Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative"

Transcript

1 Richiesta di autentica notarile della firma del sottoscrittore: se manca solo quella della ditta obbligata l impresa va ammessa con riserva e va permessa l integrazione ex post Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Modalità di presentazione della cauzione provvisoria richiesta autenticazione notarile della firma del sottoscrittore corretto ammettere con riserva se la polizza non è sottoscritta dalla ditta obbligata possibilità di integrazione documentale prevista dall art. 46 del codice dei contratti Richiesta di autentica notarile della firma del sottoscrittore: se manca solo quella della ditta obbligata l impresa va ammessa con riserva e va permessa l integrazione ex post L art. 6 del bando di gara prevede che pena l esclusione tutte le fideiussioni devono essere accompagnate da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato Osserva il Collegio che la prescrizione della lex specialis testè trascritta non si presenta inequivoca, atteso che non richiama esplicitamente la firma dell assicurato e dell assicuratore, limitandosi a riferirsi al sottoscrittore mediante l uso della forma singolare. A fronte di siffatta previsione e della produzione in gara di una polizza completa in ogni sua parte e mancante della sola firma dell assicurato, reputa il Collegio che la commissione di gara abbia ben operato consentendo l integrazione documentale prevista dall art. 46 del codice dei contratti. 1 di 14

2 Sulla possibilità di azionare il cosiddetto dovere di soccorso di cui alla citata norma la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che nelle gare d appalto la stazione appaltante può chiedere l integrazione e la regolarizzazione della documentazione presentata purché sia rispettata la par condicio. Esaminando il verbale della seduta del 12 aprile 2010 emerge che, nel caso di specie, ben 38 concorrenti (tra cui la ricorrente) sono state ammesse con riserva onde consentire loro l integrazione documentale e che, in particolare, l integrazione della polizza fideiussoria è stata consentita a 11 concorrenti (cfr. doc. 4 id.). L integrazione, invero, è ammessa per quei requisiti che non siano reputati essenziali e previsti espressamente a pena di esclusione, per i documenti comunque presentati nei termini e, infine, in quelle ipotesi in cui vi siano dubbi in ordine alla chiarezza delle clausole riguardanti la documentazione da integrare (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 8 settembre 2010, n ; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 1 settembre 2010, n. 2162; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 1 luglio 2010, n. 1632; T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 29 aprile 2010, n. 1287). In altri termini ai sensi dell art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, ciò che alla stazione appaltante resta sicuramente precluso è sopperire, con l integrazione, alla totale mancanza di un documento: invero i criteri esposti ai fini dell integrazione documentale riguardano semplici chiarimenti di un documento incompleto, viceversa l omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di esclusione non può considerarsi alla stregua di un irregolarità sanabile e, quindi, non ne è permessa l integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali, tanto più quando non sussistano equivoci o incertezze generati dall ambiguità di clausole della legge di gara (Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2010, n. 5084). Per quanto precede il motivo è infondato e va respinto. 2 di 14

3 Si legga anche la sentenza numero dell 8 settembre 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma Legittima presentazione di una cauzione provvisoria corredata da autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari del titolo di garanzia con assolvimento dell'imposta di bollo. In ordine logico deve essere esaminata la seconda doglianza proposta in sede di motivi aggiunti con cui è stata contestata la mancata esclusione della offerta della controinteressata in quanto il deposito cauzionale provvisorio non era stato costituito secondo le formalità indicate nel disciplinare di gara, atteso che la fidejussione presentata dalla ALFA risultava carente sia della idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi, sia della fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei suddetti soggetti, sia dell'autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, come prescritto a pena di esclusione dal disciplinare di gara. Qual è il parere dell adito giudice amministrativo? La censura in esame è manifestamente infondata. Al riguardo il Collegio osserva che: a) il disciplinare di gara prevedeva come modalità alternativa della fidejussione relativa al deposito cauzionale provvisorio che il suddetto deposito doveva essere corredato di autentica notarile circa la qualifica i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo; 3 di 14

4 b) come risulta dalla documentazione versata agli atti dalla controinteressata, la fidejussione presentata da ALFA da parte della Banca Nazionale del Lavoroe sottoscritta da Q. Giovanni e *********** risultava conforme alla citata prescrizione del disciplinare di gara in quanto corredata da autentica notarile (****** dott. ******** di Roma, rep. n del 1 settembre 2009) circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari del titolo di garanzia con assolvimento dell'imposta di bollo. Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 449 dell 11 febbraio 2011 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano N /2011 REG.PROV.COLL. N /2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente 4 di 14

