Stagione Sportiva - Sportsaison 2005/2006 Comunicato Ufficiale Offizielles Rundschreiben N 7 del/vom 11/08/2005

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1 Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti Settore Giovanile e Scolastico COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO BOLZANO AUTONOMES LANDESKOMITEE BOZEN Via Roma/Romstr BOLZANO/BOZEN Tel Fax Internet: figcbz@dnet.it Stagione Sportiva - Sportsaison 2005/2006 Comunicato Ufficiale Offizielles Rundschreiben N 7 del/vom 11/08/2005 Comunicazioni della F.I.G.C. Comunicato Ufficiale n. 242/A del 30/06/2005 Il Presidente Federale pubblica in allegato la circolare n. 968/2005 della FIFA nella versione in inglese (all. 1) e nella versione in italiano (all. 2) effettuata dall A.I.A., concernente alcune modifiche alle regole del gioco, in vigore dal 1 luglio CIRCOLARE N 1 Stagione Sportiva 2005/2006 All. 2) Il 26 febbraio 2005 si è tenuta a Vale of Glamorgan (Galles) la 119^ assemblea annuale dell I.F.A.B. Nella presente circolare sono state apportate delle modifiche al Regolamento del Giuoco del Calcio che entreranno in vigore dal 1 luglio Le istruzioni e direttive hanno invece avuto effetto immediato fin dalla data dell assemblea. REGOLA 3 NUMERO DEI CALCIATORI VECCHIO TESTO Altre gare In altre gare possono essere effettuate fino a sei sostituzioni. NUOVO TESTO Altre gare In gare tra squadre nazionali A possono essere effettuate fino a sei sostituzioni. In qualsiasi altro caso il numero delle sostituzioni può essere maggiore a condizione che: Le due squadre si accordino sul numero massimo di sostituzioni da effettuare

2 di sostituzioni da effettuare L arbitro ne sia informato prima dell inizio della gara. Se l arbitro non è stato informato o se nessun accordo è stato raggiunto prima dell inizio della gara, non sarà possibile utilizzare più di sei sostituzioni. Motivo: Questa variazione intende chiarire la situazione attuale. Infrazioni e sanzioni Se un calciatore di riserva entra nel terreno di giuoco senza l autorizzazione dell arbitro: il giuoco deve essere interrotto il calciatore di riserva in questione deve essere ammonito (cartellino giallo) e deve uscire dal terreno di giuoco il giuoco deve essere ripreso con una rimessa da parte dell arbitro nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell interruzione del giuoco.(regola 8) Se un calciatore di riserva entra nel terreno di giuoco senza l autorizzazione dell arbitro: il giuoco deve essere interrotto il calciatore di riserva in questione deve essere ammonito (cartellino giallo) e deve uscire dal terreno di giuoco il giuoco deve essere ripreso con un calcio di punizione indiretto nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell interruzione del giuoco. (Regola 8) Motivo: L ingresso sul terreno di giuoco di un calciatore di riserva, senza l autorizzazione dell arbitro, deve essere considerata come un infrazione da sanzionare con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria. REGOLA 5 - L ARBITRO VECCHIO TESTO NUOVO TESTO L arbitro può ritornare su una sua decisione soltanto se ritiene che la stessa sia errata o, a sua discrezione, a seguito della segnalazione di un assistente dell arbitro, sempre che il giuoco non sia stato ripreso. L arbitro può ritornare su una sua decisione soltanto se ritiene che la stessa sia errata o, a sua discrezione, a seguito della segnalazione di un assistente dell arbitro, sempre che il giuoco non sia stato ripreso o che la gara non sia terminata. Motivo: Il testo aggiunto è necessario a causa di una particolare situazione avvenuta in Francia, quando un Arbitro si è accorto della segnalazione del suo Assistente dopo aver fischiato la fine della gara. REGOLA 11 FUORI GIUOCO VECCHIO TESTO Un calciatore si trova in posizione di fuori giuoco quando: è più vicino alla linea di porta avversaria sia rispetto al pallone sia al penultimo avversario. NUOVO TESTO Un calciatore si trova in posizione di fuori giuoco quando: è più vicino alla linea di porta avversaria sia rispetto al pallone sia al penultimo avversario. 171/7

3 Decisione IFAB n. 1 Nella definizione della posizione di fuori giuoco, l espressione più vicino alla linea di porta avversaria intende significare che qualunque parte della testa, del corpo o del piede del calciatore sia più vicino alla linea di porta avversaria rispetto al pallone e al penultimo difendente. Le braccia non sono incluse in questa definizione. Motivo: Il nuovo testo specifica le parti del corpo con le quali un calciatore può giocare a calcio. Se questi elementi sono più vicini alla linea di porta avversaria, sarà considerato in posizione di fuori giuoco. Non c è alcun vantaggio se solo le braccia sono più avanti rispetto all avversario. Decisione IFAB n. 2 La definizione degli elementi che determinano la partecipazione attiva al giuoco sono i seguenti: o Intervenire o interferire nel giuoco significa giuocare o toccare il pallone passato o toccato da un compagno di squadra. o Influenzare un avversario significa impedirgli di giuocare o di essere in grado di giuocare il pallone ostruendogli chiaramente la visuale o i movimenti, o facendo gesti o movimenti che, a parere dell arbitro, ingannino o distraggano l avversario. o Trarre vantaggio da tale posizione significa giuocare un pallone che rimbalza sul palo o sulla traversa stando in una posizione di fuori giuoco, oppure giuocare un pallone che rimbalza su un avversario stando in posizione di fuori giuoco. Motivo: Queste definizioni sono state verificate nell ambito di due stagioni sportive e modificate seguendo l approvazione e l interpretazione originale data nella riunione IFAB svoltasi nel mese di settembre. Questa decisione dell IFAB fornisce un appropriato riconoscimento al manuale delle Regole del Giuoco. Sanzioni disciplinari REGOLA 12 FALLI E COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO VECCHIO TESTO Il cartellino giallo per le ammonizioni ed il cartellino rosso per le espulsioni dovrà essere mostrato soltanto ai calciatori, ai calciatori di riserva od ai calciatori sostituiti. NUOVO TESTO Il cartellino giallo per le ammonizioni ed il cartellino rosso per le espulsioni dovrà essere mostrato soltanto ai calciatori, ai calciatori di riserva od ai calciatori sostituiti. L arbitro ha l autorità di comminare sanzioni disciplinari, dal momento in cui fa il suo ingresso nel terreno di giuoco a quello in cui lo abbandona dopo il fischio finale. Motivo: È importante definire quando l arbitro è autorizzato a mostrare il cartellino giallo o rosso. Quando avvengono incidenti sul campo subito dopo il fischio finale, possono essere ora mostrati i cartellini e ciò avrà più efficacia rispetto alla pratica attuale che si limita al riportare l incidente sul referto di gara. Decisione IFAB n. 4 VECCHIO TESTO Un tackle da dietro che metta in pericolo l integrità fisica di un avversario dovrà essere punito come fallo violento di giuoco. NUOVO TESTO Un tackle che metta in pericolo l integrità fisica di un avversario dovrà essere punito come fallo violento di giuoco. Motivo: Un tackle da dietro, ma anche effettuato dal lato o da davanti, che provochi un infortunio o possa provocare un infortunio all avversario, deve essere sanzionato come un fallo violento di giuoco. 172/7

