R E G I O N I DELLA REPUBBLICA ITALIANA SOMMARIO 3ª SERIE SPECIALE P ARTE PRIMA. Roma - Sabato, 1 febbraio Anno Numero 5

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1 3ª SERIE SPECIALE Spediz. abb. abb. post. post. - art. 45% 1, comma - art. 12, comma 20/b Legge , , n. n Filiale - Filiale di Romadi Roma GAZZETTA Anno Numero 5 UFFICIALE P ARTE PRIMA DELLA REPUBBLICA ITALIANA Roma - Sabato, 1 febbraio 2014 SI PUBBLICA IL SABATO DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, ROMA - CENTRALINO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA R E G I O N I SOMMARIO REGIONE VALLE D AOSTA LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 18. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016). Modificazioni di leggi regionali. (14R00046) Pag. 1 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 dicembre 2013, n. 0236/Pres. Regolamento per la concessione di contributi per la trasformazione tecnica dei centralini telefonici e la fornitura di adeguati strumenti finalizzati all inserimento lavorativo delle persone non vedenti, in attuazione dell articolo 17 della legge regionale 25 settembre 1996 n. 41 (Norme per l integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»). (14R00014) Pag. 15 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 dicembre 2013, n. 0237/Pres. Regolamento per la concessione e l erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). (14R00015) Pag. 17 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 dicembre 2013, n. 0238/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone disabili, soluzioni abitative protette alternative all istituzionalizzazione e centri residenziali per gravi e gravissimi, ai sensi dell articolo 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»). (14R00016) Pag. 27 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 dicembre 2013, n. 0240/Pres. Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2008, n. 2 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo). (14R00017) Pag. 29

2 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 dicembre 2013, n. 0246/Pres. Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 262 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80, nei limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria)). (14R00018) Pag. 31 REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 27 novembre 2013, n. 71. Disciplina dell attività ricettiva di albergo diffuso. (13R00625) Pag. 32 LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2013, n. 72. Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre (14R00022).. Pag. 34 LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 73. Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 76 (Riconoscimento e misure a sostegno dell attività dell Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d Europa «AICCRE» - Federazione regionale della Toscana). (14R00023). Pag. 35 LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 74. Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale). (14R00024) Pag. 36 REGIONE ABRUZZO LEGGE REGIONALE 25 novembre 2013, n. 43. Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 recante Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). (14R00026) Pag. 36 II

3 REGIONE VALLE D AOSTA LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 18. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016). Modificazioni di leggi regionali. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d Aosta n. 53 del 24 dicembre 2013) la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE H A APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE P ROMULGA Capo I A GEVOLAZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE Art. 1. Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali 1. Gli interventi di cui all art. 3 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), sono prorogati, alle condizioni ivi previste, per l anno 2014, per le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 2, limitatamente alla prima rata per i mutui agevolati con rate semestrali, alle prime due rate per i mutui con rate trimestrali, alle prime tre rate per i mutui con rate bimestrali e un periodo di sei mesi per i mutui agevolati con rate annuali, con conseguente variazione delle scadenze delle rate successive, per i mutui agevolati a valere sulle seguenti leggi regionali: a) 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d Aosta), di cui al capo I (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati) e al capo II (Provvidenze per il turismo); b) 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d Aosta); c) 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l artigianato, il commercio e la cooperazione); d) 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell industria edilizia); e) 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio); f) 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie); g) 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre); h) 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura); i) 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio); j) 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali); k) 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico); l) 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane); m) 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli); n) 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta s.p.a.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16); o) 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1); p) 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l accesso al credito sociale); q) 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative). 2. La sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati al 31 dicembre 2013 in scadenza dal 1 marzo 2014 al 28 febbraio La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data del 31 dicembre 2013 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l escussione delle garanzie. 4. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare alla società finanziaria regionale Finaosta s.p.a. o alle banche convenzionate, entro il 28 febbraio 2014 per le rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2014 ed entro il 30 aprile 2014 per le rate con scadenza successiva. 5. Limitatamente ai mutui agevolati a valere sulla legge regionale n. 46/1985 e sulla legge regionale n. 8/1998, la sospensione si applica esclusivamente nel caso in cui gli utili di ciascuno degli ultimi tre esercizi approvati siano inferiori all importo delle rate di mutuo da corrispondere per l anno di riferimento. 6. Limitatamente ai mutui agevolati a valere sulla legge regionale n. 33/1973 e sulla legge regionale n. 19/2001, la sospensione si applica esclusivamente nel caso in cui gli utili di ciascuno degli ultimi tre esercizi approvati siano inferiori al doppio delle rate di mutuo da corrispondere per l anno di riferimento. 1

4 Art. 2. Sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione 1. Le disposizioni di cui all art. 2 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi), per la sospensione delle quote capitali sui mutui con contributo in conto interessi della Regione, sono prorogate, alle condizioni ivi previste, limitatamente alla prima rata in scadenza nel periodo di cui al comma 2 per i mutui agevolati con rate semestrali e limitatamente ad un periodo di sei mesi per i mutui agevolati con rate annuali con conseguente variazione delle scadenze delle rate successive. 2. La sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati al 31 dicembre 2013 in scadenza dal 1 marzo 2014 al 28 febbraio L onere derivante dall applicazione del comma 1, stimato per il triennio 2014/2016 in complessivi euro , è finanziato con le disponibilità presenti sul fondo di gestione speciale di Finaosta s.p.a. ai sensi dell art. 6 della legge regionale n. 7/2006. Art. 3. Autorizzazione di spesa per il bon de chauffage. Legge regionale 7 dicembre 2009, n Per l anno 2014, l onere complessivo derivante dall applicazione della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico), è determinato in euro Gli oneri di cui al comma 1 sono finanziati con le disponibilità a valere sul fondo di dotazione della gestione speciale presso Finaosta s.p.a. di cui all art. 6 della legge regionale n. 7/2006. Art. 4. Autorizzazione di spesa per il sostegno dei costi dell energia elettrica. Legge regionale 15 febbraio 2010, n Per l anno 2014, l onere complessivo derivante dall applicazione della legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (Interventi regionali a sostegno dei costi dell energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2), è determinato in euro Gli oneri di cui al comma 1 sono finanziati con le disponibilità a valere sul fondo di dotazione della gestione speciale presso Finaosta s.p.a. di cui all art. 6 della legge regionale n. 7/2006. Art. 5. Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia 1. Gli interventi di cui all art. 6 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), sono prorogati, alle condizioni ivi previste, per l anno L onere derivante dall applicazione del comma 1 è determinato, per l anno 2014, in complessivi euro (UPB Trasferimenti correnti per altri interventi di finanza locale - parz.). Art. 6. Misure di contenimento dei costi nelle società pubbliche regionali 1. A decorrere dal primo rinnovo successivo all entrata in vigore della presente legge, i compensi annuali lordi onnicomprensivi spettanti ai componenti di organi di gestione e di controllo di società controllate direttamente dalla Regione o indirettamente in gestione speciale per il tramite di Finaosta S.p.A., superiori a euro, sono ridotti del 40 per cento limitatamente all eccedenza e non possono comunque essere determinati in misura superiore a euro Capo II MISURE DI CONTENIMENTO E DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA REGIONALE Art. 7. Disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale regionale 1. Per l anno 2014, l Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 15 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1 gennaio 2014 e non oltre il 15 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell anno Agli effetti del presente comma, non costituisce incremento della dotazione organica il reclutamento di personale dell organico del Corpo forestale della Valle d Aosta e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e il passaggio di categoria o posizione del personale dipendente appartenente agli stessi organici conseguente a procedure concorsuali interamente riservate al personale interno ai sensi della normativa regionale vigente. 2. Al comma 1 dell art. 43 della legge regionale n. 22/2010, dopo le parole: «tra gli enti di cui all art. 1, comma 1,» sono inserite le seguenti: «nonché tra tali enti e l Azienda USL senza oneri aggiuntivi per i rispettivi bilanci,». Art. 8. Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica 1. Sino alla completa definizione delle funzioni comunali da esercitare in forma associata e dei relativi fabbisogni di personale e, comunque, per l anno 2014, è fatto divieto agli enti locali di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quelle da effettuare nell ambito dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi necessarie ad assicurare il rispetto degli standard organizzativi minimi dei predetti servizi definiti dalla Giunta regionale. Sono consentiti trasferimenti 2

5 per mobilità tra gli enti del comparto unico regionale ai sensi dell art. 43, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell organizzazione dell Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale). 2. Per l anno 2014, gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, nel limite della spesa massima sostenuta per tali finalità nell anno 2010, fatta salva la possibilità di superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e per quelle afferenti al settore sociale. Art. 9. Indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali 1. Per l anno 2014, gli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali non possono essere determinati in aumento rispetto agli importi stabiliti per l anno 2013, fatti salvi la possibilità di raddoppiare o l obbligo di dimezzare l importo dell indennità di funzione determinata per l anno 2013 per gli amministratori che ricoprono le cariche di cui all art. 11, comma 4, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), in relazione all eventuale mutamento della posizione lavorativa dell amministratore interessato rispetto a quella del soggetto che ricopriva la medesima carica nell anno Art. 10. Modificazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 29, in materia di trasporto pubblico di linea 1. All art. 24 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), sono apportate le seguenti modificazioni: a) l alinea del comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previa definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure, basati anche sulla situazione reddituale e patrimoniale, può concedere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, riduzioni, fino al raggiungimento della gratuità, del costo per l uso dei servizi di trasporto pubblico regionale di cui ai capi II e IV e di eventuali servizi integrativi ai seguenti soggetti, purché residenti in Valle d Aosta:»; b) al comma 5, dopo le parole: «e dei criteri relativi,» sono inserite le seguenti: «basati anche sulla situazione reddituale e patrimoniale,»; c) al comma 6 -bis dopo la parola: «criteri» è inserita la seguente: «reddituali e patrimoniali, nonché». Art. 11. Modificazioni alla legge regionale n. 19/2001 in materia di incentivi a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. 1. Al comma 1 dell art. 5 della legge regionale n. 19/2001, le parole: «contributi in conto capitale, o, in alternativa anche parziale,» sono soppresse. 2. Il comma 3 dell art. 5 della legge regionale n. 19/2001 è sostituito dal seguente: «3. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla data di presentazione della relativa domanda.». 3. Al comma 1 dell art. 10 della legge regionale n. 19/2001, le parole: «contributi in conto capitale, o, in alternativa anche parziale,» sono soppresse. 4. Il comma 3 dell art. 10 della legge regionale n. 19/2001 è sostituito dal seguente: «3. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla data di presentazione della relativa domanda.». 5. Il comma 1 dell art. 16 della legge regionale n. 19/2001 è sostituito dal seguente: «1. Le domande per la concessione delle agevolazioni disciplinate dalla presente legge sono presentate alla struttura regionale competente in materia di incentivazione alle attività turistico-ricettive e commerciali, di seguito denominata struttura competente, e sono sottoposte all istruttoria valutativa di cui all art. 18.». 6. Gli articoli 6, 11 e 17 e i commi 4 e 5 dell art. 9 della legge regionale n. 19/2001 sono abrogati. 7. Per l anno 2014, è sospesa l applicazione del capo IV della legge regionale n. 19/ Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle domande di agevolazione presentate a far data dal 5 ottobre In deroga a quanto disposto dagli articoli 5, comma 3, e 10, comma 3, della legge regionale n. 19/2001, come modificati dai commi 2 e 4, le spese di cui agli articoli 4, comma 2, e 9, comma 2, della legge regionale n. 19/2001, sostenute a decorrere dalla data del 4 ottobre 2011, possono essere finanziate con mutui a tasso agevolato in regime de minimis a condizione che la relativa domanda sia presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 12. Disposizioni per la revisione delle normative regionali in materia di contributi 1. Nelle more della revisione complessiva della disciplina regionale concernente la concessione di contributi, diretta a razionalizzare il sistema di contribuzione secondo unicità di visione e miglior programmazione della spesa in relazione alle risorse finanziarie disponibili, resta sospesa l applicazione delle seguenti leggi e disposizioni di legge regionali, nelle sole parti riferite alla concessione di contributi a fondo perduto integralmente finanziati con risorse regionali non ancora impegnate: a) legge regionale 24 giugno 1992, n. 31 (Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse turistico-promozionale); 3

6 b) legge regionale 1 dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo); c) legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d Aosta), ad eccezione dell art. 26, commi 1, 2, 3, 4 e 5; d) legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1 dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58, e 16 dicembre 1992, n. 74), ad eccezione dell art. 28, commi 1, 2, 3 e 4; e) legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 (Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11); f) legge regionale n. 6/2003; g) legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11); h) legge regionale n. 29/2006; i) legge regionale 1 giugno 2007, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18); j) il titolo III della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), con l eccezione degli articoli 50, 56, limitatamente alla dotazione di attrezzature e macchinari e all impianto di vigneti e frutteti, 57, 59, comma 1, lettera a), 60, comma 1, lettera cbis), 62 e 67, comma 1, lettera b) ; k) legge regionale 18 aprile 2008, n. 11 (Nuove disposizioni in materia di interventi a sostegno dell informazione e dell editoria locale); 1) legge regionale 1 febbraio 2010, n. 3 (Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste); m) legge regionale 1 agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili). 2. Le domande di concessione di contributi già presentate ai sensi delle leggi regionali di cui al comma 1 e della legge regionale n. 19/2001 sono istruite con modalità da definire con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, ed è autorizzata, per l anno 2014, la concessione dei relativi contributi fino all ammontare di di euro. 3. L onere di cui al comma 2 è finanziato sul fondo di dotazione della gestione speciale presso Finaosta s.p.a., di cui all art. 6 della legge regionale n. 7/2006, per pari importo. 4. Sono abrogati: a) la legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Norme di profilassi e cura delle malattie degli animali); b) il comma 6 dell art. 15 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009); c) l art. 3 della legge regionale 30 ottobre 2012, n. 29 (Modificazioni di leggi regionali in materia veterinaria). Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE Art. 13. Disposizioni in materia di personale regionale 1. Ai sensi dell art. 6, comma 2, della legge regionale n. 22/2010, la dotazione organica della struttura regionale è definita in 84 unità di personale assegnate all organico del Consiglio regionale, di cui 9 unità con qualifica di dirigente, e 2865 unità di personale, di cui 141 unità con qualifica di dirigente, così distribuite nei seguenti organici: a) Giunta regionale: unità di personale, di cui 137 unità con qualifica di dirigente; b) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione: 396 unità di personale; c) Corpo forestale della Valle d Aosta: 167 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente; d) personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco: 232 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente. 2. Ai sensi dell art. 12, comma 2, della legge regionale n. 22/2010, i segretari particolari, definiti in 10 unità di personale di cui 1 unità assegnata all organico del Consiglio regionale, sono collocati al di fuori della dotazione organica. La spesa è autorizzata per l anno 2014, per euro (UPB Altri interventi per il personale regionale - parz.) e per euro (UPB Consiglio regionale - parz.). 3. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, e 11, commi 1 e 2 -bis, della legge regionale n. 22/2010, nonché di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della medesima legge. 4. Per le finalità di cui all art. 6 della legge regionale n. 22/2010, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in euro per retribuzioni, indennità accessorie e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, di cui: a) euro per il personale amministrato dalla Giunta regionale (UPB Trattamento economico del personale regionale), suddivisi in euro per il personale assegnato agli organici facenti capo alla Giunta regionale ed euro per il personale dell ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, non ricompreso nella dotazione organica della struttura regionale; b) euro per il personale assegnato all organico del Consiglio regionale (UPB Consiglio regionale - parz.). 4

