COMUNE DI SASSUOLO (Provincia di Modena)

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1 COMUNE DI SASSUOLO (Provincia di Modena) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA (Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 in data 28/4/1993) (Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9/3/1995) 1.

2 Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Nel Comune di Sassuolo le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, ivi compresi tutti gli Istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate in luogo pubblico o privato, ivi comprese le convivenze anche a titolo gratuito, nonchè negli appositi reparti di alberghi diurni, hotel, ospedali, ecc., e qualunque siano le forme di impresa, (individuali o societarie di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività, soggette ad autorizzazione amministrativa, sono disciplinate, oltre che dalla L n. 161, modificata dalla L n. 1142, dalla L n. 1, dalla L.R n. 32 e dalle disposizioni del presente regolamento. 2. Con la terminologia "barbiere" si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli, al lavaggio, alla acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi, alla rasatura della barba e a tutti gli altri servizi inerenti, compreso il trattamento di igiene del cuoio capelluto, trattamento anticaduta, applicazione di protesi, parrucche, toupet, ecc.. Tale termine equivale quindi a quello, già in uso, di "acconciatore maschile". I titolari, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. 3. Con la terminologia "parrucchiere per uomo e donna" si designano le attività relative al taglio dei capelli, al lavaggio, alla acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi e a tutti gli altri servizi inerenti, compreso il trattamento di igiene del cuoio capelluto, trattamento anticaduta, applicazione di protesi, parrucche, toupet, ecc.. Tale termine equivale quindi a quello, già in uso, di "acconciatore femminile". I titolari, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. 4. Con la terminologia "estetista" si intendono le prestazione e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. 5. Sono escluse dalle categorie di attività di cui sopra, il trapianto e l'implantologia. Rivestono carattere sanitario e sono quindi assoggettate alla disciplina dell'art. 194 del T.U. LL. SS. approvato con R.D n e s. m., le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico. Art. 2 COMMISSIONE SPECIALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA. 2.

3 1. Per l'attuazione e la revisione del presente regolamento è competente la commissione consultiva per la disciplina delle attività di barbieri, parrucchieri ed estetiste, istituita ai sensi dell'art. 3 della L. 1142/1970, composta come segue: Sindaco o suo delegato Presidente n. 3 rappresentanti effettivi o 3 rappresentanti supplenti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative Componenti n. 3 rappresentanti effettivi o 3 rappresentanti supplenti dei Sindacati dei lavoratori più rappresentativi Componenti Medico del Servizio di Igiene Pubblica dell'u.s.l. o suo delegato Componenti Comandante della Polizia Municipale o suo delegato Componenti n. 1 rappresentante effettivo o 1 rappresentante supplente della Commissione Provinciale per l'artigianato Componenti Funge da Segretario un Funzionario del Dipartimento Attività economiche. 2. La commissione dura in carica 5 anni; i suoi membri possono essere rieletti. 3. Le riunioni sono valide con l'intervento di almeno 5 componenti più il Presidente. 4. Gli avvisi di convocazione delle riunioni verranno inviati anche ai membri supplenti, che potranno essere presenti anche in ipotesi di presenza del membro effettivo. In tal caso, fungeranno da uditori. 5. La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, relativamente a: a) approvazione e modifica del presente regolamento; b) domande di nuove autorizzazioni; c) domande di trasferimento; d) domande di modifica della tipologia dell'esercizio; e) inattività dell'esercizio; f) proposta di revoca di autorizzazioni; g) proposta di sanzioni; h) ogni altro argomento interessante lo specifico comparto che il Presidente ritenga di sottoporle. Le domande di trasferimento temporaneo non sono sottoposte al parere della Commissione. Art. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E COMPRESENZA DI ATTIVITA' DIVERSE 1. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o di posteggio. Tuttavia tali attività sono consentite al domicilio del cliente (o presso il cliente) da parte di coloro che sono provvisti di normale autorizzazione in sede fissa, o da loro dipendente appositamente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro ed il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio. 3.

