DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO. (Schema sintetico)

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1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO (Schema sintetico) TITOLO PRIMO (Finalità e definizioni) Art. 1 (Finalità) 1. Dare attuazione all art. 6 della Dichiarazione dei diritti dei cittadini a garanzia della libertà di associazione; 2. riconoscere l alto valore del volontariato sia in forma associativa che indiviuale. (Attribuzioni) Alle Associazioni il ruolo di soggetti attivi, di proposta nella programmazione e nelle attività sociali, culturali, ambietali; Promozione delle attività di volontariato; La legge attua misure di contrasto del riciclaggio. Art. 2 (Definizione di associazione) L associazione è un ente privato con personalità giuridica senza scopo di lucro che: - può svolgere anche attività economica, ma solo a sostegno delle proprie finalità; - i soci prestano attività volontaria e gratuita tesa al perseguimento degli scopi statutari. Art. 3 (Tipologie) Sono previste due tipologie di associazione: a) associazioni del volontariato sociale e solidale; b) associazioni sociali e culturali. Dalla legge sono esclusi partiti e movimeti politici, associazioni professionali, sindacali, datoriali, sportive, religiose, creditizie, trust e fondazioni. Art. 4 (Associazioni del volontariato sociale e solidale Onlus -) Svolgono attività di solidarietà, anche internazionale, con prestazioni volontarie e gratuite sia in strutture proprie che pubbliche. Art. 5 (Associazioni sociali e culturali) Non hanno fine di lucro, devono essere iscritte al Registro delle Associazioni e dotarsi di codice operatore economico. I soci non volontari quando non sono dipendenti, regolano la propria posizione assicurativa e contributiva come lavoratori autonomi pur potendo rimanere iscritti alle liste di avviamento al lavoro.

2 TITOLO SECONDO (Requisiti e agevolazioni) Art. 6 (Requisiti comuni alle due tipologie di associazioni) Gli statuti devono prevedere: - l assenza di fine di lucro, - la democraticità e l elettività delle cariche, - la gratuità delle cariche associative, - i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti e i loro obblighi e diritti, - l obbligo di formazione del bilancio in cui devono risultare: a) i beni, b) i contributi o i lasciti ricevuti, c) le modalità di approvazione da parte dell assemblea, d) la destinazione a fini sociali o culturali degli avanzi di gestione, e) la destinazione al Fondo delle associazioni del netto dei cespiti attivi in caso di cessazione di attività. (Diritti ed obblighi) Le associazioni: - possono avvalersi di lavoro dipendente o autonomo, - sono obbligate a iscriversi al Registro delle associazioni, - non possono distribuire utili né cedere beni e prestazioni in qualsiasi forma a favore di associati, - sono soggette all art. 37 della legge n. 129 (legge sulle società) in materia di trasparenza, - non possono essere partecipate da persone giuridiche, - la maggioranza degli associati deve essere residente in Repubblica, - non possono essere costituite o governate da soggetti inidonei (ex.art.1 Ddl 82/14), - non possono effettuare operazioni in contanti (sia pagamenti che incassi) superiori ai euro, con il limite di euro annui, - non possono effettuare operazioni con persone fisiche o giuridiche che abbiano residenza in uno dei Paesi non collaborativi, - sono obbligate a registrare secondo metodi tracciabili le movimentazioni finanziarie. (Penalità) - il mancato rispetto degli obblighi comporta o lo scioglimento o la decadenza dalle agevolazioni o specifiche sanzioni. Art.7 (Agevolazioni fiscali) Le associazioni godono del regime di defiscalizzazione previsto dal comma 1 punto K e comma 2 dell art.71 L.166/2013), sono escluse dal pagamento della minimu tax, e le donazioni nei loro confronti possono essere detratte dall imponibile fino a euro per le persone fisiche e fino all 8% dei ricavi di gestione per le persone giuridiche. Oltre a ciò la legge prevede che: - siano ammesse alla gestione del fondo per la destinazione del tre per mille, - usufruiscano dell aliquota del 5% per l imposta di importazione di beni relativi alle loro necessità di funzionamento, - siano esonerate da imposte di registro, di bollo e imposte giudiziarie, - paghino l importo fisso di 50,00 di tassa sui pubblici spettacoli, - le persone fisiche possano dedurre fino ad 800 euro annui di spese di iscrizione, abbonamento ingresso ad attività proposte dalle associazioni,