4 REGOLA 14 CALCIO DI RIGORE Infrazioni e sanzioni VECCHIO TESTO Se l arbitro emette il fischio per l esecuzione del calcio di rigore e, prima che il pallone sia in giuoco, si verificano le seguenti situazioni: Il calciatore incaricato del calcio di rigore infrange le Regole del Giuoco: l arbitro permette l esecuzione del tiro se il pallone entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto se il pallone non entra in porta, il calcio di rigore non dovrà essere ripetuto NUOVO TESTO Se l arbitro emette il fischio per l esecuzione del calcio di rigore e, prima che il pallone sia in giuoco, si verificano le seguenti situazioni: Il calciatore incaricato del calcio di rigore infrange le Regole del Giuoco: l arbitro permette l esecuzione del tiro se il pallone entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto l Arbitro interrompe il giuoco e lo riprende con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria. VECCHIO TESTO un compagno del calciatore incaricato del tiro entra nell area di rigore o va a posizionarsi davanti alla linea del punto di rigore o si avvicina al pallone a meno di m. 9,15: l arbitro permette l esecuzione del tiro se il pallone entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto se il pallone non entra in porta, il calcio di rigore non dovrà essere ripetuto se il pallone viene respinto dal portiere, dai pali o dalla sbarra trasversale ed è toccato dal compagno del calciatore incaricato del tiro, l arbitro dovrà fermare il giuoco, riprendendolo con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra difendente NUOVO TESTO un compagno del calciatore incaricato del tiro entra nell area di rigore o va a posizionarsi davanti alla linea del punto di rigore o si avvicina al pallone a meno di m. 9,15: l arbitro permette l esecuzione del tiro se il pallone entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto se il pallone non entra in porta, l Arbitro interrompe il giuoco e lo riprende con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria. se il pallone viene respinto dal portiere, dai pali o dalla sbarra trasversale ed è toccato dal compagno del calciatore incaricato del tiro, l arbitro dovrà fermare il giuoco, riprendendolo con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra difendente Motivo: Prima della variazione, l intervento dell Arbitro in ambedue le situazioni era quello di lasciar proseguire il giuoco, eccetto che nello specifico caso del pallone venisse rigiuocato da un compagno del calciatore inadempiente. Con questo cambiamento, l Arbitro interromperà il giuoco ogni volta che un attaccante infrangerà i requisiti del calcio di rigore e riprenderà il gioco con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria nel punto dove è avvenuta l infrazione. 173/7

5 Esecuzione REGOLA 15 RIMESSA DALLA LINEA LATERALE VECCHIO TESTO Al momento della rimessa dalla linea laterale, il calciatore incaricato di eseguirla deve: fare fronte al terreno di giuoco avere, almeno parzialmente, i due piedi sulla linea laterale o sul campo per destinazione tenere il pallone con le mani lanciare il pallone da dietro la nuca ed al di sopra della testa. Il calciatore che ha effettuato la rimessa dalla linea laterale non può giuocare nuovamente il pallone prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore. Il pallone è in giuoco nell istante in cui penetra sul terreno di giuoco. NUOVO TESTO Al momento della rimessa dalla linea laterale, il calciatore incaricato di eseguirla deve: fare fronte al terreno di giuoco avere, almeno parzialmente, i due piedi sulla linea laterale o sul campo per destinazione tenere il pallone con le mani lanciare il pallone da dietro la nuca ed al di sopra della testa. Il calciatore che ha effettuato la rimessa dalla linea laterale non può giuocare nuovamente il pallone prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore. Tutti gli avversari devono trovarsi almeno a una distanza di due metri dal punto in cui viene effettuata la rimessa in giuoco. Il pallone è in giuoco nell istante in cui penetra sul terreno di giuoco. Motivo: C è una crescente tendenza da parte degli avversari di posizionarsi immediatamente di fronte al calciatore che si incarica di effettuare la rimessa laterale, tenendo i piedi praticamente sulla linea laterale. Ciò non infrange la Regola 15, ma senza dubbio l incaricato della rimessa laterale viene impedito nell effettuazione della rimessa. In aggiunta a questo, vi è anche la possibilità dell in-sorgere di una situazione di contrasto tra i due calciatori. Attualmente le uniche occasioni nelle quali i calciatori non devono mantenere una determinata distanza all inizio o alla ripresa del giuoco è in occasione di una rimessa da parte dell arbitro oppure in occasione di una rimessa laterale e questa proposta equipara la rimessa laterale alle altre regole. Alcune associazioni membro della FIFA impongono in maniera ufficiosa una determinata distanza in alcune situazioni e questa rettifica proposta vuole assicurare un uniformità nell applicazione delle Regole del Giuoco. INFORMAZIONI REGOLA 12 FALLI E COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO Le seguenti proposte sono state presentate alla FIFA come nuove decisioni dell IFAB: Una volta che l arbitro ha interrotto il giuoco e ha accordato un calcio di punizione, qualsiasi calciatore della squadra che ha commesso il fallo che tocchi deliberatamente il pallone, vedrà il suo gesto considerato come un voler ritardare la ripresa del giuoco, e dovrà quindi essere punito con un cartellino giallo. Questa sanzione sarà applicata anche al calciatore che toccherà deliberatamente il pallone quando una rimessa laterale o un calcio d angolo sarà stato assegnato in favore della squadra avversaria, e se il calciatore prenderà il pallone dalla rete dopo che la sua squadra abbia realizzato una rete (calcio d inizio a favore della squadra avversaria). 174/7

