REGOLAMENTO DEL MERCATO TLX

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1 REGOLAMENTO DEL MERCATO TLX Deliberato dall'assemblea di TLX S.p.A. del 16 settembre 2008 approvato dalla Consob con delibera n del 12 novembre 2008 Data di entrata in vigore: 16 febbraio 2009

2 INDICE Titolo 1 Disposizioni generali 15 CAPO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 15 Articolo 1.1 Finalità 15 CAPO 2 PRINCIPI ORGANIZZATIVI 15 Articolo 1.2 Consiglio di Amministrazione 15 Articolo 1.3 Presidente del Consiglio di Amministrazione 17 Articolo 1.4 Direttore Generale 17 Articolo 1.5 Organizzazione della Società 17 CAPO 3 PRINCIPI DI TRASPARENZA 17 Articolo 1.6 Ruolo del Collegio Sindacale nell attività di ammissione degli strumenti finanziari 17 Titolo 2 Ammissione di strumenti finanziari 19 SEZIONE 1 AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE 19 CAPO 1 CONDIZIONI GENERALI 19 Articolo 2.1 Ambito di applicazione e strumenti ammessi 19 Articolo 2.2 Lotti minimi negoziabili 19 CAPO 2 STRUMENTI FINANZIARI 19 Articolo 2.3 Condizioni generali 19 Articolo 2.4 Obbligazioni e altri titoli di debito 20 Articolo 2.5 Covered warrant e certificates 20 Articolo 2.6 Quote o azioni di OICR 21 Articolo 2.7 Asset Backed Securities 21 Articolo 2.8 Combinazioni di strumenti finanziari 22 CAPO 3 EMITTENTI 22 Articolo 2.9 Condizioni generali 22 Articolo 2.10 Emittenti obbligazioni e altri titoli di debito 23 Articolo 2.11 Emittenti covered warrant e certificates 23 Articolo 2.12 Emittenti asset backed securities 24 Articolo 2.13 Emittenti esteri 24 CAPO 4 MARKET MAKER 24 Articolo 2.14 Condizioni generali 24 CAPO 5 PROCEDURA DI AMMISSIONE 25 Articolo 2.15 Avvio della procedura di ammissione 25 Articolo 2.16 Verifica dei requisiti 26 Articolo 2.17 Esito della procedura 26 Articolo 2.18 Termini dell ammissione 28 Articolo 2.19 Strumenti finanziari emessi nell ambito di un programma 29 Articolo 2.20 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione 30 SEZIONE 2 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE 30 TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 2/72

3 CAPO 6 CONDIZIONI GENERALI 30 Articolo 2.21 Ambito di applicazione e strumenti ammessi 30 Articolo 2.22 Lotti minimi negoziabili 30 CAPO 7 STRUMENTI FINANZIARI 30 Articolo 2.23 Condizioni generali 30 Articolo 2.24 Covered Warrant e Certificates 31 Articolo 2.25 Quote o azioni di OICR 32 Articolo 2.26 Combinazioni degli strumenti finanziari di cui ai punti precedenti 32 CAPO 8 MARKET MAKER 32 Articolo 2.27 Condizioni generali 32 CAPO 9 PROCEDURA DI AMMISSIONE 33 Articolo 2.28 Avvio della procedura 33 Articolo 2.29 Verifica dei requisiti 33 Articolo 2.30 Esito della procedura 34 Articolo 2.31 Termini dell ammissione 35 Articolo 2.32 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione 36 Titolo 3 Informazione societaria 37 CAPO 1 OBBLIGHI INFORMATIVI RELATIVI AGLI EMITTENTI E AGLI STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI A QUOTAZIONE SU TLX 37 Articolo 3.1 Condizioni generali 37 Articolo 3.2 Informazioni sull esercizio dei diritti 37 Articolo 3.3 Offerte pubbliche di acquisto e scambio 37 Articolo 3.4 Altre informazioni 38 Articolo 3.5 Sanzioni 38 CAPO 2 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE, PUBBLICAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE SU TLX 38 Articolo 3.6 Modalità di acquisizione: adempimento degli obblighi informativi nei confronti della società di gestione del mercato 38 Articolo 3.7 Modalità di pubblicazione e archiviazione delle informazioni da parte della società di gestione del mercato 39 CAPO 3 ACCESSO AI SISTEMI DI DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DI ALTRE SOCIETÀ DI GESTIONE DI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI 39 Articolo 3.8 Condizioni generali 39 CAPO 4 COMPITI DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL MERCATO SUGLI STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE 40 Articolo 3.9 Condizioni generali 40 Articolo 3.10 Ruolo del richiedente 40 CAPO 5 MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE SU TLX 40 Articolo 3.11 Modalità di pubblicazione delle informazioni da parte della società di gestione del mercato 40 Titolo 4 Partecipazione degli operatori al mercato 41 SEZIONE 1 INTERMEDIARI 41 CAPO 1 AMMISSIONE DEGLI OPERATORI 41 TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 3/72

