Foglio informativo relativo al conto corrente di corrispondenza " ACCREDITO STIPENDIO "
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- Aloisio Santini
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1 Foglio informativo relativo al conto corrente di corrispondenza " ACCREDITO STIPENDIO " Sezione I - Informazioni sulla Banca Banca di Credito Cooperativo di Tarsia (CS) soc. coop. Sede legale e amministrativa: Tarsia (CS), Via Olivella, 25/27 info@bcctarsia.it Codice ABI: Iscritta all albo delle banche tenuto dalla Banca d'italia al n Iscritta all albo delle Società cooperative a mutualità prevalente: A Registro delle imprese di Castrovillari n. 222 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Totale Patrimonio al ,75 di cui Capitale Sociale ,44 Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici del servizio Il conto corrente è il contratto con il quale la banca assume l incarico di compiere pagamenti o riscossioni di somme per conto del cliente e dietro suo ordine. Caratteristica dell operazione è l esistenza o la creazione di una disponibilità di somme del cliente presso la banca, la quale svolge un servizio di cassa. Tale disponibilità può essere costituita in vari modi: con versamenti od accrediti sul conto, con concessione di credito e quindi accensione di un fido da parte della banca, qualora sia stato convenuto tra le parti. Il conto corrente consente di effettuare una serie di operazioni e di usufruire di numerosi servizi: la banca può, su richiesta del cliente, effettuare pagamenti di bollette, tasse, effetti, rate di mutuo, nonché curare l incasso di effetti, assegni, accrediti di stipendi, ecc. Tali movimenti sono annotati sul conto ed il saldo è in ogni momento a disposizione del correntista salvo il buon fine dell incasso dei titoli versati. Titolare del conto è la persona fisica o l ente (associazioni, società, organismi collettivi pubblici o privati) cui è intestato il conto medesimo. Il conto può essere intestato anche a più soggetti che possono operare insieme (congiuntamente) o separatamente (disgiuntamente). Nella prima ipotesi, qualunque attività di prelievo, compresa l emissione di assegni, deve essere autorizzata da tutti i contitolari del conto; nel secondo caso, ognuno può operare autonomamente sul conto, ed anche disporre interamente della somma depositata. All accensione di un conto corrente può essere collegata la consegna al cliente di un libretto di assegni con i quali egli può utilizzare le somme disponibili. In caso di rilascio di carte di pagamento di debito o di credito il cliente può effettuare prelievi di denaro contante o acquistare beni attraverso l uso delle medesime. Infine, il cliente può ordinare alla banca di eseguire un pagamento a favore di un terzo creditore addebitando la somma sul proprio conto corrente (bonifico). Infine, i depositi in conto corrente sono tutelati dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo per il caso di liquidazione coatta amministrativa della banca; il limite massimo di rimborso è pari complessivamente, per ciascun correntista, a Euro ,38, comprensivi degli interessi maturati sino alla data di messa in liquidazione. Sono, tuttavia, esclusi dal rimborso taluni rapporti, in ragione delle caratteristiche oggettive o soggettive del rapporto stesso ovvero della provenienza delle somme sullo stesso depositate, ai sensi dell art. 96 bis, comma quarto, del Testo Unico bancario. 1
2 Principali rischi: - Variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto. - Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni, nel caso di smarrimento o sottrazione, e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al Cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta. - Accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati prima della maturazione della disponibilità. - Traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento, con conseguente iscrizione nella Centrale d Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d Italia, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente. - Variabilità del tasso di cambio, qualora il conto corrente sia in valuta estera. - Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di ,38 euro per ciascun correntista, delle disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell adesione della banca al Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. CARATTERISTICHE TIPICHE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE A FAVORE DELLA CLIENTELA: Compagnie Assicuratrice LA FONDIARIA-SAI per la Filiale di San Marco Argentano Caratteristiche principali della Polizza di Assicurazione Infortuni Cumulativa : - Art. 1- La presente polizza assicura contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali i Clienti della Banca contraente titolari di : mutui agrari, mutui ipotecari, crediti attivi, mutui chirografari, mutui