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1 D.M. 30 gennaio 2006 Attuazione del regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione del 19 Dicembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, concernente le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento. a cura del Servizio Organizzazione Economica VISTO il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti FEAOG, sezione garanzia, e successive modificazioni; VISTO il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 Settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori; VISTO il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio del 29 Aprile 2004, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dell olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68; VISTO il regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione del 19 dicembre 2005, pubblicato sulla G.U.U.E. del 20 dicembre 2005, concernente le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento; VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità Europee, Legge comunitaria per il 1990 ed in particolare l'articolo 4, comma 3; VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale dell impresa agricola; VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo all istituzione dell AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente l orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57; 1

2 VISTO il decreto legge 22 ottobre 2001 n. 381, convertito con Legge n. 441/01, recante Disposizioni urgenti concernenti l Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, l Anagrafe Bovina e l Ente Irriguo Umbro-Toscano; VISTO il decreto legge n. 182 del 9 settembre 2005, convertito con Legge 11 novembre 2005, n. 231, recante Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari ; VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38; RITENUTA la necessità e l opportunità di emanare disposizioni di indirizzo per l attuazione del predetto regolamento n. 2080/2005 della Commissione del 19 dicembre 2005; CONSIDERATA l esigenza di assicurare l applicazione dello stesso regolamento comunitario, con particolare riguardo alle procedure per il riconoscimento delle organizzazioni degli operatori del settore oleicolo, per la presentazione e la realizzazione dei programmi di attività, per l erogazione del finanziamento comunitario, nonché per l esecuzione dei controlli. ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006, e tenuto conto delle determinazioni espresse nel Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, in data 19 gennaio 2006; DECRETA: Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità 1. Il presente decreto - di seguito denominato Decreto - disciplina le procedure e le norme di applicazione demandate agli Stati membri, in coerenza con le modalità ed i criteri fissati dal regolamento (CE) n. 2080/05 1, di seguito denominato Regolamento ; in particolare sono fissate le procedure per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, la ripartizione delle risorse finanziarie e l attribuzione delle competenze per lo svolgimento dei controlli. 2. Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme specifiche previste dallo stesso Regolamento ed alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia. 1 Regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento, GUUE L 333 del 20 dicembre

3 Art. 2 - Requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori 1. I requisiti ed i criteri da rispettare, oltre quelli previsti all articolo 2 2 del Regolamento, distinti nelle seguenti tipologie associative, sono: a) Organizzazioni dei produttori olivicoli: 1.1 contare almeno produttori associati, ovvero il 2% dei produttori di olive o della produzione media di olio di oliva o di olive da tavola della zona regionale interessata, riferita alle ultime 5 campagne; 1.2. o essere riconosciute ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n Articolo 2, regolamento (CE) n. 2080/ Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo: 1. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di operatori aventi diritto al finanziamento comunitario dei programmi di attività di cui all articolo 8 del regolamento (CE) n. 865/ Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per il riconoscimento, tra le quali devono figurare almeno le seguenti condizioni: a) le organizzazioni di produttori sono costituite esclusivamente da olivicoltori che non fanno parte di un altra organizzazione di produttori riconosciuta; b) le associazioni di organizzazioni di produttori sono costituite esclusivamente da organizzazioni di produttori riconosciute che non fanno parte di un altra associazione di organizzazioni di produttori riconosciute; c) le altre organizzazioni di operatori sono costituite esclusivamente da operatori del settore oleicolo che non fanno parte di un altra organizzazione di operatori riconosciuta; d) le organizzazioni interprofessionali rappresentano in maniera estesa ed equilibrata l insieme delle attività economiche connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dell olio di oliva e/o delle olive da tavola; e) le organizzazioni di operatori sono in grado di presentare un programma di attività per almeno uno dei settori di attività di cui all articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) ad e); f) le organizzazioni di operatori si impegnano a sottostare ai controlli previsti all articolo Ai fini della valutazione delle domande di riconoscimento presentate dalle organizzazioni di operatori, gli Stati membri prendono in considerazione segnatamente i seguenti aspetti: a) le peculiarità del settore oleicolo in ciascuna zona regionale definita dagli Stati membri (di seguito "zona regionale"); b) l interesse del consumatore e l equilibrio del mercato; c) il miglioramento qualitativo della produzione di olio di oliva e di olive da tavola; d) l efficacia presunta dei programmi di attività presentati. 3 Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15/6/2005. Articoli 2-4 relativi alle organizzazioni dei produttori: Art. 2 - Organizzazioni di produttori 1. Le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute ed in particolare di: a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati; c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato; d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualita' delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversita', nonche' favorire processi di rintracciabilita', anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002; f) assicurare la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; g) realizzare iniziative relative alla logistica; h) adottare tecnologie innovative; i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali. 2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di 3

4 finanziamenti pubblici, in conformita' a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente. Art. 3 - Requisiti delle organizzazioni di produttori 1. Le organizzazioni di produttori devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie: a) societa' di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da societa' costituite dai medesimi soggetti o da societa' cooperative agricole e loro consorzi; b) societa' cooperative agricole e loro consorzi; c) societa' consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie. 2. Gli statuti delle organizzazioni di produttori devono prevedere espressamente: a) l'obbligo per i soci di: 1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione; 2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attivita' della organizzazione, ad una sola di esse; 3) far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall'organizzazione, con facolta' di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto; 4) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione; b) disposizioni concernenti: 1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o piu' produttori in relazione alla gestione e al funzionamento; 2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni; 3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione. 3. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro. 4. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in parte, da aderenti persone giuridiche composte esclusivamente da produttori, il numero minimo di produttori di cui al comma 3 e' calcolato in base al numero di produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche. 5. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma Sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia di organizzazioni di produttori recate dalla normativa discendente dalle singole organizzazioni comuni di mercato. Art. 4 - Riconoscimento delle organizzazioni di produttori 1. Le regioni riconoscono le organizzazioni di produttori sulla base dei requisiti di cui all'articolo 3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, possono essere definite le modalita' di riconoscimento in caso di mancata adozione da parte regionale, entro termini da definire nel predetto decreto, di un provvedimento espresso di diniego. 2. Il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' comunicato dalle regioni tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). L'iscrizione delle organizzazioni dei produttori riconosciute al predetto Albo, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento. Il decreto definisce altresi' le modalita' per la revoca del riconoscimento. 4. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al comma Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, devono, entro il 31 dicembre 2005, trasformarsi in una delle forme societarie previste dall'articolo 3, comma 1. Gli atti e le formalita' posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di euro. In mancanza di trasformazione le regioni revocano il riconoscimento alle predette associazioni. 4