4 Articolo 4.1 Condizioni generali 41 CAPO 2 PROCEDURA DI AMMISSIONE 41 Articolo 4.2 Avvio della procedura 41 Articolo 4.3 Verifica dei requisiti 42 Articolo 4.4 Esito della procedura 42 Articolo 4.5 Termini dell ammissione 43 Articolo 4.6 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione 43 CAPO 3 OPERATIVITÀ NEL MERCATO 43 Articolo 4.7 Estensione dell operatività ad ulteriori segmenti 43 Articolo 4.8 Regole di condotta 43 Articolo 4.8 bis Attività di natura professionale consentite 44 Articolo 4.8 ter Assegnazione dei codici identificativi degli aderenti interconnessi 44 Articolo 4.8 quater Attività abusive 44 Articolo 4.8 quinquies Attività di market making abusivo 45 Articolo 4.8 sexies Attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato 45 Articolo 4.9 Condizioni per la permanenza alle negoziazioni 46 Articolo 4.10 Interconnessione 46 Articolo 4.11 Esclusione su richiesta dal mercato 47 SEZIONE 2 MARKET MAKER 47 CAPO 4 AMMISSIONE DEGLI OPERATORI 47 Articolo 4.12 Condizioni generali 47 CAPO 5 PROCEDURA DI AMMISSIONE 48 Articolo 4.13 Avvio della procedura 48 Articolo 4.14 Verifica dei requisiti 49 Articolo 4.15 Esito della procedura 49 Articolo 4.16 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione 49 CAPO 6 OPERATIVITÀ NEL MERCATO 49 Articolo 4.17 Estensione dell operatività ad ulteriori segmenti 49 Articolo 4.18 Estensione dell operatività ad ulteriori strumenti finanziari 49 Articolo 4.19 Obblighi di liquidità 50 Articolo 4.20 Regole di condotta 50 Articolo 4.21 Condizioni per la permanenza alle negoziazioni 51 Articolo 4.22 Esclusione dall operatività su strumenti finanziari 52 Articolo 4.23 Esclusione su richiesta dal mercato 52 Titolo 5 Modalità e condizioni di svolgimento delle contrattazioni 54 Articolo 5.1 Condizioni generali 54 Articolo 5.2 Proposte di negoziazione immesse da intermediari (ordini) 54 Articolo 5.3 Proposte di negoziazione immesse da market maker (quote) 55 Articolo 5.4 Abbinamento delle proposte di negoziazione 55 Articolo 5.5 Prezzo di chiusura 56 Articolo 5.6 Cancellazione automatica 56 Titolo 6 Vigilanza sul mercato 57 CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI 57 Articolo 6.1 Finalità 57 TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 4/72

5 Articolo 6.2 Ruolo dell Unità di Supervisione 57 Articolo 6.3 Controlli sugli obblighi di liquidità 57 CAPO 2 INTERVENTI SUI PARAMETRI, SUGLI ORARI E SULLE CONDIZIONI DI NEGOZIAZIONE 57 Articolo 6.4 Condizioni generali 57 Articolo 6.5 Interventi della società di gestione del mercato 58 CAPO 3 INTERVENTI SULLE PROPOSTE DI NEGOZIAZIONE 58 Articolo 6.6 Interventi sulle proposte di negoziazione su richiesta dell aderente 58 Articolo 6.7 Interventi sulle proposte di negoziazione su iniziativa della società di gestione del mercato 59 CAPO 4 GESTIONE DEGLI ERRORI 59 Articolo 6.8 Disposizioni generali 59 Articolo 6.9 Interventi sui contratti su accordo tra le controparti 59 Articolo 6.10 Interventi sui contratti in assenza di accordo tra le controparti 59 CAPO 5 GESTIONE DELLE DISFUNZIONI TECNICHE 60 Articolo 6.11 Condizioni generali 60 Articolo 6.12 Interventi dell Unità di Supervisione 60 CAPO 6 SOSPENSIONE DALLE CONTRATTAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 61 Articolo 6.13 Condizioni generali 61 Articolo 6.14 Condizioni di sospensione 61 CAPO 7 REVOCA DALLE CONTRATTAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 62 Articolo 6.15 Condizioni generali 62 Articolo 6.16 Condizioni di revoca 62 Articolo 6.17 Procedura di revoca 62 CAPO 8 ESCLUSIONE DALLE CONTRATTAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 63 Articolo 6.18 Condizioni generali 63 Articolo 6.19 Condizioni di esclusione 64 CAPO 9 CONTROLLI E SANZIONI SU ADERENTI 64 Articolo 6.20 Condizioni generali 64 Articolo 6.21 Controlli specifici sugli aderenti 65 Articolo 6.22 Procedimento disciplinare 65 Articolo 6.23 Sanzioni 66 Articolo 6.23 bis Sanzioni riguardanti la violazione degli obblighi previsti agli articoli 4.8 quinquies e sexies da parte di un aderente interconnesso 66 CAPO 10 CONTROLLI E SANZIONI SUGLI EMITTENTI 67 Articolo 6.24 Condizioni generali 67 Articolo 6.25 Controlli specifici sugli emittenti 67 Articolo 6.26 Procedimento disciplinare 67 Articolo 6.27 Sanzioni 67 Titolo 7 Servizi strumentali alle negoziazioni 69 CAPO 1 SERVIZI DI POST-TRADING 69 Articolo 7.1 Condizioni generali 69 Articolo 7.2 Disposizioni sui sistemi di riscontro, rettifica, compensazione e liquidazione 69 CAPO 2 SERVIZI DI INFORMATIVA 69 Articolo 7.3 Finalità 69 Articolo 7.4 Informazioni al pubblico 70 Articolo 7.5 Informazioni agli aderenti 70 CAPO 3 REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI 71 TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 5/72

6 Articolo 7.6 Registrazione delle operazioni su strumenti finanziari eseguite sul mercato 71 Titolo 8 Risoluzione delle controversie 72 Articolo 8.1 Diritto applicabile 72 Articolo 8.2 Gestione delle controversie e Foro competente 72 TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 6/72

