Francesco Pallante (Settore Affari istituzionali e organismi di partecipazione e garanzia)

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1 7 dicembre 2008 Approfondimento: - Il nuovo art. 117, co. 1, cost.: disposizione pleonastica o dirompente novità? - La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) come parametro interposto e la giurisprudenza della corte costituzionale. Direzione Segreteria dell Assemblea Regionale Adriana Garabello A cura di Aurelia Jannelli, Antonella Boffano, Francesca Mezzapesa, (Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale) Francesco Pallante (Settore Affari istituzionali e organismi di partecipazione e garanzia) Laura Matteo (Struttura speciale Gabinetto della Presidenza) con la collaborazione di Eleonora Barbano (tirocinante IUSE)

2 INDICE APPROFONDIMENTO IL NUOVO ART. 117, CO. 1, COST.: DISPOSIZIONE PLEONASTICA O DIROMPENTE NOVITÀ? Il nuovo art. 117, co. 1, Cost I rapporti tra ordinamenti Il vincolo derivante dall ordinamento comunitario Il vincolo derivante dall ordinamento internazionale Conclusione...13 LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (CEDU) COME PARAMETRO INTERPOSTO E LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE Premessa Le questioni di costituzionalità sollevate nelle sentenze 348 e 349 della Corte Costituzionale Sentenza 24 ottobre 2007, n Sentenza 24 ottobre 2007, n Rapporto tra CEDU e ordinamento interno...24 NOTIZIE DALL UNIONE EUROPEA AGRICOLTURA...28 Consiglio Agricoltura: i ministri giungono ad un accordo sul bilancio di salute della PAC...28 Più quote latte per l'italia...28 AIUTI...28 Alitalia: la Commissione adotta due decisioni in materia di aiuti di Stato...28 la Commissione autorizza il regime italiano di rifinanziamento degli istituti di credito...29 AMBIENTE...29 Politica dell'ue per l'artico...29 COMMERCIO...30 La Commissione europea ospita il primo vertice UE-Cina-USA ad alto livello sulla sicurezza dei prodotti...30 COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA...30 Programma operativo di cooperazione transfrontaliera :Italia Svizzera...30 DIRITTO COMUNITARIO...30 Migliorare l applicazione del diritto comunitario...30 Le tre fasi del processo di democratizzazione dell Unione europea

3 ECONOMIA...31 La Commissione adotta la proposta relativa alla regolamentazione delle agenzie di rating del credito...31 Bollettino mensile BCE novembre Dichiarazione dell incontro al vertice sui mercati finanziari e sull economia mondiale G-20 del 15 novembre ENERGIA...33 Nuovo Forum dei cittadini per l'energia...33 Accordo su una proposta legislativa per allentare il controllo dei grandi gruppi sui mercati energetici...34 Un nuovo piano energetico per ridurre la dipendenza dell'ue dalle importazioni di gas e petrolio34 IMMIGRAZIONE...34 Blue card per gli immigrati...34 INFORMATIZZAZIONE...35 Europeana", la biblioteca digitale europea...35 ISTRUZIONE...35 Nuovo master europeo in questioni consumeristiche...35 LAVORO...36 Confermato l impatto positivo della libera circolazione dei lavoratori nel quadro dell'ampliamento UE...36 PARI OPPORTUNITA...36 La Commissione procede contro sei paesi per questioni che riguardano la legislazione sulla parità tra i sessi...36 PROCEDURE DI INFRAZIONE...36 Dossier di Procedure di infrazione comunitarie e sanzioni pecuniarie per gli Stati membri...36 SALUTE...37 La Commissione propone una strategia Ue per le malattie rare...37 TELECOMUNICAZIONI...37 Inaugurazione della piattaforma on line di EURANET, la rete di radio europee...37 LEGISLAZIONE Decreto Ministeriale che recepisce la direttiva Ue con gli aggiornamenti - Le caratteristiche della nuova patente europea...39 Ddl Camera 22-A - Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'italia...39 Legge comunitaria

4 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sul Programma Erasmus Mundus ( )...40 Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 sul Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre Risoluzione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull'applicazione del principio della parità retributiva tra donne e uomini...40 Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sull'hiv/aids: diagnosi precoce e cure tempestive...40 Direttiva 2008/94/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d insolvenza del datore di lavoro...40 Direttiva 2008/92/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione)...41 GIURISPRUDENZA Corte di Giustizia CE, Grande Sezione, sentenza 14 ottobre 2008, procedimento C-353/06, relativa ad un interpretazione del diritto internazionale privato in materia di cognomi Corte di Giustizia CE, Quarta Sezione, sentenza 16 ottobre 2008, procedimento C-313/07, concernente la salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d impresa...42 Corte di Giustizia CE, Quarta Sezione, sentenza 16 ottobre 2008, procedimento C-310/07, avente ad oggetto la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro...43 Corte di Giustizia CE, Quarta Sezione, sentenza 16 ottobre 2008, procedimento C-298/07, relativa al tema del commercio elettronico...43 Corte di giustizia CE, (Grande Sezione), sentenza del 21 ottobre 2008, procedimenti riuniti C-200/07 e C-201/07, circa le modalità di attuazione dell'immunità dei membri del Parlamento europeo...44 Corte di Giustizia CE, Quarta Sezione, sentenza 13 novembre 2008, procedimento C-46/07, concernente l ambito della politica sociale ed il regime pensionistico dei dipendenti pubblici...45 Corte di Giustizia CE, Terza Sezione, sentenza 13 novembre 2008, procedimento C-437/07, relativa agli appalti pubblici di lavori e successivi inadempimenti a livello statale...45 Corte di Giustizia CE, Grande Sezione, sentenza 18 novembre 2008, procedimento C-158/07, relativa alla libera circolazione degli studenti e alla corrispondente erogazione di una borsa di mantenimento agli studi

