CAPITOLATO D APPALTO

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1 COMUNE DI ORISTANO Comuni de Aristanis Settore Vigilanza, Trasporti e Viabilità CORPO POLIZIA LOCALE via Carmine, SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI DI INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE CAPITOLATO D APPALTO

2 ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO 1. Costituisce oggetto del presente Capitolato l affidamento del servizio di rimozione, depositeria e custodia dei veicoli nel territorio comunale di Oristano ai sensi degli articoli 159 e 215 del codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi di altre disposizioni di legge, ordinanze o a richiesta del personale del Corpo Polizia Locale, per motivi contingibili ed urgenti. 2. Il servizio è richiesto anche per l applicazione delle sanzioni accessorie del sequestro e del fermo amministrativo, nei casi in cui la custodia non possa essere eseguita o sia rifiutata dal proprietario del veicolo. 3. Il servizio comprende, altresì: a) rimozione di veicoli, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi d ordine e pubblica necessità; b) rimozioni straordinarie: sequestri penali; c) veicoli provento di furto; d) rimozione veicoli in stato di abbandono; e) spostamento dei veicoli di invalidi; f) soccorso stradale gratuito per tutti i veicoli del Corpo Polizia Locale nel territorio comunale ed in quello dei comuni confinanti; ART. 2 DURATA DELL'AFFIDAMENTO 1. Il servizio verrà affidato per la durata di due (2) anni a partire dalla comunicazione dell aggiudicazione. 2. All approssimarsi della scadenza contrattuale l amministrazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, di affidare, mediante l uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, valutate le ragioni di convenienza e di pubblico interesse, all aggiudicatario dell appalto la ripetizione del servizio per ulteriori 12 (dodici) mesi. ART. 3 CARRI-GRU L affidatario del servizio dovrà comunicare al Corpo Polizia Locale la targa e le caratteristiche dei carri-gru che verranno utilizzati nell espletamento dell appalto e che dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche minime: 1. I mezzi impiegati dovranno aver conseguito tutte le prescritte omologazioni e dovranno essere costantemente sottoposti alle revisioni periodiche previste dal C.d.S. Nel caso di accertamento della mancata revisione il mezzo verrà immediatamente sospeso dal sevizio; 2. Il meccanismo di sollevamento di tutti i mezzi di rimozione dovrà essere idraulico e, comunque, in grado di consentire l'operazione di rimozione in un tempo inferiore ai due minuti primi, al fine di ridurre al minimo indispensabile l'intralcio sulle strade; il tempo complessivo commisurato alla difficoltà dell'operazione dovrà essere il più breve possibile. 3. I carri gru, dovranno essere sempre tenuti in condizione di massima efficienza tecnica, decoro e di pulizia interna ed esterna; 4. I mezzi, di qualunque tipologia che devono risultare conformi alle prescrizioni della vigente legislazione nazionale e comunitaria concernente la disciplina della circolazione stradale, dovranno essere preferibilmente di colore giallo, arancione o bianco. 5. I carri-gru dovranno essere omologati per almeno n. 2 posti in cabina. 6. I mezzi dovranno inoltre essere dotati di apparecchiature di segnaletica luminosa (lampeggiante arancione), in perfetta efficienza, secondo le prescrizioni impartite dalla Polizia Locale, nonché di tutte le attrezzature idonee a rimuovere veicoli comunque bloccati (deambulatore, carrelli, ecc.).

