TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

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1 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO Sentenza n. 264 del 13/11/ ANNO Sentenza n. 165 dell 11/05/ ANNO Sentenza n. 222 del 08/06/

2 ANNO 2013 Sentenza n. 264 del 13/11/2013 Massima sentenza Risulta palese, dunque, che la previsione impugnata determina un ingiustificata compressione dell assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea e favorisce (per tale sola loro condizione) quei richiedenti già da tempo localizzati nel territorio regionale, con ciò violando anche il principio di parità di trattamento (id est, di non discriminazione: sentenze n. 339 e n. 213 del 2011), sotteso alla previsione dell art. 49 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, in tema di libertà di stabilimento (sentenze n. 340 e n. 180 del 2010). Scheda descrittiva della sentenza La Corte a seguito di ricorso governativo dichiara l illegittimità costituzionale dell articolo 6, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise 13 novembre 2012, n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21) per violazione dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario in materia in materia di tutela della concorrenza (art.117, comma 1 Cost.). Tale disposizione prevede tra gli altri requisiti richiesti per l iscrizione all istituito ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea prevede, alla lettera b), che i soggetti che aspirino all iscrizione medesima debbano «essere residenti in un comune compreso nel territorio della Regione da almeno un anno ed avere la sede legale dell impresa nel territorio regionale». Alla dichiarazione della illegittimità di tale disciplina la Corte perviene osservando che: -la previsione della necessità al fine di ottenere l iscrizione del richiedente in un ruolo che costituisce, a sua volta, requisito indispensabile per il rilascio dei titoli per l esercizio della specifica attività (art. 4, comma 5, citato) della residenza (per di più) protratta per un anno (ovvero dell ubicazione della sede legale) nel territorio regionale determina una palese discriminazione tra soggetti o imprese, operata sulla base di un mero elemento di localizzazione. - la normativa regionale si traduce in una limitazione al libero ingresso di lavoratori o imprese nel bacino lavorativo regionale, in danno dei cittadini dell Unione europea, nonché dei cittadini italiani residenti in altre Regioni; - la misura protezionistica introdotta dal legislatore regionale incide sulla libertà di stabilimento, così vulnerando l evocato parametro costituzionale, che impone l esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni nel rispetto, tra l altro, dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario determinando un ingiustificata compressione dell assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea e favorendo (per tale sola loro condizione) quei richiedenti già da tempo localizzati nel territorio regionale, con ciò violando anche il principio di parità di trattamento (id est, di non discriminazione: sentenze n. 339 e n. 213 del 2011), sotteso alla previsione dell art. 49 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, in tema di libertà di stabilimento (sentenze n. 340 e n. 180 del 2010). Torna indice

3 ANNO 2007 Sentenza n. 165 dell 11/05/2007 Scheda descrittiva della sentenza In via preliminare, la Corte costituzionale, con sentenza n. 165 del 2007, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 1, comma 368, lettera b), numero 1, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), promossa, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna sostenendo che l impugnazione di una legge statale è ammissibile soltanto nell ipotesi in cui sussista una compressione delle competenze legislative regionali. Tale compressione non è stata denunciata dalla regione ricorrente e, pertanto, la Corte costituzionale, come sopra accennato, ha dichiarato la questione inammissibile. Parimenti inammissibile risulta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 369 promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana in quanto le censure addotte dalla ricorrente non sono sorrette da specifiche motivazioni. Nel merito, la Corte ha ritenuto incostituzionali numerose disposizioni della legge finanziaria 2006 sancendo la necessità di una partecipazione attiva da parte delle regioni a tutti gli interventi di sviluppo economico dei distretti produttivi e rurali definiti dalla suddetta disposizione statale come «libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali» (comma 366). La Consulta ha precisato che l'oggetto e la finalità delle norme impugnate non permettono di ritenere che la relativa disciplina sia riconducibile ad una materia, lo sviluppo economico, che sarebbe riservata alla competenza residuale delle Regioni. La locuzione, infatti, costituisce una espressione di sintesi, meramente descrittiva, che comprende e rinvia ad una pluralità di materie. In tal senso, è significativo che già il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nel delegare numerose funzioni alle Regioni, contemplava in un apposito Titolo (il II) le funzioni inerenti allo «sviluppo economico e attività produttive», precisando tuttavia che allo stesso erano riconducibili una pluralità di materie: agricoltura e foreste, artigianato, industria, energia, miniere e risorse geotermiche, ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fiere e mercati e commercio, turismo ed industria alberghiera (art. 11, comma 2). L'art. 117 Cost. contempla molteplici materie caratterizzate da una palese connessione con lo sviluppo dell'economia, le quali sono attribuite sia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, Cost.), sia a quella concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), o residuale (art. 117, quarto comma, Cost.) delle Regioni. Tuttavia, proprio in quanto le disposizioni impugnate sono dirette a realizzare una complessa manovra concernente lo sviluppo dell'economia e del sistema produttivo italiano, esse incidono anche su materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni, sia concorrente (quale la «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi»), sia residuale (quali il commercio, l'industria, l'artigianato). Analogamente, l'attività della Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione pur se non imprescindibilmente connessa ai distretti produttivi è