5 APPROFONDIMENTO IL NUOVO ART. 117, CO. 1, COST.: DISPOSIZIONE PLEONASTICA O DIROMPENTE NOVITÀ? (A cura di Francesco Pallante) 1. Il nuovo art. 117, co. 1, Cost. Una delle principali novità che, almeno a prima lettura, hanno colpito i commentatori della riforma costituzionale del 2001 è stato, nell ambito della più rilevante ridefinizione dei criteri di ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, l introduzione del nuovo comma 1 dell articolo 117. Secondo tale nuova disposizione costituzionale: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». In termini generali, vi è stata fin da subito una sostanziale concordia tra la dottrina nel considerare tale disposizione un aspetto centrale della nuova configurazione costituzionale della potestà legislativa, dal momento che sembra introdurre una tendenziale equiparazione tra la competenza legislativa statale e quella regionale, risultando entrambe sottoposte ai medesimi vincoli. Il che, peraltro, rispecchia l equiordinazione tra gli enti territoriali affermata dall articolo 114 della Costituzione. Per quanto più direttamente interessa il tema qui trattato, ad attirare l attenzione degli studiosi è stata, però, l espressa previsione nel testo costituzionale dei «vincoli derivanti dall ordinamento comunitario» e degli «obblighi internazionali». Il riferimento all ordinamento comunitario è un assoluta novità: la Costituzione del 1948 non poteva prevederlo, essendo le Comunità europee nate nel decennio successivo; e, d altro canto, nemmeno dopo la loro istituzione si era pervenuti a una modifica costituzionale per consentire l adesione italiana, nonostante le critiche di una parte rilevante della dottrina (e le difficoltà interpretative che aveva dovuto affrontare la Corte costituzionale per giustificare, dal punto di vista costituzionale, la legittimità di tale adesione). 4

6 Il rimando all ordinamento internazionale era invece già contenuto in diversi articoli del testo costituzionale originario, in particolare all articolo 10 (consuetudini internazionali) e all articolo 80 (trattati internazionali e norme derivate). In entrambi i casi si tratta di valutare come il nuovo articolo 117, comma 1, della Costituzione si ponga in rapporto alle previgenti disposizioni della Carta fondamentale e all interpretazione che di esse si è, nel tempo, affermata come dominante. Per chiarezza espositiva può essere utile, prima di trattare i vincoli comunitari e gli obblighi internazionali, ricordare brevemente il quadro teorico al quale possono essere ricondotti i rapporti tra ordinamenti giuridici nazionali e ordinamenti giuridici sovranazionali (ordinamento internazionale e ordinamento comunitario). 2. I rapporti tra ordinamenti Dal punto di vista teorico, i rapporti tra l ordinamento internazionale o comunitario e gli ordinamenti interni possono essere ricostruiti in base a 3 modelli. A) Il principio monistico con primato del diritto statale. Secondo tale modello, il diritto statale e il diritto sovranazionale sono parte di uno stesso ordinamento giuridico complessivo e il fondamento di validità di tutte le norme sta negli ordinamenti statali: il diritto internazionale è una derivazione della sovranità statale, sicché le norme interne prevalgono sempre su quelle internazionali. B) Il principio monistico con primato del diritto internazionale. Secondo tale modello, il diritto statale e il diritto sovranazionale sono parte di uno stesso ordinamento giuridico e il fondamento di validità di tutte le norme sta nell ordinamento internazionale: sono i diritti nazionali a rappresentare una derivazione del diritto internazionale, sicché le norme internazionali prevalgono sempre su quelle interne. Questa è la posizione cui si richiama, nei rapporti tra ordinamenti interni e ordinamento comunitario, la Corte di giustizia europea. C) Il principio dualistico. Secondo tale modello gli ordinamenti statali sono distinti dall ordinamento sovranazionale, sicché non può esserci gerarchia 5

7 tra norme interne e norme internazionali. Queste ultime possono aver valore all interno degli Stati solo se recepite attraverso le fonti interne, e dunque la loro collocazione nel sistema delle fonti dipende dal tipo di atto con cui viene effettuato il recepimento. Questa è la posizione cui si richiama, nei rapporti tra ordinamento italiano e ordinamento comunitario, la Corte costituzionale. Tuttavia, anche se l impostazione monista sub B) è stata respinta dalla Corte costituzionale, e dalla maggior parte della dottrina italiana, sono state per altre vie accolte dalla Corte costituzionale molte delle conseguenze che la Corte di giustizia europea ricava dalla sua posizione, quali in particolare il primato e la diretta applicabilità del diritto comunitario. 3. Il vincolo derivante dall ordinamento comunitario Come accennato, il comma 1 del nuovo articolo 117 introduce per la prima volta nella Costituzione italiana un esplicito richiamo all ordinamento comunitario. Al momento dell adesione dell Italia alla Comunità europea del carbone e dell acciaio (1951), prima, e alla Comunità economica europea e alla Comunità europea per l energia atomica (1957), poi, rimasero in minoranza coloro che ritennero che si dovesse aderire con legge costituzionale, dal momento che l adesione comportava la modifica di importanti disposizioni costituzionali 1 : partecipando alle Comunità, infatti, l Italia accettava le previsioni dei Trattati in base alle quali il diritto comunitario entra direttamente nell ordinamento italiano, senza necessità di mediazione alcuna da parte del legislatore nazionale (c.d. diretta applicabilità del diritto comunitario), nonché le previsioni in base alle quali le norme comunitarie prevalgono sulle norme interne con esso contrastanti (c.d. primato del diritto comunitario). Si tratta, evidentemente, di previsioni in contrasto con la Costituzione, che non prevede, a parte le leggi costituzionali, fonti normative in grado di prevalere sulle leggi ordinarie. A prevalere furono, tuttavia, coloro per i quali per l adesione alle Comunità europee era sufficiente intervenire attraverso la legge ordinaria di ratifica ed esecuzione dei Trattati, essendo già presente nella nostra Carta fondamentale una disposizione, l articolo 11, (in base al quale «l Italia [ ] consente, in condizioni 1 In particolare va ricordato l impegno profuso da Rolando Quadri a sostegno di tale posizione. 6

