Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

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1 L 332/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) n. 2150/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2002 relativo alle statistiche sui rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, viste le proposte della Commissione ( 1 ), visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 3 ), (3) La politica comunitaria relativa ai rifiuti ha fissato un insieme di principi che devono essere seguiti dalle unità che producono rifiuti e nella gestione degli stessi. Ciò richiede il controllo dei rifiuti in vari punti della catena di produzione, raccolta, recupero e smaltimento degli stessi. (4) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ( 4 ) costituisce l'ambito di riferimento per le disposizioni del presente regolamento. (5) Per garantire risultati comparabili, le statistiche sui rifiuti dovrebbero essere elaborate conformemente alla disaggregazione specifica, in forma appropriata e in un arco di tempo prefissato a partire dalla fine dell'anno di riferimento. considerando quanto segue: (1) Regolari statistiche comunitarie sulla produzione e sulla gestione dei rifiuti provenienti dalle aziende e dalle famiglie sono richieste dalla Comunità per controllare l'applicazione della politica dei rifiuti. Ciò pone le basi per verificare se i principi relativi al massimo recupero e allo smaltimento sicuro vengano rispettati. È tuttavia necessario sviluppare strumenti statistici per valutare il rispetto del principio della prevenzione dei rifiuti e per collegare, a livello globale, nazionale e regionale, i dati relativi alla produzione di rifiuti con la descrizione dell'impiego delle risorse. (2) Occorre definire i termini per la descrizione dei rifiuti e per la loro gestione, al fine di ottenere risultati comparabili nelle statistiche degli stessi. ( 1 ) GU C 87 del , pag. 22; GU C 180 E del , pag. 202, e proposta modificata del 10 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) GU C 329 del , pag. 17. ( 3 ) Parere del Parlamento europeo del 4 settembre 2001 (GU C 72 E del , pag. 32), posizione comune del Consiglio del 15 aprile 2002 (GU C 145 E del , pag. 85) e decisione del Parlamento europeo del 4 luglio 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 14 novembre (6) Poiché lo scopo della misura proposta, vale a dire la disciplina della produzione di statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in ragione della necessità di definire termini per la descrizione dei rifiuti e la loro gestione in modo da assicurare la comparabilità delle statistiche fornite dagli Stati membri, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire lo scopo della misura proposta in ottemperanza del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (7) Gli Stati membri possono necessitare di un periodo transitorio per l'elaborazione delle loro statistiche sui rifiuti relative a tutte o ad alcune delle attività economiche A, B e da G a Q della NACE REV 1 istituita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee ( 5 ), per le quali i sistemi statistici nazionali richiedono adattamenti di rilievo. ( 4 ) GU L 52 del , pag. 1. ( 5 ) GU L 293 del , pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione (GU L 6 del , pag. 3).

2 L 332/ (8) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 1 ). (9) Il Comitato del programma statistico è stato consultato dalla Commissione, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Obiettivo 1. Obiettivo del presente regolamento è fissare un ambito per la produzione di statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Articolo 2 Definizioni Ai fini e nell'ambito del presente regolamento s'intende per: a) «rifiuto», qualsiasi sostanza o oggetto definito nell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ( 4 ); b) «frazioni di rifiuti oggetto di raccolta differenziata», i rifiuti domestici e simili raccolti selettivamente in frazioni omogenee dai servizi pubblici, dalle organizzazioni senza scopo di lucro e dalle imprese private che operano nel settore della raccolta organizzata dei rifiuti; c) «riciclaggio», l'operazione descritta nella definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ( 5 ); 2. Gli Stati membri e la Commissione, nelle rispettive sfere di competenza, elaborano statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, esclusi i rifiuti radioattivi che sono già contemplati da altra normativa. 3. Le statistiche riguardano i seguenti settori: a) produzione dei rifiuti conformemente all'allegato I; b) recupero e smaltimento dei rifiuti conformemente all'allegato II; c) dopo gli studi pilota di cui all'articolo 5: importazione ed esportazione di rifiuti per i quali non viene raccolto alcun dato nel quadro del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ( 2 ), in conformità dell'allegato III. 4. Nell'elaborazione delle statistiche, gli Stati membri e la Commissione osservano la nomenclatura statistica stabilita principalmente in base alle sostanze, che figura all'allegato III. d) «recupero», ciascuna delle operazioni previste nell'allegato II, parte B della direttiva 75/442/CEE; e) «smaltimento» ciasuna delle operazioni previste nell'allegato II, parte A, della direttiva 75/442/CEE; f) «struttura di recupero o smaltimento», una struttura che richiede un'autorizzazione o registrazione ai sensi degli articoli 9, 10 o 11 della direttiva 75/442/CE; g) «rifiuto pericoloso», qualsiasi rifiuto definito nell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ( 6 ); h) «rifiuto non pericoloso» qualsiasi rifiuto non rientrante nella lettera g); i) «incenerimento», trattamento termico dei rifiuti effettuato in un impianto di incenerimento o in un impianto di coincenerimento, ai sensi rispettivamente dell'articolo 3, punto 4 e dell'articolo 3, punto 5, della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti ( 7 ); 5. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, stabilisce una tavola di equivalenze tra la nomenclatura statistica riportata nell'allegato III e l'elenco dei rifiuti stabilito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione ( 3 ). ( 1 ) GU L 184 del , pag. 23. ( 2 ) GU L 30 del , pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione (GU L 349 del , pag. 1). ( 3 ) GU L 226 del , pag. 3. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio (GU L 203 del , pag. 18). j) «discarica», un'area di smaltimento dei rifiuti quale definita nell'articolo 2, lettera g), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti ( 8 ); ( 4 ) GU L 194 del , pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135, del , pag. 32). ( 5 ) GU L 365 del , pag. 10. ( 6 ) GU L 377 del , pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del , pag. 28). ( 7 ) GU L 332 del , pag. 91. ( 8 ) GU L 182 del , pag. 1.