7 Definizioni ABS (Asset Backed Security) Aderenti Aderente interconnesso Aggiotaggio Ammissione alla negoziazione Ammissione alla quotazione Indica uno strumento finanziario emesso a fronte di operazioni di cartolarizzazione che prevede l impiego di crediti, sia presenti sia futuri, e di altre attività destinate al soddisfacimento dei diritti incorporati nello strumento finanziario emesso ed eventualmente alla copertura dei costi dell operazione di cartolarizzazione. Indica la generica categoria degli intermediari e dei market maker abilitati ad operare sul mercato TLX. Un aderente può essere abilitato ad operare congiuntamente come intermediario e market maker. Indica l intermediario avente un collegamento indiretto a TLX per il tramite di un aderente intermediario ammesso alle contrattazioni. Indica il reato di aggiotaggio su strumenti finanziari di cui all articolo 2637 del Codice Civile. Indica il procedimento che regola l avvio alle contrattazioni di uno strumento finanziario, in assenza di domanda degli emittenti, e che non richiede la pubblicazione di un prospetto di quotazione. Indica il procedimento che regola l avvio alle contrattazioni di uno strumento finanziario su domanda degli emittenti. Azione Indica un titolo rappresentativo del capitale di rischio dell emittente. Book o Book di negoziazione Certificate Cliente al dettaglio Clienti professionali Indica l insieme delle proposte di negoziazione presenti sul mercato e relative ad uno strumento finanziario, con indicazione delle loro caratteristiche. Indica uno strumento finanziario, diverso dai covered warrant, che replica l'andamento di un'attività sottostante. Indica la categoria di clienti diversi dai professionali e dalle controparti qualificate. Indica la categoria di clienti professionali privati che soddisfano i requisiti di cui all Allegato n. 3 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell Economia e delle Finanze ai sensi dell articolo 6, comma 2-sexies del Testo Unico. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 7/72

8 Clienti professionali su richiesta Collegio Probiviri Collegio Sindacale Controparti qualificate Comunicato Ufficiale dei Indica i clienti professionali privati di cui all Allegato 3, 2 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni. Indica l organo, nominato dal Consiglio di Amministrazione di TLX S.p.A., che ha la potestà sanzionatoria nell ambito del procedimento disciplinare di cui all art del presente Regolamento. Indica il Collegio Sindacale di TLX S.p.A. Indica i soggetti di cui all art. 58 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni ai quali non si applicano le regole di condotta di cui agli articoli da 27 a 56, ad eccezione del comma 2 dell articolo 49. Indica il documento pubblicato da TLX S.p.A. contenente le informazioni ufficiali, nonché l eventuale documentazione annessa, rilevanti per il funzionamento del mercato e la diffusione delle disposizioni tecniche. Consiglio di Amministrazione Indica il Consiglio di Amministrazione di TLX S.p.A. Consob Indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Contratto aderente intermediario di Indica l accordo sottoscritto dall operatore con TLX S.p.A. per esercitare l attività di negoziazione in conto terzi sugli strumenti finanziari negoziati su TLX. Contratto di aderente market maker Covered warrant plain vanilla Indica l accordo sottoscritto dall operatore con TLX S.p.A. per esercitare l attività di market making sugli strumenti finanziari negoziati su TLX. Indica uno strumento finanziario, diverso dal warrant, che conferisce la facoltà di acquistare (call) o di vendere (put), alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito o, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, o come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 8/72

9 Covered warrant esotico Direttiva sull ammissione alla quotazione ufficiale Direttiva Prospetto Direttiva MiFID Direttiva MAD Direttore Generale Esclusione Giorno di mercato aperto Insider trading Interconnessione Intermediario Istruzioni Local Indica uno strumento finanziario dato dalla combinazione di Covered warrant plain vanilla, o che incorpora opzioni di tipo esotico. Indica la Direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001 riguardante l ammissione di valori mobiliare alla quotazione ufficiale e l informazione da pubblicare su detti valori. Indica la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 e disposizioni di attuazione, relativa al prospetto da pubblicare per l offerta pubblica o l ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari. Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato). Indica il Direttore Generale di TLX S.p.A. Indica l esclusione dalle contrattazioni di uno strumento finanziario o di un aderente, su richiesta del soggetto interessato. Indica un giorno in cui il mercato TLX è aperto. Indica il reato di abuso di informazioni privilegiate di cui all articolo 2 della Direttiva MAD; Indica il collegamento indiretto a TLX per il tramite di aderenti ammessi alle contrattazioni, o il collegamento diretto di aderenti ammessi alle contrattazioni su TLX da parte di soggetti non negoziatori o di sistemi di generazione automatica delle proposte di negoziazione. Indica un soggetto di cui all articolo 4.1 del presente Regolamento che ha sottoscritto un contratto di aderente intermediario al mercato TLX. Indicano le disposizioni attuative del Regolamento di TLX Indica un soggetto che svolge esclusivamente attività di negoziazione in conto proprio e aderisce indirettamente agli organismi di compensazione e liquidazione, nonché di TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 9/72

10 compensazione e garanzia. Manipolazione o Manipolazione del Mercato Indica il reato di cui all articolo 1 comma 2 della Direttiva MAD; Market maker Indica un soggetto di cui all articolo 4.12 del presente Regolamento che ha sottoscritto un contratto di aderente market maker al mercato TLX ed ha acquisito una partecipazione nel capitale sociale di TLX S.p.A., o un soggetto per il quale il requisito di iscrizione al Libro Soci sia soddisfatto da una società controllata o collegata ai sensi dell art C.C., o appartenente al medesimo Gruppo bancario ai sensi dell art. 60 del D.Lgs. 385/93. Mercato regolamentato europeo Negoziazione continua Obbligazione Obbligazione convertibile Obbligazione strutturata OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) Operatori Operatori non professionali Indica un mercato regolamentato di cui all artt. 4 comma 1 punto 14) e 47 della Direttiva MiFID Indica la modalità di negoziazione che prevede l inserimento e la cancellazione di proposte di negoziazione al fine della conclusione di contratti. Indica uno strumento finanziario rappresentativo del capitale di debito dell emittente che garantisce il capitale nominale a scadenza. Indica un obbligazione che attribuisce al possessore il diritto di convertirlo, nei termini e con le modalità prefissate, in azioni della società emittente o di altre società, secondo un rapporto prefissato. Indica un obbligazione contraddistinta da un processo innovativo di determinazione delle cedole e/o del rimborso del capitale e caratterizzata dalla presenza nella struttura di elementi riconducibili all assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati. Indica i fondi comuni di investimento, le SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) e gli ETF (Exchange Traded Funds). Indica la generica categoria dei soggetti abilitati o potenzialmente abilitabili ad operare sul mercato TLX. Indica gli investitori che secondo i criteri di classificazione MiFID, ripresi dal Regolamento Intermediari Consob, possono essere TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 10/72