8 di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni») idonea a dare copertura alle modifiche costituzionali che sarebbero derivate dalla partecipazione al processo di integrazione europea. Quest ultima posizione fu fatta propria, oltre che dalle forze politiche e dalla prevalente dottrina, dalla stessa Corte costituzionale, dando vita a una situazione normativa che, pur necessitando di successivi aggiustamenti interpretativi, è rimasta immutata fino alla legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha revisionato il Titolo V della Parte II della Costituzione. In breve, la Corte è arrivata giustificare, alla luce del diritto costituzionale interno, i due principali principi del diritto comunitario sopra ricordati come segue: a) primato del diritto comunitario (sentenze n. 183 del 1973 e n. 232 del 1989): l articolo 11 della Costituzione legittima limitazioni dei poteri dello Stato italiano (in ordine all esercizio delle funzioni legislativa, esecutiva e giurisdizionale) in base a un preciso criterio di ripartizione delle competenze, che attribuisce alle istituzioni comunitarie le materie analiticamente indicate nei Trattati istitutivi. Il diritto comunitario, pur potendo prevalere anche sulle norme costituzionali italiane, derogandole, è vincolato al rispetto dei principi fondamentali dell ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona umana (altrimenti non si potrebbe dire, come vuole l articolo 11 della Costituzione, che le limitazioni di sovranità sono finalizzate a scopi di pace e di giustizia): sarà la Corte costituzionale stessa a vigilare sul rispetto di tali limiti, sindacando non i singoli regolamenti comunitari, cosa che non potrebbe fare ai sensi dell articolo 134 della Costituzione, ma la legge che contiene l ordine di esecuzione del Trattato (e si deve ritenere, dato l oggetto del controllo da parte della Corte, che l eventuale accoglimento di una questione di incostituzionalità avrebbe come conseguenza l uscita dell Italia dalla Comunità europea); b) diretta applicabilità del diritto comunitario (sentenze n. 170 del 1984 e n. 389 del 1989): il diritto comunitario deve essere fatto valere dai giudici ordinari che sono tenuti a non applicare le norme interne a favore di quelle comunitarie (al di fuori dall ambito comunitario, però, le norme interne mantengono la loro piena efficacia); il medesimo obbligo di dare preferenza al diritto comunitario rispetto al diritto interno grava su tutti gli organi della pubblica amministrazione, statale, regionale o locale. 7

9 Come si pone dunque, rispetto alle ricostruzioni ora ricordate, il nuovo vincolo al rispetto del diritto comunitario introdotto dal primo comma dell articolo 117? La dottrina si è divisa dando vita a due filoni interpretativi contrapposti. Secondo una prima tesi, di impronta minimalista, la nuova disposizione costituzionale non avrebbe in realtà apportato alcuna significativa novità: il vincolo previsto dall articolo 117, imponendo ai legislatori nazionali il rispetto del diritto comunitario, non andrebbe inteso altrimenti che come una esplicitazione di quanto già ricavato in via interpretativa dall articolo A questa posizione si contrappone una seconda tesi, di orientamento massimalista, secondo la quale l esplicito riferimento costituzionale al vincolo comunitario per il legislatore statale e regionale, pone un nuovo parametro alla stregua del quale valutare la costituzionalità delle leggi, sancendo il passaggio dalla visione dualistica dei rapporti tra l ordinamento interno e quello sovranazionale al modello monistico con primato del diritto sovranazionale 3. Inoltre, dall introduzione del vincolo comunitario deriverebbe l irretrattabilità della partecipazione dell Italia al processo di integrazione europea; da ciò, come ulteriore conseguenza, deriverebbe il superamento della visione che riservava alla Corte costituzionale il controllo del rispetto dei principi fondamentali dell ordinamento e dei diritti fondamentali dell uomo da parte del diritto comunitario 4. Per avere un interpretazione da parte della Corte costituzionale della disposizione in esame si è dovuto attendere il Negli anni precedenti, il primo comma dell articolo 117 della Costituzione è stato più volte invocato davanti alla Consulta come parametro di giudizio, ma il giudice delle leggi ha sempre trovato il modo di evitare di pronunciarsi sull argomento, sancendo 2 Cfr. C. Pinelli, I limiti generali alla potestà legislativa statale e regionale e i rapporti con l ordinamento internazionale e con l ordinamento comunitario, in «Foro italiano», 2001, V, pp. 194 ss.; A. D Atena, La nuova disciplina costituzionale dei rapporti internazionali, in «Rassegna Parlamentare», n. 4, 2002, pp. 913 ss.; M.P. Chiti, Regioni e Unione europea dopo la riforma del Titolo V della Costituzione: l'influenza della giurisprudenza costituzionale, in «Le Regioni», n. 6, 2002, pp ss.. 3 Cfr. F. Sorrentino, Nuovi profili costituzionali dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale e comunitario, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», n. 3, 2002, pp ss. e G. D Alessandro, Prime impressioni sull'impatto della costituzionalizzazione del "vincolo comunitario" sulla giurisprudenza costituzionale, in «Le istituzioni del federalismo», n. 2, 2003, pp. 207 ss. 4 Cfr. F. Bilancia, Ancora sulle competenze delle Regioni in materia di rapporti internazionali, in «Federalismi.it», 2002; F. Pizzetti, L'evoluzione del sistema italiano fra "prove tecniche di governance" e nuovi elementi unificanti. Le interconnessioni con la riforma dell'unione europea, in «Le Regioni», n. 4, 2002, pp. 653 ss.; M.P. Chiti, op. cit.; L. Violini, Potere estero delle Regioni e delle Province autonome, in G. Falcon (a cura di), Stato, regioni ed enti locali nella legge 5 giugno 2003, n. 131, il Mulino, Bologna 2003, pp. 116 ss. 8

