Contratti di servizi telematici a distanza sulla via della sharing economy
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1 Contratti di servizi telematici a distanza sulla via della sharing economy UBER & BlaBlaCAR di Paola Vitaletti UBER e BlaBlaCAR come occasione per descrivere le caratteristiche di uno dei contratti più diffusi tra i fruitori di Internet e utilizzatori di smartphone (fruitori e utilizzatori talora inconsapevoli), quando scaricano (e cioè effettuano il download di) particolari software, applicazioni (Apps), disponibili sul mercato dalle più svariate funzioni e/o utilità, gratuite o a pagamento; oppure accedendo a piattaforme online per usufruire di servizi condivisi. Una brevissima premessa è doverosa per inquadrare l argomento. In linea generale, nell ambito della categoria dei contratti di informatica si distinguono i contratti stipulati mediante l uso della rete internet (per acquisto di beni, come capi di abbigliamento, telefoni cellulari, tablet o apparecchiature hardware, come computer o memorie esterne, etc.; ovvero per la prestazione di servizi, come viaggi, biglietti aerei, spettacoli teatrali, ecc.), da quelli che oltre ad essere stipulati mediante l uso della rete hanno ad oggetto un bene immateriale (per es. licenza software antivirus, ebook, etc.) ovvero un servizio telematico, prestato attraverso la rete, online (es. gaming online, film on demand, ecc.). Le notissime innumerevoli applicazioni per smatphone e tablet ormai di uso quotidiano (comunemente Apps) appartengono a tale ultima categoria e sono accessibili grazie all installazione sui dispositivi smartphone/tablet di applicazioni software (c.d. marketplace), fornite dai principali produttori di sistemi operativi per smartphone, che consentono di acquisire altre applicazioni. Parimenti, appartengono a tale categoria di
2 contratti le piattaforme informatiche finalizzate alla condivisione di servizi tra gli utenti, accessibili e fruibili tramite la rete internet. Caratteristica comune a tale tipologia di contratti è che il rapporto non è mai propriamente bilaterale perché, in ogni caso, affinché due parti possano entrare in contatto via web occorre che almeno un terzo soggetto intervenga nell interazione telematica, per es. un gestore telefonico (Internet Service Provider) per l accesso alla rete internet/dati con un personal computer o mediante lo smartphone/tablet; gestore col quale ogni utente ha un autonomo rapporto contrattuale. Gli elementi comuni nei contratti di Uber e BlaBlaCar Sul piano giuridico i contratti che disciplinano i servizi offerti da Uber e BlaBlaCar hanno molti più elementi in comune di quanto si possa ritenere. Entrambi soggiacciono, oltre alle disposizioni del Codice Civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, alla normativa speciale che disciplina tutti i contratti tra professionista e consumatore di cui alle sezioni dalla n. I alla n. IV del cosiddetto Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), recentemente modificato (limitatamente agli artt ) in senso ulteriormente favorevole all utente/consumatore/fruitore dei servizi telematici, in seguito al recepimento in Italia della Direttiva n. 2011/83/UE con il D.Lgs. n. 21 del 21/02/2014. Inoltre, per gli aspetti non disciplinati dal Codice del Consumo (di seguito, per brevità, C.d.C.) si applica la normativa in tema di servizi della società dell informazione e commercio elettronico. In tal senso infatti dispone l art. 68 C.d.C. che, per quel che concerne le offerte di servizi effettuate ai consumatori per via elettronica, rinvia espressamente al D.Lgs. 70/2003, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno. Peraltro, la normativa sopra richiamata non esclude, né limita i diritti che sono attribuiti al
3 consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformità di norme comunitarie. Riguardo i contratti esaminati a titolo esemplificativo, trattasi di contratti di servizi conclusi a distanza dunque, secondo la definizione del novellato art. 45, lett. g), C.d.C., stipulati nell ambito di un regime organizzato di [ ] prestazione di servizi a distanza senza la simultanea presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l uso di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. In entrambi i casi il professionista fornisce un servizio al consumatore telematico, a titolo gratuito. In particolare: 1) il professionista che presta il servizio è una società di capitali con sede all estero (rispettivamente Uber ad Amsterdam e BlaBlaCar a Parigi, pertanto entrambe in ambito Comunitario). Tale elemento rileva ai fini della giurisdizione, competenza territoriale e normativa applicabile in caso di controversia. Trattandosi di soggetti operanti in territori in ambito comunitario (ove la normativa in materia è stata uniformata), in caso di controversia i consumatori italiani, se non intendono avvalersi delle procedure di ADR (Alternative Dispute Resolution, quindi di un Organismo di Mediazione abilitato, come per es. quelli operativi presso le Camere di Commercio), possono rivolgersi alla giurisdizione ordinaria, competente territorialmente in base al luogo di residenza o di domicilio del consumatore e tale competenza è inderogabile (cfr. art. 66-bis C.d.C.); 2) la conclusione del contratto, come già ricordato, avviene a distanza, online. In un caso (Uber) il contratto si conclude con la registrazione dell utente al sito e nel momento in cui l utente riceve dal fornitore l account utente accessibile con password personalizzata; nell altro (BlaBlaCar) si ha accettazione delle condizioni generali di contratto nel momento in cui l utente crea il proprio account; 3) negli esempi considerati, l oggetto del contratto consiste, rispettivamente, in:
4 - informazioni e strumenti per ottenere servizi di trasporto conto terzi da fornitori di servizi di trasporto, autisti o autotrasportatori (il "Fornitore di Servizi di Trasporto"), che potrebbero essere richiesti tramite l'applicazione fornita [ ] che è stata scaricata e installata dagli utenti sul proprio dispositivo mobile (smartphone) (la "Applicazione") ; - servizio di comunicazione tra singoli che propongono un itinerario di carpooling a titolo non professionale [ ] tramite il quale il Passeggero contatta il Conducente per fissare un appuntamento e stabilire le eventuali condizioni di viaggi. Anche in tale ipotesi è possibile scaricare la relativa applicazione per smatphone. In entrambi i casi il servizio di trasporto privato di persone non è oggetto della prestazione, ma un elemento correlato alla finalità che il servizio prestato si pone rispetto alle esigenze del rispettivo bacino di utenza che, almeno sotto tale profilo, contraddistingue le due tipologie contrattuali usate come esempio, di cui si potrebbe affermare che si caratterizzano l uno rispetto all altro sul piano causale del rapporto contrattuale. Nell un caso e nell altro le Condizioni Generali di Contratto chiariscono che i prestatori dei servizi telematici oggetto dei contratti in argomento non sono fornitori dei sevizi di trasporto e non possono considerarsi responsabili delle relative conseguenze, dirette o indirette. Pertanto i rapporti contrattuali, instaurati tra gli utenti dei servizi che formano oggetto dei contratti in esame, riguardano ed impegnano esclusivamente gli utenti che richiedono il servizio di trasporto e i soggetti che accettano di prestare tale servizio. Siffatti rapporti contrattuali (aventi ad oggetto il servizio di trasporto e le relative modalità esecutive, il corrispettivo, etc.) sono estranei al rapporto che intercorre con i prestatori dei servizi telematici esaminati, cui si correlano solo dal punto di vista dell individuazione dei soggetti potenzialmente interessati a concludere, tra loro, l ulteriore contratto. In quanto tali, dunque, si ritiene che gli eventuali contratti che originano per effetto dei servizi telematici offerti da Uber e BlaBlaCar non rientrino nell ambito della categoria del
5 contratto accessorio che l art. 45, lett. q), C.d.C. definisce come contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il professionista. Si ritiene infatti che nell ambito dei contratti accessori, così come delineati dalla norma richiamata, possono farsi rientrare solo quei rapporti contrattuali che hanno una stretta correlazione e/o dipendenza rispetto al bene venduto o al servizio prestato, che rappresenta anche l oggetto del contratto accessorio concluso a distanza. Due esempi per chiarire meglio: - l acquisto online di un coupon per godere di una cena in un dato ristorante o oppure un massaggio in un centro estetico; - l acquisto via Internet di un libro in formato cartaceo (con servizio di consegna a domicilio) ovvero un ebook. In tali ipotesi, infatti, i beni o i servizi sono ceduti e/o prestati dal terzo col quale il professionista, cui si sono rivolti i consumatori via web, ha uno specifico accordo contrattuale (il contratto accessorio, appunto) che incide direttamente sulle condizioni di esecuzione della prestazione eseguita dal terzo (modalità, termini, costi, etc.). 4) nelle due ipotesi di contratti di servizi telematici presi come esempio, il rapporto contrattuale avente ad oggetto i servizi Uber e BlaBlaCar non prevede alcun vincolo a carico dei fruitori dei servizi a stipulare, tra loro, i contratti di trasporto. Gli utenti di Uber e BlaBlaCar sono quindi liberi di decidere se e quando sfruttare i servizi prestati dai professionisti ed avvalersi dei loro canali informativi e telematici per concludere con altri utenti i contratti di trasporto; 5) i rapporti contrattuali sorti in conseguenza dell uso dei servizi prestati nei casi in esame sono di regola esclusi dall ambito di operatività del C.d.C., trattandosi di contratti di trasporto di persone conclusi a distanza. Di conseguenza, si ritiene siano regolati dalle