3 ART. 4 - DEPOSITERIA La rimozione del veicolo, ordinata ai sensi dell art. 215 comma 1 del C.d.S., è attuata tramite il trasferimento e deposito del veicolo nella base operativa. L'appaltatore dovrà, pertanto, mettere a disposizione idonea area, all uopo adeguatamente attrezzata al fine della sicurezza dei veicoli depositati ed affidata ad un responsabile della ditta appaltatrice che assume la figura di custode, secondo le prescrizioni di cui all art. 397 comma 3 del D.P.R n 495, e con le responsabilità sulla custodia. L'area di deposito sia per le parti aperte che per gli spazi coperti destinati al ricovero dei veicoli sia eventuali altri locali adiacenti a detti spazi, dovranno essere in regola con la normativa sugli incendi e con la normativa sui luoghi di lavoro. ART. 5 - PERSONALE 1. L appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri e gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni di Legge in materia di lavoro, assicurazione obbligatoria e prevenzione infortuni del personale dipendente; 2. La ditta assuntrice si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari; 3. Il personale non dovrà essere impiegato per turni ed orario di lavoro superiori a quanto disposto dal vigente Contratto di lavoro di categoria. Eventuali inadempienze verranno immediatamente segnalate all Ispettorato del lavoro e potranno determinare la risoluzione del contratto. A tal fine dovranno essere comunicate a richiesta del Corpo Polizia Locale le informazioni relative ai turni di servizio effettuati dal personale; 4. Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni e dovrà godere della fiducia dell'amministrazione; 5. L elenco del personale dipendente dovrà essere depositato e tenuto aggiornato unitamente a copia dei documenti di abilitazione alla guida, presso il Comando di Polizia Locale; 6. Il personale dovrà indossare indumenti dotati di elementi rifrangenti che facilitino l individuazione dell operatore e ne migliorino la sicurezza; 7. Il personale addetto alle rimozioni e alla riconsegna deve portare in vista sulla propria persona un tesserino di riconoscimento indicante le proprie generalità e l impresa di appartenenza; 8. Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. L appaltatore dovrà richiamare l attenzione sull obbligo di tutti i dipendenti di osservare il più scrupoloso segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell attività operativa, pena l applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione; 9. Inoltre, l impresa assuntrice, dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni: provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell espletamento del servizio; rifiuti qualsiasi compenso o regali; 10. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto. ART. 6 ASSICURAZIONE 1. I mezzi impiegati nei servizi oggetto del presente capitolato, dovranno essere coperti da assicurazione R.C. (responsabilità civile), per la circolazione del veicolo e per i veicoli trasportati o comunque rimossi, con massimale adeguato al particolare servizio svolto ma, comunque, non

4 inferiore a ,00 (tremilioni). La polizza dovrà prevedere l'estensione della copertura assicurativa agli spazi del deposito. 2. In alternativa alla specifica polizza che precede, l aggiudicataria potrà dimostrare l esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell Amministrazione Comunale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni. 3. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al Comando Polizia Locale, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Questa ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso dell appalto. ART. 7 MODALITA DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 1. Il servizio dovrà essere garantito durante l'intero arco dell'anno, giorni festivi compresi, con le seguenti modalità: dal lunedì al sabato: dalle ore 07,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,30 con possibilità di variazione di 60 minuti dell orario d inizio o di fine servizio. Dalle ore 13,30 alle ore 14,00 e dalle ore 19,30 alle ore 21,00 deve essere garantita la presenza di un operatore per la restituzione dei veicoli rimossi. Dalle ore 23,00 alle ore 07,30 detto servizio verrà assicurato con una maggiorazione del 50% della tariffa dovuta. 2. Il servizio verrà svolto a chiamata. Gli interventi di rimozione dovranno essere effettuati entro 30 minuti dalle chiamate da parte della Polizia Locale. 3. Il Servizio dovrà inoltre essere garantito nei giorni festivi ed in caso di urgenza. All uopo l appaltatore dovrà comunicare al Comando Polizia Municipale la reperibilità del proprio personale. 4. Il Servizio, infine, dovrà essere assicurato in occasione di manifestazioni straordinarie che verranno comunicate tempestivamente dal Comando Polizia Locale. 5. Il servizio dovrà essere svolto secondo le disposizioni impartite dalla Polizia Locale le cui istruzioni dovranno essere prontamente e scrupolosamente eseguite dall'equipaggio del mezzo. Gli Agenti del Corpo Polizia Locale potranno disporre, senza che l appaltatore abbia nulla a pretendere, che il veicolo rimosso venga depositato presso locali di proprietà dell amministrazione comunale o, in casi eccezionali, in altri locali. 6. L aggiudicatario del servizio dovrà comunque procedere alla rimozione/spostamento di qualunque veicolo dell Amministrazione o di soggetti privati di cui il Corpo di P.L. ne disponga la rimozione/spostamento. 7. I veicoli rimossi dovranno essere convenientemente e accuratamente trasportati e parcheggiati nei luoghi di deposito. 8. In casi o circostanze particolari nella cabina del mezzo cabina potrà trovare posto un Agente di Polizia Locale Art. 8 RESTITUZIONE DEI VEICOLI 1. Il pagamento delle tariffe per gli autoveicoli rimossi sarà corrisposto direttamente al Concessionario del Servizio il quale rilascerà la relativa ricevuta fiscale compilata in triplice copia: una per l utente, una da inviare al Comando Polizia Municipale e la terza per la contabilità del Concessionario medesimo. In proposito sarà cura del Concessionario munirsi di

