PROVINCIA DI VERONA CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO E DI CONTRATTO
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- Dionisia Patti
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1 ALLEGATO alla RdO PROVINCIA DI VERONA FORNITURA DI CARTA BIANCA IN RISME DI VARI FORMATI PER LA PROVINCIA DI VERONA PER IL BIENNIO , MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, REALIZZATO DA CONSIP. ACQUISTO VERDE - CIG Z880E5E7F5 CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO E DI CONTRATTO Articolo 1. Definizioni...2 Articolo 2. Clausole di prevalenza...2 Articolo 3. Oggetto, importo e durata della fornitura...2 Articolo 4. Caratteristiche dei prodotti...2 Articolo 5. Esecuzione anticipata ed estensioni...3 Articolo 6. Modalità di esecuzione della prestazione...3 Articolo 7. Modalità di aggiudicazione...3 Articolo 8. Norme di gara esclusioni...4 Articolo 9. Stipula e disciplina applicabile al contratto...5 Articolo 10. Inadempienze e penalità...5 Articolo 11. Modalità di fatturazione e pagamenti...5 Articolo 12. Clausola risolutiva espressa del contratto. Recesso...6 Articolo 13. Responsabilità...6 Articolo 14. Forma delle comunicazioni e domicilio...7 Articolo 15. Risoluzione delle controversie e foro competente...7 Articolo 16. Informazioni in materia di sicurezza...7 Articolo 17. Riservatezza...7 1
2 Articolo 1. Definizioni 1. Nell ambito del presente documento: 1.1. per Provincia si intende la Provincia di Verona; 1.2. per RDO la richiesta di offerta rivolta agli operatori individuati. Articolo 2. Clausole di prevalenza 1. Il presente documento riporta le condizioni particolari della richiesta di offerta e di contratto che prevalgono sulle condizioni generali di contratto per i beni relativi al bando Cancelleria 104 (cancelleria ad uso ufficio e didattico). Articolo 3. Oggetto, importo e durata della fornitura 1. L oggetto dell appalto è la fornitura di carta in risme come di seguito specificato, nelle quantità presunte indicate: DESCRIZIONE QUANTITÀ (n. risme) carta riciclata bianca A4 gr carta vergine bianca A4 gr carta vergine bianca A3 gr L importo presunto complessivo della fornitura è di euro ,50 oltre IVA. 3. Il contratto avrà durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data di stipula del contratto. 4. La fornitura è aggiudicata a misura; la Provincia non è obbligata a raggiungere l importo complessivo presunto di cui al punto 2 e le quantità riportate negli atti di gara sono indicative e finalizzate a determinare riferimento per la formulazione dell offerta, parametro di aggiudicazione e regime fiscale. 5. Su richiesta della Provincia, l operatore economico è tenuto a produrre, su foglio di calcolo, l elenco e la quantità dei prodotti acquisiti dalla Provincia nel corso del contratto. Articolo 4. Caratteristiche dei prodotti. Acquisti verdi 1. Tutta la carta deve essere conforme alle caratteristiche tecniche di cui all allegato 1 al bando cancelleria 104 per l abilitazione di fornitori, beni e servizi per la partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione per la fornitura di cancelleria ad uso ufficio e didattico, in particolare con riferimento a percentuale di fibra riciclata %, processo di sbiancamento (ECF; TCF), caratteristiche di tutela ambientale (etichette ambientali), conformità ai CAM (criteri ambientali minimi di cui al D.M. 12 ottobre 2009 e successive modifiche, per quanto riguarda la carta in risme), in modo da assicurare all appalto la qualificazione in termini di acquisto verde. 2. Per consentire la verifica preventiva dell effettiva conformità dei prodotti offerti rispetto a quelli indicati negli atti di gara, su richiesta della Provincia, l aggiudicatario è tenuto a trasmettere, prima dell inizio dell esecuzione del contratto, l elenco dei prodotti che saranno in concreto oggetto della fornitura, con indicazione delle principali caratteristiche da cui desumere la conformità a quanto richiesto. Fermo quanto previsto in generale per la verifica di conformità dei prodotti consegnati, la Provincia potrà richiedere l effettuazione, a carico e spese dell operatore economico, di verifiche preventive di conformità dei beni inseriti in elenco. 2
