Regione Autonoma Valle d Aosta Dipartimento Politiche del Lavoro Agenzia regionale del Lavoro

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1 Il Presidente della Regione, Sig. Luciano Caveri, e l Assessore delle Attività Produttive e Politiche del Lavoro, Sig. Piero Ferraris, richiamano: La legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 2 Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio in particolare con riferimento ai contratti di apprendistato; il Decreto Legislativo n. 276/03 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro e successive modifiche e integrazioni; il Decreto legge 14 marzo 2005 n.35 art. 13 bis che integra il comma 5 dell art. 49 del D.Lgs. 276/2003; la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 30/05 in data 15 luglio 2005; la Legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l impiego, nella quale è prevista la formazione per i rapporti di apprendistato (art.13); il Programma Operativo regionale per l'obiettivo 3 - Fondo Sociale Europeo della Regione Valle d'aosta, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n in data 6 dicembre 1999 e successivamente con Decisione (CE) C (2000) 2067 del 21 settembre 2000 e successivamente modificato con decisione della Commissione Europea C (2004) 2915 a seguito dell approvazione del Comitato di Sorveglianza del POR del 24 gennaio 2004; il Complemento di programmazione relativo al Programma Operativo Regionale, approvato dal Comitato di Sorveglianza dell'obiettivo 3 per la Valle d'aosta in data 18/06/2004, in particolare la Misura A2 Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell approccio preventivo con riferimento alle azioni formative in favore dei giovani assunti con contratto di apprendistato; la Deliberazione della Giunta regionale n in data 13 dicembre 1999 con la quale è stato istituito il Comitato di Pilotaggio per l Apprendistato; La Deliberazione della Giunta regionale n in data 6 dicembre 1999 con la quale sono state approvate le modalità di comunicazione alla Regione, da parte delle imprese, dell avvenuta assunzione o cessazione di apprendisti e dei dati relativi, ai sensi del D.M. 359/I/99 del 7/10/1999. Informano che con l approvazione delle norme di riforma del mercato del lavoro (L. 30/2003 e successive modifiche ed integrazioni) con riferimento al contratto di apprendistato, si rilevano profonde trasformazioni derivanti da alcune funzioni specificamente poste a carico della Regione. Informano che con riferimento alla Legge 30/2003 e in particolare al D.Lgs. 276/03 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro art. 49, apprendistato professionalizzante, alla Regione spetta il compito di definire, con propri atti, la regolamentazione dei profili formativi, d'intesa con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali; b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la

2 determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni; c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali; d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.. Informano, inoltre, che in attesa di procedere alla approvazione di una specifica normativa regionale, secondo la previsione dell art. 13 bis del Decreto legge 14 marzo 2005 n.35, a seguito di specifico accordo con le parti sociali, si rende necessario un intervento della Regione, per individuare una disciplina transitoria per l utilizzazione del contratto di apprendistato professionalizzante nella Regione Autonoma Valle d Aosta. Precisano che il Protocollo di intesa per la regolamentazione transitoria dell apprendistato professionalizzante, sottoscritto con le parti sociali in data 24 giugno 2005, ha come fine l agevolazione del ricorso, in materia di apprendistato, ad un importante contratto a carattere formativo, con possibili positive ricadute anche sul piano occupazionale, valorizzando le precedenti esperienze di formazione degli apprendisti avvenute nella Regione in collaborazione delle parti sociali. Informano che, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, si applicheranno i contenuti del Protocollo di Intesa in oggetto, che consentono l assunzione di giovani con contratto di apprendistato professionalizzante fino a 29 anni d età, ove esista la previsione contrattuale. Tale Protocollo ha una durata transitoria in attesa che si maturino le condizioni per la disciplina della materia con Legge regionale, in accordo con le parti sociali ed a seguito di un opportuno periodo di sperimentazione delle modalità individuate nel Protocollo stesso. Precisano che nel Protocollo di Intesa in oggetto è stato definito un modello di Piano Formativo Individuale generale che recepisce le informazioni essenziali previste nella Comunicazione dati apprendista e Tutore aziendale di cui alla sopra richiamata deliberazione n. 4512/99 e che, ai fini di una semplificazione amministrativa, tale Piano può essere sostitutivo di tale comunicazione. Informano pertanto che si rende necessario prevedere per tutte le assunzioni di apprendisti ai sensi del Protocollo in oggetto, a decorrere dal 1 gennaio 2006, la possibilità di sostituire tale comunicazione con il Piano Formativo Individuale generale come definito nello stesso Protocollo. Precisano inoltre che nell ambito di tale Protocollo è stata definita la nuova composizione del Comitato di Pilotaggio per l Apprendistato in sostituzione di quella prevista nella sopra richiamata deliberazione n. 4659/99.