7 5. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell ex Direzione Agenzia regionale del lavoro non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione nel bilancio dell anno successivo di tali importi con le modalità di cui all art. 29, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d Aosta/Vallée d Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione). 6. Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale n. 22/2010, la spesa degli addetti alle attività giornalistiche e di informazione è autorizzata, per l anno 2014, per euro (UPB Altri interventi per il personale regionale - parz.) a carico dell Amministrazione regionale e per euro a carico della Presidenza del Consiglio regionale (UPB Consiglio regionale - parz.). 7. Per le finalità di cui agli articoli 11 e 14, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 22/2010, la spesa dei collaboratori di supporto è autorizzata, per l anno 2014, per euro a carico della Presidenza del Consiglio regionale (UPB Consiglio regionale - parz.). 8. Per le finalità di cui all art. 53 della legge regionale n. 22/2010, è autorizzata la spesa per l importo di euro a decorrere dall anno 2014 (UPB Istituzioni diverse - parz.). 9. La spesa relativa alla gestione e al funzionamento della Commissione indipendente di valutazione della performance di cui all art. 36 della legge regionale n. 22/2010 è autorizzata nel limite di euro a decorrere dall anno 2014 (UPB Comitati e commissioni - parz.). 10. Per le finalità di cui agli articoli 29, 48, 66 e 73 - bis della legge regionale n. 22/2010, la spesa per comitati è autorizzata per complessivi euro a decorrere dall anno 2014 (UPB Comitati e commissioni - parz.). 11. La spesa relativa alle pari opportunità e il benessere organizzativo dei lavoratori del comparto unico regionale di cui all art. 66 della legge regionale n. 22/2010 è autorizzata nel limite di euro a decorrere dall anno 2014 (UPB Altri interventi per il personale regionale - parz.). 12. Per le finalità di cui all art. 56 della legge regionale n. 22/2010, è autorizzata la spesa di euro a decorrere dall anno 2014 (UPB Istituzioni diverse - parz). 13. Dopo la lettera d) del comma 1 dell art. 36 della legge regionale n. 22/2010, sono aggiunte le seguenti: «d-bis ) curare gli adempimenti in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni attribuiti ai corrispondenti organismi previsti dalla normativa statale vigente; d-ter ) svolgere, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione, gli adempimenti previsti in capo agli organismi indipendenti di valutazione dalla normativa statale vigente.». 14. Il comma 3 dell art. 42 della legge regionale n. 22/2010 è sostituito dal seguente: «3. La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, è inoltre consentita per la realizzazione di progetti in materia di politiche del lavoro e della formazione professionale, di servizi per l impiego e di programmazione afferente alle politiche di coesione e di sviluppo rurale comunitarie, nazionali e regionali; in tali casi, il personale è assunto mediante procedure selettive pubbliche e la durata massima del rapporto di lavoro, il cui finanziamento è a valere sugli stanziamenti previsti per i programmi cofinanziati dal fondo sociale europeo, dal fondo europeo di sviluppo regionale, dal fondo europeo agricolo di sviluppo rurale e dal fondo per le aree sottoutilizzate, è di tre anni». 15. Al comma 1 dell art. 72 della legge regionale n. 22/2010 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L esercizio delle professioni turistiche non è incompatibile con l impiego negli enti di cui all art. 1, a condizione che il medesimo sia regolarmente autorizzato e sia svolto nei limiti di cui all art. 71, comma 3.». Capo IV INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI Art. 14. Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale 1. L ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell art. 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro per l anno Per l anno 2014, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5, anche in deroga alla legge regionale n. 48/1995, in relazione agli impatti sulla finanza regionale e locale derivanti dalla partecipazione della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica, nonché a quelli di perequazione e di solidarietà e dell esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti. 3. Per l anno 2014, la somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all art. 5 della legge regionale n. 48/1995 nel modo seguente: a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione, euro (Area omogenea Trasferimenti di finanza locale senza vincolo di destinazione); b) interventi per programmi di investimento, euro (Area omogenea Speciali programmi di investimento) da utilizzare: 1) quanto ad euro per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) di cui al capo II del titolo IV della legge regionale n. 48/1995; 2) quanto ad euro per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l accesso al credito degli enti 5

8 locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica); c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, euro ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell allegato A, ai sensi dell art. 27 della legge regionale n. 48/1995 (Area omogenea Interventi di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione; F.O. 1.8 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi di finanza locale ad esclusione dell Area omogenea Altri interventi di assistenza sociale finanziati con entrate con vincolo di destinazione; UPB Oneri per interessi - parz. e UPB Quote capitale per ammortamento mutui - parz.). 4. Per l anno 2014, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate: a) per euro , al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all art. 6, comma 2 -bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000); b) per euro , al finanziamento dei Comuni; c) per euro , al finanziamento delle Comunità montane; d) per euro , al Comune di Aosta quale ulteriore trasferimento finanziario senza vincolo settoriale di destinazione; e) per euro , per il reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell addizionale comunale all accisa sull energia elettrica ai sensi dell art. 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014). 5. Per l anno 2014, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 4, lettera b), pari a euro , è destinata a spese di investimento. 6. Dopo il comma 2 dell art. 6 della legge regionale n. 19/2012, è inserito il seguente: «2-bis. A decorrere dall anno 2014, l onere derivante dall applicazione del presente articolo è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995, in deroga alla medesima legge.». 7. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell allegato A per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione. 8. I Comuni concorrono al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento. In caso di mancato accordo, ogni Comune contribuisce al finanziamento della Comunità montana in base alla spesa di riferimento determinata ai sensi dell art. 11 della legge regionale n. 48/ Gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini. 10. Per l anno 2014, le risorse disponibili derivanti dai sovracanoni idroelettrici, destinate dal Consorzio dei Comuni della Valle d Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) ai Comuni valdostani, sono determinate in un importo pari a quello delle risorse ripartite tra i medesimi Comuni nell anno 2009; le ulteriori risorse disponibili sono accantonate in un fondo vincolato costituito presso il BIM per il finanziamento di specifici interventi in materia assistenziale e sanitaria. 11. Ai commi 11 e 12 dell art. 8 della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 (Legge finanziaria per gli anni 2013/2015), le parole: «fino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014». 12. In deroga a quanto stabilito dall art. 3, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)), gli enti locali approvano il bilancio di previsione pluriennale 2014/2016 entro il 28 febbraio Fino alla predetta data, è autorizzato l esercizio provvisorio durante il quale gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel secondo anno dell ultimo bilancio approvato e con le destinazioni previste dalla relazione previsionale e programmatica di cui all art. 9 della legge regionale n. 48/1995, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 13. Al comma 1 dell art. 26 della legge regionale n. 48/1995, le parole «, da calcolarsi al netto delle somme eventualmente introitate dalla Regione in applicazione delle norme di cui all art. 25, comma 2,» sono soppresse. 14. In applicazione dell art. 36, comma 4, della legge regionale n. 22/2010, l onere a carico degli enti locali per le attività funzionali della Commissione indipendente di valutazione della performance, determinato in euro per l anno 2014, è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all art. 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995 (UPB Servizi generali e dello sviluppo economico - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz.). 15. Per le finalità di cui all art. 66 della legge regionale n. 22/2010, la Regione si fa carico, a decorrere dall anno 2014, della gestione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità anche per il personale degli enti locali. 16. L onere a carico degli enti locali, derivante dall applicazione del comma 15, determinato in euro per l anno 2014, è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all art. 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995 (UPB Servizi generali e dello sviluppo economico - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz.). 17. Limitatamente ai lavori e ai servizi attinenti all architettura e all ingegneria, il termine di cui all art. 28, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015), è prorogato al 31 dicembre

9 Art. 15. Fondo per Speciali Programmi di Investimento - FoSPI 1. Ai fini del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2011/2013, la spesa complessiva, già rideterminata in euro ai sensi dell art. 9, comma 1, della legge regionale n. 31/2012 (UPB Trasferimenti agli enti locali per speciali programmi di investimento), è ripartita nel quinquennio 2011/2015 ed è così suddivisa: a) anno 2014 euro ; b) anno 2015 euro Ai fini dell approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2012/2014, la spesa complessiva, già rideterminata in euro , ai sensi dell art. 9, comma 3, della legge regionale n. 31/2012 (UPB ), è rideterminata in euro e parzialmente finanziata nel quinquennio 2012/2016 per euro , di cui euro nell anno 2014 e euro nell anno All autorizzazione della spesa residua di euro per il programma e per i contributi di cui all art. 21 della legge regionale n. 48/1995 si provvede con legge finanziaria per il triennio 2015/2017 sulla base delle risorse disponibili. 3. Ai fini dell approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2013/2015, i termini di cui all art. 20, comma 3, della legge regionale n. 48/1995, sono posticipati al 31 dicembre Ai fini dell approvazione del programma FoSPI 2014/2016, i termini di cui all art. 20, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 48/1995, sono sospesi. Per i progetti già presentati alla data del 31 ottobre 2012, la struttura regionale competente provvede alla predisposizione di una graduatoria degli interventi includibili nel predetto programma compatibilmente con la spesa determinata ai sensi dell art. 9, comma 6, della legge regionale n. 31/2012, utile ai soli fini della concessione dei contributi progettuali relativi alla progettazione preliminare e all analisi di fattibilità e convenienza economica. 5. Fatto salvo quanto disposto dai commi 1, 2, 3, e 4, nelle more della revisione complessiva della disciplina del FoSPI diretta a razionalizzare il sistema di contribuzione secondo unicità di visione e miglior programmazione della spesa in relazione alle risorse finanziarie disponibili, a decorrere dal 1 gennaio 2014 l applicazione del capo II del titolo IV della legge regionale n. 48/1995 è sospesa. 6. Le lettere a) e b) del comma 2 dell art. 22 della legge regionale n. 48/1995 sono sostituite dalle seguenti: «a) un primo anticipo, su richiesta dell ente locale, nella medesima percentuale della spesa programmata a carico della Regione nel primo anno del triennio; b) ulteriori erogazioni, nel rispetto della ripartizione annuale approvata ai sensi dell art. 20, comma 4, nonché della percentuale di competenza della Regione, ogni qualvolta l ente locale certifichi pagamenti e ne richieda la liquidazione.». Art. 16. Interventi in materia di politiche sociali 1. A decorrere dall anno 2014, gli oneri derivanti dall applicazione delle leggi di cui all allegato C sono finanziati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995 e sono gestiti direttamente dalla Regione, anche in deroga alla medesima legge. 2. Per l insieme degli interventi regionali in materia di politiche sociali è autorizzata, per l anno 2014, la spesa complessiva di euro (F.O. 1.8 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi di finanza locale, ad esclusione dell Area omogenea Altri interventi di assistenza sociale finanziati con entrate con vincolo di destinazione). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all art. 25, comma 3, della legge regionale n. 48/ Per l anno 2014, ai sensi dell art. 29, comma 7, della legge regionale n. 30/2009, la Giunta regionale è autorizzata, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, ad apportare con proprie deliberazioni le occorrenti variazioni al bilancio fra unità previsionali di base nell ambito della funzione obiettivo di cui al comma Al fine di razionalizzare il piano degli interventi di edilizia socio-sanitaria e sociale e di contenere le spese di gestione e di manutenzione derivanti dai predetti interventi, la Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare gli accordi di programma con gli enti locali e l Azienda regionale sanitaria USL della Valle d Aosta (Azienda USL) già sottoscritti ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d Aosta). 5. Sono abrogati: a) il regolamento regionale 20 giugno 1994, n. 4; b) il capo III della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44; c) l art. 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18; d) l art. 7 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 10; e) il comma 2 -bis dell art. 28 della legge regionale 23 luglio 2010, n Al comma 1 dell art. 19 della legge regionale n. 52/2009, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». 7. Al comma 1 dell art. 6 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), le parole: «per i primi tre anni di vita» sono sostituite dalle seguenti: «per il primo anno di vita». 8. Nelle more della revisione della disciplina regionale in materia di interventi a sostegno delle politiche di inclusione sociale, volta ad assicurare una migliore programmazione delle spese compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, è sospesa l applicazione degli articoli 10, 18, comma 2, lettere b) e c), 20 e 21 della legge regionale n. 23/2010 e dell art. 8, comma 2, della legge regionale 23 novembre 2009, n. 41 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione degli emoderivati). 7

10 Art. 17. Piani di edilizia scolastica 1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, è autorizzata ad adottare, per gli anni 2014, 2015 e 2016, piani di interventi finalizzati alla messa in sicurezza e all adeguamento degli edifici scolastici di proprietà degli enti locali ad integrazione dei piani straordinari per l anno 2007 di cui all art. 6, comma 3, della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l anno finanziario 2007), per gli anni 2008 e 2009 di cui all art. 11 della legge regionale n. 32/2007 e per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 di cui all art. 7 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012). 2. Alla realizzazione degli interventi inseriti nei piani di cui al comma 1 provvedono direttamente gli enti locali interessati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/ L onere derivante dall applicazione del presente articolo è determinato complessivamente in curo per l anno Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all art. 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995 (UPB Strutture destinate all istruzione e alla cultura - Interventi d investimento di finanza locale con vincolo di destinazione). Art. 18. Contributi a favore delle forme associative per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale 1. Le disposizioni di cui all art. 6 -bis della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47), continuano a trovare applicazione, per l anno 2014, limitatamente agli enti locali che hanno costituito forme associative per le funzioni di polizia locale nel quinquennio 2008/2012 e che non hanno beneficiato dei contributi di cui all art. 6 -bis della legge regionale n. 11/2005 per l intero quinquennio di riferimento. 2. L autorizzazione di spesa per l anno 2014 è determinata in euro (UPB Ordine pubblico e sicurezza del territorio - Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione - parz.). Art. 19. Modificazioni alla legge regionale n. 29/ Dopo il comma 1 dell art. 69 della legge regionale n. 29/1997, è inserito il seguente: «i-bis. A decorrere dall anno 2014, gli interventi relativi all applicazione degli articoli 13, 24, comma 2, 54, 59 e 60 sono finanziati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995 e sono gestiti direttamente dalla Regione, anche in deroga alla medesima legge.». 2. L onere derivante dall applicazione del comma 1 è determinato in euro per l anno Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all art. 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995 (UPB Trasporti - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione). 3. I commi 2 -bis e 2-ter dell art. 13 della legge regionale n. 29/1997 sono abrogati. Art. 20. Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2010, n Al comma 2 dell art. 7 della legge regionale 9 aprile 2010, n. 14 (Modificazioni alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d Aosta)), le parole: «entro il 30 aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data stabilita con deliberazione della Giunta regionale adottata d intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, su proposta dell Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d Aosta». Capo V INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ Art. 21. Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti 1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all Azienda USL è determinata per il triennio 2014/2016 in euro per l anno 2014, in euro per l anno 2015 e in euro per l anno 2016 ed è ripartita in: a) finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA); b) finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenia superiori ai LEA. 2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato in euro per l anno 2014, in euro per l anno 2015 e in euro per l anno 2016, di cui euro per l anno 2014, euro per l anno 2015 ed euro per l anno 2016 per il saldo di mobilità sanitaria (UPB Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, della mobilità sanitaria e del pay-back). 3. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), è determinato in annui euro per il triennio 2014/2016 (UPB Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA). 4. Gli oneri per la mobilità sanitaria sono sostenuti dall Azienda USL che vi provvede con le risorse appositamente trasferite nell ambito del finanziamento di cui al comma La Regione può trasferire all Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell as- 8

11 sessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. Al fine del concorso al raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, la riduzione di spesa di cui all art. 46, comma 5, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014), è incrementata di euro 1 milione per l anno Le risorse aggiuntive regionali destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente dell Azienda USL sono confermate in euro per gli anni 2014, 2015 e Le modalità di utilizzo e di corresponsione di tali risorse devono essere concordate dall Azienda USL con le organizzazioni sindacali di categoria entro tre mesi dall entrata in vigore della presente legge e devono tenere conto delle eventuali attività aggiuntive da svolgere, degli obiettivi aziendali e regionali rispettando criteri di assegnazione basati sul valore effettivo dei trattamenti tabellari iniziali annui. La Regione deve emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali, entro due mesi dall entrata in vigore della presente legge, linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa che tengano conto di quanto sopra disposto. 9. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111, è introdotta una quota fissa per ricetta pari a euro 10, a carico degli assistiti non esenti, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate a decorrere dal 1 gennaio Il ticket non è applicato qualora il costo della prestazione sia inferiore a 36 euro. 10. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua ulteriori misure volte a contrastare e disincentivare comportamenti non corretti da parte degli utenti, con particolare riferimento ai casi di mancato ritiro degli accertamenti effettuati e di mancata presentazione, senza preavviso, alle prestazioni prenotate. Fino alla data di adozione della predetta deliberazione, continuano a trovare applicazione le misure adottate ai sensi dell art. 2, comma 2, della legge regionale 14 marzo 2007, n. 3 (Misure alternative al ticket sanitario istituito ai sensi dell art. 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)). 11. La Giunta regionale è autorizzata ad impartire disposizioni all Azienda USL in materia di riorganizzazione aziendale finalizzata alla revisione dell atto costitutivo di cui all art. 10 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), tenuto anche conto degli standard definiti a livello nazionale. 12. Il comma 2 dell art. 10 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio- assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è sostituito dal seguente: «2. L atto aziendale è adottato e modificato dal direttore generale in conformità ai principi della legislazione statale e alle disposizioni regionali vigenti, dopo aver acquisito il parere delle OO.SS. e sentita la commissione consiliare competente.». 13.Il contributo statale pari ad euro di cui all accordo di programma sottoscritto in data 12 marzo 2013, ai sensi dell art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988), è destinato al finanziamento della spesa di investimenti in ambito sanitario di cui al comma La spesa per investimenti in ambito sanitario è determinata, per il triennio 2014/2016, in euro per l anno 2014, in euro per l anno 2015 e in euro per l anno Tali somme sono trasferite annualmente all Azienda USL (UPB Spesa per investimenti in ambito sanitario), che deve predisporre un piano di interventi da sottoporre all approvazione della Giunta regionale nell ambito dell accordo di programma di cui all art. 7 della legge regionale n. 5/ Nel rispetto dell obbligo primario di garantire la non interruzione del pubblico servizio erogato, nel caso di strutture sanitarie e socio-sanitarie che presentino situazioni di difformità rispetto ai requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente, il direttore generale dell Azienda USL predispone un piano di intervento contenente un accurata valutazione degli eventuali rischi per il paziente, l individuazione e l adozione di tutti gli accorgimenti, anche di natura organizzativa, atti a minimizzare gli eventuali rischi individuati, nonché un esplicito riferimento alle azioni previste, con relativo cronoprogramma e correlato piano degli investimenti aziendali. 16. L Assessorato regionale alla sanità, salute e politiche sociali effettua il monitoraggio sull esecuzione dei piani di intervento di cui al comma 15, avvalendosi del Dipartimento di prevenzione dell Azienda USL o di altra struttura regionale competente in materia di prevenzione. 17. La legge regionale n. 3/2007 è abrogata. Capo VI INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO Art. 22. Interventi in materia di politiche del lavoro 1. L autorizzazione di spesa per l attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l impiego e l occupazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2493/ XIII del 21 giugno 2012, è rideterminata per il triennio 2014/2016 in complessivi euro , annualmente così suddivisa: anno 2014 euro ; anno 2015 euro ; anno 2016 euro (UPB Fondo per le politiche del lavoro e la formazione professionale; UPB Interventi di politica del lavoro a valere sul fondo per le politiche del lavoro - parte cor- 9