5 b) Associazioni di organizzazioni di produttori olivicoli: 1.1. essere costituite da organizzazioni di base di produttori olivicoli, riconosciute ai sensi della lettera a); 1.2 contare almeno 10 organizzazioni aderenti stabilite in almeno sette zone regionali, ovvero rappresentare il 15% della produzione media di olive da tavola o di olio di oliva prodotti in Italia, riferita alle ultime 5 campagne; 1.3. o essere riconosciute ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n Associazioni di organizzazioni di produttori, articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 102/2005: Art. 5 - Forme associate delle organizzazioni di produttori 1. Le organizzazioni dei produttori riconosciute possono costituire una organizzazione comune, nelle forme societarie di cui all'articolo 3, comma 1, per il perseguimento dei seguenti scopi: a) concentrare e valorizzare l'offerta dei prodotti agricoli sottoscrivendo i contratti quadro al fine di commercializzare la produzione delle organizzazioni dei produttori; b) gestire le crisi di mercato; c) costituire fondi di esercizio per la realizzazione di programmi; d) coordinare le attivita' delle organizzazioni di produttori; e) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni associate allo scopo di rendere piu' funzionale l'attivita' delle stesse; f) svolgere azioni di supporto alle attivita' commerciali dei soci, anche mediante la creazione di societa' di servizi. 2. Le Unioni nazionali delle organizzazioni dei produttori riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, qualora perseguano gli scopi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono costituirsi nelle forme societarie di cui all'articolo 3, comma Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle forme associate di organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti i requisiti minimi differenziati delle forme associate di organizzazioni di produttori ai fini del loro riconoscimento. Articolo 6 - Requisiti per il riconoscimento delle forme associate di organizzazioni di produttori 1. Gli statuti delle organizzazioni comuni di cui all'articolo 5 devono prevedere espressamente: a) l'obbligo per le organizzazioni dei produttori aderenti almeno di: 1) aderire ad una sola organizzazione comune; 2) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalita' istituzionali; 3) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione; b) disposizioni concernenti: 1) regole atte a garantire alle associate il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di posizione dominante o di influenza di una o piu' organizzazione in relazione alla gestione e al funzionamento; 2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione comune. 2. L'organizzazione comune deve: a) essere costituita da organizzazioni di produttori riconosciute che commercializzano complessivamente un volume minimo di produzione di sessanta milioni di euro; b) disporre di personale dipendente qualificato e di strutture idonee; c) prevedere nel proprio statuto, l'imposizione alle organizzazioni socie di contributi finanziari necessari per il funzionamento dell'organizzazione comune. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti, ai fini del riconoscimento, requisiti minimi differenziati delle organizzazioni comuni. 4. Le organizzazioni comuni devono, per il riconoscimento, iscriversi all'albo di cui all'articolo 4, comma 2, presentando al Ministero una istanza corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei prescritti requisiti ivi compresi la sussistenza di eventuali requisiti tecnici. Decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, se il Ministero delle politiche agricole e forestali non 5

6 c) altre Organizzazioni di operatori: 1.1 essere costituite da operatori del settore oleicolo, che nell'anno precedente la campagna di commercializzazione 2004/2005 hanno realizzato almeno il 50% del loro fatturato con la trasformazione di olive o con la vendita di olio di oliva o di olive da tavola, ovvero che hanno commercializzato più di tonnellate di olio di oliva o più di tonnellate di olive da tavola; 1.2 associare almeno 30 operatori che commercializzano o trasformano complessivamente una quantità superiore a tonnellate di olio di oliva o a tonnellate di olive da tavola, ovvero che contano almeno il 15% della produzione media nazionale, riferita alle ultime 5 campagne, di olio d oliva o di olive da tavola; d) Organizzazioni interprofessionali: 1.1 rappresentare operatori stabiliti in almeno otto zone regionali e che svolgano attività economiche connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dell olio d oliva e delle olive da tavola, con riferimento alle produzioni effettive; 2. Ai fini della determinazione dei requisiti di cui al punto 1.1, si fa riferimento alle produzioni effettive, determinate dalla Commissione delle Comunità Europee, secondo la ripartizione di cui alle zone regionali riportate all Allegato 1 del presente Decreto. Art. 3 - Procedure per la verifica dei requisiti e per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori 1. La richiesta di riconoscimento, mediante domanda a firma del legale rappresentante, è presentata, con apposito modulo - allegato n. 4 al presente Decreto -, ai sensi dell art. 3, paragrafo 1 del Regolamento 5, da ciascuna organizzazione di operatori, e deve pervenire entro il 15 febbraio 2006, rispettivamente: a) al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari Direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati, Ufficio TRAGR. V - Via XX Settembre, 20 - emana un provvedimento espresso di diniego, l'organizzazione comune interessata si intende riconosciuta ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i poteri di controllo del Ministero. 5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita il controllo sulla organizzazione comune tramite l'acquisizione di dati inerenti la loro attivita', anche su base informatica, nonche' con controlli in loco a cadenza almeno annuale. 6. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi: a) perdita di uno o piu' requisiti previsti per il riconoscimento; b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie; c) inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dal Ministero ai fini del controllo; d) irregolarita' gravi in ordine alla gestione dell'organizzazione comune, tali da impedire il conseguimento delle finalita' istituzionali. 5 Articolo 3 paragrafo 1, regolamento (CE) n. 2080/2005: 1. Per ottenere il riconoscimento, un organizzazione di operatori del settore oleicolo presenta, anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 15 febbraio di ogni anno, una domanda di riconoscimento che attesti il rispetto delle condizioni previste all articolo 2, paragrafo 2. La domanda di riconoscimento è redatta secondo un modello fornito dall autorità competente dello Stato membro, per facilitare il controllo del rispetto delle condizioni di cui all articolo 2, paragrafo 2. La domanda contiene, tra l altro, gli elementi identificativi di ciascuno dei membri dell organizzazione di operatori del settore oleicolo. 6

