D.P.R. 30 dicembre 1965, n (1). Norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E. (1/circ).

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1 D.P.R. 30 dicembre 1965, n (1). Norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E. (1/circ). 1. Hanno diritto al soggiorno permanente nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee già stabiliti o che desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attività indipendente. Tale diritto è altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza: a) al coniuge ed ai figli di età inferiore agli anni ventuno; b) agli ascendenti e discendenti delle persone di cui al precedente comma e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico. Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, la autorità di pubblica sicurezza del luogo ove le persone di cui al primo e secondo comma si stabiliscono, rilascia un documento denominato «carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee», conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per l'interno. Tale documento è valido per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio ed è automaticamente rinnovabile. Le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata ai cittadini di cui al primo comma per il solo fatto che non esercitano più un'attività in seguito ad incapacità temporanea dovuta ad una malattia o ad un infortunio. Alle persone di cui alle lettere a) e b) del secondo comma che non siano cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee è rilasciato un documento di soggiorno di validità uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata al cittadino della cui famiglia fanno parte. Per il rilascio della carta e del documento di soggiorno, gli interessati possono essere inviati ad esibire il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica ed a fornire la prova che rientrano nella categoria di persone indicate al primo od al secondo comma del presente articolo. I documenti di soggiorno, nonché i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, concessi ai cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, vengono

2 rilasciati e rinnovati gratuitamente (1/a). 2. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri della C.E.E. in conformità agli articoli 48 e 49 del trattato istitutivo della Comunità economica europea (2). Tale diritto si estende a favore: a) del coniuge e dei discendenti minori di anni 21 o a carico; b) degli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico. Analogo diritto può essere riconosciuto ad ogni altro membro della famiglia dei lavoratori di cui al secondo comma del presente articolo che sia a carico o con esso conviva nel paese di provenienza. Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno l'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui il lavoratore o i membri della sua famiglia vanno a stabilirsi rilascia gratuitamente un documento denominato «Carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della C.E.E.». Il rilascio della carta di soggiorno - conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per l'interno - viene effettuato su presentazione dei documenti seguenti: Per il lavoratore: 1) il documento in forza del quale egli è entrato nel territorio della Repubblica; 2) una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro. Per i membri della famiglia: 1) il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica; 2) un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza attestante la esistenza del vincolo di parentela; 3) un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, da cui risulti che i familiari sono a carico del lavoratore o che con esso convivono in detto Paese. La carta di soggiorno di cui sopra è valida per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ed è automaticamente rinnovabile. Le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non ne infirmano la validità. Ai membri della famiglia del lavoratore che non sono cittadini di uno Stato membro è rilasciato un documento di soggiorno la cui validità deve essere uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata al

3 lavoratore. Un documento di soggiorno di validità almeno uguale al periodo di tempo del loro impiego nel territorio della Repubblica è rilasciato ai lavoratori che occupano un impiego di durata superiore a tre mesi ed inferiore ad un anno o che svolgono la loro opera per conto di un prestatore di servizio di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, sempreché non sia applicabile la disposizione di cui alla successiva lettera b). Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che sia necessario il rilascio della carta di soggiorno: a) i lavoratori che esercitano un'attività subordinata di durata non superiore a tre mesi. Il documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno; tuttavia, la dichiarazione del datore di lavoro non è richiesta per i lavoratori che beneficiano della direttiva del Consiglio dei Ministri della C.E.E. n. 64/224 del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato; b) i lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale di reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui territorio il lavoratore viene a svolgere la propria attività. I lavoratori di cui ai precedenti commi a) e b) sono tenuti a segnalare la loro presenza nel territorio nazionale in conformità all'ultimo capoverso dell'art. 1, D.P.R. 30 dicembre 1965, n Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro residenza in un altro Stato membro della C.E.E. nel cui territorio di norma ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana, verrà rilasciata una carta speciale valida per cinque anni e rinnovabile automaticamente, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per l'interno (2/a). 3. Hanno diritto al soggiorno corrispondente alla durata della prestazione i cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee che desiderano entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi

4 una prestazione di servizi o in qualità di destinatari di una prestazione di servizi. Tale diritto, qualunque sia la loro cittadinanza, è riconosciuto: a) al coniuge ed ai figli di età inferiore agli anni ventuno; b) agli ascendenti e discendenti delle persone di cui al precedente comma e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico. Se la prestazione ha durata superiore a tre mesi, alle persone di cui al primo e secondo comma del presente articolo è rilasciato un documento di soggiorno di pari durata. Se la prestazione ha durata inferiore o uguale a tre mesi, il documento in forza del quale l'interessato è entrato nel territorio della Repubblica equivale a documento di soggiorno; tuttavia l'interessato è tenuto entro tre giorni dall'ingresso in Italia a segnalare la propria presenza nel territorio nazionale all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trova, la quale, accertata la identità del dichiarante, gli rilascia ricevuta conforme al modello allegato al D.P.R. 30 dicembre 1965, n Per il rilascio dei documenti di soggiorno può essere richiesta: a) l'esibizione del documento in forza del quale l'interessato è entrato nel territorio della Repubblica; b) la prova che l'interessato rientra in una delle categorie indicate al primo o al secondo comma del presente articolo. I documenti di soggiorno, nonché i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, concessi ai cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente (2/b). 4. I cittadini di uno degli Stati membri della Comunità economica europea - diversi da quelli elencati negli articoli precedenti - che siano ammessi, a norma della vigente legislazione, ad esercitare un'attività sul territorio della Repubblica, hanno diritto a soggiornare per un periodo di durata almeno uguale a quello dell'autorizzazione accordata per l'esercizio di tale attività. 5. Il soggiorno per i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea che si stabiliscono sul territorio della Repubblica per esercitarvi un'attività non subordinata ha la durata di cinque anni ed è prorogabile automaticamente. Salvo misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza riferentisi al

5 comportamento personale dell'individuo, le persone di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 possono soggiornare su tutto il territorio nazionale. Nei confronti delle stesse persone non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 142 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (2/c). 5-bis. 1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea che hanno svolto un'attività lavorativa in uno Stato della Comunità, a condizione che siano titolari di assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri e beneficino di pensione di invalidità da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e a condizione che dispongano di un reddito che, sommato all'importo del trattamento di pensione, non sia inferiore al trattamento minimo previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria. 2. Tale diritto è altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai sottoindicati familiari a carico dei cittadini di cui al comma 1, purché l'importo minimo del reddito di cui al comma 1 risulti maggiorato di 1/3 per ciascun membro del nucleo familiare e dispongano ciascuno di una assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri: a) coniuge e discendenti; b) ascendenti propri e del coniuge. 3. Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, l'autorità di pubblica sicurezza competente per il luogo ove le persone di cui ai commi precedenti si stabiliscono rilascia un documento denominato «carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE», valido per cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, rinnovabile. 4. Alle persone di cui al comma 2, lettere a) e b), che non siano cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, è rilasciato un documento di soggiorno di validità uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata al cittadino della cui famiglia fanno parte. 5. Nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, per l'accesso ad attività lavorative dipendenti o autonome, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego (3).

6 5-ter. 1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica gli studenti cittadini di uno Stato membro della Comunità europea iscritti ad un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad un corso di studi presso università o istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale, i quali siano titolari di assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri e dispongano in Italia di un reddito non inferiore all'importo minimo del regime italiano di assicurazione generale obbligatoria. 2. Analogo diritto è altresì riconosciuto al coniuge e ai figli a carico, purché il cittadino di cui sono a carico disponga di un reddito complessivo non inferiore, per ciascuno dei componenti del nucleo familiare, all'importo minimo del regime italiano di assicurazione generale obbligatoria e gli stessi dispongano di un'assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri. 3. Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, l'autorità di pubblica sicurezza competente per il luogo ove le persone di cui ai commi 2 e 3 si stabiliscono, rilascia un documento denominato «carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE» di validità uguale alla durata prevista per il corso di formazione ovvero, se questo ha una durata superiore all'anno o se si tratta di un corso di studi universitari, di validità per l'anno accademico, rinnovabile di anno in anno, per un periodo non superiore alla durata del corso di formazione o di studi universitari. 4. Alle persone di cui al comma 2 che non siano cittadini di uno Stato membro della Comunità europea è rilasciato un documento di soggiorno di validità uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata al cittadino della cui famiglia fanno parte. 5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, per l'accesso ad attività lavorative dipendenti o autonome, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego. 6. Il diritto di soggiorno sussiste finché permangono le condizioni di cui ai commi 1 e 2 (3). 5-quater. 1. Al di fuori delle ipotesi previste nei precedenti articoli, possono

7 soggiornare nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea a condizione che essi siano titolari di assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri e dispongano di un reddito non inferiore al trattamento minimo previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria. 2. Tale diritto è altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai sottoindicati familiari a carico dei cittadini di cui al comma 1, purché questi dispongano di un reddito complessivo di misura non inferiore, per ciascuno dei componenti del nucleo familiare, al minimo del trattamento di cui al comma 1: a) coniuge e discendenti; b) ascendenti propri e del coniuge. 3. Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, l'autorità di pubblica sicurezza competente per il luogo ove le persone di cui ai commi precedenti si stabiliscono rilascia un documento denominato «carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE», valido per cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, rinnovabile. 4. Alle persone di cui al comma 2, lettere a) e b), che non siano cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, è rilasciato un documento di soggiorno di validità uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata al cittadino della cui famiglia fanno parte. 5. Nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, per l'accesso ad attività lavorative dipendenti o autonome, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego (3). 5-quinquies. 1. La carta di soggiorno e il documento di soggiorno di cui agli articoli 5-bis, 5-ter e 5- quater sono rilasciati su modelli conformi a quelli stabiliti con decreti del Ministro dell'interno, previa esibizione dei seguenti documenti: a) il documento in forza del quale il richiedente è entrato nel territorio della Repubblica; b) dichiarazione della competente autorità consolare attestante l'iscrizione del richiedente al servizio sanitario di uno Stato membro della Comunità, apposita polizza assicurativa per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri valida per il territorio della Repubblica, ovvero copia autenticata del documento