3 L 332/3 k) «capacità degli impianti di incenerimento dei rifiuti», la capacità massima di incenerire rifiuti calcolata in tonnellate annue o in gigajoule; l) «capacità degli impianti di riciclaggio dei rifiuti», la capacità massima di riciclare rifiuti calcolata in tonnellate annue; m) «capacità delle discariche», la capacità residua (al termine dell'anno di riferimento dei dati) della discarica di smaltire rifiuti in futuro, calcolata in metri cubi; n) «capacità di altre strutture di smaltimento», la capacità delle singole strutture di smaltire rifiuti, calcolata in tonnellate annue. Articolo 3 Raccolta dei dati 1. Nel rispetto dei requisiti di qualità e di precisione da definirsi conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, gli Stati membri raccolgono i dati necessari alla specificazione delle caratteristiche elencate negli allegati I e II, mediante uno dei seguenti metodi: indagini, fonti amministrative o di altro tipo, quali gli obblighi di dichiarazione previsti dalla legislazione comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, procedure di stima statistica, sulla base di controlli a campione o di stimatori correlati di rifiuti, o una combinazione di questi metodi. Per ridurre l'onere di risposta le autorità nazionali e la Commissione, nei limiti e secondo le modalità fissati da ogni Stato membro e dalla Commissione nelle rispettive sfere di competenza, hanno accesso alle fonti di dati amministrativi. 2. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le piccole imprese, le imprese con meno di 10 dipendenti sono escluse dalle indagini, salvo qualora contribuiscano in misura significativa alla produzione di rifiuti. 3. Gli Stati membri producono i risultati statistici conformemente alla disaggregazione di cui agli allegati I e II. 4. L'esclusione di cui al paragrafo 2 deve essere compatibile con la copertura e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione 7, punto 1, degli allegati I e II. 5. Gli Stati membri trasmettono ad Eurostat i risultati, inclusi i dati riservati, in formato appropriato ed entro un determinato arco di tempo a decorrere dalla fine dei rispettivi periodi di riferimento, di cui agli allegati I e II. 6. Il trattamento dei dati riservati e la loro trasmissione ai sensi del paragrafo 5 sono effettuati conformemente alle disposizioni comunitarie vigenti che disciplinano la riservatezza delle statistiche. Articolo 4 Periodo transitorio 1. Durante un periodo transitorio la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, concedere deroghe alle disposizioni contenute nella sezione 5 degli allegati I e II. Tale periodo transitorio non può superare: a) i due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento per quanto attiene alla produzione di risultati di cui all'allegato I, sezione 8, punto 1.1, voce 16 (Attività di servizi) e all'allegato II, sezione 8, punto 2; b) i tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento per la produzione di risultati di cui all'allegato I, sezione 8, punto 1.1, voci 1 (Agricoltura, caccia e silvicoltura) e 2 (Pesca). 2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 possono essere concesse a singoli Stati membri soltanto per i dati relativi al primo anno di riferimento. 3. La Commissione elabora un programma concernente studi pilota sui rifiuti derivanti dalle attività economiche di cui al paragrafo 1, lettera b), la cui esecuzione è affidata agli Stati membri. Gli studi pilota mirano a sviluppare una metodologia per ottenere dati regolari, sulla base dei principi delle statistiche comunitarie, quali fissati nell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97. La Commissione finanzia sino al 100 % dei costi per la realizzazione degli studi pilota. Sulla base delle conclusioni di tali studi, essa adotta le necessarie misure di esecuzione in conformità della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Articolo 5 Importazione ed esportazione di rifiuti 1. La Commissione elabora un programma di studi pilota sull'importazione e l'esportazione di rifiuti che devono essere eseguiti dagli Stati membri. Gli studi pilota mirano a sviluppare una metodologia per ottenere dati regolari, sulla base dei principi delle statistiche comunitarie, quali fissati all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/ Il programma di studi pilota della Commissione è coerente con il contenuto degli allegati I e II, in particolare con gli aspetti riguardanti il campo di applicazione e la copertura dei rifiuti, le categorie di rifiuti ai fini della loro classificazione, gli anni di riferimento e la periodicità, tenendo conto degli obblighi in materia di compilazione delle relazioni a norma del regolamento (CEE) n. 259/93.

