REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA DI AUTOVETTURE ED

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1 Comune di Azzano San Paolo REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA DI AUTOVETTURE ED AUTOBUS CON CONDUCENTE Aggiornato con la Legge Quadro n. 21 del , la Legge Regionale n. 20 del , la Legge Regionale n. 22 del , il D.M. n. 448 del , il D.lgs n. 285 del , la Legge n. 142 del e con la Legge n. 127 del Approvato con Deliberazione C.C. nr. 46 del 31/10/2000 1

2 INDICE CAPO I NORME GENERALI Art. 1 Disciplina del servizio pag. 1 Art. 2 Il servizio di noleggio con conducente pag. 1 Art. 3 Determinazione del numero dei veicoli da ammettersi in servizio di noleggio con conducente pag. 1 Art. 4 Licenza comunale d esercizio pag. 1 CAPO II NORME PER LE LICENZE D ESERCIZIO E DEL SERVIZIO DEI VEICOLI Art. 5 Bando di gara per l esercizio contenuto - documentazione requisiti soggettivi pag. 2 Art. 6 Impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza pag. 2 Art. 7 Titoli preferenziali pag. 3 Art. 8 Rilascio della licenza pag. 3 Art. 9 Prescrizione d esercizio pag. 3 Art. 10 Durata della licenza pag. 4 Art. 11 Trasferibilità e cessione pag. 4 Art. 12 Volture della licenza per causa morte pag. 4 Art. 13 Dichiarazione di conferma della licenza pag. 5 Art. 14 Sostituzione del veicolo pag. 5 Art. 15 Disinfezione periodica degli autoveicoli pag. 5 Art. 16 Verifiche e controllo veicoli pag. 5 Art. 17 Tariffe pag. 6 CAPO III NORME DI COMPORTAMENTO Art. 18 Doveri generali dei conducenti pag. 6 Art. 19 Atti vietati ai conducenti pag. 6 Art. 20 Reclami pag. 6 CAPO IV SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA LICENZA Art. 21 Sospensione della licenza pag. 7 Art. 22 Revoca della licenza pag. 7 Art. 23 Sospensione breve della licenza pag. 7 Art. 24 Decadenza della licenza pag. 8 2

3 CAPO V DISPOSIZIONI FINALI Art. 25 Vigilanza e sanzioni pag. 8 Art. 26 Rinvio ad altre norme legislative e regolamentari pag. 8 Art. 27 Entrata in vigore del Regolamento e abrogazione delle norme preesistenti pag. 8 Art. 28 Autorizzazione al trattamento dei dati personali pag. 9 CAPO I NORME GENERALI Art.1 Disciplina del servizio Il servizio di noleggio con conducente che è istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato dal D.lgs n.285 e relativo regolamento d esecuzione, dal D.M. del n.448, dalla L. del n.21, dalla L.R. del n.20, dalla L.R. del n.22 e dalle disposizioni del presente Regolamento Comunale. Art.2 Il servizio di noleggio con conducente Il servizio di noleggio con conducente è quello esercitato per il trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta, presso la rimessa o similare, sede, recapito o ufficio del vettore. Art.3 Determinazione del numero dei veicoli da ammettersi in servizio di noleggio con conducente 1. Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente sono fissati con determinazione del Responsabile del Servizio, fermo restando, in caso di diminuzione e fino alla loro normale scadenza, le licenze comunali d esercizio in corso, ai sensi dell art Il contingente dei servizi di autonoleggio con conducente mediante autobus ed autovettura è determinato con Decreto Regionale. Alla data del per il Comune di Azzano San Paolo sono state autorizzate quattro Licenze di Autovettura e una Licenza di Autobus. Art.4 Licenza comunale d esercizio 1. Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente occorre regolare licenza comunale. 3

4 2. L assegnazione della suddetta licenza è demandata al Responsabile del Servizio, previa emanazione di relativo bando di gara, da pubblicare all albo comunale e nei Comuni limitrofi, con le indicazioni di cui ai successivi articoli. 4

