REPUBBLICA ITALIANA. la Corte dei conti. in Sezione centrale di controllo. sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato

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1 Deliberazione n. 5/2013/G REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato I, II e Collegio per il controllo sulle entrate nell adunanza dell 11 luglio 2013 * * * Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulle gestioni delle amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e la regolarità, il funzionamento degli organi interni, nonché la corrispondenza dei risultati dell attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell azione amministrativa; vista la legge 20 dicembre 1996, n. 639; visto il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo, approvato con deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; visto l art. 1, comma 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), con cui, ad integrazione dell articolo 3, comma 6, della legge n. 20/1994, viene stabilito che le Amministrazioni comunichino alla Corte dei conti ed agli Organi elettivi (Parlamento Consigli regionali), entro sei mesi dalla data di ricevimento delle relazioni della Corte stessa, le misure conseguentemente adottate in esito ai controlli effettuati;

2 2 visto l art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con cui viene stabilito che, ove l Amministrazione ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte, a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotti, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti; vista la deliberazione della Sezione in adunanza plenaria n. 19/2011/G con la quale è stato approvato il programma di controllo sulla gestione per l esercizio 2012; vista la relazione del Consigliere istruttore dott. Angelo Ferraro, concernente gli esiti dell indagine condotta sulle Spese per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti (capitoli 7261 e 7274 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) ; vista l ordinanza in data 19 giugno 2013 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il I, il II Collegio nonché il Collegio per il controllo sulle entrate per l adunanza del giorno 11 luglio 2013, ai fini della pronunzia, ai sensi dell art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994, sulle attività di gestione in argomento; vista la nota n del 20 giugno 2013 con la quale la Segreteria della Sezione Servizio adunanze ha trasmesso la relazione: - al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Gabinetto del Ministro;

3 3 Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale; Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici; Organismo indipendente di valutazione della performance; Ufficio centrale di bilancio; - al Ministero dell Economia e delle Finanze: Gabinetto del Ministro; Dipartimento del Tesoro Direzione VI Operazioni finanziarie Contenzioso comunitario; Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; Organismo indipendente di valutazione della performance; Ufficio centrale di bilancio; vista la nota n del 20 giugno 2013 con la quale la stessa relazione è stata inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione generale per i porti Divisione I, con l invito a fare partecipe del contenuto anche le Autorità portuali interessate all indagine, acquisendone eventuali deduzioni e/o precisazioni da sottoporre all esame del Collegio; preso atto delle memorie trasmesse: - dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Direzione generale per i porti Div. 2, in data 8 luglio 2013; - dalle Autorità portuali di Piombino, Palermo, Messina ed Ancona in data 3 luglio 2013 nonché dalle omologhe Autorità di Taranto e di Genova il 4 luglio 2013; - dai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche di Puglia-

4 4 Basilicata e di Lazio-Abruzzo e Sardegna il 4 luglio 2013; udito il relatore Cons. Angelo Ferraro; udito, in rappresentanza della Direzione generale per i porti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il direttore generale, dott. Cosimo Caliendo, intervenuto unitamente alla dirigente dott.ssa Patrizia Scarchilli; preso atto dell assenza, nonostante le tempestive comunicazioni inviate in ordine alla data dell adunanza del Collegio, di funzionari in rappresentanza delle altre Amministrazioni e Direzioni generali convocate DELIBERA di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio, la relazione conclusiva dell indagine concernente Spese per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti (capitoli 7261 e 7274 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) ; ORDINA che la presente deliberazione e l unita relazione siano trasmesse, a cura della Segreteria della Sezione Servizio adunanze: - alla Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; - alla Presidenza delle Commissioni Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale quale organo di coordinamento dell attività amministrativa del Governo; - Ai Ministeri interessati dall istruttoria dell indagine.

5 5 Le amministrazioni interessate: - comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate ai sensi e per gli effetti dell articolo 3, comma 6, della legge n. 20/94, modificato dall articolo 1, comma 172, della legge 23 dicembre 2005 n. 266; - adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della relazione, l eventuale provvedimento motivato previsto dall articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n Copia della presente deliberazione e l unita relazione saranno trasmesse, ai sensi e per gli effetti dell articolo 41 del R.D. 11 luglio 1934, n. 1214, al competente Collegio delle Sezioni Riunite, affinché possa trarne deduzioni ai fini del nuovo referto al Parlamento sul Rendiconto Generale dello Stato, anche in ordine alle modalità con le quali le Amministrazioni interessate si sono conformate alla vigente disciplina finanziaria e contabile. Il Presidente (Dott. Giorgio CLEMENTE) IL RELATORE (Cons. Angelo FERRARO) Depositata in Segreteria il 25 LUG IL DIRIGENTE (Dott.ssa Cesira CASALANGUIDA)

6 Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEI PORTI (CAPITOLI 7261 E 7274 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI) Il magistrato relatore Cons. Angelo Ferraro 1

7 INDICE Sintesi...pag Oggetto, finalità e metodologia dell indagine.pag Quadro normativo di riferimento.. pag La programmazione delle opere marittime e portuali: 3.1. Opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti sede di Autorità portuali/aziende speciali per i porti..pag Opere marittime relative a porti di prima e seconda categoria, rientranti nella competenza funzionale dei Provveditorati interregionali alle Opere Pubbliche..pag La gestione dei lavori e lo stato di attuazione degli interventi programmati..pag Opere realizzate dalle Autorità portuali/aziende speciali..pag Interventi gestiti dai Provveditorati..pag L analisi dei profili finanziari: 5.1. I finanziamenti accordati mediante concessione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato (capitolo 7274 del MIT)...pag Le spese finanziate con i fondi ordinari di bilancio (capitolo 7261 del MIT)...pag Altre fonti di finanziamento statale...pag I livelli e le modalità di monitoraggio, controllo e rendicontazione...pag Valutazioni conclusive e raccomandazioni...pag Appendice.. pag. 63 2

