STRALCIO N <<Contributi a favore delle persone disabili per l installazione di ascensori>>

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1 (deliberato dal Consiglio regionale nella seduta n. 139 del 18 marzo 2015 ai sensi dell articolo 107 del Regolamento interno)

2 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Art. 1* (Contributi a favore delle persone disabili per l installazione di ascensori) 1. L Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale nella misura massima di euro per far fronte alle spese necessarie all installazione di ascensori in ambito di interventi edilizi avviati e non ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge su strutture private, poste sul territorio regionale, di proprietà o gestite da Associazioni di volontariato ONLUS aventi finalità sociale di assistenza psicologica ed educativa extra-domiciliare a soggetti in condizioni di disabilità. 2. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altre contribuzioni o incentivi o detrazioni fiscali aventi la stessa finalità per la parte di spesa rimasta effettivamente a carico ed è concesso con procedimento a sportello previsto dal comma 4 dell articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 3. La domanda è presentata dal legale rappresentante della ONLUS al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università entro trenta giorni dall entrata in vigore della presente legge corredata dalla documentazione attestante il possesso delle condizioni indicate al comma Il Servizio edilizia entro quindici giorni dal ricevimento della domanda avvia il procedimento di concessione, determinazione ed erogazione del contributo di cui al comma 1 con le modalità e le tempistiche previste, ove compatibili, dagli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2009, 0217/Pres., previsto dall articolo 10, comma 39, della legge regionale 30 dicembre 2008, n 17 (Legge finanziaria 2009). 5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di euro per l anno 2015 a carico dell unità di bilancio e del capitolo 3325 di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l anno L Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per far fronte alle spese necessarie per l installazione di un ascensore in condominio privato ai titolari delle domande presentate a fronte del bando emanato nel 2006 ai sensi dell articolo 5, commi da 16 a 21, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), già inserite in graduatoria e non finanziate per carenza di stanziamento che alla data di entrata in vigore della presente legge presentano le seguenti condizioni:

3 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari a) che i lavori e i costi per la realizzazione dell intervento siano stati deliberati dall assemblea condominiale secondo le modalità e le maggioranze previste dalla disciplina vigente; b) che i lavori non siano ancora iniziati; c) che diversamente dalle condizioni possedute alla data di presentazione della domanda a fronte del bando emanato nel 2006 nel condominio risultino regolarmente residenti e abitanti soggetti portatori di handicap in situazioni di gravità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). 7. Il contributo di cui al comma 6 è cumulabile con altre contribuzioni o incentivi o detrazioni fiscali aventi la stessa finalità per la parte di spesa rimasta effettivamente a carico è concesso con procedimento a sportello previsto dall articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/ La domanda del contributo straordinario di cui al comma 6 è presentata dall Amministratore del condominio al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università entro trenta giorni dall entrata in vigore della presente legge, corredata dalla documentazione attestante il possesso delle condizioni previste dalle lettere di cui al citato comma Il Servizio edilizia, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, avvia il procedimento di concessione, determinazione ed erogazione del contributo di cui al comma 6 con le modalità e le tempistiche previste, ove compatibili, dagli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2009, 0217/Pres., previsto dall articolo 10, comma 39, della legge regionale 17/ Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di euro per l anno 2015 a carico dell unità di bilancio e del capitolo 3325 di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l anno Sono abrogate le disposizioni dei commi 20, 21, 22, 23 e 24 dell articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015). * Il presente provvedimento risulta dallo stralcio dell emendamento di pagina 2 bis.2 presentato dai consiglieri Martines, Agnola, Barillari allo stralcio n << Norme urgenti in materia di cultura, istruzione e volontariato >>, deliberato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana n. 139 del 18 marzo 2015, ai sensi dell articolo 107 del Regolamento interno.

4 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Avvertenza NOTE Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all articolo 1 - Il testo dell articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 è il seguente: Art. 36 (Procedura valutativa) 1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda, ovvero, nel caso di procedimento a bando, al termine di chiusura del bando precedente. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria, del procedimento a bando, o del procedimento a sportello di cui ai commi 2, 3 e Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande è effettuata mediante valutazione comparata, nell ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati. 3. Nel procedimento a bando sono definiti nel bando di gara i contenuti, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande e, ove possibile, le risorse disponibili. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati. 4. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell istruttoria delle domande secondo l ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell intervento è disposta secondo l ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Al procedimento a sportello non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell articolo La domanda di accesso agli interventi è presentata secondo le modalità di cui all articolo 35, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell iniziativa per la quale è richiesto l intervento. 6. L attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l ammissibilità delle spese.