5 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1556 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da*** contro*** nei confronti di*** per l'annullamento - della nota prot. n. PG /2010 del 7 giugno 2010, trasmessa a mezzo fax in data 8 giugno 2010, a firma del Direttore del Settore Gare e Contratti dott.ssa *****************, con la quale il Comune di Milano, comunicava, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, che l'aggiudicazione provvisoria del 5 maggio 2010, relativa alla gara ad evidenza pubblica indetta per "l'appalto n. 17/ Interventi di restauro Conservativo dei muri spondali dei navigli milanesi e manutenzione straordinaria della pavimentazione nella zona portuale - Lotto H, è divenuta definitiva in favore della società CONTROINTERESSATA. s.r.l.; - della nota prot. PG /2010, del 6 luglio 2010, notificata via fax in pari data (alla Ricorrente Appalti s.r.l.), a firma congiunta del Direttore di settore e Presidente di Gara, con la quale si è disposta la reiezione della richiesta di revoca in autotutela del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della CONTROINTERESSATA. s.r.l., presentata dalla ricorrente con istanza del 22 giugno 2010, prot. PG /2010 (ai sensi dell'art. 243 bis D.Lgs n. 163/2006, come introdotto dall'art. 6 D.Lgs n. 53/2010) impugnata con motivi aggiunti; 5 di 14

6 - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, non conosciuti né altrimenti comunicati, comunque lesivi degli interessi della ricorrente. Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di CONTROINTERESSATA. ******; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.; Visto il dispositivo n. 244/2011; Relatore la dott.ssa *************; Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011, i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 6 di 14

7 1. Il Comune di Milano ha indetto la procedura aperta n. 17/2010 per l aggiudicazione degli interventi di restauro conservativo dei muri spondali dei ******* milanesi e manutenzione straordinaria delle pavimentazioni nella zona portuale lotto B, per un importo a base d asta di ,70, oltre IVA e oneri per la sicurezza da aggiudicarsi col criterio del massimo ribasso. Alla gara hanno partecipato 73 concorrenti tra cui CONTROINTERESSATA. s.r.l. risultata aggiudicataria e Ricorrente Appalti s.r.l., classificatasi seconda in graduatoria. Ritenendo illegittima l aggiudicazione la ricorrente l ha impugnata, unitamente agli altri atti della procedura, formulando tre motivi di ricorso con i quali, in sintesi, deduce: - violazione dell art. 74, commi 2 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e dell art. 6 del bando di gara in quanto la commissione avrebbe dovuto, a suo dire, escludere l aggiudicataria, e non consentirle l integrazione, per aver presentato una polizza fideiussoria priva della sottoscrizione dell assicurato, richiesta a pena di esclusione; - violazione dell art. 45, comma 3, del D.P.R. 445/2000 in relazione all art. 77bis dello stesso D.P.R. in quanto la commissione avrebbe dovuto escludere l aggiudicataria per avere l amministratore ***************** allegato, a corredo della domanda di partecipazione, la carta di identità su cui è riportata una residenza diversa da quella autodichiarata; - violazione dell art. 3, comma 2, del D.P.R. 34/2000 e degli artt. 17 e 18 dello stesso D.P.R. in quanto la commissione avrebbe dovuto escludere CONTROINTERESSATA. s.r.l. poiché qualificata solo per la categoria OG2 class. II e non per la OG3 class. II, a tanto non potendo, a suo dire, sopperire la dichiarazione di voler subappaltare tale parte di lavori. 7 di 14

8 Le predette censure sono state estese, per illegittimità derivata, al provvedimento di aggiudicazione definitiva dell 8 giugno 2010, impugnato con motivi aggiunti. Il Comune di Milano si è costituito in giudizio, producendo la documentazione di gara e chiedendo la reiezione del ricorso. Con ordinanza n. 848 del 29 luglio 2010 la Sezione ha respinto l istanza cautelare. Detto provvedimento, ritualmente appellato, è stato dapprima sospeso con decreto cautelare n del 20 agosto 2010 e successivamente confermato con ordinanza n del 30 settembre Nelle more la ricorrente ha proposto, in data 1 settembre 2010, ulteriori motivi aggiunti, con cui ha dedotto un ulteriore profilo di illegittimità della ammissione della controinteressata alla gara derivante dall omessa dichiarazione circa l insussistenza della cause ostative di cui all art. 38 del codice dei contratti a nome di alcuni soggetti cessati dalla carica nel triennio, dovendo considerarsi tali i soggetti titolari di cariche rappresentative della società cedente il ramo di azienda. Con ordinanza n del 30 settembre 2010 la Sezione ha accolto l istanza cautelare; detto provvedimento è stato confermato dalla V Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n del 1 dicembre Previo deposito di memorie conclusive, all udienza pubblica del 26 gennaio 2010, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione. 2. Il ricorso è infondato. 8 di 14