6 Motivo: Delle linee guida chiare dovrebbero poter mettere fine a tattiche antisportive che mirano a ritardare la ripresa del giuoco, come quella di trattenere il pallone per alcuni secondi o allontanarlo al fine di far riposizionare la propria difesa; ciò dovrebbe anche dar fine a litigi tra calciatori che si disputano il pallone. L IFAB ha deciso di autorizzare la FIFA a sperimentare queste proposte ai Campionati Mondiali Juniores FIFA svoltisi in Olanda e al Campionato Mondiale FIFA Under 17 che avrà luogo in Perù. La FIFA presenterà un rapporto in merito alla prossima Assemblea Generale Annuale. IL PALLONE L IFAB ha dato via libera alla FIFA per la sperimentazione della nuova tecnologia che vede coinvolti il pallone e la linea di porta al Campionato Mondiale FIFA Under 17 che si svolgerà in Perù nel 2005 e al Campionato Mondiale FIFA per Club (Toyota Cup) che avrà luogo in Giappone. La FIFA presenterà un rapporto in merito in una prossima riunione. COMUNICATO UFFICIALE N. 37/A Il Consiglio Federale - ravvisata la necessità di modificare l art. 16 bis delle N.O.I.F., nonché, di abrogare gli artt. 16 ter e 16 quater delle N.O.I.F.; - visto l art. 24 dello Statuto Federale; d e l i b e r a di modificare l art. 16 bis delle N.O.I.F. e di abrogare gli artt. 16 ter e 16 quater delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub A). PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2005 IL SEGRETARIO Francesco Ghirelli IL PRESIDENTE Franco Carraro 175/7

7 All. sub A) VECCHIO TESTO NUOVO TESTO Art. 16 bis Partecipazioni societarie 1. Non sono ammesse partecipazioni, dirette o indirette a società della sfera professionistica partecipanti allo stesso Campionato, salvo quanto previsto dall art. 16 ter. E, quindi, tassativamente vietato detenere partecipazioni, a nome proprio od anche per interposte persone fisiche e/o giuridiche, in più di una società di capitali esercente attività calcistica a livello professionistico che militi nello stesso Campionato. 2. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 costituisce illecito amministrativo e comporta, su deferimento della Procura Federale, l applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 3. L'inosservanza del divieto di cuial comma 1 del presente articolo comporta altresì a carico delle società la sospensione dai contributi federali e, in caso di mancata regolarizzazione entro 90 giorni, la decadenza dai contributi stessi. Permanendo l'inosservanza del divieto al momento della iscrizione ai Campionati, le società non vengono ammesse al Campionato di competenza, ove le partecipazioni siano apprezzabili ai fini di cui al comma 1. Art. 16 bis Partecipazioni societarie 1. Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica o al campionato organizzato dal Comitato Interregionale. (Comma nuovo) 2. Ai fini di cui al comma 1, un soggetto ha una posizione di controllo di una società o associazione sportiva quando allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali. 3. L inosservanza del divieto di cui al comma 1 costituisce illecito e comporta su deferimento della Procura Federale, l applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. L avvio del procedimento disciplinare comporta la sospensione dei contributi federali, da revocarsi in caso di pronuncia definitiva, favorevole alle società. Permanendo l inosservanza del divieto di cui al comma 1 alla scadenza del termine, annualmente fissato, per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato, le società oggetto di controllo non sono ammesse al Campionato di competenza e decadono dai contributi federali. (Comma nuovo) 4. Non si dà luogo a sanzioni qualora il controllo derivi da successione mortis causa a titolo universale o particolare, o da altri fatti non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati, purchè tali soggetti provvedano a darne comunicazione alla F.I.G.C. e a porvi termine entro i 30 giorni successivi al verificarsi della stessa. 176/7

