GUIDA ALLA COMPILAZIONE MODULO PER I TRASFERIMENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

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1 GUIDA ALLA COMPILAZIONE MODULO PER I TRASFERIMENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO Sezione A Inserire l ufficio scolastico provinciale verso cui si vuole fare domanda di trasferimento. Non inserire nulla negli spazi a destra dedicati all Ufficio scolastico provinciale e al dirigente scolastico. Sezione C In Situazione anagrafica inserire i propri dati personali. In Situazione di ruolo inserire: - Classe di concorso di titolarità: classe su cui si è immesso in ruolo - Comune di titolarità: comune in cui si è attualmente titolare Pag. 1

2 - Istituto di titolarità: Inserire il codice meccanografico e la denominazione estesa dell istituto in sui si è titolare. Nel caso di docenti neoassunti che non abbiamo ancora sede di titolarità lasciare vuoto. - Comune di Servizio: comune in cui si è attualmente in servizio (che può non coincidere con quello di titolarità). Se coincidono lasciare vuoto. - Istituto di servizio: Inserire il codice meccanografico e la denominazione estesa dell istituto in cui si è attualmente in servizio. Nel caso di docenti neoassunti che non abbiamo ancora sede di titolarità lasciare vuoto. N.B. Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell'unità scolastica di titolarità del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui è titolare. In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della posizione di perdente posto, l'interessato può, invece, indicare anche il comune o il distretto - se compreso nel comune medesimo - relativo alla scuola o plesso di titolarità. In Documenti Allegati inserire il nome dei documenti che vanno allegati. In particolare, dichiarazione titoli e dichiarazione servizio prestato. Per coloro che usufruiscono delle precedenze specificate nella Sezione E - Precedenze, allegare i provvedimenti (es. Legge 104, certificati ASL etc). Sezione D Sezione ANZIANITA DI SERVIZIO : -CASELLA 1: Anzianità di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza. Pag. 2

3 Si considerano tutti gli anni di ruolo (anche dall immissione in ruolo giuridica) fino al 31/8/2014. Non va considerato l anno in corso. L anno di ruolo si considera valido se il docente ha prestato servizio per un numero di giorni non inferiore ai 180gg anche non continuativi, nello stesso anno scolastico di riferimento. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. Nel conteggio dei 180 giorni non vanno considerate le aspettative fruite per: -motivi di famiglia -motivi personali o di studio e ricerca -altra esperienza lavorativa Le ferie, congedi per maternità/paternità (anche non retribuiti), le malattie e tutte le altre assenze retribuite come i permessi per matrimonio, per esami, per motivi personali, per lutti ecc. comprese quelle parzialmente retribuite, sono calcolate come servizio effettivo e quindi utili ai 180 gg. di servizio. N.B: Ogni anno di servizio effettivamente prestato in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo va conteggiato due volte. Per la valutazione del servizio in questo caso si considera che: 1. la dizione piccole isole è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna); 2. il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato, salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico; 3. il servizio nelle piccole isole si conteggia due volte indipendentemente dal luogo di residenza dell interessato Punteggio: 6 punti per ogni anno effettuato -CASELLA 2: Anzianità derivante da retroattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio e/o derivante da servizio di ruolo prestato negli istituti di istruzione secondaria di I grado e/o derivante da servizio di ruolo prestato come insegnate tecnico/pratico Rientrano in questo caso: 1. il servizio derivante da Decorrenza giuridica della nomina IN RUOLO anteriore alla decorrenza economica, se non è stata prestata nessuna supplenza; se la supplenza è stata prestata nel ruolo di appartenenza ma inferiore ai 180 gg. o se prestata per almeno 180 gg. ma NON nel ruolo di appartenenza (se ad esempio si ha decorrenza giuridica nel 2014 ed economica nel 2015 e nell anno 2014 è stata svolta una supplenza nella scuola primaria, infanzia o I grado); 2. il servizio di RUOLO prestato nel I grado o come insegnante tecnico/pratico precedente quindi all attuale ruolo; Pag. 3