4 2. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti dalle normative specifiche, le stesse attività possono essere autorizzate, se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione. Detti locali devono, comunque, essere distinti e non comunicanti con vani adibiti ad abitazione e dotati di un accesso dall'esterno indipendente dall'abitazione medesima. 3. All'interno degli esercizi autorizzati allo svolgimento di una o più attività di cui al presente Regolamento, sono vietate le attività di cui al presente Regolamento non inerenti quelle autorizzate. 4. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività predette nei limiti previsti dal presente Regolamento, a condizione che l'addetto o gli addetti siano in possesso delle necessarie qualificazioni professionali. Art. 4 REQUISITI SOGGETTIVI DEI TITOLARI DELLE ATTIVITA' 1. Possono essere autorizzati ad esercitare uno dei tipi di attività di cui all'art. 1 soltanto coloro che sono in possesso della relativa qualificazione conseguita a norma di quanto disposto dall'art. 2 della L. 1142/1970, e/o dall'art. 3 della L. 1/ La qualificazione professionale deve essere posseduta: - in caso di ditta individuale dal titolare; - in caso di impresa societaria di cui alla L. 443/85, dalla maggioranza dei soci (in caso di società tra due persone, da uno dei soci); - in caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla L. 443/85, dal Direttore d'azienda. Art. 5 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 1. L'esercizio delle attività di cui al precedente art. 1, è soggetto ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati e si precisa che: - ad un'impresa individuale non possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi; - ad un'impresa societaria di cui alla L. 443/85, possono essere rilasciate più autorizzazioni, relative ad esercizi diversi, pari a quanti sono i soci qualificati, a condizione che in ciascun esercizio operi manualmente un socio qualificato alla conduzione di tale esercizio. - ad un'impresa societaria diversa da quelle previste dalla L. 443/85, possono essere rilasciate più autorizzazioni, (relative a più sedi) a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della qualifica professionale necessaria per la conduzione dell'esercizio stesso e che ne abbia la responsabilità. 4.

5 2. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2, sulla base dei criteri indicati ai successivi artt. 6, 7 e 8, previo accertamento: a) del possesso da parte dell'impresa e dei titolari delle attività dei requisiti soggettivi di cui all'art. 4; b) dell'idoneità igienico - sanitaria dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti; c) del rispetto delle norme contenute negli strumenti urbanistici vigenti, relative alla destinazione di zona ed all'uso del locale. Art. 6 CRITERI PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA INDIPENDENTE 1. Le autorizzazioni per nuovi insediamenti di attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, vengono rilasciate in base all'applicazione congiunta dei seguenti criteri: a) rilascio di 1 nuova autorizzazione per ogni tipo di attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista ogni 2 anni, a partire dal 1994, da ubicare nelle zone che saranno indicate nell'apposito bando. Per l'emanazione di tale bando verrà sentita la Commissione di cui all'art. 2, che esprimerà il proprio parere, in particolare, sull'individuazione delle zone. Il bando, oltre alla zona, dovrà indicare il termine di scadenza delle domande che dovrà essere di almeno 30 giorni dalla data della sua emanazione. In presenza di domande concorrenti, la scelta avverrà in base a criteri di rispondenza dell'esercizio proposto e della sua ubicazione alle esigenze della popolazione della zona o, in subordine, all'ordine cronologico di presentazione della domanda. All'interno di domande concorrenti presentate lo stesso giorno, non verrà considerato l'ordine di presentazione, bensì si procederà a sorteggio, in sede di commissione di cui all'art. 2. b) rilascio di 1 nuova licenza per barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista nella zona commerciale integrata e nei centri commerciali specializzati di nuova costruzione, previsti dagli artt. 14 e 15 del vigente piano del commercio, qualora non vi si trasferiscano i titolari già muniti di regolare autorizzazione. La procedura sarà la seguente e sarà iniziata unicamente nell'ipotesi in cui non siano già state presentate richieste di trasferimento per le quali si siano verificate tutte le condizioni per il rilascio: - si informeranno, con comunicazione a mezzo raccomandata a.r., tutti gli operatori potenzialmente interessati presenti sul territorio comunale dell'intenzione di rilasciare le autorizzazioni, che potranno presentare richiesta di trasferimento entro un mese dal ricevimento della raccomandata. Tra le eventuali domande di trasferimento verrà presa in considerazione quella riferita all'autorizzazione con maggiore anzianità. In tal caso è consentito il trasferimento verso il Centro Storico di attività ubicate all'esterno dello stesso Centro Storico. 5.