4 L 332/ La Commissione finanzia le spese relative agli studi pilota fino al 100 % del loro ammontare. 4. In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della possibilità di elaborare statistiche per le attività e le caratteristiche contemplate dagli studi pilota per quanto concerne l'importazione e l'esportazione di rifiuti. La Commissione adotta le necessarie misure di attuazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo Gli studi pilota sono eseguiti al più tardi entro i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 6 Misure di attuazione Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Tali misure includono: a) l'adeguamento agli sviluppi economici e tecnici nella raccolta e nell'elaborazione statistica dei dati, nonché nel trattamento e nella trasmissione dei risultati; b) l'adeguamento delle specifiche elencate negli allegati I, II e III; c) le misure necessarie per produrre risultati conformemente all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, tenuto conto delle strutture economiche e delle condizioni tecniche degli Stati membri; tali misure possono consentire ad un singolo Stato membro di non comunicare talune voci della disaggregazione, sempreché si dimostri che ciò influisce limitatamente sulla qualità della statistica. In tutti i casi in cui sono accordate deroghe, è calcolato il quantitativo totale di rifiuti per ognuna delle voci di cui all'allegato I, sezione 2, punto 1, e sezione 8, punto 1; d) la definizione degli opportuni criteri di valutazione della qualità e dei contenuti delle relazioni di qualità di cui alla sezione 7 degli allegati I e II; e) le misure che stabiliscano il formato appropriato di trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri, entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; f) la compilazione dell'elenco in base al quale vengono concessi periodi transitori e deroghe agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 4; g) l'attuazione dei risultati degli studi pilota specificati nell'articolo 4, paragrafo 3, e nell'articolo 5, paragrafo 1. Articolo 7 Comitato 1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ( 1 ). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. 4. La Commissione trasmette al comitato istituito dalla direttiva 75/442/CEE, il progetto delle misure che intende sottoporre al comitato del programma statistico. Articolo 8 Relazione 1. La Commissione, entro i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e poi con periodicità triennale, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche elaborate in base al presente regolamento e, in particolare, sulla loro qualità e sull'onere per le imprese. 2. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta intesa ad eliminare gli obblighi di comunicazione che si sovrappongono. 3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento degli studi pilota di cui agli articoli 4, paragrafo 3, e 5, paragrafo 1. Se necessario, essa propone revisioni degli studi pilota, da decidere in conformità della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Articolo 9 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. ( 1 ) GU L 181 del , pag. 47.

5 L 332/5 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre Per il Parlamento europeo Il presidente P. COX Per il Consiglio Il presidente B. BENDTSEN

6 L 332/ ALLEGATO I PRODUZIONE DI RIFIUTI SEZIONE 1 Campo di applicazione Le statistiche devono essere elaborate per tutte le attività classificate nell'ambito del campo di applicazione delle sezioni da A a Q della NACE REV 1. Queste sezioni riguardano tutte le attività economiche. Il presente allegato riguarda anche: a) i rifiuti prodotti dalle famiglie; b) i rifiuti derivanti da operazioni di recupero e/o smaltimento. SEZIONE 2 Categorie di rifiuti 1. Sono elaborate statistiche per le seguenti categorie di rifiuti: Elenco di aggregati Voce Codice Stat.-CER/Versione 2 Descrizione Rifiuti pericolosi/ non pericolosi Solventi usati Non pericolosi Solventi usati Pericolosi Rifiuti acidi, alcalini o salini Non pericolosi Rifiuti acidi, alcalini o salini Pericolosi Oli usati Non pericolosi Oli usati Pericolosi Catalizzatori chimici esauriti Non pericolosi Catalizzatori chimici esauriti Pericolosi 9 02 Rifiuti di preparazioni chimiche Non pericolosi Rifiuti di preparazioni chimiche Pericolosi Depositi e residui chimici Non pericolosi Depositi e residui chimici Pericolosi Fanghi derivanti da acque reflue industriali Non pericolosi Fanghi derivanti da acque reflue industriali Pericolosi Rifiuti della sanità e biologici Non pericolosi Rifiuti della sanità e biologici Pericolosi Rifiuti metallici Non pericolosi Rifiuti metallici Pericolosi