3 - per gli atti notarili l onorario non può essere superiore al minimo tariffario. Per l uso di sale, impianti e strutture dello Stato si dovrà riformare il Regolamento 6/2014, prevedendo : a) un tariffario minimo per l utizzo in ogni fascia oraria, b) un minimo tariffario per servizi e prestazioni del personale del settore pubblico, c) la possibilità per le associazioni di usare personale proprio, d) l evidenza pubblica per le prenotazioni. Art.8 (Fondo per la promozione) Il Fondo è finanziato con: - il 3% degli avanzi di gestione delle associazioni, - i cespiti attivi netti delle associazioni che si sciolgono, - le liberalità di soggetti privati e pubblici, - il 3 per mille esplicitamente devoluto dai contribuenti a tal fine, - l erogazione del contributo dello Stato di cui al capitolo 1/7/5000 ed eventuuali altre erogazioni. Il Fondo è gestito dalla Consulta delle Associazioni, viene rendicontato ogni tre mesi con pubblicazione sul sito internet. TITOLO TERZO (Consulta e Registro) Art. 9 (Consulta delle Associazioni) E composta dai Presidenti (o loro delegati) di tutte le associazioni iscritte al Registro. - Nomina un Coordinamento composto dai sette membri che risulteranno eletti avendo ricevuto il maggior numero di preferenze espresse nel numero di 5 da parte di ogni membro della Consulta. - La Consulta nomina tra i membri del Coordinamento, il Presidente. - Fanno parte del Coordinamento senza diritto di voto, il Segretario di Stato per la Cultura e quello con delega agli Affari Sociali. Il Coordinamento e il Presidente restano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un solo mandato. Art.10 (Attività della Consulta) - Programma conferenze, campagne mediatiche, iniziative nella scuola, e organizza annualmente gli Stati generali del terzo settore, - organizza corsi di formazione per operatori, - tutela nei confronti della Pa il diritto delle associazioni di avere informazioni, - eroga finanziamenti previo apposito bando, - stipula convenzioni con banche e fondazioni per finanziare specifici progetti, - coadiuva le associazioni nell espletamento delle pratiche burocratiche, - mette a disposizione delle associazioni sedi per incontri e sede legale, - concede uso attrezzature tecniche, - coadiuva le associazioni per affitto sedi, acquisto attrezzature,

4 - coordina in colaborazione con la Segreteria di Stato per la Cultura e gli Istituti Culturali iniziative dedicate all accoglienza e al dialogo interculturale, - coadiuva i singoli o le associazioni di volontariato nella stipula di apposite assicurazioni contro gli infortuni e le malattie. Lo Stato può concedere immobili, autorizzare Aass, Aaslp, Ente Poste e Ufficio Affissioni e Duplicazioni a pratica tariffe agevolate per i loro servizi. Art.11 (Altre attività della Consulta) - Gestisce il registro delle Associazioni - gestisce l Albo del Volontariato - coadiuva il Comitato di controllo per le prescrizioni su trasparenza e antiriciclaggio, - esprime pareri sulle materie di sua competenza, - il Coordinamento della Consulta elabora il programma operativo triennale. Art.12 (Registro) Possono chiedere l iscrizione al Registro le associazioni costituite in qualunque forma giuridica, operanti in territorio, dotate di autonomia, con lo Statuto in regola con i principi di cui all art.6. Anche le Cooperative culturali possono iscriversi al Registro. L iscrizione è necessaria per accedere a contributi pubblici, per stipulare convenzioni con lo Stato e usufruire dei benefici della presente legge. Le associazioni che si presentano come sezioni di altre all estero devono costituirsi come enti sammarinesi. Per iscriversi è necessario presentare copia dello Statuto, dell Atto Costitutivo e del riconoscimento giuridico. La domanda viene depositata all Ufficio di Segreteria della Consulta e questa si esprime entro sessanta giorni. Vale il silenzio assenso. Anche le associazioni già iscritte alla Consulta devono ripresentare la domanda. La cancellazione può avvenire da parte della Consulta solo dopo diffida (Doveri delle associazioni) - Presentare annualmente il programma delle attività in corso e una relazione su quelle dell anno precedente, - presentare il bilancio consuntivo. Art.13 (Sezioni) Il Registro è suddiviso in tre sezioni: a) Associazioni del Volontariato sociale e solidale, b) Associazioni sociali e culturali, c) Cooperative con finalità sociale e culturale. In appendice il Coordinamento predispone anche l elenco delle Associazioni di fatto o costituite in forma semplice senza riconoscimento giuridico. Art.14 (Ufficio di Segreteria della Consulta) E istituito l Ufficio che afferisce al Dipartimento Cultura e Turismo e dipende dal Direttore del Dipartimento.