6 - nel caso in cui non pervengano richieste di trasferimento, si procederà all'emanazione di un bando per il rilascio di nuove autorizzazioni, secondo la procedura di cui alla lettera a). - nel caso in cui pervengano richieste di trasferimento, in luogo delle autorizzazioni trasferite, nelle zone di provenienza delle stesse, verrànno rilasciate nuove autorizzazioni, con la procedura di cui alla lettara a) c) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna presso case di cura, ospedali, case albergo, caserme, comunità. Tali autorizzazioni rimarranno vincolate alle suddette attività e saranno revocate nel momento in cui cesserà l'esercizio dell'attività medesima. Non potranno inoltre avere un ingresso indipendente diverso da quello dell'attività principale. 2. Tutti i titolari di licenza per attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna potranno ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività di parrucchiere per uomo e donna qualora siano in possesso della qualificazione professionale per l'attività non esercitata (il barbiere dovrà essere in possesso del CAP per parrucchiere per uomo e donna e viceversa) nel rispetto delle norme transitorie e finali e previa indicazione dell'attività principale. 3. Qualora un titolare sia in possesso della qualificazione professionale idonea, potrà richiedere di trasformare l'autorizzazione di parrucchiere o acconciatore femminile in parrucchiere per uomo e donna. 4. I nuovi insediamenti non potranno essere autorizzati ad una distanza inferiore di ml. 50 da altra attività similare, cioè che esplichi come attività principale quella del nuovo esercizio; non potranno comunque essere ubicati muro a muro di esercizi uguali (cioè non potranno essere ubicati in locali confinanti orizzontalmente o verticalmente con esercizi uguali o che esplichino una delle attività principali esercitate dal nuovo esercizio proposto). 5. I nuovi insediamenti di attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista non potranno essere concessi all'interno di locali dove è già ubicata altra uguale attività. 6. La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà sempre effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà fatto ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbi tra due sistemi di misurazione, verrà tenuta valida la distanza minore. 7. Per il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio di attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista a persone in precedenza appartenenti a società, vengono osservate integralmente le condizioni descritte al comma 1 del presente articolo. Tuttavia, a coloro che, per formare una società anche infrasettoriale, hanno rinunciato alla propria autorizzazione restituendo il relativo documento al competente ufficio comunale, è consentito entro il termine di anni 3, improrogabile, dal rilascio dell'autorizzazione alla Società, di estromettersi dalla Società e di chiedere di riottenere la 6.

7 propria precedente autorizzazione con ubicazione nella zona di provenienza o con trasferimento da essa: in tal caso l'autorizzazione potrà esser nuovamente rilasciata, purché il locale prescelto risponda a tutti i necessari requisiti di legge e di regolamento (distanze da analoghi laboratori, P.R.G., Igiene, ecc...). Viceversa la domanda, ovviamente, non potrà essere presa in considerazione qualora il risultato dell'operazione tenda a creare una nuova autorizzazione a favore di soci che ne erano sprovvisti all'atto della formazione della Società. 8. Le distanze di cui al 3^ comma devono altresì osservarsi anche in occasione di apertura di nuovi ingressi in caso di ampliamento o modifiche di laboratori già esistenti. Art. 7 CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA INDIPENDENTE 1. Il trasferimento delle attività oggetto del presente Regolamento è concesso nell'ambito di qualunque zona, salvo il rispetto di quanto stabilito nei commi seguenti, compatibilmente con quanto previsto dalle norme del P.R.G. ed è assoggettato unicamente alla condizione del rispetto della distanza minima di ml. 50 dai preesistenti esercizi della stessa specie (cioè che esplichino come attività principale la stessa dell'esercizio che si trasferisce). 2. Non è consentito il trasferimento verso il Centro storico di attività di cui all'art. 1 ubicate all'esterno dello stesso Centro storico. Non è altresì consentito il trasferimento degli esercizi le cui autorizzazioni siano state rilasciate ai sensi delle lettere a) e b) del 1^ comma dell'art. 6, per un periodo di 4 anni dalla data di apertura dell'esercizio stesso, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate. 3. Si potrà derogare dalla distanza minima di ml. 50 per i trasferimenti che avvengono nell'ambito del Centro storico e all'interno di Centri Commerciali e direzionali. 4. Nessun trasferimento, comunque, potrà essere autorizzato se la nuova sede è ubicata in locale confinante orizzontalmente o verticalmente con esercizio uguale o con esercizio che esplichi come attività principale la stessa dell'esercizio che si trasferisce. 5. I trasferimenti di cui sopra non potranno essere concessi all'interno di locali dove è già ubicata altra uguale attività. Art. 8 CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA PRESSO. 1. Le attività di estetista possono essere esercitate presso laboratori di barbiere e/o di parrucchiere per uomo e donna, palestre, profumerie, supermercati, studi medici, Case di 7.