8 Sintesi 1. L indagine ha ripercorso, a partire dalla legge n. 413/1998, l intero iter programmatorio ed attuativo delle opere marittime e portuali da realizzare negli scali sede di Autorità portuale/azienda speciale ed in quelli di pertinenza dei Provveditorati interregionali alle OO.PP., analizzando contestualmente la gestione dei finanziamenti pubblici erogati sotto forma di rimborso delle rate dei mutui contratti dagli Enti attuatori ovvero di assegnazioni dirette agli Organi decentrati funzionalmente dipendenti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Relativamente alle opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli ambiti portuali, gestiti dalle varie Autorità, l istruttoria ha evidenziato marcati profili di criticità consistenti, in particolare, nei ritardi accumulati nell attuazione degli interventi, una parte significativa dei quali non risulta ancora conclusa ad oltre un decennio dall adozione degli atti di programmazione e dall assunzione dei limiti d impegno (in media, circa il 38% delle opere finanziate con leggi n. 488/1999 e n. 388/2000 e quasi il 50% di quelle finanziate con legge n. 166/2002). In proposito, diversi sono i fattori, emersi nel corso dell azione di monitoraggio svolta dall Amministrazione e rilevati anche in precedenti indagini della Corte, che hanno inciso pesantemente sulla tempistica di realizzazione delle opere: atteggiamenti di sostanziale inerzia o inadeguata capacità gestoria di taluni Enti autonomi, il proliferare dei vincoli ambientali, l ampio contenzioso relativo alle gare d appalto, procedimenti giudiziari con sequestro di intere aree interessate ai lavori, criticità progettuali e ritardi procedurali nelle fasi di programmazione ed attuazione di infrastrutture pluriennali. 2. Lo stesso sistema di finanziamento, incentrato sul ricorso a mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato, secondo limiti di impegno annuali predeterminati per legge, si presta a considerazioni critiche perché può influenzare negativamente la definizione dell ampiezza degli interventi ed il monitoraggio della spesa, data l impossibilità, al momento dell elaborazione ed approvazione dei progetti, di quantificare l esatto ammontare dell onere dell investimento. Non è esente da problemi anche la determinazione della sorte capitale dei prestiti, influenzata dall andamento dei tassi d interesse e dalle modalità di utilizzazione dei mutui, con prelievi rapportati allo stato di avanzamento dei lavori ed inevitabili ritardi nell impiego delle risorse pubbliche assentite. 3

9 Anomalie sono, poi, emerse dall analisi contabile del capitolo di spesa 7274, ormai interamente dedicato al rimborso delle rate dei mutui, che appare caratterizzato dalla sistematica accumulazione di residui propri, da un basso livello di velocità di cassa e da percentuali significative di perenzioni. Sul fenomeno registrato hanno inciso, in particolare, la riduzione per legge dei termini di conservazione dei residui in conto capitale ed il sistema di liquidazione delle quote di prestito in base alle richieste delle Autorità portuali, non sempre puntuali rispetto alle scadenze contrattuali. L accertata presenza di ritardi e inefficienze nell attività gestoria delle opere portuali dovrebbe indurre una riflessione generale sul numero e sugli spazi di autonomia degli Enti attuatori, nella prospettiva di favorire un più largo ricorso ad iniziative di autofinanziamento e privilegiare economie di scala negli investimenti e nella gestione. Analoghe criticità sono emerse dall analisi del capitolo 7261, destinato a finanziare gli interventi infrastrutturali e manutentivi gestiti dai Provveditorati, caratterizzato, inoltre, da una progressiva riduzione degli stanziamenti annuali e dalla difficoltà di provvedere al pagamento dei lavori consegnati, a causa di insufficienti dotazioni di cassa. 3. Indipendentemente dalla sanzione legislativa, introdotta con legge n. 10/2011, della revoca automatica dei finanziamenti non utilizzati entro un dato termine, le anomalie e le disfunzioni evidenziate sottolineano l esigenza di una decisa rivalutazione dell incisività dell azione di monitoraggio e controllo affidata alla Direzione generale per i porti del MIT. Al riguardo, potrebbe essere previsto l obbligo per i Soggetti attuatori di inviare all Amministrazione la stessa documentazione presentata agli Istituti mutuanti, contestualmente alla richiesta di liquidazione della rata di prestito. Ciò consentirebbe di operare un monitoraggio più frequente in corso d anno, sia qualitativo che finanziario, delle opere programmate e di svolgere interventi sollecitatori, nel rispetto della sfera di autonomia degli Enti. Anche sul versante delle opere gestite dai Provveditorati con i fondi del capitolo 7261 appare auspicabile un maggiore coinvolgimento, sia in fase di regia che di monitoraggio, dell Amministrazione centrale che continua a condurre in gestione diretta solo alcuni interventi di carattere residuale. Infine, l estensione dell indagine ad altre più recenti fonti di finanziamento delle opere marittime e portuali ha evidenziato la presenza di criticità procedurali e di problemi di coordinamento tra le articolazioni del MEF e del MIT competenti a definire intese ed iniziative finalizzate a rendere operativi i contributi pluriennali ex lege n. 296/2006, art. 1, commi 991 e 994, attivati per una parte solo di recente. 4

