Ferrara, 05/07/2015. Prot.n. 156/U/2015

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1 Ferrara, 05/07/2015 Prot.n. 156/U/2015 Protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite da parte dei dipendenti della Fondazione Museo Nazionale dell Ebraismo Italiano e della Shoah e relative forme di tutela

2 1) Premessa dell art. 54 bis del D.Lgs 165/01 e Determinazione A.N.A.C. n. 6 del Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) L art. 1. comma 51 della Legge 190/2012 ha inserito, dopo l art. 54 del D.Lgs. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti), l art. 54 bis che stabilisce fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. L art. 54 bis individua, pertanto, tre forme di tutela del dipendente pubblico che segnala un illecito (es: nullità di licenziamento, nullità di sanzioni disciplinari, illegittimità di discriminazioni dirette ed indirette) e tre soggetti preposti alla ricezione della segnalazione (Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti, Superiore Gerarchico) che hanno l obbligo di garantire la tutela della riservatezza dell identità del segnalante affinché non subisca forme di discriminazione sul posto di lavoro. Il segnalante è chi testimonia un illecito o un irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo a una persona o autorità che possa agire efficacemente al riguardo (Transparency International Italia, aprile 2013). L attuale Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) inserisce la tutela del dipendente che segnala condotte illecite tra le azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione. Nello specifico il PNA prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all art. 1. comma 2 del D.Lgs. 165/2001 sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di cui all art. 54 bis. La normativa più sopra ricordata è stata integrata con il D.L. 90 del 24 giugno 2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l efficienza degli uffici giudiziari), convertito con la L. 114 dell 11 agosto 2014, dove l ANAC è stata individuata come ulteriore soggetto destinatario delle segnalazioni di illecito. L ANAC ha avviato la definizione delle procedure attraverso le quali la stessa riceve e gestisce le proprie e le altrui segnalazioni. Il suo

3 riconoscimento ha determinato l elaborazione di nuove linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (determinazione 6/2015). La determinazione ANAC n.6 del 28/04/2015 ha specificato poi, che la disciplina sulla tutela del dipendente che segnala condotte illecite è da estendersi anche agli enti diritti di diritto privato in controllo pubblico. L adozione delle iniziative necessarie, è, pertanto, inteso un intervento da realizzare con tempestività ed urgenza, così come previsto nel Pianto Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) della Fondazione MEIS, approvato con delibera n. 36 del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre Le direttive ANAC 6/2015 trovano pertanto attuazione nel Protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite da parte dei dipendenti della Fondazione MEIS e delle relative forme di tutela di seguito specificato. 2) La procedura per la gestione della denuncia Il presente Protocollo operativo si pone in linea con le indicazioni fornite dall ANAC nella determinazione 6/2015 e con le indicazioni contenute nel PNA che recita: Ciascuna amministrazione deve prevedere al proprio interno canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni la cui gestione deve essere affidata a un ristretto numero di persone. Inoltre, occorre prevedere codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante e predisporre modelli per ricevere le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze del fatto precisando poi che le segnalazioni dovrebbero essere indirizzate al Responsabile della Prevenzione alla Corruzione che, ricevuta la segnalazione, dovrà assumere le adeguate iniziative a seconda del caso. Il Protocollo operativo intende pertanto essere uno strumento guida che permetta al segnalante e alla stessa struttura di disporre di una procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite. Con riferimento al segnalante l obiettivo prioritario è di fornire oggettive indicazioni operative circa: - i destinatari della segnalazione - l oggetto e i contenuti della segnalazione - le modalità di trasmissione delle segnalazioni - le forme di tutela offerte - la responsabilità del segnalante

4 2a ) I destinatari della segnalazione Così come indicato nel PTPC ed in linea con la normativa vigente e le determinazioni ANAC, il soggetto preposto alla ricezione delle segnalazioni è il Responsabile di Prevenzione alla Corruzione (RPC) che renderà subito edotti della segnalazione il Segretario Generale e il Consiglio di Amministrazione (CdA). Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPC e/o un membro del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie, il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all ANAC. Si precisa che la segnalazione al RPC e/o all ANAC, non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all Autorità Giudiziaria. La gestione della segnalazione sarà oggetto di trattazione congiunta da parte del RPC, Segretario Generale e CdA che si riserveranno eventualmente di contattare direttamente il segnalante e riceverlo in luogo protetto per garantire la sua massima riservatezza e per acquisire ogni ulteriore tipo di informazione utile che si intende denunciare. 2b) L oggetto ed il contenuto della segnalazione L art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 prevede espressamente che il dipendente pubblico possa segnalare le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. A tal fine è necessario che la segnalazione sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti da altri soggetti, e che contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita, per consentire così di effettuare le dovute verifiche. In assenza di tali elementi si valuteranno le azioni da intraprendere. 2c) Le modalità di trasmissione delle segnalazioni Il segnalante invia una segnalazione compilando il modulo reso disponibile dalla Fondazione MEIS (cfr. allegato 1) sul proprio sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente ; sotto-sezione Altri contenuti-corruzione all indirizzo anticorruzione@meisweb.it, unicamente accessibile dal RPC.