3 3. L operatore economico è tenuto a sostituire i prodotti per i quali non sia accertata ed accettata l equivalenza con quelli indicati negli atti di gara. 4. La mancata contestazione in ordine all inserimento di un prodotto nell elenco non esclude, tuttavia, la facoltà della Provincia di sollevare eccezioni di conformità o altre contestazioni, in sede di fornitura dei singoli prodotti. Articolo 5. Esecuzione anticipata ed estensioni 1. Dopo l aggiudicazione definitiva, qualora ne ricorrano i presupposti, la Provincia si riserva di dare esecuzione anticipata alla fornitura in pendenza della stipulazione del contratto. 2. La Provincia di Verona si riserva la facoltà di estendere il contratto nel limite di un quinto, nel rispetto della normativa vigente. Articolo 6. Modalità di esecuzione della prestazione 1. Modalità dell ordine: l ordinazione sarà effettuata in maniera frazionata e potrà essere di qualsiasi entità e importo; saranno effettuati indicativamente n. 2/3 (due/tre) ordinativi all anno, all indirizzo di posta elettronica indicato dall operatore economico. La consegna dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto unitamente a copia dell'ordine. 2. Orari di consegna: di tutti i giorni feriali (escluso il sabato) o dalle ore alle ore 17.00, nei pomeriggi di lunedì e giovedì. Il giorno e l'orario di consegna dovranno comunque essere concordati con il personale incaricato della Provincia di Verona. 3. Termine di consegna: 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell ordine. 4. Luoghi di consegna: La merce ordinata dovrà essere trasportata e consegnata al piano, a rischio e spese dell operatore economico (imballo e trasporto compresi). Allo stato, è prevista la consegna presso il magazzino provinciale sito in Verona Via San Giacomo. La Provincia si riserva, tuttavia, di indicare nell ordine altro diverso indirizzo di consegna, nell ambito delle proprie sedi istituzionali. 5. Contestazioni: La Provincia: a. immediatamente restituirà alla ditta la merce non ordinata ovvero che presenti imballaggio non integro (a titolo esemplificativo non saranno accettati imballaggi deteriorati, manomessi o umidi); b. ricuserà quella merce che non dovesse risultare conforme, sotto l'aspetto quantitativo o qualitativo, a quanto richiesto; a titolo esemplificativo, non sarà accettata e verrà restituita la merce che presenti un indice di umidità tale da provocare malfunzionamento di stampanti o fotocopiatori in uso alla Provincia; la merce respinta dovrà essere sostituita entro 10 giorni con altra pienamente rispondente. In ogni caso, l'accettazione della merce non solleva l operatore economico dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi non rilevati all'atto della consegna. 6. Altri oneri: tutti gli oneri relativi alla consegna dei prodotti ovvero ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, scarico, carico, consegna nelle modalità riportate e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del fornitore, che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste. Articolo 7. Modalità di aggiudicazione 1. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. 2. Unità di misura dell offerta: percentuali al rialzo. Il partecipante dovrà formulare n. 3 ribassi percentuali, con un massimo di 2 (due) cifre decimali, sulle altrettante componenti dell offerta, cui è attribuito il peso di seguito specificato. La classifica sarà organizzata in modo automatico in ordine decrescente, in ragione della somma pesata delle percentuali richieste. 3
4 DESCRIZIONE PESO Ribasso su carta riciclata A4 0,72 Ribasso su carta vergine A4 0,17 Ribasso su carta vergine A3 0,11 3. L importo totale presunto dell appalto risulta dal seguente conteggio: descrizione quantità (n. risme) prezzo unitario presunto 1 (iva esclusa) prezzo complessivo presunto (iva esclusa) carta riciclata A , ,00 carta vergine A , ,50 carta vergine A , ,00 TOTALE ,50 4. In ogni caso, non saranno accettate offerte con ribasso, anche riferito ad una sola delle componenti, pari a zero o offerte in rialzo rispetto all importo complessivo presunto. Non saranno ammesse offerte condizionate ovvero che sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni stesse. 5. In presenza di due o più offerte che presentino lo stesso punteggio, la fornitura verrà aggiudicata mediante sorteggio, senza preventivo esperimento della miglioria, in seduta pubblica che sarà esperita in una sala provinciale, il giorno successivo all apertura delle offerte, alle ore Articolo 8. Norme di gara esclusioni 1. La comunicazione, per il mezzo del sistema di RDO, contenente l offerta e l eventuale ulteriore documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, la comunicazione stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 2. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 3. Non si darà corso alla lettura della documentazione che non pervenga nelle modalità richieste dal sistema elettronico. 4. In applicazione dell articolo 124, comma 8 del d. lgs. n. 163/2006, non si farà luogo né all esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86, né alla valutazione di congruità di cui all articolo 86 comma 3. 1 Ricavato dai cataloghi presenti sul Me.Pa. alla data del 19 marzo