10 l infondatezza o l inammissibilità delle questioni prospettate o dichiarando l incostituzionalità delle norme censurate con riferimento a parametri diversi. Finalmente, con la sentenza n. 406 del 2005, la Corte ha utilizzato per la prima volta l articolo 117, comma 1, come parametro di legittimità, sancendo l incostituzionalità di una legge della Regione Abruzzo, in materia veterinaria, che aveva sospeso una campagna di profilassi prevista da una direttiva comunitaria. Nella motivazione, la Corte statuisce che le norme comunitarie direttamente applicabili (tra cui rientrano, per consolidata interpretazione, le direttive autoapplicative) «fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all art. 117, primo comma, Cost.»; nel proseguo precisa però che l articolo 117, comma 1, della Costituzione si ricollega al principio fondamentale contenuto nell articolo 11 della Costituzione e presuppone, di conseguenza, il rispetto dei diritti e dei principi fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana. Attraverso questa pronuncia, dunque, il giudice costituzionale non fa propria né la tesi minimalista né quella massimalista, ma attinge a entrambe per fornire la propria interpretazione. Viene così sancito, da un lato, che l articolo 117, comma 1, non costituisce una mera esplicitazione dell articolo 11 e, dall altro, che la revisione costituzionale non ha comportato, nel rapporto tra ordinamento interno e ordinamenti sovranazionali, il passaggio dal modello dualista a quello monista con prevalenza del diritto sovranazionale. Questa posizione viene poi ribadita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 129 del 2006, avente per oggetto un altra legge regionale, questa volta lombarda, di cui lo Stato denuncia la contrarietà con l ordinamento comunitario. Riprendendo il ragionamento sviluppato nella precedente decisione, la Corte precisa che «le direttive comunitarie fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all art. 117, primo comma, Cost. La norma costituzionale citata, collocata nella Parte seconda della Costituzione, si ricollega al principio fondamentale contenuto nell art. 11 Cost. e presuppone il rispetto dei diritti e dei principi fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana». Per completezza, è ancora il caso di sottolineare che fin dalle sentenze n. 384 del 1994 e n. 94 del 1995 la Corte ritiene che, in caso di impugnazione in via 9

11 principale di leggi regionali da parte dello Stato, o di leggi statali da parte delle regioni, per contrasto con il diritto comunitario, spetta alla stessa Corte costituzionale pronunciarsi sulla questione, perché sarebbe illogico aspettare che la legge venga in rilievo in un giudizio a quo quando si dispone di un rimedio più tempestivo ed efficace qual è l annullamento in via principale (ora, dopo la sentenza n. 102 del 2008, la Corte afferma di poter anche sollevare questione pregiudiziale di interpretazione alla Corte di giustizia) 5. Diversa l ipotesi dei ricorsi in via incidentale contro una legge (statale o regionale) in contrasto con il diritto comunitario: in tali casi la Corte costituzionale dichiara, infatti, la non ammissibilità della questione, dal momento che il giudice a quo deve non applicare la norma interna e dunque la questione risulta irrilevante. 4. Il vincolo derivante dall ordinamento internazionale Diversamente dal richiamo all ordinamento comunitario, precisi riferimenti al diritto internazionale erano già invece stati inseriti nella Costituzione del Ancor più che nel caso precedente occorre quindi domandarsi in quale rapporto si ponga con le previgenti disposizioni il richiamo agli obblighi internazionali contenuto nel primo comma del nuovo articolo 117. Anche con riferimento a questa previsione normativa si sono sviluppate, in dottrina, due linee interpretative contrapposte. Da un lato, in una prospettiva di continuità, si sono posti coloro per i quali la novità della disposizione sta nel pariordinare la legge statale e la legge regionale, e non nell introdurre una regolazione dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento internazionale diversa rispetto al passato 6. Per costoro la disposizione in commento va ricollegata all ultimo comma dell articolo 117, che introduce il c.d. potere estero delle regioni, ed è volta a districare l intreccio di competenze normative in materia nel senso di prevedere che, esercitando le proprie prerogative, ciascun ente (regionale o statale) è in grado di vincolare 5 Questo aspetto sarà trattato in un prossimo numero di Eurofocus dedicato ai rapporti tra ordinamento interno e diritto comunitario, al quale si rinvia. 6 Cfr. A. Ruggeri, Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni, Giappichelli, Torino 2991, pp. 142 ss.; A. Mangia, Ancora sugli obblighi internazionali nel titolo V, in «Quaderni costituzionali», n. 4, 2002, pp. 806 ss.; R. Granata, Il nuovo disegno costituzionale delle autonomie: riflessioni sui percorsi legislativi di attuazione, in «Foro italiano», V, 2002, pp. 87 ss.; E. Cannizzaro, La riforma «federalista» della costituzione e gli obblighi internazionali, in «Rivista di diritto internazionale», 2001, pp. 921 ss.. Contro A. D Atena, op. cit., p