11 qualificati come clienti al dettaglio e clienti professionali su richiesta. Restano in ogni caso sempre esclusi dalla definizione di operatori non professionali le persone giuridiche la cui attività principale consista in attività di negoziazione in conto proprio. Ordine Operazioni aventi una size normalmente non retail Post-Trading Priorità temporale superiore Proposta di negoziazione Proposta limitata o proposta con limite di prezzo Proposta senza limite di prezzo o proposta al meglio Quantitativo minimo negoziabile o lotto minimo Quota Regolamento Indica una proposta di negoziazione immessa nel sistema da un intermediario, contenente tutti i dati necessari per la contrattazione e la visualizzazione sul book di negoziazione, di cui all articolo 5.2. Indicano le operazioni di controvalore pari o superiore alle soglie individuate dalle Istruzioni al Regolamento ai fini dell accertamento degli indici di attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato. Indica l insieme delle operazioni che avvengono in fase di regolamento, riscontro, rettifica e liquidazione di un contratto generatosi sul mercato. Indica il principio mediante il quale, a parità di condizioni di prezzo, viene eseguita la proposta di negoziazione immessa per prima sul book di negoziazione. Indica un ordine o una quota che individua in modo inequivocabile l intenzione di acquistare o vendere uno strumento finanziario negoziato su TLX. Indica una proposta di negoziazione immessa indicando il prezzo massimo al quale può essere eseguita, nel caso di proposta in acquisto o il prezzo minimo al quale può essere eseguita, nel caso di proposta in vendita. Indica una proposta di negoziazione immessa senza indicare il prezzo massimo di esecuzione, nel caso di proposta in acquisto o il prezzo minimo di esecuzione, nel caso di proposta in vendita. Indica la quantità minima negoziabile per ogni strumento finanziario. Indica una coppia di proposte di negoziazione immesse nel sistema da un market maker, contenente tutti i dati necessari per la contrattazione e la visualizzazione sul book di negoziazione, di cui all articolo 5.3. Indica il presente documento redatto ai sensi dell articolo 62 del TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 11/72

12 TUF. Regolamento Emittenti Consob Regolamento Intermediari Consob Regolamento Mercati Consob Revoca Segmento di mercato Sistema di gestione accentrata Società di gestione del mercato o TLX S.p.A. Spread Strumento finanziario Strumento finanziario branded Indica il Regolamento recante norme di attuazione del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n del 14 maggio 1999) e successive modifiche e integrazioni. Indica il Regolamento recante norme di attuazione del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari (adottato dalla Consob con delibera n del 29 ottobre 2007) e successive modifiche e integrazioni. Indica il Regolamento recante norme di attuazione del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del D.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 in materia di mercati (adottato dalla Consob con delibera n del 29 ottobre 2007) e successive modifiche e integrazioni. Indica l esclusione dalle contrattazioni di uno strumento finanziario o di un aderente, su iniziativa di TLX S.p.A. Indica un insieme di strumenti caratterizzato da una modalità di post-trading specifica, ovvero da un sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari. Indica un sistema, od un complesso di sistemi connessi, per la gestione accentrata di strumenti finanziari, quali le società per azioni autorizzate ad esercitare tale attività ai sensi della parte III, titolo II del Testo Unico della Finanza o sistemi esteri sottoposti ad equivalente vigilanza. Indica la società che gestisce il mercato TLX. Indica il differenziale di prezzo tra proposte di negoziazione in vendita e proposte di negoziazione in acquisto, espresso in misura percentuale, calcolato con le modalità specificate nelle Istruzioni. Indica uno strumento finanziario ai sensi della Sezione C dell Allegato 1 alla Direttiva MiFID, negoziato su TLX. Indica lo strumento finanziario emesso da un market maker o da società da esso controllate o collegate ai sensi dell art C.C. o appartenenti allo stesso gruppo ai sensi dell art. 60 del D.Lgs. 385/93, ovvero lo strumento finanziario per il quale i soggetti sopra elencati: (i) abbiano svolto o partecipato alla strutturazione dello TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 12/72

13 strumento finanziario ovvero operino in qualità di agente per il calcolo dello strumento finanziario stesso; ovvero (ii) abbiano assunto impegni nei confronti dell emittente e/o intermediari, diversi da emittenti sovranazionali o governativi ovvero agenzie, per sostenere la liquidità dello strumento finanziario nel mercato secondario. Strumento finanziario nonbranded Strumento finanziario non complesso Strumento partecipativo Tick Titolo atipico TLX o il mercato TUB o Testo Unico Bancario TUF o Testo Unico della Finanza Unità di Supervisione Warrant Indica uno strumento finanziario che non rientra nella definizione di strumento finanziario branded. Indica uno strumento finanziario come definito all art. 38 della Direttiva 2006/73/CE della Commissione del 10 agosto Indica uno strumento finanziario fornito di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto nell assemblea generale degli azionisti. Indica il valore minimo di scostamento dei prezzi delle proposte di negoziazione, per ciascuno degli strumenti finanziari negoziabili su TLX. Indica uno strumento finanziario rappresentativo del capitale di debito dell emittente che non garantisce il capitale nominale a scadenza. Indica il mercato TLX. Indica il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni. Indica il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni. Indica la struttura definita al comma 2 dell articolo 1.5. Indica uno strumento finanziario che conferisce la facoltà di acquistare o di sottoscrivere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 13/72