6 norme generali dettate dal Codice Civile, fatte salve le norme che pur dettate nell ambito del commercio elettronico (D.Lgs. 70/2003 cit.) e del cosiddetto Codice dell Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 s.m. e i.), definiscono i principi generali di validità dei documenti informatici e delle comunicazioni a distanza via web (in particolare o PEC). 6) I servizi sono prestati sia da Uber che da BlaBlaCar a titolo gratuito. Tale aspetto rileva in quanto secondo la previsione del novellato art. 47, comma 2, C.d.C. le norme del C.d.C. recentemente modificate per garantire maggiore tutela al consumatore (precisamente quelle delle sezioni dalla I alla IV del Capo I, titolo III, parte III del D.Lgs. 206/2005 cit. e dunque gli artt. da 45 a 67), non si applicano ai contratti di fornitura di beni e prestazioni di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l'importo di 26 euro, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota d'ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione della relativa causale. In buona sostanza, i contratti in esame non debbono rispondere alle stringenti regole dettate dagli artt C.d.C. riformate. Di conseguenza, entrambi sono esclusi per esempio dal rispetto dell obbligo di informazione, chiara e comprensibile fin dalla fase precontrattuale (cfr. art. 49 C.d.C.), in merito ai seguenti aspetti: caratteristiche dei servizi offerti; dati identificativi completi ed esatta ubicazione della sede del professionista; eventuali costi e/o tariffe applicabili ai servizi, modalità di calcolo e termini di pagamento; modalità di esecuzione del servizio reso; durata complessiva o minima del vincolo contrattuale; sussistenza del diritto di recesso, nonché condizioni, modi e termini per esercitarlo; eventuali garanzie e/o limitazioni di responsabilità; inoltre, in considerazione della tipologia dei servizi prestati, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica (cfr art. 49, lett. t), C.d.C.) e qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a
7 conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile (cfr art. 49, lett. u), C.d.C.). Ciò naturalmente non esclude la possibilità per il professionista di adeguarsi spontaneamente a tali obblighi informativi, rispondendo ad una esigenza di trasparenza in fase precontrattuale apprezzata dai possibili interessati ai servizi proposti. Quali dunque le differenze tra i servizi di Uber e quelli di BlaBlaCar? Il complesso di servizi telematici a distanza, oggetto dei contratti in esame, consentono agli utenti-consumatori dei due professionisti di accedere a una rete di soggetti aventi le medesime esigenze. Sebbene entrambi potenzialmente fruibili in modo similare, in un caso (Uber) i servizi prestati sono funzionali a spostamenti individuali, di breve distanza, occasionali e in momenti variabili, concordati di volta in volta tra gli utenti; nell altro caso (BlaBlaCar) i servizi rispondono maggiormente alle regole di sharing economy, ove l accordo inerente il trasporto è funzionale principalmente a spostamenti ripetibili (talvolta quotidianamente, come nel caso dello spostamento per recarsi sul luogo di lavoro), anche dal punto di vista temporale, di una o più persone ovvero per occasionali spostamenti a media/lunga distanza. Inoltre, tra i servizi prestati da Uber, uno è correlato al sistema di pagamento del servizio di trasporto oggetto del contratto stipulato tra i propri utenti. In tal caso, infatti, gli utenti dei servizi prestati a Uber per il corrispettivo tra loro convenuto (in genere comunicato alla platea degli utenti Uber mediante i servizi telematici prestati dal professionista, applicazione e sito dunque) si avvalgono di un terzo prestatore del servizio di pagamento (tramite carta di credito) col quale il professionista ha stipulato uno specifico accordo. L accordo in questione (a differenza di quello inerente il trasporto) può senz altro considerarsi un contratto accessorio di cui all art. 45, lett. q), C.d.C.
8 Quali tutele per i consumatori in caso di inadempimento o sinistro stradale? In ipotesi come quelle in esame, il professionista è senz altro responsabile degli inadempimenti correlati ai servizi informativi e telematici oggetto del contratto. Il professionista è parimenti responsabile della conservazione e trattamento dei dati personali raccolti in sede di conclusione del contratto, in base alla vigente normativa sulla privacy. Più complessa la questione dell eventuale estensione al professionista delle responsabilità, per inadempimento ovvero a titolo di responsabilità civile da circolazione stradale, derivanti dai rapporti contrattuali di trasporto conclusi tra i fruitori dei servizi telematici a distanza. Sul punto, in questa sede ci si limita ad evidenziare che gli aspetti più problematici si porranno quando nelle aule giudiziarie giungeranno le controversie per il risarcimento dei danni da circolazione stradale, atteso che solo in quella sede sarà possibile verificare l atteggiamento che assumeranno le Compagnie di assicurazione in tali ipotesi. Copyright Dott. A. Giuffrè Editore Spa 2015
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