5 appositi blocchi per la regolare fatturazione fiscale. Detti blocchi, prima dell utilizzo, dovranno essere verificati e registrati dal Comando Polizia Municipale. 2. Il personale addetto alla depositeria dovrà restituire il veicolo rimosso all interessato o persona delegata previa presentazione del titolo di restituzione e versamento a mani dello stesso responsabile delle spese dell intervento, rimozione e custodia del mezzo secondo le tariffe sottoindicate. 3. Dell avvenuta restituzione è redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, contenente l esplicita dichiarazione del proprietario o suo delegato che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito delle operazioni di rimozione o custodia. 4. Trascorse 48 ore dalla rimozione del veicolo qualora il proprietario, l'avente diritto o suo delegato non si sia presentato per il ritiro l'appaltatore è tenuto ad inoltrare apposita comunicazione a mezzo pec al Comando Polizia Locale nonché alla locale Questura; 5. Mensilmente l'appaltatore dovrà comunicare al Comando Polizia Locale a mezzo pec l'elenco dettagliato dei veicoli giacenti nella depositeria, il motivo della rimozione ed il periodo di giacenza; 6. Trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di rimozione e/o notificazione del relativo verbale di contestazione senza che il proprietario, l avente diritto o suo delegato si presenti per la restituzione e pagamento delle tariffe del servizio il veicolo, a cura del Comando di Polizia Locale che ha disposto la rimozione, potrà essere alienato o demolito secondo le modalità e procedure previste dell art. 215 comma 4 del C.d.S. ed all art. 395 del Regolamento 495/92. In tale caso, quanto ricavato dall alienazione viene prioritariamente impiegato per il pagamento della sanzione pecuniaria nonché delle spese di intervento, rimozione, blocco e custodia, salva restituzione dell eventuale residuo a favore del proprietario. In ogni caso nessuna somma potrà essere pretesa dall'amministrazione comunale per i veicoli giacenti nella depositeria per i primi 180 (centottanta) giorni di giacenza e, trascorso tale termine, per il tempo necessario all'espletamento delle pratiche di alienazione dei veicoli. 7. Nel caso fortuito di rimozione di veicoli di cui all art. 354 comma 4 del Regolamento del C.d.S. e nei casi di rimozione di veicoli, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi d ordine pubblico e pubblica necessità nulla è dovuto al Concessionario del Servizio dal soggetto proprietario del veicolo. Nessun onere inoltre potrà essere richiesto dal Concessionario al Comune. ART. 9 - TARIFFE Le tariffe da applicare nel servizio, come previsto del Decreto Interministeriale 04/09/98 n 401, sono individuate come segue: 1. per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t. a) diritto di chiamata.11,37 b) operazioni connesse al carico ed alla scarico del vicolo.17,05 c) maggiorazione 10%. 2,86 d) indennità chilometrica (dal logo di stazionamento dell autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d intervento e, quindi, al luogo di deposito) forfetizzata su base di 2 Km. Comprensiva di maggiorazione al 20%:. 5,69 2. per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. a) diritto di chiamata.14,22 b) operazioni connesse al carico ed alla scarico del vicolo.28,43 c) maggiorazione 10%. 4,28

6 d) indennità chilometrica (dal logo di stazionamento dell autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d intervento e, quindi, al luogo di deposito) forfetizzata su base di 2 Km. Comprensiva di maggiorazione al 20%:.6,63 3. per le rimozioni di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.: a) si applicano le tariffe della lett. B) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere. Gli importi dovuti dai trasgressori per le spese di rimozione, come sopra fissati, sono determinati secondo, altresì, i seguenti parametri di differenziazione: a) operazione d intervento con unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli e di loro convogliamento al deposito: il diritto di chiamata e l indennità, chilometrica previsti a seconda dei casi, alle lett. A), B) e C), devono essere suddivisi per il numero di veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo; b) interventi d urgenza in orario notturno o giornata festiva: aumento del 30% delle tariffe; c) se l interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi del comma 2 dell art.397 del Decreto del Presidente della Repubblica n 610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa; 4. custodia dei veicoli di cui ai punti che precedono per o frazione di successivo a quello di prelievo: Custodia in area recintata scoperta Custodia in area coperta Ciclomotori e motocicli Autovetture e autocarri fino a 35 q.li ,75 1,20 0,90 3,35 2, ,77 2,20 1,72 5,30 4,35 3,40 Autocarri oltre 35 q.li 5,74 4,60 3,64 12,60 9,00 7,60 Tutte le tariffe indicate nel presente articolo sono al netto dell'iva. Le tariffe sopra indicate sono aggiornate all inizio di ogni anno secondo le previsioni di cui all art. 397 comma 4 del Regolamento del C.d.S. 495/1992 come modificato dall art. 224 del D.P.R in misura non superiore all intera variazione, accertata dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati noto al 31/12 dell anno precedente. Tale aggiornamento annuale, a richiesta del concessionario del servizio, dovrà essere riconosciuto dal Comune con determinazione del Dirigente del Settore Vigilanza Trasporti - Viabilità. ART. 10 TARIFFE PER CASI PARTICOLARI 1. Per la rimozione e la custodia di veicoli posti sotto sequestro per violazioni della legge penale e messi a disposizione dell Autorità Giudiziaria verranno applicate le tariffe previste dalla stessa

