Le figure del giudice e del pubblico ministero nel processo penale
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- Nicolina Pappalardo
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1 Le figure del giudice e del pubblico ministero nel processo penale Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale Il giudice penale è l'organo giudicante all'interno del procedimento e del processo penali. Nonostante l'organo giudicante in questione sia il frutto di una distinzione rispetto ad altri giudici di altri rami dell'ordinamento giuridico, ci sono vari tipi di giudice penale. La distinzione più generica è tra giudice ordinario e giudice speciale. In relazione alla composizione dell'organo si può distinguere in: Giudice monocratico: giudice di pace, giudice dell'udienza Preliminare (GUP), Tribunale in composizione monocratica. Giudice collegiale: Tribunale in composizione collegiale, Corte d'assise, Corte d'appello, Corte d'assise d'appello, Corte di Cassazione. 1 di 8
2 Un giudice è incompatibile quando si realizzano dei presupposti previsti dalla legge. Gli atti compiuti dal giudice incompatibile, nonostante la dottrina li ritenga nulli, per la giurisprudenza costituiscono solamente motivo di astensione e ricusazione. Per atti compiuti in precedenza, il giudice penale è incompatibile col proprio ruolo nei casi elencati dall'articolo 34del codice di procedura penale: Se ha già giudicato o ha svolto un ruolo principale nella determinazione della sentenza in un grado del procedimento. Se ha emesso il provvedimento come GUP nell'udienza preliminare, se ha decretato il giudizio immediato o se ha svolto ruolo decisivo come giudice per le indagini preliminari. Chi ha partecipato attivamente al processo come Pubblico Ministero, difensore, polizia giudiziaria, curatore, procuratore speciale, testimone, perito, consulente o ha proposto denunce, querele, istanze Per i decreti penali di condanni e le udienze preliminari, non può giudicare il GIP precedente, salvo che abbia esclusivamente provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio e in altri sporadici casi particolari previsti dalla legge. Qalsiasi attività svolta in precedenza rende il giudice incompatibile, perché compromterebbe la sua terzietà. 2 di 8
3 La stessa Corte Costituzionale ha aggiunto nel tempo numerose fattispecie non previste dall'articolo 34, deducibili dalla violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione, mentre era stata di orientamento opposto nel caso del GIP se avesse adottato provvedimenti che però non comportavano la determinazione della valutazione contenutistica circa la consistenza dell'ipotesi accusatoria (sentenza n.401/1991). In questa situazione, il Legislatore nel 1999 ha vietato al GIP di prendere parte alle fasi successive del processo. Gli articoli prevedono altre figure di incompatibilità, relative alla persona del giudice: Quando sussiste un rapporto di parentela e affiliazione tra i magistrati, che non possono esercitare nello stesso tribunale, o fra vari professionisti legali. Quando il giudice ha un rapporto con l'oggetto del processo o con le parti o i loro difensori. La giurisdizione penale è ripartita tra gli organi titolari del potere di giudicare in base a vari criteri di competenza. La competenza funzionale, è la ripartizione in base al grado e allo stato del processo, con la quale si assegnano le indagini preliminari al GIP, l'udienza preliminare al GUP, il primo grado, dibattimentale al tribunale o alla Corte d'assise, il secondo alla Corte d'appello e l'ultimo alla Corte di Cassazione. La competenza per materia: è la ripartizione in base al tipo di reato da giudicare. Innanzitutto l'art.5 del codice di procedura penale, individua la competenza della Corte d'assise, che giudica i delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o una reclusione di oltre vent annni, esclusi i delitti di tentato omicidio, 3 di 8
4 rapina ed estorsione, con qualsiasi aggravante, nonché i delitti previsti dall'articolo 630 del codice penale e altri riferimenti normativi. La competenza territoriale, è l'ultima ripartizione e agisce dopo l'individuazione della materia, tra i vari distretti geografici. L'art.8 del codice di procedura penale, sancisce le regole per la determinazione del giudice territorialmente competente. Il giudice del luogo è competente se è stato consumato il reato. Se a causa del reato è morto qualcuno, però, competente è il giudice dell'avvenuta azione od omissione. Nel caso di reato permanente è competente in ogni caso il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, mentre nel caso di delitto tentato è competente il giudice dell'ultimo atto. L'art.9 soccorre i principi dell'8, se non sono determinabili i criteri d'individuazione: il giudice competente è quello dell'ultimo luogo noto nel quale si è svolta parte dell'azione, e se non fosse conoscibile, competente è il giudice della residenza, della dimora oppure del domicilio dell'imputato. Se anche in questo caso fosse impossibile risalire a un criterio, competente è il giudice della sede del PM che per primo ha iscritto la notizia di reato. L'art.10 del codice di procedura penale, disciplina la competenza per i reati commessi all'estero. 4 di 8
