni precedenti Presentazione del corso DIRETTIVE COMUNITARIE - Direttiva 2001/42/Ce Sviluppo del concetto di Bene culturale nella legislazione italiana Glossario 2

3 Sinteticamente il modulo didattico verterà: Evoluzione dei concetti di territorio, paesaggio e ambiente; Il sistema della pianificazione territoriale ed ambientale; Le Direttive comunitarie; Valutazione dei sistemi ambientali; La teoria dei sistemi applicata alle organizzazioni territoriali. L approccio sistemico all analisi ambientale; Principi fondamentali dello sviluppo sostenibile; La valutazione ambientale strategica (VAS): generalità ed applicazione ai programmi finanziati con fondi europei; La valutazione ambientale strategica degli atti di pianificazione; La valutazione di impatto ambientale(via). Basi normative e metodologiche; Tecniche per la individuazione e la quantificazione degli impatti nella valutazione di impatto ambientale; Analisi e valutazioni dei rischi ambientali. Fondamenti teorici, modelli, strumenti applicativi e gestionali; La certificazione ambientale.

4 Bibliografia di riferimento Amadio V., Analisi di sistemi e progetti di paesaggio, Franco Angeli, Milano 2003 Bologna G.F., Manuale della sostenibilità, Ed. Ambiente, Milano, 2005 Cinquina P. (a cura di), Guida alle procedure di valutazione ambientale, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2009 Fidanza (a cura di), Esperienze italiane di valutazione ambientale di piani e programmi (VAS), Urbanistica Dossier n. 88, INU Edizioni, 2006 Garano M., Zoppi C. (a cura di), La valutazione ambientale strategica nella pianificazione territoriale, Gangemi Editore, 2003 Landi G. (a cura di), La valutazione di impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica, Utet, Torino, 2009 Martinelli F. (a cura di), La pianificazione strategica in Italia e in Europa. Metodologie ed esiti a confronto, Franco Angeli, Milano 2005 Paolillo P.L. (a cura di), La misura dello spreco. Esercizi di valutazione ambientale strategica delle risorse fisiche, Franco Angeli, Milano 2005 Verdesca D., Manuale di valutazione d'impatto economico-ambientale, Maggioli Editore, 2003

5 Direttive comunitarie Direttiva 92/43/Cee del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

6 Direttiva 92/43/Cee Lo scopo della direttiva 92/43/Cee è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, ovvero della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

7 Direttiva 92/43/Cee DEFINIZIONI Al fine della Direttiva 92/43/Cee: - per conservazione : un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente; - per habitat naturali : zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali. - per habitat naturali di interesse comunitario : gli habitat che nel territorio di cui all'articolo 2. (i) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale; ovvero (ii) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta; ovvero (iii) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle sei regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, boreale, continentale, macaronesica e mediterranea.

8 Direttiva 92/43/Cee DEFINIZIONI Al fine della Direttiva 92/43/Cee: - per tipi di habitat naturali prioritari : i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*) nell allegato I. - per stato di conservazione di un habitat naturale : l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio. - per habitat di una specie : ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

9 Direttiva 92/43/Cee DEFINIZIONI Al fine della Direttiva 92/43/Cee: - per specie di interesse comunitario : le specie che nel territorio di cui all'articolo 2: (i) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure (ii) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure (iii) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure (iv) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.

10 DEFINIZIONI Al fine della Direttiva 92/43/Cee: Direttiva 92/43/Cee - per specie prioritarie : le specie di cui alla lettera g), punto i), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (*) nell'allegato II. - per stato di conservazione di una specie : l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni.

11 DEFINIZIONI Al fine della Direttiva 92/43/Cee: Direttiva 92/43/Cee - per sito : un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata. - per sito di importanza comunitaria : un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. - per zona speciale di conservazione : un'area un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

12 DEFINIZIONI Al fine della Direttiva 92/43/Cee: Direttiva 92/43/Cee - per esemplare : qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato IV e nell'allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento.

13 Direttiva 92/43/Cee CONSERVAZIONE In base all art.3 della Direttiva 92/43/Cee: È costituita una Rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. La rete «Natura 2000» comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

14 Direttiva 92/43/Cee CONSERVAZIONE In base all art.3 della Direttiva 92/43/Cee: Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di Natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

15 Direttive comunitarie Direttiva del Consiglio 97/11/Ce del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/Cee concernente la valutazione dell impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

16 Direttiva 97/11/Cee Lo scopo della Direttiva 97/11/Cee, che modifica la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati problemi pubblici e privati, mira a fornire alle autorità competenti le informazioni adeguate che permettano di decidere su un determinato progetto con cognizione di causa per quanto riguarda il possibile notevole impatto sull'ambiente; che la procedura di valutazione è uno strumento fondamentale della politica ambientale quale definita all'articolo 130 R del trattato e del quinto programma comunitario di politica e d'azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile;

17 Direttiva 97/11/Cee DEFINIZIONI Al fine della Direttiva 97/11/Cee s intende: - per progetto : la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere; altri interventi sull ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. - per committente : il richiedente dell autorizzazione relativa ad un progetto privato o la pubblica autorità che prende l iniziativa relativa a un progetto. - per autorizzazione : decisione dell autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto. - per pubblico : una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi. - per pubblico interessato : pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure.