12 rente; UPB Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro). 2. Gli interventi del piano di cui al comma 1 possono essere rendicontati a valere sul programma obiettivo n. 2 occupazione per il periodo 2007/2013 e sul programma operativo cofinanziato dal FSE nell ambito dell obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell occupazione» per il periodo 2014/2020, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente. 3. Le domande volte alla concessione di incentivi per le assunzioni presentate nel periodo 1 gennaio/4 ottobre 2013 e non accolte, in tutto o in parte, per la mancanza di risorse finanziarie sono automaticamente ammesse ad agevolazione nell anno 2014, nei limiti delle disponibilità di bilancio e con esclusione delle quote di incentivo riferite all anno 2013, ove rispondenti ai requisiti previsti con deliberazione della Giunta regionale da adottare, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro di cui all art. 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l impiego), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La predetta deliberazione definisce, inoltre, le intensità massime delle agevolazioni concedibili e gli ulteriori criteri e modalità di concessione ed erogazione. Le medesime domande sono ammesse ad agevolazione con priorità rispetto a quelle presentate dopo il 4 ottobre 2013 e secondo l ordine cronologico di presentazione delle stesse. Art. 23. Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale 1. La Regione attua, nel periodo 2007/2016, gli investimenti definiti nell ambito del Programma Competitività regionale 2007/2013, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, previsto dal regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, e dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/ In relazione all approvazione, con decisione della Commissione europea C/2007/3867 del 7 agosto 2007, modificata con decisione n. C/2013/1238 del 1 marzo 2013, del Programma competitività regionale 2007/2013, gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l utilizzo delle risorse finanziarie che l Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell ordinamento interno agli atti normativi comunitari). 3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2007/2016, la spesa a carico della Regione di euro , così suddivisa: a) euro , quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma; b) euro , quale quota aggiuntiva di risorse regionali per il periodo 2007/2016, di cui euro già autorizzati nelle annualità dal 2010 al 2013 e euro per il triennio 2014/2016, annualmente così suddivisi: anno 2014 euro ; anno 2015 euro ; anno 2016 euro (UPB Programma Competitività regionale ). 4. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, gli investimenti da definire nell ambito del Programma investimenti per la crescita 2014/2020, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, previsto dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2011) 614 del 6 ottobre 2011] relativa a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell occupazione» e dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2012) 496 final dell 11 settembre 2012], recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. 5. Gli investimenti di cui al comma 4 sono attuati anche mediante l utilizzo delle risorse finanziarie che l Unione europea e lo Stato italiano renderanno disponibili, in applicazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2012) 496 final] e della legge n. 183/ Per le finalità di cui al comma 4, allo scopo di consentire l avvio di primi interventi, è autorizzata, per il periodo 2014/2016, la spesa, a carico della Regione, di euro , così suddivisa: a) euro quale parziale quota di cofinanziamento prevista per il Programma, annualmente così suddivisa: anno 2014 euro ; anno 2015 euro ; anno 2016 euro ; b) euro quale quota aggiuntiva di risorse regionali per il periodo 2014/2016, annualmente così suddivisa: anno 2015 euro ; anno 2016 euro (UPB Programma Investimenti per la crescita 2014/20). 7. La Regione attua, nel periodo 2007/2016, gli investimenti definiti nell ambito del Programma Valle d Aosta oggetto di contributo del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione). 10

13 8. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata, per il periodo 2007/2016, la spesa, a carico della Regione, di euro così suddivisa: a) euro quale quota di cofinanziamento che viene determinata complessivamente, per il triennio 2014/2016, in euro , annualmente così suddivisa: anno 2015 euro ; anno 2016 euro ; b) euro quale quota complessiva aggiuntiva di risorse regionali che, per il triennio 2014/2016, viene determinata in euro , annualmente così suddivisa: anno 2014 euro ; anno 2015 euro ; anno 2016 euro (UPB Programma Valle d Aosta 2007/2013 oggetto di cofinanziamento FAS). 9. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, gli investimenti da definire nell ambito del Programma attuativo regionale 2014/2020, cofinanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 10. Per le finalità di cui al comma 9, allo scopo di consentire l avvio dei primi interventi, è autorizzata, per il periodo 2014/2016, la spesa di euro , quale quota parziale di cofinanziamento, a carico della Regione, annualmente così suddivisa: anno 2014 euro ; anno 2015 euro ; anno 2016 euro (UPB Programma Valle d Aosta 2014/2020 oggetto di cofinanziamento FSC). 11. Gli oneri a carico della Regione per l attuazione, nel periodo 2007/2016, dei Programmi di cooperazione territoriale 2007/2013, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, sono determinati, per il periodo 2014/2016, in complessivi euro , annualmente così suddivisi: anno 2014 euro ; anno 2015 euro ; anno 2016 euro (UPB Programmi cooperazione territoriale 2007/ parz.). 12. Gli oneri a carico della Regione per l attuazione, nel periodo 2014/2016, dei Programmi di cooperazione territoriale 2014/2020, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, sono determinati, per il periodo 2014/2016, in complessivi euro , annualmente così suddivisi: anno 2014 euro ; anno 2015 euro ; anno 2016 euro (UPB Programmi cooperazione territoriale 2014/2020). 13. Le spese per interventi coerenti con i Programmi di cui al presente articolo, già finanziate nell ambito di unità previsionali di base diverse da quelle indicate dall articolo stesso, possono essere rendicontate dalla Regione, a valere sui medesimi Programmi, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente. 14. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, gli interventi da definire nell ambito del Programma investimenti per la crescita 2014/2020, cofinanziato dal Fondo sociale europeo e dal Fondo di rotazione statale, previsto dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2011) 607 del 6 ottobre 2011] e dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2012) 496 final dell 11 settembre 2012], recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. 15. Gli interventi di cui al comma 14 sono attuati anche mediante l utilizzo delle risorse finanziarie che l Unione europea e lo Stato italiano renderanno disponibili, in applicazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2012) 496 final] e della legge n. 183/ Per le finalità di cui al comma 14, allo scopo di consentire l avvio di primi interventi, è autorizzata, per il periodo 2014/2016, la spesa, a carico della Regione, di euro , per l anno 2014 (UPB Programma investimenti a favore della crescita e dell occupazione 2014/2020 FSE). Art. 24. Programma di sviluppo rurale 1. L autorizzazione di spesa per la gestione e la valutazione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013, approvato con decisione della Commissione europea C (2008) 734 del 18 febbraio 2008 e con deliberazione del Consiglio regionale 3399/XII del 20 marzo 2008 in applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è rideterminata per gli anni 2014 e 2015 in complessivi euro ed è ripartita in annui euro (UPB Programma sviluppo rurale 2007/ spese correnti). 2. La Regione attua, durante il periodo 2014/2020, gli interventi da definire nell ambito del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 in applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2014/ Gli oneri derivanti dall applicazione del comma 2, stimato per il triennio 2014/2016 in euro 30 milioni, è finanziato con le disponibilità di cui al fondo di gestione speciale di Finaosta s.p.a. ai sensi dell art. 6 della legge regionale n. 7/2006, nella misura di euro 10 milioni per ciascun anno. 4. L autorizzazione di spesa per la gestione del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 è determinata, per il triennio 2014/2016, in euro , (UPB

14 Programma sviluppo rurale 2014/ spese correnti) annualmente così suddivisa: anno 2015 euro ; anno 2016 euro Art. 25. Conferimento di ulteriori immobili alla Società Struttura Valle d Aosta s.r.l. - Vallée d Aoste Structure s.a.r.1.. Modificazioni alle leggi regionali 18 giugno 2004, n. 10, e 32/2007). 1. Dopo l art. 3-bis della legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali), è inserito il seguente: «Art. 3-bis-1 (Conferimento dei beni regionali destinati alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli). 1. La Giunta regionale è autorizzata a conferire, entro il 31 dicembre 2015, anche in più soluzioni, alla società Struttura Valle d Aosta s.r.1.- Vallée d Aoste Structure s.a.r.l. beni facenti parte del patrimonio immobiliare regionale destinati ad attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché gli impianti e le attrezzature correlati, a un valore determinato ai sensi del comma 2, e a sottoscrivere i relativi aumenti di capitale. 2. Il valore dei conferimenti di cui al comma 1 è determinato con relazione giurata, redatta ai sensi dell art del codice civile, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell apposito registro. 3. La Giunta regionale è autorizzata a conferire incarico alla Finaosta s.p.a. ai sensi dell art. 6 della legge regionale n. 7/2006 per la nomina del revisore o della società di revisione di cui al comma 2 e a trasferire le proprie quote di partecipazione della società Struttura Valle d Aosta s.r.l. - Vallée d Aoste Structure s.a.r.l. alla Finaosta s.p.a. ai sensi del medesimo art. 6 della legge regionale n. 7/ Restano salvi i diritti di godimento spettanti a terzi, sino al termine di scadenza prevista nel corrispondente titolo. 5. La società Struttura Valle d Aosta s.r.l. - Vallée d Aoste Structure s.a.r.l. assicura l adempimento degli obblighi posti a carico della Regione dai contratti in essere alla data di conferimento e provvede a finanziare gli interventi sui beni immobili alle condizioni previste nei medesimi contratti. Resta inteso che ciascuna fase del ciclo di realizzazione degli interventi di manutenzione sugli immobili conferiti in corso alla data di conferimento è portata a termine dalla Regione. 6. Ai fini del presente articolo, la società Struttura Valle d Aosta s.r.l. - Vallée d Aoste Structure s.a.r.l. può avvalersi di personale dell Amministrazione regionale in posizione di comando o di distacco senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.». 2. Al comma 2 dell art. 57 della legge regionale n. 32/2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Regione può, inoltre, conferire i predetti beni alla società Struttura Valle d Aosta s.r.l. - Vallée d Aoste Structure s.a.r.l., costituita ai sensi della legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali).». Art. 26. Modificazioni alla legge regionale 10 dicembre 2010, n Dopo la lettera h-ter ) del comma 2 dell art. 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), sono aggiunte le seguenti: «h-quater ) opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni; h-quinquies ) investimenti su strade regionali.». 2. Gli oneri derivanti dall applicazione del comma 1 sono autorizzati nella misura massima dei risparmi conseguenti alla rimodulazione degli interventi di cui all art. 40, comma 2, lettere da a) a h-ter ), della legge regionale n. 40/ Gli impegni contabili relativi agli interventi di cui all art. 40 della legge regionale n. 40/2010, già costituiti sul bilancio della Regione per le annualità 2014 e seguenti, sono revocati e trovano copertura a valere sul fondo della gestione speciale presso Finaosta s.p.a.. 4. L onere a carico del bilancio della Regione di cui all art. 52 della legge regionale n. 30/2011 è rideterminato in euro per l anno 2014, in euro per il 2015 e in euro per il 2016 (UPB Partecipazioni azionarie e conferimenti - parz.). Art. 27. Implementazione delle risorse finanziarie a valere sui fondi di rotazione 1. A decorrere dall anno 2014, le somme disponibili sul fondo di dotazione della gestione speciale di cui all art. 6 della legge regionale n. 7/2006 possono essere trasferite dalla Giunta regionale con propria deliberazione ai fondi di rotazione istituiti con legge regionale, in relazione alle richieste di utilizzo dei singoli fondi. 2. Almeno il 30 per cento delle somme trasferite ai sensi del comma 1 deve essere prioritariamente destinato agli interventi di importo inferiore a euro. La Giunta regionale verifica semestralmente l utilizzo delle risorse e relaziona alla commissione consiliare competente. Art. 28. Contributo alla società Autoporto s.p.a. per il concorso nell ammortamento di mutui. Modificazione alla legge regionale n. 30/ L art. 53 della legge regionale n. 30/2011 è sostituito dal seguente: «Art. 53 (Contributo alla società Autoporto s.p.a. per il concorso nelle spese per la realizzazione di interventi di investimento di interesse regionale). 1. Per la realizzazione della nuova sede degli archivi regionali in località Autoporto nel Comune di Brissogne, è autorizzato un trasferimento alla società Autoporto s.p.a. per complessivi euro , di cui, nel triennio 2014/2016, euro per l anno 2014 ed euro per l anno 2016 (UPB Interventi di investimento per la promozione e lo sviluppo in campo economico - parz.).». 2. Le somme già impegnate in favore di Autoporto s.p.a. nelle annualità 2012 e 2013 sono trasferite alla me- 12

15 desima società per il rimborso delle spese già sostenute e per il concorso alle spese per la realizzazione della nuova sede degli archivi regionali. 3. A decorrere dal 2017, alla determinazione delle somme da trasferire in favore di Autoporto s.p.a. si provvederà con legge finanziaria.». Art. 29. Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Legge regionale 14 giugno 1989, n Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d onore a favore di studenti universitari meritevoli di cui all art. 8 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l attuazione del diritto allo studio nell ambito universitario), è autorizzato, per l anno 2014, un nuovo limite di impegno di euro (UPB Interventi per l attuazione del diritto allo studio universitario - parte corrente. - parz.). Art. 30. Contributi alle imprese per il tramite dei Confidi. Legge regionale 1 agosto 2011, n. 21) 1. L onere derivante dalla concessione dei contributi di cui alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 21 (Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli enti di garanzia collettiva dei Fidi - Confidi della Regione autonoma Valle d Aosta/Vallée d Aoste. Abrogazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75), di competenza degli anni 2013 e 2014 è finanziato, per gli anni 2014 e 2015, nei limiti di euro per ciascun anno e trova copertura sulle disponibilità presenti sul fondo di gestione speciale di Finaosta s.p.a., ai sensi dell art. 6 della 1.r. 7/2006. Art. 31. R ifinanziamento per l anno 2014 della legge regionale 14 giugno 2011, n Per l anno 2014 l onere derivante dall applicazione della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14 (Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative), è determinato in euro L onere di cui al comma l è finanziato con le somme già trasferite a Finaosta s.p.a. onde consentire l erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo). Art. 32. Modificazione alla legge regionale 31 luglio 2012, n Al comma 2 dell art. 9 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 24 (Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale), le parole: «31 dicembre dell anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». Capo VII INTERVENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL AMBIENTE Art. 33. Agenzia regionale per la protezione dell ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n Il trasferimento annuale all Agenzia regionale per la protezione dell ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell Agenzia regionale per la protezione dell ambiente (ARPA) e creazione, nell ambito dell Unità sanitaria locale della Valle d Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell Unità operativa di microbiologia), è autorizzato, per l anno 2014, in euro (UPB Interventi per la tutela, recupero, valorizzazione dell ambiente e del paesaggio - parz.). 2. L autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell art. 15, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è prorogata fino al 31 dicembre 2016 ed è rideterminata in annui euro per il triennio 2014/2016 (UPB Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell ambiente e del paesaggio - parz.). 3. Per la spesa di personale, resta fermo quanto stabilito dall art. 57, comma 3, della legge regionale n. 30/ Il comma 4 dell art. 3 della legge regionale n. 41/1995, è sostituito dal seguente: «4. Gli oneri sostenuti da ARPA per le funzioni di controllo analitico in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria da parte dell Azienda USL sono oggetto di rimborso forfetario da parte dell Azienda stessa, nella misura di euro annui, mediante apposito finanziamento a destinazione vincolata da parte della Regione. I restanti oneri derivanti dall applicazione del comma 3 trovano copertura nel finanziamento annuale per le spese di funzionamento.». Art. 34. Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n Il trasferimento annuale all ente gestore per il funzionamento del Parco naturale Mont Avic, di cui alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del Parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionale 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16), è autorizzato, per l anno 2014, in euro (UPB Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali - parz.). 2. L autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco naturale del Mont Avic di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 (Finanziamento dei lavori di costruzione di infrastrutture di servizio per il Parco del Mont Avic), è rideterminata, per il triennio 2014/2016 in euro , di cui euro per l anno 2014 ed euro per l anno 2016 (UPB Investimenti per i parchi e le riserve naturali - parz.). 13

16 3. Per gli importi e i periodi di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB Accensione di prestiti a medio e lungo termine - parz.). Art. 35. Modificazioni alla legge regionale 3 dicembre 2007, n Al comma 3 dell art. 12 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), dopo le parole «modalità di versamento» sono introdotte le seguenti: «, anche mediante il soggetto incaricato del sistema di gestione integrata dei rifiuti,». Capo VIII INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT Art. 36. Manutenzione straordinaria del Museo regionale di Scienze naturali. Legge regionale 20 maggio 1985, n L autorizzazione di spesa per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del Museo regionale di Scienze naturali di cui alla legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 (Istituzione del Museo regionale di Scienze naturali), è determinata in euro per l anno 2014, in euro per l anno 2015 e in euro per l anno 2016 (UPB Contributi per investimenti per i beni culturali - parz.). Art. 37. Commissione per la valutazione dei progetti di edilizia scolastica 1. È istituita la Commissione per la valutazione dei progetti di edilizia scolastica, con il compito di supportare la Sovraintendenza regionale agli studi nel rilascio di pareri in merito ai progetti di edilizia scolastica, in armonia con quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l edilizia scolastica), e in applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione, la cui durata è stabilita in tre anni, eventualmente rinnovabili per una sola volta. 3. L onere derivante dall applicazione del presente articolo è determinato in euro per l anno 2014, euro per l anno 2015 ed euro per l anno 2016 (UPB Comitati e commissioni - parz.). Capo IX ALTRE DISPOSIZIONI Art. 38. Modificazioni alle leggi regionali 15 aprile 2008, n. 9, e 4 agosto 2009, n Il comma 1-bis dell art. 63 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), è abrogato. 2. L art. 41 -bis della legge regionale n. 30/2009 è sostituito dal seguente: «Art. 41-bis (Disposizioni per ritardati pagamenti). 1. Fatto salvo quanto previsto dall art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell art. 3, comma 113, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), in materia di ravvedimento, per i tributi per i quali la Regione procede all accertamento e alla liquidazione, per i pagamenti effettuati con oltre un anno di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la sanzione è ridotta ad un terzo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene prima della notificazione dell atto di accertamento o di contestazione delle sanzioni o di iscrizione a molo, a condizione che non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano comunque ricevuto notifica.». Art. 39. Finanziamento delle funzioni svolte dal Centro di osservazione e attività sull energia - COA energia 1. Dopo il comma 3 dell art. 4 della legge regionale n. 26/2012, è inserito il seguente: «3-bis. L onere previsto per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 è finanziato, a decorrere dall anno 2014, per un importo massimo di euro , con le disponibilità presenti sul fondo di dotazione della gestione speciale presso Finaosta s.p.a. di cui all art. 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta s.p.a.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).». Art. 40. Trasferimento straordinario all Istituto di cui alla legge regionale n. 28/ La Regione riconosce all Istituto di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28, un trasferimento straordinario di euro di cui nell anno 2014, nell anno 2015 e nell anno (UPB Consiglio regionale - parz.). 14