12 l altro al rispetto degli impegni assunti sul piano internazionale. Il quadro di riferimento per regolare i rapporti tra ordinamenti rimarrebbe dunque definito dagli articoli 10 e 80 della Costituzione, come prima della revisione. Dall altro lato, in una prospettiva di rottura, si sono invece posti coloro che hanno letto nell articolo 117, primo comma, della Costituzione una disposizione capace di innovare la tradizionale configurazione dei rapporti internazionali. Così come l articolo 10 introduce a livello costituzionale le norme internazionali generalmente riconosciute, allo stesso modo l articolo 117, primo comma, consentirebbe l ingresso a livello costituzionale delle norme internazionali pattizie, sancendo in tal modo la sovraordinazione gerarchica di tutto il diritto internazionale (consuetudinario, pattizio e derivato) rispetto alle fonti legislative interne 7. Conseguenza di questa impostazione sarebbe l incostituzionalità delle norme successive interne contrastanti con gli accordi internazionali, per violazione dell articolo 117, primo comma; gli accordi internazionali, in quest ottica, fungerebbero da integrazione al parametro attraverso cui valutare l incostituzionalità. Sempre facendo riferimento alla seconda tesi, alcuni studiosi giungono addirittura a ritenere superato il meccanismo della ratifica e dell ordine di esecuzione. Poiché infatti la Costituzione afferma che le leggi statali e regionali devono rispettare gli obblighi internazionali, senza fare riferimento alcuno al loro eventuale recepimento all interno, ne deriverebbe che, salvo lo stesso trattato internazionale subordini la propria efficacia al suo regolare recepimento negli ordinamenti nazionali, l efficacia delle norme internazionalmente prodotte si dispiegherebbe all interno automaticamente, senza bisogno di alcuna intermediazione normativa ulteriore rispetto a quella già prevista dalla Costituzione 8. La Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi anche su questo profilo dell articolo 117, primo comma, nelle sentenze nn. 348 e 349 del 2007, riguardanti il rapporto tra ordinamento interno e previsioni della 7 Cfr. P. Caretti, Stato, regioni, enti locali tra innovazione e continuità, Giappichelli, Torino 2003; D. Girotto, Nuovo art. 117 Cost. e obblighi internazionali, in «Studium iuris», 2002, pp ss.; B. Conforti, Sulle recenti modifiche della Costituzione italiana in tema di rispetto degli obblighi internazionali e comunitari, in «Foro italiano», 2002, pp. 229 ss. 8 Cfr. A. D Atena, op. cit., pp. 916 ss.; A. Guazzarotti, I giudici comuni e la CEDU alla luce del nuovo art. 117 della Costituzione, in «Quaderni costituzionali», n. 1, 2003, pp. 25 ss.; F. Sorrentino, op. cit., pp ss. 11

13 Convenzione europea dei diritti dell uomo. Rinviando al paragrafo successivo per un analisi più approfondita di tali pronunce, si possono qui anticipare alcune considerazioni generali. Innanzitutto, la Corte ha valorizzato le differenze lessicali utilizzate dalla Costituzione per riferirsi al diritto comunitario e al diritto internazionale: mentre nel primo caso, infatti, l articolo 117 fa riferimento ai «vincoli derivanti dall ordinamento comunitario», e dunque all ordinamento comunitario complessivamente inteso, nel secondo caso il rimando è limitato, più puntualmente, agli «obblighi internazionali». Questa differenziazione risulta coerente, a giudizio della Corte, con le diverse previsioni dell articolo 11 e dell articolo 10, che prevedono solo in determinati casi tra cui principalmente la partecipazione al processo di integrazione europea l ammissibilità di limitazioni di sovranità. In tutte le altre circostanze i trattati internazionali non danno invece luogo a ordinamenti giuridici autonomi e dunque non possono porre in essere sistemi normativi direttamente vincolanti per le autorità interne. In secondo luogo, la Corte costituzionale rileva che quando la Costituzione ha voluto prevedere meccanismi di adattamento automatico dell ordinamento interno a quello internazionale lo ha fatto espressamente, sicché il primo comma dell articolo 117 non può essere legittimamente interpretato come l equivalente dell articolo 10 per il diritto internazionale pattizio. Anche dopo la revisione costituzionale, per i trattati internazionali resta dunque necessaria l osservanza dei tradizionali meccanismi di autorizzazione e recepimento. In terzo luogo la Corte sottolinea la portata innovativa della nuova disposizione costituzionale, riconoscendo la possibilità di utilizzare i trattati internazionali come norma interposta del giudizio di costituzionalità. Dunque il giudice dovrà proporre giudizio di legittimità in tutti i casi in cui non ritenga possibile interpretare una norma interna in maniera conforme a quanto previsto da un trattato internazionale. Infine, la Corte afferma che diversamente dal diritto comunitario che, incontra solo il limite del rispetto dei principi fondamentali dell ordinamento e dei diritti inalienabili della persona umana il diritto internazionale non può derogare ad alcun principio costituzionale, essendo tutt al più 12