10 1. Oggetto, finalità e metodologia dell indagine L indagine ha per oggetto l analisi e la valutazione della gestione dei finanziamenti statali erogati alle Autorità portuali e Aziende speciali per i porti, attraverso l accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti (capitolo 7274, titolo II, del MIT), nonché delle risorse trasferite ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche e destinate all attuazione di altri interventi di costruzione e/o manutenzione straordinaria negli scali di prima e seconda categoria (capitolo 7261, titolo II, del MIT). Nel corso dell istruttoria sono emerse evidenti connessioni con precedenti indagini svolte dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato in tema di Realizzazione e manutenzione dei porti e strutture tecniche (deliberazione n. 2/2005/G, approvata il 17 novembre 2004), Le opere di grande infrastrutturazione nei porti e le autostrade del mare (deliberazione n. 17/2004/G, approvata il 16 giugno 2004) e Gli interventi infrastrutturali per la realizzazione delle autostrade del mare (deliberazione n. 14/2009/G, approvata il 7 luglio 2009). L indagine ha preso in esame le opere marittime e portuali programmate e finanziate con le leggi n. 413/1998, n. 488/1999, n. 388/2000 e n. 166/2002 nonché gli interventi realizzati nel quadriennio , con aggiornamenti anche successivi riferiti alla rimodulazione delle opere programmate ed alle variazioni dei finanziamenti assentiti. L attività di controllo è stata orientata a verificare la capacità pianificatoria dell Amministrazione e delle Autorità portuali, le modalità e l efficacia della gestione delle risorse, lo stato di attuazione degli interventi programmati e i costi relativi, l adeguatezza dell azione di monitoraggio, controllo e rendicontazione svolta dal Ministero e dagli Enti beneficiari dei finanziamenti, le eventuali criticità collegate alla fase di esecuzione delle opere ed ai risultati conseguiti, nonché ai procedimenti di assegnazione e utilizzazione dei finanziamenti pubblici ed alle effettive capacità di spesa. Sotto il profilo metodologico, la documentazione significativa per il controllo sulla gestione è stata reperita agli atti della Corte ed al Sistema integrato Corte dei conti RGS, per la parte contabile, attraverso la raccolta dei provvedimenti ministeriali di programmazione e di rimodulazione degli interventi e di riparto delle risorse e, soprattutto, con l acquisizione e l elaborazione di elementi informativi e dati di interesse forniti per il tramite 5

11 del MIT, Direzione generale per i porti dalle Autorità portuali ed Aziende speciali per i porti, beneficiarie dei finanziamenti pubblici, nonché dai Provveditorati interregionali OO.PP., per gli interventi finanziati con i fondi ordinari di bilancio. E stato, così, possibile analizzare il quadro programmatico delle opere marittime e portuali previste dalle leggi di finanziamento, dai piani triennali e dai diversi decreti attuativi ed accertarne lo stato di realizzazione a tutto l anno La parte della relazione dedicata all esame dei profili finanziari, che ha riguardato soprattutto il quadriennio , ha, poi, verificato l andamento gestionale delle risorse allocate per specifiche finalità di finanziamento delle opere marittime ai capitoli 7274 e 7261, approfondendo, in particolare, le problematiche connesse alla sistematica formazione dei residui ed alla insufficiente dotazione di assegnazioni di cassa. Nel corso dell istruttoria si è ritenuto di estendere l ambito del controllo anche alle altre fonti di finanziamento delle opere marittime e portuali previste da leggi speciali ed ai capitoli di spesa interessati alla movimentazione delle risorse così finanziate. 2. Quadro normativo di riferimento Le norme fondamentali in tema di programmazione delle opere marittime si rinvengono nella legge 28 gennaio 1994, n. 84 1, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui si è provveduto a riordinare il settore portuale 2, per adeguarne le attività al Piano generale dei trasporti 3 e disporre la soppressione degli enti e consorzi preesistenti e l istituzione delle Autorità portuali. 1 Recante il Riordino della legislazione portuale. Prima dell entrata in vigore della legge n. 84/1994, la disciplina dei porti risultava obsoleta, frammentaria e di difficile ricostruzione, dal momento che si assisteva ad una sovrapposizione delle legislazioni di carattere generale sulle normative speciali. 2 Innovando il precedente modello organizzatorio, basato su porti interamente pubblici, non più rispondente alle esigenze del trasporto marittimo e intermodale e della portualità in generale, e introducendo un nuovo modello ( landlord port autority ) caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali affidate ad un soggetto pubblico quale le Autorità portuali e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, che rimangono affidate a privati, fermo restando la proprietà pubblica del suolo e delle infrastrutture (cfr. Servizio Studi della Camera dei deputati anno 2009 indagine conoscitiva; anche in Atti parlamentari XIV Legislatura Doc. XVII n. 16 del 2005). 3 Il primo PGT venne approvato con DPCM del 10 aprile 1986, n. 36, poi aggiornato con DPR 21 agosto Con DPR del 14 marzo 2001 è stato approvato un nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica, integrato dalla delibera CIPE n. 44 del 22 marzo

