Bur n. 18 del 19/02/2013

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1 Bur n. 18 del 19/02/2013 Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale Deliberazioni della Giunta Regionale N. 56 del 21 gennaio 2013 Primi indirizzi interpretativi per l'applicazione dell'articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito in legge n. 134 del 7 agosto (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, 147, S.O.). Note per la trasparenza: Il provvedimento attua le disposizioni statali in materia di amministrazione aperta che prevedono l'obbligo di pubblicazione per determinati atti che conferiscono vantaggi e attribuzioni economiche. Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue. A seguito dell'entrata in vigore il 26 giugno 2012 del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni, sono tenute a dare attuazione alle disposizioni in materia di "Amministrazione aperta". Con la presente deliberazione si intendono dare i primi indirizzi interpretativi per conseguire l'attuazione uniforme da parte di tutte le Direzioni regionali degli obblighi di trasparenza recati dallo stesso articolo 18. Tali indirizzi hanno lo scopo di fornire una interpretazione della norma e ne illustrano le principali criticità. L'articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012 stabilisce: 1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti. (54) 5. A decorrere dal 1 gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 1

2 2010, n Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicità. Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalità di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del Lo stesso regolamento potrà altresì disciplinare le modalità di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralità di soggetti sulla base del medesimo titolo. 7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 1 dell'articolo 18 individua i casi di atti assoggettati a pubblicazione secondo tre tipologie: 1) Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese. Gli atti di concessione ricompresi in questa categoria sono caratterizzati dal fatto di costituire attribuzioni economiche non legate a una controprestazione; in questa categoria sono ricompresi solo atti che hanno come destinatari le imprese. 2) Attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati. Gli atti di concessione ricompresi in questa categoria sono caratterizzati dal fatto di costituire attribuzioni economiche erogate a fronte di una controprestazione; in questa categoria sono ricompresi solo atti che hanno come destinatari soggetti ed enti privati. 3) Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990 ad enti pubblici e privati. Gli atti di concessione ricompresi in questa categoria sono caratterizzati dal fatto di costituire generiche attribuzioni di un "vantaggio economico" riconducibile all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990 ovvero vantaggi economici riferiti a qualunque attribuzione senza che vi sia una controprestazione verso il concedente. Sono tenute alla pubblicazione le pubbliche amministrazioni, ivi compresa la Regione, nonché le aziende speciali e le società in house, nel caso di specie della Regione stessa (comma 4) purchè i provvedimenti che concedono vantaggi economici siano di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare (comma 5). Il comma 2 dell'articolo 18 individua le informazioni e i documenti che devono essere riportati sul sito internet nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" ed in particolare: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio. Tali dati, secondo le previsioni del comma 3 devono essere esposti in formato tabellare aperto, che ne consenta l'esportazione e l'elaborazione (con termine più sintetico in formato open data), nel sito della Regione dedicato alla trasparenza. 2

3 Il comma 5 dell'articolo 18 stabilisce che la norma si applica "a decorrere dal 1 gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge"; il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno ed è entrato in vigore (ai sensi dell'articolo 70 del medesimo decreto) il giorno stesso della pubblicazione. Di conseguenza, vanno pubblicati non solo gli atti nuovi assunti dal 1 gennaio 2013, ma anche quelli adottati a partire dall'entrata in vigore del decreto legge n. 83, ossia dal 26 giugno Ciò premesso, alla luce di quanto sopra evidenziato, con la presente deliberazione si intende dare attuazione alle richiamate disposizioni del decreto legge n. 83, secondo quanto previsto nell'allegato A, anche con riferimento alle modalità di inserimento informatico dei dati. Va infine ricordato che la mancata pubblicazione degli atti doverosi a far data dall'1 gennaio 2013 comporterà, secondo la norma, una condizione legale di inefficacia degli atti medesimi che preclude ogni legittimo adempimento ulteriore relativo a liquidazione e pagamento, nonché l'applicazione delle responsabilità conseguenti indicate dalla norma in questione. Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento: LA GIUNTA REGIONALE - udito il relatore, il quale dà atto che la competente Direzione regionale ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; - visto l'articolo 9 e articolo 28 dello Statuto regionale; - vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 12 che disciplina i "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici"; - visto il decreto legislativo n. 82 del 2005 "Codice dell'amministrazione digitale"; - visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 " Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 11 " Trasparenza"; - visto l'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 " Codice del Processo amministrativo"; - visto l'art. 18 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 "Misure urgenti per la crescita del paese", convertito nella legge n. 134 del 7 agosto delibera 1. di approvare gli indirizzi interpretativi di cui all'allegato A, relativamente all'applicazione dell'articolo 18 del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 "Misure urgenti per la crescita del paese", convertito nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, come nella premessa esplicitati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 2. di disporre che tutte le strutture regionali provvedano dall'1 gennaio 2013 alla pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 18, secondo le direttive contenute nell'allegato A, utilizzando l'applicazione informatica che viene resa disponibile dalle competenti strutture; 3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 3