8 cura, ospedali, case albergo, caserme, comunità ed altri esercizi similari. Le relative autorizzazioni - per estetista "presso" - saranno rilasciate anche in deroga alla cadenza biennale di cui al 1^ comma dell'art Tali autorizzazioni rimarranno vincolate alle suddette attività e saranno revocate nel momento in cui cesserà l'esercizio dell'attività medesima. 3. Le attività di "estetista presso" non potranno avere un ingresso indipendente diverso da quello dell'attività principale. 4. L'attività di "estetista presso" potrà essere esercitata da un'impresa diversa da quella che esercita l'attività principale. 5. Il titolare di un laboratorio di barbiere e/o di parrucchiere per uomo e donna può svolgere anche, nel proprio locale, attività di estetista, qualora possegga i prescritti requisiti, fermo restando che tale attività si intende secondaria ed aggiuntiva a quella principale (chiede pertanto "l'aggiunta voce per l'attività di..."). L'attività "secondaria" potrà cessare, ma non potrà essere disgiunta da quella principale per trasferimento o subingresso. E' comunque vietata la trasformazione di un laboratorio di barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna con attività secondaria mediante rinuncia dell'autorizzazione di barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna. Art. 9 DOMANDE DI NUOVE AUTORIZZAZIONI 1. Per l'ottenimento delle autorizzazioni previste dal presente Regolamento deve essere presentata apposita domanda, in carta legale, indirizzata al Sindaco. 2. La domanda deve essere prodotta dal titolare della ditta individuale o, in ipotesi di Società, dal legale rappresentante. 3. La domanda deve contenere: - Generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita); - Indirizzo del richiedente; - Codice fiscale; - Ubicazione del locale destinato all'attività (via e numero civico o, in mancanza, esatti punti di riferimento e planimetria del locale); - Nel caso contemplato al secondo comma dell'art. 3, dichiarazione di consenso ai controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione. 4. Alle domande devono essere allegati: - planimetria catastale; pianta del locale quotata anche in altezza; destinazione d'uso del locale autorizzata dal sindaco in sede di costruzione dell'edificio (quest'ultima informazione può essere desunta presso l'ufficio tecnico comunale); - attestati e certificati relativi al possesso dei requisiti professionali di cui all'art atto costitutivo (in caso di società) registrato (originale o copia autentica); 8.