14 TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 14/72

15 Titolo 1 Capo 1 Disposizioni generali Oggetto del Regolamento Articolo 1.1 Finalità 1. Il presente Regolamento disciplina l organizzazione e la gestione del mercato regolamentato TLX. Il mercato regolamentato TLX è organizzato e gestito per rispondere alle esigenze degli operatori non professionali. Tutti gli aderenti che operano sul mercato TLX, compresi gli aderenti interconnessi, sono chiamati a contribuire con il proprio comportamento alla preservazione delle condizioni di liquidità del mercato e del suo carattere retail. L attività di soggetti diversi dagli operatori non professionali è possibile solo ed esclusivamente nei limiti definiti dal presente regolamento e, in particolare, dalle sue regole di condotta. 2. Il presente Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità di organizzazione e funzionamento di TLX, in particolare: a) le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione, revoca e sospensione degli strumenti finanziari dalle contrattazioni; b) gli obblighi, le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione, revoca e sospensione degli intermediari; c) gli obblighi, le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione, revoca e sospensione dei market maker; d) le condizioni e le modalità di svolgimento delle contrattazioni e di funzionamento dei servizi ad esse strumentali; e) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione delle informazioni. Capo 2 Principi organizzativi Articolo 1.2 Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del mercato senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto della società di gestione del mercato. 2. Il Consiglio di Amministrazione adotta un codice di comportamento interno, applicabile ai componenti gli organi amministrativi, di controllo, e ai dipendenti della società, volto ad assicurare tra l altro che la gestione della società sia svolta in assenza di situazioni di conflitto d interessi. 3. Il Consiglio di Amministrazione emana le norme di attuazione del presente Regolamento (Istruzioni). TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 15/72

16 4. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale a cui spetta la responsabilità della struttura dedicata allo svolgimento delle attività di gestione, di promozione e di sviluppo del mercato. 5. Il Consiglio di Amministrazione deve dotare la società di gestione del mercato di un organizzazione adeguata e di un sistema di controllo interno che vigili sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure interne. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 16/72

17 Articolo 1.3 Presidente del Consiglio di Amministrazione 1. Il Presidente promuove e coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione, del quale convoca le riunioni ed al quale riferisce in merito alle tematiche rilevanti sulla base delle informazioni ricevute dalla struttura e degli accertamenti compiuti. 2. Il Presidente cura che l attività del Consiglio di Amministrazione sia svolta con indipendenza di giudizio e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, secondo criteri di trasparenza, tutela degli investitori e sviluppo di un mercato efficiente. Articolo 1.4 Direttore Generale 1. Il Direttore Generale approva le disposizioni tecniche di funzionamento del mercato e dei servizi. 2. Il Direttore Generale esercita le proprie funzioni secondo modalità non discriminanti e sulla base di procedure definite in via generale. 3. Il Direttore Generale ha inoltre l onere di assicurare l informativa della società TLX S.p.A. dovuta ai sensi della vigente normativa. Articolo 1.5 Organizzazione della Società 1. L organizzazione della Società prevede una struttura dedicata allo svolgimento delle attività di gestione, di promozione e di sviluppo della Società, di cui il Direttore Generale assume piena responsabilità nell ambito delle attribuzioni conferitegli dal Consiglio di Amministrazione. 2. L organizzazione della Società prevede altresì una struttura, denominata Unità di Supervisione, distinta da quella di cui al comma precedente e che riporta direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dedicata allo svolgimento delle attività di ammissione, sospensione ed esclusione degli operatori e degli strumenti finanziari dai mercati, e di supervisione dei mercati organizzati e gestiti dalla Società medesima. 3. TLX S.p.A. predispone la documentazione informativa sugli strumenti finanziari ammessi alla quotazione e/o negoziazione su TLX. Capo 3 Principi di trasparenza Articolo 1.6 Ruolo del Collegio Sindacale nell attività di ammissione degli strumenti finanziari TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 17/72

18 1. Nell ambito dei propri poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. e 149 del TUF, il Collegio Sindacale esercita anche in via preventiva il proprio controllo in merito all adozione dei provvedimenti di ammissione degli strumenti finanziari al mercato TLX nei casi previsti dal Regolamento. 2. Il Collegio Sindacale, al fine di esercitare il controllo di cui al comma 1, ha la facoltà di nominare un consulente esterno, che soddisfi requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 18/72