8 (Disposizioni nuove) Disposizioni transitorie: A. I soggetti che, all entrata in vigore della presente norma, si trovino in una situazione di cui al comma 2, hanno l obbligo di darne immediata comunicazione alla FIGC e di adottare gli strumenti necessari ad assicurare il rispetto del disposto di cui al comma 1, entro i seguenti termini perentori: - 30 giugno 2007 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con una categoria di differenza; - 30 giugno 2009 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con due categorie di differenza; - 30 giugno 2011 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con tre categorie di differenza; - 30 giugno 2013 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con quattro categorie di differenza. Art. 16 ter Partecipazioni in Società di calcio con azioni quotate in Borsa 1.E consentito detenere partecipazioni al capitale azionario di più società calcistiche della sfera professionistica con azioni quotate in Borsa, sempre che tali partecipazioni non comportino più di una situazione di controllo, di fatto o di diritto, ai sensi dell art c.c., comma 1, punti 1 e La facoltà di cui al precedente comma è attribuita anche a soggetti che detengano azioni o quote di capitale di società della sfera professionistica non quotate in Borsa. Il limite del controllo di fatto o di diritto di cui al comma 1 vale anche per questo caso. 3. Il limite di partecipazione societaria, di cui ai commi precedenti, comprende sia le partecipazioni dirette sia quelle per mezzo di società controllate o collegate ai sensi dell art c.c.. 4. La violazione del comma 1 e 2 del presente articolo comporta l irrogazione di sanzioni nei confronti delle società calcistiche partecipate, qualora si provi che gli amministratori, a conoscenza della violazione, non l abbiano comunicata alla F.I.G.C.. B. Nell'ipotesi di sopravvenuta compresenza nello stesso campionato di due o più società oggetto della comunicazione di cui alla lett. A), la FIGC assegna ai soggetti interessati un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà darsi luogo alla cessazione della situazione di controllo. L inosservanza delle presenti disposizioni transitorie comporta l applicazione delle sanzioni previste dall art. 16 bis, comma 3. Art. 16 ter Partecipazioni in Società di calcio con azioni quotate in Borsa (ABROGATO) 177/7

9 Art. 16 quater Partecipazioni societarie in conflitto d interessi 1. Nell'ipotesi di sopravvenuta compresenza nello stesso campionato di due società per cui si configuri un potenziale conflitto di interessi a norma del comma 1 dell'art. 16 bis delle N.O.I.F., si applicano le disposizioni di cui al separato regolamento. 2. La F.I.G.C. venuta a conoscenza dell'esistenza di una potenziale posizione di conflitto di interessi da parte di un socio di due società partecipanti al medesimo campionato, notifica alle società interessate l'esistenza dei presupposti di cui alla delibera del del Consiglio Federale (Comunicato Ufficiale n. 124/A della F.I.G.C.) dando un termine entro cui far cessare la situazione o per indicare a quale delle società interessate debbano applicarsi le norme dei successivi articoli. La F.I.G.C. specificherà che la partecipazione che si rilevi in violazione di tale divieto dovrà essere dismessa entro un periodo corrispondente a due stagioni sportive. 3. Le società interessate hanno un termine di trenta giorni per dare riscontro alla comunicazione di cui sopra. 4. Successivamente a tale data, ove la società non abbia provveduto a far cessare la situazione di cui al comma 1, art. 16 bis N.O.I.F., ed abbia indicato la società su cui possano esercitarsi mediotempore le norme relative alla regolamentazione, il Consiglio Federale indicherà il commissario a cui demandare i compiti previsti dal presente Regolamento. 5. In caso di mancato riscontro, il Consiglio Federale provvederà autonomamente ad individuare le società cui si applichi la procedura prevista negli articoli che seguono. 6. La F.I.G.C. nomina un commissario avente i necessari requisiti di probità e professionalità scegliendoli, preferibilmente, tra professionisti iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del luogo dove ha sede la società commissariato. Si applicano comunque per le nomine le norme di cui agli artt. 27 e 28 del R.D. 16 marzo 1942 n Il commissario deve comunicare entro 3 giorni dalla comunicazione della delibera federale la propria accettazione alla F.I.G.C.. 8. La F.I.G.C. notifica l'avvenuta nomina alla società senza ritardo. Art. 16 quater Partecipazioni societarie in conflitto d interessi (ABROGATO) 178/7

10 9. Il commissario entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta notifica di cui al punto 7) assume le sue funzioni procedendo ad una ricognizione delle circostanze che hanno determinato il provvedimento e vigilando che l'ipotesi che ha portato al provvedimento non generi le problematiche afferenti al conflitto di interessi, riferendone trimestralmente al Consiglio Federale. 10. Il commissario eserciterà tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione richiedendo, ove previsto, le necessarie autorizzazioni al Consiglio Federale e riferendo trimestralmente sulla gestione ordinaria. La società deve comunque garantire le disponibilità finanziarie occorrenti alla gestione (durante la stagione sportiva) e rilasciate le idonee fidejussioni bancarie di primario istituto a prima richiesta. 11. La situazione potrà intendersi sanata per modificazione del titolo sportivo o per dimissione di quella quota di partecipazione che determini per il detentore il controllo della società. In tal caso il commissario cesserà dall'incarico su apposita delibera del Consiglio Federale ve, al termine del periodo di cui al 1 cpv del punto 1), la situazione di potenziale conflitto di interessi permanga, il Consiglio Federale provvederà ad escludere una delle società dal Campionato di competenza. 13. Il commissario al termine del suo mandato redigerà una relazione finale relativa al periodo della sua amministrazione. 14. Al commissario sarà riconosciuto un compenso rapportato all'attività e all'ent ità dei beni amministrati, in base alle tariffe professionali ove applicabili oltre le spese occorse per l'espletamento dell'incarico. L'onere conseguente alla presente procedura graverà sulla società commissariata. 179/7

11 Comunicato Ufficiale n. 40/A del 15/07/2005 Il Presidente Federale - preso atto che le nomine di tutti gli Organi di Giustizia sportiva centrali e periferici operanti presso la F.I.G.C., le Leghe, il Settore per l Attività Giovanile e Scolastica, i Comitati, le Divisioni ed ogni altra unità periferica della L.N.D. e del Settore per l Attività Giovanile e Scolastica e comunque operanti in ogni ambito federale, andranno a scadere il 31 Luglio 2005; - attesa la necessità organizzativa di prorogare ulteriormente detti organi nella attuale composizione fino al Consiglio Federale del prossimo mese di Agosto; - d intesa con i Vice Presidenti e sentito il Consiglio Federale; - visto lo Statuto Federale d e l i b e r a le nomine di tutti gli Organi di Giustizia sportiva centrali e periferici operanti presso la F.I.G.C., le Leghe, il Settore per l Attività Giovanile e Scolastica, i Comitati, le Divisioni ed ogni altra unità periferica della L.N.D. e del Settore per l Attività Giovanile e Scolastica e comunque operanti in ogni ambito federale, sono prorogate fino alla nuova nomina che verrà effettuata, sentito il Consiglio Federale del prossimo mese di Agosto COMUNICATO UFFICIALE N. 47/A Il Presidente Federale visto l art. 96, 1 comma delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l altro, l adeguamento del premio di preparazione sulla base di un parametro aggiornato, al termine di ogni stagione sportiva, in base all indice ISTAT per il costo della vita; constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2004/2005 è stato di 454,00; rilevato che l incremento dell indice ISTAT nel periodo 1 luglio giugno 2005 è stato dell 1,6%; visto l art. 21, 2 comma, dello Statuto Federale; d e l i b e r a a decorrere dal 1 luglio 2005 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura di 461,00. PUBBLICATO IN ROMA IL 26 LUGLIO 2005 IL SEGRETARIO Francesco Ghirelli IL PRESIDENTE Franco Carraro 180/7