4 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n 56 del 21 gennaio 2013 pag 1/22 ALLEGATO A INDIRIZZI APPLICATIVI DELL ARTICOLO 18 DEL DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83 MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CONVERTITO IN LEGGE 7 AGOSTO 2012, N (Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.) Il presente allegato si compone di due parti; nella prima parte vengono forniti gli indirizzi per l applicazione dell articolo 18 citato mentre nella seconda parte vengono indicate le modalità operative per l inserimento dei dati attraverso il sistema informativo regionale (come da manuale utente). PARTE PRIMA ATTI SOTTOPOSTI A PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 18 DEL D.L. 83/2012, SECONDO IL PRINCIPIO DI ACCESSIBILITÀ TOTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150 Sono sottoposti a pubblicazione, ai sensi dell articolo 18 del d.l. n. 83/2012: a) Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese b) Attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati c) Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui all articolo 12 della legge n. 241 del 1990 ad enti pubblici e privati Si premette che, ai sensi dell articolo 18, comma 5, del citato decreto legge, a decorrere dal 1 gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del decreto-legge (26 giugno 2012), la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro (1000 euro) nel corso dell'anno solare. Nel caso di molteplici attribuzioni economiche, nel corso di un anno solare, al medesimo beneficiario e connesse al medesimo titolo giuridico che determinano il superamento di tale importo, queste vanno considerate in modo cumulativo integrando l obbligo di pubblicazione anche delle precedenti attribuzioni sotto soglia. 1. AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE a) Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese Ambito oggettivo: gli atti di concessione ricompresi in questa categoria sono caratterizzati dal fatto di costituire attribuzioni economiche non legate a una controprestazione. Ambito soggettivo: in questa categoria sono ricompresi solo atti che hanno come destinatari le imprese. b) Attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati Ambito oggettivo: gli atti di concessione ricompresi in questa categoria sono costituiti da attribuzioni economiche erogate a fronte di una controprestazione.

5 ALLEGATOA alla Dgr n. 56 del 21 gennaio 2013 pag. 2/22 Ambito soggettivo: in questa categoria sono ricompresi solo atti che hanno come destinatari soggetti privati individuabili nelle persone, professionisti, imprese ed enti privati. Considerato che la pubblicazione avviene secondo il principio di accessibilità totale di cui all articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, si ricorda che gli atti da pubblicare devono in ogni caso rispettare i principi e le prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali per i quali si rinvia alla normativa vigente ed alle linee guida in materia di trattamento di dati personali emanate dal Garante per la protezione dei dati personali. Sul punto si ricorda la pronuncia dello stesso Garante (vedi 823) che ha richiamato alcune amministrazioni sanitarie alla corretta applicazione delle novità normative in materia di amministrazione aperta chiarendo che per quanto riguarda le persone fisiche, l'articolo 18 citato prevede la pubblicazione online solo dei dati di chi riceve "corrispettivi o compensi" dalla Pubblica Amministrazione e che deve in ogni caso essere interpretato alla luce dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, cristallizzati in disposizioni comunitarie che vincolano il nostro legislatore. Il Garante ha ribadito che il Codice della privacy vieta ai soggetti pubblici la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato della salute di una persona e che le informazioni citate non possono essere pubblicate sul sito web delle Ausl o di altri enti (nel caso di specie si trattava di indennizzi per danni irreversibili come il contagio da epatite o Hiv, rimborsi per cure di altissima specializzazione, interventi assistenziali o altri contributi legati a patologie mediche certificate). c) Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui all articolo 12 della legge n. 241 del 1990 ad enti pubblici e privati Ambito oggettivo: gli atti di concessione ricompresi in questa categoria costituiscono generiche attribuzioni di un vantaggio economico riconducibile all articolo 12 della legge n. 241 del Per vantaggio economico deve intendersi qualunque attribuzione che migliora la situazione economica del destinatario senza che vi sia una controprestazione verso il concedente o comunque una transazione collegata a rapporti sinallagmatici. Per quanto concerne le attribuzioni della Regione a favore dei propri enti, aziende ed agenzie regionali per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali deve ritenersi che non ricadano nelle fattispecie di cui al richiamato articolo 12 della legge n. 241/1990, non trattandosi di vantaggi economici. Ambito soggettivo: in questa categoria sono ricompresi solo atti che hanno come destinatari enti pubblici ed enti privati, con esclusione pertanto delle persone fisiche. 2. QUALI INFORMAZIONI RIPORTARE SUL SITO INTERNET Le informazioni e i documenti da riportare sul sito internet nella sezione Trasparenza, valutazione e merito secondo le modalità indicate nella seconda parte del presente regolamento sono: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;