19 Titolo 2 Sezione 1 Ammissione di strumenti finanziari Ammissione alla quotazione Capo 1 Condizioni generali Articolo 2.1 Ambito di applicazione e strumenti ammessi 1. La presente sezione del Regolamento disciplina l ammissione alla quotazione su TLX dei seguenti strumenti finanziari: a) Obbligazioni e altri titoli di debito, compresi strumenti partecipativi, obbligazioni convertibili, obbligazioni strutturate, titoli di Stato e titoli atipici; b) Covered Warrant; c) Certificates; d) Quote o azioni di OICR; e) Asset Backed Securities; f) Combinazioni degli strumenti di cui ai punti precedenti. Articolo 2.2 Lotti minimi negoziabili 1. Nella determinazione dei lotti minimi negoziabili di uno strumento finanziario, TLX S.p.A. tiene in considerazione l efficiente svolgimento delle contrattazioni e le esigenze di accesso per il complesso degli investitori. 2. Il lotto minimo negoziabile di uno strumento finanziario non può essere stabilito per quantità inferiori al taglio minimo previsto dal regolamento di emissione dello strumento finanziario stesso. Capo 2 Strumenti finanziari Articolo 2.3 Condizioni generali 1. Gli strumenti finanziari oggetto di domanda di ammissione da parte dell emittente devono essere: a) emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti; b) liberamente trasferibili; c) idonei ad essere oggetto di liquidazione mediante il servizio di compensazione e di liquidazione di cui all articolo 69 del Testo Unico della Finanza, o attraverso analoghi servizi esteri sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza. 2. L ammissibilità alla quotazione di uno strumento finanziario branded o non branded è subordinata all esistenza di un market maker che si impegni a garantirne la liquidità durante le fasi di negoziazione ai sensi dell articolo 4.19 e delle relative Istruzioni. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 19/72

20 3. Qualora sul mercato TLX siano ammessi più di due market maker, l ammissibilità alla quotazione di uno strumento finanziario non-branded è subordinata all esistenza di due market maker che si impegnino a garantirne la liquidità fino alle Ai fini del presente articolo, tutti i market maker ammessi sul mercato TLX ed appartenenti al medesimo Gruppo sono considerati come un unico market maker. 5. TLX S.p.A. può subordinare l ammissione alla quotazione di uno strumento finanziario ad ulteriori condizioni comunicate all emittente, al fine di tutelare gli investitori. Le eventuali condizioni aggiuntive sono stabilite con criteri omogenei e non discriminanti per gli emittenti. Articolo 2.4 Obbligazioni e altri titoli di debito 1. Le obbligazioni e gli altri titoli di debito devono essere emessi a fronte di un prestito il cui ammontare residuo in circolazione non sia inferiore a 2,5 milioni di euro o importo equivalente in moneta estera valorizzato all atto della presentazione della domanda di ammissione. TLX S.p.A. può ammettere alla quotazione obbligazioni o altri titoli di debito il cui ammontare residuo sia inferiore a tale importo ove ritenga che possa comunque generarsi un mercato sufficientemente liquido. 2. Qualora lo strumento finanziario sia indicizzato o convertibile in un attività finanziaria, il regolamento di emissione deve prevedere l effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria o di operazioni societarie che riguardino l emittente dell attività finanziaria sottostante. Le rettifiche devono tendere a minimizzare gli effetti distorsivi dell evento sul prezzo degli strumenti finanziari, nonché essere conformi a metodologie di generale accettazione. 3. Qualora lo strumento finanziario sia indicizzato o convertibile in un attività finanziaria, questa deve essere dotata di adeguata liquidità e trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione dei relativi dati e valori di mercato. Articolo 2.5 Covered warrant e certificates 1. I covered warrant ed i certificates possono essere ammessi alla quotazione qualora l attività sottostante appartenga ad una o più delle seguenti categorie: a) Azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio, di emittenti diversi dall emittente i covered warrant, negoziate in mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotate di elevata liquidità; b) Obbligazioni e altri titoli di debito negoziati su mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotati di elevata liquidità; c) Tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione; TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 20/72

21 d) Valute la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque liberamente convertibili; e) Strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotati di elevata liquidità; f) Merci negoziate su mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotate di elevata liquidità; g) Indici o panieri di indici relativi a strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere, purché notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione. 2. TLX S.p.A. può ammettere a quotazione covered warrant e certificates con attività sottostanti diverse da quelle indicate al comma 1, purché l attività sottostante risulti liquida e caratterizzata da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione dei relativi dati e valori di mercato. 3. Per l ammissione alla quotazione di covered warrant e certificates aventi scadenza superiore a 5 anni TLX S.p.A. può richiedere ulteriori informazioni al fine di consentire una miglior valutazione del rischio connesso alla durata dell investimento per l investitore. 4. Il multiplo dei covered warrant plain vanilla la cui attività sottostante sia un azione di emittente italiano quotata in un mercato regolamentato italiano deve essere pari a 0,1. Il multiplo dei covered warrant plain vanilla la cui attività sottostante sia un indice controllato e gestito da un mercato regolamentato italiano deve essere pari a 0, Il regolamento di emissione di covered warrant e certificates deve prevedere l esercizio automatico a scadenza per gli strumenti finanziari in the money. Il regolamento dovrà altresì prevedere la facoltà di rinuncia all esercizio attraverso apposita comunicazione indirizzata all emittente. 6. Il regolamento di emissione di covered warrant e certificates deve prevedere l effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria o di operazioni societarie che riguardino l emittente dell attività sottostante. Le rettifiche devono tendere a minimizzare gli effetti distorsivi dell evento sul prezzo degli strumenti finanziari, nonché essere conformi a metodologie di generale accettazione. Articolo 2.6 Quote o azioni di OICR 1. Il regolamento o lo statuto di un OICR deve prevedere la possibilità che le quote o azioni siano ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato. 2. Le attività sottostanti gli ETF devono soddisfare i requisiti previsti all articolo 2.5 commi 1, 2, 3 e 6. Articolo 2.7 Asset Backed Securities 1. Le asset backed securities devono essere: TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 21/72

