Pertanto, colui che desidera iniziare un'attività agrituristica dovrà verificare, regione per regione, con riferimento a quella ove intende operare,
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- Antonina Cappelletti
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1 Viene posto quesito inerente all attività agrituristica, con particolare riferimento alle tipologie di locali che possono essere utilizzati per lo svolgimento di tale attività, per meglio comprendere se sia possibile anche l utilizzo di nuove costruzioni e non solo di quelle già esistenti nel fondo. Il problema sottoposto all esame del Servizio di consulenza riguarda la successione di leggi nel tempo dovuta all introduzione nel nostro ordinamento della Legge 20 febbraio 2006, n. 96, ( Disciplina dell agriturismo ) e specificatamente dell interpretazione dell art. 3 della suddetta legge in relazione all art. 5 comma 4 della legge regionale del Piemonte n. 38/1995, ad oggi ancora in vigore. 1. Tale interrogativo nasce prima di tutto dall esigenza di trovare il necessario coordinamento tra le fonti normative statali e regionali in materia di agriturismo. A livello statale la Legge 5 dicembre 1985, n. 730, è stata completamente abrogata dalla nuova Legge 20 febbraio 2006, n. 96, che all art.14, relativo alle norme transitorie e finali, ha previsto da un lato l abrogazione della L. 730/1985 e dall altro l obbligo per le Regioni di uniformare ai principi fondamentali contenuti nella legge le proprie normative in materia di agriturismo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della L. 96/2006. Quest ultima parte della norma è stata però dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 339 del 12 ottobre A livello regionale, ad oggi in Piemonte è ancora in vigore la L.R. n. 38/1995 e, pertanto, è a tale quadro normativo e al necessario coordinamento tra le due leggi che bisogna guardare per interpretare ed applicare le disposizioni esistenti. In realtà, per completezza, occorre precisare che la nuova legge statale ha subito numerose modifiche in forza della predetta sentenza della Corte costituzionale n. 339/07 per violazione del principio della competenza regionale. Infatti molte disposizioni sono state ritenute lesive delle competenze regionali per la parte relativa al rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di agriturismo, con la conseguenza che le regioni devono uniformarsi unicamente ai principi i quali siano espressione della potestà legislativa esclusiva o concorrente dello Stato. Per effetto di questo importante intervento, la legge n. 96 del 2006 di riforma del comparto deve essere integrata dalle norme regionali, rimanendo però nel suo complesso valida, prevedendo esclusivamente la necessaria connessione tra l'impresa agricola e l'esercizio delle attività agrituristiche, ma senza limiti e obblighi di complementarietà all'esercizio delle attività tipicamente agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali).
2 Pertanto, colui che desidera iniziare un'attività agrituristica dovrà verificare, regione per regione, con riferimento a quella ove intende operare, le disposizioni specifiche relativamente alle modalità di esercizio, di natura igienico-sanitarie, la disciplina amministrativa e le modalità di abilitazione all'esercizio. Per quanto concerne la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in tale materia, occorre premettere che prima della riforma del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione ad opera della legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, il potere legislativo in materia agrituristica oggettivamente intermedia tra agricoltura e turismo - era ripartito tra Stato e Regioni ordinarie, che concorrevano alla disciplina del settore: il primo stabilendo i principi fondamentali mediante leggi statali definite leggi quadro o leggi cornice ; le seconde applicandoli, formulando con leggi regionali disposizioni più di dettaglio, secondo i propri orientamenti e le specifiche esigenze locali. Questo sistema serviva ad impedire che emergessero, in materia, regolamentazioni troppo differenziate tra una Regione e l altra. Venne così alla luce la legge statale 5 dicembre 1985, n. 730 (disciplina dell agriturismo),considerata sostanzialmente come legge quadro per il settore dell agriturismo, che diventò il principale punto di riferimento per la legislazione regionale. In seguito alla riforma costituzionale del 2001, diretta a snellire i poteri statali a tutti i livelli, incluse le competenze legislative, la situazione è cambiata profondamente. Infatti allo Stato, fino ad allora titolare di una potestà legislativa generale, sono state attribuite le competenze nelle materie elencate nell art. 117, comma 2, Cost., mentre alle regioni spetta una competenza concorrente nelle materie elencate nel comma 3 dell art. 117 Cost., esercitata però nei limiti della cornice dei principi fondamentali dettati dallo Stato. Le Regioni, con l entrata in vigore del nuovo art. 117 della Costituzione, hanno quindi acquisito per il settore dell agriturismo (o meglio, per l agricoltura e il turismo, materie nel cui ambito è riconducibile l agriturismo) una competenza legislativa esclusiva, piena. In altri termini, non sono più soggette nell esercitare le loro competenze legislative in materia al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi quadro dello Stato: questo, perché l agriturismo è riconducibile alla materia dell agricoltura che nel mutato quadro costituzionale è scomparsa dal 2 e 3 comma dell art. 117 Cost. ed è da ascriversi alla competenza residuale regionale. Proprio sulla base di questi presupposti la Corte Costituzionale è intervenuta a dichiarare con la già citata sentenza n. 339/07 - l illegittimità di numerose norme contenute nella Legge statale 96/2006. Nonostante l agriturismo sia diventato materia di esclusiva competenza regionale, viene