17 2. Ovunque ricorra nella legislazione regionale successiva alla legge regionale n. 28/1999, la denominazione «assegno vitalizio nel regime della capitalizzazione» è da intendersi «sistema previdenziale contributivo dei consiglieri regionali». Art. 41. Modificazione alla legge regionale 10 novembre 2009, n Il comma 2 dell art. 24 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d Aosta/Vallée d Aoste), è sostituito dal seguente: «2. Per il personale volontario, la Giunta regionale, sentito il Consiglio del personale volontario, stabilisce le modalità di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti definiti dalla disciplina statale vigente, tenuto conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.». Capo X DISPOSIZIONI FINALI Art. 42. Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali 1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell art. 24 della legge regionale n. 30/2009, nelle misure indicate nel medesimo allegato B. 2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell entrata del bilancio pluriennale 2014/2016. Art. 43. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d Aosta/Vallée d Aoste. Aosta, 13 dicembre 2013 (Omissis ). 14R00046 ROLLANDIN REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 dicembre 2013, n. 0236/Pres. Regolamento per la concessione di contributi per la trasformazione tecnica dei centralini telefonici e la fornitura di adeguati strumenti finalizzati all inserimento lavorativo delle persone non vedenti, in attuazione dell articolo 17 della legge regionale 25 settembre 1996 n. 41 (Norme per l integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»). (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2013) IL PRESIDENTE Vista legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»); Visto, in particolare, l art. 17 della richiamata legge regionale n. 41/1996, che autorizza l amministrazione regionale a concedere contributi, a titolo di rimborso forfetario parziale delle spese sostenute dai datori di lavoro per la trasformazione tecnica dei centralini telefonici e la fornitura di adeguati strumenti finalizzati all inserimento lavorativo delle persone non vedenti, demandando ad apposito regolamento la definizione dei criteri, delle procedure e delle modalità di concessione ed erogazione dei suddetti contributi; Vista la deliberazione della Giunta regionale n del 16 novembre 2013 con la quale è stato approvato, in via preliminare, il «Regolamento per la concessione di contributi per la trasformazione tecnica dei centralini telefonici e la fornitura di adeguati strumenti finalizzati all inserimento lavorativo delle persone non vedenti, in attuazione dell art. 17 della legge regionale 25 settembre 1996 n. 41 (Norme per l integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»); Preso Atto che con tale deliberazione è stato altresì disposto di avviare l iter per l acquisizione del parere della Consulta regionale delle associazioni dei disabili; Atteso che la Consulta regionale delle associazioni dei disabili, con nota prot. n. 293/13 del 21 novembre 2013 ha espresso parere favorevole sul regolamento; Vista la deliberazione della Giunta regionale n del 6 dicembre 2013 con la quale è stato approvato in via definitiva il regolamento di cui trattasi; 15

18 Visto l art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all art. 14, comma 1, lettera r) ; Decreta: 1. È emanato il Regolamento per la concessione di contributi per la trasformazione tecnica dei centralini telefonici e la fornitura di adeguati strumenti finalizzati all inserimento lavorativo delle persone non vedenti, in attuazione dell art. 17 della legge regionale 25 settembre 1996 n. 41 (Norme per l integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. SER R ACC H I A N I A LLEGATO Regolamento per la concessione di contributi per la trasformazione tecnica dei centralini telefonici e la fornitura di adeguati strumenti finalizzati all inserimento lavorativo delle persone non vedenti, in attuazione dell art. 17 della legge regionale 25 settembre 1996 n. 41 (Norme per l integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»). Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi destinati al rimborso forfettario parziale delle spese sostenute dai datori di lavoro per la trasformazione tecnica dei centralini telefonici e la fornitura di adeguati strumenti finalizzati all inserimento lavorativo delle persone non vedenti, in attuazione dell art. 17 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, (Norme per l integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»). Art. 2. Soggetti benefi ciari 1. Sono beneficiari dei contributi i datori di lavoro pubblici, privati e del privato sociale, aventi sede nel territorio regionale, che hanno proceduto all assunzione di un centralinista telefonico o di un operatore della comunicazione con qualifiche equipollenti, non vedenti, nel corso dell anno solare di presentazione della domanda ovvero nell anno solare precedente. 2. Per non vedenti si intendono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi nonostante l uso di strumenti correttivi, così come previsto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). Art. 3. Interventi e spese ammissibili 1. Sono ammissibili a contributo le spese, sostenute nell anno in corso al momento della presentazione della domanda ovvero nell anno precedente, inerenti alla trasformazione e all adeguamento tecnico dei centralini telefonici per l uso da parte di operatori centralinisti non vedenti relative a: a) acquisto di lettore di schermo (screen reader); b) acquisto di ingranditore per lo schermo; c) acquisto di display braille; d) spese connesse all installazione dei dispositivi di cui alle lettere a), b) e c). Art. 4. Domanda di contributo 1. La domanda, redatta secondo il modello di cui all allegato A al presente regolamento e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, è presentata, in regola con la disciplina sul bollo, alla Direzione competente in materia di integrazione sociosanitaria e politiche sociali. 2. La domanda è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione: a) relazione illustrativa contenente le indicazioni relative alle caratteristiche tecniche del centralino e degli interventi di adeguamento realizzati; b) copia non autenticata della fattura attestante la spesa sostenuta, quietanzata e annullata in originale ai fini del contributo previsto dal presente regolamento; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), redatta secondo il modello di cui all allegato B al presente regolamento e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante: 1) che il lavoratore ha superato il periodo di prova e risulta assunto alla data di presentazione della domanda; 2) che la documentazione presentata in copia è conforme agli originali trattenuti presso il dichiarante; 3) di aver o non aver percepito altri contributi o benefici fiscali previsti per le medesime finalità. Art. 5. Istruttoria della domanda 1. In sede di istruttoria è verificata la completezza e la regolarità delle domande di contributo, registrate secondo l ordine cronologico di presentazione. 16

19 2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, la Direzione competente richiede le necessarie integrazioni fissando un termine non superiore a trenta giorni, decorsi inutilmente i quali, la domanda è dichiarata inammissibile. Art. 6. Intensità dei contributi 1. I contributi previsti dal presente regolamento, sono determinati sulla base degli importi delle spese ritenute ammissibili, secondo i seguenti parametri: a) per importi fino a 3.000,00 il contributo è pari all ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile; b) per importi superiori a 3.000,00 il contributo di cui alla lettera a) è aumentato del 30 per cento della quota di spesa eccedente i Euro. 2. Il contributo non può, in ogni caso, superare il limite massimo di 8.000, I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi o benefici fiscali, previsti per le medesime finalità, la cui somma non sia superiore alla spesa effettuata. In tal caso il contributo regionale è determinato sulla parte di spesa rimasta a carico del beneficiario. Art. 7. Concessione dei contributi 1. I contributi sono concessi ed erogati con decreto del Direttore competente, nei limiti delle risorse disponibili, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. 2. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, le domande ammissibili a contributo sono finanziate, secondo l ordine cronologico di presentazione, con le risorse dell esercizio finanziario successivo. Art. 8. Regime di aiuto 1. Per i soggetti che hanno natura di impresa, il contributo di cui al presente regolamento è concedibile nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione delle Comunità Europee del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale dell Unione Europea del 9 agosto 2008, n. legge 214, e sue successive modifiche ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria). Art. 9. Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. ( Omissis ). 14R00014 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 dicembre 2013, n. 0237/Pres. Regolamento per la concessione e l erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2013) IL PRESIDENTE Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro, relativo alla promozione dell occupazione e di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalità e destinatari), 30 (promozione dell occupazione), 31 (promozione di nuove attività imprenditoriali), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lett. c) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato); Visto in particolare l articolo 29, comma 1, della legge regionale 18/2005, il quale prevede il sostegno della Regione all assunzione, alla stabilizzazione occupazionale, allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e all inserimento in qualità di soci - lavoratori di cooperative di: a) donne, con l obiettivo di promuovere le pari opportunità; b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale; Visto l articolo 48, comma 1, della legge regionale 18/2005, disciplinante gli interventi di politica attiva del lavoro che possono essere previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale; Visto il Regolamento per la concessione e l erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con proprio decreto 28 maggio 2010, n. 114, con il quale è stata data attuazione alle sopra citate disposizioni della legge regionale 18/2005; Considerato che l articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 18/2005 demanda al Programma triennale regionale di politica del lavoro l individuazione delle aree di intervento prioritario, degli obiettivi da perseguire con priorità e delle tipologie degli interventi da effettuare; Considerato che l articolo 3, comma 5, della legge regionale 18/2005 prevede che gli interventi previsti dal Programma triennale regionale di politica del lavoro che prevedono la concessione di incentivi siano disciplinati da appostiti regolamenti contenenti criteri e modalità di concessione; Vista l annualità 2013 del Programma triennale regionale di politica del lavoro , di seguito Programma, approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2013, n. 2229; 17

20 Considerato che il Programma prevede, in materia di interventi di politica attiva del lavoro, che i seguenti interventi siano in particolare meritevoli di conferma: a) il sostegno all assunzione a tempo indeterminato, alla stabilizzazione e all avvio di iniziative neoimprenditoriali da parte di soggetti che abbiano perso il proprio posto di lavoro o rischino di perderlo nell ambito dei settori riconosciuti in situazione di grave difficoltà occupazionale secondo la procedura prevista dalla legge regionale 18/2005; b) il sostegno alla stabilizzazione occupazionale, con estensione del sostegno alla stabilizzazione all ipotesi di successiva assunzione a tempo indeterminato dei tirocinanti; c) il sostegno alle assunzioni a tempo determinato di lavoratrici che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e lavoratori che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, per arginare fenomeni di vera e propria esclusione dal mercato dal lavoro; d) il sostegno all autoimprenditorialità; Considerato altresì che il Programma prevede, in attuazione del sopra citato disposto dell articolo 29, comma 1, lettera a), della legge regionale 18/2005 l inserimento delle donne fra i beneficiari di tutti gli interventi, indipendentemente dall età e dalla pregressa durata dello stato di disoccupazione; Ritenuto opportuno dare attuazione alle sopra enunciate indicazioni contenute nel Programma tramite l adozione di un nuovo regolamento regionale di politica attiva del lavoro; Ritenuto opportuno prevedere l entrata in vigore del nuovo regolamento a decorrere dall 1 gennaio 2014, con contestuale abrogazione del sopra citato regolamento di pari oggetto attualmente in vigore; Sentiti il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del 28 ottobre 2013 hanno esaminato lo schema di regolamento all uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole; Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2013, n. 2038, con la quale è stato approvato in via preliminare il Regolamento per la concessione e l erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), di seguito Regolamento; Sentito il Consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta di data 27 novembre 2013 ha esaminato il testo del Regolamento ai sensi dell articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) esprimendo sul medesimo parere favorevole previo recepimento delle seguenti modifiche: a) inserimento all articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del richiamo all articolo 7, comma 10 ter, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, disciplinante l accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria da parte delle imprese assoggettate all amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; b) inserimento all articolo 10, comma 1, lettera b), del contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra le tipologie contrattuali la cui stabilizzazione è incentivabile, in quanto l articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) conserva un residuo ambito di applicazione per tale figura contrattuale, sostituita nella generalità dei casi dal contratto di lavoro a progetto; c) modifica del richiamo interno all articolo 20, comma 3, che va effettuato all articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), e non all articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) come risultante nel testo approvato in via preliminare a seguito di un mero errore materiale; Visto l articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all articolo 14, comma 1, lettera r) ; Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2013, n. 2321, con la quale è stato approvato il Regolamento per la concessione e l erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) ; Decreta: 1. È emanato il Regolamento per la concessione e l erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 18

21 3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SER R ACC H I A N I A LLEGATO Regolamento per la concessione e l erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). Capo I REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 48 e 77 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i criteri e le modalità per la concessione e l erogazione di incentivi per interventi di politica attiva del lavoro, anche al fine dell attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale approvati dalla Giunta regionale. 2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi per i seguenti interventi: a) ai sensi degli articoli 30, 32 e 48, comma 1, lettera a), della legge regionale 18/2005, per l assunzione con contratti a tempo indeterminato e l inserimento in qualità di soci lavoratori in cooperative; b) in via eccezionale, ai sensi dell articolo 30, comma 2, della legge regionale 18/2005, per l assunzione con contratti a tempo determinato; c) ai sensi degli articoli 31 e 48, comma 1, lettera b), della legge regionale 18/2005, per la creazione di nuove imprese e l acquisto di partecipazioni prevalenti nel capitale sociale di imprese; d) ai sensi dell articolo 33, comma 1, lettera c), della legge regionale 18/2005, per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato. Art. 2. Finalità 1. Attraverso gli incentivi di cui all articolo 1, comma 2, vengono sostenuti l assunzione, l inserimento in qualità di soci lavoratori in cooperative, la stabilizzazione occupazionale e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali da parte dei seguenti soggetti, ci ttadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, residenti sul territorio regionale: a) donne disoccupate; b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che appartengono ad almeno una delle seguenti categorie: 1) disoccupati da almeno 12 mesi; 2) disoccupati che siano anche invalidi del lavoro con invalidità inferiore al 34 per cento ai sensi della normativa nazionale vigente in materia; 3) donne disoccupate che hanno già compiuto il quarantesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il cinquantesimo anno di età; 4) uomini disoccupati che hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il cinquantacinquesimo anno di età; c) soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che appartengono ad una delle seguenti categorie: 1) donne disoccupate che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età; 2) uomini disoccupati che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età; d) soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che hanno perso la propria occupazione e sono disoccupati a seguito di uno dei seguenti eventi, la cui causa sia riconducibile ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell Assessore regionale competente in materia di lavoro secondo la procedura prevista dall articolo 46 della legge regionale 18/2005: 1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro); 2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali); 3) risoluzione, per decorso del termine o della durata pattuiti, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto; 4) interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti per cause diverse dalle dimissioni volontarie del lavoratore o dalla risoluzione consensuale del rapporto, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto; 5) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall omesso versamento dei contributi previdenziali; e) soggetti a rischio di disoccupazione: ai fini del presente regolamento sono tali: 1) coloro che sono stati sospesi dal lavoro a seguito di cessazione, anche parziale, di attività dell azienda, ovvero di assoggettamento del datore di lavoro ad una delle procedure concorsuali di cui all articolo 3, comma 1, della legge 223/1991, ovvero di cui all articolo 7, comma 10 ter, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, con conseguente ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria; 2) coloro che sono stati sospesi dal lavoro con ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga, qualora in sede di accordo sindacale siano stati previsti esuberi; 3) coloro che sono stati posti in distacco ai sensi dell articolo 8, comma 3, del decreto legge 148/1993; f) soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che siano stati sospesi dal lavoro, con ricorso al trattamento di cui all articolo 3, commi 17 e 18, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), alla cassa integrazione guadagni straordinaria o alla cassa integrazione guadagni in deroga, ovvero posti in distacco ai sen si dell articolo 8, comma 3, del decreto legge 148/1993 per motivi riconducibili ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell Assessore regionale competente in materia di lavoro; g) soggetti che hanno una condizione occupazionale precaria: ai fini del presente regolamento sono tali i lavoratori che nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda per gli incentivi di cui all articolo 10 abbiano prestato la loro opera, anche a favore di diversi datori di lavoro, per un periodo complessivamente non inferiore a diciotto mesi, nella realizzazione di progetti di lavori socialmente utili, a condizione che l opera sia stata prestata quali disoccupati, nella realizzazione di tirocini rientranti nell ambito di applicazione del Regolamen- 19

