IL DIRITTO ALL OBLIO
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- Guglielmo Manzoni
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2 IL DIRITTO ALL OBLIO A cura dell Avv. Laura Benedetta Giachino - Assoutenti E' legittimo che una sanzione, una condanna o, più in generale, una notizia diffusa in passato siano per sempre conoscibili e disponibili a tutti e a chiunque, malgrado non più rispondenti all attuale situazione del soggetto al quale si riferiscono? L interrogativo ha portato alla elaborazione di uno specifico diritto, quello all oblio, ed ha alimentato l esigenza di stabilire il giusto confine tra diritti strettamente correlati ed al contempo contrapposti, quello all informazione e quello all oblio, anche alla luce delle nuove tecnologie legate ai sistemi di divulgazione. Pensiamo alla informazione on line: nella rete la stessa notizia può essere facilmente ripresa da più siti ed essere consultata in qualsiasi momento dagli utenti attraverso i comuni motori di ricerca; si assiste così ad una continua messa a disposizione di fatti, avvenimenti ed immagini, e quindi dei dati ivi contenuti, spesso al di fuori di ogni attualizzazione e controllo, ciò che determina la necessità di consentire, sia pure a determinate condizioni, che i dati acquisiti possano uscire dalla rete ed essere dimenticati assieme al soggetto al quale appartengono. Il diritto all oblio è stato costruito come una particolare declinazione della protezione dell identità personale, consistente, in positivo, nel diritto a vedere rappresentata la propria persona in maniera che rifletta la propria attuale dimensione personale e sociale; o, in negativo, nel diritto a non vedersi pubblicamente rappresentati in maniera non corrispondente o non più corrispondente a quella dimensione. Non a caso, di esso si è occupato in primis il Garante per la protezione dei dati personali. Le questioni affrontate riguardavano la permanenza in internet di articoli giornalistici online recanti notizie (spesso di cronaca giudiziaria, ma non solo) risalenti nel tempo, reperite dai comuni motori di ricerca. In questo contesto l esercizio del diritto all oblio è volto ad impedire che la indefinita presenza e disponibilità in rete di dati ed informazioni possa determinare la lesione dei diritti che trovano protezione nel Codice della privacy ( il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali ).
3 In particolare, ci si rivolgeva all Autorità di garanzia lamentando il fatto che, usando un comune motore di ricerca dopo avere inserito il nominativo di un soggetto, comparivano ad esempio i provvedimenti con i quali erano state applicate nel passato delle sanzioni amministrative anziché le notizie relative all attuale condizione personale, sociale o professionale di quel soggetto. Invocando il diritto all'oblio si chiedeva al Garante di disporre gli opportuni accorgimenti per rimediare alla permanenza in rete di fatti assai risalenti nel tempo, cristallizzati al momento del loro accadimento, riportati come se fossero attuali. L Autorità ha individuato nell esclusione dell indicizzazione dai comuni motori di ricerca delle pagine segnalate dagli interessati il valido compromesso per garantire il diritto all oblio, mantenendo al contempo reperibili online (ma nei soli archivi presenti sui siti dei quotidiani, senza alcun suggerimento da parte dei motori di ricerca) i contenuti esclusi dall indicizzazione. Quella adottata dal Garante è una soluzione tecnica: deindicizzazione dell articolo dai motori di ricerca esterni al sito del giornale, senza intervento diretto sul documento alla fonte, che continua a rimanere a disposizione degli utenti attraverso il sito dell editore, ma con modalità di accesso meno immediate. L esigenza di una tutela più incisiva del diritto all oblio ha trovato un importante svolta nella sentenza della Corte di Cassazione, III sezione civile, n. 5525/12, sul presupposto che esiste un diritto giuridicamente tutelato dell interessato a una proiezione genuina e attuale della propria identità, che il web non può pregiudicare, ed il correlato obbligo di chi esercita un attività informativa, come i giornali online, di fornire una rappresentazione dei fatti sempre attuale e veritiera, rendendo conto di tutti gli accadimenti relativi alla notizia, specie se successivi alla sua originaria diffusione. La Suprema Corte ha riconosciuto espressamente l esistenza di un diritto all oblio, inteso nel senso di diritto alla tutela della propria (attuale) identità personale e morale nella sua proiezione sociale. Se l'interesse pubblico sotteso al diritto all'informazione (art. 21 Cost.) costituisce un limite al diritto fondamentale alla riservatezza (artt. 21 e 2 Cost.), al soggetto cui i dati pertengono è attribuito il diritto all'oblio e cioè a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati. Se l informazione ha perso di interesse e di coerenza con l attualità, il trattamento dei dati personali non è più giustificato ed anzi diventa suscettibile di ostacolare il soggetto nell'esplicazione e nel godimento della propria personalità.
