Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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1 Civile Sent. Sez. 6 Num Anno 2013 Presidente: GOLDONI UMBERTO Relatore: PETITTI STEFANO Data pubblicazione: 26/09/2013 SENTENZA o,ia sul ricorso proposto da: COLIO AMALIA (CLO MILA 40D56 I641C), rappresentata e difesa, procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati Mariarosa Platania e Gigliola Mazza Ricci, elettivamente domiciliata presso quest'ultima in Roma, via Pietralata n. 320; - ricorrente - contro CONDOMINIO LA COLLINARE, in persona dell'amministratore pro tempore; - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste, depositata in data 07 dicembre LT3'
2 '1. 11P" Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Lucio Capasso, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ai sensi dell'art cod. civ., depositato in data 15 febbraio 2001, Colio Amalia, premesso di essere proprietaria di una unità immobiliare nel Condominio La Collinare, sito in Monfalcone (GO) via XXV Aprile n. 36 (d'ora in avanti, il Condominio), conveniva in giudizio detto Condominio innanzi al Tribunale di Gorizia, denunciando la irregolare convocazione e costituzione delle assemblee condominiali del 31 gennaio 2001 e del 14 aprile 2000 e chiedendo, conseguentemente, la declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o decadenza delle delibere ivi adottate. Il Condominio si costituiva, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Gorizia, con sentenza n. 476 del 2006, rigettava le domande svolte da parte attrice, rilevando, in primo luogo, che la domanda dell'attrice era da qualificarsi come azione di annullamento di delibere assembleari, quindi doveva proporsi entro il termine di
3 trenta giorni, previsto dall'art. 1137, comma terzo, cod. civ., a pena di decadenza, e ritenendo, quindi, intervenuta la decadenza dall'azione di annullamento della delibera del 14 aprile 2000, giacché il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato il 15 febbraio 2001, e quindi ampiamente oltre il termine previsto dalla legge. Con riferimento alla impugnazione della delibera del 31 gennaio 2001, il Tribunale ne affermava la infondatezza sul rilievo che doveva ritenersi che l'attrice fosse pienamente a conoscenza della convocazione dell'assemblea condominiale, dal momento che l'avviso della convocazione era stato spedito in data 26 gennaio 2001, quindi entro il termine all'uopo previsto dall'art. 66 disp. att. cod. civ. Con atto di citazione notificato in data 25 luglio 2007, la Colio proponeva appello innanzi alla Corte d'appello di Trieste, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, che l'adita Corte territoriale pronunziasse declaratoria di nullità e/o decadenza e/o annullamento delle delibere condominiali adottate all'assemblea del 31 gennaio 2001, per irregolare costituzione dell'assemblea, e, per l'effetto, compensasse interamente le spese del giudizio di primo grado. Nell'unico motivo di appello, l'appellante asseriva che il Tribunale aveva erroneamente applicato la disposizione di cui all'art. 66 disp. att. cod. civ., avendo ritenuto 3
4 osservato il termine ivi previsto in virtù del mero invio della comunicazione di convocazione dell'assemblea condominiale entro i cinque giorni prima della data prescelta per l'adunanza. L'appellante esponeva che, dopo un primo tentativo di recapito della convocazione non andato a buon fine, ella aveva ricevuto detta comunicazione solo in data 29 gennaio 2001, quindi solo un giorno prima della adunanza dell'assemblea condominiale in prima convocazione, stabilita per il 30 gennaio Si costituiva il Condominio appellato, chiedendo il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Il Condominio preliminarmente eccepiva che l'impugnazione dell'appellante principale investiva solo una delle plurime questioni svolte nella sentenza del Tribunale di Gorizia: non avendo impugnato il capo della sentenza relativo alle delibere del 14 aprile 2000, le statuizioni del Tribunale sul punto avevano acquisito efficacia di giudicato. Rispetto al merito delle doglianze dell'appellante, l'appellato Condominio si riportava alle conclusioni del Tribunale, ribadendo la teoria per la quale il termine previsto dall'art. 66 disp. att. cod. civ. poteva considerarsi rispettato con l'invio della comunicazione della convocazione dell'assemblea condominiale cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza.