3 Precisano inoltre che per rendere operative le linee di indirizzo contenute nel Protocollo, preferibilmente entro il 30 settembre 2005, con Deliberazione della Giunta regionale, previo accordo con le parti sociali, saranno definiti i seguenti aspetti: i contenuti minimi e le modalità di elaborazione, presentazione e valutazione del Piano Formativo Individuale di dettaglio; i criteri/gli indicatori atti ad attestare la capacità formativa delle imprese; le procedure e la composizione della Commissione per la valutazione del possesso dei requisiti richiesti per la capacità formativa delle imprese. Precisano infine che durante il periodo transitorio, di attuazione di tale protocollo, saranno attivate anche iniziative sperimentali che prevederanno la possibilità di realizzare, in parte o completamente, la formazione formale all interno dell impresa; in questo caso il tutor aziendale dovrà effettuare una formazione specifica, di minimo 20 ore, integrativa al percorso di base (12 ore), con la possibilità di riconoscimento dei crediti formativi maturati. Riferiscono che, con riferimento a quanto sopra esposto, è opportuno che tale protocollo venga recepito dalla Giunta regionale per diventare operativo sul territorio della Regione Autonoma Valle d Aosta. Propongono quindi alla Giunta regionale di approvare il Protocollo di intesa per la regolamentazione transitoria dell apprendistato professionalizzante nella Regione Autonoma Valle d Aosta, nonché le modifiche alle deliberazioni della Giunta regionale n. 4512/99 e n. 4659/99 come sopra esposto. LA GIUNTA REGIONALE - preso atto di quanto sopra riferito dal Presidente della Regione, Sig. Luciano Caveri, e dall Assessore delle Attività Produttive e Politiche del Lavoro, Sig. Piero Ferraris; - richiamata la legge 14 febbraio 2003, n. 30; - richiamato il D.lgs 276/03; - richiamato il Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35; - richiamata la Circolare del MLPS n. 30/05 del 15/07/05; - richiamata la legge regionale n. 7/2003; - richiamati il Programma Operativo regionale per l'obiettivo 3 - Fondo Sociale Europeo della Regione Valle d'aosta, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n in data 6 dicembre 1999 e successivamente con Decisione (CE) C (2000) 2067 del 21 settembre 2000, successivamente modificato con decisione della Commissione Europea C (2004) 2915, e il Complemento di programmazione relativo al Programma Operativo Regionale, approvato dal Comitato di Sorveglianza dell'obiettivo 3 per la Valle d'aosta in data 18/06/2004; - richiamate le proprie deliberazioni n. 4512/99 e n. 4659/99; - richiamata la propria deliberazione della n in data concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2005/2007, con decorrenza 1 agosto 2005, e di disposizioni applicative; - visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento Politiche del Lavoro e dal Direttore dell'agenzia regionale del lavoro, ai sensi del combinato disposto

4 degli artt. 13, comma 1 - lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n.45/1995 sulla presente proposta di deliberazione; - ad unanimità di voti favorevoli, DELIBERA 1. di approvare l allegato Protocollo di intesa per la regolamentazione transitoria dell apprendistato professionalizzante sottoscritto con le parti sociali in data 24/06/05 e il modello di Piano Formativo Individuale generale ad esso annesso; 2. di stabilire la nuova composizione del Comitato di Pilotaggio per l Apprendistato come previsto nel Protocollo di cui al punto 5.3), in sostituzione di quella indicata nella propria deliberazione n.4659 in data 13/12/1999; 3. di stabilire che per tutte le assunzioni di apprendisti ai sensi del Protocollo di cui al punto 1 del presente dispositivo, a decorrere dal 1 gennaio 2006, il Piano Formativo Individuale generale sostituisce il modello di comunicazione di avvenuta assunzione, prevista nel punto 1) del dispositivo della propria deliberazione n del 6/12/1999; 4. di stabilire che con successive deliberazioni, preferibilmente entro il 30 settembre 2005, per rendere operative le linee di indirizzo contenute nel Protocollo, previo accordo con le parti sociali, saranno definiti i seguenti aspetti: i contenuti minimi e le modalità di elaborazione, presentazione e valutazione del Piano Formativo Individuale di dettaglio; i criteri/indicatori atti ad attestare la capacità formativa delle imprese; le procedure e la composizione della Commissione per la valutazione del possesso dei requisiti richiesti per la capacità formativa delle imprese.