8 di iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano; c) per i cittadini di cui all'art. 5-bis, dichiarazione della competente autorità consolare attestante che il richiedente è titolare di pensione o di rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale o di altro reddito, con indicazione del relativo importo; d) per gli studenti di cui all'art. 5-ter, apposita dichiarazione dell'interessato, resa davanti alla competente autorità di pubblica sicurezza, attestante l'importo del reddito disponibile, ovvero copia della documentazione di cui alla lettera e); e) per i familiari a carico e per i cittadini di cui all'art. 5-quater, copia della documentazione conforme alle disposizioni in vigore nello Stato di origine o di provenienza e vistata dalla competente autorità consolare, attestante la disponibilità del reddito richiesto, ovvero, per le fonti di reddito esistenti nel territorio della Repubblica, rilasciata dagli organi competenti; f) per i familiari a carico, documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, attestante la esistenza del vincolo di parentela nonché la condizione di familiare a carico; g) per gli studenti di cui all'art. 5-ter, certificato di iscrizione al corso di formazione professionale o corso di studi universitari e certificato di durata del corso. 2. La carta di soggiorno e il documento di soggiorno, nonché i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente (3/a). 6. Alle disposizioni di cui ai precedenti articoli, concernenti l'ingresso o il soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea nel territorio della Repubblica, nonché il loro allontanamento dal territorio stesso, può derogarsi solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti. Le malattie o infermità che possono giustificare il rifiuto d'ingresso o di soggiorno sul territorio della Repubblica sono quelle menzionate nell'elenco allegato al presente decreto (allegato B). Le malattie o infermità che insorgono successivamente al provvedimento di ammissione al soggiorno,

9 adottato nei termini di cui all'art. 7, non possono giustificare l'allontanamento dal territorio della Repubblica del cittadino di altro Stato membro della Comunità. La scadenza del documento di identità che ha permesso l'ingresso nel territorio della Repubblica delle persone indicate agli artt. 1, 2 e 3 non può giustificare il loro allontanamento dal territorio nazionale. Salvo il caso che vi si oppongono motivi inerenti alla sicurezza dello Stato, i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, sui quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza dell'interessato. Di ogni rapporto o denunzia all'autorità giudiziaria a carico di stranieri deve essere data circostanziata notizia alla autorità provinciale di pubblica sicurezza. 7. Il provvedimento di ammissione al soggiorno o di diniego di ammissione al soggiorno deve essere adottato entro sei mesi dall'avvenuta segnalazione della presenza sul territorio nazionale di cui all'ultimo comma dell'art. 1 (3/b). L'interessato è autorizzato a dimorare provvisoriamente sul territorio fino a quando non intervenga la decisione di rilascio o di diniego del permesso di soggiorno. 8. Salvo motivi di urgenza il termine concesso al cittadino di uno Stato membro della Comunità economica europea per abbandonare il territorio nazionale non può essere inferiore a 15 giorni - nel caso di diniego di ammissione al soggiorno - e ad un mese nel caso di diniego del rinnovo del soggiorno o del provvedimento di allontanamento dal territorio della Repubblica. Scaduto il termine concessogli, l'autorità di pubblica sicurezza provvederà all'avviamento dell'interessato alla frontiera mediante il foglio di via obbligatorio. 9. Il provvedimento di diniego del rinnovo del soggiorno o quello di allontanamento dal territorio della Repubblica della persona già autorizzata a soggiornare su questo stesso è adottato, salvo motivi di urgenza, dopo aver sentito il parere di apposita Commissione, dinanzi alla quale l'interessato può farsi assistere o rappresentare da persone di sua fiducia che dimostri di possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza di uno degli Stati della Comunità economica europea e il