12 La stessa legge ha modificato l ambito delle competenze 4 in materia di programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle opere portuali e marittime, disciplinando in dettaglio il Piano regolatore portuale (PRP) 5 e il Piano operativo triennale 6 (POT) nei quali devono essere inserite tutte le opere infrastrutturali di settore. La tabella 1, posta a conclusione di questo paragrafo, sintetizza l attuale riparto delle competenze, che riserva allo Stato (Ministero della Difesa, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) l onere della realizzazione delle opere nei porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza interna, nonché della costruzione delle opere di grande infrastrutturazione 7 negli scali di rilevanza internazionale e nazionale (art. 5, comma 8) 8. L introduzione della normativa di riordino 9 ha configurato, come detto, un assetto organizzativo che, superando il panorama eterogeneo delle strutture portuali esistenti (enti autonomi, consorzi, provveditorati) diverse per natura giuridica e prerogative di competenza, è apparso più idoneo a 4 Successivamente, la riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione ha mutato in maniera significativa il quadro delle competenze in ambito portuale. In particolare, il novellato art. 117 della Carta include i porti e le grandi reti di trasporto e di navigazione tra le materie di legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, riservando, peraltro, all esclusiva competenza statale la disciplina di materie oggettivamente connesse, come la sicurezza, le dogane e la tutela dell ambiente, nonché gli ambiti materiali dell ordinamento e dell organizzazione degli enti pubblici nel novero dei quali vanno comprese le Autorità portuali. 5 Il Piano regolatore portuale (PRP) costituisce l atto di pianificazione fondamentale delle opere necessarie all assetto funzionale dei porti nonché lo strumento di raccordo con altri documenti di pianificazione territoriali e nazionali nonché con l ordinamento comunitario. Con il PRP, in particolare, vengono definiti l ambito e l assetto complessivo del porto, comprese le aree destinate alla produzione industriale, all attività cantieristica ed alle infrastrutture stradali e ferroviarie. Il Piano è adottato dal Comitato portuale, l organo deliberante delle Autorità portuali (che annoverano anche il Presidente, il Segretario generale ed il Collegio dei revisori del conti) e, dopo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la valutazione di impatto ambientale (VIA), viene approvato dalla Regione competente. 6 Il Piano operativo triennale (POT) contiene le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati e deve essere approvato entro 90 giorni dall insediamento del Comitato. E l atto attraverso cui le Autorità portuali propongono al MIT, quantificandone la spesa, le opere da realizzare per il raggiungimento degli obblighi di sviluppo e miglioramento del porto. 7 Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, dighe foranee di difesa, darsene, bacini e banchine attrezzate, nonché escavazione ed approfondimento dei fondali. 8 L art. 4 della legge n. 84/1994 prevede la classificazione dei porti marittimi nazionali nelle seguenti categorie e classi: - cat. I: porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato; - cat. II: classe I porti di rilevanza economica internazionale classe II porti di rilevanza economica nazionale classe III porti di rilevanza economica regionale e interregionale. L appartenenza di ogni scalo alle classi suindicate è determinata con decreto ministeriale. Tuttavia, a data attuale, non risultano ancora definiti gli adempimenti relativi alla classificazione ufficiale dei singoli scali basata sulla pluralità dei parametri indicati dalla legge n. 84/1994. Il comma 1-bis del suddetto articolo, aggiunto all art. 8-bis del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ha precisato che i porti sede dell Autorità portuale devono appartenere comunque ad una delle prime due classi della categoria II, ossia appartenere ai porti considerati di rilevanza internazionale o nazionale. 9 Come rilevato in precedenti relazioni della Corte dei conti - Sezione centrale del controllo sulla gestione delle Amministrazione dello Stato tra cui: deliberazione n. 2/2005/G, depositata il 28 gennaio 2005; deliberazione n. 19/2004/G, depositata il 15 settembre 2004; deliberazione n. 14/2009/G, depositata il 23 luglio

13 soddisfare le esigenze strutturali ed operative di un traffico marittimo in continua crescita e con modalità tecniche in costante evoluzione 10. Successivamente, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha mantenuto alla competenza statale le funzioni concernenti la pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti nonché delle opere edilizie a servizio dell attività portuale, dei bacini di carenaggio, dei fari e fanali negli scali di rilievo nazionale e internazionale. Agli strumenti di programmazione specifica (PRP e POT) si è, poi, aggiunto il Programma triennale dei lavori pubblici, previsto dall art. 14 della legge 12 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni. La citata legge di riforma n. 84/1994 ha riconosciuto alle Autorità portuali 11 autonomia finanziaria e contabile, da esercitare nel rispetto di norme procedurali codificate in regolamenti di amministrazione e contabilità, da deliberare a cura di ciascuna Autorità e da sottoporre all approvazione dei Ministeri vigilanti (MIT e MEF). A tali Autorità, definite legislativamente enti pubblici non economici, sono attribuite funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo di tutte le operazioni portuali nonché di amministrazione diretta delle aree e dei beni del patrimonio marittimo. Il quadro normativo iniziale si è arricchito, nel tempo, di una serie di provvedimenti legislativi tra cui la legge 30 novembre 1998, n. 413, che ha disposto un piano di interventi diretto all adeguamento della rete infrastrutturale dei porti italiani, sulla base delle richieste delle Autorità portuali e delle Aziende speciali per i porti, sentite le Regioni interessate. 10 Cfr. sul punto determinazione n. 87/2009 della Sezione del controllo sugli enti. 11 La legge n. 84/1994 ha disposto direttamente l istituzione di Autorità portuali negli scali già sede di ente o consorzio portuale (Bari, Brindisi, Civitavecchia, Genova, Napoli, Palermo, Savona, Trieste e Venezia) nonché nei porti di Ancona, Cagliari, Catania, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Ravenna e Taranto, prevedendo la possibilità di istituire nuove Autorità in scali con un significativo traffico di merci, oltre che nei porti di Olbia, Piombino e Salerno. L Ente autonomo di Bari è, poi, divenuto Autorità portuale del Levante (nel 2007) dopo aver acquisito competenza gestionale sui porti di Barletta e Monopoli. Con successivi decreti presidenziali sono state istituite le Autorità portuali di Piombino (D.P.R. 20 marzo 1999), Gioia Tauro (D.P.R 18 luglio 1998), Salerno (D.P.R. 23 giugno 2000), Olbia e Golfo Aranci (D.P.R. 29 dicembre 2000), Augusta (D.P.R. 12 aprile 2001), Trapani (D.P.R. 2 aprile 2003) poi soppressa con D.P.R 5 ottobre Le attività di liquidazione, ancora in corso, dovrebbero presumibilmente essere concluse entro giugno L Autorità portuale di Manfredonia, invece, è stata costituita con legge n. 350/2003 e messa in liquidazione con D.P.R. 12 ottobre 2007, impugnato innanzi al TAR Lazio che, con sentenza del 13 dicembre 2011, ha accolto il ricorso e annullato gli atti di soppressione dell Ente. Attualmente è ancora gestita da un Commissario e da un Commissario aggiunto nominati con decreto ministeriale del Le Aziende speciali per i porti di Chioggia e Monfalcone (già Compagnia di Monfalcone) sono state costituite, rispettivamente, con R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e con l art. 88, n. 1, D.P.R. 24 luglio 1977, n Queste ultime hanno natura e funzioni diverse da quelle attribuite alle Autorità portuali, alle quali sono assimilate esclusivamente in quanto destinatarie dei finanziamenti pubblici oggetto della presente indagine. 8

