Vengono richiesti alcuni distinti pareri su questioni attinenti all edificazione nel territorio agricolo.

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1 Parere n. 50/ Edificazione su territorio agricolo Vengono richiesti alcuni distinti pareri su questioni attinenti all edificazione nel territorio agricolo. Si precisa che le risposte ai quesiti posti vengono formulate esclusivamente sulla base della normativa di P.R.G.C. indicata e riportata dal Comune, in assenza di disamina di altre eventuali disposizioni normative operanti presso l ente. I. In merito ai disposti di cui all art. 25 della L.R. n. 56/1977 e, in particolare, con riguardo al comma 12 - ove viene stabilita in mc la cubatura massima per la realizzazione della residenza al servizio dell azienda agricola il Comune chiede di sapere se tale disposto normativo comporta che nel caso l abitazione sia esistente, comunque l imprenditore agricolo può ampliare la propria abitazione fino a raggiungere i 1500 mc. ; se nel caso i proprietari dell abitazione fossero due, uno imprenditore agricolo e l altro no, può sempre ampliare o costruire da nuovo a titolo dell imprenditorialità rurale ; infine nel caso un azienda agricola sia composta da un uomo con i suoi due figli, l abitazione a titolo principale può essere realizzata costituita da tre alloggi (uno per lui e due per i suoi figli) rispettando il parametro dei 1500 mc.. Si ritiene di dover riferire quanto segue. In relazione al primo quesito, va rilevato che nulla osta a che l imprenditore agricolo già dotato della propria abitazione in area agricola provveda all ampliamento edilizio di questa, nel rispetto degli indici di densità fondiaria di cui al comma 12 dell art. 25 L.R. n. 56/1977, nonché nel rispetto del limite massimo di cubatura di cui all ultimo capoverso di tale comma ( In ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell azienda non devono nel complesso superare un volume di 1500 mc ). 1-7

2 In relazione al secondo quesito, va osservato che la situazione ipotizzata dal Comune richiedente in merito alla contitolarità dell abitazione, presuppone, in ogni caso, che l imprenditore agricolo abbia al fine di realizzare la propria abitazione vincolato i propri terreni ai sensi dell art. 25, comma 7, della L.R. n. 56/1977 e abbia rispettato gli indici fondiari di cui al successivo comma 12: in tale situazione, deve ritenersi che l imprenditore agricolo possa ampliare la propria abitazione nonostante la cointestazione dell immobile sempre nel rispetto dei commi summenzionati e, in ogni caso, nel limite di 1500 mc. In relazione al terzo quesito, relativo al caso di un azienda agricola costituita dall imprenditore agricolo e dai suoi due figli, deve ritenersi senza dubbio che l abitazione possa essere realizzata dall imprenditore agricolo come costituita da tre alloggi, nei limiti di cui all art. 25, comma 12, della L.R. n. 56/1977 e, in ogni caso, senza superare il limite massimo di 1500 mc. II. Il Comune segnala che l art. 13 ( Aree agricole ) delle vigenti N.T.A. stabilisce che nella ristrutturazione dell edificio abitativo potrà essere utilizzata anche la porzione di strutture tecniche originariamente destinate al servizio agricolo con esclusione delle tettoie quando le suddette strutture siano sostanzialmente incorporate nella parte abitativa e l intervento sia tecnicamente indispensabile per recuperare condizioni di abitabilità minime in funzione di residenze unifamiliari. Il Comune chiede di sapere se nel caso fosse presente un portico antistante la propria abitazione, il proprietario può recuperarlo chiudendolo con tamponamenti. Va precisato che la norma menzionata dal Comune concerne gli interventi sulle costruzioni agricole esistenti e va interpretata ed applicata in relazione ai disposti antecedenti la norma stessa, i quali prevedono che gli edifici originariamente abitativi possono essere restaurati o ristrutturati, demoliti e/o ricostruiti nel rispetto degli indici di zona. Gli interventi di ricostruzione sono limitati ai soli soggetti di cui al precedente 2 comma. Pertanto, nel caso di edifici originariamente abitativi, oggetto di intervento di ristrutturazione edilizia, deve ritenersi che la norma consenta il recupero di un portico antistante il fabbricato 2-7