22 to per l attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2010, n. 103, ovvero del Regolamento per l attivazione di tirocini ai sensi dell articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166, o in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali: 1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; 2) contratto di lavoro intermittente; 3) contratto di formazione e lavoro; 4) contratto di inserimento; 5) contratto di collaborazione coordinata e continuativa; 6) contratto di lavoro a progetto; 7) contratto di lavoro interinale; 8) contratto di somministrazione di lavoro; 9) contratto di apprendistato. Art. 3. Defi nizioni 1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per: a) disoccupati: coloro che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi del Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227; b) partecipazione prevalente: una partecipazione superiore al cinquanta per cento del capitale sociale di un impresa; c) anno solare: il periodo intercorrente tra l 1 gennaio e il 31 dicembre. Art. 4. Benefi ciari degli incentivi 1. Sono beneficiari degli incentivi previsti dall articolo 1, comma 2, lettere a), b) e d), i seguenti soggetti: a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria; b) cooperative e loro consorzi. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti: a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale; b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel terri torio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative; c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Friuli Venezia Giulia; d) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all Albo delle imprese artigiane; e) se associazioni o fondazioni, avere una sede nel territorio regionale; f) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nel territorio regionale; g) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori; h) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede l incentivo ai sensi del presente regolamento; i) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore); j) se imprese, non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall iscrizione al Registro delle imprese, nei settori esclusi dal campo di applicazione degli aiuti de minimis. Se l assunzione è effettuata in una sede secondaria o in un unità locale, quest ultima non deve svolgere la propria attività principale nei predetti settori. 3. Sono beneficiari degli incentivi previsti dall articolo 1, comma 2, lettera c) : a) nell ipotesi di creazione di nuove imprese, le imprese aventi i requisiti di cui all articolo 7, comma 1, ovvero di cui all articolo 7, commi 5 e 6; b) nell ipotesi di acquisto di partecipazioni prevalenti nel capitale sociale di imprese, i soggetti appartenenti ad una delle categorie di cui all articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), ovvero i soggetti di cui all articolo 7, comma 9. Art. 5. Incentivi per l assunzione con contratti a tempo indeterminato e l inserimento in cooperative 1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato di cui all articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, effettuate dai soggetti di cui all articolo 4, comma 1, che possiedono i requisiti di cui all articolo 4, comma Per beneficiare degli incentivi previsti dal presente articolo, i soggetti da assumere appartengono, alla data di presentazione della domanda di contributo, ad una delle categorie cui all articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f). 3. Per essere ammissibili a incentivo, le assunzioni a tempo indeterminato soddisfano tutti i seguenti requisiti: a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati; b) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda. La previsione di cui alla presente lettera non trova applicazione qualora le assunzioni riguardino soggetti di cui all articolo 2, comma 1, lettera c), nella sola ipotesi in cui la cessazione del precedente rapporto di lavoro sia stata determinata dalla naturale scadenza del termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato; c) rispettare i principi di cui all articolo 4, comma 12, della legge 92/2012; d) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale; e) non essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all articolo 2112 del codice civile, salvi i casi di cui all articolo 47, commi 4 bis o 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria per il 1990); f) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro. 4. Possono beneficiare degli incentivi previsti dal presente regolamen to gli inserimenti lavorativi a tempo indeterminato dei soggetti di cui al comma 2 in qualità di soci lavoratori di cooperative. 5. Per essere ammissibili a incentivo, gli inserimenti lavorativi in cooperativa, di cui al comma 4, possiedono i seguenti requisiti: a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda a seguito di recesso od esclusione di un socio, salvo che gli inserimenti lavorativi avvengano 20

23 per l acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti o esclusi; b) avvenire in cooperative che soddisfino i requisiti di cui all articolo 4, comma 2. Art. 6. Incentivi per l assunzione con contratti a tempo determinato 1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, an che parziale, di durata non inferiore a sei mesi, effettuate dai soggetti di cui all articolo 5, comma 1, e riguardanti soggetti che, alla data di presentazione della domanda di incentivo, appartengono ad una delle categorie cui all articolo 2, comma 1, lettera c). 2. Le assunzioni di cui al comma 1 da parte del medesimo datore di lavoro riguardanti lo stesso lavoratore sono incentivabili per un numero massimo di due volte. 3. Per essere ammissibili a incentivo, le assunzioni di cui al presente articolo soddisfano tutti i requisiti di cui all articolo 5, comma 3. Art. 7. Incentivi per la creazione di nuove imprese e l acquisto di partecipazioni prevalenti 1. Per beneficiare degli incentivi per la creazione di nuove imprese, le imprese soddisfano i seguenti requisiti: a) essere state costituite successivamente all entrata in vigore del presente regolamento da soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) ; b) soddisfare i requisiti di cui all articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j) ; c) non rilevare o comunque proseguire attività di impresa già esercitate da titolari, soci, società aventi i medesimi soci, coniugi, parenti o affini fino al secondo grado. 2. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), sono posseduti alla data di presentazione della domanda di incentivo. 3. L incentivo può essere concesso anche nel caso in cui la nuova impresa sia costituita da soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), insieme ad altri soggetti che non li soddisfano, purché i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 1, lettera a), detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa. 4. È ammissibile ad incentivo l acquisto, effettuato successivamente all entrata in vigore del presente regolamento, da parte di soggetti appartenenti ad una delle categorie di cui al comma 1, lettera a), di una partecipazione prevalente in un impresa avente i requisiti di cui all articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j). 5. Possono beneficiare degli incentivi per la creazione di nuove imprese an che le imprese costituite successivamente all entrata in vigore del presente regolamento da soggetti disabili iscritti nell elenco di cui all articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). 6. Le imprese di cui al comma 5 devono soddisfare i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c). 7. Con riferimento alle imprese di cui al comma 5 i requisiti di cui al comma 1, lettera b), sono posseduti alla data di presentazione della domanda di incentivo. 8. L incentivo può essere concesso anche nel caso in cui la nuova impresa sia costituita da soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 5, insieme ad altri soggetti che non li soddisfano, purché i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 5, detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa. 9. Possono beneficiare dell incentivo di cui al comma 4 anche i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 5, che, successivamente all entrata in vigore del presente regolamento, acquistino una partecipazione prevalente in un impresa avente i requisiti di cui all articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j). 10. Qualora la nuova impresa sia costituita da due soggetti dei quali solo uno appartenente ad una delle categorie di cui al comma 1, lettera a), ovvero avente i requisiti di cui al comma 5, il contributo è concesso anche se la partecipazione detenuta dal lavoratore appartenente ad una delle categorie di cui al comma 1, lettera a), ovvero avente i requisiti di cui al comma 5, sia pari al 50 per cento del capitale sociale. Art. 8. Spese ammissibili per gli incentivi di cui all articolo 7 1. Per la concessione dell incentivo previsto dall articolo 7, comma 1, sono ammissibili esclusivamente le spese per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale e le spese di investimento, al netto dell IVA, per l acquisto, anche con contratto di leasing, di: a) macchinari e attrezzature; b) mobili e elementi di arredo strettamente funzionali alla attività della impresa; c) macchine per ufficio e programmi informatici; d) beni immateriali strettamente funzionali alla attività della impresa; e) fermo restando quanto previsto dall articolo 9, comma 1, lettera a), mezzi destinati al trasporto di cose o persone, qualora siano strettamente funzionali alla attività della impresa. 2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le spese di cui al comma 1 sono sostenute entro dodici mesi decorrenti dall iscrizione dell impresa, rispettivamente: a) per le imprese, nel Registro delle imprese; b) per le imprese artigiane, nell Albo delle imprese artigiane; c) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative. 3. Qualora ai fini dell iscrizione dell impresa nei Registri o negli Albi di cui al comma 2 sia richiesto dalla vigente normativa il possesso di alcuni dei beni di cui al comma 1, le relative spese possono essere sostenute nei sei mesi antecedenti all iscrizione. 4. Sono altresì ammissibili le spese per la costituzione dell impresa, relative a consulenze legali, notarili, tecnico amministrative e fiscali, sostenute nei sei mesi antecedenti all iscrizione ovvero entro novanta giorni dall iscrizione medesima, rispettivamente: a) per le imprese, nel Regi stro delle imprese; b) per le imprese artigiane, nell Albo delle imprese artigiane; c) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative. 5. Qualora l acquisto dei beni di cui al comma 1 avvenga con contratto di leasing, le relative spese sono ammissibili qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) previsione espressa dell opzione di riscatto; b) esercizio effettivo del riscatto da parte dell utilizzatore entro il termine di cui al comma Fermo restando quanto previsto dall articolo 14, comma 1, sono ammissibili a contributo le spese sostenute ai sensi dell articolo 41 bis, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrati vo e di diritto di accesso), per la certificazione del rendiconto di cui all articolo 21, comma 4, lettera a), per un ammontare non superiore a 300 euro. 7. Il soggetto beneficiario dell incentivo previsto dall articolo 7 ha l obbligo di mantenere la destinazione dei beni per la durata di tre anni decorrenti dalla data di deposito del rendiconto di cui all articolo 21, comma 4, lettera a). Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi. Art. 9. Casi di esclusione dall ammissibilità delle spese per gli incentivi di cui all articolo 7 1. Le spese di cui all articolo 8 non sono ammissibili nei seguenti casi: a) acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi; b) acquisto di beni o fornitura di servizi qualora il fornitore sia: 1) titolare, socio o amministratore dell impresa richiedente; 2) coniuge, parente o affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci o degli amministratori dell impresa richiedente; 3) una società costituita, in tutto o in parte, dai medesimi titolari, soci o amministratori dell impresa richiedente; 4) una società costituita, in tutto o in parte, da soci che siano, a loro volta, coniuge, parente o affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci o degli amministratori dell impresa richiedente; 21

24 c) spese finalizzate allo svolgimento di attività escluse dal campo di applicazione degli aiuti de minimis; d) spese relative a campagne informative, divulgative e pubblicitarie. Art. 10. Incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato 1. Sono incentivabili i seguenti interventi: a) la trasformazione in contratti di lavoro subordinato di cui all articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinati dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall UNICE, dal CEEP e dal CES), ovvero stipulati ai sensi dell articolo 8, comma 2, della legge 223/1991, i quali soddisfino i seguenti requisiti: 1) essere in corso alla data di presentazione della domanda; 2) scadere, anche per effetto di proroghe intervenute anche su ccessivamente all entrata in vigore del presente regolamento, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda; b) l assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale prestante la propria opera presso il soggetto richiedente in base a uno dei seguenti contratti, che sia in corso alla data di presentazione della domanda: 1) contratto di lavoro intermittente; 2) contratto di inserimento; 3) contratto di lavoro a progetto; 4) contratto di collaborazione coordinata e continuativa; c) l assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale che, alla data di presentazione della domanda, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro; d) qualora il soggetto richiedente sia una cooperativa, anche gli inserimenti lavorativi in cooperativa che avvengano nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, purché essi riguardino personale che, alla data di presentazione della domanda, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui alle lettere a), b) e c). 2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono ammissibili a incentivo a condizione che riguardino lavoratori che alla data di presentazione della domanda risultano avere una condizione occupazionale precaria. 3. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 2, si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di mesi. I periodi di vigenza contrattuale inferiore al mese e i resti di giorni risultanti da periodi di vigenza contrattuale superiore al mese concorrono a loro volta a formare un mese se la sommatoria è pari a trenta giorni. 4. Le trasformazioni, le assunzioni e gli inserimenti di cui al presente articolo sono ammissibili a incentivo solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) se sono effettuate successivamente alla presentazione delle domande per la concessione del contributo di cui al presente regolamento; b) se il rapporto di lavoro derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti di cui al presente arti colo è svolto nel territorio regionale; c) se il contratto di lavoro subordinato di cui all articolo 2094 del codice civile derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti è diverso dalla tipologia di cui ai commi 1, lettera b), numero 1); d) se, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardano il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro; e) se rispettano i principi di cui all articolo 5, comma 3, lettera c). 5. È ammissibile a incentivo l assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di contributo, avevano già compiuto il trentaseiesimo anno di età e risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di apprendistato, a condizione che la stabilizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma È ammissibile a incentivo l assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di incentivo, risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente, a condizione che alla data medesima sussistano tutti i seguenti requisiti: a) i soggetti da stabilizzare prestano la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui al comma 1 ovvero di cui al comma 5; b) i soggetti da stabilizzare non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età; c) la stabilizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma È ammissibile a incentivo l assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di soggetti che, alla data di presentazione della domanda di incentivo, stavano realizzando presso il soggetto richiedente un tirocinio, a condizione che il tirocinio risulti conforme al decreto del Presidente della Regione 103/2010 ovvero al decreto del Presidente della Regione 166/2013, e che l assunzione soddisfi le condizioni di cui al comma È ammissibile a incentivo l assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di incentivo, risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente, a condizione che alla data medesima sussistano tutti i seguenti requisiti: a) i soggetti da stabilizzare prestano la propria opera presso il soggetto richiedente in base alla tipologia contrattuale di cui al comma 1, lettera a), nell ambito dell esecuzione di iniziative di lavoro di pubblica utilità; b) la stabilizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma È ammissibile a incentivo l assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di incentivo, risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente, a condizione che sussistano tutti i seguenti requisiti: a) alla data di presentazione della domanda di contributo i soggetti da stabilizzare prestano la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui al comma 1; b) i soggetti da stabilizzare, al momento dell assunzione con una delle tipologie contrattuali di cui alla lettera a), erano lavoratori aventi i requisiti di cui all articolo 2, comma 1, lettere d) o f) ; c) la stabilizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4. Capo II AMMONTARE DEGLI INCENTIVI Art. 11. Ammontare degli incentivi di cui all articolo 5 1. Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale, l incentivo è pari a: a) euro se riguarda soggetti di cui all articolo 2, comma 1, lettere a), b), numeri 1) e 2), ed e) ; b) euro se riguarda soggetti di cui all articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4); c) euro se riguarda soggetti di cui all articolo 2, comma 1, lettera c) ; d) euro se riguarda soggetti di cui all articolo 2, comma 1, lettere d) ed f). 2. Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale gli importi di cui al comma 1 sono elevati di euro. 22

25 Art. 12. Ammontare degli incentivi di cui all articolo 6 1. L ammontare dell incentivo è pari: a) ad euro per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale; b) ad euro per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale. Art. 13. Ammontare degli incentivi di cui all articolo 7 1. L ammontare degli incentivi è determinato: a) nell ipotesi di cui all articolo 7, comma 1, nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili di cui all articolo 8, per un importo comunque non superiore a euro; b) nell ipotesi di cui all articolo 7, comma 4, nella misura del 50 per cento del valore della partecipazione prevalente acquistata, corrispondente alla minor somma fra il valore nominale della partecipazione e il prezzo di acquisto, per un importo comunque non superiore a euro. 2. L ammontare massimo dell incentivo di cui al comma 1 è elevato a euro nelle seguenti ipotesi: a) qualora la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) ; b) qualora, nell ipotesi di cui all articolo 7, comma 3, la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) e da altri soggetti che non li soddisfino, purché i soggetti appartenenti alle categorie medesime detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa; c) qualora, nell ipotesi di cui all articolo 7, comma 4, la partecipazione prevalente sia acquistata da due o più soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f). 3. L ammontare massimo dell incentivo di cui al comma 1 è elevato a euro nell ipotesi in cui la nuova impresa sia costituita da un soggetto avente i requisiti di cui all articolo 7, comma 5, ovvero nell ipotesi di cui all articolo 7, comma L ammontare massimo dell incentivo di cui al comma 1 è elevato a euro nelle seguenti ipotesi: a) qualora la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all articolo 7, comma 5; b) qualora, nell ipotesi di cui all articolo 7, comma 8, la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all articolo 7, comma 5, e da al tri soggetti che non li soddisfino, purché i soggetti in possesso dei requisiti di cui all articolo 7, comma 5, detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa; c) qualora, nell ipotesi di cui all articolo 7, comma 9, la partecipazione prevalente sia acquistata da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all articolo 7, comma 5. Art. 14. Ammontare degli incentivi di cui all articolo L ammontare degli incentivi, con riferimento a ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale, è pari ad euro nelle ipotesi di cui all articolo 10, commi 2 e L importo di cui al comma 1 è elevato a: a) euro nelle ipotesi di cui all articolo 10, commi 5, 6 e 7; b) euro nelle ipotesi di cui all articolo 10, comma 9; c) euro qualora la stabilizzazione riguardi soggetti aventi una condizione occupazionale precaria che siano anche donne che alla data della domanda hanno già compiuto il cinquantesimo anno di età ovvero uomini che alla data della domanda hanno già compiuto il cinquantacinquesimo anno di età. 3. Per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono elevati di euro. Art. 15. Regole comuni sull ammontare degli incentivi di cui agli articoli 11, 12, 13 e I benefici previsti dalla normativa nazionale richiamati ai fini della determinazione dell ammontare degli incentivi di cui al presente regolamento si considerano applicabili una volta emanate le relative disposizioni attuati ve da parte dei competenti organi nazionali. In sede di presentazione della domanda di incentivo, il soggetto richiedente indica espressamente i benefici previsti dalla normativa nazionale che ha già richiesto o intende richiedere per la medesima assunzione o stabilizzazione. 2. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato per la cui instaurazione è stata presentata domanda di incentivo sia a tempo parziale, l incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell orario contrattuale indicata nella domanda di contributo. Qualora la stipulazione del contratto a tempo indeterminato o determinato sia già intervenuta anteriormente alla concessione, l incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell orario contrattuale risultante all atto della concessione. Capo III REGIMI DI AIUTO Art. 16. Regime di aiuti de minimis 1. Gli incentivi di cui agli articoli 5, 6, 7 nell ipotesi di creazione di nuove imprese, e 10 sono concessi in regime di aiuti de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dai seguenti regolamenti comunitari: a) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006; b) Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato sulla Gazzetta uffi ciale dell Unione europea serie L n. 193/6 del 25 luglio 2007; c) Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea serie L n. 337/35 del 21 dicembre Non possono beneficiare degli incentivi a titolo di aiuti di importanza minore (de minimis) le imprese: a) che versano in stato di difficoltà, secondo la definizione di impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; b) che operano nei settori, o svolgono le attività, esclusi dal campo di applicazione degli aiuti de minimis. 3. Alla fine del periodo di validità dei regolamenti comunitari di cui al comma 1, in scadenza il 31 dicembre 2013 o in data successiva qualora sia intervenuta la proroga del termine medesimo, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi agli aiuti de minimis che soddisfano le condizioni dei medesimi regolamenti comunitari. 23