5 CAPO II NORME FER LE LICENZE D ESERCIZIO E DEL SERVIZIO DEI VEICOLI Art.5 Bando di gara per l'esercizio - contenuto documentazione requisiti soggettivi 1. Nella domanda, oltre alle complete generalità del richiedente, deve essere specificatamente indicato, il tipo di veicolo che s intende adibire al servizio o adeguata fideiussione assicurativa o bancaria per l acquisto di un nuovo veicolo, l ubicazione della rimessa o similare, la sede o l ufficio nel territorio comunale o nei comuni limitrofi. 2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) Certificato d iscrizione all albo del ruolo provinciale conducenti servizi pubblici non di linea conducenti di autovettura b) Certificazione della natura giuridica della Ditta/o altro inerente l attività di autonoleggio da rimessa c) Attestato di idoneità professionale per dirigere l attività di trasporto di viaggiatori su strada sul territorio nazionale ed internazionale d) Certificato di cittadinanza italiana e) Certificato di residenza f) Certificato di nascita g) Codice fiscale/partita IVA h) Fotocopia della patente di categoria richiesta, con relativo C.A.P. i) Dichiarazione attestante la sussistenza di una adeguata dotazione di personale abilitato all espletamento del servizio stesso e con l impegno di comunicare ogni successiva variazione al Comune 2. In luogo delle certificazioni di cui alle lettere a, b, d, e, f, g, può essere prodotta idonea autocertificazione di cui alla legge n. 15/1968 e D.P.R n j) Documentazione d eventuali titoli di preferenza di cui all art.7 del presente regolamento. 3. Qualora la domanda sia presentata da una Società i documenti di cui sopra devono essere prodotti da parte e in nome dei legali rappresentanti della Società. 4. La stessa dovrà produrre il certificato di iscrizione rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale competente; anche la predetta certificazione potrà essere sostituita da autocertificazione. Art.6 Impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza Non può essere rilasciata licenza a chiunque: Sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un arte o l incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma della vigente disciplina Sia incorso in provvedimenti o sottoposto a procedimenti che comportino l interdizione da una professione o arte Sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione Sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza d esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte d altri Comuni. Sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione 5

6 Art.7 Titoli Preferenziali 1. In presenza di una plurità di domande di rilascio di licenza, la preferenza è data secondo il seguente ordine: a) Titolari di licenza da noleggio autobus con conducente, con riferimento a singoli veicoli e che intendono ampliarne il parco, punti quattro b) Possesso della residenza o sede legale ed operativa in questo Comune, punti tre. c) Concessionari di pubblico servizio di trasporto di alunni e scolari per conto di questa Amministrazione Comunale, punti due d) Cooperative o consorzi d interesse del settore, punti uno. e) Valutazione della qualità degli automezzi: fino a tre punti in ragione proporzionale al livello di vetustità dei mezzi, assegnando punti zero al richiedente con il veicolo di più remota immatricolazione Le domande accompagnate da fideiussione per l acquisto del mezzo saranno valutate con il parametro fisso di punti uno. 2. In assenza delle condizioni di cui sopra, criterio preferenziale è la maggiore anzianità d effettivo servizio espletato nel trasporto di persone. Art.8 Rilascio della licenza 1. La licenza comunale d esercizio è rilasciata dal Responsabile del Servizio dopo l espletamento della gara di cui all art.5, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche del veicolo da immatricolare per il servizio di noleggio da rimessa. La licenza è rilasciata entro 30gg. dalla data di approvazione della graduatoria. 2. La Ditta o la Società assegnataria della licenza ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 90 giorni dalla data di notifica dell avviso di assegnazione della licenza stessa. 3. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo d altri 120 gg. ove l assegnataria dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per causa ad essa non imputabile. 4. Nel caso in cui la ditta intenda utilizzare un nuovo veicolo, essa dovrà comunque dimostrare di aver provveduto all ordinazione entro 60 gg. dalla notifica dell avviso di assegnazione della licenza. Art.9 Prescrizione d'esercizio 1. Nell esercizio dell attività di noleggio il titolare della licenza è obbligato a conservare a bordo la seguente documentazione: Dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l autista. Il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la seguente dicitura: per questo servizio sarà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio ed indicante il committente, il percorso, la data d effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio e il numero di targa del veicolo. 6

7 Copia autenticata/originale della licenza comunale di noleggio da rimessa. 2. Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'associazione di categoria e approvate dalla Giunta Regionale. 3. I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno. 4. Sui veicoli adibiti a servizio di rimessa, dovrà essere applicata, nella parte posteriore, una targhetta/adesivo riportante: comune, tipo e numero di licenza, rilasciata dal Comune. Art.10 Durata della licenza La licenza comunale d esercizio ha la durata di 10 anni ed è successivamente rinnovabile per domanda del titolare o degli aventi diritto salvi i casi di sospensione revoca o decadenza, previsti nei successivi articoli 21, 22, 23, 24. Art.11 Trasferibilità e cessione 1. La licenza comunale d esercizio è trasferibile previo accertamento da parte del Comune che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l esercizio dell attività di cui all art.1 e comunque con l assenso espresso del Comune, non prima che siano trascorsi cinque anni dal rilascio. Nel caso di cessazione dell attività la licenza deve essere restituita al Comune che l ha rilasciata. 2. Qualora la licenza sia intestata a ditta individuale, in caso di decesso del titolare, la licenza medesima è trasferita a domanda agli eredi. 3. Al Titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima. 4. In deroga al comma 1, la licenza è trasferibile ad altri, quando il titolare abbia raggiunto il sessantesimo anno di età o sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo o per ritiro definitivo della patente di guida. Art.12 Volture della licenza per causa di morte L erede subentrante deve presentare, pena la decadenza, apposita domanda entro sei mesi dal decesso del titolare ed essere in possesso dei prescritti requisiti. Art.13 Dichiarazione di conferma della licenza 1. La validità della licenza comunale d esercizio di noleggio con conducente è subordinata alla presentazione, entro il mese di gennaio, di comunicazione di prosecuzione dell attività. 7

