ISTITUZIONE DI NUOVI ORDINI PROFESSIONALI
|
|
- Alberta Fontana
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 ISTITUZIONE DI NUOVI ORDINI PROFESSIONALI Roma, 29 dicembre 1997 Presidente del Senato della Repubblica On.le Nicola MANCINO Presidente della Camera dei Deputati On.le Luciano VIOLANTE Presidente del Consiglio dei Ministri On.le Romano PRODI Ministro di Grazia e Giustizia Prof.Avv. Giovanni Maria FLICK Con la presente segnalazione, l Autorità garante della concorrenza e del mercato intende segnalare, ai sensi dell articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i profili di contrasto con i principi della concorrenza e del libero mercato contenuti in numerose proposte e disegni di legge presentati al Parlamento nel corso della XIII legislatura e concernenti la regolamentazione di varie arti e mestieri, attraverso l istituzione di Ordini e Collegi, nonché naturalmente dei relativi Albi. La maggior parte delle iniziative legislative considerate - riportate nell elenco allegato - ha ad oggetto attività che non sono annoverabili tra quelle di carattere intellettuale, che certamente non incidono su interessi costituzionalmente protetti, ma che nemmeno toccano interessi pubblici di qualche rilevanza. Ciò nonostante tali iniziative legislative prevedono limitazioni dell accesso al mercato per cui soltanto i soggetti che abbiano superato un esame di abilitazione e conseguentemente siano iscritti all Albo possono esercitare l attività. Si rileva poi che in molte di tali proposte e disegni di legge è prevista una Commissione d esame composta esclusivamente, o in maggioranza, da iscritti all Ordine. Alcune proposte legislative, che disciplinano attività svolte da soggetti con preparazione scolastica non troppo dissimile dispongono una rigida compartimentazione dei mercati, introducendo ingiustificate riserve di attività. Altre, invece, dispongono delle incompatibilità tra professioni, in base alle quali non è possibile essere iscritti a più di un Ordine, ovvero l iscrizione non è consentita a coloro che svolgono attività professionali concorrenti. Si noti che alcune iniziative legislative mirano persino a rafforzare vigenti regolamentazioni restrittive degli accessi e dell esercizio dell attività. Da ultimo, ma non meno importante, la quasi totalità delle proposte legislative dispone la fissazione dei prezzi per i servizi offerti dagli iscritti, attraverso una delibera dell Ordine ratificata da un successivo decreto ministeriale. Nel ribadire il proprio orientamento, già espresso in occasione sia dell Indagine Conoscitiva sugli Ordini e i Collegi professionali (IC 15-Settore degli ordini e collegi professionali, provvedimento n del 3 ottobre 1997), sia della Relazione Annuale sull attività svolta, presentata al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1997, l Autorità rileva come, in generale, la protezione e l eccesso di regolamentazione dei mercati possano ostacolare lo sviluppo delle attività produttive e dell offerta di servizi, limitando l ingresso di nuovi soggetti e bloccando l evoluzione dell offerta verso equilibri più coerenti con le esigenze della domanda e con le opportunità tecnologiche disponibili. L effetto complessivo di queste politiche è il venir meno dei naturali incentivi esistenti in una struttura concorrenziale volti sia ad incrementare i tassi di produttività e di produzione dell attività sia ad introdurre innovazioni. Al riguardo, la variegata esperienza europea indica che i paesi caratterizzati da assetti 1
2 regolamentativi più rigidi, come l Italia e la Grecia, sono anche quelli che registrano i tassi di crescita del reddito più modesti, con conseguenze negative sui livelli occupazionali. Quanto alla regolamentazione delle professioni di tipo più intellettuale oggetto di alcune iniziative legislative considerate, l Autorità ritiene che la costituzione di nuovi Ordini professionali e l attribuzione agli iscritti ai relativi Albi di esclusive di attività dovrebbe essere giustificata da specifiche esigenze di salvaguardia dell esistenza e del funzionamento del mercato, oltre che di tutela dei consumatori. Più precisamente, quando il rapporto tra professionista e cliente è caratterizzato da forti asimmetrie informative è ragionevole limitare l accesso alla professione solo a coloro che possiedono determinati requisiti di qualificazione professionale. In questi casi, la tutela dei consumatori e lo stesso sviluppo del mercato può giustificare l introduzione di forme di selezione all entrata, quali la definizione per legge dei requisiti minimi di capitale umano, in primo luogo la formazione scolastica ed il superamento di un esame di abilitazione, nonché un controllo sull attività svolta dagli operatori. E evidente, tuttavia, che l istituzione di forme di selezione all entrata può comportare un aumento dei costi dei servizi offerti. In particolare, è plausibile un aumento dei costi dei servizi di qualità inferiore. Infatti, l attività professionale nelle varie aree di attività prevede sempre l erogazione di servizi di diversa complessità e, essendo i requisiti di accesso fissati dal regolamentatore con riguardo a prestazioni mediamente complesse, verranno sottoposti alla medesima regolamentazione anche i servizi di qualità inferiore, che potrebbero essere erogati da operatori meno qualificati, a prezzi più bassi. Inoltre, l introduzione di tale forma di regolamentazione potrebbe tradursi in una limitazione della concorrenza tra professionisti - laddove l esiguità del numero di operatori ammessi ad esercitare rispetto alle esigenze della domanda conferisce agli stessi potere di mercato - e di conseguenza in guadagni superiori a quelli raggiungibili in assenza di regolamentazione o in presenza di regolamentazioni meno stringenti. Pertanto, l istituzione di un Ordine professionale è giustificata solo nella misura in cui i costi che i consumatori potrebbero subire in sua assenza risultano superiori ai benefici che ne derivano. Nel caso dei mercati oggetto delle iniziative legislative elencate in appendice non risultano esistere problemi di asimmetrie informative o, se esistono, non appaiono così gravi da rendere necessaria una tutela del consumatore tale da giustificare l introduzione di una regolamentazione rigida degli accessi e un controllo sulle attività svolte