10 godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo. La Commissione di cui al precedente comma è istituita presso il Ministero dell'interno, è nominata con decreto del Ministro per l'interno ed è composta da un prefetto, che la presiede, da un questore e da altri tre membri, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, designati, rispettivamente, dai Ministeri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. Un funzionario dell'amministrazione dell'interno con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe o equiparata adempie alle funzioni di segretario della Commissione. Su richiesta dell'interessato sono sottoposti all'esame della Commissione il provvedimento di diniego di ammissione al soggiorno o quello di allontanamento dal territorio della Repubblica che intervenga prima dell'ammissione al soggiorno. L'interessato può, in tal caso, essere ammesso a presentare personalmente, i propri mezzi di difesa, a meno che non vi si oppongano motivi di sicurezza dello Stato. 10. (4). 11. Per i minori degli anni diciotto l'espatrio è subordinato all'assenso del genitore esercente la patria potestà, o della persona che esercita la tutela. Per gli interdetti o gli inabilitati, l'espatrio è subordinato all'assenso di chi esercita, rispettivamente, la tutela o la curatela. Non può respingersi alla frontiera il titolare di regolare documento di espatrio - rilasciato dalle autorità italiane - anche se questo è scaduto di validità o quando la cittadinanza del titolare medesimo sia contestata. 12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la validità dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani per recarsi negli Stati membri della Comunità economica europea al fine di esercitarvi una attività indipendente oppure subordinata, è stabilita in anni cinque.

11 13. I passaporti e le carte d'identità concessi o rinnovati ai cittadini che si recano ad esercitare una attività indipendente oppure subordinata sul territorio di un altro Stato membro della Comunità economica europea sono rilasciati, con esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello stampato. Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi. 14. Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (5), nonché gli institori (6) ed i rappresentanti di case estere di cui all'art. 243 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (7), qualora siano cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea, sono tenuti a munirsi della sola copia della licenza concessa alla ditta rappresentata provando la loro qualità mediante certificato, rilasciato dalle competenti autorità del luogo dove ha sede la ditta. 15. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato A QUESTURA DI Ricevuta di segnalazione di presenza Il signor nato a il cittadino [1] munito di [2] rilasciato a in data di professione entrato in Italia il occupato presso [3] nel Comune di in qualità di [4] ha segnalato la sua presenza sul territorio nazionale in data odierna. Firma del denunziante

12 Il Questore [1] Indicare la cittadinanza. [2] Indicare gli estremi del passaporto o carta d'identità. [3] Indicare - trattandosi di attività subordinata - il datore di lavoro e la località esatta ove l'interessato svolge la sua attività. [4] Precisare - nel caso di lavoratori - se frontaliero, stagionale o se lavoratore occupato per un periodo non superiore a tre mesi. Allegato B ELENCO A) Malattie che possono mettere in pericolo la sanità pubblica: 1) malattie per le quali è prescritto un periodo di quarantena, indicato nel Regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'organizzazione mondiale della sanità; 2) tubercolosi dell'apparato respiratorio attiva o a tendenza evolutiva; 3) sifilide; 4) altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini. B) Malattie ed infermità che possano mettere in pericolo l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza: 1) tossicomania; 2) alterazioni psicomentali più evidenti; stati manifesti di psicosi d'agitazione, di psicosi delirante o allucinatoria, di psicosi confusionale. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1966, n. 55. (1/circ) Vedi Circ. 2 settembre 1998, n. 14(98), emanata da: Ministero dell'interno. (1/a) Così sostituito dall'art. 1, L. 4 aprile 1977, n. 127, riportata al n. Y/XII. (2) Fra l'altro, al Trattato istitutivo della Comunità economica europea è stata data ratifica ed esecuzione con L. 14 ottobre 1957, n. 1203, riportata alla voce Comunità

13 europee. (2/a) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 dicembre 1969, n (Gazz. Uff. 25 marzo 1970, n. 75) che all'art. 2 ha così disposto: «Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana». Con due DD.MM. 9 luglio 1971 (rispettivamente con Gazz. Uff. 12 agosto 1971, n. 203 e 14 agosto 1971, n. 205), sono stati stabiliti i modelli per la «Carta di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro della C.E.E.» e per la «Carta speciale di soggiorno dei lavoratori frontalieri, cittadini di uno Stato membro della C.E.E.». (2/b) Così sostituito dall'art. 2, L. 4 aprile 1977, n. 127, riportata al n. Y/XII. (2/c) Riportato al n. A/I. (3) Aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 26 novembre 1992, n. 470 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1992, n. 286). (3) Aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 26 novembre 1992, n. 470 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1992, n. 286). (3) Aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 26 novembre 1992, n. 470 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1992, n. 286). (3/a) Aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 26 novembre 1992, n. 470 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1992, n. 286). (3/b) Per la decorrenza del termine, vedi l'art. 4, L. 4 aprile 1977, n. 127, riportata al n. Y/XII. (4) Modifica il terzo comma dell'articolo unico della L. 18 febbraio 1963, n. 224, il quale sostituiva l'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, riportato al n. A/I. (5) Riportato al n. A/I. (6) Così corretto con «Avviso di rettifica» pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 1966, n. 63. (7) Riportato al n. A/II.

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(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 25, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30. D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54 (1). Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'unione europea. (Testo A) (2)

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