8 2. Nel caso di mancata presentazione di comunicazione di prosecuzione dell attività si applicano le disposizioni di cui all art.24. Art.14 Sostituzione del veicolo 1. L'eventuale sostituzione del veicolo indicato nella licenza è subordinata alla preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. 2. Essa è rilasciata su istanza del titolare del servizio e a seguito di collaudo del nuovo autoveicolo da parte della Direzione Compartimentale della Motorizzazione Civile. Art.15 Disinfezione periodica degli autoveicoli I veicoli dovranno essere sottoposti a disinfezione presso il competente ufficio ASL o ditta qualificata, con periodicità almeno annuale e in ogni caso quando si abbia avuto notizie di aver trasportato persone affette da malattie infettive. Della venuta disinfezione dovrà essere conservata la documentazione presso la sede della ditta, per un periodo non inferiore a cinque anni. Art.16 Verifiche e controllo veicoli 1. I veicoli adibiti al trasporto pubblico sono sottoposti prima dell immissione in servizio ad una verifica effettuata allo scopo di accertare la rispondenza degli stessi alle indicazioni contenute nella Licenza rilasciata. 2. La verifica di cui sopra è espletata dal Responsabile del Servizio ovvero da personale da quello incaricato 3. Le verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico. 4. Ove il veicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell autoveicolo stesso entro un termine fissato caso per caso, si procederà alla sospensione della licenza. 5. Non possono essere immatricolati veicoli ad uso autonoleggio da rimessa che abbiano un anzianità superiore ad anni 15 dalla prima immatricolazione. Art.17 Tariffe 1. Le tariffe minime da applicare nel servizio di noleggio sono quelle approvate dalla Giunta Regionale per proposta delle Associazioni di categoria. 8

9 2. Il non rispetto delle tariffe minime di cui al comma precedente comporta, previa diffida scritta, la sospensione della licenza. CAPO III NORME DI COMPORTAMENTO Art.18 Doveri generali dei conducenti I conducenti dei veicoli in servizio d autonoleggio hanno l obbligo: di tenere un comportamento corretto di curare che il veicolo sia sempre in condizioni d efficienza e sicurezza Art.19 Atti vietati ai conducenti Oltre agli atti di cui al D.lgs n.285, ai conducenti degli autoveicoli à vietato: Far salire sull automezzo (in qualsiasi momento) persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, se non con il loro consenso. Tenere sull autoveicolo cose ingombranti o animali. Adibire l autoveicolo ad uso diverso da quello destinato, esempio: vendita, esposizione merci, ecc... Fermare l autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore o d evidente pericolo. Fare schiamazzi, usare espressioni o tenere atteggiamenti volgari o sconvenienti. Art.20 Reclami Chiunque abbia motivo di lamentarsi del servizio potrà presentare reclamo scritto al Responsabile del Servizio, il quale, previo accertamento e sentito l interessato, adotterà le opportune prescrizioni. CAPO IV SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA LICENZA 9

10 Art.21 Sospensione della licenza Il Responsabile del Servizio, sentito l interessato, ha la facoltà di sospendere per un periodo massimo di 30gg. la licenza d esercizio in caso d infrazione a norma di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza e precisamente: Sia stato sostituito l autoveicolo senza preventiva autorizzazione di cui art.14. Non sia stata effettuata la disinfezione dell autoveicolo di cui art.15. Non siano state osservate le prescrizioni di cui all art.17. Non siano state osservate per almeno due volte le prescrizioni di cui all art.19. Sia stata intrapresa altra attività che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio da parte del Titolare della licenza. Qualora il titolare della licenza non abbia osservato l obbligo di comunicare al Comune le intervenute variazioni del personale (art.5, comma 1, lettera i)). Qualora il titolare contravvenga agli obblighi di cui all art.9 del presente regolamento. Art.22 Revoca della licenza 1. Il Responsabile del Servizio, sentito l interessato revoca la licenza nei seguenti casi: a) Se il titolare della licenza abbia affidato la guida dell autoveicolo a persona che non sia in possesso d abilitazione professionale. b) Quando il titolare abbia interrotto ingiustificatamente il servizio per un periodo di gg.60 consecutivi. c) Quando a seguito d infrazione di cui all art.21, il titolare abbia subito negli ultimi tre anni la sospensione di licenza per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni. d) Qualora il titolare venga a trovarsi in una della condizioni di cui all art.6 del presente regolamento. 2. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi con diffida scritta. Art.23 Sospensione breve della licenza Il Responsabile del Servizio, nei casi di particolare gravità, potrà sospendere provvisoriamente la licenza d esercizio con effetto immediato e senza l'obbligo di sentire l interessato. Ove venga disposta la sospensione con effetto immediato, il procedimento per l emanazione della revoca ovvero per la dichiarazione di decadenza, dovrà essere concluso entro i 30 giorni successivi. Art.24 Decadenza della licenza 1. La Licenza comunale d esercizio decade nei seguenti casi: a) Per mancato inizio del servizio come previsto dall art.8 del presente regolamento. 10