6 ALLEGATOA alla Dgr n. 56 del 21 gennaio 2013 pag. 3/22 d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio. Per quanto concerne la lettera f) riferita alla pubblicazione del progetto, si ritiene che debbano essere pubblicati, oltre al curriculum, al contratto e al capitolato, anche la relazione descrittiva del progetto stesso. In ogni caso la pubblicazione deve rispettare le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali nonché di diritto d autore, segreto professionale o industriale e comunque le disposizioni generali in materia di tutela. Si rammenta che la pubblicazione va effettuata avuto riguardo alle sole informazioni sopra riportate. Sul punto si rinvia, in particolare al punto A.4. delle linee guida del garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2011 (GU 19 marzo 2011, n. 64) che correlano la trasparenza dell azione amministrativa alla pertinenza della pubblicazione indicando, tra i dati non pertinenti, l indirizzo di abitazione, le coordinate bancarie, le informazioni che descrivono le condizioni di indigenza dei soggetti interessati e le già ribadite informazioni idonee a rivelare lo stato di salute. 3. PRESUPPOSTI E DECORRENZA TEMPORALE PER LA PUBBLICAZIONE L articolo 18, comma 5, dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, vi sia l obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di concessione o attribuzione di vantaggi economici successivi all entrata in vigore del decreto-legge. Fermo restando che il decreto legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, occorre pertanto individuare i presupposti che determinano l obbligo di pubblicazione, nonché il momento in cui tale pubblicazione deve avvenire. 3.1 PRESUPPOSTO CHE DETERMINA L OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE Sulla base di quanto disposto dall articolo 18, comma 2, si deve considerare integrato il presupposto dell obbligo di pubblicazione nel momento in cui il procedimento perviene alla definizione di tutti gli elementi essenziali che tale comma indica come soggetti a pubblicazione (si veda anche il punto 2): il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; la norma o il titolo a base dell'attribuzione; l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario, il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio. Per quanto riguarda l importo, in considerazione del fatto che sussistono ipotesi in cui la determinazione dello stesso non puo essere predeterminata (si pensi, ad esempio, ad un contratto di fornitura di energia) si ritiene che, fermo restando l obbligo di pubblicazione del provvedimento di attribuzione di vantaggi con le informazioni sopra richiamate, il relativo importo potrà essere pubblicato anche successivamente, una volta determinato. Si rammenta che sussiste l obbligo di pubblicazione anche quando tali informazioni possono essere rinvenibili in altri atti, purchè dall insieme di tutti gli atti sia possibile trarre gli elementi essenziali sopra riportati e previsti dalla norma DECORRENZA TEMPORALE