9 - atto di cessione d'azienda (in caso di subentro) registrato (originale o copia autentica); - idonea documentazione per accertamenti antimafia. 5. Nel caso di autorizzazioni rilasciate per attività esercitate presso altri esercizi, dovrà essere esibito documento che testimoni la regolare disponibilità del locale o di un parte di esso. Art. 10 DOMANDE DI TRASFERIMENTO 1. Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività di cui al presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità prescritte dall'art. 9, e devono essere accompagnate da: - autorizzazione in atto; - planimetria catastale; pianta del locale quotata anche in altezza; destinazione d'uso del locale autorizzata dal sindaco in sede di costruzione dell'edificio (quest'ultima informazione può essere desunta presso l'ufficio tecnico comunale). Art. 11 DOMANDE DI SUBINGRESSO 1. E' ammesso subingresso nelle attività contemplate nel presente Regolamento che siano esercitate presso l'abitazione del titolare, unicamente se viene contestualmente presentata richiesta di trasferimento in locali idonei. 2. I subingressi saranno così regolamentati: a) ad un'impresa in possesso dell'autorizzazione di barbiere potrà subentrare solo un'impresa in possesso di qualificazione professionale di barbiere; b) ad un'impresa in possesso dell'autorizzazione di barbiere e parrucchiere per uomo e donna potrà subentrare: 1. un'impresa con la sola qualifica professionale di barbiere rinunciando a quella di parrucchiere uomo-donna; 2. un'impresa con la sola qualifica professionale di parrucchiere per uomo e donna, rinunciando a quella di barbiere; 3. un'impresa in possesso di ambedue le qualificazioni c) ad un'impresa di parrucchiere per uomo e donna potrà subentrare solo un'impresa con la qualifica di parrucchiere per uomo e donna. 3. Le domande tendenti ad ottenere il subingresso nelle attività di cui all'art. 1 devono essere presentate secondo le modalità prescritte dall'art. 9, commi 1, 2 e 3, devono essere accompagnate dalla documentazione indicata al quarto comma dello stesso art. 9, nonchè dalla dichiarazione di rinuncia dell'attuale titolare, unitamente all'autorizzazione in atto ed all'atto di cessione d'azienda. 4. Se l'impresa cedente ha cessato l'attività da più di sei mesi dalla data di registrazione dell'atto di cessione, l'autorizzazione decade ed il subingresso non verrà autorizzato. 9.

10 Art. 12 SUCCESSIONI PER CAUSA DI MORTE 1. In caso di decesso del titolare, gli eredi che ne intendono proseguire l'attività devono presentare domanda a termini del primo secondo e terzo comma del precedente art. 9, unitamente al certificato di avvenuta denuncia di successione, entro un anno dalla morte del titolare. 2. Tuttavia, gli aventi diritto possono richiedere l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al raggiungimento della maggiore età degli eredi, anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata. 3. Decorsi i termini di cui sopra, l'autorizzazione decade di diritto, salvo che uno degli eredi non comprovi il possesso di tutti i requisiti necessari. Art. 13 IDONEITA' IGIENICO - SANITARIA DEGLI ADDETTI, DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE E DEI PROCEDIMENTI Requisiti igienici dei locali. Spetta al Servizio di igiene pubblica dell'u.s.l. l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature, dell'arredamento e dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nell'esercizio, secondo le norme seguenti: a) per le nuove autorizzazioni e per il trasferimento di attività in altri locali gli spazi minimi necessari sono così fissati: altezza non inferiore a ml. 2,70; superficie non inferiore a mq. 10 per un solo posto di lavoro; mq. 5 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo (per posto di lavoro si intende "poltrona attrezzata davanti allo specchio" o "lettino"), ad esclusione del centro storico. b) I locali devono essere dotati di superficie finestrata (ivi comprese le porte d'ingresso) non inferiore a 1/8 di quella del pavimento. In mancanza di finestre, sulle porte d'entrata deve essere assicurata una superficie di aerazione naturale mediante vasistas o elettroventilatori per il ricambio dell'aria. c) I pavimenti e le pareti prospicienti i posti di lavoro dove avviene il lavaggio delle teste fino all'altezza di ml. 1,80 devono essere rivestiti di materiale lavabile che consenta completa pulizia e disinfezione. d) I posti di lavoro per effettuare la barba (all'interno dei laboratori di barbiere) devono essere dotati di lavandino ad acqua calda e fredda con le caratteristiche di potabilità. Tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto che devono essere addotte in fognatura, come pure devono essere dotati di lavandino con idoneo sistema di smaltimento acque, i posti appositamente destinati al lavaggio delle teste, all'interno dei laboratori di barbiere e parrucchiere per uomo e donna; così pure per l'estetista si rende necessario predisporre un posto di lavoro munito di lavandino, ed avente le caratteristiche di cui sopra. 10.