9 2.1. Quanto al primo motivo, dalla lettura degli atti di causa si evince che CONTROINTERESSATA. s.r.l. ha prodotto in gara la polizza fideiussoria relativa alla costituzione della cauzione provvisoria mancante della sola firma dell assicurato, ma regolarmente firmata dal funzionario di ************************* e nella firma di costui autenticata da notaio in data 7 aprile 2010 (cfr. doc. 22 del fascicolo del Comune). Nella seduta del 12 aprile 2010 la commissione di gara ne ha disposto l ammissione con riserva chiedendo, il 14 aprile, l integrazione mediante deposito della copia sottoscritta anche dall assicurato (doc. 7 del fascicolo della ricorrente). Il giorno successivo la stazione appaltante ha chiesto ulteriore integrazione mediante deposito della marca da bollo di 14, 62 mancante (cfr. doc. 25 del fascicolo del Comune). La regolarizzazione è avvenuta in data 19 aprile 2010, mediante deposito della copia firmata dello stesso documento già prodotto: in calce alla prima pagina si legge, infatti, che il documento è emesso, ad un solo effetto, in tre esemplari, in data 6 aprile 2010 (cfr. doc. 23 id.). L art. 6 del bando di gara prevede che pena l esclusione tutte le fideiussioni devono essere accompagnate da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato (cfr. doc. 1 id., pag. 8). Osserva il Collegio che la prescrizione della lex specialis testè trascritta non si presenta inequivoca, atteso che non richiama esplicitamente la firma dell assicurato e dell assicuratore, limitandosi a riferirsi al sottoscrittore mediante l uso della forma singolare. A fronte di siffatta previsione e della produzione in gara di una polizza completa in ogni sua parte e mancante della sola firma dell assicurato, reputa il Collegio che la commissione di gara abbia ben operato 9 di 14

10 consentendo l integrazione documentale prevista dall art. 46 del codice dei contratti. Sulla possibilità di azionare il cosiddetto dovere di soccorso di cui alla citata norma la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che nelle gare d appalto la stazione appaltante può chiedere l integrazione e la regolarizzazione della documentazione presentata purché sia rispettata la par condicio. Esaminando il verbale della seduta del 12 aprile 2010 emerge che, nel caso di specie, ben 38 concorrenti (tra cui la ricorrente) sono state ammesse con riserva onde consentire loro l integrazione documentale e che, in particolare, l integrazione della polizza fideiussoria è stata consentita a 11 concorrenti (cfr. doc. 4 id.). L integrazione, invero, è ammessa per quei requisiti che non siano reputati essenziali e previsti espressamente a pena di esclusione, per i documenti comunque presentati nei termini e, infine, in quelle ipotesi in cui vi siano dubbi in ordine alla chiarezza delle clausole riguardanti la documentazione da integrare (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 8 settembre 2010, n ; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 1 settembre 2010, n. 2162; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 1 luglio 2010, n. 1632; T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 29 aprile 2010, n. 1287). In altri termini ai sensi dell art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, ciò che alla stazione appaltante resta sicuramente precluso è sopperire, con l integrazione, alla totale mancanza di un documento: invero i criteri esposti ai fini dell integrazione documentale riguardano semplici chiarimenti di un documento incompleto, viceversa l omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di esclusione non può considerarsi alla stregua di un irregolarità sanabile e, quindi, non ne è permessa l integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali, tanto più quando non sussistano equivoci o incertezze generati dall ambiguità di clausole della legge di gara (Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2010, n. 5084). 10 di 14