4 3. il periodo di congedo straordinario prima della nomina in quello di attuale appartenenza, per frequentare, ai sensi dell art. 2 della legge n. 476, i corsi di DOTTORATO DI RICERCA o per il conseguimento di borse di studio (art. 453 d.l.vo 297/94), organizzati da amministrazioni statali, da enti pubblici, da Stati o Enti stranieri, da organismi internazionali, nell ipotesi che l attuale ruolo di titolarità sia diverso da quello relativo al periodo di frequenza dei suddetti corsi. N.B: Ogni anno di servizio effettivamente prestato in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo va conteggiato due volte. Punteggio: 3 punti per ogni anno effettuato -CASELLA 3: Anzianità complessiva di servizio pre-ruolo, Rientrano in questa voce i servizi NON DI RUOLO che sono riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera ai sensi del D.L.vo n. 370 del 19/6/970. Si valuta il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole statali e pareggiate dello stesso ordine e quello svolto negli educandati femminili statali. L insegnante deve aver aver prestato servizio per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale Il servizio prestato nelle SCUOLE PARITARIE NON è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. Sono inoltre valutati i seguenti servizi: 1. il servizio di RUOLO E PRE- RUOLO prestato nella scuola PRIMARIA E DELL INFANZIA; 2. il servizio militare o civile sostitutivo prestato in costanza di rapporto d'impiego; 3. il servizio su posti di sostegno o su posti speciali prestati senza il possesso del titolo di specializzazione; 4. il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell insegnamento della religione cattolica; 5. i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle suole italiane, anche se prestati prima dell ingresso dello Stato nell Unione Europea (Legge n. 101 del ) Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi (novità introdotta dal contratto sulla mobilità 2010 inserita in nota alle tabelle di valutazione dei titoli); Punteggio: 3 punti per ogni anno effettuato Pag. 4

5 -CASELLA 4: Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestato senza soluzione di continuità nella classe di concorso e nell istituto di titolarità In questo caso si considerano 3 anni di ruolo continuativi prestati nella stessa scuola, nella stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto (comune o di sostegno), senza mai aver ottenuto assegnazione provvisoria /trasferimento/passaggi di cattedra o di ruolo (provinciali o interprovinciali). Il triennio va considerato a partire dalla definizione della sede definitiva con esclusione del periodo di pre-ruolo e di quello relativo all immissione solo giuridica o su sede provvisoria (ad esempio l anno di prova in quanto durante quest anno la sede è solo provvisoria e non definitiva, anche se resta invariata con l assegnazione della sede definitiva). Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale). Nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell attribuzione del punteggio. Nel conteggio dei giorni per la continuità del servizio VANNO INCLUSE le assenze per i seguenti motivi: 1. per malattie; 2. per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01 (congedi parentale e per malattia del figlio anche se non retribuiti); 3. per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile; 4. per mandato politico ed amministrativo; 5. nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del CNPI, di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite; per incarico della presidenza di scuole secondarie; per esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici; per esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso; per collocamento fuori ruolo ai sensi della legge , n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306; 6. per il servizio prestato nelle scuole militari. 7. per aver presentato domanda di assegnazione o trasferimento e non averla ottenuta 8. per assegnazione provvisoria di un docente trasferito nell ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell ottennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità (il docente indica come prima preferenza nel modulo di domanda di trasferimento la scuola dalla quale è stato trasferito, al fine di esplicitare la volontà di rientro nella scuola di precedente titolarità e non perdere la continuità) La continuità si INTERROMPE quando: Pag. 5

6 1. il servizio riferito a ciascun anno scolastico ha una durata inferiore a 180 giorni. 2. per la frequenza di dottorati di ricerca e borse di studio ai sensi dell'art. 2 della legge n per trasferimento dai posti di sostegno ai posti comuni o viceversa anche se si ottengono tali posti nella stessa scuola di servizio 4. per passaggi di cattedra o di ruolo, anche per i docenti soprannumerari 5. nel caso si ottenga assegnazione provvisoria (provinciale o interprovinciale) o trasferimento annuale PERDENTI POSTO E TITOLARITA : 1. Il punteggio di continuità viene riconosciuto ai perdenti posto nella scuola di attuale titolarità per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del personale in soprannumero. 2. La continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche a seguito del trasferimento d'ufficio, se il docente sia attualmente titolare su posti DOP (Dotazione organiche provinciali). 3. La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d ufficio nell ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non nella domanda di passaggio di ruolo. 4. Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l aver ottenuto nel corso dell ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio. 5. Qualora, scaduto l ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nell ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario. 6. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. 7. Qualora il docente al termine dell ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio relativo al comune (1 punto) anche per tutti gli 8 anni dell ottennio. Punteggio: 2 punti per ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole gli anni si contano 2 volte per realizzare il raddoppio del punteggio. -Casella 5: Anzianità di servizio prestato da titolare di scuola secondaria di I grado comandato exlege 603/1966 sulla scuola secondaria di II grado Rientrano in questa categoria gli anni svolti dagli insegnanti di ruolo nella scuola media statale, che abbiano chiesto ed ottenuto dal provveditore delle Province di titolarità di essere comandati, con provvedimento confermabile di anno in anno, in istituti di istruzione secondaria superiore per i quali siano in possesso del titolo di abilitazione di insegnamento, sempreché non vi siano nella Provincia insegnanti non di ruolo forniti di tale titolo. -Casella 6: Anni di servizio prestati su posti di sostegno Pag. 6