7 00187 ROMA, qualora trattasi di Associazioni nazionali di organizzazioni di produttori, di organizzazioni interprofessionali o di altre organizzazioni di operatori a carattere nazionale, i cui componenti operano in almeno otto zone regionali; b) alla Regione o alla Provincia Autonoma competente per territorio, qualora trattasi di organizzazioni di operatori a carattere regionale; c) alla Regione o Provincia Autonoma nel cui territorio è realizzata la prevalenza dell attività produttiva nel caso di organizzazione a carattere interregionale. 2. La domanda di cui al comma 1 è corredata della sottoindicata documentazione: a) Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, d iscrizione al registro delle imprese, o equipollente autocertificazione; b) copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto; c) delibera del consiglio di amministrazione con la quale viene dato mandato al legale rappresentante di procedere alla formalizzazione degli atti necessari ad ottenere il riconoscimento; d) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante di impegno a sottoporsi a tutti i controlli previsti dalle norme vigenti e ad integrare, in via complementare, con propri mezzi, la quota di finanziamento pubblico per la esecuzione del programma di attività ai sensi del paragrafo 2, dell articolo 8 6, del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, e a consentire l accesso agli incaricati del controllo; e) dichiarazione attestante la consistenza organizzativa ed operativa; f) relazione illustrativa comprovante l'idoneità ad espletare le attività previste dallo specifico regolamento comunitario e dalla normativa nazionale in materia; g) attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale; h) per le Organizzazioni di produttori olivicoli di cui all art. 2, comma 1, lettera a), l'elenco degli associati in estratto autentico dal libro sociale, anche su supporto magnetico, specificando quali produttori hanno beneficiato del regime d aiuto alla produzione nella campagna 2003/04 o quali hanno presentato denuncia di coltivazione nella campagna di commercializzazione 2003/2004 o 2004/2005; i) per le altre Organizzazioni di operatori, di cui all art. 2, comma 1, lettera c), l'elenco, anche su supporto magnetico, degli operatori 6 Articolo 8, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 865/2004: 2. Il finanziamento comunitario per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è al massimo pari alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento riguarda spese ammissibili fino a un massimo del: 100 % per le attività nei settori di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1; 100% per gli investimenti in attività fisse e 75 % per le altre attività nel settore di cui alla lettera c) del paragrafo 1; 75% per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri produttori nei settori di cui alle lettere d) ed e) del paragrafo 1, e fino ad un massimo del 50% per le altre attività in questi settori. Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50% delle spese escluse dal finanziamento comunitario. 7

8 associati, aventi i requisiti, di cui alla medesima lettera c) del presente decreto e risultanti dal libro dei soci; per ciascuno associato, copia delle fatture di vendita, comprovanti il possesso dei predetti requisiti o autocertificazione attestante l avvenuta commercializzazione nella precedente campagna delle quantità di prodotto effettivamente commercializzato; l) per le Associazioni di organizzazioni di produttori, di cui all art. 2, comma 1, lettera b), i decreti di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, e documentazione relativa alla rappresentatività del 15% della produzione media rispetto alla produzione nazionale, riferita alle ultime 5 campagne, di olive da tavola o di olio di oliva prodotti in Italia; m) per le Organizzazioni interprofessionali, di cui all art. 2, par. 2, lett. d), del Regolamento, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di rappresentatività di ciascun Organismo costituente l organizzazione interprofessionale. In particolare i dati relativi alle quote di mercato rappresentate dalle diverse componenti della filiera nei rispettivi settori di attività economica. 3. Le organizzazioni di operatori del settore oleicolo che sono state riconosciute dallo Stato membro ai sensi del Regolamento (CE) n. 1334/02 7 o che hanno beneficiato di un finanziamento dei programmi di attività per le campagne di commercializzazione dal 2002/2003 al 2004/2005 sono considerate riconosciute ai sensi del Regolamento, mediante autocertificazione, se rispettano i requisiti previsti dall articolo 2, paragrafo 2 8 del citato regolamento e dall articolo 2 del presente Decreto. 7 Regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/03 e 2003/04, GUUE L 195 del 24 luglio Articolo 2, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1334/2002: 2. Per i diversi tipi di organizzazioni di operatori del settore oleicolo, le condizioni di cui al paragrafo 1 sono quelle indicate rispettivamente alle lettere a), b), c) e d), di cui il numero minimo di soci e gli altri criteri di dimensione minima possono essere aumentati dallo Stato membro interessato, nonché eventualmente quelle stabilite dalle competenti autorità nazionali per quanto riguarda le capacità operative, i mezzi disponibili e i controlli delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo. a) Le organizzazioni di produttori devono essere esclusivamente costituite da produttori di olive che non fanno parte di un'altra organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del presente regolamento e che hanno beneficiato dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE per la penultima campagna di commercializzazione o che, in caso contrario, hanno presentato una dichiarazione di coltivazione per la campagna di commercializzazione in corso, e contare almeno: i) 2500 produttori soci; o ii) il 2 % dei produttori di olive o della produzione media di olio d'oliva o di olive da tavola delle zone regionali di cui trattasi. b) Le unioni di organizzazioni di produttori devono essere esclusivamente costituite da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della lettera a) e non facenti parte di un'altra unione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma del presente regolamento, e contare almeno: i) dieci organizzazioni, stabilite in diverse zone regionali dello Stato membro interessato; o ii) il 15 % della produzione media di olio d'oliva o di olive da tavola del suddetto Stato membro. c) Le altre organizzazioni di operatori del settore oleicolo devono essere esclusivamente costituite da operatori del settore oleicolo che non fanno parte di un'altra organizzazione riconosciuta ai 8