14 L art. 9 di tale legge ha autorizzato, in particolare, la contrazione di mutui quindicennali o l effettuazione di altre operazioni finanziarie, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, pari a lire 100 miliardi annui (euro ,91) a decorrere dall anno 2000, per finanziare un programma di adeguamento della rete infrastrutturale dei porti italiani 12. Il programma delle opere infrastrutturali finalizzate all ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti è stato adottato con decreto ministeriale del 27 ottobre 1999, che ha ripartito il finanziamento tra venti Autorità portuali, a sua volta seguito da un successivo decreto in data 23 maggio 2000 di rideterminazione delle risorse oggetto di devoluzione 13. L art. 9 della legge n. 413/1998 è stato successivamente rifinanziato dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, (legge finanziaria 2000) e dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria 2001), che hanno reso disponibili ulteriori risorse pari, rispettivamente, a lire miliardi e lire miliardi, con limiti d impegno quindicennali, per complessivi miliardi di lire (euro ,30, per un netto ricavo valutabile in 989 miliardi di euro). Le risorse in questione sono state ripartite con decreto ministeriale del 2 maggio ed assegnate alle Autorità portuali ed alle Aziende speciali per i porti di Monfalcone e Chioggia, per la realizzazione di interventi infrastrutturali compresi nei programmi triennali adottati da ciascun Ente. Al fine di proseguire e completare il programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali, l art. 36 della legge 1 agosto 2002, n. 166, ha, poi, autorizzato ulteriori limiti di impegno quindicennali, di 34 milioni di euro per l anno 2003 e di 64 milioni di euro per l anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie. Con le disponibilità finanziarie liberate a seguito del minore costo di alcuni interventi e del mancato appalto di altri, con decreto 25 febbraio 2004 (cd. decreto security ) si è provveduto ad una ulteriore rimodulazione del programma de quo per finanziare anche opere infrastrutturali necessarie ad 12 Con previsione di uno stanziamento complessivo di lire miliardi. Data la rilevanza del fabbisogno espresso dalle Autorità portuali nell ambito dei rispettivi POT (oltre 5000 miliardi di lire), il Ministero competente (all epoca Ministero dei trasporti e della navigazione) ha ritenuto opportuno limitare la distribuzione delle risorse disponibili, sulla base di una serie di criteri e degli indirizzi dell Unione europea, al finanziamento degli interventi da realizzare nei porti sede di Autorità portuale. 13 Come si vedrà più dettagliatamente al successivo paragrafo 5. della relazione, a seguito della determinazione della sorte capitale del mutuo stipulato il 28 aprile 2000 dal Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (istituito con D.L. n. 6/1990 e definitivamente sciolto il 31 dicembre 2000) con la banca San Paolo IMI S.p.A., il finanziamento netto rimodulato è risultato pari a lire euro ,63). 14 Ai sensi dell art. 2 del decreto, ciascuna Autorità portuale era autorizzata contrarre un mutuo con ammortamento quindicennale a valere sui limiti di impegno ripartiti dal Ministero fra le varie autorità. Lo stesso decreto riservava all Amministrazione le funzioni di monitoraggio e controllo. 9