26 Art. 17. Cumulabilità degli incentivi 1. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un intensità d aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria. 2. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono fra di loro cumulabili per il medesimo intervento ovvero per i medesimi costi ammissibili. Capo IV DISPOSIZIONI PROCEDURALI Art. 18. Riparto e utilizzo delle risorse 1. Le risorse sono rese disponibili annualmente. 2. Il 100 per cento delle risorse è riparti to tra le Province in proporzione al numero dei disoccupati che, alla data del 30 settembre dell anno precedente, risultano iscritti presso i Centri per l impiego di ciascuna Provincia. 3. La Provincia concede gli incentivi di cui al presente regolamento esclusivamente nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del comma Le domande di incentivo che risultano non finanziabili per esaurimento delle risorse relative all anno di presentazione della domanda decadono e non possono essere in seguito soddisfatte con risorse rese disponibili nelle annualità successive. Art. 19. Presentazione delle domande 1. Le domande per la concessione degli incentivi sono presentate alla Provincia competente. 2. Ai fini del presente regolamento per Provincia competente si intende: a) per gli incentivi di cui agli articoli 5, 6 e 10 la Provincia sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro; b) per gli incentivi di cui all articolo 7 la Provincia in cui il soggetto richiedente ha sede o residenza. 3. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate a pena di inammissibilità dall 1 gennaio al 30 settembre di ciascun anno. 4. Annualmente, il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 3 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale adottata entro il 15 settembre. 5. La deliberazione di cui al comma 4 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione. Art. 20. Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui agli articoli 5 e 6 1. Le domande di incentivo, a pena di inammissibilità, sono presentate anteriormente all assunzione o all inserimento lavorativo e devono essere corredate da: a) i dati del lavoratore, con l indicazione se per l assunzione del medesimo trovino o meno applicazione i benefici o le agevolazioni nazionali di cui agli articoli 11, 12, 14 e 15; b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all articolo 4, commi 1 e 2. I soggetti per i quali non sussiste l obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge; c) per ogni soggetto da assumere o inserire, una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all articolo 5, comma 2, ovvero di cui all articolo 6, comma Ai fini dell erogazione degli incentivi di cui al presente articolo, il soggetto beneficiario stipula, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato o, nelle ipotesi di cui all articolo 6, a tempo determinato. La Provincia competente verifica l intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora all atto dell erogazione la durata dell orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell articolo 15, comma 2, la Provincia provvede a rideterminare l ammontare dell incentivo. 3. In deroga al comma 1, qualora la nuova assunzione o il nuovo inserimento lavorativo sia effettuato in deroga all articolo 2112 del codice civile in attuazione di un accordo sottoscritto ai sensi dell articolo 47, commi 4 bis o 5, della legge 428/1990 e riguardi un lavoratore appartenente ad una delle categorie di cui all articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), la domanda di incentivo è presentata entro il termine perentorio di novanta giorni dall assunzione o dall inserimento lavorativo. 4. Nell ipotesi di cui al comma 3, qualora la domanda sia presentata successivamente all assunzione o all inserimento lavorativo, la stessa è corredata dalla copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato o, nelle ipotesi di cui all articolo 6, a tempo determinato. Ai fini dell erogazione la Provincia competente verifica e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora all atto dell erogazione la durata dell orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell articolo 15, comma 2, la Provincia provvede a rideterminare l ammontare del contributo in proporzione alla riduzione dell orario contrattuale. Art. 21. Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui all articolo 7 1. Le domande di incentivo, a pena di inammissibilità, soddisfano tutti i seguenti requisiti: a) essere presentate entro sei mesi dall iscrizione dell impresa, rispettivamen te: 1) per le imprese, nel Registro delle imprese; 2) per le imprese artigiane, nell Albo delle imprese artigiane; 3) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative. b) fuori dalle ipotesi di cui all articolo 8, commi 3 e 4, essere presentate anteriormente al sostenimento delle spese ammissibili; c) essere corredate da: 1) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all articolo 4, comma 2, lettere a), b ), d), g), i ) e j). Nell ipotesi di cui all articolo 7, comma 3, deve essere altresì prodotta un ulteriore dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la detenzione, da parte di soggetti aventi i requisiti di cui all articolo 2, comma 1, lettere a), b ), c), d), e) ed f), della partecipazione prevalente nella nuova impresa; 2) un prospetto dettagliato relativo alle spese da sostenere o, nell ipotesi di cui all articolo 8, commi 3 e 4, delle spese sostenute. 2. Nell ipotesi di cui all articolo 7, comma 4, la domanda di incentivo, a pena di inammissibilità, è presentata anteriormente all acquisto della partecipazione prevalente ed è corredata da: a) una dichiarazione, sottoscritta da coloro che intendono acquistare la partecipazione prevalente in una determinata impresa e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la loro qualità di soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) ovvero aventi i requisiti di cui all articolo 7, comma 5; b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell impresa in cui i soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) ovvero aventi i requisiti di cui all articolo 7, comma 5, intendono acquistare la partecipazione prevalente e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso in capo all impresa medesima dei requisiti di cui all articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j) ; c) una dichiarazione, sottoscritta dai soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all articolo 2, comma 1, lettere a), b ), c), d), e) ed f) ovvero aventi i requisiti di cui all articolo 7, comma 5, che inten- 24

27 dono acquistare la partecipazione prevalente in una determinata impresa e dal legale rappresentante dell impresa medesima, con cui i primi si impegnano ad acquistare la partecipazione prevalente in caso di ammissione a contributo e il secondo si impegna a cederla. 3. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la Provincia verifica il permanere del requisiti di cui all articolo 4, comma 2, lettere a), b) e d). Nell ipotesi di cui all articolo 7, comma 4, l acquisto della partecipazione prevalente è effettuato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell incentivo. La Provincia competente verifica l intervenuta conclusione del contratto. 4. Ai fini dell erogazione degli incentivi di cui al presente articolo: a) entro diciotto mesi decorrenti dall iscrizione dell impresa, rispettivamente, per le imprese nel Registro delle imprese, per le imprese artigiane nell Albo delle imprese artigiane e per le cooperative nel Registro regionale delle cooperative, il soggetto beneficiario deposita presso la Provincia un rendiconto delle spese sostenute e quietanzate, con allegata la documentazione giustificativa relativa a queste ultime in originale ed una copia. La documentazione giustificativa delle spese di cui all articolo 8, commi 3 e 4, ha data non successiva al novantesimo giorno decorrente dalla data dell iscrizione dell impresa, rispettivamente, per le imprese nel Registro delle imprese, per le imprese artigiane nell Albo delle imprese artigiane e per le cooperative nel Registro regionale delle cooperative; b) nell ipotesi di cui all articolo 7, commi 4 e 9, i soggetti beneficiari depositano presso la Provincia competente, entro tre mesi decorrenti dall acquisto della partecipazione prevalente nell impresa, la documentazione attestante l acquisto medesimo. 5. Il rendiconto e la documentazione giustificativa di cui al comma 4 sono presentati ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/ Il soggetto beneficiario trasmette annualmente alla Provincia competente una dichiarazione attestante il rispetto del vincolo di destinazione di cui all articolo 8, comma 7. Art. 22. Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui all articolo Le domande di incentivo, a pena di inammissibilità, sono presentate anteriormente alla trasformazione, all assunzione o all inserimento lavorativo e sono corredate da: a) i dati del lavoratore, con l indicazione se per l assunzione del medesimo trovino o meno applicazione i benefici o le agevolazioni nazionali di cui agli articoli 14 e 15; b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all articolo 4, commi 1 e 2; i soggetti per i quali non sussiste l obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge; c) la documentazione attestante la vigenza del contratto di apprendistato che si intende stabilizzare ovvero il soddisfacimento, da parte del rapporto ad elevato rischio di precarizzazione o del tirocinio che si intende stabilizzare, di tutti i requisiti di cui all articolo 10, commi 2 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9; d) la dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore interessati, con la quale il primo si impegna a realizzare la trasformazione del rapporto, l assunzione o l inserimento in caso di ammissione a contributo di cui al presente regolamento ed il secondo dichiara la disponibilità ad accettare la trasformazione, l assunzione o l inserimento. 2. Ai fini dell istruttoria, la Provincia può richiedere copia dei contratti idonei ad attestare il soddisfacimento del requisito di cui all articolo 10, comma Ai fini dell erogazione degli incentivi di cui al presente arti colo, il soggetto beneficiario stipula, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato. La Provincia competente verifica l intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora all atto dell erogazione la durata dell orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell articolo 15, comma 2, la Provincia provvede a rideterminare l ammontare dell incentivo. Art. 23. Disposizioni procedurali comuni 1. Le domande di incentivo vengono istruite dalle Province secondo l ordine cronologico di presentazione ai sensi dell articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/ Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi per le domande di cui agli articoli 20, 21 e 22, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni relative all applicazione, nell esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis applicabile nel caso di specie. La dichiarazione deve altresì contenere l impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell applicazione della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie. 3. Il provvedimento di concessione per i contributi di cui all articolo 16, comma 1, prevede espressamente che il contributo ha natura di aiuto de minimis ai sensi della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie. 4. Le Province procedono all erogazione del contributo una volta effettuata con esi to favorevole la verifica di cui agli articoli 20, comma 2, o 22, comma 3, ovvero una volta acquisita la documentazione di cui all articolo 21, comma I procedimenti di cui al presente regolamento si concludono entro un termine non superiore a novanta giorni. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, le Province disciplinano, secondo il proprio ordinamento, i termini del procedimento non determinati dal presente regolamento. 7. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000. Art. 24. Variazioni intervenute nel soggetto richiedente 1. Qualora, successivamente all assunzione, all inserimento o alla stabilizzazione del lavoratore, il soggetto che abbia presentato domanda per gli incentivi di cui agli articoli 5, 6 e 10 sia interessato da trasformazione o da fusione di società ovvero realizzi un conferimento, un trasferimento o un affitto di azienda, l incentivo richiesto è concesso o erogato al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione ovvero al quale l azienda sia stata conferita, trasferita o affittata, purché in capo a tale ultimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato richiesto l incentivo. 2. Ai fini del comma 1, il soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione societaria ovvero al quale l azienda sia stata conferita, trasferita o affittata presenta domanda di subentro alla Provincia alla quale era stato richiesto il contributo entro novanta giorni dalla data dell evento di cui al comma La domanda di cui al comma 2 è corredata, a pena di inammissibilità, da: a) documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma 1; b) documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato chiesto l incentivo; c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 2, dei requisiti di cui all articolo 4, commi 1 e 2. I soggetti per i quali non sussiste l obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto l incentivo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge. 4. Qualora, successivamente alla presentazione della domanda per gli incentivi di cui all articolo 7, l impresa per la cui costituzione è stata presentata la domanda di incentivo sia interessata da trasformazione, il contributo richiesto è concesso o erogato al soggetto risultante 25

28 dalla trasformazione qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) la partecipazione prevalente nel capitale sociale del soggetto risultante dalla trasformazione deve essere posseduta dal medesimo soggetto o dai medesimi soggetti che avevano presentato la domanda di incentivo relativa alla costituzione dell impresa oggetto di trasformazione; b) il soggetto derivante dalla trasformazione deve soddisfare i requisiti di cui all articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j). 5. Ai fini del comma 4, il soggetto risultante dalla trasformazione presenta domanda di subentro alla Provincia alla quale era stato richiesto l incentivo entro novanta giorni dall iscrizione dell impresa derivante dalla trasformazione nei Registri o negli Albi di cui all articolo 21, comma 1, lettera a). 6. La domanda di cui al comma 5 è corredata, a pena di inammissibilità, dalla documentazione attestante il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi per le domande di cui ai commi 2 e 5, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni relative all applicazione, nell esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis applicabile nel caso di specie. La dichiarazione contiene altresì l impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell applicazione della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie. Art. 25. Revoca dei benefi ci 1. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui agli articoli 5 e 10: a) la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato nel termine perentorio di novanta giorni di cui agli articoli 20, comma 2, o 22, comma 3; b) l esito negativo della verifica di cui agli articoli 20, comma 2, o 22, comma Comportano la revoca parziale degli incentivi di cui agli articoli 5 e 10 i seguenti eventi, intervenuti dopo l erogazione ed entro tre anni dall assunzione, dall inserimento o dalla stabilizzazione effettuati ai sensi del presente regolamento: a) il licenziamento del lavoratore; b) le dimissioni volontarie o il decesso del medesimo; 3. Con riferimento agli eventi di cui al comma 2, lettere a), e b), il soggetto beneficiario provvede alla restituzione di una quota parte del contributo nelle seguenti misure: a) se l evento si verifica prima che sia trascorso un anno dall assunzione, dall inserimento o dalla stabilizzazione, nella misura del 60 per cento dell ammontare dell incentivo; b) se l evento si verifica decorso un anno dall assunzione, dall inserimento o dalla stabilizzazione e prima che siano trascorsi due anni, nella misura del 30 per cento dell ammontare dell incentivo; c) se l evento si verifica decorsi due anni dall assunzione, dall inserimento o dalla stabilizzazione e prima che siano trascorsi tre anni, nella misura del 15 per cento dell ammontare dell incentivo. 4. In relazione agli incentivi di cui all articolo 6: a) trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1; b) il soggetto beneficiario provvede alla restituzione del 60 per cento dell ammontare dell incentivo se prima che siano trascorsi sei mesi dall assunzione si verifica uno degli eventi di cui comma 2, lettere a), e b). 5. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui all articolo 7: a) il mancato acquisto della partecipazione prevalente entro il termine perentorio di novanta giorni di cui all articolo 21, comma 3; b) il mancato deposito, nel termine indicato, della documentazione di cui all articolo 21, comma 4, lettere a) e b). 6. Comportano la revoca totale dell incentivo di cui all articolo 7: a) il mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all articolo 8, comma 7; b) i seguenti eventi, intervenuti entro un anno dall erogazione dell incentivo: 1) la cessazione dell impresa. La revoca non ha luogo qualora l impresa per la cui costituzione è stato erogato il contributo sia stata interessata da trasformazione e in relazione all impresa derivante dalla trasformazione risultino soddisfatte entrambe le condizioni di cui all articolo 24, comma 4; 2) il venir meno della titolarità della partecipazione prevalente nell impresa in capo a soggetti che, alla data di presentazione della domanda di incentivo, appartengono ad una delle categorie cui all articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) ovvero hanno i requisiti di cui all articolo 7, comma 5. Art. 26. Rendicontazione, monitoraggio e valutazione 1. Entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello della ripartizione la Provincia, ai sensi di quanto disposto dall articolo 42 della legge regionale 7/2000, provvede alla rendicontazione delle risorse. 2. Entro il 31 luglio dell anno di presentazione della rendicontazione di cui al comma 1, la Direzione centrale competente in materia di lavoro, con proprio decreto, approva il rendiconto. 3. Il decreto di cui al comma 2 dispone, per le risorse risultate inutilizzate dalla Provincia, in via alternativa: a) la restituzione alla Regione; b) a titolo di compensazione, la corrispondente riduzione dei successivi trasferimenti delle risorse di cui all articolo Il monitoraggio e la valutazione degli interventi sono svolti dal Servizio osservatorio del mercato del lavoro. 5. Il Servizio osservatorio del mercato del lavoro produce con cadenza semestrale i rapporti di monitoraggio e di valutazione degli interventi rilevati alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno. Capo V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 27. Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: a) il Regolamento per la concessione e l erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114; b) il Regolamento recante Modifiche al Regolamento per la concessione e l erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 novembre 2010, n. 246; c) il Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114 Regolamento per la concessione e l erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2011, n. 181; d) il Regolamento recante Modifiche al Regolamento per la concessione e l erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 giugno 2012, n. 130; e) il Regolamento recante Modifiche al Regolamento per la concessione e l erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge 26