7 Attenzione!: la compilazione deve avvenire solo per il Docente DOS (Dotazione Organica Sostegno) in possesso del titolo specifico, che chiede trasferimento INTERPROVINCIALE su altra DOS, oppure il docente su POSTO NORMALE che chiede come trasferimento la DOS e che ha prestato servizio di pre ruolo o di altro ruolo sul sostegno. NON DEVONO compilare le caselle i docenti su POSTO NORMALE che chiedono trasferimento su POSTO NORMALE (anche se hanno prestato servizio di sostegno nel pre ruolo o in altro ruolo), oppure il docente attualmente titolare DOS che chiede trasferimento su POSTI NORMALI. Indicare nelle tre caselle riportate a destra gli anni (almeno 180 giorni) prestati come docente di sostegno in Ruolo, Altro ruolo e Pre-ruolo. Punteggio: Compilando queste caselle il punteggio di pre ruolo, altro ruolo o ruolo precedentemente indicato viene raddoppiato. -Casella 7: Punteggio aggiuntivo Indicare se si ha diritto o meno al punteggio aggiuntivo previsto per coloro che, per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l anno scolastico 2000/2001 e fino all anno scolastico 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l abbiano revocata nei termini previsti. Il docente che ha diritto al punteggio aggiuntivo dovrà rispondere affermativamente barrando la casella SI Punteggio: 10 punti. Sezione Esigenze di famiglia: -Casella 8: Comune di ricongiungimento per il trasferimento Inserire il comune di residenza del coniuge o, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli. Attenzione! La decorrenza dell iscrizione anagrafica del familiare a cui si chiede di ricongiungersi deve essere anteriore di almeno 3 mesi alla data di pubblicazione all albo dell ufficio Pag. 7

8 territorialmente competente dell O.M. concernente la mobilità (non si considera la residenza del docente che fa domanda). La residenza del familiare o l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime, deve essere attestata con autodichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall art. 15 comma 1 della L. 183/2011. Nelle graduatorie interne il punteggio si attribuisce quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (CIOÈ CHE NON COMPRENDANO L'INSEGNAMENTO DEL RICHIEDENTE) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d ufficio del soprannumerario. Punteggio: 6 punti solo per le istituzioni educative relative allo stesso comune di residenza del familiare. Nel caso in cui nel comune di residenza non vi siano scuole in cui è possibile insegnare la propria classe di concorso allora il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative espresse del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà. Inoltre, tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato un distretto e comune che comprenda le predette scuole. - Casella 9 Comune dove possono essere assistiti i figli minorati, tossicodipendenti etc. Inserire il comune di residenza del: - figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura - figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo - figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. Il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento ai sensi dell art. 7 a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno 3 mesi (dalla dichiarazione deve risultare il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi). La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del come modificato ed integrato dall art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall art. 15 comma 1 della L. 183/2011, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Pag. 8

9 Il punteggio si attribuisce quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (CIOÈ CHE NON COMPRENDANO L'INSEGNAMENTO DEL RICHIEDENTE) e allora il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative espresse del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà. Inoltre, tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato un distretto e comune che comprenda le predette scuole. Attenzione! Il punteggio deve essere riconosciuto anche quando la certificazione attestante la gravità dell handicap dichiari il soggetto disabile rivedibile purché sia certificata l esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3 comma 3 legge 104/92) e la durata del riconoscimento copra l inizio dell anno scolastico per il quale viene disposta l utilizzazione o l assegnazione provvisoria. Punteggio: 6 punti solo per le istituzioni educative relative allo stesso comune di residenza del familiare. -Casella 10: Numero di figli che non abbiano compiuto i 6 anni di età Inserire il numero di figli di età inferiore ai 6 anni Punteggio: 4 punti per ogni figlio. -Casella 11: Numero de figli di età superiore ai 6 anni, ma non superiore ai 18 o che si trovino nell assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro Inserire il numero di figli di età superiore ai 6 anni o inferiore ai 18. Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell anno in cui si effettua il trasferimento. Punteggio: 3 punti per ogni figlio. Pag. 9