artigiani, prestiti, c/c attivi e passivi, depositi, certificati di deposito, libretti di deposito a risparmio nominativi e al portatore, anticipazioni su titoli e valori, anticipazioni su merci e documenti rappresentativi di merci, anticipazioni su crediti, finanziamenti all importazione ed alla esportazione. - Art. 2 - L assicurazione viene prestata per il caso di morte o di invalidità permanente di grado pari o superiore al 65% sempre ché detti casi si verifichino non oltre un anno e mezzo dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto; in entrambi i casi il capitale assicurato è pari al montante del saldo di chiusura (omissis); La misura massima dell indennizzo è stabilita in euro ,84 per ogni conto a debito o a credito(omissis); - Art. 3 - L assicurazione prende effetto dalle ore del giorno di entrata in vigore della presente polizza (omissis); - Art. 4 - La garanzia non è valida per le persone di età superiore agli anni 75 (omissis); - Art. 5 - La Banca rinuncia ad ogni azione di rivalsa verso i responsabili dell infortunio (omissis); - Art. 6 -Vengono compresi gli infortuni conseguenti ad imprudenze e negligenze gravi, nonché gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza sempre ché non determinati da ubriachezza o uso di sostanze stupefacenti e simili. - Art. 7 - Il pagamento dell indennizzo verrà così effettuato: Nel caso di saldo creditore l indennizzo verrà versato alla Banca e da questa messo a disposizione degli eredi testamentari o legittimati dallo stesso Assicurato nel caso di invalidità permanente (omissis); - Art. 8 - La garanzia viene estesa al rimborso delle rette di degenza in ospedale o clinica rese necessarie in seguito a infortunio comportante la morte o l invalidità permanente pari o superiore al 65% del totale, fino alla concorrenza del massimale di euro 1.549,37 con limite giornaliero di euro 25,82 (omissis); - Art. 9 - La Società non richiederà alcuna ulteriore identificazione per i sinistri occorsi a persone titolari di libretti di deposito al risparmio al portatore il cui nome e cognome sia riportato sul libretto stesso; - Art L indennizzo in caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 65% valutata secondo i criteri di cui all art. 12 e 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sarà uguale al 100% del capitale assicurato (omissis); - Art L assicurazione vale per tutto il mondo (omissis); - Art Il Premio minimo anticipato viene determinato applicando il tasso di 57% all ammontare dei saldi attivi e passivi (saldo attivo + saldo passivo) al 31 dicembre dell anno precedente a quello in corso (omissis); - Art Per quanto non regolato dalle presenti condizioni particolari, valgono le Condizioni Generali di Assicurazione. 2
3 Compagnie Assicuratrice REALE MUTUA ASSICURAZIONI per le Filiali di: Tarsia Mongrassano Corigliano Calabro Caratteristiche principali della Polizza di Assicurazione Infortuni : - Art. 1 - La presente polizza assicura contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali i Clienti della Banca contraente titolari di : mutui ipotecari, mutui chirografari, prestiti, c/c attivi e passivi, libretti di deposito a risparmio nominativi; - Art. 2 - L assicurazione viene prestata per il caso di morte e per il caso di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60 per cento. Per il caso di morte il capitale assicurato è pari a : per i conti creditori che nei 60 giorni precedenti l evento sono sempre stati tali (omissis); per i conti debitori: al saldo in linea capitale del conto risultante dalle evidenze contabili della Banca il giorno precedente a quello in cui si è verificato l evento (omissis); Per il caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 60 per cento il capitale assicurato è pari al doppio di quello determinato per il caso di morte; In entrambi i casi il capitale assicurato, e quindi l indennizzo da parte della Società non potrà essere inferiore a 3.000,00, né eccedere l importo di ,00 in caso di Morte e non inferiore a 6.000,00 né eccedere ,00 in caso di invalidità permanente quando sia in essere un solo rapporto di cui al precedente comma; (omissis); La società rimborsa inoltre, fino alla concorrenza di 900,00 per infortunato con limite di 30,00 giornaliere le spese effettivamente sostenute per la cura delle lesioni conseguenti ad infortunio indennizzabile a termini di polizza; - Art. 3 - Fermo restando l effetto e la scadenza della presente polizza, la garanzia è operante nei confronti dei Titolari di conto corrente a far tempo: - a) per i conti in essere al dalle ore 24 del giorno di stipulazione del presente contratto tranne per quelli che entro il abbiano dato per iscritto comunicazione contraria(omissis), per i nuovi conti aperti successivamente al dalle ore 24 del giorno di apertura del conto sempre ché il correntista abbia dato per iscritto adesione alla polizza in