14 passibile il «bilanciamento» con i principi costituzionali per il diritto internazionale introdotto con norma di rango adeguato. 5. Conclusione La breve panoramica delle posizioni della dottrina e delle pronunce della giurisprudenza costituzionale ora illustrata, consente di affermare, in conclusione, la non irrilevanza, sotto il profilo che qui interessa, della revisione costituzionale del A fronte di un sistema che si era andato evolvendo, specie riguardo al diritto comunitario, ben al di là di quanto fosse possibile prevedere all epoca dell Assemblea costituente, il nuovo articolo 117, comma 1, offre un importante contributo di chiarezza, consolidando l evoluzione avvenuta nel passato e ponendo le basi per ulteriori possibili sviluppi. Al di là delle configurazioni teoriche, e delle conseguenti dispute tra monisti e dualisti, il quadro che emerge dal nuovo sistema costituzionale, così come interpretato dal giudice delle leggi, risulta connotato da una rilevante apertura dell ordinamento interno agli ordinamenti sovranazionali, come emerge con evidenza nel caso di eventuali contrasti tra norme di diversa provenienza. 13

15 LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (CEDU) COME PARAMETRO INTERPOSTO E LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE (A cura di Antonella Boffano) 1. Premessa Il presente lavoro è volto a ricostruire il ruolo delle norme della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e la loro incidenza sull ordinamento giuridico italiano, alla luce della evoluzione giurisprudenziale e degli ampi dibattiti che si sono sviluppati in dottrina a seguito delle sentenze della Corte costituzionale del 24 ottobre 2007, n. 348 e n La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) è un trattato internazionale elaborato in seno al Consiglio d Europa. E stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed è entrata in vigore nel settembre del Ad essa è stata data esecuzione con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952). Dopo l entrata in vigore della Convenzione, sono stati adottati dodici protocolli aggiuntivi (altri due negli anni successivi) che aggiungono diritti e libertà o riguardano aspetti procedurali. Il protocollo I, in particolare, tutela la proprietà privata. La Convenzione ha istituito la Corte europea dei diritti dell uomo, che ha sede a Strasburgo ed è l organo deputato ad assicurare il rispetto dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali. A differenza della Corte di giustizia, non è un istituzione dell Unione europea, ed è composta da un numero di giudici pari a 14

16 quello degli stati contraenti 9, eletti, per un mandato di sei anni, dall Assemblea parlamentare del Consiglio d Europa. La Corte può esaminare sia ricorsi individuali (di persone che si ritengano vittime di una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli addizionali), sia ricorsi da parte degli Stati contraenti. Essa, tuttavia, svolge una funzione sussidiaria rispetto agli organi giudiziari nazionali, in quanto le domande sono ammissibili solo una volta esaurite le vie di ricorso interne, secondo quanto prevede la stessa Convenzione nonché le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. Il testo integrale della Convenzione si può leggere all indirizzo: 2. Le questioni di costituzionalità sollevate nelle sentenze 348 e 349 della Corte Costituzionale La giurisprudenza costituzionale, nel corso del 2007, interviene in merito al controverso nodo interpretativo sugli obblighi internazionali di cui al comma 1 dell'art. 117, pronunciandosi con due diverse sentenze, nn. 348 e 349, che chiariscono la portata e gli effetti del limite del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, previsto dall art. 117, primo comma, Cost., quale limite per la potestà legislativa statale e regionale, con riferimento alle norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La Corte chiarisce che il giudice comune non ha il potere di disapplicare la norma legislativa interna ritenuta in contrasto con una norma CEDU, poiché l asserita incompatibilità tra le due si presenta come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell art. 117, primo comma, Cost., di esclusiva competenza del giudice delle leggi. 9 Attualmente gli stati che ne fanno parte sono quarantuno. Le informazioni relative alla organizzazione della Corte e alla procedura relativa ai ricorsi e ai pareri si possono leggere all indirizzo: 15

17 Ciò non significa che le norme della Convenzione acquistano la forza delle norme costituzionali e sono immuni dal controllo di legittimità costituzionale 10. L art. 117, primo comma, Cost., non consente di attribuire rango costituzionale alle norme contenute in accordi internazionali, ma determina l obbligo del legislatore ordinario di rispettare dette norme, con la conseguenza che la norma nazionale incompatibile con la norma della CEDU e dunque con gli obblighi internazionali di cui all art. 117, primo comma, viola per ciò stesso tale parametro costituzionale. Le disposizioni della CEDU diventano, dunque, <<norme interposte>> nel giudizio di legittimità costituzionale in relazione al vincolo degli obblighi internazionali previsto dall art. 117, primo comma, Cost. La Consulta giunge a tale conclusione attraverso percorsi argomentativi più dettagliati, che si espongono nei paragrafi successivi. 2.1 Sentenza 24 ottobre 2007, n. 348 La sentenza n. 348/ , in particolare, trae origine dalle ordinanze della Corte di Cassazione del 29 maggio e del 19 ottobre 2006 che hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell art. 5 bis 12, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella l. 8 agosto 1992 n. 359, per violazione: dell art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione, in relazione all art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all art. 1 del primo Protocollo della Convenzione stessa; 10 Per approfondimento sul punto si rinvia al paragrafo La sentenza n. 348 è consultabile all indirizzo: r=true&trmd=&trmdf=&trmdd=&trmm=&ipagel=1&ipag=1 12 Decreto legge 333/1992, Art. 5-bis, commi 1 e 2: 1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento. 2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1. 16