3 preesistente purchè lo stesso presenti le caratteristiche indicate nella norma stessa, tra le quali, dunque, la necessità che si tratti di struttura tecnica incorporata nella parte abitativa del fabbricato e non costituita, viceversa, da una semplice tettoia. In merito alla possibilità di recupero del portico tramite la sua chiusura con tamponamenti, valgono le considerazioni svolte da questo Servizio di Consulenza nel precedente parere già redatto a seguito di analogo quesito posto dal Comune richiedente: Va segnalato il seguente orientamento giurisprudenziale: In materia urbanistica il presupposto per l esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di almeno un piano base e due superfici verticali contigue, così da ottenere una superficie chiusa su un minimo di tre lati (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, n. 2484); in materia urbanistico-edilizia il presupposto per l esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di (almeno) un piano di base e due superfici verticali contigue, così da ottenere appunto una superficie chiusa su un minimo di tre lati (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, n. 2725); le terrazze a livello incassate nel corpo dell edificio costituiscono corpo dell edificio stesso e contribuiscono quindi alla determinazione del volume (nella specie, è stato affermato che i balconi chiusi su tre lati costituiscano superficie coperta e quindi concorrano alla determinazione del volume edificato) (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3381). Il requisito della chiusura su tre lati non è indicato espressamente nella norma menzionata dal Comune: deve, tuttavia, ritenersi che la norma stessa vada letta ed interpretata alla luce del principio giurisprudenziale dianzi richiamato.. ai fini del recupero abitativo delle strutture tecniche indicate nelle N.T.A. del P.R.G.C., tali strutture devono costituire già un ingombro volumetrico precisamente individuato: non a caso, infatti, la norma precisa che tali strutture devono essere sostanzialmente incorporate nel nucleo abitativo preesistente e che le stesse non sono individuabili nelle semplici tettoie. Deve, dunque, ritenersi in via esemplificativa che non sia possibile il recupero a fini abitativi di un portico (seppur destinato al servizio agricolo), inteso quale struttura edilizia aperta. Pertanto, deve ritenersi che il recupero del portico antistante il fabbricato agricolo possa legittimamente avvenire senza costituire nuova volumetria, tramite intervento di ristrutturazione edilizia, soltanto nel caso in cui tale struttura sia chiusa su almeno tre lati, ferme restando le 3-7

4 ulteriori condizioni imposte dalla norma contenuta nell art. 13 delle vigenti N.T.A. Il Comune chiede, inoltre di sapere sempre con riguardo a tale argomento se le tettoie menzionate nel richiamato art. 13 possono essere recuperate solo se il proprietario è imprenditore agricolo. Deve ritenersi che le tettoie esistenti in area agricola possano essere oggetto di interventi edilizi anche da parte di soggetti non imprenditori agricoli, purchè vengano rispettate le condizioni previste dal medesimo art. 13 delle vigenti N.T.A. : Gli interventi sulle costruzioni agricole esistenti sono vincolati alle seguenti prescrizioni: a) è sempre consentito il consolidamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria; b) le strutture tecniche isolate o non congiunte con un nucleo originariamente abitativo devono mantenere l originaria destinazione d uso. Deve, dunque ritenersi, sulla base della norma richiamata, che il soggetto non imprenditore agricolo possa effettuare sulle tettoie già esistenti in area agricola i limitati interventi di cui sopra e, in nessun caso, possa mutarne la destinazione d uso: diversamente, infatti, verrebbe meno la conformità al P.R.G.C. vigente. III. Il Comune chiede inoltre di sapere se, in area agricola di P.R.G.C., il soggetto che non è imprenditore agricolo può comunque recuperare un portico aperto tramite il recupero dei rustici (L.R. n. 9/2003) e se il portico deve essere chiuso su tre lati perché costituisca un volume da recuperare. La L.R. n. 9/2003 ( Norme per il recupero funzionale dei rustici ) promuove, come indicato all art. 1, il recupero dei rustici a solo scopo residenziale, stabilendo che Ai fini della presente legge si intendono per rustici i manufatti edilizi esistenti realizzati anteriormente al 1 settembre 1967 delimitati da tamponamenti individuati a catasto terreni o edilizio urbano ed utilizzati al servizio delle attività agricole o per funzioni accessorie della residenza o di altre attività economiche considerate compatibili con la destinazione residenziale dai vigenti regolamenti e dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti (art. 2 L.R. n. 9/2003). 4-7