9 Le organizzazioni di produttori e le Associazioni di organizzazioni di produttori che non siano riconosciute ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 27 maggio e relativi D.M. di attuazione, entro il 31/12/07, non potranno ottenere il riconoscimento ai sensi del Reg. CE n. 865/2004 del Consiglio, ai fini del finanziamento del successivo ciclo triennale dei programmi di attività. 4. Le Organizzazioni di operatori, di cui al comma 3, devono far pervenire entro il 15 febbraio 2006, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari Direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati TRAGR V Via XX settembre, Roma, qualora trattasi di Associazioni nazionali di organizzazioni di produttori, di organizzazioni interprofessionali o di altre organizzazioni di operatori a carattere nazionale, i cui componenti operano in almeno otto zone regionali, alla Regione o Provincia autonoma competente, qualora trattasi di organizzazioni di operatori a carattere regionale o interregionali, il modulo di cui all art. 3, paragrafo 1, e una relazione illustrativa attestante la sussistenza dei requisiti di cui all articolo 2, paragrafo 2 10, del Regolamento, e dell articolo 2 del presente Decreto, allegando una copia del provvedimento di riconoscimento. 5. Le Regioni e le Province Autonome ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, negli ambiti di rispettiva competenza, verificano la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento e dal presente decreto sulla base della documentazione presentata ed eventualmente anche con accertamenti in loco e, entro 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda, procedono al riconoscimento. sensi della lettera c) e che nell'anno precedente la campagna di commercializzazione in corso hanno realizzato almeno il 50 % del loro fatturato con la trasformazione di olive o con la vendita di olio d'oliva o di olive da tavola o hanno commercializzato più di 5000 tonnellate di olio d'oliva o più di 1000 tonnellate di olive da tavola, e contare almeno: i) venti operatori che commercializzano o trasformano complessivamente una quantità superiore all'equivalente di tonnellate di olio d'oliva o a 3000 tonnellate di olive da tavola; o ii) il 15 % della produzione media di olio d'oliva o di olive da tavola dello Stato membro interessato. d) Le organizzazioni interprofessionali riconosciute dallo Stato membro in cui esercitano la loro attività ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1638/98 rappresentano in maniera estesa ed equilibrata l'insieme delle attività economiche connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dell'olio d'oliva e/o delle olive da tavola. 9 Vei nota n. 3 e n Articolo 2, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 2080/2005: 2. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per il riconoscimento, tra le quali devono figurare almeno le seguenti condizioni: a) le organizzazioni di produttori sono costituite esclusivamente da olivicoltori che non fanno parte di un altra organizzazione di produttori riconosciuta; b) le associazioni di organizzazioni di produttori sono costituite esclusivamente da organizzazioni di produttori riconosciute che non fanno parte di un altra associazione di organizzazioni di produttori riconosciute; c) le altre organizzazioni di operatori sono costituite esclusivamente da operatori del settore oleicolo che non fanno parte di un altra organizzazione di operatori riconosciuta; d) le organizzazioni interprofessionali rappresentano in maniera estesa ed equilibrata l insieme delle attività economiche connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dell olio di oliva e/o delle olive da tavola; e) le organizzazioni di operatori sono in grado di presentare un programma di attività per almeno uno dei settori di attività di cui all articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) ad e); f) le organizzazioni di operatori si impegnano a sottostare ai controlli previsti all articolo 14. 9

10 Nel caso di organizzazione a carattere interregionale, la Regione o Provincia autonoma competente procede al riconoscimento previa acquisizione di parere conforme da parte della Regione o Provincia autonoma cointeressata, comprovante l effettuazione degli accertamenti di loro competenza. 6. Alle Organizzazioni di operatori riconosciute è attribuito un numero di riconoscimento, ai sensi dell art. 3 paragrafo 2 11 del Regolamento. Copia del provvedimento di riconoscimento, con il numero attribuito, viene trasmesso all AGEA. Art.4 - Attività ammissibili al finanziamento 1. I programmi di attività oggetto di finanziamento comunitario sono costituiti dalle attività ammissibili, specificate all articolo 5 12 del Regolamento, nei seguenti settori: 11 Articolo 3, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 2080/2005: 2. Entro il 1 aprile di ogni anno di esecuzione del programma di attività approvato, l organizzazione di operatori del settore oleicolo è riconosciuta dallo Stato membro e riceve un numero di riconoscimento. 12 Articolo 5, regolamento (CE) n. 2080/2005: 1. Le attività ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 865/2004 (di seguito "attività ammissibili") sono le seguenti: a) in materia di monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell olio di oliva e delle olive da tavola: i) raccolta di dati sul settore e sul mercato, effettuata in conformità alle specifiche di metodo, di rappresentatività geografica e di precisione stabilite dall autorità nazionale competente; ii) elaborazione di studi su temi correlati alle altre attività previste dal programma dell organizzazione di operatori di cui trattasi; b) in materia di miglioramento dell impatto ambientale dell olivicoltura: i) operazioni collettive di mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono, effettuate alle condizioni stabilite dall autorità nazionale competente sulla base di criteri oggettivi; tali condizioni riguardano le zone regionali potenzialmente ammissibili nonché la superficie e il numero minimo di olivicoltori necessari per una buona riuscita delle operazioni in questione; ii) elaborazione di buone pratiche agricole per l olivicoltura, basate su criteri ambientali adeguati alle condizioni locali, loro diffusione presso gli olivicoltori e monitoraggio della loro applicazione pratica; iii) progetti di dimostrazione pratica di tecniche alternative all impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell olivo; iv) progetti di dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell ambiente e al mantenimento del paesaggio, quali la coltura biologica, ragionata e integrata; v) inserimento di dati ambientali nel sistema di informazione geografica degli oliveti di cui all articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003; c) in materia di miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola: i) miglioramento delle condizioni di coltivazione, segnatamente la lotta contro la mosca dell olivo, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione, in conformità alle specifiche tecniche stabilite dall autorità nazionale competente; ii) miglioramento varietale degli oliveti in singole aziende, a condizione che tali interventi contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del programma di attività; iii) miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione di olio di oliva e di olive da tavola; iv) assistenza tecnica all industria di trasformazione oleicola su aspetti inerenti alla qualità dei prodotti; v) creazione e miglioramento di laboratori di analisi dell olio di oliva vergine; vi) formazione di assaggiatori per il controllo organolettico dell olio di oliva vergine; d) in materia di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare mediante il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l autorità delle amministrazioni nazionali: 10