5 5. Il Punto Ordinante si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti con i mezzi predisposti dal sistema, senza che essi possano accampare pretese al riguardo. Articolo 9. Stipula e disciplina applicabile al contratto 1. La stipulazione del contratto avverrà previa presentazione da parte dell operatore economico: - dell avvenuto versamento delle eventuali spese inerenti la stipulazione del contratto, compresa l imposta di bollo di 16 euro; - della documentazione e delle dichiarazioni che saranno richieste per la stipula stessa. 2. L operatore economico è obbligato a stipulare il contratto, sotto forma di scrittura privata consistente nello scambio dei documenti di offerta e accettazione generati on line sulla piattaforma del mercato elettronico di Consip S.p.A. 3. La stipula è, in ogni caso, subordinata alla verifica del possesso in capo all aggiudicatario dei requisiti di cui all art. 38 del d. lgs. n. 163/ Il contratto sarà regolato, oltre che dagli atti e documenti del bando Consip di riferimento, dalle condizioni particolari di offerta e di contratto allegati alla richiesta di offerta che, in caso di contrasto, prevalgono sulle condizioni e prescrizioni del bando medesimo. 5. La Provincia si riserva di effettuare verifiche in qualsiasi momento durante l esecuzione del contratto. La mancanza dei requisiti dichiarati comporta la decadenza dall aggiudicazione o, se già intervenuta la stipula del contratto, la risoluzione dello stesso con ogni conseguenza anche risarcitoria a carico dell operatore economico. Articolo 10. Inadempienze e penalità 1. La Provincia, in vigenza contrattuale, ha piena facoltà di esercitare in qualsiasi momento gli opportuni controlli relativi alla corretta effettuazione della fornitura, senza che a seguito di ciò l operatore economico possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta. 2. La Provincia recupera la penalità mediante ritenuta sulle liquidazioni del corrispettivo delle prestazioni effettuate. 3. In ogni caso la Provincia può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell operatore economico. 4. Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute la Provincia ha facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto nel presente capitolato, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la fornitura a terzi, in danno e ferma restando l applicazione delle penali previste. Articolo 11. Modalità di fatturazione e pagamenti 1. L importo della fornitura è corrisposto a misura sulla base degli ordinativi effettuati dalla Provincia, applicando i ribassi percentuali offerti in sede di gara ai prezzi unitari indicati negli atti di gara. 2. La fatturazione degli ordinativi dovrà essere effettuata, per ogni ordinativo, presso l indirizzo indicato nel buono d ordine della merce. 3. Ferma ogni altra previsione di legge, la liquidazione del corrispettivo è subordinata alla positiva verifica in ordine alla correttezza della fornitura, sia sotto il profilo qualitativo che della rispondenza dello stesso alle condizioni stabilite dal contratto. 5
6 4. Le fatture sono presentate a seguito di positiva verifica di conformità, di volta in volta effettuata entro dieci giorni dalla consegna. La fattura può in ogni caso essere emessa trascorsi 10 giorni dalla consegna, ove la verifica non sia stata compiuta, ferma ogni eccezione al riguardo da parte della Provincia, con successive regolazioni contabili. Nel caso in cui la verifica dia in parte esito negativo, l operatore economico deve tenerne conto nell emissione della fattura, oltre che per gli altri obblighi di contratto. 5. Il pagamento del corrispettivo è disposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento, posticipato rispetto all adempimento di cui al comma 4, al protocollo generale dell Ente. 6. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso dalla data di contestazione da parte della Provincia e riprende a decorrere dal ricevimento al protocollo dell Ente della nuova fattura corretta, con storno di quella precedentemente emessa. 7. L operatore economico prende atto, inoltre, che sull importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, da parte della Provincia, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 8. La Provincia invia gli avvisi di pagamento alla sede legale dell'operatore economico ed effettua il pagamento mediante bonifico presso il conto corrente dallo stesso indicato, alle condizioni di pagamento applicate dal Tesoriere della Provincia al momento del pagamento stesso. Articolo 12. Clausola risolutiva espressa del contratto. Recesso 1. Oltre a quanto previsto dalle condizioni generali di contratto del bando Cancelleria 104, la Provincia può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell articolo 1456 del codice civile negli ulteriori seguenti casi: 1.1. impiego di personale non dipendente