15 elevare il livello di sicurezza dei porti, in coerenza con gli impegni assunti in sede comunitaria ed internazionale. Il successivo decreto in data 3 giugno 2004, emanato in ottemperanza alle prescrizioni dettate dalla Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità, con deliberazione n. 3/ , ha approvato il nuovo programma delle opere da finanziare con le risorse della legge n. 166/2002, prevedendo appositi accordi procedimentali 16 con tutti i soggetti attuatori delle opere in questione. Nel corso degli anni il programma delle opere portuali le è stato oggetto di variazioni, dettate dall emersione di nuove esigenze in sede locale, senza peraltro che fosse modificata la quota di risorse attribuita a ciascun ente beneficiario. Le più recenti modifiche sono state disposte con decreto in data 11 ottobre 2010, n. 10/10 17 e con atto ministeriale n. 6/12 del 15 marzo con il quale è stata approvata anche una contestuale rimodulazione del quadro finanziario. Nel panorama normativo delineato un intervento di rilievo è rappresentato dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha introdotto significative innovazioni alla disciplina relativa al settore delle Autorità portuali 19, tra cui: - l attribuzione alle stesse Autorità del gettito della tassa erariale e della tassa portuale per far fronte soprattutto agli oneri di manutenzione dei porti (comma 982, art. 1) e la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi (commi 989 e 989 bis); - l istituzione di un fondo perequativo 20 per le Autorità portuali che ricevano minori introiti per le tasse ad esse devolute e sostengano maggiori oneri di 15 La Sezione centrale, sulla base di articolate considerazioni, nell adunanza dell 11 marzo 2004 aveva ricusato il visto e la conseguente registrazione del precedente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n del 16 ottobre 2003 con cui si era provveduto alla ripartizione delle somme tra i soggetti beneficiari dei finanziamenti. Come rilevato dall Ufficio di controllo della Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità, infatti: - il provvedimento non era in linea con il disposto di cui all art. 9, comma 1, della legge n. 413/1998, prevedente l adozione di un apposito programma da parte del Ministro con la specifica individuazione delle opere da realizzare, sulla base delle richieste dei soggetti attuatori. L Amministrazione aveva, invece, proceduto alla mera ripartizione delle risorse finanziarie con la previsione della possibilità per gli esecutori di individuare essi medesimi gli interventi da realizzare. ; - non poteva essere ritenuto sufficiente il ricorso alle generiche misure di monitoraggio previste nell atto ministeriale per disciplinare i rapporti tra Amministrazione statale ed Enti attuatori nella fase esecutiva degli interventi prescelti, essendo necessaria la sottoscrizione di apposito protocollo d intesa con le Autorità portuali ed Aziende speciali destinatarie di fondi pubblici. 16 Ai sensi dell art. 15 della legge n. 241/ Registrato alla Corte dei conti il successivo 22 novembre (reg. n. 10, foglio 01). 18 Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2012 (reg. 6, foglio 172). 19 Definite per la prima volta in sede legislativa Enti pubblici non economici. 20 In attuazione della finanziaria 2007 (art. 1, comma 983) è stato istituito presso l ex Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell ammontare di 50 milioni di euro per l anno 2007, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 23 milioni di euro per l anno 2010 e di 50 milioni 10

16 manutenzione (comma 982); - il completamento del processo di autonomia finanziaria delle Autorità portuali, attraverso l attribuzione di una quota di tributi diversi e dei diritti marittimi, da destinare alla realizzazione delle opere infrastrutturali portuali (comma 990); - l autorizzazione ad erogare un contributo, rispettivamente, di 10 milioni di euro e di 15 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443/2001 e successive modificazioni, con lo scopo di realizzare grandi infrastrutture portuali che risultassero immediatamente cantierabili e/o quale contributo per i mutui contratti nel 2007 allo stesso scopo (commi 991 e 994) 21 ; - il finanziamento a favore degli Enti portuali e dei sistemi portuali nazionali per favorire lo sviluppo e la riqualificazione degli scali marittimi nazionali e delle relative attività di servizio (commi 1003, 1004 e 1005). Secondo la predetta legge la realizzazione in porti già esistenti di opere già previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico- funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi (art. 1, comma 992). Le attività di programmazione ed esecuzione delle opere marittime da parte di enti pubblici, attenendo alla realizzazione di pubblici lavori, rientrano, inoltre, nella disciplina inizialmente contenuta, al riguardo, nell art. 14 della legge quadro 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, e, quindi, nel Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163/ In attesa della riforma complessiva della materia 23, l art. 4, comma 8-bis, della legge n. 73/2010, di conversione del decreto legge n. 40/2010, ha di euro a decorrere dall anno 2011, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le Autorità portuali secondo criteri fissati in sede ministeriale. Nel 2010 lo stanziamento del fondo è stato ridotto dalla legge di approvazione del bilancio e, poi, dal D.L. n. 194/2009 (convertito dalla legge n. 25/2010) a 22,7 milioni di euro. 21 Sul punto, cfr. successivo paragrafo 5.3. della presente relazione. 22 Il cui Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, ha introdotto anche una compiuta disciplina per gli appalti di servizi e di forniture, che copre tutte le fasi di progettazione, gara ed esecuzione. 23 Un recente disegno di legge, presentato dal Governo per la Riforma della legislazione in materia portuale, si propone di modificare la legge n. 84 del 1994 alla luce dei profondi cambiamenti verificatisi a livello internazionale che impongono di adeguare i porti e renderli competitivi proprio attraverso il rilancio delle infrastrutture e della logistica ad essi collegata. Il testo proposto dall 8^ Commissione permanente Lavori pubblici e comunicazioni, tratto dai Disegni di legge AA.SS. n. 143, 263,754,2303-A in materia di Riforma della legislazione portuale, è stato approvato, in sede referente, il 26 luglio Gli articoli 1 e 2 del testo introducono nuove disposizioni per disciplinare i rapporti tra competenza legislativa statale e regionale in materia di porti, nonché in materia di ripartizione di compiti e funzioni tra Autorità marittima e Autorità portuale, ridefinendo la classificazione degli scali e dettando i principi 11