11 Per quanto precede il motivo è infondato e va respinto Quanto al secondo motivo, riguardante la divergenza tra residenza dichiarata dal Longobardi e quella risultante dalla carta di identità osserva il Collegio che trattasi di irregolarità che non incide sulla validità e completezza della relativa dichiarazione, né siffatta irregolarità è colpita da comminatoria di esclusione. In generale, infatti, le clausole di esclusione previste dalla lex specialis sono di stretta interpretazione, essendo preclusa ogni loro estensione analogica, specie quando involga profili privi di effettiva sostanza; in tale ottica la rilevata divergenza sul luogo di residenza dell amministratore non avrebbe potuto di certo portare all'esclusione ma, tutt'al più, avrebbe reso ragionevole la richiesta di integrazioni di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 163 del 2006 che, peraltro, nel caso di specie, la stazione appaltante ha ritenuto, condivisibilmente, superflua (cfr. in termini T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 4 marzo 2010, n. 962) Non ha miglior sorte il terzo motivo con cui è dedotta la violazione dell art. 3, comma 2, del D.P.R. 34/2000 e degli artt. 17 e 18 dello stesso D.P.R. in quanto, essendo CONTROINTERESSATA. s.r.l. qualificata solo per la categoria OG2 class. II e non per la OG3 class. II, non avrebbe potuto sopperire, a dire della ricorrente, con la dichiarazione di voler subappaltare i relativi lavori. La censura è smentita in fatto, atteso che è proprio il bando di gara a prevedere che per le lavorazioni di cui alla categoria OG3, se non possono essere eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata, in quanto non in possesso delle relative qualificazioni, devono obbligatoriamente essere subappaltate ad imprese con idonea qualificazione o devono essere eseguite in ATI di tipo verticale (cfr. pag. 2 del bando di gara). Dalla documentazione in atti risulta che CONTROINTERESSATA. s.r.l. è qualificata per la categoria prevalente per una classifica idonea a coprire l intero importo dell appalto (OG2, classifica III) ma, non possedendo la qualificazione per la categoria scorporabile OG3, ha prodotto la dichiarazione 11 di 14

12 dell amministratore, in data 7 aprile 2010, di voler subappaltare le relative lavorazioni, come previsto dall art. 9, punto 9 del bando nonché dagli artt del D.P.R. 554/99 in materia di qualificazione (cfr. doc. 3 id.). Per quanto precede il ricorso è infondato e va respinto. 3. Parimenti e per identiche ragioni vanno respinti i primi motivi aggiunti volti a censurare il provvedimento di aggiudicazione definitiva per asserita illegittimità derivata dai motivi fin qui scrutinati. 4. Quanto ai motivi aggiunti notificati il 7 settembre 2010 ne va dichiarata l irricevibilità per tardività, cogliendo nel segno la relativa eccezione, sollevata dalla difesa comunale, per cui le illegittimità ivi denunciate, come dichiarato dalla stessa ricorrente, sarebbero state rilevate dall esame, in data 3 agosto 2010, di una visura camerale storica a nome dell aggiudicataria. Trattandosi, invero, di documento acquisibile liberamente dalla ricorrente e, pertanto, nella sua disponibilità perfino prima dell aggiudicazione definitiva, comunicata fin dall 8 giugno 2010, i secondi motivi aggiunti sono tradivi. 5. Le spese del giudizio, in ragione della soccombenza, vanno poste a carico della ricorrente e liquidate in 6.000,00 (seimila) da rifondersi nella misura del 50% al Comune di Milano e alla controinteressata CONTROINTERESSATA. s.r.l., oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,50% nonché agli oneri previdenziali e fiscali come per legge. P.Q.M. 12 di 14

13 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede: respinge il ricorso principale e i primi motivi aggiunti; dichiara irricevibili i motivi aggiunti notificati il 7 settembre 2010; condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Milano, nonché della C.E.R.E.S. delle spese del giudizio che liquida come in motivazione. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati: ******************, Presidente *****************, Referendario *************, Referendario, Estensore L'ESTENSORE 13 di 14

14 IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 11/02/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) a-ditta-obbligata-l-impresa-va-ammessa-con-riserva-e-va-permessa-l-integrazione-ex-post/ 14 di 14

Classificandosi al secondo posto in ragione della migliore offerta economica della contro interessata, deduce:

Classificandosi al secondo posto in ragione della migliore offerta economica della contro interessata, deduce: L aggiudicataria ha invece versato una cauzione di importo pari ad 2.200,00, calcolando il 2%, non sull importo complessivo dell appalto, ma su una sola annualità Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Ottava) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Ottava) SENTENZA N. 04585/2011 REG.PROV.COLL. N. 04647/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 6 03/02/2014 8.26 N. 00072/2014 REG.PROV.COLL. N. 00283/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01315/2011 REG.PROV.COLL. N. 01010/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00696/2012 N. 03142/2010 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 7 N. 01907/2012 REG.PROV.COLL. N. 01439/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia N. 00939/2011 REG.PROV.COLL. N. 01479/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 07108/2009 REG.SEN. N. 12125/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda) N. 01135/2015 REG.PROV.COLL. N. 00067/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00183/2012 REG.PROV.COLL. N. 00980/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda Page 1 of 6 N. 01177/2011 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente

Dettagli

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4781 del 26 marzo 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4781 del 26 marzo 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma R E P U B B L I C A I T A L I A N A La dichiarazione presentata dalla ricorrente in cui non era stata riportata la citata sentenza di condanna del Pretore di Barletta emessa nei confronti del proprio legale rappresentante risulta essere

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 06211/2015 REG.PROV.COLL. N. 08789/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01387/2011 REG.PROV.COLL. N. 01477/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente N. 00835/2016 REG.PROV.COLL. N. 00662/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

contro e con l'intervento di per l'annullamento

contro e con l'intervento di per l'annullamento N. 00010/2016 REG.PROV.COLL. N. 05923/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

L adito giudice amministrativo rigetta il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:

L adito giudice amministrativo rigetta il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni: Legittima esclusione per carenza della documentazione prescritta dal bando di gara, in relazione all omessa presentazione di polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria e dichiarazione d impegno per

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00733/2016 REG.PROV.COLL. N. 00348/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00055/2015 REG.PROV.COLL. N. 01655/2014 REG.RIC. logo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02818/2012 REG.PROV.COLL. N. 00326/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente Pubblicato il 25/01/2018 N. 00130/2018 REG.PROV.COLL. N. 01708/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01879/2011 REG.PROV.COLL. N. 01710/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 29/11/2011 8.42 N. 00632/2011 REG.PROV.COLL. N. 00431/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01094/2011 REG.PROV.COLL. N. 00463/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento Pagina 1 di 5. 04269/2010 REG.SE.. 00798/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione

Dettagli

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria. Legittimo il comportamento di una Stazione Appaltante: alla gara, indetta a trattativa privata dal Presidente del tribunale, avevano preso parte tre ditte presentando offerte tra loro eguali, cosicché

Dettagli

Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 2687 del 25 ottobre 2008, emessa dal Tar Piemonte, Torino

Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 2687 del 25 ottobre 2008, emessa dal Tar Piemonte, Torino L amministrazione, in sede di fissazione del corrispettivo da porre a base della gara, deve tenere in considerazione il rispetto del costo del lavoro derivante dalla contrattazione collettiva di categoria

Dettagli

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Per ottenere la riduzione della cauzione provvisoria al 50%, nell attestazione Soa deve comparire la certificazione del possesso del sistema di qualità Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento. N. 00060/2011 REG.PROV.COLL. N. 00025/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. N. 00078/2012 REG.PROV.COLL. N. 01010/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00937/2011 REG.PROV.COLL. N. 00557/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 00001/2016 REG.PROV.COLL. N. 00740/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00618/2011 REG.PROV.COLL. N. 02115/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

Clausola sociale, tabelle ministeriali e giustificazioni attraverso statistiche aziendali

Clausola sociale, tabelle ministeriali e giustificazioni attraverso statistiche aziendali N. 00604/2016 REG.PROV.COLL. N. 01766/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 02583/2011 REG.PROV.COLL. N. 02324/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01037/2011 REG.PROV.COLL. N. 00919/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01776/2010 REG.SEN.. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica

Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative L'esclusione, debitamente motivata costituisce di per sé lesione indipendentemente dall'esito della gara

Dettagli

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02866/2012 REG.PROV.COLL. N. 01865/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 Pubblicato il 19/05/2017 N. 01125/2017 REG.PROV.COLL. N. 00711/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 02/01/2014 9.19 N. 10833/2013 REG.PROV.COLL. N. 10681/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA Pagina 1 di 5 N. 00917/2011 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 01137/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 23/01/2013 8.51 N. 00116/2013 REG.PROV.COLL. N. 02432/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 08032/2010 REG.SEN. N. 00874/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 Pubblicato il 04/09/2017 N. 09536/2017 REG.PROV.COLL. N. 07501/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 00367/2014 REG.PROV.COLL. N. 00748/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47 N. 02653/2016 REG.PROV.COLL. N. 01996/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 05/12/2016 N. 12183/2016 REG.PROV.COLL. N. 10491/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 30/08/2011 9.48 N. 01229/2011 REG.PROV.COLL. N. 02068/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. N. 00169/2012 REG.PROV.COLL. N. 00164/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da: N. 03380/2016REG.PROV.COLL. N. 07401/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 00780/2013 REG.PROV.COLL. N. 00464/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.; Pubblicato il 20/09/2016 N. 01690/2016 REG.PROV.COLL. N. 01802/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Dettagli

contro nei confronti di e con l'intervento di

contro nei confronti di e con l'intervento di N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00118/2011 REG.PROV.COLL. N. 01526/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 80 del 27 marzo 2008 emessa dal Tar Trentino, Trento

Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 80 del 27 marzo 2008 emessa dal Tar Trentino, Trento In tema di previsioni di un bando di gara che permette la regolarizzazione di una cauzione provvisoria sprovvista della clausola di cui alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all art. 1957, comma

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente Pubblicata il 27/09/2016 N. 01176/2016 REG.PROV.COLL. N. 00746/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00265/2015 REG.PROV.COLL. N. 03026/2014 REG.RIC. logo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. N. 00510/2015 REG.PROV.COLL. N. 00912/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00909/2015 REG.PROV.COLL. N. 00407/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 00493/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente N. 00488/2016 REG.PROV.COLL. N. 02031/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 6 30/09/2013 7.28 N. 01683/2013 REG.PROV.COLL. N. 01061/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02675/2012 REG.PROV.COLL. N. 02171/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) SENTENZA N. 10753/2015 REG.PROV.COLL. N. 04871/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 02909/2010 REG.SEN. N. 01226/1998 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 01141/2016 REG.PROV.COLL. N. 05144/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00499/2013 REG.PROV.COLL. N. 00408/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA N. 00746/2012 REG.PROV.COLL. N. 00352/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero

Dettagli

Pubblicato il 08/05/2017 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

Pubblicato il 08/05/2017 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato Pubblicato il 08/05/2017 N. 02098/2017REG.PROV.COLL. N. 02180/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Dettagli

ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente SENTENZA N. 00474/2014 REG.PROV.COLL. N. 00654/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA Pubblicato il 30/01/2017 N. 00643/2017 REG.PROV.COLL. N. 04941/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 03/03/2014 8.36 N. 00260/2014 REG.PROV.COLL. N. 00038/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 00223/2016 REG.PROV.COLL. N. 00160/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata

Dettagli

Scritto da Valentina Magnano Lunedì 18 Luglio :07 - Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Luglio :13

Scritto da Valentina Magnano Lunedì 18 Luglio :07 - Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Luglio :13 N. 01840/2016 REG.PROV.COLL. N. 00427/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 03194/2012 REG.PROV.COLL. N. 02958/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 06131/2016 REG.PROV.COLL. N. 00857/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA N. 05358/2011REG.PROV.COLL. N. 09333/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00105/2015 REG.PROV.COLL. N. 01280/2014 REG.RIC. logo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento,

contro nei confronti di per l'annullamento, N. 01419/2011 REG.PROV.COLL. N. 04325/1999 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01003/2016 REG.PROV.COLL. N. 00592/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00659/2014 REG.PROV.COLL. N. 00178/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 6 14/02/2013 8.38 N. 00274/2013 REG.PROV.COLL. N. 00128/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha

Dettagli

2. L appello è fondato.

2. L appello è fondato. Non si può prima partecipare, aggiudicarsi l appalto e dopo la mancata verifica del reale possesso dei requisiti speciali, appena fare appello al bando di gara per presupposte irragionevoli richieste Sussiste

Dettagli

N /2014 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N /2014 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 01404/2014 REG.PROV.COLL. N. 00382/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 03482/2012 REG.PROV.COLL. N. 02493/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Torna alla pagina precedente Pubblicato il 15/12/2016 N. 01906/2016 REG.PROV.COLL. N. 01462/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Dettagli

per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari,

per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, Pubblicato il 01/06/2018 N. 06148/2018 REG.PROV.COLL. N. 13079/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01668/2011 REG.PROV.COLL. N. 01854/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA N /2016 REG.PROV.COLL. N /2000 REG.RIC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA N /2016 REG.PROV.COLL. N /2000 REG.RIC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 00642/2016 REG.PROV.COLL. N. 01164/2000 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

contro nei confronti per l'annullamento

contro nei confronti per l'annullamento Pubblicato il 20/06/2019 N. 03396/2019 REG.PROV.COLL. N. 01738/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. / REG.PROV.COLL. N. 07056/2016 REG.RIC. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ORDINANZA sul ricorso numero

Dettagli