5 PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE TRANSITORIA DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE tra REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E POLITICHE DEL LAVORO AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO e PARTI SOCIALI premesso che la Legge 30/03 di Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, il Decreto Legislativo 276/03 di Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro e il Decreto Legislativo 251/04 Disposizioni correttive del Decreto Legislativo 276/03 intervengono in materia di apprendistato, introducendo le tre tipologie: 1. contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; 2. contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; 3. contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione; la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 40/04 definisce alcune prime indicazioni interpretative e operative per l avvio del nuovo contratto di apprendistato la cui attuazione è subordinata a regolamentazioni adottate a livello nazionale e regionale e alla stipula a livello nazionale degli accordi interconfederali e dei relativi C.C.N.L. di categoria; la Legge Regionale 07/03 Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego stabilisce all art. 13 che la formazione professionale rivolta ai giovani assunti con contratto di apprendistato si svolga nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo di lavoro; il Piano Triennale di Politica del lavoro e di Formazione Professionale Macrobiettivo 2 stabilisce, fra gli altri, di promuovere, sostenere ed attuare iniziative formative per l apprendistato; il Complemento di Programmazione P.O.R. F.S.E presentato al Comitato di Sorveglianza del prevede, fra le altre, la realizzazione di azioni sperimentali relative alle forme di apprendistato previste dalla nuova normativa; la Deliberazione della Giunta Regionale n in data 13/12/99 ha istituito il Comitato di pilotaggio per l apprendistato, individuandone i membri componenti e definendone le funzioni; le Linee guida per la gestione delle attività di formazione per l apprendistato (maggio 2001) hanno definito l articolazione dei percorsi con riferimento alla normativa precedente (L.196/97), ivi compresa la struttura del Piano Formativo Integrato, il piano di monitoraggio delle attività formative, nonché l accorpamento delle qualifiche dell apprendistato in macro-gruppi per il triennio formativo 2002/2004; considerato che occorre promuovere l attuazione delle nuove norme in materia di apprendistato al fine di consentire il ricorso ad un importante contratto a carattere formativo, con possibili positive ricadute anche sul piano occupazionale, tenendo comunque conto delle esperienze pregresse della Regione con riferimento alla formazione degli apprendisti; per l attuazione dell art. 49 D.Lgs. 276/03, apprendistato professionalizzante, alla Regione spetta il compito di definire con propri atti la regolamentazione dei profili formativi, d'intesa con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: Pagina 1 di 10

6 a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali; b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni; c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali; d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate; si rende necessario un intervento della Regione, in accordo con le parti sociali, individuabile in una disciplina transitoria del contratto di apprendistato, anche alla luce delle indicazioni fornite dal MLPS con la richiamata circolare n. 40/2004; tale disciplina transitoria non esaurisce il compito della Regione e delle parti sociali, le quali si impegnano a proseguire il confronto al fine di valorizzare ulteriormente gli aspetti formativi del contratto; LE PARTI CON LA PRESENTE INTESA DEFINISCONO IN VIA TRANSITORIA LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 1. Durata dell intesa La presente intesa ha valore transitorio, in attesa del perfezionamento delle diverse regolamentazioni attuative del D.Lgs. 276/03, sia a livello nazionale che con riferimento alle specifiche competenze regionali e comunque non oltre il 31/12/ Ambiti di applicazione I contenuti della presente intesa si applicano, a decorrere dalla data di approvazione della Deliberazione della Giunta regionale che recepisce il presente accordo, ai settori di attività per i quali i contratti collettivi o gli accordi interconfederali stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale abbiano regolamentato l apprendistato professionalizzante ai sensi del citato art. 49 del D.lgs. 276/03. Per tutti gli altri settori in cui, alla data indicata al punto precedente, non risulti ancora regolamentato l apprendistato professionalizzante ai sensi del citato art. 49 del D.lgs. 276/03, l intesa assume efficacia dalla data di entrata in vigore del rinnovo del contratto collettivo o accordo interconfederale a livello nazionale o di eventuali intese territoriali a livello regionale con le organizzazioni maggiormente rappresentative. In mancanza della regolamentazione di cui ai commi precedenti, continuerà ad applicarsi la previgente normativa in materia di apprendistato. 3. Obiettivi Le Parti firmatarie individuano quali obiettivi prioritari e qualificanti della presente intesa: Pagina 2 di 10