18 Direttiva 97/11/Cee OBBLIGHI GENERALI Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto. La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: - l'uomo, la fauna e la flora; - il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; - i beni materiali ed il patrimonio culturale; - l'interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino.

19 OBBLIGHI GENERALI Gli Stati Direttiva 97/11/Cee.

20 Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. Direttiva 2001/42/Ce del 21 maggio1992 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull ambiente

21 Direttiva 2001/42/Ce Il concetto di Valutazione Strategica è nato nell ambito degli studi regionali e della pianificazione. Nel 1981 l Housing and Urban Development Department degli USA ha pubblicato il Manuale per la Valutazione d Impatto di area vasta, che viene considerato il progenitore della metodologia della valutazione strategica. In Europa la Convenzione sugli Studi di Impatto Ambientale in Contesti Transfrontalieri, la cosiddetta Convenzione ESPOO, ha creato i presupposti per l introduzione della VAS, avvenuta nel 1991.

22 Direttiva 2001/42/Ce La Direttiva Europea sulla VAS (2001/42/EC) imponeva a tutti gli stati membri dell Unione Europea la ratifica della direttiva nelle normative nazionali entro il 21 luglio Molti degli Stati membri hanno iniziato a implementare la Direttiva a partire dai temi più strettamente connessi alla pianificazione territoriale, per poi estendere l approccio a tutte le politiche con effetti rilevanti per l ambiente. La Direttiva Europea 2001/42/CE concernente "la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale", cosìddetta direttiva VAS, entrata in vigore il 21 luglio 2001, rappresenta un importante passo avanti nel contesto del diritto ambientale europeo.

23 Direttiva 2001/42/Ce A livello nazionale la direttiva 2001/42 è stata recepita recentemente (vedi slide successive), mentre il quadro normativo di recepimento a livello regionale rivela che solo in alcune regioni sono state emanate disposizioni riguardanti l applicazione della procedura di valutazione ambientale strategica con riferimento alla direttiva comunitaria (vedi Calabria). È stata svolta a questo proposito una analisi di confronto regionale di detti atti normativi, attraverso specifici parametri di confronto, al fine di individuare gli elementi comuni e le discordanze nelle modalità di attuazione della direttiva comunitaria in assenza di un decreto nazionale.

24 Direttiva 2001/42/Ce La Valutazione Ambientale Strategica, quindi, si delinea come un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte politiche, piani o iniziative nell ambito di programmi nazionali, regionali e locali in modo che queste siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale, fin dalle prime fasi (strategiche) del processo decisionale. In altre parole, la Valutazione Ambientale Strategica assolve al compito di verificare la coerenza delle proposte programmatiche e pianificatorie con gli obiettivi di sostenibilità, a differenza della VIA che si applica a singoli progetti di opere.

25 Direttiva 2001/42/Ce Sotto un profilo giuridico il principio guida della VAS è quello di precauzione, che consiste nell integrazione dell interesse ambientale rispetto agli altri interessi (tipicamente socioeconomici) che determinano piani e politiche. Il principio guida della V.I.A. è invece quello, più immediatamente funzionale, della prevenzione del danno ambientale. Sulla base di questa distinzione di principi si comprende come mai la VAS venga definita in quanto processo, mentre la VIA è una procedura, con soggetti, fasi e casistiche di esiti.

26 PASSAGGIO A livello nazionale la direttiva 2001/42/Ce è stata recepita con la parte seconda del D.L. n.152 del modificato e integrato dal D.L. n.4 del entrato in vigore il In base a questo decreto vengono disciplinate le nuove DEFINIZIONI per quanto riguarda VIA, VAS, AIA ecc.

27 D.L. n.4 del DEFINIZIONI Al fine della DL n.4 del si intende: - per VAS : il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio; - per VIA : il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

28 D.L. n.4 del DEFINIZIONI Al fine della DL n.4 del si intende: - per impatto ambientale : l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti; - per patrimonio culturale : l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

29 D.L. n.4 del DEFINIZIONI Al fine della DL n.4 del si intende: - per piani e programmi : gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche; - per rapporto ambientale : il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13; - per progetto preliminare : gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale; - per progetto definitivo : gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;

30 D.L. n.4 del DEFINIZIONI Al fine della DL n.4 del si intende: - per studio di impatto ambientale : elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 22; - per modifica : la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente; - per modifica sostanziale : la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti negativi significativi sull'ambiente; - per verifica di assoggettabilità : la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;

31 D.L. n.4 del DEFINIZIONI Al fine della DL n.4 del si intende: - per provvedimento di verifica : il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità; - per provvedimento di Valutazione dell Impatto Ambientale : il provvedimento dell'autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. È un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale; - per Autorizzazione Integrata Ambientale : il provvedimento previsto dagli articoli 5 e 7 e seguenti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

32 D.L. n.4 del DEFINIZIONI Al fine della DL n.4 del si intende: - per autorità competente : la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani eprogrammi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti;

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