COMUNE DI GRAGNANO. Capitolato Speciale di Appalto
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1 COMUNE DI GRAGNANO ALLEGATO C Capitolato Speciale di Appalto ART.1 - OGGETTO DELL APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO Il Comune di Gragnano intende affidare l incarico del servizio di consulenza e assistenza assicurativa a un broker, regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del D. Lgs. 209/2005. Il servizio ha indicativamente per oggetto: a. individuazione, analisi e valutazione e gestione dei rischi cui il Comune di Gragnano è soggetto; b. analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato; c. monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti; d. redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità del Comune di Gragnano; e. assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute; f. gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi del Comune di Gragnano con controllo sull emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile; g. aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze del Comune di Gragnano e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici; h. assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze prestabilite, indicanti dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti); i. attività di gestione dei contratti assicurativi e attività di assistenza e consulenza in materia assicurativa; j. attività di assistenza nella gestione dei sinistri anche quando il Comune dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato k. segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto; l. resa di pareri, assistenza e consulenza ai servizi comunali su questioni in materia assicurativa o attinente m. aggiornamento e formazione del personale dell ente che collabora alla gestione
2 delle polizze assicurative con cadenza periodica e comunque nel caso di introduzione di novità legislative in materia assicurativa; n. rapporto sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalla compagnie assicuratrici con relativo importo; segnalazione preventiva dei premi dovuti; o. progetto per analisi e gestione dei rischi sulle strade finalizzato alla riduzione dei sinistri. ART. 2 DURATA E DECORRENZA DELL INCARICO L incarico avrà inizio con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e durata pari ad anni due, rinnovabile per ugual periodo ad esclusiva richiesta dell Amministrazione, previa verifica dei risultati conseguiti. Dalla data di sottoscrizione del contratto, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione di quanto indicato all art. 1. L Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere, con preavviso di novanta giorni, alla disdetta di ogni rapporto con il Broker senza che lo stesso possa pretendere alcunché. In caso di scadenza naturale o anticipata dell incarico, il Broker, su richiesta dell Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze all Amministrazione ovvero al nuovo Broker. L incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l iscrizione al RUI, l Impresa sia soggetta a sanzione amministrativa, a sanzione disciplinare, a cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005. ART.3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Gragnano alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi. Il compenso in parola non dovrà determinare maggiori oneri assicurativi per l Ente. ART.4 SVOLGIMENTO DELL INCARICO È esplicitamente convenuto che restano in capo all Amministrazione l assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. Entro i limiti di cui al comma precedente, il Comune di Gragnano autorizza il Broker a
3 trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell Amministrazione appaltante, né è in grado di impegnare l Amministrazione se non previa esplicita autorizzazione. Il Broker è l unico responsabile dell esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Il Broker affidatario dovrà svolgere l incarico nell interesse del Comune, osservando tutte le indicazioni e richieste che l Ente stesso fornirà. Pertanto esso resterà obbligato ad osservare le predette indicazioni al fine dì pervenire ad una proposta perfettamente rispondente alle necessità del Comune. Egli dovrà in particolare osservare l obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase. Sono a carico del Broker aggiudicatario, tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all espletamento dell incarico, nonché i rischi connessi all esecuzione dell incarico stesso. Il Comune ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell incarico, nei termini previsti dal d.lgs. 209/2005, imputabili a negligenze, errori, omissioni. Il Broker nell espletamento del servizio: Non potrà impegnare in alcun modo l Ente senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall Ente. In caso contrario il Broker risulterà direttamente responsabile; E tenuto al segreto d ufficio e dovrà osservare l obbligo di diligenza nell esecuzione del servizio di cui all art del cc; ART.5 PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI Il Comune di Gragnano provvede al pagamento dei premi assicurativi direttamente al Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell art del codice civile. Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Gragnano le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell eventuale sospensione della garanzia assicurativa. ART.6 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI Il Broker si impegna a: eseguire l incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale e dell offerta tecnica presentata in sede di gara con diligenza e nell esclusivo interesse del Comune di Gragnano;
4 garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi; mettere a disposizione dell Amministrazione Comunale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo. L Amministrazione Comunale si impegna a: non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker; rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Gragnano, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso; indicare espressamente, in ciascun capitolato d appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker; fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l incarico. ART.7 POLIZZA ASSICURATIVA Prima della stipulazione del presente contratto, il Broker dovrà consegnare copia della polizza di RC Professionale cos come prevista dal D. Lgs. 209/2005, e comunicare successivamente eventuali variazioni. La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell incarico e dovrà avere un massimale di almeno Euro ,00. ART.8 RESPONSABILITÀ DEL BROKER Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare all Amministrazione appaltante; il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell Amministrazione Comunale competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso. ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nel disciplinare e/o nella proposta tecnica presentata in sede di gara, sarà facoltà del Comune di Gragnano risolvere in qualsiasi momento il contratto ai sensi dell art del codice civile, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5 L Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui si verifichino gravi inadempienze agli obblighi posti a carico del Broker nel presente capitolato o nel bando. La risoluzione sarà preceduta da una contestazione, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con l indicazione di un termine non superiore a 15 gg. per eventuali giustificazioni per le quali il Broker non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio. La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora l aggiudicatario non sia più iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui al D.Lgs. 209/2005 o nel caso in cui venga dichiarato fallito. L Ente, indipendentemente dalla revoca dell incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell incarico, ed imputabili a gravi errori ed omissioni del Broker. La risoluzione avrà effetto dal 90 giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker. L Amministrazione Comunale si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art del codice civile, qualora il Broker aggiudicatario non abbia stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui al precedente art. 7. Il contratto si intenderà altresì risolto automaticamente nell ipotesi prevista dall art. 2, ultimo comma, del presente capitolato. ART. 10 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto. ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003. ART. 12 DISPOSIZIONI PARTICOLARI L Impresa aggiudicataria ha l obbligo di comunicare al Comune di Gragnano ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell amministrazione appaltante di risolvere, in tale ipotesi, il contratto. Sarà a carico dell aggiudicatario ogni spesa relativa e conseguente all appalto in parola (spese contrattuali e di registrazione, bolli ecc.) prevista dalla vigente normativa, ancorché emanata nel corso dell appalto medesimo.
6 ART. 13 CONTROVERSIE Eventuali controversie, inerenti l esecuzione o l interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporle in via transattiva, saranno definite al Foro di Torre Annunziata in via esclusiva. ART. 14 RINVIO Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D.Lgs. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia.
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