5 Chiarisce la Circolare del P.G.R n. 5/PET che la dizione delimitati da tamponamenti va intesa in senso ampio: è quindi da ritenersi che il legislatore non intendesse, con tale dizione utilizzata al plurale, indicare un numero minimo di tamponamenti necessariamente presenti per individuare un rustico, ma abbia in realtà voluto indicare lo spazio compreso nella sagoma di copertura, anche se aperto su uno o più lati. La struttura del manufatto che si intende recuperare non deve quindi obbligatoriamente essere completamente racchiusa su tutti i lati, deve solo occupare materialmente uno spazio ed essere delimitata da almeno un muro di tamponamento in senso verticale. Pertanto, ferme restando le argomentazioni svolte al paragrafo precedente in merito ai presupposti giuridici, indicati dall orientamento costante della giurisprudenza, per l esistenza di un volume edilizio ( chiusura su tre lati, di cui due costituenti superfici verticali contigue ), va rilevato che in materia di recupero dei rustici il legislatore non ha indicato un numero minimo di tamponamenti, secondo quanto chiarito dalla menzionata circolare esplicativa, sicchè risulta sufficiente che la struttura da recuperare occupi materialmente uno spazio e sia delimitata da almeno un muro di tamponamento verticale. Stando così le cose, deve ritenersi che un portico aperto, ma dotato di un tamponamento verticale possa essere legittimamente recuperato ai sensi della L.R. n. 9/2003 purchè in presenza di tutte le ulteriori condizioni stabilite dalla legge medesima. Al recupero dei rustici ex L.R. n. 9/2003 non osta la circostanza che tale intervento edilizio venga eseguito, in area agricola, da soggetto che non è imprenditore agricolo: infatti, da un lato, la legge regionale non contiene alcuna limitazione o divieto in tal senso e, dall altro lato, la legge stessa, all art. 6, II comma, stabilisce che le norme della presente legge, nei limiti definiti dai comuni ai sensi del comma 1, prevalgono sulle disposizioni normative e regolamentari dei piani regolatori generali comunali e dei regolamenti edilizi vigenti. Pertanto, a meno che non si ricada nel disposto di cui al I comma ( Con motivata deliberazione del consiglio comunale, i comuni possono, nel termine di centottanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, disporre l esclusione di parti del territorio dall applicazione delle presenti norme ), risulta legittimo per un soggetto non imprenditore agricolo recuperare ai sensi della L.R. n. 9/2003 un rustico esistente, in area agricola, per conferire ad esso la destinazione d uso residenziale, pur se ciò contrasta con i vigenti strumenti urbanistici locali. 5-7

6 IV. Il Comune richiede infine di sapere se per poter in qualche modo modificare sagoma, plasmare volumetria, modificare prospetti, è consentito un piano di recupero anche in zona agricola e se, in tal caso, i proprietari devono essere necessariamente imprenditori agricoli. Stabilisce l art. 27 della L. n. 457/1978 in tema di zone e piani di recupero che I comuni individuano, nell ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature. Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale sottoposta al controllo di cui all art. 59 della legge 10 febbraio 1953 n. 62. Nell ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo articolo 28. Occorre, dunque, rilevare innanzitutto che la presentazione di piani di recupero può avvenire esclusivamente nelle aree individuate dagli strumenti urbanistici vigenti e non in zone diverse: pertanto precisando che, di per sé, la normativa non esclude l individuazione di tali aree nelle zone agricole nel caso concreto sarà legittima la proposta di piano di recupero in area agricola a condizione che il P.R.G.C. del Comune richiedente la preveda espressamente. Per quanto consta a questo Servizio, l art. 13 delle N.T.A. trasmesso dal Comune non presenta elementi per ritenere che tale area agricola sia individuata in tal senso: in ogni caso, gli interventi menzionati dal Comune ( modificare sagoma, plasmare volumetria, modificare prospetti ) possono essere assentiti unicamente se ed in quanto consentiti in area agricola dai vigenti strumenti urbanistici comunali. In merito al requisito soggettivo, va rilevato che la qualifica di imprenditore agricolo è necessaria 6-7

7 per la realizzazione delle residenze rurali; viceversa, tale requisito non è richiesto come si evince dall art. 25, comma IV, L.R. n. 56/77 nonché dall art. 13, II comma, delle N.T.A. vigenti presso il Comune richiedente ( Tutte le altre concessioni previste dal presente articolo sono rilasciate ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo ) per la realizzazione di ulteriori e diversi interventi, nel rispetto, in ogni caso, della destinazione d uso agricola prevista dal P.R.G.C. 7-7

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