11 a) monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell olio di oliva e delle olive da tavola; b) miglioramento dell impatto ambientale dell olivicoltura; c) miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola; d) tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare mediante il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l autorità delle amministrazioni nazionali; e) diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori ai fini del miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola; 2. Non sono ammesse a beneficiare del finanziamento comunitario le attività riportate all articolo 7 13 del Regolamento. i) creazione e gestione di sistemi che consentano di rintracciare i prodotti dall olivicoltore fino al condizionamento e all etichettatura, in conformità alle specifiche stabilite dall autorità nazionale competente; ii) creazione e gestione di sistemi di certificazione della qualità, basati su un sistema di analisi del rischio e controllo dei punti critici, il cui disciplinare è conforme alle specifiche tecniche stabilite dall autorità nazionale competente; iii) creazione e gestione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticità, qualità e commercializzazione dell olio di oliva e delle olive da tavola immessi sul mercato, in conformità alle specifiche tecniche stabilite dall autorità nazionale competente; e) in materia di diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori ai fini del miglioramento della qualità dell olio di oliva e delle olive da tavola: i) diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori nei campi di cui alle lettere a), b), c) e d); ii) creazione e gestione di un sito Internet sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori nei campi di cui alle lettere a), b), c) e d). Per quanto riguarda l attività prevista al primo comma, lettera c), punto ii), gli Stati membri accertano che siano adottate le opportune disposizioni per recuperare l investimento o il suo valore residuo, qualora il socio titolare della singola azienda lasci l organizzazione di operatori del settore oleicolo. 2. Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari che specifichino le attività ammissibili, senza peraltro renderne impossibile la presentazione o la realizzazione. 13 Articolo 7, regolamento (CE) n. 2080/2005: 1. Non sono ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell articolo 8 del regolamento (CE) n. 865/2004 le attività seguenti: a) attività che beneficiano di un finanziamento comunitario diverso da quello previsto all articolo 8 del regolamento (CE) n. 865/2004; b) attività che mirano direttamente a un incremento della produzione o comportano un aumento della capacità di magazzinaggio o di trasformazione; c) attività finalizzate all acquisto o al magazzinaggio di olio di oliva o di olive da tavola o aventi un incidenza sul prezzo di questi prodotti; d) attività finalizzate alla promozione commerciale dell olio di oliva o delle olive da tavola; e) attività concernenti la ricerca scientifica; f) attività che possono causare distorsioni di concorrenza negli altri rami di attività dell organizzazione di operatori del settore oleicolo. 2. Per garantire l ottemperanza al disposto del paragrafo 1, lettera a), le organizzazioni di operatori si impegnano per iscritto, in nome proprio e dei loro soci, a rinunciare, per le attività effettivamente finanziate a norma dell articolo 8 del regolamento (CE) n. 865/2004, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno comunitario o nazionale. 3. Non sono ammissibili, tra l altro, le seguenti spese sostenute in sede di realizzazione delle attività di cui all articolo 5: a) rimborso (segnatamente in rate annuali) di prestiti contratti per un attività realizzata interamente o parzialmente prima dell inizio del programma di attività; b) pagamenti corrisposti agli operatori in occasione di riunioni e corsi di formazione, a compensazione della perdita di reddito; c) le spese connesse a costi amministrativi e di personale, sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAOG, non sono finanziate dal FEAOG; d) acquisto di terreno non edificato; 11

12 3. Le attività ammissibili al finanziamento comunitario, contenute nei relativi programmi, sono attuate in conformità a quanto indicato nell Allegato 2. Per garantire l ottemperanza al disposto del paragrafo 1, lettera a) 14 del Regolamento, le organizzazioni di operatori si impegnano per iscritto, in nome proprio e dei loro soci, a rinunciare per le attività effettivamente finanziate a norma dell articolo 8 15 del regolamento (CE) n. 865/2004, a qualsiasi finanziamento derivante da altro regime di sostegno comunitario o nazionale e a dichiarare di non aver percepito, per le stesse attività, alcun tipo di finanziamento comunitario o nazionale. Art. 5 - Presentazione e approvazione dei programmi di attività 1. Ciascuna delle organizzazioni di operatori riconosciute presenta un unico programma di attività, secondo le modalità fissate all art del Regolamento. e) acquisto di materiale d occasione; f) spese risultanti da contratti di locazione finanziaria (tasse, interessi, oneri assicurativi); g) noleggio come alternativa all acquisto e spese di funzionamento dei beni noleggiati. 4. Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari che specifichino le attività e le spese non ammissibili di cui ai paragrafi 1 e Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CE) n. 2080/2005: 1. Non sono ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell articolo 8 del regolamento (CE) n. 865/2004 le attività seguenti: a) attività che beneficiano di un finanziamento comunitario diverso da quello previsto all articolo 8 del regolamento (CE) n. 865/ Articolo 8, regolamento (CE) n. 865/2004: 1. Gli importi trattenuti dagli Stati membri a norma dell'articolo 110 decies, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono destinati al finanziamento comunitario dei programmi di attività triennali elaborati dalle organizzazioni di operatori in uno o più dei seguenti settori: a) monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell olio di oliva e delle olive da tavola; b) miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura; c) miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola; d) sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali; e) diffusione di informazioni sulle attività svolte da tali organizzazioni ai fini del miglioramento della qualità dell olio di oliva. 2. Il finanziamento comunitario per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è al massimo pari alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento riguarda spese ammissibili fino a un massimo del: 100 % per le attività nei settori di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1; 100% per gli investimenti in attività fisse e 75 % per le altre attività nel settore di cui alla lettera c) del paragrafo 1; 75% per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri produttori nei settori di cui alle lettere d) ed e) del paragrafo 1, e fino ad un massimo del 50% per le altre attività in questi settori. Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50% delle spese escluse dal finanziamento comunitario. 3. Gli Stati membri verificano il rispetto delle condizioni di concessione del finanziamento comunitario. A tal fine essi procedono alla verifica dei programmi di attività e predispongono un piano di controlli da effettuarsi su un campione determinato in base all'analisi dei rischi e costituito da almeno il 30% all'anno delle organizzazioni di produttori e da tutte le altre organizzazioni di operatori beneficiarie di un finanziamento comunitario a norma del presente articolo. 16 Articolo 8, regolamento (CE) n. 2080/2005: 1. I programmi di attività ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 865/2004 devono essere realizzati su un periodo massimo di tre anni. Il primo stralcio inizia il 1o aprile Gli stralci successivi iniziano il 1o aprile di ognuno dei tre anni. 12