7 a. lo sviluppo del confronto con le parti sociali al fine di valorizzare la reale valenza formativa del contratto; b. la definizione di un modello operativo che valorizzi l'insieme delle attività formative formali e non formali del contratto di apprendistato; c. lo sviluppo di un sistema di certificazione delle competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi e alla loro regolamentazione, anche tenendo conto dei risultati progressivamente acquisiti nell ambito dell azione di sistema per la definizione del sistema regionale di certificazione delle competenze, rivolta alla creazione del repertorio delle qualifiche professionali e dei relativi standard formativi minimi, avviata dall Agenzia Regionale del Lavoro; d. la valorizzazione della figura del tutor aziendale regolamentata con D.M. 28/02/2000, anche attraverso l'individuazione degli standard professionali e formativi per la definizione delle specifiche competenze; e. la promozione di azioni sperimentali i cui esiti saranno progressivamente utilizzati per la formulazione degli atti necessari all attuazione della normativa; f. il rispetto del contratto applicato, in tutte le sue parti economiche e normative. 4. Contenuti Si premette che, sulla base delle previsioni contrattuali dei singoli settori, possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnicoprofessionali. Inoltre, per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della Legge 53/03, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Ai fini della regolamentazione transitoria del contratto di apprendistato professionalizzante, le Parti firmatarie stabiliscono quanto segue: 4.1) La formazione, che costituisce elemento fondamentale del contratto di apprendistato, dovrà articolarsi secondo un Piano Formativo Individuale coerente con il Profilo Formativo di riferimento e dovrà prevedere un monte ore di formazione formale, interna o esterna all impresa, di almeno 120 ore per anno, salvo che la contrattazione collettiva non stabilisca un monte ore superiore o inferiore. Per quanto non regolato dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nazionale, l articolazione dell attività formativa dovrà essere coerente con lo sviluppo temporale del rapporto di lavoro o secondo modalità concordate fra le parti sociali a livello regionale. 4.2) Per formazione formale si intende un processo intenzionale di apprendimento: - progettato in termini di obiettivi, tempi e risorse, - realizzato in un contesto organizzato e strutturato, anche coincidente con quello destinato ordinariamente alla produzione di beni o servizi, ma all uopo utilizzato con finalità e modalità prevalentemente didattiche, - con esiti verificabili e certificabili, - assistito da figure professionali competenti. 4.3) La formazione formale esterna è la formazione che l apprendista segue all esterno dell impresa in cui è inserito, e può essere erogata da strutture che possiedono i seguenti requisiti: Pagina 3 di 10

