REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA E A FAMIGLIE ECONOMICAMENTE DISAGIATE CON MINORI
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1 COMUNE DI CANINO Provincia di Viterbo REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA E A FAMIGLIE ECONOMICAMENTE DISAGIATE CON MINORI
2 ART. 1 Oggetto, finalità ed elementi generali di riferimento Il presente regolamento disciplina i criteri per l erogazione di sussidi economici a madri o padri soli con figli minori o a donne sole in gravidanza, individuati come famiglie monogenitoriali, nonché a famiglie con minori in disagiate condizioni socioeconomiche. Gli interventi assistenziali disciplinati dal presente regolamento sono erogati al fine di garantire adeguate condizioni di vita a famiglie con minori, le quali si trovino in stato di estremo bisogno. Le finalità specifiche per le singole tipologie di intervento sono meglio precisate negli articoli 2,5, 8 e 9 del presente regolamento. Gli interventi oggetto del presente regolamento costituiscono prestazioni sociali agevolate e vengono comunque attuati ad integrazione delle logiche di assistenza definite e in attuazione degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e delle LL.RR. 14/1999 e n. 40 del 20/12/2001 di cui all art. 1 BIS del DPCM n. 221/99, aggiunto dall art. 1 DPCM n. 242/2001, come disciplinato dal regolamento com.le per la determinazione dell ISEE per l accesso ai servizi e alle prestazioni sociali. Ai sensi del presente regolamento per famiglia si intende quella anagrafica. TITOLO I SUSSIDI PER MADRI O PADRI SOLI CON FIGLI MINORI E PER DONNE SOLE IN GRAVIDANZA ART. 2 Finalità specifiche e definizione dell intervento Il sostegno economico per madri o padri soli con figli minori o per donne sole in gravidanza, individuate come famiglie monogenitoriali è un intervento di sostegno alla genitorialità con le seguenti finalità: a) creare le condizioni affinché la maternità e la paternità anche in condizioni di difficoltà non siano condizionate da vincoli di natura socio economica; b) sostenere il genitore in difficoltà economica favorendo la costruzione di un progetto di vita autonoma anche attraverso percorsi di formazione e di inserimento/reinserimento lavorativo; c) favorire la crescita serena di bambini/bambine che si trovino a vivere all interno di un nucleo monogenitoriale in difficoltà. L intervento consiste nell erogazione di un sussidio economico dell ammontare e con le modalità previste dal presente regolamento, congiuntamente alla definizione di un progetto sociale finalizzato alla soluzione delle difficoltà del nucleo famigliare.
3 ART. 3 Destinatari degli interventi Possono accedere al contributo di cui al precedente art. 2, comma 1 le donne sole in gravidanza e i nuclei monogenitoriali con uno o più figli minorenni residenti nel Comune di Canino. ART. 4 Criteri di accesso e limiti quantitativi degli interventi Possono fruire del sussidio economico i soggetti e i nuclei individuati al precedente art. 3 il cui ISEE non sia superiore al valore del minimo vitale incrementato del 50%. Il sussidio mensile viene stabilito annualmente dalla G.C. tenendo conto del numero dei minori. In caso di gravidanza, il calcolo del sussidio deve essere sviluppato avendo come parametro dei componenti del nucleo monogenitoriale quello dello scaglione immediatamente successivo a quello corrispondente alla situazione anagrafica rilevabile al momento della richiesta. Il sussidio mensile è erogato per il tempo definito nel progetto d intervento formulato dal Servizio Sociale e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi e prorogabile per un altro periodo non superiore a 6 mesi. In caso di nuove nascite il sussidio può essere reiterato. Il periodo massimo d erogazione del sussidio al medesimo nucleo non può superare complessivamente 3 anni. Rinnovi e reiterazioni sono comunque subordinati alla verifica del raggiungimento degli obiettivi dell ipotesi progettuale di cui all art. 2 comma 2. Sono esclusi dall erogazione del sussidio continuativo i possessori di beni immobili con un valore catastale superiore a ,00, esclusa la casa di abitazione di valore non superiore a ,69 concorrendo la differenza alla determinazione del valore catastale di esclusione dal beneficio. Sono altresì esclusi i possessori di beni mobili (depositi bancari, titoli ecc.) d importo superiore a ,71. TITOLO II SUSSIDI DI PROTEZIONE ART. 5 Finalità specifiche e definizione dell intervento Il sostegno economico ai nuclei familiari è finalizzato ad aiutare le famiglie con reddito significativamente insufficiente ad assolvere il compito di mantenimento, cura, educazione dei figli minori presenti nel nucleo. In linea di principio, l intervento economico