4 Sulla base di queste premesse, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'interessato, alla luce di quanto previsto dall'art. 11 del Codice per la protezione dei dati personali, ha diritto a che l informazione oggetto di trattamento risponda ai criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza allo scopo, esattezza e coerenza con la sua attuale ed effettiva identità personale o morale. Gli è pertanto attribuito il diritto di conoscere in ogni momento chi possiede i suoi dati personali e come li adopera, nonché di opporsi al trattamento dei medesimi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l aggiornamento, l integrazione (art. 7, d.lgs. n. 196 del 2003). All interessato deve essere garantito l aggiornamento della notizia, cioè il collegamento ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l evoluzione della vicenda che lo riguarda, in modo da offrire un quadro corretto ed esaustivo della notizia originaria, oppure l eliminazione dell informazione. Questi principi valgono per tutti i sistemi di divulgazione, internet compreso, percui gli archivi digitali dei giornali cartacei, i blog, i siti internet in genere, qualsiasi archivio informatico in cui sia contenuta la notizia possono essere obbligati ad aggiornare e financo a rimuovere le persistente informazione in assenza di apprezzabili interessi da contrapporre alla tutela dell identità personale. Eguale obbligo è stato individuato anche in capo al motore di ricerca dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea, C-131/12 del 13 maggio 2014 (il cosiddetto caso Google Spain originato dalla decisione dell Agencia Española de Protección de Datos che, accogliendo la denuncia del Sig. Mario Costeja González, aveva ordinato a Google di rimuovere i dati personali segnalati dal cittadino e di impedirne in futuro l accesso), riconoscendo che l interessato, il cui nome sia collegato ad un informazione pubblicata su un sito web, ha diritto di richiedere, anche direttamente al motore di ricerca, che il link sia soppresso. La decisione costituisce un ulteriore tassello al pieno riconoscimento del diritto all oblio perché ove un cittadino lo richieda, il motore di ricerca è tenuto a cancellare dai suoi risultati le informazioni inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti relative al richiedente. Tale diritto, si badi bene, può essere fatto valere anche nel caso in cui l informazione permanga sul sito web che l ha pubblicata, o sia stata lecitamente pubblicata sul sito web di provenienza. Il diritto all oblio è stato delineato nella decisione della Corte di Giustizia come il diritto ad opporsi all indicizzazione dei propri dati personali ad opera del motore di ricerca, qualora tramite questo vengano diffusi dati pregiudizievoli all interessato perché inadeguati, non pertinenti, non più corretti o di interesse pubblico.
5 Tre sono i principi di diritto affermati nella decisione C-131/12: 1) i motori di ricerca sono qualificati come titolari del trattamento e pertanto agli stessi l interessato ha il diritto di richiedere la deindicizzazione dell informazione che lo riguarda, a prescindere da ogni richiesta al gestore del sito web che l ha pubblicata (l Authority spagnola aveva accolto il reclamo del Sig. Costeja González contro Google ritenendo che i motori di ricerca sono soggetti alla normativa in materia di protezione dei dati, dato che essi effettuano un trattamento di dati per il quale sono responsabili e agiscono quali intermediari della società dell informazione; il giudice europeo ha evidentemente condiviso l orientamento del Garante spagnolo); 2) si applica la legge nazionale del Paese nel quale il motore di ricerca opera; 3) l interessato ha diritto a che l informazione riguardante la sua persona non venga più collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome. In concreto, Google, secondo la pronuncia europea, diventa responsabile del trattamento dei dati personali perché rende reperibili le notizie e determina le finalità e gli strumenti di tale trattamento, ai sensi dell articolo 2, lettera b) della direttiva CE 95/46. Google diventa altresì destinatario della domanda di deindicizzare pagine presenti sul web che riportano dati personali suscettibili di essere dimenticati. Si tratta di una pronuncia storica ed innovativa che ha trovato un plauso generalizzato. Per Viviane Reding, commissario europeo alla Giustizia, È una chiara vittoria a favore della protezione dei dati personali dei cittadini europei, che conferma la necessità di portare le regole sulla protezione dei dati dall età della pietra ai giorni nostri, nel mondo moderno dei computer. Sull entusiasmo suscitato dalla decisione, la Commissione europea ha presentato le proposte relative al nuovo quadro giuridico europeo in materia di protezione dei dati. Si tratta di un Regolamento, che andrà a sostituire la direttiva 95/46/CE, destinato a riservare ampia attenzione al diritto all oblio, e di una Direttiva che dovrà disciplinare i trattamenti per finalità di giustizia e di polizia (attualmente esclusi dal campo di applicazione della direttiva 95/46/CE). Va rilevato che, in ossequio alla decisione della Corte di Giustizia Europea, Google ha attivato una procedura che prevede la presentazione di apposito modulo compilato dall istante affinché il motore di ricerca possa dare riscontro alle richieste di cancellazione, dai risultati della ricerca, delle pagine web che contengono il nominativo del richiedente reperibili utilizzando come parola chiave il nome dell'interessato. Di fronte al diniego di Google, è possibile rivolgersi alle autorità amministrative o giudiziarie.
6 Dopo l intervento della Corte di Giustizia, lo scorso novembre i Garanti Europei per la protezione dei dati personali hanno tracciato delle linee guida e dei criteri comuni per orientare l attività dei singoli Garanti nazionali in materia di diritto all oblio. Lo scorso ottobre è stata presentata a Montecitorio la Carta dei diritti di Internet della Commissione di studio promossa dalla Presidente della Camera dei deputati Laura Boldrini e guidata dal giurista Stefano Rodotà. Il documento è formato da quattordici articoli incentrati sui diritti della cittadinanza digitale, dal diritto alla privacy al diritto di accesso all educazione, dal diritto all oblio alla neutralità della rete. In particolare, l art. 10 prevede che ogni persona ha diritto ad ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati che per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta non abbiano più rilevanza. Il diritto all oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell opinione pubblica ad essere informata che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica. Tale diritto può essere esercitato dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate. Se la richiesta di cancellazione dei dati dagli indici dei motori di ricerca è stata accolta, chiunque ha diritto di conoscere tali casi e di impugnare la decisione davanti all autorità giudiziaria per garantire l interesse pubblico all informazione. Fino al 27 febbraio 2015 i cittadini possono esprimere il loro parere in merito al testo predisposto; è possibile commentare gli articoli e i paragrafi della bozza ma anche proporre nuovi punti e suggerire la suddivisione di un articolo in più commi, come anche motivare l abolizione di un paragrafo. Al termine della consultazione tutti i contributi saranno valutati dalla Commissione di studio, che preparerà un documento di sintesi proseguendo, successivamente, con la formulazione del testo definitivo della Carta. Roma 14 aprile 2015
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