13 2. Le organizzazioni di operatori riconosciute devono far pervenire entro il 15 Febbraio 2006, il programma di attività e la relativa domanda di finanziamento comunitario all Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata AGEA, Via Torino n ROMA. 3. Entro lo stesso termine del 15 febbraio 2006, le predette organizzazioni devono far pervenire copia del programma di attività e della relativa domanda di finanziamento alla Regione competente per territorio, se trattasi di settori di pertinenza regionale, e al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari, se trattasi di settori di pertinenza nazionale. 4. Le Regioni e le Province autonome, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 3, esprimono un parere di ammissibilità al finanziamento di ciascun programma, anche sulla base degli indirizzi stabiliti dalle Regioni stesse e dei criteri di cui all allegato 5 del presente Decreto, e lo fanno pervenire all AGEA che, in ogni caso, decorso tale termine, può inoltrare la documentazione al Comitato di valutazione di cui all art. 6. Il suddetto parere di ammissibilità assume carattere vincolante per le successive determinazioni del Comitato, per i programmi di attività che riguardino i settori b) e c) di cui al comma 1 dell articolo 4. Il Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 3, emana una dichiarazione di conformità delle azioni relative ai settori di pertinenza e lo fa pervenire all AGEA che, in ogni caso, decorso tale termine, può inoltrare la documentazione al Comitato di valutazione di cui all articolo L AGEA, acquisito il parere favorevole del Comitato di valutazione di cui all articolo 6, approva i programmi di attività entro il 15 Marzo 2006, fatta 2. Ciascuna organizzazione di operatori riconosciuta ai sensi del presente regolamento può presentare, anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 15 febbraio di ogni anno, una domanda di approvazione per un unico programma di attività. La domanda di approvazione contiene i seguenti elementi: a) identificazione dell organizzazione di operatori richiedente; b) informazioni relative ai criteri di selezione di cui all articolo 9, paragrafo 1; c) descrizione, giustificazione e calendario di esecuzione delle attività proposte; d) piano delle spese, ripartite secondo le attività e i settori di attività di cui all articolo 5 e suddivise in quote di 12 mesi a decorrere dalla data di approvazione del programma di attività, distinguendo tra spese generali, che non possono superare il 2 % del totale, e le altre principali voci di spesa; e) piano di finanziamento ripartito per settori di attività di cui all articolo 5 e suddiviso in quote di 12 mesi al massimo a decorrere dalla data di approvazione del programma di attività, indicando in particolare il finanziamento comunitario richiesto, compresi gli anticipi, ed eventualmente i contributi finanziari degli operatori e il contributo nazionale; f) descrizione degli indicatori di efficacia quantitativi e qualitativi che consentono la valutazione in itinere ed ex post del programma sulla base dei principi generali stabiliti dallo Stato membro; g) la prova della costituzione di una cauzione bancaria pari almeno al 5 % del finanziamento comunitario richiesto; h) una domanda di anticipo ai sensi dell articolo 11; i) la dichiarazione di cui all articolo 7, paragrafo 2; j) per le organizzazioni interprofessionali e le associazioni di organizzazioni di produttori: identificazione delle organizzazioni di operatori responsabili dell effettiva esecuzione delle attività previste nei loro programmi e subappaltate; k) per le organizzazioni di operatori che fanno parte di un associazione di produttori o di un organizzazione interprofessionale: un attestato da cui risulti che le attività previste nei loro programmi non sono oggetto di un altra domanda di finanziamento comunitario ai sensi del presente regolamento. 13

14 salva la procedura di cui all articolo 9, paragrafo 3 del Regolamento 17, dandone comunicazione alle organizzazioni di operatori interessati ed alle Regioni competenti per territorio. 6. L AGEA emana un apposita circolare relativa al complesso delle modalità e procedure operative, cui si attengono le organizzazioni degli operatori che presentano il programma di attività per la relativa realizzazione. 7. Le organizzazioni di operatori trasmettono all AGEA e alle Regioni la relazione sull attività realizzata con i programmi approvati. Art. 6 - Comitato di valutazione 1. E istituito presso l AGEA un apposito Comitato tecnico di valutazione con il compito di procedere all esame ed alla selezione dei programmi di attività unitamente alla riconciliazione dei relativi dati finanziari, nel rispetto del limite massimo di finanziamento e della ripartizione delle risorse disponibili fra le tipologie di attività, secondo quanto riportato nell Allegato 2, nonché delle percentuali minime fissate dall articolo 6 del Regolamento Il Comitato, presieduto da un dirigente del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari, è composto da: a) un rappresentante della Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati; b) un rappresentante della Direzione Generale delle politiche agricole; c) un rappresentante della Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari; d) tre rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome; e) un rappresentante dell AGEA; f) un rappresentante dell Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare); g) il Direttore dell Istituto Sperimentale per la Elaiotecnica di Pescara o suo delegato; h) il Direttore dell Istituto Sperimentale per l Olivicoltura di Cosenza, o suo delegato. I componenti di cui alle lettere a), b), c), d) e) ed f) partecipano al Comitato con diritto di voto, mentre i componenti di cui alle lettere g) ed h) partecipano senza diritto di voto. Il Comitato può avvalersi di esperti di provenienza universitaria. 17 Articolo 9, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 2080/2005: 3. Entro il 15 marzo di ogni anno, lo Stato membro informa le organizzazioni di operatori sui programmi di attività approvati e, se del caso, sui programmi ai quali ha concesso il finanziamento nazionale corrispondente. L approvazione definitiva di un programma di attività può essere subordinata all inserimento delle modifiche ritenute pertinenti dallo Stato membro. In questo caso, l organizzazione di operatori interessata comunica il proprio accordo all inserimento delle modifiche entro un termine di 15 giorni dalla notificazione delle stesse. 18 Articolo 6, regolamento (CE) n. 2080/2005: In ciascuno Stato membro, una percentuale minima del 20 % del finanziamento comunitario disponibile ai sensi dell articolo 8 del regolamento (CE) n. 865/2004 è destinata al settore di attività di cui all articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b); una percentuale minima del 12 % del finanziamento comunitario è destinata al settore di cui all articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera d). Se la percentuale minima di cui al primo comma non è interamente utilizzata nei settori di attività ivi menzionati, l importo non utilizzato non può essere stornato ad altri settori di attività, ma è riversato al bilancio comunitario. 14