4 è finalizzato al superamento di difficoltà temporanee e ad aiutare il nucleo assistito a ritrovare la propria autonomia sociale. Altra finalità del sostegno economico è quella di pervenire il rischio d allontanamento dei minori dal nucleo familiare d origine e la loro istituzionalizzazione. L intervento economico va considerato anche quale strumento a disposizione degli operatori del Servizio per attuare interventi di sostegno della famiglia e protezione dei minori. ART. 6 Destinatari dell intervento Sono destinatari dell intervento d aiuto economico di cui all articolo precedente i nuclei famigliari con minori residenti nel Comune di Canino nelle condizioni di assistibilità previste nel seguente articolo 7. ART. 7 Elementi determinanti l intervento, criteri di accesso e limiti quantitativi Possono fruire del sussidio economico i nuclei familiari il cui ISEE non sia superiore al valore del minimo vitale incrementato del 50%. Il sussidio mensile viene stabilito annualmente dalla G.C. In caso di gravidanza, il calcolo del sussidio deve essere sviluppato avendo come parametro dei componenti del nucleo famigliare quello dello scaglione immediatamente successivo a quello corrispondente alla situazione anagrafica rilevabile al momento della richiesta. In caso d inefficienza degli interventi sociali messi in atto dal servizio, compresa l erogazione dei sussidi secondo le modalità sopra indicate e di permanente dipendenza assistenziale del nucleo familiare, al fine di proteggere i minori dai rischi d allontanamento, carenze educative e di cura, l Amministrazione può continuare a erogare sussidi economici o buoni acquisti di generi alimentari d importo anche ridotto rispetto quanto determinabile con l applicazione dei parametri indicati al 1^ comma. Sempre a fini esclusivi di protezione dei minori, sussidi di protezione possono essere erogati anche in deroga a quanto previsto dall art. 6 o per utenti per i quali vi sia una situazione pregressa di lunga assistenza e cronicità assistenziale. Sono esclusi dall erogazione del sussidio continuativo i possessori di beni immobili con un valore catastale superiore a ,00, esclusa la casa di abitazione di valore non superiore a ,69 concorrendo la differenza alla determinazione del valore catastale di esclusione dal beneficio. Sono altresì esclusi i possessori di beni mobili (depositi bancari, titoli, ecc.) d importo superiore a ,71 complessivi.
5 TITOLO III ULTERIORI MISURE PER LA PROTEZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI CON MINORI IN STATO DI BISOGNO ART. 8 Sussidi di protezione una tantum Il sussidio di protezione una tantum è erogabile per aiutare i nuclei familiari, nelle condizioni di reddito di cui all art. 7, costretti a far fronte a spese eccezionali e/o contingenti documentabili (spese scolastiche, traslochi, spese sanitarie ecc.) o altri eventi tali da poter incidere e modificare negativamente l equilibrio del menage familiare. I sussidi di protezione una tantum sono compatibili con la contestuale erogazione di altri sussidi e possono essere erogati al massimo due volte in un anno per un importo complessivo annuo non superiore a 600,00. ART. 9 Sussidi di protezione temporanei Può essere erogato un sussidio integrativo e/o sostitutivo di servizio a quei nuclei famigliari con buona autonomia gestionale che, a causa di particolari eventi negativi quali incidenti, malattie o sussistendo condizioni particolari, quali ad esempio la disabilità, a carico del minore o di uno o più componenti il nucleo, abbiano la necessità di interventi di aiuto finalizzati al mantenimento delle capacità educative e di cura verso i minori e il cui costo influisca significativamente sull equilibrio economico famigliare. In ragione delle caratteristiche sociali ed economiche del nucleo famigliare nonché dei problemi cui essa deve far fronte, l Amministrazione può optare o per l erogazione diretta dei servizi o per l erogazione di un sussidio finalizzato a coprire i costi dell aiuto eventualmente necessario (fino al concorso del 50% delle spese fino ad un massimo di 600,00 ).
6 TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI ART. 10 Procedure per l erogazione dei contributi Le richieste per l attivazione degli interventi disciplinati dal presente regolamento sono presentate dagli interessati presso le sedi dell articolazione organizzativa competente. All atto della presentazione della domanda il soggetto interessato è tenuto a produrre la certificazione ISEE e la dichiarazione sostitutiva unica di certificazione e di atto di notorietà. Sulla base degli elementi prodotti l assistente sociale espleta un istruttoria sociale. A fronte di ogni richiesta è predisposta una relazione sociale con valutazione di merito dell operatore, nella quale devono essere esplicitati gli elementi giustificativi dell intervento, qualificati secondo i criteri rappresentati negli articoli precedenti. L operatore redige per ogni intervento un programma di aiuto con il quale le due parti si assumono reciprocamente impegni, in forma scritta e da verificarsi nel tempo, finalizzati al conseguimento di obiettivi di autonomia e di emancipazione dall assistenza. Il rifiuto alla sottoscrizione del programma può essere motivo del diniego del sussidio. In caso di urgenza, sulla base di una relazione sociale immediata e motivata, il Responsabile del servizio competente per la realizzazione degli interventi può disporre l erogazione immediata del sussidio di base di 80,00. ART. 11 Controlli In ogni momento l Amministrazione può disporre accertamenti e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal soggetto richiedente gli interventi disciplinati dal presente regolamento. L Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all Autorità competente anche accertamenti fiscali in ordine alle condizioni reddituali indicate dai richiedenti. ART. 12 Disposizioni finali Il presente regolamento entra in vigore al momento dell avvenuta esecutività della deliberazione approvativa. Dall entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali incompatibili con esso.
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