8 a) organismi di formazione accreditati ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n.745 in data 03/03/2003; b) soggetti non ricompresi nella precedente categoria presso i quali utilizzare eventuali buoni/voucher formativi concessi in esito ad una procedura di valutazione da parte dell Amministrazione regionale. Con riferimento ai soggetti che parteciperanno alle azioni sperimentali indicate nella presente intesa (punto 5. Azioni sperimentali) sarà possibile definire una terza categoria di strutture erogatrici di formazione formale esterna: imprese con capacità formativa formale accreditata, ovvero riconosciuta anche per la formazione di apprendisti provenienti da altre imprese, attraverso una specifica procedura di accreditamento da definirsi in esito all azione sperimentale stessa. La formazione formale esterna può riferirsi a: a) competenze di base/trasversali per un monte-ore annuale non inferiore al 35% del totale nelle prime due annualità formative e al 15% nelle annualità successive; b) competenze tecnico-professionali. Tipologie e caratteristiche dell offerta formativa formale esterna e degli enti erogatori vengono definite dalla Regione, previo accordo con le Parti Sociali. Gli oneri per la formazione formale esterna sono a carico del finanziamento pubblico. 4.4) La formazione formale interna è la formazione che l apprendista segue direttamente all interno dell impresa in cui è inserito, e può essere erogata esclusivamente da imprese che possiedono specifici e verificati requisiti che ne attestino la capacità formativa. Ordinariamente la formazione formale interna sarà riferita allo sviluppo di competenze tecnico-professionali. Nell ambito delle sperimentazioni potranno essere definiti i casi in cui sarà possibile formare internamente anche le competenze di base/trasversali. E possibile incrementare progressivamente la formazione formale interna all impresa con il decorrere delle annualità di apprendistato: - aumentando il monte-ore dedicato alla formazione delle competenze tecnicoprofessionali, in considerazione della crescente specializzazione/distintività delle stesse in funzione delle peculiarità dei processi organizzativo/produttivi dell impresa; - riducendo proporzionalmente la quota di ore destinata alla formazione delle competenze di base e trasversali e al contempo garantendo nelle prime due annualità l acquisizione di competenze maggiormente spendibili in altri contesti, in considerazione dell elevata mobilità registrata nel periodo iniziale del contratto. La formazione formale interna dovrà quindi essere erogata con le seguenti modalità: a) ordinariamente per un monte-ore annuale max pari al 35% del totale nei primi due anni e al 55% del totale negli anni successivi; b) per le imprese che partecipano alle sperimentazioni indicate nella presente intesa (punto 5. Azioni sperimentali) potranno essere previsti sia casi in cui venga svolto internamente l intero ammontare delle competenze tecnico-professionali (fino al 65% del totale nei primi due anni e fino all 85% negli anni successivi), sia casi, motivati da particolari capacità formative e da specifiche esigenze aziendali, in cui venga svolto internamente l intero ammontare di formazione formale, comprendendo quindi anche le competenze di base/trasversali (fino al 100% della formazione formale annua prevista). Gli oneri della formazione formale interna sono a carico dell impresa. Pagina 4 di 10

9 4.5) Il percorso formativo dell'apprendista, comprensivo della formazione formale esterna ed interna all impresa, viene descritto in due principali documenti: 1) Piano Formativo Individuale generale: è il documento allegato al contratto di apprendistato, di cui forma parte integrante e sostanziale, che l azienda redige all atto dell assunzione in relazione all intera durata del contratto stesso; tale documento viene redatto sulla base di un modello standard di riferimento che, in via transitoria, è definito dalla presente intesa (allegato n. 1); tale piano dovrà essere successivamente inoltrato alla Regione contestualmente all invio del Piano Formativo Individuale di dettaglio; 2) Piano Formativo Individuale di dettaglio: è il documento che articola in dettaglio il percorso formativo dell apprendista, sulla base delle competenze previste nel Profilo Formativo di riferimento e tenendo conto di quelle già possedute; tale documento integra il Piano Formativo Individuale generale e, previa approvazione nei termini previsti, attiva operativamente la formazione formale, definendone le modalità di realizzazione. 4.6) Entro il 30 settembre 2005, la Regione con Deliberazione della Giunta, previo accordo con le parti sociali, definirà i contenuti minimi e le modalità di elaborazione, presentazione e valutazione del Piano Formativo Individuale di dettaglio. Il Piano Formativo Individuale di dettaglio andrà inviato alla Regione congiuntamente al Piano Formativo Individuale generale secondo le seguenti modalità e scadenze: 1) per tutti i contratti di apprendistato avviati in applicazione della presente intesa entro il 31 dicembre 2005, tale Piano va presentato entro e non oltre il 30 gennaio 2006; 2) per tutti i contratti avviati in applicazione della presente intesa dal 1 gennaio 2006, tale Piano va presentato entro e non oltre 30 giorni dalla data di avvio del rapporto di lavoro. La verifica della coerenza del Piano Formativo Individuale di dettaglio con il Profilo Formativo di riferimento sarà effettuata dalla Regione con la collaborazione dell Ente/Organismo bilaterale di riferimento - qualora i contratti collettivi o gli accordi interconfederali stipulati a livello nazionale prevedano competenze in ordine alla valutazione dei contenuti dei Piani Formativi. 4.7) Entro il 30 settembre 2005, la Regione con Deliberazione della Giunta, previo accordo con le parti sociali, definirà i criteri / gli indicatori atti ad attestare la capacità formativa delle imprese attraverso almeno la presenza di: a) procedure di progettazione, realizzazione e valutazione delle attività formative, b) modalità trasparenti di valutazione e registrazione delle attività formative e degli apprendimenti; c) almeno un tutor aziendale che abbia frequentato positivamente un percorso formativo specifico di minimo 20 ore, integrativo al percorso di base; d) consenso e collaborazione ai fini dei controlli pubblici. Il possesso dei requisiti richiesti sarà verificato attraverso analisi documentale e verifiche in loco, a cura di una specifica commissione. Procedure e composizione della Commissione saranno definite con il provvedimento regionale di cui sopra. 4.8) Per la figura del tutor aziendale (D.M. 28/02/2000) è stabilita una formazione di base obbligatoria con durata minima di 12 ore, finalizzata all'approfondimento dei compiti specifici, con particolare riferimento alla definizione e alla gestione del Piano Formativo Individuale. Pagina 5 di 10