7 ALLEGATOA alla Dgr n. 56 del 21 gennaio 2013 pag. 4/22 Dalla lettura dell articolo 18, comma 5, è possibile prevedere due tipologie di atti da sottoporre a pubblicazione, da riferire al momento della loro assunzione: i nuovi atti assunti dal 1 gennaio 2013 nonché quelli adottati a partire dall entrata in vigore del decreto legge (26 giungo 2012). ATTI ASSUNTI DOPO IL 1 GENNAIO 2013 Per tutti gli atti assunti dopo tale data e che ricadono nelle fattispecie previste al punto 1, la pubblicazione è obbligatoria al momento in cui sono individuabili gli elementi indicati al punto Come già evidenziato in premessa, si ribadisce che la mancata pubblicazione degli atti doverosi a far data dall 1 gennaio 2013 comporterà, secondo la norma, una condizione legale di inefficacia degli atti medesimi, con le responsabilità conseguenti indicate dalla norma in questione. Va da sé che la violazione delle norme suddette non pregiudica la validità delle concessioni/attribuzioni economiche ma preclude ogni legittimo adempimento ulteriore relativo a liquidazione e pagamento, ove non ancora effettuati. ATTI ASSUNTI DAL 26 GIUGNO 2012, DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO, AL 1 GENNAIO 2013 Vanno pubblicati, con decorrenza immediata o comunque nel piu breve tempo possibile, tutti gli atti assunti, anche se già liquidati o pagati, prima del 1 gennaio 2013, che ricadono nelle fattispecie previste al punto 1, e per i quali gli elementi essenziali indicati al punto 3.1 siano ricavabili a far data dal 26 giugno In tale ipotesi, si ritiene che l effetto della inefficacia non si produca nei confronti dei relativi atti di spesa già assunti e perfezionati con il pagamento alla data del 31 dicembre Pertanto la pubblicazione di questi ultimi atti avrà effetto meramente ricognitivo. In caso di atti per i quali non è ancora avvenuto il pagamento, la manca pubblicazione preclude ogni ulteriore adempimento relativo a tale pagamento. 4. RESPONSABILITÀ Ai sensi del comma 5 dell articolo 18, l eventuale omissione o incompletezza delle pubblicazioni è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, più conosciuto come codice del processo amministrativo. Fermo restando quanto previsto dall articolo 6, comma 1, lett. d) della legge n. 241/1990 in ordine al responsabile del procedimento, si rammenta che i dirigenti regionali di ciascuna struttura sono comunque responsabili non solo per la mancata pubblicazione bensì anche per la veridicità dei dati e delle informazioni pubblicate nel sito web per le finalità di cui all articolo 18 citato.

8 ALLEGATOA alla Dgr n. 56 del 21 gennaio 2013 pag. 5/22 5. SOGGETTI OBBLIGATI AD ESEGUIRE LA PUBBLICAZIONE Per quanto riguarda l individuazione dei soggetti obbligati ad eseguire la pubblicazione, il comma 4 dell art. 18 prevede: Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti. Si ritiene che l onere di pubblicazione gravi, oltre che sulle aziende speciali e sulle società in house, anche sugli enti aziende ed agenzie regionali, da realizzare in maniera autonoma, secondo proprie modalità, nel rispetto delle disposizioni del decreto legge. 6. PERIODO DI PUBBLICAZIONE In assenza di una specifica previsione di legge sul tempo di pubblicazione, i dati restano pubblicati dal momento del loro inserimento fino a sessanta giorni dopo l avvenuto pagamento dell importo totale, tranne che non sia diversamente disposto da specifiche disposizioni normative. Al fine di realizzare la massima trasparenza, si evidenzia l obbligo di pubblicazione anche in caso di revoca, annullamento, ritiro o comunque ogni altra modifica del vantaggio economico.

9 ALLEGATOA alla Dgr n. 56 del 21 gennaio 2013 pag. 6/22 PARTE SECONDA MODALITA DI INSERIMENTO INFORMATICO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI Ai sensi dell articolo 18, comma 3, le informazioni sono riportate con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009, devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n Per quanto riguarda l accesso dall esterno, i dati pubblicati sono liberamente consultabili mediante una funzione di ricerca che consente di impostare dei filtri sui vari campi. I dati sono esportabili e trattabili per le finalità di cui all articolo 24 del d.lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali. La Direzione Sistemi Informativi sta progettando una soluzione per alimentare automaticamente la pagina del sito a partire dal sistema informativo contabile (Finanziario 2000, F2k) e dagli eventuali ulteriori applicativi regionali che dovessero 1 Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso) 1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati; d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato; h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati; i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all articolo 13, comma 5-bis; i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all atto dell informativa di cui all articolo 13.