11 b) Per mancata presentazione di comunicazione di prosecuzione dell attività al Comune come da art.13 del presente regolamento, previa comunicazione di avviso a presentare tale dichiarazione entro 15 gg. c) Per il venire meno delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio della licenza di cui all art.1 del presente regolamento. d) Per diniego o revoca della licenza di cui all art.86 del T.U n.773 o del certificato d iscrizione previsto dall art.121 del citato T.U. e) Quando al titolare venga a mancare uno dei requisiti prescritti per svolgere l esercizio 2. La decadenza è dichiarata con provvedimento del Responsabile del Servizio ed ha effetto dalla data di notifica del provvedimento all interessato. TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Art.25 Vigilanza e sanzioni 1. Le violazioni delle norme relative alla disciplina del presente regolamento sono accertate, oltre che dagli organi di Polizia, dal Responsabile del Servizio. 2. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato, sono soggette, indipendentemente dai provvedimenti disciplinari di revoca e di sospensione della licenza, alle sanzioni amministrative di cui agli articoli 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3 marzo n.383 e della legge n.689. Art.26 Rinvio ad altre norme legislative e regolamentari Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni richiamate all art.1 dello stesso ed alle norme attinenti ed agli altri Regolamenti Comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento. Art.27 Entrata in vigore del Regolamento e abrogazione delle norme preesistenti Con l'entrata in vigore dei presente Regolamento, che avverrà dopo la prescritta approvazione Consiglio Comunale e la successiva pubblicazione per la durata di 15 giorni all'albo pretorio, è abrogato il precedente Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 248 del Art.28 Autorizzazione al trattamento dei dati personali Le informazioni e i dati personali già acquisite ovvero da acquisire nello svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento saranno utilizzati per la definizione del procedimento medesimi e, 11

12 ove necessario, per l esercizio delle funzioni istituzionali del comune previste dalle leggi o dai regolamenti. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall art. 13 della legge 31 dicembre 1996, nr. 675 e successive modificazioni. Per la trattazione dei procedimenti, no si prevede l'acquisizione di dati concernenti l origine razziale o etnica, le convinzioni religiose filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche l adesione a partiti e/o sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale ovvero idonei a rivelare la vita sessuale dell interessato. E, al contrario, possibile che siano trattati dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dell interessato ai fini della verifica dell'idoneità all'esercizio del servizio e ai fini della predisposizione delle misure necessarie a garantire il servizio stesso anche nei confronti delle persone portatrici di handicap. Ove, nel corso del procedimento, si rivelasse indispensabile l acquisizione ed il trattamento di dati compresi nelle categorie prima elencate, e l acquisizione non sia prevista specificamente da norme di legge, questa Amministrazione provvederà al trattamento richiedendo all'interessato i dati necessari. Per tali dati, pertanto, non si procederà all acquisizione d ufficio tranne nel caso in cui gli stessi non siano contenuti in albi o registri pubblici. La comunicazione dei dati sarà interpretata come consenso al trattamento. Nel caso in cui i dati richiesti siano essenziali per la positiva conclusione del procedimento, la mancata comunicazione nei termini assegnati comporterà l archiviazione o il non accoglimento ovvero, secondo i casi, l'applicazione delle misure restrittive previste dal regolamento. Per il trattamento dei dati sensibili la cui acquisizione non è specificamente prevista dalla legge o, sulla base di questa, da atti dell amministrazione, viene data comunicazione al Garante. Notizie sulla conservazione dei dati personali I dati, oltre che in forma cartacea, saranno immessi nel sistema informativo comunale. Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro-tempore, domiciliato presso la sede municipale. Il responsabile per il trattamento dei dati acquisiti nella trattazione del procedimento oggetto della presente comunicazione è il responsabile del procedimento o del servizio. Tutti i dati e i documenti detenuti dalla pubblica amministrazione sono soggetti alla disciplina dell accesso prevista in generale dalle leggi 142 e 241 del

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