7 Autorità. La liquidazione delle somme dovrà essere richiesta direttamente all Autorità Giudiziaria dallo stesso appaltatore. 2. In tutti i casi di sequestro amministrativo o di fermo amministrativo in cui la custodia non possa essere affidata al proprietario del veicolo o sia dallo stesso rifiutata, l'amministrazione, qualora risultasse impossibile, anche a seguito dell'alienazione del veicolo sequestrato, per qualsiasi motivo, recuperare le somme dovute, riconoscerà all'appaltatore un importo forfettario pari a: ,00 IVA compresa per ciclomotori e motoveicoli; ,00 IVA compresa per le autovetture e gli autocarri fino a 35 q.li; ,00 IVA compresa per autocarri superiori a 35 q.li. 6. Tale importo, comprensivo delle eventuali spese di rimozione, non potrà essere superiore al valore commerciale del veicolo e sarà dovuto all'appaltatore, esclusivamente, in caso di superamento del 180 dal successivo al sequestro. 7. Qualora la procedura di confisca e alienazione dovesse concludersi prima del 180 gli importi suddetti verranno proporzionalmente ridotti. 8. Per i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo e a fermo amministrativo per i quali non sia stato possibile recuperare le somme dovute per rimozione e custodia e per i quali l'amministrazione comunale abbia riconosciuto gli importi forfettari sopra indicati nessun aggio sarà dovuto dall'appaltatore. 9. Nessun'altra somma, a nessun titolo, potrà essere richiesta all'amministrazione comunale dall'appaltatore. ART. 11 VERSAMENTO AGGIO AL COMUNE 1. Il Concessionario, entro la prima decade del mese successivo, dovrà provvedere al versamento presso la Tesoreria Comunale, delle somme spettanti al Comune e costituite dalla percentuale dell aggio offerto in sede di gara. 2. Per ogni di ritardo nel versamento delle spettanti al Comune sarà dovuto dal Concessionario un interesse di mora pari al doppio dell interesse legale corrente, fatta salva la possibilità di applicazione delle penali di cui al successivo art.15 o, in caso di reiterazione, della revoca dell'affidamento prevista dall' art Per il ritardo superiore a giorni 10 (dieci) nel versamento dell aggio a favore del Comune si applicherà la penale di cui al successivo art. 15, lettera D. ART. 12 CORRISPETTIVO LORDO Le somme riscosse dal Concessionario per il Servizio di cui al presente capitolato costituiscono il corrispettivo lordo del Servizio medesimo. ART. 13 RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'IMPRESA 1. L appaltatore è responsabile dell esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e della perfetta esecuzione di tutto quanto previsto dal presente capitolato. 2. L appaltatore si assume tutte le spese, i rischi e le responsabilità derivanti dal servizio, rendendo indenne il Comune al riguardo, anche sotto il profilo fiscale ed assicurativo. 3. L appaltatore è responsabile dell osservanza di tutte le norme vigenti e dei contratti di lavoro, nonché delle disposizioni in materia assistenziale, previdenziale e di assicurazioni sociali. 4. L appaltatore è, altresì, unico responsabile delle operazioni tecniche di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli e degli eventuali danni, deterioramenti e/o guasti. 5. L appaltatore si impegna, senza riserve od eccezioni, a tenere indenne l Amministrazione comunale dalle richieste di risarcimento danni provenienti da terzi e causati per dolo, colpa e caso fortuito in relazione all'espletamento del servizio e ad altre cause ad esso connesse. La