dagli operatori. Al riguardo, si osserva che nella quasi totalità di tali mercati, la domanda può essere dilazionabile nel tempo e ciò aumenta la possibilità per i consumatori di richiedere informazioni sulla qualità dei servizi offerti prima del loro utilizzo. Inoltre, per molte delle professioni per le quali è stata proposta la costituzione di un Ordine l utenza è rappresentata prevalentemente da imprese, le quali hanno in genere una conoscenza approfondita delle esigenze che intendono soddisfare, oltre che una dotazione di risorse e di capacità sufficienti per valutare gli effetti derivanti dall acquisizione di tali servizi (come, ad esempio, per gli informatici, i chimici e tecnici farmaceutici, i biologi alimentari, gli informatori scientifici del farmaco, i periti assicurativi). In altri termini, i consumatori dei servizi oggetto delle nuove iniziative parlamentari sembrano poter realizzare qualche forma di controllo, giudicando le prestazioni ricevute in precedenti esperienze di consumo o le prestazioni ricevute da altri consumatori, e beneficiando dell operare dei meccanismi reputazionali. Si tratta, infatti, di prestazioni per le quali le possibilità informative esistenti per il consumatore in un mercato concorrenziale appaiono sufficienti a garantire adeguate possibilità di tutela. Pertanto, le proposte legislative elencate appaiono non solo suscettibili di introdurre vincoli regolamentari inutili e talvolta controproducenti, che frenano ingiustificatamente l operare della concorrenza, ma avere come principale obiettivo quello di garantire i redditi degli operatori già presenti nel mercato anzichè di proteggere i consumatori. Neppure il riconoscimento delle professioni emergenti appare giustificare l introduzione di una rigida regolamentazione degli accessi e delle attività svolte dagli operatori. Al riguardo, l Autorità ribadisce quanto già sottolineato nell indagine conoscitiva sugli ordini e i collegi professionali, che le esigenze di tutela del consumatore possono comunque essere soddisfatte attraverso sistemi di certificazione di qualità basati su meccanismi diversi e meno restrittivi della concorrenza di quelli previsti da un Ordine o un Albo professionale. Quanto alla previsione, nelle iniziative legislative riportate in appendice, di tariffari per le diverse prestazioni degli iscritti all Ordine, l Autorità, in precedenti numerosi casi, ha sostenuto che appare 2
3 ingiustificata la previsione per legge di meccanismi di determinazione di tariffe obbligatorie fisse o minime, le quali non rispondono, evidentemente, all'esigenza di garantire la qualità dei servizi prestati e la correttezza degli operatori nei confronti dei consumatori. E' evidente infatti che le tariffe fisse o minime non assicurano che ai livelli di prezzo fissati non siano forniti servizi di qualità non adeguata e per altro verso impediscono al sistema dei prezzi di operare, segnalando ai consumatori la qualità delle prestazioni offerte. Un cambiamento incisivo della struttura dell intervento pubblico nell economia, volto a eliminare gli ingiustificati ostacoli che ritardano o impediscono lo sviluppo, potrebbe pertanto comportare vantaggi in termini di crescita economica e di andamento dell occupazione. Sulla base delle considerazioni che precedono, l Autorità ritiene che il proliferare di iniziative parlamentari, volte all istituzione di Albi e Ordini professionali in settori che mostrano limitati problemi di asimmetrie informative determinano restrizioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato non giustificate da esigenze di tutela di interessi generali. Peraltro, eccessive regolamentazioni strutturali dell offerta, volte a stabilire limiti quantitativi al numero degli operatori presenti nei mercati, riducono sensibilmente le possibilità espansive di un paese, con svantaggi notevoli in termini di mancata crescita economica e di ridotto sviluppo dell occupazione. Nel momento in cui si profilano con crescente nettezza sia a livello comunitario che da parte di singoli paesi europei tendenze ad una deregolamentazione dei settori e delle libere professioni, occorrerebbe evitare l'ingiustificata sottrazione alla dinamica concorrenziale dei mercati di nuove attività. IL PRESIDENTE Giuliano Amato 3
4 Appendice Attività per le quali sono stati presentati disegni e proposte di legge volte alla istituzione di nuovi ordini e albi professionali 1) Istituzione dell'albo professionale degli artisti dello spettacolo: proposta di legge n. A.C. 376 presentata il 9 maggio La proposta di legge prevede l istituzione di un Collegio degli artisti dello spettacolo (autori, cantanti e attori, cantautori) che ha il compito di tenere il relativo Albo professionale. L iscrizione all Albo è subordinata al possesso di titoli di studio definiti nella stessa proposta di legge, ovvero al superamento di un esame davanti ad apposita commissione di valutazione, composta da iscritti all albo, nonché da rappresentanti del pubblico cui è destinata la presentazione artistica e dei centri di diffusione dell opera. Salvi i diritti relativi alle norme a tutela delle opere dell ingegno già esistenti, la proposta di legge prevede tariffari per i compensi dovuti agli artisti da approvare con legge. L esercizio dell attività artistica nell ambito dello spettacolo è subordinato all iscrizione all albo. 2) Istituzione dell'albo professionale dei doppiatori cinematografici: proposta di legge n. A.C. 445 presentata il 9 maggio La proposta di legge prevede la costituzione di un Ordine professionale dei doppiatori cinematografici, il cui Consiglio ha il ruolo di tenere il relativo Albo professionale. L iscrizione all Albo avviene previo superamento di un esame di abilitazione. E, inoltre, prevista la fissazione delle tariffe minime dei servizi offerti dagli iscritti che dovranno essere approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia. L esercizio della professione è subordinato all iscrizione al relativo albo. 3) Istituzione dell'albo professionale degli impiegati tecnici di gioco e norme in materia di stato giuridico ed economico dei lavoratori delle case da gioco: proposta di legge n. A.C. 225 presentata il 9 maggio La proposta di legge prevede la costituzione di un Consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco, i cd. croupiers, che ha