oggetto; - Art. 4 - Estensione della garanzia: a parziale deroga e a chiarimento delle Condizioni Generali di Assicurazione si precisa che la Garanzia è operante per gli infortuni subiti dagli assicurati durante l uso e/o la guida di mezzi di locomozione con la sola esclusione dei mezzi subacquei ed aerei (omissis); - Art. 5 - la Società rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell art del c.c. - Art. 6- Limiti territoriali : l Assicurazione vale per il mondo intero esclusi i territori trovatesi in stato di guerra, dichiarata o non dichiarata (omissis); - Art. 7 - L Assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni, tuttavia in caso di Morte o di invalidità permanente non inferiore al 60% di Assicurato ultra 75enne la Società versa un indennizzo pari al 50% dell importo assicurato a termini di polizza(omissis); - Art. 8 - Per i minori di anni 10, l assicurazione è prestata per il solo caso di invalidità permanente avente percentuale dal 25% in su(omissis); - Art. 9 Liquidazione. La Società procederà al pagamento dell indennizzo come segue : in caso di morte, per i rapporti attivi, cioè a credito del cliente, l indennizzo verrà versato dalla Società, agli eredi legittimi delle persone fisiche decedute; per i rapporti a debito del cliente l indennizzo spetterà alla Banca che accrediterà correlativamente le partite in forza delle quali persone fisiche sono assicurate; in caso di invalidità permanente, per i rapporti attivi cioè a credito del cliente, l indennizzo verrà versato dalla Società alle persone fisiche colpite da invalidità permanente; per i rapporti passivi cioè a debito del cliente, l indennizzo spetterà alla Banca che accrediterà correlativamente le partite in forza delle quali persone fisiche sono assicurate, lasciando l eventuale eccedenza a disposizione delle stesse persone fisiche colpite da invalidità (omissis); - Art Per la validità della copertura assicurativa dei rapporti, l Istituto Contraente si impegna ad effettuare una speciale codificazione dei rapporti stessi in maniera che il centro elettrocontabile dell Istituto possa in ogni momento individuarli (omissis). - Art La Società dispensa l Istituto Contraente e gli Assicurati dalle comunicazioni di cui all art del c.c. - Art (omissis); - Art (omissis); - Art (omissis); - Art (omissis); - Art (omissis); - Art (omissis). 3
4 Sezione III - Condizioni economiche del servizio Per l apertura di questo prodotto è richiesto, quale requisito minimo, l accreditamento dello stipendio o del salario, oppure, della pensione e/o rendita. Tasso annuo minimo creditore: 0,10% Tasso annuo massimo debitore e commissione di massimo scoperto: - Tasso annuo nominale massimo debitore per scoperto di conto nei limiti di fido: 8,50% - Tasso annuo nominale massimo debitore per scoperto di conto oltre i limiti di fido: 10,50% Commissione di massimo di scoperto: - per i c/correnti non affidati e per quelli affidati nei limiti del fido: 0,50% - per i c/correnti affidati oltre i limiti del fido: 0,65% Tasso annuo nominale di mora, massimo: 10,50% Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all anno civile (divisore 365). Criteri di capitalizzazione: Conti creditori: trimestrale Conti debitori: trimestrale Spese tenuta conto: Spese tenuta conto: 6,25 Spese per chiusura conto: zero Spese per invio Estratto Conto: 2,50 per singolo invio Spese per comunicazioni: 1,00 Spese rilascio copie (titoli, documenti, ecc.) : 5,00 Spese per scrittura: zero Spese di assicurazione (annua): - per i c/correnti non affidati importo fisso max 10,00 - per i c/correnti affidati secondo la seguente tabella: 1) per fidi da euro 0,00 a euro ,00 importo max 10,00 2) per fidi da euro ,00 a euro ,00 importo max 20,00 3) per fidi da euro ,00 a euro ,00 importo max 40,00 4) per fidi da euro ,00 a euro ,00 importo max 60,00 5) per fidi da euro ,00 a euro ,00 importo max 80,00 5) per fidi da euro ,00 a euro ,00 importo max 100,00 6) per fidi da euro ,00 fino a importo max affidabile 150,00 Imposte: Imposta di bollo sugli estratti conto: nella misura stabilita, tempo per tempo, dall Amministrazione Finanziaria ed a carico del titolare del conto corrente. Imposta di bollo di 1,50 euro (per ciascun modulo o assegno) per il rilascio di moduli di assegni bancari, ovvero di assegni circolari, in forma libera (da richiedere per iscritto). Assegni: Costo per ciascun assegno: zero Spese per ogni assegno comunicato impagato in check-truncation: 5,00 Spese per altri assegni comunicato impagati a prima presentazione: 5, per ogni euro di valore capitale del titolo Comunicazione preavviso di revoca C.A.I.: 5,00 Cambio assegno fuori piazza: 0,50% sull importo nominale 4