18 dell art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai citati artt. 6 CEDU e 1 del primo Protocollo. La Corte ripercorre il tema dei criteri di calcolo dell indennità di espropriazione per pubblica utilità delle aree edificabili e dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, del decretolegge 11 luglio 1992, n. 333 nella parte in cui, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione dei suoli edificabili, prevede il criterio di calcolo fondato sulla media tra il valore dei beni e il reddito dominicale rivalutato, disponendone altresì l'applicazione ai giudizi in corso alla data dell'entrata in vigore della legge n. 359 del Dichiara altresì, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e per i motivi sopracitati, l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 37, commi 1 e 2 13, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), che contengono norme identiche a quelle dichiarate in contrasto con la Costituzione. La questione era stata sollevata, in via incidentale, dalla Corte di Cassazione con tre distinte ordinanze. La norma era oggetto di censura nella parte in cui, ai fini della determinazione dell indennità di espropriazione dei suoli edificabili, prevedeva il criterio di calcolo fondato sulla media tra il valore dei beni e il reddito dominicale rivalutato, disponendone altresì l applicazione ai giudizi in corso alla data dell entrata in vigore della legge n. 359 del Il giudice rimettente, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, osservava che tali norme contrastavano con l'art. 1 del primo Protocollo della CEDU, quale interpretato dalla Corte europea per i diritti dell'uomo, in quanto i criteri di calcolo per determinare l'indennizzo dovuto ai proprietari di aree edificabili espropriate per motivi di pubblico interesse avrebbero condotto alla corresponsione di somme non congruamente proporzionate al valore dei beni oggetto di ablazione. Tuttavia, il giudice rimettente ricordava altresì che la norma censurata era già stata oggetto di scrutinio di costituzionalità da parte della 13 D.P.R. 327/2001, art. 37, commi 1 e 2: 1. L indennità di espropriazione di un area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l indennità è ridotta del 25 per cento. 2. Nei casi in cui è stato concluso l accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l indennità è aumentata del 10 per cento. 17

19 Consulta, che aveva rigettato la questione di legittimità costituzionale, allora proposta in relazione agli artt. 3, 24, 42, 53, 71, 72, 113 e 117 Cost. 14 La questione, a giudizio della Corte, va riconsiderata, in quanto ruolo e posizione della CEDU sono oggi diversi da quelli vigenti al momento delle precedenti pronunce. Questa volta, la Corte è stata chiamata ad esaminare la questione di legittimità sotto il profilo della violazione dell art. 117, primo comma, della Costituzione, che ha consentito una nuova valutazione della norma in relazione al parametro di costituzionalità non esistente nella pregressa giurisprudenza. Così recita la sentenza: L art. 117, primo comma, Cost. condiziona l esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali indubbiamente rientrano quelli derivanti dalla Convenzione europea per i diritti dell uomo. Il nuovo testo dell art. 117, primo comma, Cost, se da una parte rende inconfutabile la maggior forza di resistenza delle norme CEDU rispetto a leggi ordinarie successive, dall altra, attrae le stesse nella sfera di competenza di questa Corte, poiché gli eventuali contrasti non generano problemi di successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale. Il giudice comune non ha, dunque, il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, poiché l asserita incompatibilità tra le due si presenta come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell art. 117, primo comma, Cost., di esclusiva competenza del giudice delle leggi. La Corte ha esaminato inoltre la distinzione tra le norme CEDU e le norme comunitarie, e ha chiarito come le norme comunitarie «debbano avere piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in tutti gli Stati membri, senza la necessità di leggi di ricezione e adattamento, come atti aventi forza e valore di legge in ogni Paese della Comunità, sì da entrare ovunque contemporaneamente in vigore e conseguire applicazione eguale ed uniforme nei confronti di tutti i destinatari» Cfr., tra le altre, Corte Costituzionale sentenza n. 283 del 1993: r=true&trmd=&trmdf=&trmdd=&trmm=&ipagel=1&ipag=1 15 Cfr. al riguardo le sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del

20 Il fondamento costituzionale dell efficacia diretta delle norme comunitarie è stato individuato nell art. 11 Cost., nella parte in cui consente le limitazioni della sovranità nazionale necessarie per promuovere e favorire le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni. Tale indirizzo giurisprudenziale non riguarda le norme CEDU, giacché la Corte aveva escluso, già prima di sancire la diretta applicabilità delle norme comunitarie nell ordinamento interno, che potesse venire in considerazione, a proposito delle prime, l art. 11 Cost. «non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme pattizie in esame, alcuna limitazione della sovranità nazionale» 16. La Convenzione EDU, invece, non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti. Essa è configurabile come un <<trattato internazionale multilaterale>> da cui derivano obblighi per gli Stati contraenti, ma non l incorporazione dell ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti per tutte le autorità interne degli Stati membri. La Corte condivide anche l esclusione delle norme CEDU, in quanto norme pattizie, dall ambito di operatività dell art. 10, primo comma, Cost., in quanto la citata disposizione costituzionale «norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», si riferisce soltanto alle norme consuetudinarie e dispone l adattamento automatico, rispetto alle stesse, dell ordinamento giuridico italiano. Conclude, quindi, affermando che La distinzione tra le norme CEDU e le norme comunitarie deve essere ribadita nel presente procedimento nei termini stabiliti dalla pregressa giurisprudenza della Corte, nel senso che le prime, pur rivestendo grande rilevanza, in quanto tutelano e valorizzano i diritti e le libertà fondamentali delle persone, sono pur sempre norme internazionali pattizie, che vincolano lo Stato, ma non producono effetti diretti nell ordinamento interno, tali da affermare la competenza dei giudici nazionali a darvi applicazione nelle controversie ad essi sottoposte, non 16 Cfr. sentenza n. 188 del