12 Comunicato Ufficiale N. 2/E La Commissione Premi di Preparazione ha esaminato le richieste di annullamento del tesseramento biennale 2004/ /2006, considerato anche il parere favorevole delle società di appartenenza, ha deliberato quanto segue: Annullamento Tesseramento Biennale: Cognome e Nome Data di Nascita Nummero Cartellino Società AIELLO MICHAEL NATO IL 14/05/1991 CART F.C. MERANO CALCIO PUBBLICATO IN ROMA IL 05 AGOSTO 2005 IL SEGRETARIO Angelo Donisi IL PRESIDENTE Cav. Vittorio Barbotto Comunicazioni della L.N.D. Circolare n. 6 del 19/07/2005 Si trasmette per opportuna conoscenza copia della Circolare n dell ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 18 luglio 2005, prot. n UFFICIO STUDI TRIBUTARI - CIRCOLARE n Oggetto : Art. 6 del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, concernente: misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive; bilanci delle società sportive; obbligo assicurativo per sportivi dilettanti - Nella G.U. n. 151 del 1 luglio 2005 è stato pubblicato il D.L. 30 giugno 2005, n. 115, il cui art. 6 contiene disposizioni concernenti lo sport. Il comma 1 dell art. 6 proroga dal 30 giugno 2005 al 30 giugno 2007 l efficacia delle misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive introdotte dal D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88. Continua, pertanto ad avere efficacia fino al 30 giugno 2007, tra l altro, la norma che stabilisce che quando non è possibile procedere immediatamente all arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell art. 382 del c.p.p. colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto. Il successivo comma 2 dell art. 6 stabilisce che le società sportive che si sono avvalse della facoltà di cui all art. 18-bis della legge 23 marzo 981, n. 91, e successive modificazioni, nell esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006 devono ridurre l ammontare del patrimonio netto dell importo del valore residuo della voce di bilancio oneri pluriennali da ammortizzare iscritta tra le componenti attive per effetto della svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti. Il patrimonio deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro utilizzazione. L applicazione di tali disposizioni non incide sulla posizione fiscale delle società interessate. Come è noto, con l art. 3, comma 1-bis del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, venne aggiunto l art. 18-bis alla legge n. 91 del 1981 consentendo alle società sportive professionistiche di diluire in dieci esercizi la perdita causata dalla svalutazione del parco giocatori. In definitiva venne concessa alle società di iscrivere in apposito conto del bilancio, tra le componenti attive, quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l ammontare della svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti determinato sulla base di apposita perizia giurata, procedendo ai fini civilistici e fiscali, all ammortamento della svalutazione iscritta in 181/7

13 dieci rate annuali di pari importo. A seguito delle censure mosse alla predetta normativa dalla Commissione europea per violazione della quarta direttiva comunitaria con conseguente imposizione all Italia di modificare la normativa stessa, è stata concordata con la Comunità la modifica inserita nell art. 6 del D.L. n. 115/2005. Pertanto, le società che hanno iscritto in bilancio le svalutazioni devono procedere nell esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006 e, quindi, nella fattispecie delle società di calcio che chiudono i bilanci al 30 giugno, nel bilancio chiuso al 30 giugno 2007, alla riduzione del patrimonio netto di un importo pari al valore residuo della voce di bilancio oneri pluriennali da ammortizzare, iscritta tra le attività dello stato patrimoniale. Dovrà, quindi, tenersi conto degli ammortamenti effettuati sulle svalutazioni in argomento nei bilanci precedenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 115 (30 giugno 2003, 30 giugno 2004 e probabilmente 30 giugno 2005) e la parte residua dell ammortamento decennale, a suo tempo previsto, dovrà trovare collocazione interamente nei bilanci al 30 giugno 2006 e 30 giugno In definitiva, con la norma introdotta con l art. 6 in argomento, la durata dell ammortamento delle svalutazioni, la cui prima rata ha trovato collocazione per 1/10 nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003, e così di seguito nei due bilanci successivi, viene ridotta da dieci a cinque annualità, cosicché l onere dei restanti 7/10 dell ammortamento stesso si trasferisce di fatto sui due residui esercizi (30 giugno 2006 e 30 giugno 2007). Il successivo comma 3 dell art. 6 ha abrogato, ovviamente, le precedenti disposizioni agevolative recate dall art. 18-bis della legge n. 91 del 1981 e dall art. 28 della legge 18 aprile 2005, n. 62. Quest ultima aveva modificato l art. 18-bis sostituendo alle parole ai fini civilistici e fiscali con le parole ai soli fini civilistici. Infine, con il comma 4 dell art. 6, è stato sospeso fino al 31 dicembre 2006 l obbligo di stipulare con la Sportass l assicurazione obbligatoria prevista dall art. 51, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n Pertanto, le Federazioni e le società sportive potranno procedere, fino alla predetta data del 31 dicembre 2006, all assicurazione dei propri tesserati con qualsiasi istituto e società di assicurazione. Circolare n. 8 del 04/08/2005 Si trasmette per opportuna conoscenza copia della nota della F.I.G.C. n /ADS/Segr, del 3 agosto 2005, inerente le istruzioni concernenti la regola 11 e la regola 4 del Regolamento del gioco riportate in una nota dell UEFA. ISTRUZIONI RIGUARDANTI LA REGOLA 11 (FUORI GIUCO) E LA REGOLA 4 (EQUIPAGGAIMENTO DEI CALCIATORI) Cari arbitri e membri del consiglio, Per la stagione in corso, le seguenti norme pratiche rinforzeranno l interpretazione uniforme e l applicazione delle Regole del Giuoco. In accordo con le regole delle competizioni UEFA, le gare saranno disputate in conformità con le Regole del Giuoco promulgate dall IFAB. Per questa ragione, istruttori e osservatori arbitrali dovranno evitare qualunque riferimento alla FIFA e alle sue competizioni e riferire solamente delle decisioni e delle raccomandazioni date dall IFAB in risposta ad ogni quesito sollevato da arbitri o assistenti. (Per vostra informazione, tutte le istruzioni, i diagrammi, i grafici ecc.. pubblicati dalla FIFA sono stati approvati dall IFAB in accordo con le loro regole e i loro statuti e non dovranno essere discussi.) 182/7