29 regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2012, n. 263; f) il Regolamento recante Modifiche al Regolamento per la concessione e l erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2013, n. 63. Art. 28. Disposizioni transitorie e di prima applicazione 1. Entro il 30 giugno 2014 è possibile presentare alla Provincia competente domanda di incentivo per la creazione di nuove imprese, qualora la domanda medesima non sia già stata presentata conformemente alle disposizioni abrogate ai sensi dell articolo 27, con riferimento ad imprese costi tuite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per le quali, alla data medesima, non risultasse ancora decorso il termine di cui all articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Regione 114/ Le disposizioni abrogate ai sensi dell articolo 27 continuano a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti relativi alle domande di incentivo presentate anteriormente all entrata in vigore del presente regolamento. Art. 29. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio R00015 Visto, Il Presidente : SERRACCHIANI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 dicembre 2013, n. 0238/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone disabili, soluzioni abitative protette alternative all istituzionalizzazione e centri residenziali per gravi e gravissimi, ai sensi dell articolo 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»). (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2013) IL PRESIDENTE Vista legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge s febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»); Visti, in particolare, i seguenti articoli della succitata legge regionale n. 41/1996: l art. 6, comma 1, lettere e), f), g) e h), ai sensi del quale i Comuni assicurano l integrazione delle persone handicappate nell ambiente familiare e sociale di appartenenza tramite i servizi e gli interventi rivolti alla generalità della popolazione e realizzano i seguenti interventi e servizi di carattere specifico: centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone handicappate di età compresa tra 14 e 35 anni, centri socio-riabilitativi ed educativi diurni rivolti ad ultratrentacinquenni con handicap stabilizzato, attivabili anche all interno delle strutture precedenti, soluzioni abitative protette alternative all istituzionalizzazione, centri residenziali per gravi e gravissimi; l art. 14-bis, ai sensi del quale i Servizi di integrazione lavorativa (SIL) hanno il compito di promuovere e realizzare l inclusione sociale delle persone disabili attraverso l utilizzo di percorsi personalizzati finalizzati all integrazione lavorativa; l art. 20, che autorizza l amministrazione regionale a concedere ai soggetti gestori dei servizi di cui all art. 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) e agli enti gestori del Servizio di integrazione lavorativa di cui all art. 14 -bis legge regionale n. 41/1996, i contributi per sostenere gli oneri relativi alla realizzazione dei servizi, prevedendo che, con apposito regolamento, siano definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi stessi; Vista la deliberazione della Giunta regionale n del 16 novembre 2013 con la quale è stato approvato, in via preliminare, il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone disabili, soluzioni abitative protette alternative all istituzionalizzazione e centri residenziali per gravi e gravissimi, ai sensi dell art. 20 dalla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate )»; Atteso che con tale deliberazione è stato altresì disposto di avviare l iter per l acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili; Visto l estratto del processo verbale n. 39/2013 della riunione del Consiglio delle autonomie locali n. 16 del 27 novembre 2013 con il quale è stato espresso parere favorevole al Regolamento de quo ; Atteso che la Consulta regionale delle associazioni dei disabili, con nota prot. n. 294/13 del 21 novembre 2013, ha espresso parere favorevole al regolamento; Vista la deliberazione della Giunta regionale n del 6 dicembre 2013 con la quale è stato approvato in via definitiva il regolamento di cui trattasi; Visto l art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all art. 14, comma 1, lettera r) ; 27

30 Decreta: 1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone disabili, soluzioni abitative protette alternative all istituzionalizzazione e centri residenziali per gravi e gravissimi, ai sensi dell art. 20 dalla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate )» nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SER R ACC H I A N I Art. 2. Soggetti beneficiari 1. Possono accedere ai contributi i soggetti gestori dei servizi di cui all art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), individuati ai sensi di quanto previsto dall art. 6, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 41/1996 e dei servizi di cui all art. 1, comma 1, lettera e), individuati ai sensi dell art. 14 -bis, comma 3 della legge regionale n. 41/1996. Art. 3. Oggetto degli interventi 1. I contributi di cui al presente regolamento sono destinati a sostenere gli oneri relativi alla: a) realizzazione di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone disabili, soluzioni abitative protette alternative all istituzionalizzazione e centri residenziali per gravi e gravissimi (di seguito denominati servizi residenziali); b) realizzazione dei Servizi di integrazione lavorativa di cui all art. 14 -bis della legge regionale n. 41/1996. Art. 4. Modalità di presentazione della domanda A LLEGATO R EGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI ED EDUCATIVI DIURNI PER PERSONE DISABILI, SOLUZIONI ABITATIVE PROTETTE ALTERNATIVE ALL ISTITUZIONALIZZAZIONE E CENTRI RESIDENZIALI PER GRAVI E GRAVISSIMI, AI SENSI DELL ART. 20 DALLA LEGGE REGIONALE 25 SETTEMBRE 1996, N. 41 (NORME PER L INTEGRAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI E SANITARI A FAVORE DELLE PERSONE HANDICAPPATE ED ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 «LEGGE QUADRO PER L ASSISTENZA, L INTEGRAZIONE SOCIALE ED I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE») Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell articolo 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate») disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai soggetti gestori per il sostegno degli oneri relativi alla realizzazione dei seguenti servizi: a) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone handicappate di età compresa tra 14 e 35 anni di cui all art. 6, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 41/1996; b) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni rivolti a ultracinquantenni con handicap stabilizzato, di cui all art. 6, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 41/1996; c) soluzioni abitative protette alternative all istituzionalizzazione di cui all art. 6, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 41/1996; d) centri residenziali per gravi e gravissimi di cui all art. 6, comma 1, lettera h) della legge regionale n. 41/1996; e) servizi di integrazione lavorativa di cui all art. 6, comma 1, lettera i) della legge regionale n. 41/ I soggetti gestori di cui all art. 2 presentano la domanda di contributo alla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, è corredata dalla seguente documentazione: a) relazione sull attività di realizzazione dei servizi di cui all art. 3, lettera a) con l indicazione: 1) del numero medio, al primo semestre (1 gennaio - 30 giugno) e al secondo semestre (1 luglio - 31 dicembre) dell anno precedente, di persone disabili inserite nei centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone disabili, del numero di giornate di apertura e dell orario settimanale del servizio e del rapporto tra operatore e utente; 2) del numero medio, al primo semestre (1 gennaio - 30 giugno) e al secondo semestre (1 luglio - 31 dicembre) dell anno precedente, di persone disabili inserite nei servizi residenziali, della tipologia di servizio residenziale e del rapporto tra operatore e utente; 3) del numero di persone disabili che si prevede di inserire in nuove unità di offerta, inserite nella programmazione locale, non sostitutive di servizi già esistenti e che prevedono l accoglimento di persone disabili non già in carico agli Enti gestori o inserite in centri socio-riabilitativi ed educativi diurni e per le quali si prevede l inserimento in servizi residenziali; della tipologia e delle modalità di gestione della nuova unità di offerta e della data di presunta attivazione; b) del numero medio, al primo semestre (1 gennaio - 30 giugno) e al secondo semestre (1 luglio 31 dicembre) dell anno precedente, di persone disabili in carico al Servizio di Integrazione Lavorativa. Art. 5. Criteri di assegnazione dei contributi 1. Le risorse destinate a sostenere gli oneri inerenti alla realizzazione dei servizi di cui al presente regolamento sono ripartite sulla base dei seguenti criteri: a) una quota pari al 10 per cento è assegnata sulla base della popolazione di età compresa tra i anni residente nel territorio di competenza; b) una quota pari al 2 per cento è assegnata sulla base all estensione territoriale dei Comuni di pertinenza; c) una quota pari al 5 per cento delle risorse è assegnata sulla base della media dei dati risultanti al primo e al secondo semestre, 28

31 dell anno precedente, del numero di persone disabili in nei Servizi di Integrazione Lavorativa di cui all art. 14 -bis della legge regionale n. 41/1996; d) una quota non superiore all 83 per cento delle risorse è assegnata sulla base della media dei dati risultanti al primo e al secondo semestre, dell anno precedente, del numero di persone disabili presenti nell anno precedente nei servizi di cui all art. 3, comma 1, lettera a), tenuto conto dei costi riconosciuti indicati nell allegato A al presente regolamento; e) una quota non superiore al 3 per cento delle risorse è assegnata sulla base del numero degli utenti che si prevede di inserire in nuove unità di offerta e del periodo di attivazione, fino ad un massimo del 60 per cento dei costi riconosciuti. 2. I costi di cui all allegato A al presente regolamento possono essere aggiornati con decreto del Presidente della Regione. Art. 6. Concessione ed erogazione dei contributi 1. Entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande di contributo è disposta, con decreto del Direttore competente in materia di servizi a favore delle persone disabili la concessione e la contestuale erogazione dei contributi, sulla base dei criteri indicati all art. 5. Art. 7. Rendicontazione dei contributi 1. I soggetti beneficiari dei contributi trasmettono entro il termine fissato dal decreto di concessione la documentazione prevista dall art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) accompagnata da una relazione sull attività di realizzazione dei servizi di cui all art. 3 con l indicazione: a) per ogni centro socio-riabilitativo ed educativo, del numero di giornate di apertura effettiva, del numero medio, al primo semestre (1 gennaio - 30 giugno) e al secondo semestre (1 luglio - 31 dicembre) dell anno di riferimento, di persone disabili inserite, del numero di ammissioni e di dimissioni effettuate nel corso dell anno e del rapporto tra operatore e utente garantito; b) per ogni servizio residenziale, del numero di giornate di apertura effettiva, del numero medio, al primo semestre (1 gennaio - 30 giugno) e al secondo semestre (1 luglio - 31 dicembre) dell anno di riferimento, di persone disabili inserite, del numero di nuove ammissioni e dimissioni effettuate nel corso dell anno e del rapporto tra operatore e utente garantito; c) del numero medio al primo semestre (1 gennaio - 30 giugno) e al secondo semestre (1 luglio - 31 dicembre) di persone disabili in carico ai Servizi di Integrazione Lavorativa di cui all art. 14 -bis, della legge regionale n. 41/1996; d) della data di attivazione delle nuove unità di offerta, del numero di persone disabili inserite e della data di inserimento; e) dei costi complessivamente sostenuti con dettaglio delle modalità di finanziamento degli stessi. 2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato una sola volta per particolari esigenze valutate dalla Direzione competente. Art. 8. Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Art. 10. Abrogazione 1. È abrogato il regolamento per la ripartizione dei contributi previsti dall articolo 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 ai soggetti gestori dei servizi diurni, residenziali e di inserimento lavorativo di cui all art. 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) e comma 7 della medesima legge, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 dicembre 2002, n. 383/Pres. Art. 11. Norma transitoria 1. Ai procedimenti contributivi in corso all entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Regione n. 383/2002. Art. 12. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis ). 14R00016 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 dicembre 2013, n. 0240/Pres. Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2008, n. 2 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo). (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2013) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo e prevede la concessione, con le disponibilità del fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole; Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001; Visto il «Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi 29

32 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato del settore agricolo» emanato con proprio decreto 8 gennaio 2008, n. 02/Pres., di seguito regolamento; Considerato che gli aiuti di cui al regolamento sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1857/2006; Considerato che la durata del regolamento è stabilita, così come indicato dall art. 14 dello stesso, al 31 dicembre 2013, in corrispondenza alla data originariamente prevista per la scadenza del regolamento (CE) n. 1857/2006; Visto il regolamento (UE) n. 1114/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto riguarda il periodo di applicazione, che viene prorogato dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014; Considerato che, stante la proroga del regolamento (CE) n. 1857/2006, le future norme comunitarie, alle quali il regolamento regionale dovrà adeguarsi, presumibilmente non saranno in vigore o non saranno pienamente applicabili al 1 gennaio 2014; Ravvisata pertanto la necessità di emanare una modifica al regolamento relativamente al periodo di applicazione, in corrispondenza della nuova scadenza del regolamento (CE) n. 1857/2006; Considerato inoltre che l art. 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006 prevede che i regimi di aiuto esentati continuino a beneficiare dell esenzione per i sei mesi successivi alla data di scadenza del medesimo regolamento; Ritenuto pertanto di modificare la durata del regolamento prorogandola fino al 31 dicembre 2014; Visto il regolamento di organizzazione dell Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2013, n con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2008, n. 2 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo)»; Decreta: 1. È emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2008, n. 2 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo)», nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SER R ACC H I A N I A LLEGATO Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2008, n. 2 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo). Art. 1. Modifica all art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 2/ All art. 14 del decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2008, n. 2 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo), le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014, ai sensi dell art. 23 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento /CE) n. 70/2001.». Art. 2. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 14R00017 Visto, il Presidente: SERRACCHIANI 30

33 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 dicembre 2013, n. 0246/Pres. Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 262 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80, nei limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria)). (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2013) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo e prevede la concessione, con le disponibilità del fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole; Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); Visto il Regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale n. 80/1982, emanato con proprio decreto 29 settembre 2009, n. 0262/ Pres., di seguito regolamento; Considerato che gli aiuti di cui al regolamento sono erogati nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008; Considerato che l art. 19 del regolamento prevede che, ai sensi dell art. 45 del regolamento (CE) n. 800/2008, il regolamento abbia durata sino al 31 dicembre 2013 e trovi applicazione a tutte le domande di aiuto presentate entro quella data purché la decisione di concedere l aiuto sia emanata entro i sei mesi successivi, vale a dire entro il 30 giugno 2014, in attuazione dell art. 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/2008; Visto il regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione, che viene prorogato dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014; Considerato che, stante la proroga del regolamento (CE) n. 800/2008, le future norme comunitarie, alle quali il regolamento regionale dovrà adeguarsi, presumibilmente non saranno in vigore o non saranno pienamente applicabili al 1 gennaio 2014; Ravvisata pertanto la necessità di emanare una modifica al regolamento relativamente al periodo di applicazione, in corrispondenza della nuova scadenza del regolamento (CE) n. 800/2008; Considerato inoltre che l art. 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/2008 prevede che i regimi di aiuto esentati continuino a beneficiare dell esenzione per i sei mesi successivi alla data di scadenza del medesimo regolamento; Ritenuto pertanto di modificare la durata del regolamento prorogandola fino al 31 dicembre 2014; Visto il regolamento di organizzazione dell Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2013, n con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 262 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80, nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria))»; Decreta: 1. È emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 262 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80, nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria))», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 31

34 3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SER R ACC H I A N I REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 27 novembre 2013, n. 71. Disciplina dell attività ricettiva di albergo diffuso. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana del 6 dicembre 2013 n. 57) IL CONSIGLIO REGIONALE R EGOLAMENTO DI MODIFICA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 SETTEMBRE 2009, N. 262 (REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE DI AIUTI AD IMPRESE PER INVESTIMENTI INERENTI LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI, EROGABILI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1982 N. 80, NEI LIMITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 DELLA COMMISSIONE DEL 6 AGOSTO 2008 CHE DICHIARA ALCUNE CATEGORIE DI AIUTI COMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE IN APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 87 E 88 DEL TRATTATO (REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA)) Art. 1. Sostituzione dell art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 262/ L art. 19 del decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 262 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria)) è sostituito dal seguente: «Art. 19 (Durata). 1. Il presente regolamento resta in vigore fino al 31 dicembre 2014, ai sensi degli articoli 44, paragrafo 3, e 45 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria).». Art. 2. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. 14R00018 Visto, il Presidente: SERRACCHIANI la seguente legge: (Omissis ). H A APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA P ROMULGA Art. 1. Oggetto 1. La Regione Toscana con la presente legge disciplina un sistema originale di accoglienza e di permanenza in grado di soddisfare una domanda turistica interessata a soggiorni in centri storici e borghi rurali, a contatto con le comunità residenti, anche al fine di favorire processi di recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione dei contesti urbani. Art. 2. Sostegno della Regione 1. La Regione favorisce la realizzazione della struttura ricettiva dell albergo diffuso quale occasione di valorizzazione della storia e della cultura dei suoi territori e di rilancio ecosostenibile e integrato dell economia e dell occupazione dei centri storici e borghi rurali. 2. La Regione promuove all interno dei propri atti di programmazione misure e azioni volte al recupero del patrimonio edilizio e alla riqualificazione dei contesti urbani ai fini dell insediamento delle attività di albergo diffuso. Art. 3. D e finizioni 1. A i fini della presente legge si intende per: a) albergo diffuso: una struttura ricettiva, aperta al pubblico, a gestione unitaria, situata in un centro storico o in un borgo rurale, caratterizzata dalla centralizzazione in un unico stabile principale dell ufficio ricevimento ed accoglienza e dei servizi di uso comune, dalla dislocazione di camere e alloggi in due o più edifici separati, vicini tra loro; b) centro storico: zona territoriale omogenea, zona A, identificata nel piano urbanistico comunale quale parte del territorio interessata da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree 32

35 circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi, ai sensi dell art. 2, relativo alle zone territoriali omogenee, del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell art. 17 della legge n. 765 del 1967); c) borgo rurale: nucleo o insediamento in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, caratterizzato dalla presenza di più unità dalla tipologia simile nel territorio esterno alla città storica di una comunità, dalla presenza sia di edifici per la residenza, sia di rustici, dalla presenza di un impianto urbanistico delimitato nel quale siano presenti elementi caratteristici di identità. Art. 4. Localizzazione dell albergo diffuso 1. L albergo diffuso, in conformità agli strumenti urbanistici comunali, è localizzato nei centri storici dei comuni e nei borghi rurali, caratterizzati da pregio storicoambientale, vitalità e vivibilità dei luoghi. 2. La vitalità e vivibilità dei luoghi ricorre in presenza di una delle seguenti condizioni: a) il centro storico costituisce polo di attrazione in ragione della presenza di servizi pubblici o privati di pubblica utilità; b) il centro storico o il borgo rurale presentano emergenze di rilievo storico, culturale, paesaggistico o di tipo ambientale naturale, o inerenti alla vocazione turistica, all artigianato tipico, ad itinerari culturali, religiosi o percorsi enologici- gastronomici in zone di produzione con prodotti ad indicazione geografica protetta (IGP), o garantita o a denominazione di origine protetta (DOP). Art. 5. Unità abitative 1. Le unità abitative di cui è composto l albergo diffuso possono essere costituite da: a) camere, aventi accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o più locali, arredate e dotate di locale bagno autonomo; il locale bagno deve essere dotato di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia; b) alloggi, aventi accesso da spazi di disimpegno o di uso comune, composti da uno o più locali, arredati e dotati di locali bagno e uso cucina autonomi; il locale bagno deve essere dotato di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia. 2. La capacità ricettiva minima dell albergo diffuso è di venti posti letto complessivi. 3. Le unità abitative di cui è composto l albergo diffuso sono poste in almeno due edifici autonomi ed indipendenti. È ammessa la presenza nello stabile in cui è posto l ufficio di ricevimento di unità abitative. 4. La distanza delle unità abitative dall edificio nel quale sono ubicati i servizi comuni non può superare i cinquecento metri misurati nel più breve percorso pedonale possibile. 5. Le unità abitative inserite nell albergo diffuso possono mantenere la destinazione urbanistica residenziale, previo assenso del comune, ad eccezione del caso in cui siano state oggetto di incentivi pubblici finalizzati all esercizio dell attività di albergo diffuso e delle unità abitative destinate ad accogliere l ufficio ricevimento ed accoglienza e i servizi comuni. Art. 6. Requisiti dimensionali minimi 1. Gli immobili nei quali è esercitata l attività ricettiva di albergo diffuso rispondono ai seguenti requisiti dimensionali minimi: a) la superficie minima delle camere da letto, comprensiva degli spazi a p erti sulle stesse, purché non delimitati da serramenti, anche mobili, ed esclusa ogni altra superficie, è fissata in mq 8 per le camere ad un letto e mq 14 per quelle a due letti. Per ogni letto aggiunto, consentito nelle sole camere a due letti e con un massimo di due posti letto aggiuntivi per camera, la superficie deve essere aumentata di mq 6; b) i limiti di superficie di cui alla lettera a), sono ridotti a mq 12 per le camere a due letti ed a mq 4 per ogni letto aggiunto nel caso in cui non sia possibile raggiungere la superficie minima senza effettuare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e costruttive storiche degli edifici; c) l altezza minima interna utile dei locali posti nell albergo diffuso è quella prevista dalle norme e dai regolamenti comunali di igiene, con un minimo di m 2,70 per le camere da letto ed i locali soggiorno, riducibile a m 2,40 per i locali bagno e gli altri locali accessori, fermo restando il mantenimento di altezze inferiori in presenza di alloggi già abitabili laddove le caratteristiche degli immobili non consentano il raggiungimento di tale altezza. Art. 7. Esercizio dell attività 1. L esercizio dell attività ricettiva di albergo diffuso è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 2. La SCIA è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui è ubicata la struttura dal titolare dell attività ricettiva di albergo diffuso, ovvero, nel caso in cui sia una persona giuridica, dal gestore dell attività, in conformità all art. 4, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e all art. 82, comma 6, della legge re- 33