22 a) emesse a fronte di un prestito il cui ammontare residuo in circolazione non sia inferiore a 50 milioni di euro o importo equivalente in moneta estera valorizzato all atto della presentazione della domanda di ammissione. TLX S.p.A. può ammettere alla quotazione asset backed securities il cui ammontare residuo sia inferiore a tale importo ove ritenga che possa comunque generarsi un mercato sufficientemente liquido; b) oggetto di periodiche valutazioni da parte di almeno una agenzia di rating indipendente di livello internazionale. 2. Sono ammissibili solo asset backed securities che abbiano un rating almeno pari all investment grade. Articolo 2.8 Combinazioni di strumenti finanziari 1. Per l ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari di cui all articolo 2.1, comma 1, lettera f), TLX S.p.A. può richiedere requisiti specifici al fine di determinare la prevalente natura degli strumenti finanziari. 2. Ai fini della determinazione dei requisiti specifici per l ammissione di strumenti finanziari di cui al presente articolo, TLX S.p.A. considererà i seguenti criteri: a) La natura giuridica dell emissione; b) Il rating dell emissione, se presente; c) Il profilo dell emittente in relazione ad altre emissioni della stessa tipologia o con elevato grado di innovazione; d) Il grado di solvibilità dell emittente; e) L effettiva possibilità per il market maker di garantire liquidità in modo continuativo agli strumenti finanziari. Capo 3 Emittenti Articolo 2.9 Condizioni generali 1. Gli emittenti devono dimostrare: a) che i loro statuti siano conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali sono soggetti; b) per gli strumenti finanziari aventi rappresentazione cartolare, che quest ultima sia conforme alle norme applicabili ai medesimi strumenti finanziari. Qualora la rappresentazione cartolare non sia conforme alle norme in vigore in Italia, la situazione dovrà essere resa nota al pubblico. 2. Gli emittenti devono aver pubblicato e depositato, conformemente al proprio diritto nazionale, il bilancio anche consolidato dell ultimo esercizio corredato di un giudizio della società di revisione redatto secondo le modalità previste dall articolo 156 del Testo Unico della Finanza e delle relative disposizioni di attuazione, o della equivalente disciplina di diritto estero applicabile. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 22/72

23 3. Per le società di recente costituzione, nonché per quelle che hanno subito recentemente modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale, l emittente non è tenuto al rispetto delle disposizioni del comma 2, purché vengano adeguatamente descritte tali circostanze e vengano presentati schemi contabili pro-forma, in modo da rappresentare agli investitori, in conformità ai principi in materia, l'andamento economico, patrimoniale e finanziario dell'emittente quale si sarebbe configurato se l'emittente stesso avesse conseguito l'assetto (inteso anche come area di consolidamento) che lo caratterizza al momento dell'operazione nel periodo cui si riferiscono le informazioni presentate, corredati dalla relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata, nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati. Articolo 2.10 Emittenti obbligazioni e altri titoli di debito 1. Gli emittenti di obbligazioni e altri titoli di debito sono tenuti a fornire, ove disponibile, l indicazione dell ultimo rating relativo all emissione ed all emittente, della data di rilascio e dell'ente o società che lo ha emesso. 2. Gli emittenti di obbligazioni convertibili o cum warrant, ove le azioni alle quali si riferiscono le suddette obbligazioni, da ammettere a quotazione o alle negoziazioni, non siano già negoziate in un mercato regolamentato e siano emesse da un soggetto diverso dall emittente le obbligazioni, sono tenuti a garantire, per tutta la durata del prestito obbligazionario, una costante diffusione delle informazioni relative all emittente terzo, in modo tale da consentire ai portatori delle obbligazioni un adeguata valutazione delle stesse. 3. Gli emittenti di obbligazioni strutturate sono tenuti a dimostrare la disponibilità in Italia di informazioni continue e aggiornate sui prezzi fatti registrare nel mercato principale di quotazione dalle attività finanziarie prescelte per l indicizzazione. 4. Gli emittenti di obbligazioni strutturate e titoli atipici devono conferire l incarico per la quantificazione della remunerazione cedolare e/o del premio a scadenza ad un agente per il calcolo, qualora diverso dall emittente stesso. 5. Nel caso in cui l emissione sia garantita incondizionatamente e irrevocabilmente da un terzo soggetto (garante) i requisiti e gli adempimenti previsti dalla presente sezione devono essere soddisfatti dal garante. Articolo 2.11 Emittenti covered warrant e certificates 1. Gli emittenti di covered warrant e certificates devono essere sottoposti a vigilanza prudenziale e possedere un patrimonio di vigilanza non inferiore a 25 milioni di euro. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 23/72

24 2. Gli emittenti di covered warrant e certificates sono tenuti a fornire, ove disponibile, l indicazione dell ultimo rating relativo all emissione ed all emittente, della data di rilascio e dell'ente o società che lo ha emesso. 3. Nel caso in cui l emissione sia garantita incondizionatamente e irrevocabilmente da un terzo soggetto (garante) i requisiti e gli adempimenti previsti dalla presente Sezione devono essere soddisfatti dal garante. Articolo 2.12 Emittenti asset backed securities 1. Gli emittenti di asset backed securities devono avere per oggetto sociale esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione, oppure devono dimostrare che le attività con il cui incasso o realizzo sono soddisfatti i diritti incorporati nelle ABS costituiscano patrimonio separato da quello della società e di altre emissioni di ABS e che su tale patrimonio non possano essere ammesse azioni da parte di creditori diversi dai possessori di quella specifica emissione di ABS. Articolo 2.13 Emittenti esteri 1. Gli emittenti di diritto estero devono dimostrare, in aggiunta a quanto previsto all articolo 2.9, che non sussistono impedimenti: a) all osservanza da parte loro delle disposizioni, contenute nel presente Regolamento, nelle relative Istruzioni nonché in leggi o altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico, della Consob e di TLX S.p.A.; b) all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche. 2. Gli emittenti di diritto estero devono altresì fornire idonea attestazione circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari dei loro strumenti finanziari, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali. 3. TLX S.p.A. può subordinare l ammissione alla quotazione di uno strumento finanziario di emittenti di diritto estero non aventi strumenti finanziari ammessi alla quotazione in altri mercati regolamentati, ad ulteriori condizioni, al fine di tutelare gli investitori. Le eventuali condizioni aggiuntive sono stabilite con criteri omogenei e non discriminanti per gli emittenti di diritto estero. Capo 4 Market Maker Articolo 2.14 Condizioni generali 1. Il market maker, ove non coincida con l emittente, coadiuva l emittente negli adempimenti inerenti la procedura di ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari, ai fini di un ordinato e rapido svolgimento della stessa. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 24/72