21 applicando nello stesso tempo le norme interne in eventuale contrasto. L art. 117, primo comma, Cost., nel testo introdotto nel 2001 con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, ha confermato il precitato orientamento giurisprudenziale di questa Corte. La disposizione costituzionale ora richiamata distingue infatti, in modo significativo, i vincoli derivanti dall «ordinamento comunitario» da quelli riconducibili agli «obblighi internazionali» Sentenza 24 ottobre 2007, n. 349 Entrambe le sentenze oggetto di disamina attengono alla tutela del diritto di proprietà, ma mentre la n. 348 riguarda il tema dell indennità di esproprio, la n. 349 è relativa al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva. Con quest ultima sentenza 17, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 7-bis, 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Tale norma, non prevedendo un ristoro integrale del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, è in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall'art del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), e per ciò stesso viola l'art. 117, primo comma, della Costituzione. In particolare, la pronuncia trae origine (al pari della sentenza n. 348) da un giudizio in via incidentale a seguito delle ordinanze del 20 maggio e del 29 giugno 17 La sentenza n. 349 è consultabile all indirizzo: =true&trmd=&trmdf=&trmdd=&trmm=&ipagel=1&ipag=1 18 Decreto legge 333/1992, art. 5 bis, comma 7-bis: In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato. 19 L art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione recita: Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. 20

22 2006, con cui la Corte di Cassazione e la Corte d'appello di Palermo sollevavano la questione di legittimità costituzionale relativa alla norma del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 che stabiliva: «in caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato». La suindicata disposizione veniva sospettata di incostituzionalità in riferimento ai seguenti parametri: art. 117, primo comma, della Costituzione; art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione; art della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo La Corte Costituzionale ha dichiarato fondata la questione sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma Costituzione, restando assorbite le censure incentrate sugli altri profili costituzionali. Analogamente alla sentenza n. 348, la Corte ha ribadito che la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, nell'interpretare le disposizioni della Costituzione che fanno riferimento a norme e ad obblighi internazionali, ha costantemente affermato che l'art. 10, primo comma, della Costituzione, il quale sancisce l'adeguamento automatico dell'ordinamento interno alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, concerne esclusivamente i principi generali e le norme di carattere consuetudinario mentre non comprende le norme contenute in accordi internazionali che non riproducano princìpi o norme consuetudinarie del diritto internazionale. Come si è già visto, l'art. 11 Cost., il quale stabilisce, tra l'altro, che l'italia «consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità 20 L art. 6, comma 1, della Convenzione EDU dispone: Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti ( ). 21

23 necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni», è invece la disposizione che ha permesso di riconoscere alle norme comunitarie efficacia obbligatoria nel nostro ordinamento. Inoltre, nella sentenza si afferma in più occasioni che la incompatibilità della norma interna con la norma della CEDU non può essere superata attraverso la semplice disapplicazione da parte del giudice comune della norma interna. In altre parole, resta da chiedersi se sia possibile attribuire a tali norme, ed in particolare all'art. 1 del Protocollo addizionale, l'effetto diretto, nel senso e con le implicazioni proprie delle norme comunitarie provviste di tale effetto, in particolare la possibilità per il giudice nazionale di applicarle direttamente in luogo delle norme interne con esse confliggenti. E la risposta fornita in questa sentenza dalla Corte Costituzionale è la seguente: "allo stato, nessun elemento relativo alla struttura e agli obiettivi della CEDU ovvero ai caratteri di determinate norme consente di ritenere che la posizione giuridica dei singoli possa esserne direttamente e immediatamente tributaria, indipendentemente dal tradizionale diaframma normativo dei rispettivi Stati di appartenenza, fino al punto da consentire al giudice la non applicazione della norma interna confliggente. Le stesse sentenze della Corte di Strasburgo, anche quando è il singolo ad attivare il controllo giurisdizionale nei confronti del proprio Stato di appartenenza, si rivolgono allo Stato membro legislatore e da questo pretendono un determinato comportamento. Ciò è tanto più evidente quando, come nella specie, si tratti di un contrasto "strutturale" tra la conferente normativa nazionale e le norme CEDU così come interpretate dal giudice di Strasburgo e si richieda allo Stato membro di trarne le necessarie conseguenze." Un ulteriore profilo preso in esame dalla sentenza è la lacuna esistente prima della modifica al Titolo V della parte seconda della Costituzione, operato dalla legge costituzionale n. 3/2001, per il fatto che la violazione di obblighi internazionali derivanti da norme di natura convenzionale non contemplate dall'art. 10 e dall'art. 11 Cost. da parte di leggi interne, comportava l'incostituzionalità delle medesime solo con riferimento alla violazione diretta di norme costituzionali Cfr. sentenza n. 223 del 1996: r=true&trmd=&trmdf=&trmdd=&trmm=&ipagel=1&ipag=1. 22

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