10 Sezione Titoli Generali: -Casella 12: Numero di promozioni di merito distinto Compilare solo se si è partecipato al "concorso per merito distinto" istituito nel 1958 e abolito insieme alle note di qualifica nel 1974 dai Decreti Delegati. Punteggio: 3 punti per ogni promozione di merito. -Casella 13: Idoneità conseguita a seguito di superamento di pubblico concorso per esami relativo al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore Inserire idoneità ottenuta mediante la partecipazione ai concorsi a cattedra che hanno determinato l immissione in ruolo. Attenzione! Sono ESCLUSI i concorsi per il conseguimento dell abilitazione (TFA, SICSI, SSIS) o dell idoneità all insegnamento. N.B. I concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell ambito del ruolo dei docenti diplomati. I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria. I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento. Punteggio: 12 punti. Si valuta un solo concorso pubblico. Pag. 10

11 -Casella 14: Numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea I diplomi di specializzazione contemplati sono quelli: - previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), - attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4-1 comma, legge n. 341/90) - previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato - attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90 - previsti dal decreto , n Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea di durata minima biennale ed esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale. N.B. Si precisa che NON RIENTRANO i titoli di abilitazione SISS o SICSI o la specializzazione per il sostegno. Punteggio: 5 punti per ogni diploma di specializzazione. Si valuta un solo diploma per lo stesso o gli stessi anni accademici. -Casella 15: Numero di diplomi di universitari conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l accesso al ruolo di appartenenza I diplomi di specializzazione contemplati sono quelli AGGIUNTIVI a quelli necessari per l accesso al ruolo d appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto: - diploma accademico di primo livello; - la laurea di primo livello o laurea breve (seconda laurea); - diploma dell Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) Punteggio: 3 punti per ogni diploma universitario -Casella 16: Numero di corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno Inserire il numero di corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno e i master di 1 o di 2 di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale. Punteggio: 1 punti per ogni corso di perfezionamento o master di 1 e 2 livello. E valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici e il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato. -Casella 17: Numero di diplomi di laurea conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l accesso al ruolo di appartenenza I diplomi di laurea sono quelli AGGIUNTIVI a quelli necessari per l accesso al ruolo di appartenenza. Vengono valutati : Pag. 11

12 - il diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), - il diploma di laurea magistrale (specialistica), - il diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il L. n. 228/2012) N.B: Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF). Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta: ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ai fini dell accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006 Punteggio: 5 punti per ogni diploma di laurea. -Casella 18: Conseguimento del dottorato di ricerca Barrare la casella con SI se si possiede il dottorato di ricerca. Punteggio: 5 punti. In ogni caso viene valutato un solo titolo. -Casella 19: Numero di partecipazioni agli Esami di Stato Riportare il numero di partecipazioni agli Esami di Stato solo per gli aa.ss. 1998/ /2000 e 2000/2001 in base alla legge n.425 del 10/12/97 e al DPR 23/7/1998 n.323 in quanto definiti Nuovi Esami di Stato in qualità di presidente di commissione o di commissario interno o di commissario esterno o come docente di sostegno all'alunno portatore di handicap che svolge l'esame. Punteggio: 1 punto per ogni partecipazione agli Esami di Stato. Sezione E: Altre indicazioni Pag. 12