11 e) Ove si usino solventi volatili ed infiammabili deve essere disponibile un locale o un armadio separato per la detenzione dei medesimi prodotti: i locali dell'esercizio devono essere suscettibili di un rapido ricambio di aria, se necessario, mediante aerazione a ventilazione forzata. f) Ogni esercizio deve essere dotato di un servizio igienico, aerato direttamente dall'esterno o mediante apparecchi di aerazione forzata, con pavimenti e pareti rivestite di materiale lavabile fino ad almeno ml. 1,80 di altezza. Il servizio igienico, qualora si apra direttamente nei locali di lavoro, deve essere dotato di antilatrina. Il servizio igienico deve inoltre essere dotato di asciugamani a perdere Arredamento, attrezzature e suppellettili Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. I sedili devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile. Gli esercizi devono essere forniti di: asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere cambiata per ogni servizio; di rasoi, forbici, pennelli, spazzole, pettini, proporzionati all'importanza dell'esercizio ed al numero dei lavoranti; di un contenitore per la biancheria sporca; di un altro contenitore per la raccolta delle immondizie; di un armadio per la conservazione della biancheria pulita, di una cassetta di pronto soccorso contenente disinfettante, emostatici e cerotti Conduzione igienica dell'attività. Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente. a) i locali devono essere mantenuti nella massima pulizia e devono essere periodicamente disinfettati; b) le spazzole, i pettini, i rasoi, le forbici e gli altri ferri taglienti ad uso non individuale, devono essere lavati e disinfettati dopo ogni servizio; c) gli asciugamani e la biancheria devono essere ricambiati per ogni cliente; d) Tinture, fissativi ed altre sostanze impiegate non devono contenere sostanze nocive alla salute. Le tinture dovranno inoltre corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M e s.m.; e) l'applicazione di solventi o di altri prodotti volatili le cui esalazioni possono risultare nocive o fastidiose deve essere seguita da rapida ed abbondante aerazione dei locali; f) durante l'applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che siano accese fiamme libere o che si fumi nell'ambiente; g) è proibito l'uso di piumini per l'applicazione di talco o di altre sostanze in polvere se non ad uso individuale. Il titolare dell'esercizio è tenuto a segnalare al servizio di igiene pubblica dell'u.s.l. casi anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza 11.

12 nell'esercizio della sua attività nonchè di danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti impiegati nell'esercizio Igiene del personale Il personale deve osservare costantemente le norme di pulizia e di igiene con speciale riguardo alle mani ed alle unghie. Colui che è occasionalmente affetto da lesioni infettive alle mani deve astenersi da attività che lo mettano a diretto contatto con la cute del cliente, oppure deve usare guanti a perdere. Il personale in attività deve indossare un indumento da lavoro bianco o di altro colore chiaro, sempre in perfetto stato di pulizia. Art. 14 COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' DEI PROVVEDIMENTI 1. I provvedimenti del sindaco devono essere comunicati per iscritto agli interessati. 2. I dinieghi in materia di autorizzazioni devono essere motivati e notificati ai richiedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Contro i dinieghi è ammesso, nelle forme di legge, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di diniego. Art. 15 DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE 1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 5 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo. E' fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento e dalla L. 443 dell' L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi: a) mancata attivazione dell'esercizio entro 3 mesi dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda; b) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 30 giorni; c) cessazione dell'attività principale, nel caso previsto dall'art. 6, primo comma, lettera c) e dell'art Il Sindaco può, per comprovate ragioni di necessità, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio. Può altresì concedere, sempre per motivi di necessità, la sospensione dell'attività fino a tre mesi, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di mesi sei. In entrambi i casi i termini massimi, potranno essere ulteriormente prorogati per comprovate cause di forza maggiore. 4. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione 5. In caso di dichiarazione di decadenza, di pronuncia di revoca, o comunque di cessazione dell'attività il titolare è tenuto a riconsegnare al Comune l'autorizzazione. 12.