5 Valuta sui versamenti: di contante e di assegni bancari tratti sullo stesso sportello accreditante: valuta giornata assegni bancari su piazza: 6 giorni lavorativi assegni bancari fuori piazza: 6 giorni lavorativi assegni circolari ICCREA BANCA: valuta giornata assegni circolari emessi da altre banche: 2 giorni lavorativi assegni postali: 6 giorni lavorativi assegni esteri o in euro di conto estero: 6 giorni lavorativi vaglia 6 giorni lavorativi Valute sui prelevamenti: prelievi contanti: data prelievo mediante moduli di sportello: data prelievo mediante assegni bancari: data di emissione mediante carta bancomat: data prelievo Bonifici: Bonifico ordinario verso l'italia su conti in euro: 4,00 Bonifico da Internet Banking : 1,25 Bonifico verso l estero transfrontaliero comprensivo di codice BIC ed IBAN: 4,00 Bonifico verso l estero transfrontaliero senza codice BIC ed IBAN: 15,00 Bonifico verso l'estero non transfrontaliero in euro o altra divisa (con spese a carico ordinante OUR): 25,00 Bonifico verso l'estero non transfrontaliero in euro o altra divisa (con spese a carico beneficiario BEN): zero (importo trasmesso al netto di 15,00). Bonifico verso l'estero non transfrontaliero in euro o altra divisa (con spese ripartite SHARE): 15,00 Richiesta d'esito bonifico estero: 25,00. Tasso di cambio applicato: cambio giornaliero praticato dalla banca Bonifici in arrivo: data di valuta applicata 2 giorni fissi, se non indicata dall'ordinante Bonifici in partenza: data di valuta applicata stessa giornata dell operazione Addebito utenze: - bollette telefoniche, gas, eletticità: 2,00 - bollette telefoniche, gas, eletticità disposte con ordine permanente di addebito su conto corrente: zero. - bollettini RAV: 2,00 - deleghe F23 - F24 - MAV: zero - domiciliazioni RID: zero Termini di stornabilità dei versamenti tramite assegni bancari; assegni circolari; RIBA e RID: assegni bancari tratti sulla stessa dipendenza accreditante: n. 2 giorni lavorativi assegni circolari emessi dalla stessa banca accreditante: n. 8 giorni lavorativi altri assegni bancari su piazza ( ): n. 8 giorni lavorativi altri assegni bancari fuori piazza ( ): n. 8 giorni lavorativi altri assegni circolari: n. 8 giorni lavorativi disposizioni domiciliate presso la stessa banca accreditante: RiBa: n. 10 giorni fissi RID: n. 10 giorni fissi disposizioni domiciliate presso altre banche: RiBa: n. 15 giorni fissi RID: n. 15 giorni fissi L assegno bancario si definisce su piazza quando è a carico di banca (sportello sul quale l assegno è tratto) stabilita sulla stessa piazza di negoziazione del titolo, mentre per assegno bancario fuori piazza deve intendersi quello a carico di banca (sportello sul quale l assegno è stato tratto) stabilita su piazza diversa da quella di negoziazione. 5
6 Termini di disponibilità dei versamenti tramite assegni bancari; assegni circolari; RIBA e RID: contante stessa giornata dell operazione assegni bancari tratti sulla stessa dipendenza accreditante: stessa giornata dell operazione assegni circolari emessi dalla stessa banca accreditante: stessa giornata dell operazione altri assegni bancari su piazza: n. 6 giorni lavorativi altri assegni bancari fuori piazza: n. 6 giorni lavorativi altri assegni circolari: n. 2 giorni lavorativi disposizioni domiciliate presso la stessa banca accreditante: RiBa: n. 10 giorni fissi RID: n. 10 giorni fissi disposizioni domiciliate presso altre banche: - RiBa: n. 15 giorni fissi - RID: n. 15 giorni fissi Utilizzo in valuta del conto corrente: valuta di riferimento: Euro valuta/e utilizzabili: dollaro americano, dollaro canadese, dollaro australiano, franco svizzero, sterlina inglese, corona danese, corona svedese, corona norvegese, yen giapponese modalità di rilevazione del cambio: cambio rilevato giorno per giorno dalla banca Servizio Bancomat: - canone annuo: 15,00 per le vecchie carte; 7,75 per le nuove carte (Carte di Debito BCC). - rilascio carta: zero per le vecchie carte; 7,75 per le nuove carte (Carte di Debito BCC). - blocco carta: zero per le vecchie carte; 7,75 per le nuove carte (Carte di Debito BCC). - costo prelievo bancomat su sportello della BCC: zero - costo prelievo bancomat su sportelli altre BCC: zero - costo prelievo bancomat su sportelli altre banche: 1,80 Per le altre condizioni si fa riferimento al foglio informativo relativo al Bancomat Importo massimo dei prelievi Bancomat: giornaliero: 250,00 mensile: 1.500,00 Importo massimo dei pagamenti P.O.S.: giornaliero: 780,00 mensile: 780,00 Importo massimo Fast-Pay: singolo pedaggio: 60,00 Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano il servizio relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente. Il rapporto di conto corrente è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche da altre disposizioni contenute in un contratto quadro che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato. Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell attività professionale svolta. 6