17 consentito la revoca, da parte del MIT, dei finanziamenti accordati ad alcune Autorità portuali 24 nel caso del loro mancato impiego entro il quinto anno dall avvenuto trasferimento o dall assegnazione. Contestualmente all abrogazione della norma, la revoca ope legis è stata, poi, disposta dall art. 2, comma 2-novies, 2-decies e 2 undecies, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10. Con il decreto legge n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, sono state di recente introdotte nuove norme per agevolare la realizzazione delle opere previste nei piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per potenziare la rete infrastrutturale e dei servizi negli scali e nei collegamenti ferroviari e stradali nei porti. In particolare, l art prevede l istituzione di apposito fondo nello stato di previsione del MIT per il finanziamento degli interventi di adeguamento su base annua 26. Il fondo è ripartito con decreto interministeriale, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 27. Per la realizzazione delle opere e degli interventi le Autorità portuali potranno fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto, di cui all art. 153 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni 28 (art. 18- bis, comma 5). Lo stesso provvedimento, all art. 15, ha esteso l ambito delle fattispecie nelle quali è ammessa la revoca dei finanziamenti già disposti. fondamentali per l esercizio della funzione legislativa delle regioni relativamente ai porti di competenza. 24 Sulle Autorità portuali la Corte dei conti ha svolto indagini specifiche, evidenziando ripetute criticità e ritardi nella utilizzazione delle risorse (cfr. delibere della Sezione del controllo sugli enti: n. 87/2009/G, che ha riguardato la gestione finanziaria di 24 Autorità portuali; n. 9/2010/G (Autorità portuale di Napoli); n. 23/2010/G (Autorità portuale di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres); n. 26/2010/G (Autorità portuale di Trapani); n. 110/2010/G (Autorità portuale di Manfredonia). 25 Che inserisce l art. 18-bis dopo l art. 10 della legge 28 gennaio 1994, n In misura pari all 1% dell IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità portuali, nel limite di 70 milioni di euro annui. L ammontare delle riscossioni e la quota da iscrivere nel fondo sono quantificati dal MEF entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario. 27 Attribuendo a ciascun porto l 80% della quota delle riscossioni dell IVA e delle accise ad esso relative e ripartendo il restante 20% tra i porti, con finalità perequative, tenendo conto altresì delle previsioni dei rispettivi POT e PRP. 28 Stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, compresa la Cassa depositi e prestiti S.p.A. All onere derivante dall attuazione delle nuove disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa di cui all art. 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n

18 TABELLA 1 Programmazione, finanziamento e realizzazione delle opere marittime (Competenze ex lege n. 84/1994) Programmazione Piano triennale dei lavori pubblici (l. 109/1994) Compatibilità con il Piano generale dei trasporti e della logistica e con politiche U.E Piano operativo triennale (POT) Piano portuale regolatore Porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato (cat.1) Porti commerciali, industriali e petroliferi, pescherecci. Servizi passeggeri (cat.2) Rilevanza internazionale Classe 1 Ministero Difesa Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Stato CIPE CIPE CIPE Rilevanza nazionale Classe 2 Rilevanza regionale e interregionale Classe 3 Regioni Predisposto dall Autorità portuale Regioni Con la L.F 2007 L Autorità portuale ha autonomia propria Adottato da Autorità portuale/marittima - Parere del Consiglio superiore dei ll.pp.- Valutazione Impatto Ambientale - Approvato dalla Regione (*)Antecedentemente alla L.F 2007 l individuazione annuale delle opere era effettuata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sulla base dei POT presentati dalle Autorità. Finanziamento Porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato (cat.1) Porti commerciali, industriali e petroliferi, pescherecci, servizi passeggeri (cat.2) Rilevanza internazionale Classe 1 Rilevanza nazionale Classe 2 Piano utilizzo risorse CIPE Opere di grande Stato (Min.Difesa e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Regioni infrastrutturazione Min. Infrastrutture contributi da parte delle Regioni, dei Comuni e e Trasporti) delle Autorità portuali Opere minori Stato Autorità portuali Rilevanza regionale e interregionale Classe 3 Realizzazione Porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato (cat.1) Porti commerciali, industriali e petroliferi, pescherecci, servizi passeggeri (cat.2) Rilevanza internazionale Classe1 Rilevanza nazionale Classe2 Competenza Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Autorità portuali Regioni Modalità Previste dalla normativa vigente sui LL.PP. Fonte: Elaborazione Corte dei conti su base normativa (cfr. delibera n. 14/2009/G) Rilevanza regionale e interregionale Classe 3 13

19 3. La programmazione delle opere marittime e portuali. 3.1 Opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti sede di Autorità portuali/aziende speciali per i porti. Il primo programma 29 delle opere infrastrutturali finalizzate all ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti è stato adottato con decreto dell allora Ministro dei trasporti e della navigazione in data 27 ottobre Gli interventi inizialmente programmati per i vari porti nazionali e le risorse disponibili 30, dopo l adozione dell atto ministeriale di rideterminazione delle somme da assegnare alle Autorità portuali (D.M. 23 maggio 2000), risultano dalla tabella seguente: TABELLA 2 Programma iniziale degli interventi e dei relativi finanziamenti Porti SAVONA GENOVA Interventi programmati Completamento delle Calate Nord del bacino Vado Ligure Finanziamento ex lege n. 413/1998, art. 9 Ripartizione D.M. 27/10/ Completamento del muro paraonde a Vado Ligure Sistemazione della zona 14/16 e approfondimento dei fondali Porto di Savona Costruzione nuovo molo sottoflutto del porto di Savona TOTALE Banchinamento perimetrale e piazzale VI modulo Voltri Ristrutturazione Calata Chiappella quota di cofinanziamento Banchinamento ponte ex idroscalo Ponte S. Giorgio Rimodulazione D.M. 23/05/ Previsto, come ricordato, dalla legge n. 143/1998, art. 9, e da redigere sulla base delle richieste delle Autorità portuali o, laddove non istituite, delle Autorità marittime, sentite le Regioni interessate. 30 L analisi dei sistemi di finanziamento, incentrati sulla contrazione di mutui quindicennali con onere di ammortamento a carico dello Stato, costituisce materia di approfondimento del paragrafo 5 della relazione. L importo complessivo stanziato dallo Stato in 15 anni è pari a lire 1500 miliardi; il mutuo erogato in data 15 maggio 2000 di è stato decurtato di un importo pari allo 0,25% a titolo di imposta ( ) nonché delle spese di gara per , risultando pari a (euro ,63). 14