3 configurata comunque la possibilità di mantenere un quadro di criteri e standard minimi comuni, mediante forme di intesa Stato-Regioni; inoltre va tenuto conto che senza dubbio la disciplina dell attività agrituristica attiene anche altre materie, attribuite alla competenza esclusiva (regime fiscale applicabile, la tutela dell ambiente, dell ecosistema e dei beni culturali) o concorrente (il governo del territorio, la tutela della salute e l alimentazione, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali e ambientali). 2. Nel quesito sottoposto al Servizio di Consulenza regionale si chiede nello specifico se vi sia contrasto tra la disciplina statale di cui all art. 3 L. 96/2006 e la disposizione contenuta nell art. 5, comma 4, della L.R. 38/1995, e se in virtù di questo eventuale contrasto sia ammissibile l utilizzo di locali di nuova costruzione da parte di imprenditori agricoli per lo svolgimento di attività agrituristica. L art. 3 della legge statale - relativo ai locali per attività agrituristiche - così dispone: Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell imprenditore agricolo ai fini dell esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali ; mentre la L.R. n. 38 del all art. 5 comma 4 espressamente prevede Per l esercizio delle attività agrituristiche possono essere effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché gli interventi necessari per la fornitura dei servizi igienico sanitari ai turisti dotati di tende o caravan, in conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici. Non possono essere utilizzate nuove costruzioni per l attività agrituristica. A tal proposito è necessario svolgere un interpretazione dell art. 3, comma 1, L. 96/2006, alla luce del fine stesso della legge, nonché delle norme che dettano i principi generali per la corretta interpretazione della legge. In primo luogo si rileva che già la L. 5 dicembre 1985, n. 730, ora abrogata, era stata emanata con il fine di disciplinare più compiutamente le attività agrituristiche, promuovendo idonee forme di turismo nelle campagne per favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo,
4 attraverso un miglior utilizzo del patrimonio rurale naturale ed edilizio, nonché la conservazione e la tutela dell ambiente. Con la L. 96/2006 si precisa ulteriormente che costituisce finalità peculiare della Repubblica, la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio; b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali; ( ) e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche; ( ) In entrambe le leggi è evidente la volontà di procedere attraverso l attività agrituristica al recupero del patrimonio edilizio rurale esistente. Ne consegue che anche solo dall analisi delle finalità della legge non sembra condivisibile un eventuale interpretazione dell art. 3 nel senso di ritenere possibile l utilizzo di nuove edificazioni per fini agrituristici. Passando a considerare i criteri che nel nostro ordinamento devono essere utilizzati per l interpretazione della legge, ex art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, è bene ricordare che nell applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore. Nel caso in esame, a norma dell art. 3 della L. 96/2006 possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo. Spetterà poi alle regioni disciplinare gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell imprenditore agricolo ai fini dell esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche ed architettoniche. Pertanto possono essere destinati all attività agrituristica innanzitutto i locali abitativi ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare sono stabiliti dalle regioni, tenendo conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici. Da tutti questi elementi non può non emergere che, come già avveniva prima della modifica del titolo V della Costituzione, ma ancora oggi, anche alla luce della nuova legge statale, lo Stato - appunto - può dettare i principi generali in materia di governo del territorio, ma spetta sempre alle regioni la disciplina di dettaglio. Inoltre occorre tenere in considerazione che si tratta di edifici già esistenti e non nuovi, perché, diversamente argomentando, si snaturerebbe il fine stesso della norma urtando contro i principi
5 di interpretazione della legge che, come poc anzi si è visto, prevedono di considerare anche l intenzione del legislatore. Non risultano reperibili pronunce giurisprudenziali specifiche relative all art. 3 della L. 96/2006,con riferimento all espressione legislativa esistente ; esistono alcuni approfondimenti e commenti su detta legge che paiono non lasciare dubbi al riguardo. Si segnala che, recentemente, la regione Lombardia si è uniformata con una propria legge, la L.R. 8 giugno 2007 n. 10, ai principi della legge statale: ciò è avvenuto senza neppure mettere in dubbio il fatto che possano essere utilizzati solo gli immobili già esistenti e, quindi, escludendo quelli eretti ad hoc. Tale legge si preoccupa invece, all art. 6 Locali da utilizzare nell attività agrituristica - di specificare quali edifici sono da considerarsi esistenti: 1.Sono da considerare esistenti gli edifici che fanno parte del nucleo centrale dell azienda agricola o posti nelle sue immediate vicinanze (.) 2. La ristrutturazione degli immobili rurali esistenti da destinare ad uso agrituristico di cui al comma 1 nonché dei fabbricati distaccati, può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro conservativo o di miglioramento e attraverso ampliamenti necessari all adeguamento igienico-sanitario e tecnologico. E evidente l esclusione della nuova edificazione. * * * * Si deve dunque concludere nel senso che ad oggi è sicuramente ancora in vigore la disposizione contenuta nell art. 5, comma 4, della L.R. Piemonte n. 38/1995, rispetto alla quale non sono ravvisabili contrasti capaci di determinare abrogazioni nel testo dell art. 3 l. statale 96/2006. Pertanto, si ritengono non ammissibili, per l esercizio dell attività agrituristica, la realizzazione e l utilizzo di locali di nuova costruzione.
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