1) Le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici vanno nella categoria D/1 opifici
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- Cinzia Carnevale
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1 Stampa Novità fiscali del 7 novembre 2008: affitto di azienda: deducibilità delle svalutazioni dei crediti; trust commerciale: deve compilare il modello Unico SC; codice tributo per PVC; tante altre notizie fiscali... admin in Indice: 1) Le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici vanno nella categoria D/1 opifici 2) Azienda servizi igiene ambientale: Non si applicano le nuove deduzioni dalla base imponibile IRAP per i dipendenti 3) Affitto di azienda: Deducibilità delle svalutazioni dei crediti 4) Trust commerciale: Deve compilare il modello Unico SC 5) Somme dovute a seguito di adesione ai verbali di constatazione: Istituiti i codici tributo per il versamento con il modello F24 6) Brevi fiscali 1) Le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici vanno nella categoria D/1 opifici Le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici vanno accertate nella categoria D/1 opifici e nella determinazione della relativa rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in analogia con la prassi, ormai consolidata, adottata in merito alle turbine delle centrali elettriche. Il chiarimento è giunto dall Agenzia del Territorio che ha fatto seguito ad alcune richieste di chiarimento in merito all accertamento catastale delle centrali elettriche a pannelli fotovoltaici. In particolare, vi erano alcune incertezze sull obbligo della dichiarazione in catasto ed alla prassi da adottare per la determinazione della rendita catastale da attribuire a tali impianti, concernenti l inclusione o meno dei pannelli fotovoltaici nella stima dell immobile, in considerazione degli elementi di unione dei pannelli stessi alla struttura portante, che ne caratterizzerebbero, in linea generale, una facile amovibilità. L Agenzia del Territorio ha, quindi, osservato che, in genere, un impianto fotovoltaico è un impianto
2 destinato alla produzione di energia elettrica, che sfrutta, a tal fine, l'energia della radiazione solare mediante l effetto fotovoltaico. I dispositivi in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica sono i moduli fotovoltaici, che possono essere meccanicamente preassemblati a formare un pannello fotovoltaico. Per cui i pannelli fotovoltaici posizionati permanentemente al suolo possono essere assimilati alle turbine delle centrali idroelettriche, utilizzate per trasformare l energia meccanica dell acqua in energia elettrica, per il tramite dell alternatore. Pertanto, gli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici si qualificano come unità immobiliari. Di contro, non hanno autonoma rilevanza catastale e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari le porzioni di fabbricato ospitanti gli impianti di produzione di energia aventi modesta potenza e destinati prevalentemente ai consumi domestici. In merito alle incertezze che potrebbero sorgere riguardo al considerare i pannelli fotovoltaici come impianti fissi ovvero macchinari in funzione degli elementi di unione alla struttura, è stato osservato che nell ambito degli impianti in argomento tali dispositivi ne determinano, senza ombra di dubbio, il carattere sostanziale di centrale elettrica e quindi di opificio, con specifico riferimento alle categorie catastali. In proposito, la Corte di Cassazione (sentenza n /2006) ha stabilito che non rileva il mezzo di "unione" tra "mobile" ed "immobile" per considerare il primo incorporato al secondo, sia perché quel che davvero conta è l'impossibilità di separare l'uno dall'altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso (che non sarebbe più, nel caso di specie, una centrale elettrica), sia perché "mezzo di unione" idoneo a determinare l'incorporazione non può essere qualificato solo quello che tale poteva considerarsi al tempo dell'approvazione del codice civile, dovendosi tener conto del progresso tecnologico e dell'ineludibile condizionamento dei mezzi utilizzati a specifiche esigenze tecniche. (Agenzia del Territorio, risoluzione del 06/11/2008, n. 3) 2) Azienda servizi igiene ambientale: Non si applicano le nuove deduzioni dalla base imponibile IRAP per i datori di lavoro che impiegano personale dipendente a tempo indeterminato. La