13 NB! Questa sezione va compilata solo per i docenti soprannumerari e NON per i D.O.P. (Dotazione Organica Provinciale) -Casella 20: Punteggio nella graduatoria di docente soprannumerario Inserire il punteggio nella graduatoria di docente soprannumerario. -Casella 21: Istituto dal quale il docente è stato trasferito negli ultimi otto anni perché soprannumerario Inserire la scuola di ex titolarità in cui si chiede di voler rientrare. Il docente ha, infatti, precedenza al rientro nella scuola circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell ottennio successivo al provvedimento suddetto. A tale fine E NECESSARIO che gli interessati abbiano prodotto domanda PER CIASCUN ANNO DELL OTTENNIO e che richiedano, COME PRIMA PREFERENZA la scuola, circolo o istituto dove erano titolari, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto. -Casella 22: Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda? Esaminiamo i due casi disponibili: - NO Il personale perdente posto intende partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo. In tale caso l interessato avrà diritto per 6 anni al rientro con precedenza nella scuola di precedente titolarità, esclusivamente nell ambito della tipologia di titolarità al momento dell avvenuto trasferimento d ufficio (posto comune e o cattedra, posto sostegno). Il docente, può indicare nel modulo domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quelli di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all intero comune di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni o di scuole ubicate in altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni sono annullate. - SI Il personale perdente posto partecipa al movimento a domanda per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumerario. Chi non condiziona la domanda alla scuola di titolarità, da cui è stato individuato soprannumerario, perde il diritto di precedenza a rientrarci nei successivi otto anni. -Casella 23: Possesso dei requisiti necessari per il trasferimento ad istituti con lingua di insegnamento diversa da quella dell istituto di titolarità Barrare questa casella se si è in possesso della specifica abilitazione o ne abbia ottenuto l'estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con D.M. 20 agosto 1974 o con la O.M. 13 agosto 1976, per l insegnamento in istituti con lingua d'insegnamento slovena e viceversa. Pag. 13

14 -Casella 24: Il docente usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti? La precedenza per i non vedenti va prodotta mediante certificazione medica (non vale l autocertificazione) contestualmente alle domande di trasferimento. Tale precedenza permette di superare il blocco triennale per i trasferimenti. -Casella 25: Il docente usufruisce della precedenza prevista per i docenti emodializzati Valgono gli stessi criteri di precedenza per i docenti non vedenti. -Casella 26: Provincia in cui il docente usufruisce della precedenza prevista dall art. 21 della L.104/92 Pag. 14

15 Inserire la provincia del comune di residenza della persona che usufruisce della Legge 104. Nella scelta delle sede è necessario che come prima preferenza vada scelto il comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche del suddetto comune. Se si esprimono altri comuni dopo quello di residenza non è obbligatorio indicare l intero comune di residenza. La precedenza non si applica per altre province diverse da quella di residenza e NON è valida per i passaggi di ruolo o di cattedra. N.B. Tale precedenza permette di superare il blocco triennale per i trasferimenti interprovinciali. Contestualmente alla domanda va presentata tutta la documentazione dalla quale risulti chiaramente, ANCHE IN CERTIFICAZIONI DISTINTE, la situazione di disabilità (NON NECESSARIAMENTE GRAVE, quindi anche art. 3 comma 1 legge 104/92) e il GRADO DI INVALIDITÀ CIVILE SUPERIORE AI DUE TERZI (la situazione di invalidità (anche non grave) e il grado di invalidità superiore ai due terzi devono necessariamente coesistere) o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge , n. 648, riconosciute al medesimo. A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione. -Casella 27: Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli aventi necessità di cure anche a carattere continuativo Se si usufruisce di questa precedenza è necessario produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione (rilasciate dalle competenti A.S.L) dalla quale deve necessariamente risultare l assiduità della terapia e l istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta alla grave patologia di cui si è affetti. La precedenza opera per tutte le preferenze espresse nella domanda, a CONDIZIONE che la PRIMA di tali preferenze sia relativa al COMUNE IN CUI ESISTA UN CENTRO DI CURA SPECIALIZZATO e opera altresì in tutte e tre le fasi, ma nella prima fase (COMUNALE) esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune. Tale precedenza permette di superare il blocco triennale per i trasferimenti interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo anche dopo l 1/9/2013. Non è però valida per i passaggi di cattedra e di ruolo. -Casella 28: Provincia in cui il docente usufruisce della precedenza prevista dall art.33, comma 6 della L. 104/92 Inserire la Provincia di residenza del docente che ha legge 104 per se stesso. Se si usufruisce di questa precedenza è necessario produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92); A tal proposito si ricorda che la sola invalidità, anche se riconosciuta al 100%, non permette di fruire della precedenza e che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione. Si precisa che in questo caso è necessario che la certificazione attesti la disabilità grave (non basta quindi il comma 1 dell art. 3 o un qualsiasi grado di invalidità, ma dalla certificazione deve risultare il comma 3 dell art.3 dellalegge104/92 ovvero handicap grave). Nella scelta delle sedi è necessario indicare COME PRIMA PREFERENZA il comune di residenza o una o più scuole comprese in esso. Non è obbligatorio indicare l intero comune di residenza se si esprimono altri comuni dopo quello di residenza. La precedenza non si applica per altre province diverse da quella di residenza. Pag. 15