5 2d) Le forme di tutela offerte Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione, ovvero una responsabilità ai sensi dell art del codice civile, e nei casi in cui l anonimato non sia opponibile per legge (ad. es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tali informazioni. Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Non può esserci licenziamento, né applicazione di sanzioni disciplinari. 2e) La responsabilità del segnalante La presente procedura lascia impregiudicata, nell ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, la responsabilità penale (ai sensi dell art. 368 e 595 del codice penale), la responsabilità dell art del codice civile e la responsabilità disciplinare del segnalante. Saranno altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali per esempio le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell istituto oggetto della presente procedura. In tal caso, venendo meno il diritto all anonimato, si provvederà ad informare il denunciato delle eventuali conseguenti procedure da intraprendere. Con riferimento alla struttura l obiettivo prioritario è di fornire oggettive indicazioni operative circa i ruoli e le fasi della procedura I ruoli e le fasi della procedura Al ricevimento della segnalazione, inviata con le modalità indicate al punto 2c), l identità del segnalante verrà acquisita e gestita secondo quanto indicato al punto 2d). La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal RPC deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al RPC.

6 La segnalazione ricevuta dal RPC sarà dallo stesso presa in carico, protocollata in via riservata, classificata e fascicolata all interno di un protocollo speciale a sua cura. Il RPC assegnerà altresì alla pratica un numero progressivo annuale, che costituirà il codice sostitutivo di identificazione. La descrizione dell oggetto all interno dell applicativo di protocollo recherà pertanto la seguente dicitura Segnalazione di illecito a cui è attribuito il numero progressivo annuale (es: n. della segnalazione di illecito/2015) - Il RPC opererà sulla segnalazione una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiederà chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l adozione delle necessarie cautele; - La denuncia (che allo scopo subirà un processo di anonimizzazione e sarà oscurata in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante per le ragioni in precedenza espresse) potrà essere trasmessa, a cura del RPC., entro 10 giorni dalla data di protocollazione al Segretario Generale e al CdA per consentire la valutazione del caso ed individuare le iniziative da intraprendere in merito. Le risultanze dell istruttoria dovranno essere comunicate al RPC, possibilmente non oltre 15 giorni dalla ricezione della segnalazione. - Il RPC, con il Segretario Generale e/o il componente delegato dal CdA, designato prima della fase istruttoria, a seguito di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. Non verranno prese in considerazione le segnalazioni anonime, ovvero prive di elementi che consentano l inequivocabile identificazione dell autore. Tuttavia, se le segnalazioni anonime saranno relative a fatti di particolare gravità e il cui contenuto risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato, il RPC le esaminerà per verificare la possibilità di dare seguito alla segnalazione ed individuare le eventuali procedure da sviluppare. In caso di segnalazione regolare, il RPC valuterà a chi inoltrarla, tra i soggetti competenti, sulla base dei profili di illiceità: 1) Segretario Generale e CdA affinché provvedano all adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l esercizio dell azione disciplinare; 2) Ente Vigilante la Fondazione MEIS; 3) Autorità giudiziaria; 4) Corte dei Conti; 5) ANAC; 6) Dipartimento della Funzione Pubblica. La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi. Nel caso di trasmissione a soggetti interni l amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all identità del segnalante. I soggetti interni

7 all amministrazione informano il RPC dell adozione di eventuali provvedimenti di competenza. Nel caso di trasmissione all Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all ANAC o al Dipartimento di Funzione Pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell art. 54 bis del D.Lgsl. 165/ I dati e i documenti oggetto della segnalazione saranno conservati a norma di legge - Il RPC renderà noto, con modalità tali da garantire la riservatezza dell identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento, all interno della relazione annuale di cui all art. 1, comma 14 della L. 190/ Disposizioni finali Al fine di sensibilizzare i dipendenti, il RPC, con cadenza semestrale, illustrerà le finalità dell istituto del whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo. La procedura sarà poi sottoposta a revisione periodica per verificare possibili lacune o incomprensioni da parte dei dipendenti.

8 Allegato 1) Modulo per la segnalazione di condotto illecite da parte del dipendente pubblico ai sensi dell art. 54 bis del D.Lgl. 165/2011

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