società Azienda servizi igiene ambientale (denominata ALFA S.p.A.) non può tenere conto nella determinazione della base imponibile IRAP delle nuove deduzioni di cui all art. 11, comma 1, lettera a), n. 2), 3) e 4), del D.Lgs. n. 446/1997, giacché nell esercizio del servizio di raccolta e trasporto a discarica dei rifiuti solidi urbani ricorrono entrambi i criteri dettati dalla norma, e precisati nella predetta circolare n. 61/E/2007, ne caratterizzano l attività svolta sia sul piano giuridico che su quello economico - gestionale. La società Azienda servizi igiene ambientale ALFA S.p.A. (di seguito: ALFA spa) ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle deduzioni dalla base imponibile IRAP disposte al numero 2), 3) e 4) della lettera a), del comma 1, dell articolo 11 del D.Lgs n. 446 del La Società, costituita quale Azienda speciale ai sensi dell art. 22 della legge n. 142 del 1990, in conformità alla previsione contenuta nell art. 115, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000, Testo unico degli enti locali, è stata successivamente trasformata in società per azioni. L ALFA SpA, partecipata integralmente dal Comune, ha ricevuto in affidamento dal Comune il servizio di raccolta e trasporto a discarica dei rifiuti solidi urbani, nonché il servizio di smaltimento in discarica dei rifiuti raccolti, cd. servizio d igiene ambientale. Al fine di favorire la competitività delle imprese attraverso la riduzione del cosiddetto cuneo fiscale e contributivo, la legge 23 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) ha modificato l articolo 11 del D. Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997, n. 446, recante la disciplina dell imposta regionale sulle attività produttive, introducendo nuove deduzioni dalla base imponibile IRAP per i datori di lavoro che impiegano
3 personale dipendente a tempo indeterminato. In deroga al generale principio di indeducibilità del costo del lavoro, l articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4, del D. Lgs n. 446 del 1997 stabilisce la deducibilità: - di un importo pari ad euro (5.000 per il periodo d imposta 2007), su base annua, per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d imposta; - di un importo fino a euro annui ( per il periodo d imposta 2007) su base annua, per ogni lavoratore con contratto a tempo indeterminato impiegato nel periodo d imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; - dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Le citate previsioni normative introdotte con la legge finanziaria 2007 e rimodulate con la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) trovano applicazione per i soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del decreto IRAP ad esclusione, delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell energia, dell acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. (Agenzia delle Entrate, risoluzione del 05/11/2008, n. 423/E) 3) Affitto di azienda: Deducibilità delle svalutazioni dei crediti Per l affittuario, le eventuali perdite rilevano solo se le stesse risultano da elementi certi e precisi, secondo quanto prescritto dall art. 101, comma 5, del TUIR, effettuando una variazione in diminuzione per l importo del fondo tassato utilizzato a copertura delle predette perdite. In base alla normativa civilistica, l affittuario, di fatto, si sostituisce al locatore nella gestione dell azienda affittata, subentrando nella titolarità dei rapporti giuridici (se non diversamente pattuito e, comunque, limitatamente a quelli non aventi carattere personale ex art. 2558, comma 1, c.c.) e dei relativi valori patrimoniali dell azienda oggetto del contratto di affitto. Il subentro civilistico dell affittuario nella situazione gestionale del concedente, comporta, ai fini dell imposizione diretta, che l affittuario si sostituisce a quest ultimo nelle relative posizioni fiscali (eccezion fatta per quelle che abbiano carattere eminentemente personale o siano legate ad elementi patrimoniali non compresi nel ramo d azienda concesso in affitto) riferibili agli elementi patrimoniali trasferiti, con la conseguenza che i relativi valori fiscali (formatisi in capo al locatore) risultano attratti nella sfera giuridico-tributaria dell affittuario. L affittuario prende, conseguentemente, in carico gli elementi patrimoniali dell azienda affittata secondo i valori fiscali che gli