il compito, attraverso il Comitato esecutivo, di tenere il relativo Albo professionale. L iscrizione all Albo avviene previo superamento di un esame di abilitazione davanti ad una commissione composta da iscritti all Albo. L esercizio dell attività è subordinato all iscrizione all Albo. 4) Ordinamento della professione di consulente della motorizzazione: proposta di legge n. A.C presentata il 23 luglio La proposta di legge prevede l istituzione in ogni provincia di Albi professionali dei consulenti della motorizzazione, tenuti da Consigli provinciali, sui quali vigila un Consiglio nazionale. L iscrizione all Albo avviene previo superamento di un esame di abilitazione davanti ad apposite commissioni regionali nominate con decreto del Ministro dei Trasporti e composte da rappresentanti della Motorizzazione Civile, dell ACI, del Ministero delle Finanze, da un notaio e da un professore di materie giuridiche. E inoltre prevista la deliberazione di tariffe minime e massime da parte del Consiglio nazionale, le quali devono essere approvate dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell Industria. L esercizio dell attività è subordinato all iscrizione all albo. 5) Ordinamento della professione di perito esperto consulente in specialità: disegno di legge n. A.S. 525 presentato il 23 maggio Il disegno di legge prevede l istituzione di un Albo ai cui iscritti è riconosciuta una competenza in materia di indagini tecniche, amministrative ed estimative, limitatamente a categorie e sub-categorie di competenza, dirette all ottenimento e alla convalida di una valutazione o stima o di una constatazione specifica su materie inerenti alla sua specialità, tra le quali estimo, contabilità dei lavori, consulenze aziendali, ecc.. L esercizio dell attività è incompatibile con alcune professioni, quali quella di notaio, di agente di mediazione, di agente di cambio, di esattore di pubblici tributi, ecc.. E inoltre prevista la costituzione, in ogni regione nel cui territorio esercitano almeno 100 periti, di un Collegio professionale e di un Consiglio nazionale dei periti esperti consulenti in specialità. L iscrizione all Albo avviene previo superamento di un esame di abilitazione. L attività è riservata agli iscritti all albo. 6) Disciplina della professione di investigatore privato: proposta di legge n. A.C presentata il 17 luglio 1997 e disegno di legge n. A.S presentato il 3 giugno
5 Le iniziative legislative prevedono la costituzione di un Ordine degli investigatori privati, di un Consiglio nazionale dell Ordine e di tre consigli interregionali. Questi ultimi hanno il compito di tenere il relativo Albo professionale. L iscrizione all Albo avviene previo superamento di una prova di idoneità. E anche prevista la fissazione delle tariffe professionali che vengono proposte dal Consiglio nazionale dell Ordine e approvate dal Ministro di grazia e giustizia. 7) Istituzione dell'ordine professionale dei traduttori e interpreti: proposte di legge n. A.C. 700 e n. A.C presentate, rispettivamente, il 10 maggio 1996 e il 25 settembre Le proposte di legge prevedono l istituzione di un Ordine professionale dei traduttori e interpreti e di un Consiglio nazionale, che cura la tenuta del relativo Albo professionale. L iscrizione all Albo avviene previo superamento di una prova di idoneità. Sono previste tariffe minime professionali che vengono proposte dal Consiglio nazionale dell Ordine e approvate dal Ministro di grazia e giustizia. L esercizio dell attività è subordinato all iscrizione all albo. 8) Ordinamento della professione di guida turistica: disegno di legge n. A.S presentato il 23 luglio Il disegno di legge prevede l istituzione, presso ogni regione o gruppo di regioni, di un Collegio circoscrizionale che cura la tenuta del relativo Albo professionale. L iscrizione all Albo avviene previo conseguimento del titolo professionale di guida turistica, ossia di uno specifico diploma universitario con valore abilitante, rilasciato da università statali o da istituti statali di livello universitario. A tal fine, il disegno di legge propone l organizzazione di corsi di durata triennale, per i quali viene demandata ad apposito decreto del Ministro dell Università la definizione dei programmi, delle materie e delle prove d esame. L ammissione a tali corsi universitari avviene a seguito del superamento di un apposito esame. L esercizio dell attività è subordinato all iscrizione all albo. 9) Istituzione dell'albo professionale dei tributaristi: proposte di legge n. A.C. 305, n. A.C e n. A.C presentate, rispettivamente, il 9 maggio 1996, il 30 maggio 1996 e il 27 maggio 1997; disegni di legge n. A.S. 250 e n. A.S. 851 presentati, rispettivamente, il 10 maggio 1996 e il 3 luglio Le iniziative legislative prevedono l istituzione, presso ogni provincia italiana, di un Albo professionale dei tributaristi tenuto da appositi consigli provinciali. L iscrizione all Albo avviene a seguito del superamento di un esame di abilitazione. L iscrizione a tale Albo non è consentita ad alcune figure professionali, quali ad esempio, gli esattori di pubblici tributi, i notai, gli incaricati di gestioni esattoriali, ecc.. Alcune iniziative legislative (A.C. 305 e A.S. 250) prevedono inoltre la costituzione di un Consiglio nazionale i cui membri sono eletti dai consigli provinciali. Fra i compiti del Consiglio nazionale vi è l individuazione dei criteri per la determinazione delle tariffe che avviene, sentito il parere dei consigli provinciali, ogni tre anni con delibera soggetta ad approvazione del Ministro di grazia e giustizia. In particolare, il disegno di legge n. A.S. 250 prevede l inderogabilità delle tariffe per gli iscritti agli albi provinciali. Tutte le iniziative legislative dispongono che l esercizio della professione e il titolo di tributarista sono riservati agli iscritti all albo. 10) Istituzione dell'albo professionale degli amministratori immobiliari: proposta di legge n. A.C. 380 presentata il 9 maggio La proposta di legge prevede l istituzione, in ogni circoscrizione di tribunale, di un Collegio degli amministratori immobiliari presso il quale viene istituito il relativo Albo professionale, nonché di un Collegio nazionale dei Collegi degli amministratori. L iscrizione all Albo professionale avviene previo superamento di un esame di