10 ALLEGATOA alla Dgr n. 56 del 21 gennaio 2013 pag. 7/22 essere individuati come banche dati che gestiscono le sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari previsti dall articolo 18. La realizzazione di tale soluzione non è semplice e richiede un attenta analisi ed una stretta collaborazione con le altre Direzioni competenti, prime tra tutte le Direzioni Bilancio, Ragioneria e Affari Legislativi. Nelle more della realizzazione di tale soluzione, che consentirà l alimentazione automatica del sito, è stata realizzata una soluzione provvisoria che consentirà ad ogni struttura regionale di inserire i dati di propria competenza. Nel seguito di questo documento viene illustrata tale soluzione provvisoria e le modalità organizzative per l accesso e l utilizzo della stessa. 1.RILASCIO CREDENZIALI DI ACCESSO PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO REGIONALE Il Call Center regionale informatico (call.center@regione.veneto.it) trasmetterà ad ogni Direzione e Unità di Progetto, sulla rispettiva casella istituzionale di posta elettronica, un contenente le credenziali di accesso (username e password) con cui accedere alla pagina Qui sarà possibile inserire nuovi dati da pubblicare sul sito o modificare quelli già presenti. Il sistema garantisce un accesso in modifica solo ai propri dati, pertanto ogni struttura potrà modificare esclusivamente quelli di propria competenza. I dati possono anche essere cancellati dall utente che li ha inseriti, si consiglia tuttavia di prestare particolare attenzione nell utilizzo di tale funzionalità, al fine di non creare delle incoerenze tra i dati pubblicati sul sito e quelli presenti nel sistema contabile (F2k). Tra i due sistemi esiste infatti un collegamento logico (descritto più avanti) ed è compito dell utente prestare attenzione al mantenimento di tale collegamento. N.B. Si consiglia, al primo accesso, di modificare la password assegnata. 2. INSERIMENTO E PUBBLICAZIONE DEI DATI SUL SITO REGIONALE Utilizzando le credenziali assegnate, il personale incaricato dal Dirigente può accedere alla pagina ed inserire un nuovo atto, concessione, contratto, individuato secondo le disposizioni illustrate nella prima parte del presente regolamento. Quando un nuovo atto viene inserito nel sistema, a questo viene automaticamente assegnato un codice numerico univoco che non può più essere modificato. Tale codice sarà utilizzato dalla struttura regionale in fase di liquidazione per dichiarare l avvenuta pubblicazione sul sito. Per tale motivo si consiglia di prestare particolare attenzione alla funzione di cancellazione dei dati dal sito, al fine cioè di non creare inconsistenze rispetto al sistema contabile. L inserimento e la pubblicazione dei dati è molto semplice, ma per agevolare ulteriormente le strutture viene fornito, allegato al presente regolamento, un manuale utente con la riproduzione delle schermate di lavoro e le indicazioni operative dettagliate. Una volta che tutti i dati sono stati inseriti nella pagina, attraverso la pressione dell apposito pulsante il tutto viene salvato ed immediatamente pubblicato sul sito internet regionale, nell apposita sezione dedicata alla Trasparenza.

11 ALLEGATOA alla Dgr n. 56 del 21 gennaio 2013 pag. 8/22 3. LIQUIDAZIONE DI SPESA La Direzione Ragioneria richiede che le strutture regionali, in fase di liquidazione delle spese, dichiarino se il pagamento è relativo ad un atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell art. 18 e, in caso affermativo, diano una prova dell avvenuta pubblicazione sul sito regionale. Per soddisfare tale requisito, la maschera di F2k dedicata alle liquidazioni di spesa viene arricchita di un nuovo flag con il quale la struttura responsabile attesta l obbligo di pubblicazione. Qualora tale flag sia stato spuntato, si attiva un secondo campo all interno del quale la struttura deve digitare il codice numerico univoco rilasciato al momento della pubblicazione sul sito, come descritto al punto 2. Si ribadisce nuovamente l importanza di non cancellare dal sito regionale un dato pubblicato qualora il relativo codice sia stato utilizzato in una liquidazione di spesa. 4. ASSISTENZA INFORMATICA Per qualsiasi problema relativo all accesso al sistema (credenziali di accesso) o per difficoltà nell utilizzo della soluzione informatica, il call center informatico è a disposizione per supportare gli utenti regionali secondo le consuete modalità: Tel Fax call.center@regione.veneto.it

12 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n 56 del 21 gennaio 2013 pag 9/22 Manuale Utente Nuovo Portale Amministrazione Aperta art. 18 DL 83/2012 1

13 ALLEGATOA alla Dgr n. 56 del 21 gennaio 2013 pag. 10/22 [Accesso] Passo 1 2 1) Accedere all area di editing con il seguente Url: amministrazione aperta 2) Immettere id (indirizzo mail) e password forniti. Fare click sul tasto Entra 2

14 ALLEGATOA alla Dgr n. 56 del 21 gennaio 2013 pag. 11/22 [Caricamento file] Passo 3 3) Per i campi che si troveranno in fondo alla form: Progetto Curriculum Capitolato Contratto esistono due alternative: a. Inserire negli appositi campi gli url/link al file se già pubblicato su altro sito (cfr. passo 8.3) b. Caricare preliminarmente uno o più file nel repository interno (cfr. passi 4 e 5) e successivamente associarlo al contenuto pubblicato (cfr. passo 8.3, tasto Seleziona ) Nel secondo caso i file devono essere caricati in una delle sottocartelle prima di cominciare l inserimento dei dati relativi allo specifico contributo, contratto, concessione. 3