7 Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela - La banca si riserva la facoltà di assumere o meno gli incarichi richiesti dal cliente, dandone comunicazione in caso di rifiuto. Il cliente ha la facoltà di revocare l incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. Invio della corrispondenza alla clientela - L invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all indirizzo indicato all atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto. Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all indirizzo di uno solo dei cointestatari e si considerano efficaci anche nei confronti degli altri. Deposito delle firme autorizzate: Il cliente ha l obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo presso la succursale ove il rapporto è intrattenuto. Poteri di rappresentanza - Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di quest ultimi, hanno effetto trascorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione da parte della banca e ciò anche qualora dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge. Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i contestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, se il rapporto è intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei contestatari. Cointestazione del rapporto - Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari. Diritto di ritenzione - La banca ha diritto di trattenere tutti i titoli o valori del cliente comunque da questa detenuti o che le pervengano successivamente, a garanzia di un credito liquido ed esigibile derivante da qualsiasi obbligazione assunta dal medesimo cliente nei confronti della banca. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratizie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente. Compensazione - Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell ipotesi di emissione di assegni, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente. La compensazione avrà luogo in qualunque momento senza obbligo di preavviso ma la banca dovrà comunque darne pronta informativa al cliente. Modifica delle unilaterale condizioni economiche - E in facoltà della banca modificare le condizioni economiche e normative applicate ai singoli rapporti, qualora sussista un giustificato motivo, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura conto. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Reclami - Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami all Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all Ombudsman bancario. Per ulteriori informazioni in proposito si rinvia alla Guida all Ufficio Reclami e all Ombudsman Bancario, a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico. Foro competente - Per ogni controversia concernente l applicazione e l interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede centrale della banca o la dipendenza filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. 7
8 Convenzione di assegno - Il cliente, per poter disporre delle somme sul conto mediante assegni, è per legge obbligato a dichiarare alla banca, all atto del rilascio dei moduli di assegno, di non essere in alcun modo interdetto dall emissione di assegni. Dovrà aver cura di conservare i moduli e dovrà informare la banca della loro eventuale perdita o sottrazione al fine di non rispondere delle conseguenze dannose derivanti dall uso abusivo od illecito dei predetti moduli. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto in conto corrente, il cliente dovrà restituire alla banca i moduli non utilizzati. La banca non sarà tenuta a pagare gli assegni in mancanza di fondi anche quando le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti per effetto di prelievi a mezzo bancomat/pago bancomat. Il cliente deve dichiarare il proprio domicilio per l invio del preavviso di revoca e comunicare per scritto le eventuali variazioni. Addebito in conto di assegni o cambiali (si riporta il testo integrale dell art. 2) Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all art. 11 della legge assegni e all art. 8 della legge cambiaria. Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (RIBA e RID) (si riporta il testo integrale dell art. 4, comma 1) L importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nell allegato delle condizioni economiche. Gli importi degli assegni bancari e circolari versati, nonché delle disposizioni RIBA e RID inoltrate per l incasso, non possono più essere stornati decorsi i termini indicati nell allegato delle condizioni economiche. La banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore verificatesi presso la banca medesima e/o presso corrispondenti anche non bancari. Di tale proroga la banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.). Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari L importo degli assegni esteri, vaglia, effetti, ricevute e documenti similari è accreditato con riserva di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l incasso e che dell avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante. Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi. Il saldo di chiusura finale produce interessi nella misura applicabile alla data di riferimento della cessazione del contratto. Tempi di chiusura del rapporto conto corrente: una volta perfezionata la revoca del fido, è possibile estinguere il rapporto di conto corrente. L estinzione del rapporto di conto corrente viene effettuata entro un termine massimo di due giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della richiesta di estinzione. Conto non movimentato: cessazione corresponsione interessi La banca non corrisponde più gli interessi, non addebita più le spese di gestione del conto né invia l estratto conto, qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 250,00 euro. Recesso - Le parti possono recedere dal contratto di conto corrente con preavviso scritto non inferiore a 5 giorni. Il preavviso non è richiesto solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo. Il cliente ha sempre facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura. Termini di esecuzione delle operazioni - Con riguardo all esecuzione di un ordine di bonifico si precisa che il termine massimo entro il quale i fondi sono accreditati sul conto della banca del beneficiario è di 4 giorni giorni lavorativi bancari successivi alla data di accettazione; mentre, nel caso di ricevimento di un bonifico, il termine massimo entro il quale i fondi sono messi a disposizione del beneficiario è di 2 giorni lavorativi bancari successivi a quello di accredito dell importo sul conto della banca. Per i bonifici transfrontalieri l ente ordinante deve accreditare i fondi sul conto dell ente del beneficiario rispettando i termini convenuti con il cliente o, in assenza di tale termine, entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell ordine. A sua volta, l ente del beneficiario deve mettere a disposizione di quest ultimo l importo del bonifico entro il termine convenuto con il beneficiario o, in assenza di tale termine, entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui l importo stesso è accreditato sul conto del medesimo ente. In caso di mancato rispetto di detti termini, al beneficiario è dovuto un indennizzo consistente nel pagamento di una somma corrispondente all interesse legale calcolato sull importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini e la data in cui l importo del bonifico è, rispettivamente, accreditato o messo a disposizione. Qualora l ente dell ordinante si avvalga di un intermediario per l esecuzione del bonifico ed il mancato rispetto dei termini è a quest ultimo imputabile, l intermediario è tenuto ad indennizzare l ente dell ordinante. 8
9 Rimangono salvi gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all esecuzione del bonifico, ed in particolare quest ultimi non sono tenuti a corrispondere alcun indennizzo qualora dimostrino che il mancato rispetto dei termini è imputabile all ordinante o al beneficiario, né potrà essergli mossa alcuna contestazione nel caso in cui abbiano invocato cause di forza maggiore. Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie 1 : questa banca aderisce all Accordo per la costituzione dell Ufficio Reclami della clientela e dell Ombudsman Giurì Bancario, che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice. La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all Ufficio Reclami o all Ombudsman Giurì Bancario. Ogni cliente può rivolgersi all Ufficio Reclami della banca entro due anni da quando l operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o in via informatica ovvero consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. Per la formulazione dei reclami possono essere utilizzati gli appositi moduli che la banca mette a disposizione della clientela. Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l identificazione certa del cliente. L Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se la banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Il cliente qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata data, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca)- può presentare un ricorso all Ombudsman Giurì Bancario, organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via IV novembre, n. 114, 00187, Roma. Il ricorso all Ombudsman Giurì Bancario va presentato entro un anno dall invio della contestazione all Ufficio Reclami della banca, mediante una richiesta scritta con indicazione specifica del contenuto della controversia inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia o documento utili. L Ombudsman Giurì Bancario può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca, sia al cliente. Le controversie per cui è competente l Ombudsman Giurì Bancario sono quelle di importo fino a euro. La decisione viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento, o entro 120 giorni, quando è necessario acquisire ulteriore documentazione, ed è vincolante solo per la banca e non per il cliente. Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai Bonifici transfrontalieri 2. In questo caso però l Ufficio Reclami ha 30 giorni per evadere la richiesta del cliente. Qualora il cliente sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all Ufficio Reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale dell Ombudsman Giurì Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a euro, maggiorato dalle spese sostenute dal cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal D.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Il ricorso all Ufficio Reclami o all Ombudsman Giurì Bancario non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale. Bonifici transfrontalieri 2 : per i bonifici transfrontalieri l ente ordinante deve accreditare i fondi sul conto dell ente del beneficiario rispettando i termini convenuti con il cliente o, in assenza di tale termine, entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell ordine. A sua volta, l ente del beneficiario deve mettere a disposizione di quest ultimo l importo del bonifico entro il termine convenuto con il beneficiario o, in assenza di tale termine, entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui l importo stesso è accreditato sul conto del medesimo ente. In caso di mancato rispetto di detti termini, al beneficiario è dovuto un indennizzo consistente nel pagamento di una somma corrispondente all interesse legale calcolato sull importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini e la data in cui l importo del bonifico è, rispettivamente, accreditato o messo a disposizione. Qualora l ente dell ordinante si avvalga di un intermediario per l esecuzione del bonifico ed il mancato rispetto dei termini è a quest ultimo imputabile, l intermediario è tenuto ad indennizzare l ente dell ordinante. Rimangono salvi gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all esecuzione del bonifico, ed in particolare quest ultimi non sono tenuti a corrispondere alcun indennizzo qualora dimostrino che il mancato rispetto dei termini è imputabile all ordinante o al beneficiario, né potrà essergli mossa alcuna contestazione nel caso in cui abbiano invocato cause di forza maggiore. 1 Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento. 2 Per Bonifico transfrontaliero si intende un operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell Unione europea, che su incarico di un cliente mette una somma di denaro a disposizione di un soggetto beneficiario (indicato dallo stesso cliente) presso la banca di un altro Stato membro; il cliente che dà l ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve la somma di denaro) possono coincidere. 9
10 Legenda Consumatore: cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta. Tasso debitore: corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest ultimo dalla banca stessa. Tasso creditore: tasso nominale annuo con la capitalizzazione trimestrale. Tasso effettivo tiene conto della periodicità della capitalizzazione. Tasso di mora: Tasso al quale sono calcolati gli interessi dovuti alla banca in caso di ritardo nell adempimento dell obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente. Commissione di massimo scoperto: Commissione percentuale applicata dalla banca sulla massima esposizione raggiunta dal cliente nel periodo assunto come termine per la capitalizzazione degli interessi maturati sui saldi debitori. Valuta: data di inizio di decorrenza degli interessi Bonifico: è l ordine di pagamento a favore di un terzo (creditore- beneficiario), che il debitore (ordinante) dispone alla banca. Bonifico transfrontaliero: operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da un ente insediato in uno Stato membro dell Unione Europea, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente insediato in un Stato membro; l ordinante e il beneficiario di un operazione di bonifico transfrontaliero possono coincidere. RIBa: incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore. RID: incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato dal debitore. Carta di credito: carta di pagamento che consente al titolare di effettuare acquisti di beni e servizi o prelievi di contante senza dal luogo all addebito immediato delle somme spese o prelevate. Carta di debito: carta di pagamento che consentono al titolare di effettuare acquisti di beni e servizi su terminali installati presso esercizi commerciali e prelievi di contante presso sportelli automatici con addebito automatico sul conto corrente bancario ad esse collegate. Banca di Credito Cooperativo di Tarsia (CS), 05 febbraio
Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto.
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