15 Lo stesso Comitato è supportato da un Segretariato, costituito da un funzionario del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari, da uno del Dipartimento delle Politiche di sviluppo e da uno dell AGEA, e può avvalersi, per particolari questioni, anche di altri specialisti nei singoli settori interessati. Partecipa ai lavori della Commissione il rappresentante della Regione, cui si riferiscono i programmi esaminati. 3. L AGEA, ad avvenuta verifica di conformità della documentazione tecnicoamministrativa e finanziaria, indicata nella circolare, di cui all art. 5, comma 6, trasmette i programmi al Comitato, corredati dal parere vincolante della Regione competente per territorio per i settori di cui alle lettere b) e c), paragrafo 1 dell art. 4, e della dichiarazione di conformità del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari per i settori di competenza. 4. Al fine di assicurare un adeguata efficacia dei programmi presentati e la ottimizzazione delle risorse disponibili, da perseguire attraverso un livello appropriato della dimensione finanziaria delle azioni previste, è fissata in per annualità la dimensione minima dei programmi presentati per l approvazione. Per le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto e Province Autonome di Trento e Bolzano la suddetta dimensione finanziaria minima è fissata in per annualità. 5. In applicazione dell articolo 9 del Regolamento 19, il Comitato tecnico di valutazione in conformità di quanto disposto all articolo 5 comma 4, procede alla selezione dei programmi pervenuti sulla base della griglia di valutazione di cui all allegato 5 del presente Decreto. All esito di tale selezione, il Comitato elabora una graduatoria dei programmi pervenuti, articolata per regione, assegnando conseguentemente il finanziamento fino ad esaurimento del 19 Articolo 9, regolamento (CE) n. 2080/2005: 1. Lo Stato membro seleziona i programmi di attività sulla base dei criteri seguenti: a) la qualità generale del programma e la sua coerenza con gli orientamenti e le priorità stabiliti dallo Stato membro per il settore oleicolo nella zona regionale interessata; b) la credibilità finanziaria e la congruenza dei mezzi di cui dispone l organizzazione di operatori con le attività proposte; c) l estensione della zona regionale interessata dal programma di attività; d) la diversità delle situazioni economiche della zona regionale interessata che sono prese in considerazione dal programma di attività; e) l esistenza di vari settori di attività e l entità della partecipazione finanziaria degli operatori; f) gli indicatori di efficacia quantitativi e qualitativi stabiliti dallo Stato membro, che consentono la valutazione in itinere ed ex post del programma. Lo Stato membro tiene conto della ripartizione delle domande fra i diversi tipi di organizzazioni di operatori e dell importanza dell olivicoltura in ciascuna zona regionale. 2. Lo Stato membro respinge i programmi di attività che sono incompleti o contengono informazioni inesatte, o che prevedono una delle attività non ammissibili indicate all articolo Entro il 15 marzo di ogni anno, lo Stato membro informa le organizzazioni di operatori sui programmi di attività approvati e, se del caso, sui programmi ai quali ha concesso il finanziamento nazionale corrispondente. L approvazione definitiva di un programma di attività può essere subordinata all inserimento delle modifiche ritenute pertinenti dallo Stato membro. In questo caso, l organizzazione di operatori interessata comunica il proprio accordo all inserimento delle modifiche entro un termine di 15 giorni dalla notificazione delle stesse. 4. Se il programma di attività proposto non è selezionato, lo Stato membro svincola immediatamente la cauzione di cui all articolo 8, paragrafo 2, lettera g). 5. Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento comunitario sia assegnato, nell ambito di ciascuna categoria di organizzazioni di operatori, in funzione del valore dell olio di oliva prodotto o commercializzato dai membri delle organizzazioni di operatori. 15

16 plafond disponibile, tenendo conto del riparto di cui all allegato 3 del presente decreto. 6. Il Comitato ha facoltà di chiedere integrazioni o modifiche al programma di attività, nel corso della relativa valutazione, nonché ogni utile elemento per la verifica della corrispondenza alle norme comunitarie e nazionali. 7. Il Comitato trasmette all AGEA l esito della valutazione dei programmi di attività per l adozione dei provvedimenti di competenza. Art.7 - Disposizioni finanziarie 1. Il finanziamento comunitario dei programmi di attività di cui all articolo 8 paragrafo 1 20 del Regolamento (CE) n. 865/04 è assicurato dagli importi trattenuti e determinati nella misura massima del 5% ai sensi del DM 3 agosto L ammontare derivante dall applicazione della percentuale di cui al comma 1, pari a 35,991 MEURO, è ripartito nei settori, per ciascuna campagna, secondo le seguenti modalità, ai sensi dell articolo 6 21 del Regolamento: a) almeno il 20% destinato al miglioramento dell impatto ambientale dell oleicoltura; b) almeno il 12% destinato alla tracciabilità, alla certificazione ed alla tutela della qualità dell olio di oliva e delle olive da tavola. 3. Ad integrazione del finanziamento comunitario e del cofinanziamento nazionale, le organizzazioni di operatori del settore oleicolo partecipano, ai sensi dell articolo 8, paragrafo 2 22 del Regolamento (CE) n. 865/04, con fondi propri alla realizzazione dei programmi di attività, nella misura: 20 Articolo 8, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 865/2004: 1. Gli importi trattenuti dagli Stati membri a norma dell'articolo 110 decies, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono destinati al finanziamento comunitario dei programmi di attività triennali elaborati dalle organizzazioni di operatori in uno o più dei seguenti settori: a) monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell olio di oliva e delle olive da tavola; b) miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura; c) miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola; d) sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali; e) diffusione di informazioni sulle attività svolte da tali organizzazioni ai fini del miglioramento della qualità dell olio di oliva. 21 Articolo 6, regolamento (CE) n. 2080/2005: In ciascuno Stato membro, una percentuale minima del 20 % del finanziamento comunitario disponibile ai sensi dell articolo 8 del regolamento (CE) n. 865/2004 è destinata al settore di attività di cui all articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b); una percentuale minima del 12 % del finanziamento comunitario è destinata al settore di cui all articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera d). Se la percentuale minima di cui al primo comma non è interamente utilizzata nei settori di attività ivi menzionati, l importo non utilizzato non può essere stornato ad altri settori di attività, ma è riversato al bilancio comunitario. 22 Articolo 8, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 865/2004: pari alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento riguarda spese ammissibili fino a un massimo del: 100 % per le attività nei settori di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1; 100% per gli investimenti in attività fisse e 75 % per le altre attività nel settore di cui alla lettera c) del paragrafo 1; 75% per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri produttori nei settori di cui alle lettere d) ed e) del paragrafo 1, e fino ad un massimo del 50% per le altre attività in questi settori. 16

17 - del 12,50% per investimenti in attività diverse da quelle fisse, di cui al paragrafo 1, lettera c); - 12,50% per programmi di attività realizzati in 3 Paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute da almeno 2 Stati membri produttori, nei settori di cui alle lettere d) ed e) del paragrafo 1; - del 25% per le altre attività dei programmi realizzati in 3 Paesi terzi o Stati membri non produttori negli altri settori di cui al paragrafo Per consentire alle Regioni la migliore programmazione dei propri interventi, la disponibilità virtuale di spesa di rispettiva competenza, è riportata nella tabella di cui all Allegato n Al fine del pieno utilizzo delle risorse disponibili, nel caso in cui le risorse assegnate alle azioni a), d) ed e), di cui all Allegato 3, risultino eccedenti rispetto al fabbisogno dei programmi presentati, il Comitato procede alla ripartizione di tali risorse fra le regioni, secondo i parametri percentuali di cui alla colonna 2 della tabella dell Allegato 3. Allo stesso modo, il Comitato procede a ripartire le risorse eccedenti rispetto al fabbisogno delle azioni b) e c), attribuite ad una o più regioni, sempre nel rispetto delle percentuali riportate nella colonna del richiamato allegato. Art. 8 - Controlli 1. Il Ministero, negli ambiti di competenza, esercita il controllo sulle organizzazioni di operatori di cui all articolo 3, ad intervalli regolari ed almeno una volta ogni due anni, per verificare la permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento; i predetti controlli sono esercitati tramite l acquisizione di dati inerenti l attività delle associazioni di organizzazioni di produttori delle organizzazioni interprofessionali o di altre organizzazioni di operatori a carattere nazionale, anche su base informatica, nonché con controlli in loco. 2. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei casi previsti all articolo 3 paragrafo 5 23 del Regolamento nonché nei seguenti casi: a) perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento; b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie; c) irregolarità gravi in ordine alla gestione dell associazione di organizzazioni di produttori o dell organizzazione interprofessionale o di altre organizzazioni di operatori a carattere nazionale, tali da impedire la corretta realizzazione dei programmi di attività di cui all articolo Le procedure e le decisioni di cui ai commi precedenti sono analogamente applicate dalle Regioni e dalle Province autonome nei confronti delle organizzazioni di operatori da loro riconosciute, ai sensi dell articolo 3 comma 1, lettere b) e c). Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50% delle spese escluse dal finanziamento comunitario. 23 Articolo 3, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 2080/2005: 5. Il riconoscimento è rifiutato, sospeso o revocato immediatamente, se l organizzazione di operatori del settore oleicolo: a) è stata oggetto di sanzioni per un infrazione al regime di aiuto alla produzione previsto dal regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio [5] durante le campagne 2002/2003 o 2003/2004; b) è stata oggetto di sanzioni per un infrazione al sistema di finanziamento dei programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio [6] durante le campagne 2002/2003 o 2003/