abilitazione, indetto con cadenza biennale dal Ministro di grazia e giustizia, davanti a commissioni nominate dal consiglio e delle quali fanno parte anche rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia. E inoltre prevista la fissazione dei compensi spettanti agli amministratori di condominio, determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del consiglio direttivo nazionale, sentite le organizzazioni della proprietà edilizia. L esercizio della professione è riservato agli iscritti all albo. 11) Disciplina della professione di sociologo: proposte di legge n. A.C 92 e n. A.C presentate, rispettivamente, il 9 maggio 1996 e il 22 maggio Le proposte di legge prevedono l istituzione dell Ordine dei sociologi e cui appartengono gli iscritti al relativo Albo professionale. L iscrizione all Albo avviene previo superamento di un esame di Stato con il quale viene conseguita l abilitazione all esercizio professionale. E inoltre prevista l istituzione di un elenco 5
6 speciale all interno dell Albo per i dipendenti della pubblica amministrazione. L attività di sociologo è riservata agli iscritti all albo. 12) Istituzione dell'ordine degli informatici: proposte di legge n. A.C e n. A.C presentate, rispettivamente, il 29 novembre 1996 e il 4 dicembre 1994; disegno di legge n. A.S presentato l 11 novembre Le iniziative legislative prevedono l istituzione, presso il Ministero di grazia e giustizia, di un Ordine nazionale degli informatici, oltre che di ordini provinciali presso ogni comune capoluogo di provincia. Ogni Ordine provinciale provvede alla tenuta di albi professionali distinti per le tre diverse specializzazioni di dottore, tecnico e perito informatico. L iscrizione all Albo avviene previo superamento di un esame di Stato. A quest ultimo riguardo, le due proposte di legge prevedono esami di Stato differenziati per ciascuna delle tre professionalità, davanti a commissioni d esame composte da iscritti ai rispettivi albi. Fra le competenze dei consigli provinciali e del consiglio nazionale vi è la fissazione delle tariffe professionali. L esercizio della professione è subordinato all iscrizione all albo. 13) Disciplina delle attività di informazione scientifica sui farmaci e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco: proposte di legge n. A.C. 928, n. A.C e n. A.C presentate, rispettivamente, il 16 maggio 1996, il 23 luglio 1996 e l 11 novembre Le proposte di legge prevedono la costituzione di Collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, presso i quali sono istituiti gli albi professionali. I Collegi provinciali fanno capo ad un Consiglio nazionale che ha funzioni di vigilanza. Fra i requisiti per l iscrizione all Albo vi è il possesso di uno dei diplomi di laurea elencati nei disegni di legge, ossia in medicina e chirurgia, in odontoiatria, in veterinaria, in chimica, in scienze biologiche, ecc.. Per svolgere l attività di informatore scientifico è necessaria l iscrizione all albo. 14) Ordinamento della professione di chimico e tecnologo farmaceutico e istituzione del relativo Albo professionale: proposte di legge n. A.C. 1711, n. A.C. 1741, n. A.C e n. A.C presentate, rispettivamente, il 1 luglio 1996, il 2 luglio 1996, il 30 luglio 1996 e il 20 giugno Le proposte di legge prevedono l istituzione dell Ordine professionale dei chimici e tecnologi del farmaco a cui è affidata la tenuta del relativo Albo professionale. L iscrizione all Albo avviene previo superamento di un esame di Stato, che abilita all esercizio della professione. Fra i compiti dell Ordine vi è anche quello di stabilire il tariffario delle prestazioni professionali. L esercizio della professione è subordinato all iscrizione all albo. 15) Disciplina della professione di odontotecnico: proposta di legge n. A.C presentata il 23 maggio La proposta di legge prevede la costituzione di un Collegio nazionale degli odontotecnici, alla cui iscrizione è subordinata l attività di produzione di protesi dentarie e di progettazione tecnica delle stesse. Ai fini dell iscrizione al Collegio nazionale, l odontotecnico deve possedere, tra l altro, il diploma di abilitazione dell attività di odontotecnico. A tal fine, è prevista l istituzione, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, di un corso biennale (a cui possono accedere i possessori del titolo di maturità professionale ad indirizzo odontotecnico conseguito a seguito della frequenza dei corso disciplinati dal decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992) il cui esame finale è abilitante all attività di odontotecnico. 16) Istituzione dell'albo professionale dei biotecnologi alimentari: disegno di legge n. A.S. 325 presentata il 14 maggio Il disegno di legge prevede la costituzione di un Ordine nazionale dei biotecnologi alimentari, presso il Ministero di grazia e giustizia, e di ordini provinciali, presso ogni comune capoluogo di provincia. Gli ordini provinciali, attraverso il consiglio dell Ordine, hanno il compito di tenere il relativo Albo professionale. L iscrizione all Albo avviene previo superamento di un esame di Stato, riservato ai laureati in scienze delle preparazioni alimentari. L attività professionale può essere svolta solo dagli iscritti all albo. 17) Istituzione dell'albo professionale dei dottori naturalisti: proposta di legge n. A.C. 185 presentata il 9 maggio La proposta di legge prevede l istituzione di un Ordine nazionale dei dottori naturalisti strutturato a livello regionale e, limitatamente alle provincie autonome di Trento e Bolzano, a livello provinciale. 6