7 L 332/7 Elenco di aggregati Voce Codice Stat.-CER/Versione 2 Descrizione Rifiuti pericolosi/ non pericolosi Rifiuti in vetro Non pericolosi Rifiuti di carta e cartone Non pericolosi Rifiuti di gomma Non pericolosi Rifiuti in plastica Non pericolosi Rifiuti in legno Non pericolosi Rifiuti tessili Non pericolosi Rifiuti tessili Pericolosi Apparecchiature scartate Non pericolosi Apparecchiature scartate Pericolosi Veicoli fuori uso Non pericolosi Batterie e accumulatori da gettare Non pericolosi Batterie e accumulatori da gettare Pericolosi Cascami animali e residui vegetali (esclusi i rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale nonché feci animali, urine e letame) Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale Non pericolosi Non pericolosi Feci animali, urine e letame Non pericolosi Rifiuti domestici e simili Non pericolosi Materiali misti e indifferenziati Non pericolosi Residui di cernita Non pericolosi Fanghi comuni (esclusi i residui provenienti da operazioni di dragaggio) Non pericolosi Residui provenienti da operazioni di dragaggio Non pericolosi Rifiuti minerali (esclusi i residui di combustione, i terreni contaminati e i residui inquinati provenienti da operazioni di dragaggio) Rifiuti minerali (esclusi i residui di combustione, i terreni contaminati e i residui inquinati provenienti da operazioni di dragaggio) Non pericolosi Pericolosi Residui di combustione Non pericolosi Residui di combustione Pericolosi Terreni contaminati e residui inquinanti provenienti da operazioni di dragaggio Pericolosi Rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati Non pericolosi Rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati Pericolosi

8 L 332/ Conformemente all'obbligo di relazione previsto dalla direttiva 94/62/CE, la Commissione elaborerà un programma di studi pilota che saranno eseguiti dagli Stati membri su base volontaria per valutare l'opportunità di includere nell'elenco di disaggregazione di cui al punto 1 le voci relative ai rifiuti di imballaggi (Stat.-CER, versione 2). La Commissione finanzierà le spese relative agli studi pilota fino al 100 % del loro ammontare. In base alle conclusioni di tali studi pilota, la Commissione adotterà le misure di attuazione necessarie conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. SEZIONE 3 Caratteristiche 1. Caratteristiche delle categorie di rifiuti: per ciascuna delle categorie elencate nella sezione 2, punto 1, sarà riportato il quantitativo di rifiuti prodotti. 2. Caratteristiche regionali: popolazione o abitazioni servite da un sistema di raccolta dei rifiuti domestici misti e simili (livello NUTS 2). SEZIONE 4 Unità di misura 1. L'unità di misura da utilizzare per tutte le categorie di rifiuti è di tonnellate di rifiuti umidi (normali). Per le categorie «fanghi» si dovrebbe fornire anche un valore per la materia secca. 2. Per le caratteristiche regionali, l'unità di misura dovrebbe essere la percentuale della popolazione o delle abitazioni. SEZIONE 5 Primo anno di riferimento e periodicità 1. Il primo anno di riferimento è il secondo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Gli Stati membri forniscono i dati ogni due anni dopo il primo anno di riferimento. SEZIONE 6 Trasmissione dei risultati ad Eurostat I risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. SEZIONE 7 Relazione relativa al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche 1. Per ogni voce di cui alla sezione 8 (attività e famiglie), gli Stati membri indicheranno in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano il complesso dei rifiuti della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo sarà stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. 2. Gli Stati membri presenteranno una relazione relativa alla qualità, indicando il grado di precisione dei dati raccolti. Essi forniranno una descrizione delle stime, aggregazioni o esclusioni e della maniera in cui tali procedure influiscono sulla distribuzione delle categorie di rifiuti, elencate nella sezione 2, punto 1, per attività economica e origine domestica, come previsto alla sezione La Commissione accluderà le relazioni relative al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche alla relazione prevista dall'articolo 8 del presente regolamento. SEZIONE 8 Produzione dei risultati 1. I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 3, punto 1, devono essere elaborati per:

9 L 332/ le sezioni, le divisioni, i gruppi e le classi seguenti della NACE REV. 1: Voce Codice della NACE REV. 1 Descrizione 1 A Agricoltura, caccia e silvicoltura 2 B Pesca 3 C Estrazione di minerali 4 DA Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 5 DB+DC Industrie tessili e dell'abbigliamento + industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 6 DD Industria del legno e dei prodotti in legno 7 DE Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; stampa ed editoria 8 DF Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 9 DG+DH Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche ed artificiali + fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 10 DI Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 11 DJ Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo 12 DK+DL+DM Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici + fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche + fabbricazione di mezzi di trasporto 13 DN Escluso 37 Altre industrie manifatturiere 14 E Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua 15 F Costruzioni 16 G Q Esclusi 90 e Attività di servizi: Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa + alberghi e ristoranti + trasporti, magazzinaggio e comunicazioni + attività finanziarie + attività immobiliari, noleggio e servizi alle imprese + amministrazione pubblica + istruzione + sanità e assistenza sociale + altri servizi pubblici, sociali e personali + attività svolte da famiglie e convivenze + organizzazioni e organismi extraterritoriali Riciclaggio Commercio all'ingrosso di rottami e cascami Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e attività simili

10 L 332/ famiglie 20 Rifiuti domestici 2. Per le attività economiche, le unità statistiche sono le unità locali o le unità di attività economica così come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità ( 1 ) conformemente al sistema statistico di ciascuno Stato membro. Nella relazione relativa alla qualità, da presentare ai sensi della sezione 7, va inclusa una descrizione della maniera in cui l'unità statistica scelta influenza la distribuzione settoriale dei raggruppamenti dei dati della NACE REV 1. ( 1 ) GU L 76 del , pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

11 L 332/11 ALLEGATO II RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SEZIONE 1 Campo di applicazione 1. Le statistiche devono essere elaborate per tutti gli impianti di recupero e smaltimento che svolgono una qualsiasi delle operazioni di cui alla sezione 8, punto 2 e che appartengono o rientrano nelle attività economiche secondo i raggruppamenti della NACE REV 1, di cui all'allegato I, sezione 8, punto Gli impianti le cui attività di trattamento dei rifiuti sono limitate al riciclaggio dei rifiuti nel sito in cui questi ultimi sono stati prodotti non sono contemplati dal presente allegato. SEZIONE 2 Categorie di rifiuti L'elenco delle categorie di rifiuti per le quali devono essere elaborate le statistiche, per ciascuna operazione di recupero o smaltimento di cui alla sezione 8, punto 2, sono le seguenti: Incenerimento Voce Codice Stat. CER/Versione 2 Descrizione Rifiuti pericolosi/ non pericolosi Rifiuti chimici, esclusi oli usati (Rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici) Rifiuti chimici, esclusi oli usati Non pericolosi Pericolosi (Rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici) Oli usati Non pericolosi Oli usati Pericolosi 5 05 Rifiuti della sanità e biologici Non pericolosi 6 05 Rifiuti della sanità e biologici Pericolosi Rifiuti domestici e simili Non pericolosi Materiali misti e indifferenziati Non pericolosi Residui di cernita Non pericolosi Fanghi comuni Non pericolosi Altri rifiuti (Rifiuti metallici + rifiuti non metallici + apparecchiature scartate + cascami animali e residui vegetali + rifiuti minerali + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati) Non pericolosi

12 L 332/ Incenerimento Voce Codice Stat. CER/Versione 2 Descrizione Rifiuti pericolosi/ non pericolosi Altri rifiuti (Rifiuti metallici + rifiuti non metallici + apparecchiature scartate + cascami animali e residui vegetali + rifiuti minerali + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati) Pericolosi Operazioni che comportano possibilità di recupero (escluso recupero energetico) Voce Codice Stat. CER/Versione 2 Descrizione Rifiuti pericolosi/ non pericolosi Oli usati Non pericolosi Oli usati Pericolosi 3 06 Rifiuti metallici Non pericolosi 4 06 Rifiuti metallici Pericolosi Rifiuti in vetro Non pericolosi Rifiuti di carta e cartone Non pericolosi Rifiuti di gomma Non pericolosi Rifiuti in plastica Non pericolosi Rifiuti in legno Non pericolosi Rifiuti tessili Non pericolosi Rifiuti tessili Pericolosi Cascami animali e residui vegetali (esclusi i rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale nonché feci animali, urine e letame) Non pericolosi Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale Non pericolosi Feci animali, urine e letame Non pericolosi Rifiuti minerali Non pericolosi