14 REGOLA 11 FUORI GIUOCO 1) Nessun cambiamento alla Regola 11, il testo rimane lo stesso della scorsa stagione. 2) E richiesta all assistente una consistente applicazione della tecnica aspetta e vedi. Gli assistenti hanno più tempo di quello che credono. Sarà utile fare riferimento al nuovo libretto dell UEFA Informazioni pratiche per gli ufficiali di gara (che vi sarà spedito in settimana). Per assicurare un giudizio corretto delle azioni in fuori giuco, un assistente non deve alzare la bandierina prima di aver considerato i seguenti criteri (la cosiddetta tecnica aspetta e vedi ): Movimento della palla (direzione, velocità, distanza, qualunque deviazione ecc ) Coinvolgimento nel giuoco attivo attraverso: L interferire con il giuoco, oppure L interferire con un avversario, oppure Ottenere un vantaggio Ricordate cortesemente all assistente che è meglio essere un attimo in ritardo ma prendere una decisione corretta rispetto all essere troppo precipitosi e sbagliare. 3) Comunque, nell applicazione di questa tecnica, un assistente deve ricordare la posizione precisa dell attaccante in fuori giuoco e in seguito giudicare il suo coinvolgimento nel giuoco attivo Rispetto a questo ultimo punto, l assistente deve considerare il rischio dell influenza o di un contatto fisico tra l attaccante e un avversario (ad esempio: scontro tra un attaccante in fuori giuoco e il portiere, oppure tackle del difensore sull attaccante in fuori giuoco, ecc ) In tal caso, l attaccante deve essere considerato coinvolto nel giuoco attivo e deve quindi essere segnalato il fuori giuoco. Non c è bisogno di attendere un eentuale contatto fisico. 4) Ricordate all arbitro che, in caso di un fuori giuoco, deve essere accordato rispetto alla Regola 11, un calcio di punizione indiretto dal punto in cui si trovava il calciatore in fuori giuoco al momento in cui la palla era stata giocata da un suo compagno. 5) Il principio senza la certezza di un fuori giuoco non si alza la bandierina verrà sempre applicato; in caso di dubbio il vantaggio deve essere dato alla squadra che attacca. Nuovamente raccomandiamo un estesa e consistente applicazione della tecnica aspetta e vedi, assicurandosi, comunque, che non ci sia il rischio che un giocatore in fuori giuoco interferisca con un suo avversario. REGOLA 4 EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI Anche in questo caso facciamo riferimento alle Regole del Giuoco 2005; Un calciatore non deve utilizzare equipaggiamenti o indossare qualunque cosa che possa essere pericolosa per se stesso o per un altro calciatore (incluso qualunque tipo di gioiello) Qualunque tipo di gioiello è potenzialmente pericoloso. Il termine pericoloso può a volte sembrare ambiguo e controverso, e quindi, al fine di essere uniformi e coerenti, qualunque tipo di gioiello deve essere proibito. I calciatori non sono autorizzati ad utilizzare del nastro per coprire i gioielli, dato che questa non è una protezione adeguata. Anelli, orecchini, bracciali di cuoio e di gomma non sono necessari al gioco e l unica cosa a cui possono portare è la possibilità di infortuni. 183/7

15 Al fine di evitare problemi dell ultimo minuto, le squadre dovranno informare in anticipo i propri calciatori. Questa direttiva lascia spazio a interpretazioni e ci raccomandiamo che i rappresentanti delle squadre siano informati in merito durante il meeting organizzativo. Al quarto ufficiale deve essere chiesto di ricordarlo alle squadre negli spogliatoi durante il controllo dell equipaggiamento dei calciatori circa un ora prima del calcio d inizio. Ci auguriamo che le spiegazioni soprascritte contribuiscano a un uniforme e corente applicazione delle Regole del Giuoco. Comunicazioni del Comitato Regionale Coppa Regione Femminile Per integrare l'attività delle Società partecipanti ai Campionati della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige organizza la Coppa Regione Femminile riservata alle squadre partecipanti al Campionato di Serie C e D. COMPOSIZIONE GIRONI Girone 1 Aldein Petersberg Bozner Girone 2 Dietenheim Aufhofen Vintl Girone 3 Chiusa Klausen Issing Girone 4 Unterland Damen Maia Alta Obermais Girone 5 Trilacum Tione Girone 6 Lavis Mori S.Stefano Girone 7 Rifiano C. Riffian K. Red Lions Tarsch Girone 8 Kalterer Gargazzon Gargazzone R. Girone 9 Brixen Sarentino Girone 10 Parcines Pez Sluderno Schenna Sek. Fussb. 1 TURNO Le 21 squadre partecipanti sono suddivise in 9 gironi da due squadre ciascuno ed 1 girone da tre squadre. Le squadre prime classificate di ciascun girone passeranno la prima fase. 2 TURNO Le 10 squadre rimaste disputeranno gli ottavi di finale con gare di andata e ritorno in base al seguente criterio: Vincente Girone 1 Vincente Girone 10 Vincente Girone 2 Vincente Girone 9 Vincente Girone 3 Vincente Girone 8 Vincente Girone 4 Vincente Girone 7 Vincente Girone 5 Vincente Girone 6 3 TURNO Le cinque squadre vincenti piú la miglior seconda classificata disputeranno i quarti di finale con gare di andata e ritorno in base al seguente criterio: Vincente Girone 1/10 Vincente Girone 2/9 Vincente Girone 3/8 Vincente Girone 4/7 Vincente Girone 5/6 Vincente 2 e classificate 184/7