4 riconducibile a materie spettanti alla competenza legislativa concorrente delle Regioni (in particolare, alla ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi) ed a quella residuale (industria). Il comma 368, lettera d), attribuisce infatti a detta Agenzia, tra gli altri, i compiti di provvedere alla «diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali», nonché di promuovere «l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale», anche stipulando «convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità». Inoltre l'attrazione delle funzioni amministrative nel novero delle competenze statali, mediante la chiamata in sussidiarietà, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, è ammissibile soltanto in presenza di un intervento legislativo che prevede forme di leale collaborazione con le Regioni. Quest'ultima condizione, nel caso di specie, non risulta osservata, mentre la circostanza che le norme impugnate «trovano applicazione in via sperimentale» (art. 1, comma 371, della legge n. 266 del 2005) non vale ad escluderne l'idoneità a recare vulnus alle competenze regionali. Tutto ciò premesso la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle seguenti disposizioni della legge finanziaria 2006: - dell'art. 1, comma 366, nella parte in cui non prevede che le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi siano definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Regioni interessate;dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 368, lettera b), numero 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui non prevede che le modalità applicative della norma siano stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; - dell'art. 1, comma 368, lettera b), numero 2, nella parte in cui non prevede che le modalità applicative della norma siano stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; - dell'art. 1, comma 368, lettera d), numero 4, nella parte in cui non prevede che criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali della Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione siano definiti con decreti di natura non regolamentare della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Torna indice

5 ANNO 2005 Sentenza n. 222 del 08/06/2005 Scheda descrittiva della sentenza Con sentenza 8 giugno 2005 n. 222 la Corte costituzionale si è pronunciata sul ricorso promosso dalla Regione Emilia-Romagna sull articolo 4, comma 157, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2004). Tale disposizione prevede, tra l altro, che per il conseguimento dei risultati di maggiore efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che la dotazione del fondo per l anno 2004 è fissata in 33 milioni di euro. Inoltre viene disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma. La ricorrente formula specifica censura avverso le seguenti e previsioni: 1) l istituzione di un Fondo ministeriale separato e con destinazione vincolata, in materia di competenza residuale delle Regioni, poiché nel nuovo sistema della finanza regionale di cui all art. 119 Cost., per il finanziamento delle normali funzioni di Regioni ed enti locali lo Stato non potrebbe proseguire nella pratica di trasferimento diretto di risorse per scopi determinati dalla legge statale, in base a criteri stabiliti, nell ambito della stessa legge, dall amministrazione dello Stato. A sostegno della propria doglianza la ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte (in particolare, le sentenze n. 49 e n. 16 del 2004 e n. 370 del 2003); 2) le modalità di riparto delle risorse contemplate nella disposizione impugnata dovrebbero essere decise con DPCM, sentita la Conferenza unificata. Ad avviso della ricorrente tale strumento collaborativo non corrisponderebbe infatti alle ben più intense modalità di leale collaborazione che sarebbero state indicate dalla Corte nella sentenza n. 16/2004, dove si richiama la necessità per il caso in cui i trasferimenti non possano essere disposti senza vincoli di destinazione specifica di passare attraverso il filtro dei programmi regionali, coinvolgendo dunque le Regioni interessate nei processi decisionali concernenti il riparto e la destinazione dei fondi. Pertanto il citato decreto dovrebbe essere adottato previa intesa con la Conferenza stessa. La Regione conclude precisando che l impugnazione non coinvolge i contributi disposti dal terzo periodo del comma impugnato, in quanto essi costituiscono rimborso di contributi non dovuti. Il giudice delle leggi ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato, nei termini di seguito esposti. La materia del trasporto pubblico locale rientra nell ambito delle competenze residuali delle Regioni di cui al quarto comma dell art. 117 Cost., come reso evidente anche dal fatto che, ancor prima della riforma del Titolo V della Costituzione, il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) aveva ridisciplinato l intero settore, conferendo alle Regioni ed agli enti locali funzioni e compiti relativi a tutti i servizi pubblici di trasporto di interesse

6 regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati» ed escludendo solo i trasporti pubblici di interesse nazionale (cfr., in particolare, gli artt. 1 e 3). Inoltre prosegue la Corte- il legislatore statale non può porsi in contrasto con i criteri e i limiti che presiedono all attuale sistema di autonomia finanziaria regionale, delineato dal nuovo art. 119 della Costituzione, che non consentono finanziamenti di scopo per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza statale: nell ambito del nuovo Titolo V della Costituzione non è quindi di norma consentito allo Stato prevedere propri finanziamenti in ambiti di competenza delle Regioni, né istituire fondi settoriali di finanziamento delle attività regionali. Le eccezioni a questo divieto sono possibili solo nell ambito e negli stretti limiti di quanto previsto negli artt. 118, primo comma, Cost., 119, quinto comma, 117, secondo comma, lettera e), Cost. Ne consegue che va dichiarata la illegittimità costituzionale dell art. 4, comma 157 della legge finanziaria 2004, nella parte in cui non prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui fa riferimento la disposizione in questione sia adottato sulla base di un a vera e propria intesa con la Conferenza unificata di cui all art. 8 del d.lgs. n. 281 del Ad avviso della Corte lo strumento dell intesa è costituzionalmente necessario, al fine di assicurare in modo adeguato la leale collaborazione fra le istituzioni statali e regionali. La Corte ha ritenuto insufficiente il meccanismo previsto dalla disposizione de quo, che ai fini della emanazione del D.P.C.M. per la ripartizione del fondo e a differenza di quanto previsto dall art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 422 del 1997 si limita a richiedere che sia sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, riducendo in tal modo gli spazi di autonomia riconosciuti alle Regioni nel complessivo sistema di finanziamento del trasporto pubblico locale. Torna indice

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