7 All Ordine appartengono gli iscritti al relativo Albo professionale. L iscrizione avviene previo superamento di un esame di abilitazione, cui sono ammessi i laureati in scienze naturali e in scienze ambientali che dimostrino di avere svolto pratica professionale per un periodo di almeno due anni. Sono altresì ammessi i laureati in altre facoltà (farmacia, biologia, chimica, geologia, agraria, ecc.) iscritti ai relativi albi professionali, che abbiano esercitato la professione in modo continuativo per un periodo di tre anni. L iscrizione al costituendo Albo comporta la cancellazione dall Albo di provenienza. L Ordine nazionale è retto da un Consiglio nazionale che ha il compito, tra l altro, di proporre le tariffe professionali degli onorari minime e massime, le quali dovranno essere approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell ambiente. L attività di dottore naturalista è riservata agli iscritti all albo. 18) Ordinamento della professione di pedagogista e istituzione dell Albo professionale: proposta di legge n. A.C presentata il 20 marzo La proposta di legge prevede l istituzione dell Albo professionale dei pedagogisti, la cui iscrizione è riservata a coloro che sono in possesso, tra l altro, dell abilitazione all esercizio della professione. L abilitazione viene conseguita dopo avere superato un esame di Stato. E, inoltre, previsto che gli iscritti all Albo professionale costituiscano l Ordine nazionale dei pedagogisti, la cui effettiva istituzione è demandata ad apposito decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa consultazione delle associazioni nazionali di categoria. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario essere iscritti all albo. 19) Disciplina dell'attività di pranoterapia e istituzione dell'albo professionale: proposta di legge n. A.C. 680 presentata il 10 maggio La proposta di legge riconosce la pranoterapia come professione sanitaria ausiliaria e dispone l istituzione di un Albo professionale presso il Ministero della sanità. L iscrizione all Albo è subordinata al superamento di un esame di abilitazione, al quale sono ammessi coloro che hanno frequentato un corso annuale di pranoterapia e hanno svolto per almeno un anno tale attività presso strutture sanitarie pubbliche o private. Inoltre, al corso possono partecipare coloro che sono in possesso del diploma della scuola dell obbligo e di un attestato, rilasciato da una commissione scientifica da costituire con decreto del Ministro della sanità, che certifichi le proprietà di emissioni bioenergetiche e bioelettriche provenienti dal tessuto epiteliale delle mani. E fatto divieto di esercitare la professione di pranoterapeuta a coloro che non siano regolarmente iscritti all albo. 20) Riconoscimento e disciplina della chiropratica come professione sanitaria primaria: proposta di legge n. A.C. 375 presentata il 9 maggio La proposta di legge riconosce la chiropratica come professione sanitaria primaria. A tal fine, prevede l istituzione di un corso di studi universitario della durata di almeno sei anni, ivi compreso un biennio propedeutico comune con la facoltà di medicina e chirurgia. La proposta di legge dispone, inoltre, l istituzione di un Albo professionale alla cui prima iscrizione provvede una Commissione nominata con decreto del Ministro della Sanità. L iscrizione all Albo è consentita ai possessori di laurea in chiropratica e di abilitazione all esercizio professionale. E inoltre prevista l obbligatorietà dell iscrizione al costituendo Albo per lo svolgimento dell attività di chiropratico. 21) Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche: proposta di legge n. A.C. 78 presentata il 9 maggio 1996; disegno di legge n. A.C presentato il 7 ottobre La proposta di legge dispone il riconoscimento, nell area infermieristico-assistenziale, delle professioni di infermiere, di assistente sanitario visitatore e di ostetrica/o, oltre che il riconoscimento, nell area tecnica, delle attività di tecnico di radiologia, di tecnico ortopedico e di fisioterapista. Per tali attività è prevista l istituzione di Albi professionali presso i Collegi provinciali individuati dal Ministro della Sanità ai sensi del d.legs. 502/92 e l istituzione di nuovi Collegi ove non esistenti. Per l esercizio di tali professioni diventa obbligatoria l iscrizione all Albo. Il disegno di legge, invece, prevede l istituzione di nuovi Albi professionali per ciascuno dei profili di attività individuati dal Ministero della Sanità ai sensi dell art. 6, comma 3, del citato d.legs. 502/92, oltre che l istituzione dei relativi Ordini e delle Federazioni Nazionali degli Ordini. Viene demandata a successivo decreto ministeriale l individuazione dei limiti e dell articolazione delle attività proprie di ciascuna di tali figure professionali. Inoltre, è previsto che gli esistenti Collegi provinciali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari, delle vigilatrici d infanzia, degli ostetrici e dei tecnici sanitari di radiologia, istituiti ai sensi del.legs. 502/92, assumano la denominazione di Ordini provinciali e che la denominazione delle relative Federazioni nazionali sia conseguentemente modificata. 7
8 * * * 8
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRILLINI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3384 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GRILLINI Disposizioni per la formazione delle figure professionali di esperto in educazione
DettagliDisposizioni inerenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonché per consulenti
Delibera 25 novembre 2014, n. 1410 Disposizioni concernenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonchè per consulenti Allegato Disposizioni
DettagliS E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 1260 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori DE CAROLIS e DUVA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1996 Norme
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NOCERA, FRONZUTI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3396 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI NOCERA, FRONZUTI Ordinamento della professione di fisioterapista e istituzione dell albo
DettagliDelega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia
DettagliLegge accesso disabili agli strumenti informatici
Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata
DettagliSENATO DELLA REPUBBLIC
SENATO DELLA REPUBBLIC IX LEGISLATURA (N. 2082) DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori SCHIETROMA, PAGAMI Maurizio, BELLAFIORE Salvatore, PRANZA, RIVA Dino e SCLAVI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9
DettagliREGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA Art. 1 - Finalità, durata, e modalità di assegnazione 1. La
DettagliS E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 2399 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore DE ANNA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1997 Disciplina dell attività
DettagliCAPO III PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN CHIROPRATICA E DAI LAUREATI IN OSTEOPATIA ART. 14.