16 4 TURNO Le tre squadre vincenti piú la miglior seconda classificata disputeranno gli incontri di semifinale con gare di andata e ritorno in base al seguente criterio: Vincente Girone 1/6 - Vincente Girone 2/5 Vincente Girone 3/4 Vincente 2 e classificate 5 TURNO Le due squadre vincenti le gare di semifinale disputeranno la finale di Coppa Regione con partita unica in campo neutro. MODALITÀ TECNICHE E NORME DI SVOLGIMENTO: SOSTITUZIONI: nel corso di tutte le gare le Società possono effettuare cinque sostituzioni indipendentemente dal ruolo ricoperto. TRIANGOLARE: Le gare saranno effettuate in due tempi di 45 ciascuno. Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell ordine: dei punti ottenuti negli incontri disputati; della migliore differenza reti; del maggiore numero di reti segnate. Persistendo ulteriore parità o nell ipotesi di completa parità fra le tre squadre, la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale Trentino Alto Adige. TURNI A GARA DI ANDATA E RITORNO: Le gare saranno effettuate in due tempi di 45 ciascuno. Sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti i trasferta; verificandosi ulteriore parità, l arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. GARA DI FINALE: La gara sarà effettuate in due tempi di 45 ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la vincente verrà determinata tramite 2 tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, se la parità persistesse, saranno battuti i calci di rigore, secondo le norme regolamentari. GIUSTIZIA SPORTIVA: I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare della Coppa Regione, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti delle calciatrici, devono essere scontati solo ed esclusivamente nell ambito delle gare interessanti la manifestazione stessa. Nell ipotesi di squalifica a tempo indeterminato, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, nell ambito dell attività ufficiale della Società con la quale risulta essere tesserato la calciatrice. La calciatrice incorre in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall Organo di Giustizia Sportiva. Alla Società che dovesse rinunciare ad una qualsiasi gara della Coppa Regione saranno applicate le sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dal Codice di Giustizia Sportiva e le ammende per rinuncia relative al campionato di competenza. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D. 185/7

17 CALENDARIO COPPA REGIONE 1 TURNO 1^ GIORNATA Sabato Domenica 03 04/09/2005 Gironi Società Campo Orario Girone 1 Aldein Petersberg Bozner Monte S.Pietro Dom Girone 2 Dietenheim Aufhofen Vintl B Tendone Sab Girone 3 Chiusa Klausen Issing Chiusa Sab Girone 4 Unterland Damen Maia Alta -Obermais Cortina Sab Girone 5 Trilacum Tione Terlago Dom Girone 6 Lavis Mori S.Stefano Lavis Dom Girone 7 Rifiano C. Riffian K. Red Lions Tarsch Rifiano Sab Girone 8 Kalterer Gargazon Gargazzone R. Caldaro Sab Girone 9 Brixen Sarentino Bressanone Jugendhort Sab Girone 10 Parcines Pez Sluderno Parcines Dom riposa Schenna 1 TURNO 2^ GIORNATA Sabato Domenica 10-11/09/2005 Gironi Società Campo Orario Girone 5 Tione Trilacum Javrè Dom Girone 6 Mori S.Stefano Clarentia Mori Oratorio Sab Girone 7 Red Lions Tarsch Rifiano C. Riffian K. Laces Dom.10,30 Girone 8 Gargazon Gargazzone R. Kalterer Gargazzone Sab Girone 9 Sarentino Brixen Sarentino Sab TURNO 2^ GIORNATA Mercoledì 13 /09/2005 Gironi Società Campo Orario Girone 1 Bozner Aldein Petersberg Talvera B Merc Girone 2 Vintl Dietenheim Aufhofen Vandoies Vallarga Merc Girone 3 Issing Chiusa Klausen Falzes Merc Girone 4 Maia Alta -Obermais Unterland Damen Merano Lahn Merc Girone 10 Sluderno Schenna S.Valentino alla Muta Merc Riposa Parcines 1 TURNO 3^ GIORNATA Mercoledì 28/9/2005 Gironi Società Campo Orario Girone 10 Parcines Schenna Parcines Merc Riposa Sluderno 186/7

18 2 TURNO 1^ Giornata Andata Mercoledì 05/10/2005 2^ Giornata Ritorno - Mercoledì 19/10/2005 Vincente Girone 1 Vincente Girone 10 Vincente Girone 2 Vincente Girone 9 Vincente Girone 3 Vincente Girone 8 Vincente Girone 4 Vincente Girone 7 Vincente Girone 5 Vincente Girone 6 Le cinque squadre vincenti piú la miglior seconda classificate dei 5 gironi disputeranno i quarti di finale con gare di andata e ritorno. 3 TURNO 1^ Giornata Andata 04-05/03/2006 2^ Giornata Ritorno 11-12/03/2006 Vincente Girone 1/10 Vincente Girone 2/9 Vincente Girone 3/8 Vincente Girone 4/7 Vincente Girone 5/6 Vincente 2 e classificate Le tre squadre vincenti piú la miglior seconda classificata disputeranno gli incontri di semifinale con gare di andata e ritorno. 4 TURNO 1^ Giornata Andata 25/04//2006 2^ Giornata Ritorno - 1/05/2006 Vincente Girone 1/6 - Vincente Girone 2/5 Vincente Girone 3/4 Vincente 2 e classificate Le due squadre vincenti disputeranno l'incontro di finale di Coppa Provincia. 5 TURNO FINALE COPPA REGIONE FEMMINILE - data da stabilire La gara di finale sarà disputata su campo neutro. 187/7