25 2. Il market maker inoltre: a) qualora l emittente non abbia altri strumenti finanziari ammessi a quotazione sul mercato, attesta che i rappresentanti della società emittente siano stati correttamente informati degli obblighi derivanti dall ammissione alla quotazione di strumenti finanziari su TLX, anche in riferimento alla normativa vigente; b) attesta di aver comunicato a TLX S.p.A. i dati e i fatti di cui sia venuto eventualmente a conoscenza nel corso della propria attività di cui al comma 1 e che dovrebbero essere presi in considerazione dall Unità di Supervisione e/o dal Collegio Sindacale ai fini dell ammissione alla quotazione, oltre a quelli già resi noti dall emittente; c) si impegnano a rispettare gli obblighi di liquidità ai sensi dell articolo 4.19 e delle relative Istruzioni; d) si impegna a versare i corrispettivi relativi all ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari nella misura, con le modalità e nei termini non discriminatori stabiliti in via generale da TLX S.p.A. e) si impegna a comunicare a TLX S.p.A. le situazioni concernenti i propri rapporti con l emittente individuate nelle Istruzioni, nonché le situazioni che il Market Maker, secondo le proprie policy, ritiene possano dar luogo a conflitti di interessi meritevoli di segnalazione al Pubblico degli investitori. 3. Per gli strumenti finanziari sui quali la liquidità viene garantita da più market maker, le condizioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere soddisfatte da ciascun market maker.. Capo 5 Procedura di ammissione Articolo 2.15 Avvio della procedura di ammissione 1. La procedura di ammissione alla quotazione su TLX inizia con la presentazione della domanda di ammissione da parte dell emittente. 2. La data di presentazione è stabilita nel giorno di mercato aperto nel quale la domanda è pervenuta all Unità di Supervisione. 3. L unità di Supervisione rilascia al richiedente un attestazione di avvenuta ricezione della domanda. 4. Le modalità di presentazione della domanda e di rilascio dell attestazione sono specificate nelle Istruzioni. 5. La domanda di ammissione si intende completa quando è pervenuta all Unità di Supervisione corredata da tutti gli allegati specificati nelle Istruzioni e debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri. 6. I termini di cui all articolo 2.18 decorrono dalla data di presentazione della domanda, o dal successivo completamento della stessa. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 25/72

26 7. L unità di Supervisione verifica la completezza e la correttezza formale della domanda e, in presenza di irregolarità ed incompletezze nella documentazione, ne dà tempestiva comunicazione all emittente. La domanda di ammissione si intende decaduta qualora, entro il termine di 60 giorni dalla predetta comunicazione, la domanda non venga modificata o integrata con la documentazione richiesta, o qualora l emittente presenti una nuova domanda per il medesimo strumento finanziario. 8. A seguito dell esito positivo della verifica di completezza e correttezza formale, TLX S.p.A. informa il pubblico e la Consob che l emittente ha presentato domanda di ammissione alla quotazione. 9. Dalla data di comunicazione al pubblico della presentazione della domanda, l emittente dovrà menzionare la pendenza dell iter di ammissione sul mercato TLX su ogni comunicazione al pubblico relativa allo strumento finanziario oggetto della domanda. Articolo 2.16 Verifica dei requisiti 1. Successivamente al positivo esito della verifica di completezza e correttezza formale della domanda, l Unità di Supervisione provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di cui ai Capi 2, 3, 4 del presente Titolo. Qualora ravvisi la carenza o la violazione di un requisito, oppure la carenza di informazioni necessarie per la corretta e completa verifica, l Unità di Supervisione ne dà tempestiva comunicazione all emittente e concorda con esso l invio delle necessarie precisazioni o integrazioni. Articolo 2.17 Esito della procedura 1. Per gli strumenti finanziari branded diversi dagli strumenti finanziari non complessi e che non siano ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato europeo o per i quali non sia in corso un analogo e concomitante procedimento di ammissione alla negoziazione, nel caso di positiva verifica dei requisiti, l Unità di Supervisione fornisce al Collegio Sindacale tutta la documentazione necessaria affinché il Collegio Sindacale possa esercitare in via preventiva il proprio controllo in merito all ammissibilità dello strumento finanziario, come previsto dall art Nella formulazione del parere il Collegio Sindacale fa principalmente riferimento: a) ai principi di trasparenza di cui all articolo 1.6; b) al rispetto delle disposizioni di cui ai Capi 2, 3, 4 del presente Titolo e delle relative Istruzioni; c) al rispetto della normativa applicabile. 3. Nel caso di positivo pronunciamento del Collegio Sindacale sull ammissione, l Unità di Supervisione delibera l ammissione alla quotazione dello strumento finanziario al mercato TLX. 4. Per gli strumenti finanziari diversi da quelli di cui al comma 1, nel caso di positiva verifica dei requisiti, l Unità di Supervisione delibera l ammissione alla quotazione dello strumento finanziario. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 26/72

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