5 La Corte d'appello di Trieste riteneva infondato l'appello della Colio sulla base di due ordini di motivi. In primo luogo, riteneva condivisibile la decisione del Tribunale di Gorizia, sulla interpretazione dell'art. 66 disp. att. cod. civ.: il termine ivi previsto andava computato con riguardo alla comunicazione della convocazione, calcolando cinque giorni non liberi a partire dal primo giorno antecedente la data fissata per l'adunanza. In secondo luogo, la Corte distrettuale affermava che, in assenza di particolari prescrizioni per la comunicazione della convocazione di cui all'art cod. civ., il termine di cui all'art. 66 disp. att. cod. civ. dovesse essere interpretato con riguardo alla seconda convocazione dell'assemblea, "essendo prassi comune, da parte dei condomini, quella di non presentarsi alla prima ma solo alla seconda convocazione". A tale dato empirico si aggiungeva la circostanza che la delibera impugnata era stata adottata in seconda convocazione, a riprova che la prima convocazione non si era, in effetti, svolta. La Corte, dunque, rigettava l'appello, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
6 Per la cassazione della sentenza Amalia Colio propone ricorso sulla base di due motivi. L'intimato Condominio non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, atteso il comune oggetto delle censure ivi svolte. Col primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 66 disp. att. cod. civ., ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto rispettato il termine ivi previsto per la convocazione della assemblea condominiale del 30 gennaio Rispetto a tale punto decisivo per la controversia, nel secondo motivo di ricorso si censura altresì la insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. 2. Il ricorso è fondato. Rispetto alle questioni direttamente affrontate nel ricorso, ovvero, quella relativa al computo del termine di cui all'art. 66 disp. att. cod. civ. e quella relativa al problema se tale termine debba essere riferito alla prima o alla seconda convocazione, occorre sottolineare un profilo di cui la ricorrente dà conto nel ricorso e che non è stato adeguatamente valorizzato dal giudice del gravame. - 6 _
7 La ricorrente ha esposto negli atti introduttivi del giudizio di primo e secondo grado, la circostanza che la comunicazione della convocazione dell'assemblea condominiale le era stata inviata il 26 gennaio 2001 ma, dopo un primo tentativo di consegna non andato a buon fine, l'avviso le era effettivamente pervenuto in data 29 gennaio La Corte territoriale, premesso nel suo ragionamento che il computo del termine di cui all'art. 66 disp. att. cod. civ. va fatto rispetto all'invio dell'avviso, non si è premurata di valutare (e di trarne le dovute conclusioni) che l'appellante, odierna ricorrente, era stata messa nelle condizioni di partecipare all'assemblea di condominio un solo giorno prima della prima convocazione della assemblea e due giorni prima della seconda convocazione della stessa. Secondo un orientamento risalente di questa Corte, "ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea, e deve quindi essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione previsto dall'ultimo comma dell'art. 66 disp. att. cod. civ. sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine (almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza) ivi previsto" (in questi termini, Cass. n del 1985, che ribadisce un indirizzo già espresso da Cass. n del 1975 e da Cass. n del 1970).
8 Attesa la natura di atto unilaterale recettizio dell'avviso di convocazione dell'assemblea di condominio, deriva che esso deve essere non soltanto inviato, ma altresì ricevuto entro il termine previsto dalla legge. Tanto premesso, trova applicazione il principio di questa Corte testé richiamato, che il Collegio condivide, con la conseguenza che la mancata conoscenza, da parte del condomino, della data della adunanza entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari per contrarietà alla legge, ai sensi dell'art. 1137, commi secondo e terzo, cod. civ. La Corte territoriale non ha tenuto in alcun conto il valore dirimente della effettiva conoscenza, da parte del condomino, della data di svolgimento della assemblea condominiale. Dopo avere appreso che l'appellante era stata messa in condizione di partecipare alla assemblea condominiale un solo giorno prima della prima convocazione e due giorni prima della seconda convocazione, la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare la tardività della convocazione dell'assemblea ed annullare le delibere ivi adottate, secondo quanto richiesto dalla appellante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1137 cod. civ. e 66 disp. att. cod. civ.
9 3. Né la decisione impugnata può trovare fondamento sulla considerazione, svolta dalla Corte d'appello, secondo cui, attesa la normale partecipazione dei condomini alla seconda convocazione, più che alla prima, il dies ad quem da considerare, per accertare il rispetto del termine previsto dall'art. 66 disp. att. cod. civ., sarebbe quello della seconda convocazione dell'assemblea condominiale. Invero, premesso che, tenuto conto che la data della seconda convocazione avrebbe potuto avere rilievo solo nel caso in cui si fosse valutato il termine di cinque giorni come decorrente dalla data di spedizione della raccomandata di convocazione dell'assemblea (nella specie, spedita il 26 gennaio e relativa ad un'assemblea da tenersi, in prima convocazione, il 30 gennaio, e, in seconda convocazione, il 31 gennaio), deve ritenersi, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, che ai fini della valutazione della osservanza del termine di cinque giorni dovesse aversi riguardo alla data dell'assemblea in prima convocazione. Tale conclusione, già desumibile sulla base di indici logici e sistematici in base alla disciplina posta dall'art. 66 disp. att. cod. civ. vigente all'epoca dell'assemblea della cui convocazione si discute in questa sede, risulta ora corroborata dall'intervento del legislatore, che, nel dettare la riforma del condominio, ha 9
10 stabilito che il termine in esame deve essere riferito alla prima convocazione della assemblea, a nulla rilevando la data di svolgimento della assemblea in seconda convocazione, né che tale data sia stata eventualmente già fissata (il testo del nuovo art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ., introdotto dall'art. 20 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, che entrerà in vigore il 18 giugno 2013, testualmente stabilisce che «l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione»). 4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, emergendo dalla sentenza impugnata che l'assemblea nella quale sono state adottate le delibere oggetto di impugnazione è stata convocata senza l'osservanza del termine di cinque giorni tra la data della ricezione della raccomandata di convocazione e la data di svolgimento dell'assemblea fissata per la prima convocazione, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento della domanda della ricorrente e con l'annullamento (Cass., S.U., n del 2005) delle deliberazioni adottate nell'assemblea del Condominio intimato il 31 gennaio 2001.
11 Sussistono, in considerazione della parziale novità della questione e del parziale accoglimento della originaria domanda della ricorrente, giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio. PER QUESTI MOTIVI La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda di annullamento delle delibere adottate dal Condominio intimato nell'assemblea del 31 gennaio 2001; compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2 della Corte suprema di Cassazione, il 24 maggio 2013.
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell'amministratore pro tempore; avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste, depositata in data (OMISSIS);
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