15 ALLEGATOA alla Dgr n. 56 del 21 gennaio 2013 pag. 12/22 [Caricamento file] Passo 4 4) Fare click su Aggiungi documento per caricare un file (per es. un contratto o un curriculum) che sarà successivamente richiamato in fase di inserimento del contributo/contratto/concessione 4

16 ALLEGATOA alla Dgr n. 56 del 21 gennaio 2013 pag. 13/22 [Caricamento file] Passo 5 5) Fare click su Sfoglia, scegliere dal proprio PC uno o più files e cliccare su Apri 1

17 ALLEGATOA alla Dgr n. 56 del 21 gennaio 2013 pag. 14/22 [Caricamento file] Passo 6 6) Fare click su Invia files e poi su Torna a piena pagina per iniziare ad inserire la pubblicazione (contratto, contributo, concessione ) 6

18 ALLEGATOA alla Dgr n. 56 del 21 gennaio 2013 pag. 15/22 [Inserimento contenuto] Passo 7 7) Per inserire una nuova pubblicazione (contratto, contributo, concessione ) fare click su Aggiungi Contenuto 7.1) Per modificare una pubblicazione precedentemente inserita fare click sull identificativo (ogni utente può modificare solo le pubblicazioni che egli stesso ha inserito) 7

19 ALLEGATOA alla Dgr n. 56 del 21 gennaio 2013 pag. 16/22 [Inserimento contenuto] Passo 8.1 8) Inserire il nome del contenuto (nome interno, non sarà visualizzato sulla pagina pubblica del portale). Ogni Direzione può adottare una propria codifica interna, per es. nome del beneficiario + anno + numero dell atto Inserire i campi: Beneficiario (obbligatorio) Note/Variazioni (facoltativo, serve per descrivere eventuali variazioni intervenute, per es. revoche di contributi, varianti contrattuali, ecc.) N.B.: ignorare il checkbox Lingua 8

20 ALLEGATOA alla Dgr n. 56 del 21 gennaio 2013 pag. 17/22 [Inserimento contenuto] Passo 8.2 Inserire i campi: Dati fiscali (obbligatorio) Importo (obbligatorio) Titolo normativa (obbligatorio) Ufficio (obbligatorio) Responsabile del Procedimento (obbligatorio) N.B.: ignorare il checkbox Lingua 9

21 ALLEGATOA alla Dgr n. 56 del 21 gennaio 2013 pag. 18/22 [Inserimento contenuto] Passo 8.3 Inserire i campi: Modalità di scelta del beneficiario (obbligatorio) Per i seguenti campi è possibile inserire in alternativa l url/link al file se pubblico oppure selezionare i file precedentemente caricati (cfr. passi da 3 a 6) cliccando su Seleziona : Progetto (facoltativo) Curriculum (facoltativo) Contratto (facoltativo) Capitolato (facoltativo) N.B.: ignorare il checkbox Lingua 10

22 ALLEGATOA alla Dgr n. 56 del 21 gennaio 2013 pag. 19/22 [Inserimento contenuti] Passo 9 9) Fare click su Salva e approva per rendere pubblico il record N.B.: ignorare il checkbox Pubblico 11

23 ALLEGATOA alla Dgr n. 56 del 21 gennaio 2013 pag. 20/22 [Cambio password] passo 10 Per modificare la propria password Fare click sul box riportante il proprio account in alto al centro della pagina poi su Quadro di controllo 12

24 ALLEGATOA alla Dgr n. 56 del 21 gennaio 2013 pag. 21/22 [Cambio password] passo 11 Fare click su Password 13

25 ALLEGATOA alla Dgr n. 56 del 21 gennaio 2013 pag. 22/22 [Cambio password] passo 12 Inserire (due volte) la nuova password e cliccare su Salva 14

ALLEGATOA alla Dgr n 56 del 21 gennaio 2013 pag 1/22

ALLEGATOA alla Dgr n 56 del 21 gennaio 2013 pag 1/22 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n 56 del 21 gennaio 2013 pag 1/22 ALLEGATO A INDIRIZZI APPLICATIVI DELL ARTICOLO 18 DEL DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83 MISURE URGENTI PER LA CRESCITA

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