5 I tipi di competenza possono essere ovviamente derogati dal criterio di connessione. Il pubblico ministero (in alcuni paesi, ad esempio nella Svizzera italiana, ministero pubblico) è l'organo dello Stato o, in alcuni ordinamenti, di altri enti pubblici, la quale funzione principale è l'esercizio dell'azione penale. In senso proprio, il termine designa esclusivamente l'organo e non anche i funzionari che lo compongono. Con l'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero avvia il processo penale, di cui diviene una delle parti (l'altra è l'imputato o accusato). Peraltro, a differenza delle parti private, che agiscono nel proprio interesse, il pubblico ministero esercita l'azione penale e sta in giudizio nell'interesse pubblico. L esercizio dell'azione penale, oltre che al pubblico ministero, può essere attribuito dall'ordinamento alla persona offesa dal reato, nel proprio interesse, oppure a chiunque, nell'interesse della collettività al quale appartiene (azione popolare). L azione privata e quella popolare, presenti negli ordinamenti del passato, in molti ordinamenti attuali non esistono più e, laddove sono rimaste, come in Spagna, hanno di solito un ruolo marginale, suppletivo o integrativo rispetto all'azione del pubblico ministero. Una variabile importante è rappresentata dall'obbligatorietà o discrezionalità dell'azione penale. Negli ordinamenti dove vige il principio di obbligatorietà, come Italia, Germania, Austria, il pubblico ministero deve esercitare l'azione penale ogni volta che abbia notizia di un reato, se vige il principio di opportunità, come negli ordinamenti di common law ma anche in vari ordinamenti di civil law, come Francia, Belgio, alcuni cantoni francofoni della Svizzera, Danimarca, il pubblico ministero decide se perseguire o no un reato, secondo la sua valutazione e le scelte di politica criminale, potendo anche, in alcuni ordinamenti, 5 di 8
6 imporre determinati doveri all'autore del reato in luogo dell'azione penale (per esempio, riparare il danno, pagare una somma, sottoporsi ad un trattamento contro la tossicodipendenza). Nella pratica si possono riscontrare commistioni tra i due principi, ad esempio, l'obbligatorietà per i reati più gravi, e anche dove l'azione penale è obbligatoria è lasciato, nei fatti, un certo margine di discrezionalità al pubblico ministero, il quale è sì tenuto a perseguire i reati ma può scegliere di dedicare più o meno impegno o risorse all'uno anziché che all'altro. Al principio di opportunità tende a essere collegata la possibilità per il pubblico ministero di concludere un accordo con l'imputato, il cosiddetto plea bargaining degli ordinamenti di common law, attraverso il quale le parti decidono l'esito della controversia in modo stragiudiziale, estinguendo il processo, di solito l'imputato si dichiara colpevole di un reato meno grave o di una parte soltanto dei capi d'imputazione, ottenendo così una riduzione della pena. Un'altra variabile è rappresentata dal grado di coinvolgimento del pubblico ministero nelle indagini per individuare l'autore del reato e per raccogliere le prove necessarie alla sua condanna. Negli ordinamenti di common law le indagini sono svolte autonomamente dalla polizia giudiziaria, che trasmette gli elementi raccolti al pubblico ministero perché possa decidere, sulla base degli stessi, se esercitare o no l'azione penale. Il pubblico ministero ha anche compiti di consulenza legale nei confronti della polizia ma, in generale, non ha poteri di direzione sulla stessa. Nei paesi di civil law, il pubblico ministero ha un ruolo più attivo e gli sono attribuiti poteri di direzione nei confronti degli organi di polizia giudiziaria, anche se i rapporti tra i due organi variano da un 6 di 8
7 ordinamento all'altro. In alcuni paesi, come Italia Giappone, le indagini sono condotte dal pubblico ministero che si avvale della polizia. In altri, come la Germania, il pubblico ministero, pur potendo condurre personalmente le indagini, delega di solito le stesse alla polizia, e il suo ruolo finisce per avvicinarsi a quello dei paesi di common law. Ci sono poi paesi, come la Francia e sino al 1989, vigente il precedente codice di procedura penale, l Italia, il pubblico ministero, dopo un'indagine preliminare condotta avvalendosi della polizia, esercita l'azione penale, avviando così la fase istruttoria del processo, di tipo inquisitorio, condotta da un giudice istruttore che procede alla raccolta e all'esame delle prove avvalendosi della polizia. Se, in esito all'istruttoria, ritiene che si possa escludere la colpevolezza dell'imputato, il giudice istruttore lo proscioglie, altrimenti dispone il suo rinvio a giudizio, al quale segue una fase processuale che si svolge dinnanzi ad un diverso giudice con una procedura di tipo accusatorio. In vari ordinamenti, tra i quali quello italiano, il pubblico ministero può in certi casi esercitare anche l'azione civile o, quantomeno, intervenire nel processo civile, quando è in gioco un interesse pubblico o a tutela di soggetti, quali i minori, gli incapaci o le persone giuridiche, che non possono agire in prima persona, soprattutto nei casi di conflitto d'interessse con i soggetti che li rappresentano o che sono titolari dei loro organi. In vari ordinamenti si attribuiscono al pubblico ministero anche funzioni amministrative in ambiti che riguardano l'amministrazione della giustizia, l'esecuzione delle pene e simili. 7 di 8
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