20 Consolidamento statico banchine testata ponti Ronco e Canepa Pontili porto petroli nuovo allineamento della banchina con piazzale retrostante ristrutturazione pontili Alfa, Beta e Gamma, nell ambito del riassetto di Multedo - Stralcio TOTALE LA SPEZIA MARINA DI CARRARA LIVORNO PIOMBINO CIVITAVECCHIA Realizzazione ampliamento e consolidamento molo Garibaldi e Calata Malaspina 1 lotto e stralcio 2 lotto TOTALE Riqualificazione banchina Buscaiol Ampliamento del Piazzale di Levante denominato Città di Massa e relativa scogliera di protezione 1 lotto Realizzazione del Raccordo Ferroviario Portuale quota di cofinanziamento TOTALE Costruzione del nuovo Molo Italia Costruzione di un nuovo bacino galleggiante TOTALE Completamento diga foranea con prolungamento di 260 m e banchinamento interno Nuova banchina fronte mare piazzale Magona Completamento molo Batteria con banchinamento interno - 1 lotto TOTALE Costruzione banchine attrezzate per il nuovo terminal containers Opere marittime e sistemazioni portuali NAPOLI TOTALE Completamento Nuova darsena 1a fase Prolungamento molo G. Bausan per ricezione navi portacontenitori di nuova generazione Prolungamento molo Flavio Gioia per adeguamento alla nuova potenzialità ricettiva Completamento tombatura alveo Pollena Recupero e restauro del Molo S. Vincenzo Potenziamento terminal per il Golfo e sistemazione aree adiacenti (zona Beverello

21 Angioino) Sistemazione banchine per riparazioni navali calata Villa del Popolo Consolidamento ed adeguamento del molo Immacolatella Vecchia-1a fase Molo Vittorio Emanuele lato Ponente Ormeggi. nn. 39/ TOTALE GIOIA TAURO Interventi da individuare secondo le previsioni del contratto d area sottoscritto il 31/3/ TOTALE TARANTO Dragaggio e bonifica fondali BRINDISI BARI ANCONA RAVENNA Completamento colmata zona tra molo ovest e Punta Rondinella Strada di collegamento tra i moli (opera cofinanziata dal Ministero dell Ambiente per 1,5 miliardi) TOTALE Completamento funzionale dello sporgente est del molo di Costa Morena e dragaggio fondali a 14 m (2 stralcio) Costruzione palazzina servizi per la realizzazione di una stazione marittima passeggeri e strutture logistiche per operatori portuali TOTALE Completamento del raccordo all asse stradale Nord-Sud TOTALE Realizzazione di 780 m della diga foranea di sottoflutto e completamento della banchina rettilinea, lotto del progetto esecutivo dei lavori di 2a fase delle opere a mare TOTALE Adeguamento strada Baiona e viabilità di raccordo (opera cofinanziata dal Comune per 7 miliardi) Banchina operativa in località Tratttaroli in destra Canale, prolungamento lato a mare Banchina operativa in località Trattaroli in destra versante Canale Piombone Banchina operativa in zona Piombone Opere di protezione a mare di Porto Corsini Banchina operativa in sinistra canale c.d. ex Cabot

22 TOTALE VENEZIA TRIESTE PALERMO Costruzione ponte di attraversamento del Canale Industriale Ovest per il collegamento alla direttrice stradale di Via dell Elettricità Potenziamento e ristrutturazione parco e rete ferroviaria (zona Marghera) ed elettrificazione fascio arrivi/partenze Sistemazione preliminare aree di espansione all interno dell isola portuale di Marghera TOTALE Realizzazione dell Adria terminal nel Punto Franco Vecchio TOTALE Completamento della diga foranea del porto commerciale, dalla prog alla prog della relativa testata e della scogliera a protezione Adeguamento/consolidamento Calata Marinai d Italia per la realizzazione di approdi polifunzionali 1 lotto MESSINA CATANIA CAGLIARI TOTALE Lavori di consolidamento del molo Norimberga TOTALE Prolungamento molo foraneo lotto TOTALE Banchinamento lato di ponente del Porto Canale 1 lotto TOTALE TOTALE lire Elaborazione Corte dei conti su base normativa (euro ,63) Per i successivi rifinanziamenti 31, ripartiti con decreto 2 maggio 2001, il Ministro non ha ritenuto di individuare un programma di interventi ma ha disposto che le risorse fossero distribuite tra le Autorità portuali e destinate alla realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti comprese nei programmi triennali adottati ai sensi dell art. 14 della legge 109 del Operati dalle leggi 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388, che hanno reso disponibili risorse finanziarie complessive pari a lire miliardi lordi con limiti di impegno quindicennali. Per approfondimenti si veda il successivo paragrafo 5. della relazione. 17

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