36 gionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo delv territorio). 3. La SCIA attesta l esistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente, dei requisiti dimensionali minimi di cui all art. 6, nonché il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi, nonché delle norme relative ai vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Art. 8. Gestione dell attività 1. I servizi di ricevimento, di accoglienza e di uso comune sono forniti all interno della struttura principale dell albergo diffuso. 2. Il servizio di ristorazione e di prima colazione, può essere affidato ad altri soggetti titolari di esercizi ubicati alla distanza massima di cinquecento metri dalle singole unità abitative, in possesso di regolare titolo ai sensi delle normative vigenti. Art. 9. Periodi di apertura 1. L albergo diffuso è: a) ad apertura annuale, quando effettua un periodo di attività di almeno nove mesi, anche non consecutivi; b) ad apertura stagionale, quando effettua un periodo di attività inferiore a nove mesi, anche non consecutivi, con un minimo di cinque mesi. Art. 10. Classificazione 1. In relazione alle caratteristiche delle strutture gli alberghi diffusi sono classificati con un numero di stelle variabili da uno a cinque. 2. I requisiti minimi per la classificazione sono definiti con regolamento di attuazione emanato entro sessanta giorni dall entrata in vigore della presente legge. Art. 11. Vigilanza e controllo 1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 9 sono esercitate dai comuni. 2. Le province esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulla classificazione previste dall art. 36 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo). Art. 12. Sanzioni amministrative 1. Chiunque esercita l attività di albergo diffuso senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro e alla chiusura dell attività. Art. 13. Norma finanziaria 1. La presente legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservala e farla osservare come legge della Regione Toscaa. Firenze, 27 novembre 2013 ROSSI La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 novembre (Omissis ). 13R00625 LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2013, n. 72. Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 9 dicembre 2013) la seguente legge: (Omissis ). IL CONSIGLIO REGIONALE H A APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA P ROMULGA Art. 1. Contributi straordinari della Regione 1. Al fine di prestare immediata assistenza alla popolazione dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati nei mesi di settembre ed ottobre 2013, la Regione interviene con un contributo straordinario di solidarietà in favore dei soggetti privati, a titolo di sostegno, per fronteggiare le prime spese necessarie per il reintegro dei beni presenti nelle abitazioni, andati perduti a causa degli eventi medesimi. 2. Possono chiedere il contributo i nuclei familiari danneggiati dall evento aventi un valore dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore 34

37 a euro ,00, riferito all anno 2012, con abitazione abituale e stabile nei comuni interessati dagli eventi, individuati con deliberazioni della Giunta regionale ai sensi dell art. 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 «Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività»). Il limite massimo del contributo è fissato in euro 5.000,00 per nucleo familiare. 3. La Regione procede alla ripartizione delle risorse disponibili fra i comuni in misura proporzionale al numero delle segnalazioni pervenute ai sensi dell art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 24/R/ I criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo sono disciplinate dai comuni, nel rispetto dei limiti indicati al comma Il contributo erogato dai comuni ai soggetti danneggiati in attuazione della presente legge può essere cumulato con ulteriori, eventuali contributi, ivi compresa l autonoma sistemazione, che siano successivamente attivati ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), oppure di provvedimenti nazionali. Art. 2. Norma finanziaria 1. Agli oneri connessi all attuazione della presente legge, quantificati in euro ,00 per l anno 2013, si fa fronte con le risorse stanziate nell unità previsionale di base (UPB) 114 «Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese correnti» del bilancio di previsione Art. 3. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 9 dicembre 2013 LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 73. Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 76 (Riconoscimento e misure a sostegno dell attività dell Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d Europa «AICCRE» - Federazione regionale della Toscana). (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 61 del 20 dicembre 2013) la seguente legge: (Omissis ). IL CONSIGLIO REGIONALE H A APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA P ROMULGA Art. 1. Modifiche all art. 3 della legge regionale n. 76/ Il comma 2 dell art. 3 della legge regionale 21 ottobre 1997, n 76 (Riconoscimento e misure a sostegno dell attività dell Associazione Italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d europa «AICCRE» - Federazione regionale della Toscana), è sostituito dal seguente: «2. Il consiglio regionale può anche sostenere l attuazione del programma di attività dell AICCRE mediante il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di personale del ruolo regionale, oppure, in alternativa, mediante la concessione di un contributo finanziario nella misura da definirsi annualmente in base alle scelte ed alle disponibilità finanziarie risultanti dal bilancio di previsione per l anno di riferimento». Art. 2. Modifiche all art. 4 della legge regionale n. 76/ Al comma 1 dell art. 4 della legge regionale n. 76/1997 dopo la parola: «provvede» è inserita la seguente «annualmente». 2. Al comma 1 dell art. 4 della legge regionale n. 76/1997 dopo le parole: «all importo del contributo finanziario» sono inserite le seguenti: «, da definire annualmente in base alle scelte e alle disponibilità del bilancio di previsione per l anno di riferimento,». La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 10 dicembre 2013 (Omissis ). 14R00022 ROSSI 35 ROSSI La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 dicembre 2013 (Omissis ). 14R00023

38 LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 74. Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale). (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 61 del 20 dicembre 2013) la seguente legge: (Omissis ). IL CONSIGLIO REGIONALE H A APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA P ROMULGA Art. 1. Modifiche all art. 4 della l.r. 45/ Al comma 1 dell art. 4 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), la parola: permanente è soppressa. Art. 2. Modifiche all art. 6 della l.r. 45/ Al comma 4 dell art. 6 della l.r. 45/2013 le parole: aggiornata all ultima dichiarazione presentata ai fini IR- PEF sono sostituite dalle seguenti: in corso di validità. Art. 3. Modifiche all art. 7 della l.r. 45/ Alla fine del comma 3 dell art. 7 della l.r. 45/2013 sono aggiunte le parole: Confluiscono nel medesimo fondo le risorse provenienti da soggetti terzi per effetto di donazioni finanziarie volte a potenziare la misura di sostegno di cui al presente articolo.. Art. 4. Decorrenza dell efficacia 1. Le modifiche di cui all art. 1 e 2 sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore della l.r. 45/2013. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. ROSSI Firenze, 10 dicembre 2013 La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 dicembre (Omissis ). 14R00024 REGIONE ABRUZZO LEGGE REGIONALE 25 novembre 2013, n. 43. Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 recante Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). (Pubblicata nel Bollettino Uffi ciale della Regione Abruzzo - n. 44 ordinario del 4 dicembre 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE H A APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE la seguente legge: P ROMULGA Art. 1. Modifi che all art. 4 della 1.r. 17/ Il comma 9, dell art. 4, della legge regionale , n. 17 recante Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), è sostituito dal seguente: 9. Al fine di assicurare la migliore organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, educativi ed assistenziali, la Giunta regionale, valutate le proposte di cui al comma 10, costituisce le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, mediante il processo di accorpamento delle Istituzioni, per le quali è stato verificato, con il provvedimento di cui al comma 1, il possesso dei prescritti requisiti per il mantenimento della loro natura pubblica. Con la medesima Deliberazione di Giunta regionale, viene contestualmente indicato, per ciascuna ASP, il numero dei membri dell Assemblea dei soggetti portatori di interessi dell ASP e dei voti agli stessi attribuiti ai sensi dell art. 9 commi 2, 3 e Dopo il comma 9 dell art. 4 della legge regionale 17/2011, è inserito il seguente: 9bis. Gli Organismi Straordinari territorialmente competenti, convocano l assemblea dei soggetti portatori di interessi di cui all art. 9, comma 2 da tenersi entro trenta giorni dalla Delibera:zione di Giunta regionale di cui al comma Il comma 10, dell art. 4, della legge regionale 17/2011 è sostituito dal seguente: 10. Gli Organismi Straordinari territorialmente competenti, sentiti gli Enti di Ambito Sociale interessati, propongono alla Giunta regionale la costituzione di una o due ASP per ogni Provincia, a condizione che, per ciascuna ASP: a) sussista sul territorio di riferimento una diffusa presenza di una o più Istituzioni riordinate; 36

39 b) le Istituzioni riordinate sub lettera a) siano in possesso di patrimoni il cui volume possa assicurare globalmente, senza pregiudizio alcuno, l ottimale svolgimento delle attività; c) ciascun patrimonio delle costituende ASP sia superiore a 5 milioni di euro sulla base della ricognizione effettuata ai sensi del comma Dopo il comma 10, dell art. 4, della legge regionale 17/2011, è inserito il seguente: 10 -bis. La proposta di costituzione di due ASP per il medesimo territorio provinciale è munita di specifica e congrua motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dal comma Il comma 11, dell art. 4, della legge regionale 17/2011 è abrogato. Art. 2. Sostituzione dell art. 6 della L.R. 17/ L art. 6 della legge regionale 17/2011 è sostituito dal seguente: Art. 6. (Procedimento di estinzione) 1. Sono dichiarate estinte, mediante apposita deliberazione di Giunta regionale, le Istituzioni che, a seguito degli accertamenti svolti da parte degli Organismi Straordinari territorialmente competenti, risultino: a) non aver approvato o non essere in grado di approvare il provvedimento di cui all art. 4, comma 1, entro il termine fissato; b) non disporre di un patrimonio e di risorse annualmente iscritte in bilancio sufficienti per garantire il conseguimento dei fini statutari, nonché la concreta erogazione dei servizi; c) di versare, da verifica sui rispettivi bilanci e conti consuntivi, in una situazione di evidente inattività statutaria, perdurante da oltre due anni; d) di versare in situazioni di inattività o mancanza dell organo ordinario di amministrazione e di oggettiva impossibilità della sua ricostituzione, per inerzia o carenza dei soggetti portatori originari di interessi, statutariamente tenuti ad esprimere proprie rappresentanze. 2. La medesima deliberazione di cui al comma 1 dispone il trasferimento alle costituite ASP territorialmente competenti delle funzioni, dei patrimoni, ove esistenti, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi delle Istituzioni estinte.. Art. 3. Modifi che all art. 7 della L.R. 17/ Il comma 4, dell art. 7, della legge regionale 17/2011 è sostituito dal seguente: 4. Al fine di assicurare la migliore e la più razionale organizzazione territoriale del sistema integrato di servizi sociali, secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità nell espletamento delle attività, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, gli Organismi comunali, che erogano servizi alla persona, costituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali) nella forma dell Istituzione, dell Azienda speciale di Servizi, anche consortile, o della società ovvero dell associazione con capitale interamente pubblico e totalmente controllata dall Ente titolare, possono confluire nell Azienda istituita a norma della presente legge. Entro il termine previsto dell art. 4, comma 1, i rispettivi Consigli comunali adottano i conseguenti provvedimenti, assicurando il necessario apporto patrimoniale. Ai Comuni medesimi sono assegnati, in seno all Assemblea delle ASP, tre voti, di cui uno attribuito alla minoranza del Consiglio comunale.. 2. Il comma 7, dell art. 7, della legge regionale 17/2011 è sostituito dal seguente: 7. I beni già trasferiti ai Comuni, a seguito di pregresse estinzioni ai sensi delle previgenti disposizioni regionali, possono essere conferiti all Azienda, con attribuzione al Comune stesso, con le modalità indicate all art. 9, comma 2, di tre voti, di cui uno assegnato alla minoranza del Consiglio comunale.. Art. 4. Modifi che all art. 9 della L.R. 17/ Il comma 2, dell art. 9, della legge regionale 17/2011 è sostituito dal seguente: 2. L Assemblea è composta da un membro per ciascuno dei portatori originari di interesse complessivamente previsti dalle Tavole di Fondazione o dallo Statuto delle Istituzione riordinate oppure da due membri per i Comuni e le Province che, sulla base dei predetti atti, avevano all interno delle Istituzioni riordinate un numero di membri in totale almeno pari a tre, o per i Comuni precedentemente sede di Istituzione concentrata in ECA, ovvero per i Comuni che esercitano le facoltà di cui all art. 7, comma 4, o art. 7, comma Il comma 3, dell art. 9, della legge regionale 17/2011 è sostituito dal seguente: 3. A ciascun membro è attribuito un numero di voti corrispondente alla sommatoria dei voti assegnati dalle Tavole di Fondazione o dallo Statuto delle Istituzione riordinate al portatore originario di interesse rappresentato. Per i Comuni e le Province che hanno diritto, ai sensi del comma 2, a due membri all interno dell Assemblea dell ASP, la sommatoria dei voti assegnati è ripartita tra il rappresentante della maggioranza del Consiglio comunale o provinciale, a cui è attribuito la metà più uno dei voti, e il rappresentante della minoranza dell Organo consiliare.. 3. Il comma 4, dell art. 9, della legge regionale 17/2011 è sostituito dal seguente: 4. Ai Comuni precedentemente sede di Istituzione concentrata in ECA sono assegnati ulteriori tre voti, di cui due attribuiti al rappresentante della maggioranza del Consiglio comunale ed uno al rappresentante della minoranza. Se detto Comune è capoluogo di Provincia, i voti assegnati sono cinque, di cui tre attribuiti al rappresentante della maggioranza del Consiglio comunale e due al rappresentante della minoranza.. 37

40 4. Il comma 7, dell art. 9, della legge regionale 17/2011 è abrogato. Art. 5. Modifi che all art. 21 della legge regionale 17/ Il comma 7, dell art. 21, della legge regionale 17/2011 è sostituito dal seguente: 7. L Organismo Straordinario al quale sono attribuiti tutti i poteri riservati dai rispettivi Statuti agli Organi di Amministrazione di ciascuna istituzione è nominato per la durata di un anno e resta comunque in carica sino alla formale costituzione del Consiglio di Amministrazione delle ASP prevista dall art.11, comma Il comma 8, dell art. 21, della legge regionale 17/2011 è sostituito dal seguente: 8. Ciascun Organismo straordinario è composto da tre membri, tutti nominati dalla Giunta regionale, di cui uno con funzioni di Presidente. Ai componenti dell Organismo Straordinario non residenti nel Comune in cui si svolgono le sedute è dovuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate ed effettuato con mezzi pubblici, purché sostenute in ragione del mandato o per la partecipazione alle sedute dell Organismo. In caso di utilizzo del mezzo proprio, è corrisposta un indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso dal luogo di residenza o domicilio. Ai componenti dell Organismo Straordinario è, altresì, corrisposto il rimborso delle spese di vitto nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali. I relativi oneri sono posti a carico dei bilanci delle IPAB e, dalla loro costituzione, delle ASP.. 3. Il comma 13, dell art. 21, della legge regionale 17/2011 è sostituito dal seguente: 13. Al Presidente e ai componenti degli Organi delle Aziende di cui all art. 10 comma 1, non residenti nel Comune in cui si svolgono le sedute, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate ed effettuato con mezzi pubblici, purché sostenute in ragione del mandato o per la partecipazione alla sedute dell Organo. In caso di utilizzo del mezzo proprio, è corrisposta un indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso dal luogo di residenza o domicilio. Ai predetti soggetti è altresì corrisposto il rimborso delle spese di vitto nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio delle ASP.. 4. Dopo comma 13, dell art. 21, della legge regionale 17/2011 è inserito il seguente: 13 -bis. Gli Enti competenti provvedono ai rimborsi di cui ai commi 8 e 13 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri e nel rispetto del decreto legislativo 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività) convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).. Art. 6. Norma fi nanziaria 1. L applicazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo. Art. 7. Disposizioni fi nali 1. Ai fini dell applicazione del comma 10, dell art. 4, della legge regionale 17/2011, come sostituito dal comma 3 dell art. 1, gli Organismi Straordinari trasmettono la proposta ntro trenta giorni dall entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L Aquila, addì 25 novembre 2013 ( Omissis ). 14R00026 CHIODI LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU GUG- 05 ) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. * * 3,00

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