13 L 332/13 Operazioni che comportano possibilità di recupero (escluso recupero energetico) Voce Codice Stat. CER/Versione 2 Descrizione Rifiuti pericolosi/ non pericolosi Rifiuti minerali Pericolosi Altri rifiuti, esclusi oli usati (Rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici + rifiuti della sanità e biologici + apparecchiature scartate + rifiuti ordinari misti + fanghi comuni + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati) Non pericolosi Altri rifiuti, esclusi oli usati (Rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici + rifiuti della sanità e biologici + apparecchiature scartate + rifiuti ordinari misti + fanghi comuni + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati) Pericolosi Smaltimento (diverso dall'incenerimento) Voce Codice Stat. CER/Versione 2 Descrizione Rifiuti pericolosi/ non pericolosi Rifiuti chimici, esclusi oli usati (Rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici) Non pericolosi Rifiuti chimici, esclusi oli usati (Rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici) Pericolosi Oli usati Non pericolosi Oli usati Pericolosi 5 09 Cascami animali e residui vegetali (esclusi i rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti d'origine animale, nonché feci animali, urine e letame) Non pericolosi Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti d'origine animale Non pericolosi Feci animali, urine e letame Non pericolosi Rifiuti domestici e simili Non pericolosi Materiali misti e indifferenziati Non pericolosi

14 L 332/ Smaltimento (diverso dall'incenerimento) Voce Codice Stat. CER/Versione 2 Descrizione Rifiuti pericolosi/ non pericolosi Residui di cernita Non pericolosi Fanghi comuni Non pericolosi Rifiuti minerali Non pericolosi Rifiuti minerali Pericolosi Altri rifiuti (Rifiuti della sanità e biologici + rifiuti metallici + rifiuti non metallici + apparecchiature scartate + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati) Altri rifiuti (Rifiuti della sanità e biologici + rifiuti metallici + rifiuti non metallici + apparecchiature scartate + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati) Non pericolosi Pericolosi SEZIONE 3 Caratteristiche Le caratteristiche per le quali devono essere elaborate le statistiche relative alle operazioni di recupero e smaltimento di cui alla sezione 8, punto 2, figurano nella tabella che segue. Numero e capacità delle operazioni di recupero e smaltimento per regione Voce Descrizione 1 Numero di impianti di trattamento, livello NUTS 2 2 Capacità in unità secondo le operazioni, livello NUTS 2 Rifiuti trattati per operazione di recupero e smaltimento, inclusa l'importazione 3 Quantità totale di rifiuti trattati, per ognuna delle categorie specifiche di rifiuti elencate nella sezione 2, escluso il riciclaggio di rifiuti sul posto di generazione, livello NUTS 1 SEZIONE 4 Unità di misura L'unità di misura da utilizzare per tutte le categorie di rifiuti è di tonnellate di rifiuti umidi (normali). Per le categorie «fanghi» si dovrebbe fornire anche un valore per la materia secca. SEZIONE 5 Primo anno di riferimento e periodicità 1. Il primo anno di riferimento è il secondo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

15 L 332/15 2. Gli Stati membri forniscono i dati ogni due anni dopo il primo anno di riferimento per gli impianti di cui alla sezione 8, punto 2. SEZIONE 6 Trasmissione dei risultati ad Eurostat I risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. SEZIONE 7 Relazione relativa al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche 1. Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 e per ciascuna voce relativa ai tipi di operazione elencati nella sezione 8, punto 2, gli Stati membri indicheranno in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano il complesso dei rifiuti della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo sarà stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. 2. Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 gli Stati membri presenteranno una relazione relativa alla qualità, indicando il grado di precisione dei dati raccolti. 3. La Commissione accluderà le relazioni relative al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche alla relazione prevista dall'articolo 8 del presente regolamento. SEZIONE 8 Produzione dei risultati 1. I risultati devono essere elaborati per ciascuna voce relativa ai tipi di operazioni elencati nella sezione 8, punto 2, conformemente alle caratteristiche di cui alla sezione Elenco delle operazioni di recupero e smaltimento; i codici si riferiscono a quelli degli allegati della direttiva 75/442/CEE: Voce Codice Tipo di operazione di recupero e smaltimento Incenerimento 1 R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia 2 D10 Incenerimento a terra Operazioni che comportano possibilità di recupero (escluso recupero energetico) 3 R2 + Recupero/rigenerazione dei solventi R3 + R4 + R5 + R6 + R7 + R8 + R9 + R10 + R11 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) Riciclaggio/recupero dei metalli o dei composti metallici Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche Rigenerazione degli acidi o delle basi Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