CAPO III PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN CHIROPRATICA E DAI LAUREATI IN OSTEOPATIA ART. 14. (Istituzione delle professioni sanitarie non convenzionali di chiropratico
DettagliDisposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici
Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
D.R. 7675 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA IL RETTORE - Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare gli articoli 6 e 7, concernenti la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE Art. 1 Definizione 1. L Università promuove, ai sensi della normativa
DettagliArt. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti)
TESTO UNIFICATO AS 3236 1928-1645 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l istituzione
DettagliProgetto di riforma della disciplina della professione forense Assonime commenta le restrizioni ingiustificate e i costi per le imprese
Progetto di riforma della disciplina della professione forense Assonime commenta le restrizioni ingiustificate e i costi per le imprese Restrizioni ingiustificate e costi per le imprese potrebbero essere
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2914 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato ABRIGNANI Disciplina delle professioni relative alle attività motorie Presentata il 25 febbraio
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LAFFRANCO, BIANCONI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 572 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI LAFFRANCO, BIANCONI Disciplina della professione di educatore di asilo nido e istituzione
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi
1. D: Cosa accade ai COA attualmente in carica? F.A.Q. R: Sono prorogati di diritto sino al 31 Dicembre 2014 (art. 65 co. 2). 2. D: Quali sono le cause di incompatibilità per i Consiglieri del COA e quando
DettagliRegione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE
foglio n. 1 DECRETO n. 38 /GAB Istituzione presso la della commissione d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395
DettagliTITOLO I APPARTENENZA AGLI ORGANICI TECNICI GIOVANILI FIB E RELATIVI ELENCHI
REGOLAMENTO QUADRI TECNICI GIOVANILI 1 TITOLO I APPARTENENZA AGLI ORGANICI TECNICI GIOVANILI FIB E RELATIVI ELENCHI ARTICOLO 1 APPARTENENZA AGLI ORGANICI TECNICI DELL AREA SCUOLA FIB E DELL AREA GIOVANILE
DettagliCollegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI 1. Cosa è necessario per essere iscritto all Albo? Per essere iscritto
DettagliO R D I N A: ART. 1 ART. 2
Ordinanza Ministeriale 11 febbraio 2008 Prima e seconda sessione degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni disciplinate dal d.p.r. 5 giugno 2001, n.328, relative all anno 2008
Dettagli1. I titoli conseguiti presso le Università consigliate vengono riconosciuti?
DOMANDE FREQUENTI Palermo, Largo Esedra nr.3, tel. 091 6254431 ONLUS 1. I titoli conseguiti presso le Università consigliate vengono riconosciuti? Le Università sono pubbliche o private riconosciute dal
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2601 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MAZZOCCHI, ANGELI, BARBA, BARBIERI, BIASOTTI, BOSI, CASSINELLI, CASTIELLO, CATONE, COLUCCI,
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CARLUCCI. Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3731 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CARLUCCI Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista Presentata il 23
DettagliREGOLAMENTO PER GLI STAGE
REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente
DettagliRiordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento
Testo aggiornato al 9 dicembre 2005 Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1982, n. 105 Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole
DettagliREGOLAMENTO DEL MASTER DI PRIMO LIVELLO IN DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 1
REGOLAMENTO DEL MASTER DI PRIMO LIVELLO IN DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 1 Art. 1. FINALITA Presso la Facoltà di Giurisprudenza dell Università di Trieste è istituito il Master Universitario
Dettaglidegli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"
SCHEDA SINTETICA ARTICOL0 68 - Obbligo di frequenza di attivita' formative - ARTICOLO 69 - Istruzione e formazione tecnica superiore - Legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega
DettagliDIREZIONE GENERALE CULTURA FORMAZIONE LAVORO Servizio Formazione Professionale
I professionisti del care Figure professionali la cui definizione e formazione è di competenza Ministeriale (Università) Medici Assistente Sociale Fisioterapista Infermiere professionale Terapista della
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MERONI, CONSIGLIO, CAVALLOTTO. Riconoscimento dell osteopatia come professione sanitaria primaria
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4952 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GRIMOLDI, MERONI, CONSIGLIO, CAVALLOTTO Riconoscimento dell osteopatia come professione sanitaria
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA Direzione Studenti - Area Post Lauream Responsabile Dott.ssa Maria Letizia De Battisti
PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO AUTONOMIA DIDATTICA Legge 19 novembre 1990, n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici universitari (G.U. 23 novembre 1990, n.274) Decreto Ministeriale 3 novembre 1999,
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1645-A Relazione orale Relatore Di Girolamo TESTO PROPOSTO DALLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ) Comunicato alla Presidenza il 19 maggio 2004 PER
DettagliS E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 969 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori NAPOLI Bruno e NAPOLI Roberto COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4
DettagliS E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 42 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori PERUZZOTTI, CECCATO, TIRELLI, WILDE, MANARA e TABLADINI COMUNICATO ALLA
DettagliUNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI MACERATA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO SINDACALE, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA. Ordinamento didattico. Art.