stessi assumevano in capo al locatore: saranno, dunque, tali valori a rilevare in ordine alla determinazione del reddito d impresa dell affittuario. In tal modo, con specifico riferimento al caso di specie, i valori fiscali dei crediti e dei beni costituenti il magazzino trasferiti in affitto, nonché i relativi fondi svalutazione tassati, sono riconosciuti in capo all affittuario. Per conseguenza, nell eventualità che gli stessi siano realizzati in pendenza del rapporto di affitto (come, ad esempio, nel caso dell incasso di crediti compresi nel patrimonio aziendale affittato) l affittuario può dare rilevanza alle eventuali perdite - ovviamente, solo se le stesse risultano da elementi certi e precisi, secondo quanto prescritto dall articolo 101, comma 5, del TUIR - effettuando una variazione in diminuzione per l importo del fondo tassato utilizzato a copertura delle predette perdite. (Agenzia delle Entrate, risoluzione del 05/11/2008, n. 424/E)
4 4) Trust commerciale: Deve compilare il modello Unico SC Il Trust, se è stato costituito con lo specifico scopo di intraprendere una complessa attività che presuppone una organizzazione in forma di impresa deve essere qualificato come trust commerciale tenuto a determinare il proprio reddito unitariamente secondo quanto disposto dall art. 81 e seguenti del TUIR, ossia con le medesime regole valevoli per le società di capitali e gli enti commerciali, e che lo stesso sia soggetto passivo IRAP oltre che IRES. Il Trust commerciale deve compilare il modello UNICO SC società di capitali e liquidare l imposta relativa ai redditi dallo stesso conseguiti secondo le disposizioni di cui al Titolo II, Capo II, sezione I del TUIR approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n Nel caso in cui l ente svolga un attività riconducibile tra quelle elencate nell art del codice civile, il carattere commerciale dell attività stessa si afferma a prescindere dall esistenza di un organizzazione di impresa. Nell ipotesi in cui l ente effettui, invece, un attività non riconducibile tra quelle dell art del codice civile, al fine di accertare il carattere commerciale dell attività posta in essere, è necessario verificare la sussistenza di un organizzazione in forma d impresa. Ove l ente operi attraverso un apposita organizzazione di mezzi e risorse ovvero con l impiego e il coordinamento del capitale nell ambito di una significativa attività economica, dovrà necessariamente riconoscersi la presenza di un organizzazione sotto forma d impresa, con la conseguenza che l attività svolta è qualificabile come commerciale. (Agenzia delle Entrate, risoluzione del 05/11/2008, n. 425/E) 5) Somme dovute a seguito di adesione ai verbali di constatazione: Istituiti i codici tributo per il versamento con il modello F24 Per consentire il versamento della somme dovute risultanti dall atto di definizione dell accertamento parziale, previsto al comma 2, dell art. 5 bis, del D.Lgs., con il modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo da esporre nella sezione Erario, esclusivamente in corrispondenza degli Importi a debito versati, per i quali di seguito si indicano anche le modalità di compilazione degli altri campi presenti nel citato modello F24. Viene precisato che i campi codice ufficio, codice atto, codice tributo e anno di riferimento sono valorizzati con le informazioni riportate negli atti di definizione. Per i codici tributo per i quali viene richiesta anche l informazione del codice regione ovvero del codice ente da indicare nel campo rateazione/regione/prov./mese di riferimento, il codice delle singole regioni/province autonome ed il codice territoriale sono rispettivamente reperibili nelle tabelle T0 codici delle regioni e province autonome e T1 codici degli enti locali pubblicate nella sezione Codici attività e tributo del sito Infine, tali codici tributo sono operativamente efficaci a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione odierna. Codice ufficio Codice atto Codice tributo Denominazione codice tributo Rateazione/Regione/Prov/ mese riferimento Anno di riferimento
5 COMPILARE COMPILARE 9900 IRPEF E COMPILARE COMPILARE 9901 IRPEG/IRES E COMPILARE COMPILARE 9902 ALTRE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE E INTERESSI COMPILARE COMPILARE 9903 RITENUTE ALLA FONTE E COMPILARE COMPILARE 9904 IVA E
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