19 Comunicazioni del Comitato Prov.le Autonomo Bolzano Mitteilungen des Autonomen Landeskomitee Bozen CALENDARI STAGIONE SPORTIVA 2005/06 Si comunica che questo Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, d intesa con il Comitato Regionale Trentino Alto Adige e il Comitato Provinciale Autonomo di Trento, presenterà ai massmedia i calendari ufficiali della Stagione Sportiva 2005/06 VENERDI 19 AGOSTO 2005 alle ore PRESSO L HOTEL VILLA MADRUZZO A TRENTO SPIELKALENDER SPORTSAISON 2005/06 Das Autonome Landeskomitee Bozen, in Einverständnis mit dem Regionalkomitee Trentino Südtirol und dem Autonomen Landeskomitee Trient, wird der Presse den offiziellen Spielkalender Sportsaison 2005/06 bekanntgeben: FREITAG, DEN 19. AUGUST 2005 um Uhr IM HOTEL VILLA MADRUZZO IN TRIENT Richiesta Forza Pubblica SI RICORDA ALLE SOCIETA L OBBLIGO DELLA RICHIESTA DELLA FORZA PUBBLICA PER TUTTE LE GARE DI COPPA E CAMPIONATO FINO ALL INVIO DELLA PUBBLICAZIONE DEFINITIVA DEL CALENDARIO ORARIO SIA DEI CAMPIONATI REGIONALI CHE PROVINCIALI. Si avvisano tutte le società che disputano le gare in casa, di consegnare agli arbitri la richiesta Forza Pubblica. Le ammende comminate dal Giudice Sportivo non possono essere successivamente revocate. Anforderung der Öffentlichen Behörden MAN ERINNERT ALLE VEREINE, DASS DIE ANFORDERUNG DER ÖFFENTLICHEN BEHÖRDEN FÜR ALLE POKAL- UND MEISTERSCHAFTSSPIELE BIS ZUM VERSAND DES DEFINITIVEN SPIELKALENDERS DER REGIONALEN UND LANDES MEISTERSCHAFTEN, PFLICHTIG IST. Alle Vereine werden darauf aufmerksam gemacht, dass bei allen Heimspielen die Anforderung der Öffentlichen Behörden den Schiedsrichtern abgegeben werden muß. Die verhängten Strafen des Sportrichters, dürfen nachträglich nicht mehr widerrufen werden. MODIFICA GARA COPPA PROVINCIA SPIEL ÄNDERUNG LANDESPOKAL Coppa Provincia 1. Categoria / Landespokal - 1. Amateurliga Gara / Spiel HASLACHER LAAS LASA DOM./SON. 21/08/2005 ore/uhr Campo / Spielfeld BOLZANO / BOZEN PFARRHOF SINT. Coppa Provincia 5. Memorial U. De Vincenzi 3^ Categoria / Landespokal 3. Amateurliga Gara / Spiel VALDAORA SAN LORENZO SAB./SAM. 20/08/2005 ore/uhr Campo / Spielfeld VALDAORA / OLANG 188/7

20 Coppa Provincia 5. Memorial U. De Vincenzi 3^ Categoria / Landespokal 3. Amateurliga Gara / Spiel SAN LORENZO VALDAORA SAB./SAM. 27/08/2005 ore/uhr Campo / Spielfeld S. LORENZO / ST. LORENZEN INVERSIONE CAMPO COPPA PROVINCIA FELDUMTAUSCH LANDESPOKAL Coppa Provincia 1. Categoria / Landespokal - 1. Amateurliga Gara / Spiel TESIDO ST. MARTIN PASS. SAB./SAM. 20/08/2005 ore/uhr Campo / Spielfeld TESIDO / TAISTEN Gara / Spiel ST. MARTIN PASS. TESIDO SAB./SAM. 27/08/2005 ore/uhr Campo / Spielfeld S. MARTINO / ST. MARTIN PASS. Coppa Provincia/Landespokal 2. Categoria - 2. Amateurliga 6 Memorial A. Pichler Gara Spiel TEIS TISO MÖLTEN VÖRAN SAB./SAM. 20/08/05 ore/uhr Campo / Spielfeld S.PIETRO FUNES / ST.PETER VILLNÖSS Gara Spiel MÖLTEN VÖRAN TEIS TISO SAB./SAM. 27/08/05 ore/uhr Campo / Spielfeld MELTINA / MÖLTEN MODIFICA CAMPO COPPA PROVINCIA SPIELFELD ÄNDERUNG LANDESPOKAL Coppa Provincia 5. Memorial U. De Vincenzi 3^ Categoria / Landespokal 3. Amateurliga Gara / Spiel CERMES SAN GENESIO SAB./SAM. 20/08/2005 ore/uhr Campo / Spielfeld POSTAL / BURGSTALL Coppa Provincia 1. Categoria /Landespokal - 1. Amateurliga Gara / Spiel COLLE CASIES LANA SAB./SAM. 27/08/2005 ore/uhr Campo / Spielfeld MONGUELFO / WELSBERG Coppa Provincia 5. Memorial U. De Vincenzi 3^ Categoria / Landespokal 3. Amateurliga Gara / Spiel SINIGO LA NUOVA OLTRISARCO SAB./SAM. 27/08/2005 ore/uhr Campo / Spielfeld MERANO / MERAN FORO BOARIO 189/7

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