16 Tale precedenza permette di superare il blocco triennale per i trasferimenti interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo anche dopo l 1/9/2013. Non è valida però per i passaggi di cattedra e di ruolo. -Casella 29: Provincia in cui il docente usufruisce della precedenza prevista dall art.33, commi 5 e 7 L.104/92 nei limiti previsti dall art. 7 comma 1 punto V del contratto di mobilità Questa precedenza è prevista per l assistenza ai familiari: coniuge, al figlio (precedenza per entrambi i genitori), al fratello/sorella (a determinate condizioni) e a chi esercita la tutela legale. È inoltre prevista, a determinate condizioni, per l assistenza al genitore (precedenza per il figlio referente unico). Tutti gli assistiti devono trovarsi nella condizione di disabilità grave (art. 3 comma 3 legge 104/92 o sindrome di Down). La disabilità dell assistito, ESCLUSO PER IL FIGLIO DISABILE (MINORENNE O MAGGIORENNE) ASSISTITO DAL GENITORE (quindi precedenza riconosciuta al genitore che assiste il proprio figlio), deve avere carattere permanente. Il fratello che assiste la sorella (e viceversa) deve essere CONVIVENTE con l assistita e può fruire della precedenza solo se i genitori sono mancanti o affetti da gravi patologie invalidanti. La figura del tutore legale (assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente) è riferita anche all assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto). Si può quindi assistere uno zio, un cugino ecc. purché ci sia un preciso mandato dal giudice del tribunale competente. Inoltre chi si è visto riconoscere dall autorità giudiziaria competente la tutela legale di un disabile in situazione di gravità non necessariamente deve essere un congiunto di tale soggetto. La precedenza opera sia a livello comunale, che intercomunale che interprovinciale. In quest ultima fase (interprovinciale) NON viene considerata la precedenza per i figli che assistono i genitori. In ogni caso per tutti i soggetti menzionati (anche per i figli che assistono i genitori, pur senza precedenza) è possibile superare il blocco triennale per i trasferimenti interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo anche dopo l 1/9/2013. La precedenza non è però valida nei passaggi di cattedra e di ruolo. -Casella 30: Il docente usufruisce della precedenza prevista per i coniugi conviventi del personale militare o che percepisce indennità di pubblica sicurezza? Indicare se si ha precedenza in quanto il coniuge è un militare o percepisce indennità di pubblica sicurezza. La precedenza si applica a condizione che LA PRIMA PREFERENZA delle sedi da esprimere si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. I docenti interessati devono presentare una dichiarazione dell'ufficio ove presti servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente. I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall O.M. sulla mobilità del personale scolastico. Pag. 16

17 Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di mobilità aventi effetti limitati ad un solo anno scolastico. Tale precedenza NON permette di superare il blocco triennale per i trasferimenti interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo anche dopo l 1/9/2013. NON è valida nei passaggi di cattedra e di ruolo. -Casella 31: Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall art. 18 della L. 3/8/99 n.265 Tale precedenza è relativa al personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali. Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge , n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l esercizio del mandato, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali e interprovinciali (non comunali), alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. L esercizio del mandato deve essere antecedente almeno 10 giorni del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. Tale precedenza NON permette di superare il blocco triennale per i trasferimenti interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo anche dopo l 1/9/2013. Non è valida nei passaggi di cattedra e di ruolo. Al termine del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, il personale rientra nella scuola di titolarità e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario. -Casella 32: Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza a seguito della riduzione delle aspettative sindacali Indicare la provincia dove è stata svolta l attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni. La precedenza ha valore sono nella fase III dei trasferimenti ossia in quella interprovinciale. Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R , n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Tale precedenza NON permette di superare il blocco triennale per i trasferimenti interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo anche dopo l 1/9/2013. Non è valida nei passaggi di cattedra e di ruolo. -Casella 33: Il docente usufruisce della precedenza prevista per l acceso ai corsi per adulti (corsi serali) Indicare se si ha diretto a questa precedenza in quanto sono stati maturati almeno 3 anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione. È prevista una priorità per la mobilità comunale, intercomunale e interprovinciale ai fini dell accesso ai corsi per l istruzione e la formazione dell età adulta attivati presso i centri territoriali che si riorganizzeranno nei centri provinciali per l istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012 ed ai corsi serali. -Casella 34: Il docente usufruisce della precedenza prevista dall art. 31 contratto mobilità Pag. 17