8 responsabilità è estesa a tutti i danni causati a terzi, a cose, a persone (compreso l Agente di Polizia Locale in servizio) sia dall impresa che dal personale dipendente. 6. Non è consentito il sub-affidamento del servizio ad altre imprese. ART. 14 CAUSE DI REVOCA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 1. L Amministrazione Comunale può revocare l affidamento del servizio in qualsiasi momento, mediante preavviso di quindici (15) giorni da inviarsi con raccomandata A/R, qualora ritenga che le modalità in atto non corrispondano più al pubblico interesse. Si applica l art del Codice civile. 2. L Amministrazione Comunale potrà revocare l affidamento del servizio mediante determinazione del Dirigente responsabile, che diventa efficace decorsi trenta (30) giorni dalla sua comunicazione mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi: a. Mancata attivazione o prosecuzione delle attività di cui all art. 1; b. Frode tentata o consumata a danno dell Amministrazione Comunale o degli utenti della strada; c. Applicazione di tariffa superiore a quella stabilita; d. Irregolarità nello svolgimento del servizio, ripetutamente contestate, complessivamente per tre volte; e. Impiego di veicoli diversi da quelli comunicati all Amministrazione Comunale; f. Mancato rispetto delle normative previdenziali e assicurative relativamente al personale dell impresa; g. Mancata o insufficiente garanzia del servizio; h. Perdita di possesso o intervenuta inidoneità del deposito rimessa, senza contestuale sostituzione con altra rimessa avente le caratteristiche richieste dal capitolato; i. Mancata costituzione o ripristino della cauzione entro i termini indicati dall Amministrazione Comunale; j. accertato episodio di abbandono di veicoli rimossi sulla sede stradale. Si intende per abbandono anche la sosta notturna al di fuori della rimessa di carri attrezzi con veicoli rimossi agganciati; k. Perdurare delle inadempienze ad altre disposizioni di legge o del presente disciplinare, per le quali il Dirigente responsabile abbia applicato la penalità per più di una volta; l. Perdita di uno o più dei requisiti per ottenere l affidamento del servizio; m. Mancato rinnovo della polizza assicurativa; n. Subappalto del contratto o cessazione dell attività; o. Mancato versamento per due mensilità consecutive dell'aggio offerto in sede di gara; 3. Nei casi sopra elencati il Comune ha insindacabile facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, e ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, rivalendosi sul deposito cauzionale. 4. L appaltatore ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il servizio per cause ad essa non imputabili, ai sensi dell art c. c. 5. Nei seguenti casi si procede al subentro nel servizio del nuovo soggetto: a. Cessione dell impresa; b. Raggruppamento con altra impresa. ART PENALITÀ In caso di negligenza dell esecuzione del servizio, di inosservanza delle regole di cui al presente capitolato o delle disposizioni impartite dal Comando di Polizia Locale, oppure di ritardo nel loro adempimento, qualora la fattispecie risulti obiettivamente ingiustificata e non rientri tra le cause di revoca della concessione, sono applicate a carico dell impresa le seguenti penalità:

9 1.. 50,00 (cinquanta/00) per ogni di ritardo nell adempimento di regole o disposizioni; ,00 (duecento/00) per ogni omissione di intervento a seguito di chiamata; ,00 (trecento/00) in caso di negligenza nell esecuzione del servizio: si considera negligenza l esecuzione del servizio in violazione delle norme professionali, stradali e di ordinaria diligenza; in caso di ripetuta negligenza, la penalità è raddoppiata a partire dal terzo episodio; ,00 (quattrocento/00) per ogni omissione nell osservanza di regole o disposizioni: si considera omissione anche il ritardo nell adempimento protratto oltre i 30 (trenta) giorni; in caso di ripetuta inosservanza della stessa regola o disposizione, la penalità è raddoppiata a partire dal terzo episodio; L applicazione delle penalità deve essere preceduta da regolare contestazione dell inadempienza da parte del Dirigente responsabile, verso cui l impresa ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, il Dirigente procede all applicazione delle sopra citate penalità, disponendo con apposita determinazione il prelievo della stesse dalla cauzione depositata. E fatto salvo il diritto dell'amministrazione comunale al risarcimento dell eventuale ulteriore danno. ART. 16 CONTROVERSIE Ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del contratto sarà devoluta alla cognizione dell Autorità Giudiziaria ordinaria. Il foro competente sarà quello di Oristano. E escluso l arbitrato. ART. 17 RINVIO AD ALTRE NORME Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato il Concessionario dovrà attenersi alle prescrizioni che verranno impartite dal Comandante della Polizia Locale fermo restando l obbligo dell osservanza delle disposizioni Leggi e Regolamenti in vigore ancorché non espressamente citate nel presente capitolato. L aggiudicatario si impegna alla sottoscrizione dell allegato schema del Patto di integrità e di rispettare le norme contenute nello stesso atto, approvato con deliberazione della G.C. n. 86 del ; ART. 18 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del il prestatore di servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo stesso raccolti in relazione all espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati stessi esclusivamente al fine dello stesso espletamento del servizio. 2. Il prestatore di servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull operato degli incarichi del trattamento. 3. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. Il Dirigente del Settore Vigilanza Trasporti - Viabilità Dr. Rinaldo Dettori

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