Regolamento Didattico D.P.R. del 9 giungo1987 Ordinamento didattico Art. 1 E' istituita presso l'università di Macerata la scuola di specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza,
DettagliGli elenchi ex lege 110/2014. Prime riflessioni per una proposta Anai
Gli elenchi ex lege 110/2014. Prime riflessioni per una proposta Anai 1. Una premessa: le qualifiche dei restauratori Le recenti modifiche introdotte in merito al riconoscimento della qualifica di restauratore
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità
Dettagli1 - QUADRO NORMATIVO: COMPETENZE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELLA
RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ART. 2, COMMI SESTO, SETTIMO ED OTTAVO DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447 A cura dell Osservatorio Regionale Agenti Fisici Direzione
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
Confronto tra i Principi di fondo irrinunciabili per l Avvocatura italiana individuati il 17 ottobre 2009 e il testo approvato dal Senato nel novembre 2010: 1) La specialità dell ordinamento professionale
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Circolare n. 25 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./509 Roma, 2 marzo 2009 Al Direttore Generale per il personale della scuola SEDE Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto
DettagliLEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 16
X LEGISLATURA ATTI: 2445 LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 16 Istituzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini e attività di ricerca presso le strutture del Consiglio regionale Approvata nella
DettagliREGOLAMENTO DEL MASTER DI II LIVELLO GESTIONE DELLE POLITICHE ODONTOIATRICHE
ARTICOLO 1 ISTITUZIONE 1. E istituto per l A.A. 2015/16, presso l'università Politecnica delle Marche, in conformità all'articolo 3, comma 9, del Decreto Ministeriale 22.10.2004 n 270 ed al Regolamento
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta
DettagliIL MINISTRO DELLA SALUTE
Testo aggiornato al 20 settembre 2013 Decreto ministeriale 26 marzo 2013 Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2013, n. 185 Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche
DettagliScaricato da http://www.italiaoggi.it Tutti i diritti riservati ai legittimi titolari. Art.1
D i s c i p l i n a d e l l e c l a s s i d i l a u r e a t r i e n n a l i Art.1 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi
DettagliProspettive per l EGE: legge 4/2013. Michele Santovito. 9 maggio 2014
Prospettive per l EGE: legge 4/2013 Michele Santovito 9 maggio 2014 Esempio di EGE Esempio di percorso fatto per arrivare ad avere il titolo di EGE: - Laurea in chimica - 10 anni di esperienza in un azienda
DettagliDecreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328
Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Pubblicato nel S.O. n. 212/L alla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001) Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione
DettagliREGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità
REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa della deputata VEZZALI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3307 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa della deputata VEZZALI Istituzione della figura
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale Ufficio III
Prot. n. AOODRCAL17520 Catanzaro,17/10/2013 Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali della Calabria Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali di Istruzione Secondaria di II grado della Calabria
DettagliSENATO DELLE REPUBBLICA
Associazione di categoria non a scopo di lucro Presidente U.O.I. Nausicaa Oliverio D.O. SENATO DELLE REPUBBLICA Commissione Igiene e Sanità Commissione 12 Disegno legge 1324 Presidente: Senatrice EMILIA
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2832 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Modifiche
DettagliRISOLUZIONE N. 308/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione
DettagliREGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE
REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 222 DEL 29/11/2011 Articolo 1 Finalità ed ambito applicativo 1. Il presente
DettagliCOMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI)
COMUNE DI RAVENNA Il sistema di valutazione delle posizioni del personale dirigente GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) Ravenna, Settembre 2004 SCHEMA DI SINTESI PER LA
DettagliPIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005
PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti
DettagliVISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione
DettagliLE PRINCIPALI TAPPE LEGISLATIVE
LA RIFORMA DEL DIRITTO ALLO STUDIO ALLA LUCE DELLA L. 240/10 Università della Calabria 24/02/2010 LE PRINCIPALI TAPPE LEGISLATIVE 1948 Costituzione - art. 34 Sancisce il principio del diritto allo studio.
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PRE-ACCADEMICA
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PRE-ACCADEMICA Articolo 1 (Premesse) 1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dei Corsi di formazione pre-accademica (definiti anche
DettagliAlcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani
Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione
DettagliPARTE SECONDA. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 545. Criteri e modalità per l accreditamento di soggetti
14119 PARTE SECONDA Deliberazioni del Consiglio e della Giunta DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 545 Criteri e modalità per l accreditamento di soggetti pubblici e privati di formazione
DettagliFORMAZIONE E PRESCRIZIONI PER GLI UTILIZZATORI, I DISTRIBUTORI E I CONSULENTI (ARTICOLI 7, 8, 9 E 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2012).
FORMAZIONE E PRESCRIZIONI PER GLI UTILIZZATORI, I DISTRIBUTORI E I CONSULENTI (ARTICOLI 7, 8, 9 E 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2012). INTRODUZIONE In Italia il sistema di formazione, di base e di
Dettagli1. Oggetto e struttura del disegno di legge
Delega al Governo per l attuazione dell articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, per l istituzione delle Città metropolitane e per l ordinamento di Roma Capitale della Repubblica. Disposizioni
DettagliDIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA. Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni Circolare n.4/2005 8 novembre 2005 Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri - Gabinetto
DettagliCAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2
Dettagli2. Requisiti della formazione rivolta agli OSA e agli alimentaristi
FORMAZIONE DEGLI ALIMENTARISTI E DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA) AI SENSI DELLA D.G.R. LIGURIA 29/06/2012 N. 793 1. Introduzione Un efficace formazione e un adeguato addestramento del personale
DettagliLEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.
LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 48 del
DettagliOrganismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi
Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi Circolare n. /13 contenente disposizioni inerenti gli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale
DettagliRISOLUZIONE N.128/E QUESITO
RISOLUZIONE N.128/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 dicembre 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - Applicabilità dell esenzione Iva alle prestazioni sanitarie rese dalle farmacie Art. 10, n. 18),
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BALDELLI, BRUNETTA, PIZZOLANTE, POLVERINI, BOSCO, MOTTOLA, GIAMMANCO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1226 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BALDELLI, BRUNETTA, PIZZOLANTE, POLVERINI, BOSCO, MOTTOLA, GIAMMANCO Disposizioni per il
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12096 del 5.6.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI PRESSO LA X COMMISSIONE INDUSTRIA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA SUL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE (SOLVENCY
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI Regolamento di Ateneo per il riconoscimenti di crediti formativi universitari (CFU)
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI Regolamento di Ateneo per il riconoscimenti di crediti formativi universitari (CFU) Art. 1 Ambiti d applicazione In attuazione della legislazione vigente (L. 64/2001; L.
DettagliNorme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista (approvate nella seduta consiliare del 26 novembre 2002)
DettagliOGGETTO: Domanda di ammissione all esame di stato per l abilitazione alla libera Professione di Geometra sessione 2015.
Marca da bollo da EURO 16,00 RACCOMANDATA A.R. O PEC collegio.arezzo@geopec.it Al Dirigente Scolastico dell Istituto Tecnico per Geometri V.Fossombroni di AREZZO O CONSEGNATA A MANO (per tramite del Collegio
DettagliIn convenzione con DELLA TOSCANA $ $ 5 ( *2 / $ 0(172
81,9(56,7 '(*/,678',',6,(1$ ',3$57,0(172',',5,772'(// (&2120,$ )$&2/7 ',(&2120,$³5,&+$5'0*22':,1 In convenzione con UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PISA DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO AGENZIA DELLE ENTRATE
DettagliAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del
DettagliI test di valutazione/ammissione ai corsi triennali e a ciclo unico dell Ateneo di Cagliari A.A. 2009/2010
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI Direzione per la Didattica e le Attività Post Lauream SENATO DEL 28/09/2009 I test di valutazione/ammissione ai corsi triennali e a ciclo unico dell Ateneo di Cagliari
DettagliArticolo 11 - LINEE DI INDIRIZZO PER LE ASSOCIAZIONI DI ISCRITTI AGLI ALBI E GLI ALTRI SOGGETTI AUTORIZZAZI DAL CNPAPAL
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati presso il Ministero della Giustizia LINEE DI INDIRIZZO FORMAZIONE CONTINUA APPROVATE NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 28 MARZO 2014 Articolo
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2868 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore COLETTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2004 Nuove norme in materia di esercizio e manutenzione degli impianti
DettagliIn particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:
CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con
Dettagli1. La disciplina di cui al presente regolamento si informa ai seguenti principi generali: - 1 -
Regolamento di disciplina dei profili formativi dell apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre
DettagliRegolamento per il riconoscimento crediti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM 85-bis)
Regolamento per il riconoscimento crediti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM 85-bis) Modalità per il riconoscimento crediti Dopo le fasi dell immatricolazione
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
INTESA IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA e LA REGIONE LOMBARDIA VISTI - gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di
DettagliConsiglio Regionale della Toscana
Consiglio Regionale della Toscana PROPOSTA DI LEGGE n. 35 Istituzione del Servizio civile regionale D iniziativa della Giunta Regionale Agosto 2005 1 Allegato A Istituzione del servizio civile regionale
DettagliRISOLUZIONE N. 430/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono
DettagliCittà di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI INDICE Art. 1 - MATERIA DEL REGOLAMENTO Art. 2 - ARTICOLAZIONE Art. 3 - REQUISITI PER L ISCRIZIONE Art. 4 - MODALITA PER
DettagliCORSI PER MASTER UNIVERSITARIO DI I e II livello REGOLAMENTO ai sensi dell articolo 7, comma 4, del Regolamento didattico generale della Libera
CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO DI I e II livello REGOLAMENTO ai sensi dell articolo 7, comma 4, del Regolamento didattico generale della Libera Università di Bolzano Approvato con delibera n. 56/2010 del
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DE SIMONE. Disciplina della professione di odontotecnico
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1155 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato DE SIMONE Disciplina della professione di odontotecnico Presentata il 23 maggio 1996 ONOREVOLI
DettagliArt. 1 Finalità. Art. 2 Apprendistato.
Regione Umbria LEGGE REGIONALE 30 maggio 2007, n. 18 Disciplina dell'apprendistato. Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 25 del 06/06/2007 Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta
DettagliMinistero dell istruzione dell università e della ricerca Dipartimento per l istruzione Direzione Generale per il personale scolastico
MOBILITA PROFESSIONALE PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO (A.T.A.) procedure selettive per i passaggi del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (a.t.a.) dall area contrattuale inferiore
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA Disegno di legge 1142 XVI Legislatura
SENATO DELLA REPUBBLICA Disegno di legge 1142 XVI Legislatura Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico - sanitarie e della prevenzione
Dettagliquarto ciclo di incontri per conoscere le professioni
COSTRUIRE IL FUTURO: PROFESSIONI E INNOVAZIONE quarto ciclo di incontri per conoscere le professioni Il mondo della STATISTICA: 30 novembre 2007 A cura di Città dei Mestieri di Milano e della Lombardia
DettagliIl ruolo del chimico per la sicurezza ambientale
ambientale di Piero Frediani * Ciampolini A. (a cura di). L innovazione per lo sviluppo locale ISBN 88-8453-362-7 (online) 2005 Firenze University Press Nell Anno Accademico 1996-97 l Università di Firenze
DettagliI nuovi Istituti Tecnici
I nuovi Istituti Tecnici Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti Tecnici ai sensi dell articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6
DettagliPROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LAZIO- DIREZIONE RAGIONALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA E L UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LAZIO- DIREZIONE RAGIONALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA E L UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO La Regione Lazio - Direzione Ragionale Politiche Sociali e Famiglia
Dettagli