5 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari - Il testo degli articoli da 8 a 11 del Regolamento adottato con Decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2009, n. 0217/Pres. è il seguente: Art. 8 (Documentazione necessaria ai fini della concessione) 1. Le Direzioni Provinciali Lavori Pubblici competenti per territorio, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, ai fini della concessione dell agevolazione richiedono con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai soggetti inseriti in posizione utile, la seguente documentazione, da presentarsi entro il termine di 120 giorni: a) progetto relativo all intervento, comprensivo di relazione tecnica e preventivo di spesa, munito di autorizzazioni, pareri, concessioni, nulla-osta o quant altro dovuto per legge o regolamento, necessari all eseguibilità dell intervento; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa ad altre eventuali agevolazioni richieste o concesse aventi la medesima finalità, con allegato il preventivo della spesa rimasta a carico del beneficiario per la realizzazione dell intervento, al netto di qualsiasi agevolazione pubblica anche di natura fiscale 2. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1 può essere prorogato dal Direttore Provinciale Lavori Pubblici competente per territorio, su istanza motivata dei richiedenti per ragioni obiettive indipendenti dalla loro volontà. 3. La scadenza dei termini, eventualmente prorogati, di cui ai commi 1 e 2, senza la presentazione della documentazione richiesta, comporta l archiviazione della domanda, che viene comunicata dal Direttore Provinciale Lavori Pubblici competente per territorio secondo le modalità di cui all articolo 14 della legge regionale 7/2000. Art. 9 (Modalità di concessione) 1. Le Direzioni Provinciali Lavori Pubblici competenti per territorio, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della documentazione, emettono il provvedimento di concessione del contributo nel quale vengono fissati i termini per la rendicontazione della spesa non eccedenti i tre anni dalla data del provvedimento stesso. 2. Il termine di 90 giorni di cui al comma 1 è sospeso qualora intervenga la chiusura annuale dell esercizio finanziario. 3. I termini stabiliti dai Direttori Provinciali Lavori Pubblici di cui al comma 1 possono essere prorogati su istanza motivata dei richiedenti per ragioni obiettive indipendenti dalla loro volontà. Art. 10 (Documentazione ai fini della rendicontazione della spesa) 1. Ai fini della rendicontazione della spesa relativa all intervento finanziato con i contributi di cui all articolo 1, l amministratore del condominio ovvero il rappresentante dei condomini di

6 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari cui all articolo 4, comma 3, presenta nei termini previsti dal decreto di concessione e secondo le disposizioni dell articolo 41 della legge regionale 7/2000 la seguente documentazione: a) dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell opera finanziata, ai sensi dell articolo 61 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici); b) certificato di collaudo finale dell impianto e dichiarazione di fine lavori delle opere edili necessarie per la realizzazione dell intervento, presentata al Comune a chiusura degli interventi autorizzati e ammessi a finanziamento; c) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali; d) prospetto riassuntivo della spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico del beneficiario per la realizzazione dell intervento. Art. 11 (Determinazione definitiva ed erogazione del contributo) 1. Il Direttore Provinciale Lavori Pubblici competente per territorio, con unico provvedimento, accerta la conformità delle finalità dell opera realizzata a quella ammessa a contributo e la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell intervento, sulla base della documentazione trasmessa di cui all articolo 10, determina definitivamente l ammontare del contributo e ne dispone il pagamento in un unica soluzione. - Il testo dell articolo 10, commi da 38 a 42, della legge regionale 30 dicembre, 2008, n. 17 è il seguente: Art. 10 (Finalità 8 - Protezione sociale) 38. L Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai condomini privati con più di tre livelli fuori terra, contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte alle spese necessarie per l installazione di ascensori. 39. I criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l erogazione dei contributi di cui al comma 38, che devono tenere conto per ciascun condominio del numero dei piani, del numero di disabili e di persone anziane ultrasessantenni abitanti, sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 40. La Direzione centrale ambiente e lavori pubblici emana il bando nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e della documentazione necessaria ai fini della concessione e dell erogazione dei contributi di cui al comma 38.

7 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari 41. Le domande di cui al comma 40 sono presentate alle Direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio che provvedono alla concessione e all erogazione dei contributi. 42. I contributi di cui al comma 38 sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta. - Il testo dell articolo 5, commi da 16 a 21, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, è il seguente: Art. 5 (Progettazioni, tutela dell ambiente e del territorio e interventi nei settori dell edilizia e dei trasporti) 16. L Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a condomini privati con più di tre livelli fuori terra, costruiti anteriormente all entrata in vigore della legge 9 gennaio 1989, n. 13, contributi pluriennali, per un periodo non superiore ad anni dieci, nella misura massima annua costante dell 8 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte alle spese necessarie per l installazione degli ascensori. Il numero delle annualità e la percentuale dei contributi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale. 17. I criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 16, che devono tenere conto per ciascun condominio del numero dei piani, del numero di disabili e persone anziane ultrasessantenni abitanti, sono stabiliti con regolamento ai sensi dell articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n Con apposito bando sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria ai fini della concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 16. Le domande di contributo devono essere presentate presso le Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio. 19. Gli adempimenti connessi all attuazione degli interventi di cui al comma 16 sono demandati alla Direzione regionale dell edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al medesimo comma 16, in relazione al disposto di cui all articolo 46 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come da ultimo modificato dall articolo 8, commi 59 e 60, della presente legge, provvedono le Direzioni provinciali dei servizi tecnici territorialmente competenti. 20. I contributi di cui al comma 16 sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta. 21. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire milioni a decorrere dall anno 2001, con l onere complessivo di lire milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale

8 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari per gli anni e del bilancio per l anno 2001, con riferimento al capitolo 3313 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati. - Il testo dell articolo 9, commi da 20 a 24, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, abrogati dal presente articolo, è il seguente: Art. 9 (Finalità 8 - protezione sociale) [20. L Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo in conto capitale di euro, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte alle spese necessarie per l installazione di ascensori in casi di emergenza. 21. La Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università emana il bando nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e della documentazione necessaria ai fini della concessione e dell erogazione dei contributi di cui al comma Le domande di cui al comma 21 sono presentate alle Direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio che provvedono alla concessione e all erogazione dei contributi. 23. I contributi di cui al comma 20 sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta. 24. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 20 fanno carico all unità di bilancio e al capitolo 3325 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l anno 2015, a valere sull autorizzazione di spesa disposta con la Tabella I di cui al comma 49.]

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