18 4. Alle irregolarità accertate nell attuazione dei programmi di attività, si applicano le misure previste dall articolo 16 del Regolamento I controlli, previsti dal Regolamento, saranno svolti da AGEA. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 30 Gennaio 2006 IL MINISTRO FIRMATO 24 Articolo 16, regolamento (CE) n. 2080/2005: 1. L organizzazione di operatori che si sia resa responsabile, deliberatamente o per grave negligenza, della revoca del riconoscimento di cui all articolo 3, paragrafo 3, è esclusa dal beneficio del finanziamento per l intero programma di attività e versa inoltre all autorità competente un importo corrispondente a quello escluso dal finanziamento. 2. Se una determinata attività non è realizzata in conformità al programma di attività approvato, l organizzazione di operatori è esclusa dal beneficio del finanziamento per l attività di cui trattasi. Tale esclusione non si applica qualora l organizzazione di operatori abbia fornito dati fattuali esatti o sia in grado di dimostrare con qualsiasi altro mezzo di non essere in torto. 3. Qualora siano riscontrate irregolarità nella realizzazione del programma di attività, all organizzazione di operatori interessata sono irrogate le seguenti sanzioni: a) in caso di irregolarità dovuta a negligenza, l organizzazione di operatori: i) è esclusa dal beneficio del finanziamento per l attività di cui trattasi; ii) è tenuta a versare all autorità competente un importo pari al finanziamento revocato; b) in caso di irregolarità intenzionale, compresa la falsa dichiarazione, l organizzazione di operatori: i) è esclusa dal beneficio del finanziamento per l insieme del programma di attività; ii) è tenuta a versare all autorità competente un importo pari al finanziamento revocato; iii) è esclusa dal beneficio del finanziamento comunitario ai sensi dell articolo 8 del regolamento (CE) n. 865/2004 per l intero triennio successivo a quello in cui è stata riscontrata l irregolarità. 4. Gli importi risultanti da rettifiche o sanzioni ai sensi del presente articolo sono versati all organismo pagatore e detratti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. 18

19 ALLEGATO I ZONE REGIONALI PROVINCE DI FOGGIA E BARI; PROVINCE DI TARANTO, BRINDISI E LECCE; PROVINCE DI COSENZA,CROTONE E CATANZARO; PROVINCE DI VIBO VALENTIA E REGGIO CALABRIA; REGIONE SICILIA; REGIONE CAMPANIA; REGIONE LAZIO; REGIONE ABRUZZO; REGIONE TOSCANA; REGIONE MOLISE, REGIONE SARDEGNA; REGIONE BASILICATA; REGIONI UMBRIA, MARCHE E EMILIA ROMAGNA; REGIONI LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA; REGIONI LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D AOSTA. 19

20 ALLEGATO II ATTIVITÀ AMMISSIBILI 1. MONITORAGGIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL MERCATO NEL SETTORE DELL'OLIO D'OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA. 1.a) La raccolta di dati relativi al settore e al mercato. Si prevede di effettuare in maniera organizzata ed integrata la raccolta e l elaborazione delle seguenti tipologie di informazioni: 1.a.1 Monitoraggio dell offerta disponibile, dei flussi e dei canali di commercializzazione dell olio di oliva. 1.a.2 Monitoraggio dell offerta disponibile, dei flussi e dei canali di commercializzazione delle olive da tavola. Le suddette attività dovranno essere effettuate in conformità alle seguenti specifiche di metodo, di rappresentatività geografica e di precisione: 1.a.1.1 Le attività di cui al punto 1.a.1 dovranno essere impostate nella composizione e selezione del campione in base ai seguenti criteri: A. Per le aziende agricole un campione con una numerosità compresa tra l 1% ed il 2% dell universo di ciascuna zona regionale di cui all allegato 1. Quest ultimo è rappresentato dal numero complessivo di aziende con un patrimonio olivicolo superiore a 100 piante. Il campione selezionato dovrà essere rappresentativo dell universo di riferimento per: collocazione geografica e classe dimensionale (numero piante da definire in una successiva specifica). B. Per i frantoi un campione con numerosità pari ad almeno il 30% dell universo di riferimento. Quest ultimo è rappresentato dal numero complessivo di associati per ciascuna Organizzazione nazionale di operatori. I frantoi selezionati dovranno disporre di una capacità di lavorazione media giornaliera di q.li 200 di olive, riferita agli ultimi due anni, o con una produzione media annua superiore a q.li 1500 di olio. Il campione selezionato dovrà essere rappresentativo dell universo di riferimento per: collocazione geografica, classe dimensionale (capacità olive lavorate in 8 ore) e caratteristiche tecnologiche (pressione, ciclo continuo e percolante). C. Per i sansifici un campione pari almeno al 40% degli impianti attivi a livello nazionale. D. Per le raffinerie un campione pari almeno al 40% degli impianti attivi a livello nazionale. E. Per i confezionatori un campione pari almeno al 40% degli associati ad una Organizzazione di operatori nazionale per un ammontare di prodotto pari ad almeno un quarto dell olio confezionato in Italia. Il campione selezionato dovrà essere rappresentativo dell universo di riferimento per: collocazione geografica e classe dimensionale 1.a.1.2) Le attività di cui al punto 1.a.1 avranno come obiettivo la raccolta delle seguenti informazioni: 20

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