o di soggetti sprovvisti di contratto di collaborazione o violazione degli obblighi nei confronti del personale o accertamento definitivo dell'inosservanza delle norme in materia di tutela del lavoro da parte dell operatore economico o del subappaltatore; 1.2. violazione della normativa sulla sicurezza; 1.3. violazione della privacy di dipendenti o agli altri soggetti i cui dati sono oggetto di trattamento; 1.4. vertenze promosse verso la Provincia in relazione al contratto e alla sua esecuzione, in rapporto alle quali la società non intervenga, senza indugio, a sollevare la Provincia stessa, anche in sede giudiziale; 1.5. mancato rispetto del codice di comportamenti dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, applicato in analogia per i rapporti diretti tra fornitore e Provincia; 1.6. eventuali ragioni previste del protocollo di legalità per il Veneto del 9 gennaio 2012 (per quanto applicabile in rapporto al valore e all oggetto del contratto), rinvenibile al seguente indirizzo internet del sito istituzionale della Provincia: 2. Oltre a quanto previsto dalle condizioni generali di contratto del bando Cancelleria 104, la Provincia ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento in relazione alla ridefinizione del quadro costituzionale ed istituzionale relativamente alle funzioni delle Province, nonché alla loro possibile soppressione quale autonomo livello istituzionale. In tal caso l operatore economico non può pretendere alcun indennizzo o somme ad altro titolo salvo il riconoscimento delle prestazioni già effettuate. Articolo 13. Responsabilità 1. L operatore economico si obbliga a mantenere la Provincia sollevata e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti il servizio oggetto del contratto. 2. L operatore economico sarà comunque responsabile verso la Provincia di qualsiasi pregiudizio rinveniente, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. 6
7 Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che la Provincia dovesse sopportare in relazione all inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. 3. L operatore economico dovrà comunicare alla Provincia, già in sede di stipula del contratto un proprio responsabile del contratto, che gestirà in via principale tutti i rapporti con il responsabile del procedimento ed i referenti della Provincia, ed al quale sia riferibile l esattezza e la correttezza dei dati forniti alla Provincia. Articolo 14. Forma delle comunicazioni e domicilio 1. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate, a discrezione della Provincia, tramite il portale Acquistinrete di Consip, all indirizzo di posta elettronica certificata o a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo telefax al numero dichiarato dall operatore economico. Articolo 15. Risoluzione delle controversie e foro competente 1. Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all autorità giudiziaria ordinaria. 2. Foro territorialmente competente è quello di Verona. Articolo 16. Informazioni in materia di sicurezza 1. Le operazioni di fornitura non devono interferire con le attività svolte nelle sedi provinciali. 2. Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico, tenuto conto che nelle attività di accesso alle sedi provinciali non vi sono dinamiche differenti rispetto a quelle segnalate per i dipendenti provinciali. 3. Non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, (cosiddetto D.u.v.r.i.), né sono da prevedersi costi per la sicurezza connessi allo specifico appalto. 4. Si informa che: 4.1. alcune sedi provinciali sono presidiate da servizio d'ordine o commessi-uscieri; 4.2. alcune sedi provinciali hanno un sistema di accesso regolamentato da sbarra o cancello; 4.3. va prestata la massima attenzione, come nelle ordinarie regole del traffico, nel caso di concomitanti accessi o uscite. Articolo 17. Riservatezza 1. La Provincia nomina l operatore economico Responsabile esterno del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali. 2. L operatore economico si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati da parte del Responsabile esterno che sono pubblicate alla voce privacy della pagina iniziale del portale della Provincia e che l appaltatore dichiara di conoscere ed accettare. 3. L operatore economico deve, in ogni caso, comunicare alla Provincia i nominativi dei suoi collaboratori incaricati del trattamento dei dati. 4. La Provincia informa l operatore economico che Titolare del trattamento è la Provincia stessa con sede a Verona, in via S. Maria Antica 1, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente appalto, Responsabile del trattamento è il dott. Michele Miguidi, dirigente del servizio contratti pubblici. 7
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