18 Indicare se si ha diretto a questa precedenza in quanto sono stati maturati almeno 3 anni di servizio presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie. È prevista una priorità per la mobilità comunale, intercomunale e interprovinciale ai fini dell accesso ai corsi di insegnamento presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie. N.B. Indicare sono 1 tra le preferenze Ospedaliera o Carceraria. SEZIONE F- Preferenze -Casella 35: Richiesta cattedre articolate su più istituti - A: cattedre orario tra istituti dello stesso comune con esclusione delle cattedre orario tra istituti di comuni diversi - B: cattedre orario tra istituti dello stesso comune e cattedre orario tra istituti di comuni diversi In questa sezione vanno barrate o eventualmente non barrate le caselle relative alla scelta delle cattedre. - Non barrando alcuna casella si concorre solo per cattedre orario interne di una determinata scuola. - Barrando la casella A si accettano anche cattedre orario con completamento nello stesso comune. - Barrando la casella B si accettano cattedre orario con completamento nello stesso comune e anche tra comuni diversi (entro 30km dalla sede di titolarità). Nella scelta su quale casella barrare è necessario considerare se si è disposti a spostarsi per completare la cattedra oppure no. Ad esempio qualora fossero disponibili sia una cattedra orario con completamento orario esterno alla preferenza n. 2 delle scuole scelte, che una cattedra tutta interna alla preferenza n. 3, barrando le opzioni A o B si è trasferiti su una cattedra orario esterna (perché è la preferenza n. 2) e non nella cattedra interna (preferenza n. 3). Il sistema ricerca, per la preferenza in esame, tutte le tipologie di posto richieste (cattedra orario tra stesso comune e comuni diversi), prima di passare all esame della preferenza successiva. -Casella 36: Le preferenze di sede espresse sono valide anche per corsi a funzionamento serale? In questa sezione indicare se si stanno esprimendo anche le sedi che hanno corsi a funzionamento serale. SEZIONE F- Richiesta di trasferimento da o su posti di sostegno Pag. 18

19 -Casella 37: Il docente è in possesso del titolo di specializzazione? In questa sezione indicare se si è in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. -Casella 38: Il docente titolare su posti di sostegno è soggetto al vincolo quinquennale? Se un docente è stato immesso in ruolo (a partire dalla nomina giuridica) sul sostegno è necessario che siano trascorsi 5 anni prima di poter richiedere di partecipare ai trasferimenti, ai passaggi di cattedra ed ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso. Il vincolo quinquennale non impedisce, comunque, ai docenti interessati, la mobilità nell'ambito del sostegno agli alunni con disabilità. In tale ambito, pertanto, i predetti docenti possono richiedere, anche durante il quinquennio, il trasferimento e/o il passaggio di cattedra ed il passaggio di ruolo. -Casella 39: Il docente richiede il trasferimento per i licei nei quali è prevista la sperimentazione del Liceo Europeo. Se un docente barra la casella SI chiede il passaggio di cattedra anche nei licei nei quali è prevista la sperimentazione del Liceo Europeo. Pag. 19

20 PREFERENZE TERRITORIALI Le preferenze esprimibili sul modulo domanda, possono essere del tipo: - scuola; - circolo; - distretto; - comune; - provincia; L'utilizzo delle preferenze cosiddette sintetiche (Distretto, Comune e Provincia) consente, con una sola preferenza, di partecipare al movimento per tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del distretto, del comune o della provincia. Le preferenze esprimibili, sono in numero non superiore a 15 per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell unità scolastica di titolarità del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui è titolare. In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della posizione di perdente posto, l interessato può, invece, indicare anche il comune, ovvero il distretto, se compreso nel comune medesimo, relativo alla scuola o plesso di titolarità. Pag. 20

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