10 La formazione integrativa - prevista come requisito vincolante della capacità formativa dell impresa - avrà durata non inferiore a 20 ore e sarà finalizzata all approfondimento delle responsabilità e delle funzioni aggiuntive da assumere nella formazione formale interna. 5. Azioni sperimentali Le Parti firmatarie programmano di definire un insieme di azioni sperimentali i cui obiettivi e contenuti di dettaglio saranno validati dal ri-costituito Comitato di Pilotaggio per l Apprendistato (di cui al punto 5.3) preventivamente alla loro attuazione, secondo le seguenti piste di lavoro prioritarie: 5.1) Azioni trasversali - Definizione del modello di Piano formativo Individuale di dettaglio, nonché delle modalità di elaborazione e presentazione da parte delle Aziende, tenendo conto degli esiti della sperimentazione regionale de I Piani Formativi Integrati nelle prime due annualità dei percorsi formativi per gli apprendisti realizzata nel triennio ; - Studio delle modalità di raccordo tra procedura amministrativa di autorizzazione del contratto di apprendistato e procedura valutativa di approvazione del Piano Formativo Individuale generale e di dettaglio; - Costruzione dei profili formativi per l apprendistato nel rispetto degli standard minimi nazionali fissati dall istituendo Repertorio nazionale delle Professioni di cui all art. 52 del D. Lgs. 276/03 e secondo le modalità definite nell ambito dell azione recentemente avviata dall Agenzia Regionale del Lavoro per la definizione del sistema regionale di certificazione delle competenze e per la creazione del repertorio delle qualifiche professionali; - Sviluppo di un repertorio di standard formativi articolato rispetto a macro-gruppi di qualifica e tipologie di contratto, da utilizzare per la formazione formale esterna/interna all impresa; - Definizione delle procedure e degli strumenti per garantire la trasparenza del sistema, con particolare riferimento alla sperimentazione di un modello di libretto formativo per la registrazione degli apprendimenti acquisiti e della formazione effettuata esternamente e internamente all azienda. 5.2) Azioni relative all apprendistato professionalizzante - Studio di modelli di percorsi formativi formali esterni e/o interni all azienda e attivazione di specifiche sperimentazioni, in riferimento ai Profili Formativi di macro-gruppi e qualifiche pilota, con particolare attenzione alle micro-imprese; - Declinazione di criteri e indicatori per la valutazione della capacità formativa delle imprese, nonché delle procedure di verifica degli stessi; - Attivazione di azioni finalizzate all accreditamento di imprese formatrici per la realizzazione di attività formative formali rivolte ad apprendisti provenienti da altre imprese; - Definizione e sperimentazione degli standard professionali e formativi dei tutor aziendali. 5.3) Ri-costituzione del Comitato di Pilotaggio per l Apprendistato Per la realizzazione delle azioni previste nella presente intesa viene ri-costituito e opportunamente allargato, a seguito della sottoscrizione del presente Protocollo, il Comitato di Pilotaggio per l Apprendistato, già istituito in attuazione della precedente normativa (DGR n. 4659/99). La composizione del Comitato risulta quindi la seguente: N. 1 rappresentante dell Agenzia regionale del Lavoro; N. 1 Consigliera regionale di parità; N. 4 rappresentanti degli Enti Bilaterali: Pagina 6 di 10