13 6. Durante il periodo di sospensione autorizzata dell'attività l'autorizzazione deve rimanere depositata presso il Comune. 7. Al fine di un più valido controllo di quanto previsto ai precedenti commi, è auspicabile che la CCIAA ed il Comune si inoltrino le rispettive documentazioni, in caso di avvenuta cessazione dell'attività o di riconsegna dell'autorizzazione. Art. 16 TARIFFE 1. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazioni disciplinate dal presente Regolamento, di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, le tariffe delle prestazioni professionali praticate nell'esercizio. Art. 17 ORARI E CALENDARIO PER L'APERTURA E LA CHIUSURA DEGLI ESERCIZI 1. Gli orari e il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi di barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna ed estetista sono adottati con ordinanza del Sindaco, su proposta delle Organizzazioni di categoria, sentita la Commissione consultiva di cui al precedente art Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico locale o in locali con ingresso comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario tra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente. Le attività "presso" dovranno seguire l'orario adottato dall'attività principale, comprese quelle autorizzate presso esercizi commerciali, che dovranno seguire l'orario dell'esercizio commerciale stesso. Non dovrà in ogni caso essere superato il monte ore massimo giornaliero previsto dall'ordinanza del Sindaco per l'attività specifica. 3. E' obbligatoria l'esposizione al pubblico degli orari di cui sopra in modo ben visibile dall'esterno del laboratorio. Art. 18 VIGILANZA 1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo dei Vigili Urbani e qualsiasi altra autorità competente, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività disciplinate dal presente Regolamento. Art. 19 SANZIONI 1. Le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dagli artt. 106, 107 e segg. del T.U.L.C.P., dalla L. 1/90 e dalla L.R. 32/

14 2. Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel primo comma, per i casi di recidiva e in ordine di gravità: a. Richiamo e/o diffida b. Chiusura temporanea dell'esercizio, fino a un massimo di mesi sei c. Revoca dell'autorizzazione 3. La gradualità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni e alla loro ripetitività, verrà stabilita con disposizione del Sindaco, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art Inoltre il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività, con esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'artigianato, quando questa viene esercitata senza autorizzazione,. Art. 20 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 1. La suddivisione del territorio comunale in "zone commerciali" è adottata seguendo quanto previsto dal "Piano commerciale", con i medesimi tempi di decorrenza. 2. Per quanto non espressamente menzionato, si farà riferimento a quanto previsto dalla L.R n. 32 e dalle Leggi Statali n. 161, n. 1142, n I titolari di imprese che, al momento della esecutività della delibera di approvazione del presente Regolamento e pertanto ala data del 29/6/1993 esercitavano l'attività unicamente con lampade abbronzanti UVA, saune, apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore a una atmosfera e/o attrezzi per ginnastica estetica, possono presentare domanda al Sindaco, entro il termine di 90 giorni decorrenti dall entrata in vigore del presente comma, al fine di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetista, in deroga ai limiti di cui all'art. 6, 1 comma, lettera a), del Regolamento. Tale autorizzazione sarà rilasciata previo accertamento della idoneità igienico-sanitaria dei locali e della qualifica professionale del titolare. Art ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entrerà in vigore dopo che sia dichiarata esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni, a norma di legge. 14.

15 ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTRO-MEDICALI PER USO ESTETICO -Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni) - Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 ma - Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro - Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera - Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità - Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole - Lampade abbronzanti UV-A - Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR) - Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera - Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera - Scaldacera per cerette - Rulli elettrici e manuali - Vibratori elettrici oscillanti - Attrezzi per ginnastica estetica - Attrezzature per manicure e pedicure - Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale - Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure ed applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera - Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti - Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti - Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza) - Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 ma ogni 10 centimetri quadrati - Depilatori elettrici ed elettronici - Apparecchi per massaggi subacquei - Apparecchi per presso-massaggio - Elettrostimolatore ad impulsi - Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera - Laser estetico - Saune 15.

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