5 Opera in stretta collaborazione con la Consulta e con la Segreteria di Stato per la Cultura e ne applica le direttive. Attua i compiti attribuiti alla Consulta. Collabora attivamente con le Associazioni iscritte al Registro per l espletamento delle pratiche e delle incombenze amministrative. L Ufficio è composto da almeno due addetti di cui uno con competenze in ambito contabile, amministrativo, giuridico, della promozione culturale e della comunicazione. Opera presso la sede della Consulta. Il personale è individuato fra dipendenti in ruolo presso la Pa. Rimane in carica tre anni, rinnovabile per una sola volta. TITOLO QUARTO (Volontariato) Art.15 (Definizione) Il volontario è colui che svolge spontaneamente un attività, singolarmente o in un associazione, senza alcun fine di lucro anche indiretto. Opera in questi campi e servizi: - appoggio alle persone anziane, disabili o emarginate, anche presso strutture pubbliche, - trasporto su mezzi pubblici per minori, disabili e anziani, - sorveglianza presso le scuole, Centri Anziani, Servizi Minori e Uosd disabilità, - supporto presso gli Istituti Culturali, - supporto alle popolazioni colpite da calamità naturali o in condizioni disagiate, - supporto alle attività sociali, culturali, sportive, di promozione del turismo, - custodia delle aree verdi, - tutela dell ambiente e del paesaggio, - protezione civile. Art.16 (Gratuità del volontariato) L attività del volontario non può essere retribuita. Può ricevere rimborsi solo per le spese effettivamente sostenute. E incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo prestato alla propria organizzazione. Art.17 (Convenzioni con lo Stato ed Enti Pubblici) Le convenzioni con associazioni o singoli volontari devono contenere: - condizioni di continuità dell attività, - rispetto diritti e dignità degli utenti, - verifica delle prestazioni e controllo qualità, - modalità di eventuale rimborso spese, - assicurazione a carico del convenzionante. Art.18 (Rapporti di lavoro) I volontari regolarmente iscritti hanno diritto: - a flessibilità di orario nel proprio posto di lavoro,

6 - a mobilità compatibilmente con specifici progetti e funzionalità dei servizi. Art.19 (Albo del Volontario) Viene istituito l Albo a cui sono tenuti ad iscriversi tutti coloro che intendono fare tale attività. Occorre dichiarare le proprie disponibilità ed esperienze, compreso un curriculum vitae. Riconoscimento della V Rossa e riconoscimento con specifico tesserino rilasciato dall Ufficio della Consulta. TITOLO QUINTO (Volontariato internazionale) Art.20 (Organismi internazionali) Regolamentazione del volontariato in progetti di organizzazioni Non Governative (ONG) Si riconosce il diritto: - di conservare il proprio posto di lavoro, - diritti e coperture assicurative, - mantenere carriera e punteggi. Si autorizzano i datori di lavoro di assumere in sostituzione dipendenti a tempo determinato. Art.21 (Partecipazione dei volontari ai progetti internazionali) Godono dei vantaggi previsti dagli art. 18 e 20 i volontari che partecipano a progetti approvati dal Coordinamento del Volontariato Internazionale. Per essere approvati i progetti devono far parte di accordi bilaterali o multilaterali dello Stato e siano proposti da organi internazionali di comprovata affidabilità. Art.22 (Verifica dei progetti) I progetti di volontariato internazionale vanno presentati al Comitato di Coordinamento entro l agosto di ogni anno. Sono ammessi casi eccezionali solo se sussistono disponibilità a bilancio. Al massimo i progetti possono avere la durata di due anni, rinnovabili per un altro biennio. I volontari dovranno avere caratteristiche psico-fisiche idonee alle mansioni da svolgere e avere seguito una specifica formazione. Il finanziamento è proposto dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri con la consulenza del Cordinamento del Volontariato e approvato dal Congresso di Stato. Art.23 (Coordinamento del Volontariato Internazionale) Il Coordinamento è formato dai Segretari di Stato per gli Affari Esteri, da quello con delega agli Affari Sociali, dal Presidente della Consulta delle Associazioni, e da due rappresentanti reclutati dall Albo del Volontariato con le seguenti attribuzioni: - definire la disponibilità di posti per i volontari, - accertare i requisiti di chi intende impegnarsi nei programmi, - accertare l idoneità professionale e psico-fisica dei candidati volontari,

7 - elaborare progetti ed esprimere pareri su quelli presentati, - rilasciare l attestato di volontario ai fini giuridici, economici e previdenziali, - pronuovere iniziative di educazione e sensibilizzazione, - vigilare sullo svolgimento dei programmi, - adottare un regolamento interno. Art.24 (Esperimento probatorio) I programmi di volontariato possono essere oggetto di esperimento probatorio da parte dell autorità giudiziaria. TITOLO VI (Controlli e autorizzazioni) Art.25 (Comitato di controllo) Le associazioni sono sottoposte alla vigilanza del Comitato di Controllo già previsto dalla legge sulle Fondazioni con i seguenti compiti: - verifiche a campione, - richiedere dati e documentazione anche bancaria, - autorizzare le dazioni in qualsiasi forma superiori ai euro anche in forma frazionata nell anno, - autorizzare l apertura di rapporti bancari all estero, - autorizzare l intestazione di beni immobili all estero, - autorizzare acquisti di beni mobili del valore superiore ai euro, - autorizzare scissioni e fusioni. Nei confronti del Comitato di Controllo le associazioni devono: - fornire a semplice richiesta i dati relativi a finanziamenti e fondi, - depositare il bilancio annuale e il prospetto dei finanziamenti e impieghi, - fornire a richiesta ogni altra informazione. Art.26 (Norme transitorie) La Consulta delle Associazioni entro 90 giorni procede alla nomina del Coordinamento. Art.27 (Abrogazioni) Legge 20 settembre 1989 n 97, legge 25 luglio 1991 n 99 e ogni altra norma in contrasto. Art.28 (Entrata in vigore) Quindicesimo giorno.

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