11 1) Ente Bilaterale Artigianato Valle d Aosta; 2) Ente Bilaterale Regionale Commercio e Servizi; 3) Ente Bilaterale Regionale Turismo; 4) Ente Scuola Edile Valle d Aosta; N. 7 rappresentanti delle associazioni datoriali: 1) Confcommercio Valle d Aosta; 2) Associazione Artigiani Valle d Aosta; 3) Confindustria Valle d Aosta; 4) Confartigianato Valle d Aosta; 5) C.N.A. Valle d Aosta; 6) Confesercenti Valle d Aosta; 7) A.B.I.; N. 7 rappresentanti delle organizzazioni sindacali: C.G.I.L.; C.I.S.L.; S.A.V.T.; U.I.L.. Le funzioni del Comitato saranno ridefinite alla luce della normativa nazionale e regionale vigente e dei contenuti del presente protocollo di intesa e la sua composizione potrà essere, ove del caso, opportunamente integrata con rappresentanti dell Istruzione e dell'università ed esperti. La Regione - con il supporto del Comitato di Pilotaggio - monitorerà lo stato di avanzamento delle azioni sperimentali, i cui esiti saranno progressivamente utilizzati d intesa tra le Parti firmatarie - per la formulazione degli atti normativi relativi alla regolamentazione a regime dell apprendistato professionalizzante, nonché, ove del caso, per la progressiva definizione delle altre tipologie di contratto di apprendistato. Data Firme Pagina 7 di 10

12 Allegato 1 Regione Autonoma Valle d'aosta Région Autonome Vallée d Aoste Piano Formativo Individuale generale DATI AZIENDA Ragione sociale C. F. / P. IVA Sede legale (indirizzo) Tel. Fax Azienda artigiana! si! no Iscrizione Registro delle Imprese! si! no Settore attività Unità locale dove si svolge l apprendistato (indirizzo) Tel. Fax DATI APPRENDISTA Nome e cognome C. F. Cittadinanza Sesso: F M Luogo e data di nascita Residenza/domicilio Via Tel. Titolo di studio! Licenza Media Inferiore! Qualifica Prof. (specificare)! Dipl. Scuola Superiore (specif.) Pagina 8 di 10

13 ! Diploma di Laurea (specif.)! Altro (specificare) DATI TUTORE AZIENDALE Nome e cognome C. F. Titolare dell impresa Esperienza lavorativa in anni Livello d inquadramento Qualifica DATI CONTRATTUALI Data assunzione Contratto applicato Livello d inquadramento Qualifica da conseguire Attività svolta (specificare) Durata del contratto di apprendistato (in mesi) (Nel caso vi siano precedenti periodi contrattuali cumulabili va indicata la durata residua) A tempo pieno A tempo parziale: n. ore: settimanali mensili annue _ PROFILO FORMATIVO 1. Competenze previste in esito al percorso di apprendistato: Competenze di base/trasversali - Competenze relazionali - Organizzazione ed economia - Disciplina del rapporto di lavoro - Sicurezza sul lavoro Competenze tecnico-professionali - Conoscere i prodotti e i servizi di settore e contesto aziendale - Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità - Conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro Pagina 9 di 10

14 - Conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari, e strumenti di lavoro) - Conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale - Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto Articolazione della formazione formale Durata della formazione formale annua prevista dal contratto n. ore I anno - Competenze di base/trasversali 35 % n. ore - Competenze tecnico-professionali 65 % n. ore II anno - Competenze di base/trasversali 35 % n. ore - Competenze tecnico-professionali 65 % n. ore III anno e anni successivi - Competenze di base/trasversali 15 % n. ore - Competenze tecnico-professionali 85 % n. ore Il presente documento costituisce parte integrante del contratto cui è allegato. Il Piano Formativo Individuale generale sarà integrato - nei termini previsti - dal Piano Formativo Individuale di dettaglio, che, previa approvazione, attiverà operativamente la formazione formale, definendone le modalità di realizzazione. Data Timbro e firma del legale rappresentante Pagina 10 di 10

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