16 L 332/ Voce Codice Tipo di operazione di recupero e smaltimento Operazioni di smaltimento 4 D1 + Deposito sul o nel suolo: (ad esempio in discarica) D3 + D4 + D5 + D12 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezione di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali) Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.) Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente) Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.) 5 D2 + Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli ecc.) D6 + D7 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino 3. La Commissione elaborerà un programma di studi pilota che saranno eseguiti dagli Stati membri su base volontaria. Gli studi pilota avranno lo scopo di valutare la rilevanza e la possibilità di ottenere dati sui quantitativi di rifiuti condizionati con le operazioni preparatorie specificate negli allegati II.A e II.B della direttiva 75/442/CEE. La Commissione finanzierà le spese relative agli studi pilota fino al 100 % del loro ammontare. In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione adotterà le misure di attuazione necessarie conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. 4. Le unità statistiche sono le unità locali o le unità di attività economica, così come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93, conformemente al sistema statistico di ciascuno Stato membro. Nella relazione relativa alla qualità, da presentare ai sensi della sezione 7, va inclusa una descrizione della maniera in cui l'unità statistica scelta influenza la distribuzione settoriale dei raggruppamenti dei dati della NACE REV 1.

17 L 332/17 ALLEGATO III NOMENCLATURA STATISTICA DEI RIFIUTI di cui all'allegato I, sezione 2, punto 1, e all'allegato II, sezione 2 Stat.- CER REV 2 (nomenclatura statistica dei rifiuti stabilita principalmente in base alle sostanze) 01 Rifiuti chimici dei composti 01.1 Solventi usati Solventi spesi alogenati miscele acquose contenenti solventi alogenati clorofluorocarburi bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida solventi alogenati e miscele di solventi solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri altri solventi alogenati altri solventi alogenati e miscele di solventi fanghi contenenti solventi alogenati fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati Solventi spesi non alogenati rifiuti da separazione con solventi miscele acquose non contenenti solventi alogenati altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri altri solventi e miscele di solventi fanghi contenenti altri solventi fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati solventi solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati 01.2 Rifiuti acidi, alcalini o salini Rifiuti acidi rifiuti non contenenti cromo e cianuri acidi

18 L 332/ soluzioni acide di decapaggio acidi non specificati altrimenti soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore rifiuti contenenti cromo da non cianuri elettroliti da pile e accumulatori soluzioni di fissaggio acido cloridrico acido nitroso e nitrico acido fosforoso e fosforico acido solforico acido solforoso e solforico Rifiuti alcalini rifiuti alcalini alcali non specificati altrimenti ammoniaca idrossido di calcio soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli soda (idrossido di sodio) soluzioni di sviluppo a base solvente rifiuti contenenti cianuri soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa Soluzioni saline soluzioni saline contenenti solfati, solfiti o solfuri soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri e altri alogenuri soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati soluzioni saline contenenti nitrati e composti collegati rifiuti della raffinazione elettrolitica

19 L 332/ Altri rifiuti salini fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite carbonati fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri ossidi metallici fosfati e sali solidi collegati sali e soluzioni contenenti composti organici rifiuti da processi idrometallurgici del rame sali solidi contenenti ammonio sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali solidi di alogenati sali solidi contenenti nitruri (nitrometalli) sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri rifiuti contenenti zolfo rifiuti della produzione di potassa e salgemma sali metallici altri rifiuti fanghi di fosfatazione scorie saline di seconda fusione sali e soluzioni contenenti cianuri rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite) rifiuti dal trattamento di scorie saline e scorie nere rifiuti contenenti arsenico rifiuti contenenti mercurio rifiuti contenenti altri metalli pesanti 01.3 Oli usati Oli da motore usati oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati altri oli da macchinari, trasmissioni e ingranaggi Altri oli usati fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio fanghi da processi di dissalazione

20 L 332/ fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni di manutenzione fanghi da rettifica, affilatura e lappatura fanghi da lucidatura fanghi acidi da processi di alchilazione oli per freni emulsioni contenenti composti organici clorurati oli per circuiti idraulici a formulazione minerale oli per circuiti idraulici contenenti PCB o PCT oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB o PCT fanghi di lavorazione oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale emulsioni non contenenti composti organici clorurati oli (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati rifiuti oleosi non specificati altrimenti altri oli (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati altri oli per circuiti idraulici grassi e cere esauriti oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica oli sintetici per macchinari morchie e fondi di serbatoi emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati) oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati) 01.4 Catalizzatori chimici esauriti Catalizzatori chimici esauriti altri catalizzatori esauriti catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento degli NOx catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione

21 L 332/21 02 Rifiuti di preparazioni chimiche 02.1 Rifiuti chimici (senza specifiche) Rifiuti di prodotti agrochimici rifiuti agrochimici pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica pesticidi Medicine non utilizzate sostanze chimiche e medicinali di scarto medicinali Rifiuti di pitture, vernici, inchiostri e adesivi soluzioni acquose contenenti inchiostro soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa fanghi acquosi contenenti inchiostro fanghi di pitture o vernici a base acquosa sospensioni acquose contenenti pitture o vernici inchiostro essiccato tinture e pigmenti adesivi e sigillanti induriti pitture e vernici indurite pitture in polvere polveri di scarto di rivestimenti rifiuti di scrostatura e sverniciatura inchiostri di scarto a base acquosa pitture e vernici di scarto a base acquosa toner per stampa esaurito (comprese le cartucce) adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati vernici, inchiostri, adesivi e resine

22 L 332/ fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati pitture e vernici di scarto non contenenti solventi organici alogenati Altri rifiuti di preparazioni chimiche aerosol fanghi derivanti da trattamenti di sbianca con ipocloriti e cloro fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca detergenti gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione, contenitori LPG e contenitori per aerosol industriali (compresi gli halon) carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento rifiuti da trattamenti chimici rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti rifiuti dall'impiego di conservanti rifiuti della produzione di silicio e di derivati del silicio prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici fanghi contenenti mercurio sostanze chimiche di scarto prodotti fotochimici 02.2 Esplosivi non utilizzati Esplosivi di scarto e prodotti pirotecnici fuochi artificiali di scarto altri rifiuti esplosivi di scarto

23 L 332/ Munizioni di scarto 02.3 Rifiuti chimici misti munizioni di scarto Rifiuti chimici misti in piccole quantità altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, ad es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti, polveri estinguenti altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, ad es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti Rifiuti chimici misti da trattamento miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale Imballaggi inquinati da sostanze pericolose 03 Altri rifiuti chimici 03.1 Depositi e residui chimici Catrami e rifiuti carbonacei asfalto nerofumo di gas frammenti di anodi rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi catrami acidi altri catrami catrami ed altri rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi Fanghi di emulsioni oli/acqua oli di cala da navigazione interna oli di cala derivanti dalle fognature dei moli fanghi o emulsioni da dissalatori fanghi da collettori fanghi di separazione olio/acqua solidi di separazione olio/acqua altre emulsioni rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici

24 L 332/ Scorie di reazioni chimiche fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione) liquido di concia contenente cromo liquido di concia non contenente cromo soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri fondi di distillazione e residui di reazione alogenati fase solida non vetrificata altri fondi di distillazione e residui di reazione Residui di filtrazione e assorbenti esauriti fanghi di impianti di decarbonizzazione delle acque carbone attivo esaurito resine di scambio ionico sature od esauste soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico carbone attivo dalla produzione di cloro residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti resine di scambio ionico sature od esauste soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico carbone attivo esaurito filtri di argilla esauriti 03.2 Fanghi derivanti da acque reflue industriali Fanghi derivanti da processi industriali e trattamenti di acque reflue fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta percolato di discariche fanghi contenenti cromo fanghi non contenenti cromo fanghi da trattamento sul posto degli effluenti fanghi non specificati altrimenti

25 L 332/ Fanghi che contengono idrocarburi rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio soluzioni acquose di lavaggio rifiuti di sgrassatura a vapore rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli grassi ed oli da separatori olio/acqua 04 Rifiuti radioattivi 04.1 Scorie nucleari Scorie nucleari 04.2 Fonti ionizzanti esaurite Fonti ionizzanti esaurite 04.3 Apparecchiature e prodotti contaminati dalla radioattività Apparecchiature e prodotti contaminati dalla radioattività 04.4 Terreni contaminati dalla radioattività Terreni contaminati dalla radioattività 05 Rifiuti della sanità e biologici 05.1 Rifiuti infettivi della sanità Rifiuti umani infettivi della sanità parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del sangue altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni Rifiuti animali infettivi della sanità oggetti da taglio (bisturi, rasoi) 05.2 Rifiuti non infettivi della sanità rifiuti umani non infettivi della sanità rifiuti animali non infettivi della sanità

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