Il Presidente invita l Ass. TROTTI a relazionare sul punto 2) dell ordine del giorno.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Il Presidente invita l Ass. TROTTI a relazionare sul punto 2) dell ordine del giorno."

Transcript

1 Il Presidente invita l Ass. TROTTI a relazionare sul punto 2) dell ordine del giorno. L Assessore TROTTI riferisce che: Oggi il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare un nuovo Regolamento del Cimitero e dei relativi servizi cimiteriali. N.B. Esce il Consigliere SICILIANI. Presenti 11 Assenti 6 (Siciliani, Pantaleo, Montenegro, Grandolfo, Giuliani, Sacino Andrea) ore 18:30. Questo Comune è dotato di un regolamento di polizia mortuaria, approvato con R.D n composto di 100 Articoli, che, però in diverse parti non rispecchia più le nuove esigenze del mondo contemporaneo anche alla luce delle tradizioni e dei nuovi costumi che la società si è dato, ma soprattutto per la sopravvenuta evoluzione legislativa. Il D.P.R. n. 285 del 1990, formato da XXII Capitoli e da 108 articoli, contiene il nuovo ordinamento di Polizia Mortuaria. La Legge Regionale n. 34 del 15/12/2008 disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria definendo sia le funzioni della regione che quelle degli Enti Locali ed individua, in particolare, i compiti dei Comuni e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e servizi; oltre a disciplinare le materie riguardanti i profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria e le norme da osservarsi in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, e via dicendo. L approvando Regolamento osserva tutte le disposizioni legislative in materia, tenendo conto del testo unico delle leggi sanitarie, del Testo Unico sull edilizia. Esso è composto di 86 articoli: mi vorrei soffermare su alcuni articoli e alcune novità di un certo rilievo ed interesse locale, quali: - l Art. 55, avente ad oggetto: Concessioni; - l Art. 56 che dispone la durata delle concessioni prevista per 99 anni; - l Art. 62 che disciplina la rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni; - l Art. 79 che disciplina le annotazioni in Mappa; - l Art. 80 che disciplina il Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali; - l Art. 81 che disciplina lo schedario dei defunti. Il Consigliere NATUZZI chiede chiarimenti sull art. 6 dell approvando Regolamento. Il Consigliere GIULITTO chiede esplicitazioni sulle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio di onoranze funebri e trasporto da parte di non residenti. Il Responsabile del Servizio GATTI, su autorizzazione del Presidente, chiarisce che il D.P.R. n. 285/90 specifica le caratteristiche che devono avere le agenzie funebri, ulteriormente disciplinate dalla Legge Regionale n. 34/2008. Le autorizzazioni alla svolgimento dell attività vengono rilasciate dal Comune.

2 Dopo ampio dibattito si concorda di emendare l art. 6, comma 5, nel modo seguente: Anche le Imprese non aventi la residenza nel Comune di Bitritto possono svolgere il servizio di onoranze funebri e il trasporto, versando le relative tariffe secondo quanto indicato nel presente regolamento. Il Presidente, pone ai voti la proposta di delibera, come emendata in corso di dibattito, dando per letto il Regolamento. IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che il Comune di Bitritto è dotato di un Regolamento di polizia mortuaria, approvato con R.D n. 1880; VISTI: - il D.P.R. n.285/1990 Nuovo Ordinamento di Polizia Mortuaria - il DPR 396/2000 Nuovo Ordinamento dello Stato Civile; - il T.U. sull edilizia (D.P.R. 380/2001) - la legge regionale 15 dicembre 2008, n.34 - la legge 30 marzo 2001, n il D.P.R. 254/2003 VISTA la bozza di Regolamento del cimitero e dei servizi cimiteriali, predisposta dal Responsabile dei Servizio Demografico, che sarà parte integrante della presente proposta, al fine di regolamentare tutta l attività che viene svolta giornalmente in detto luogo; RITENUTO di revocare il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria per sopravvenute disposizioni legislative; RITENUTO, altresì, potersi approvare il sopra citato Regolamento composto di n. 86 rticoli; VISTO il D. Lgs. N. 267/2000; VISTO lo Statuto Comunale; ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico espresso dal Responsabile del Servizio Demografico in data 23/03/2009 e sotto il profilo della responsabilità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 25/03/2009 ai sensi dell art. 49 del T.U. n. 267/2000; Con voti favorevoli 9 e astenuti 2 (Bruno e Giulitto) resi per alzata di mano dagli undici Consiglieri presenti e votanti; D E L I B E R A La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 1. di revocare il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con R. D n. 1880;

3 2. di approvare il Regolamento del cimitero e dei servizi cimiteriali, allegato al presente atto, che si compone di 86 articoli; 3. di demandare al Responsabile del servizio Cimiteriale per gli adempimenti di conseguenza; 4. di trasmettere copia del presente ai Responsabili di Servizio. Successivamente Su proposta del Sindaco-Presidente; IL CONSIGLIO COMUNALE Con voti favorevoli 9 e Astenuti 2 (Bruno e Giulitto), resi per alzata di mano dagli undici consiglieri presenti e votanti; D E L I B E R A Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, 4 comma, del D.Lgs. n. 267/2000. La seduta è sciolta alle ore 19:00.- ***************

4 COMUNE DI BITRITTO Servizio Cimiteriale REGOLAMENTO CIMITERIALE Regolamento del cimitero e dei servizi cimiteriali Approvato con atto di C.C. n. 13 DELL 1/04/2009

5 DISPOSIZIONI PRELIMINARI Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui: - al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie , - al D.P.R. n. 285 del (Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), del DPR , n. 396 (nuovo Ordinamento dello Stato Civile), - al T.U. sull edilizia (D.P.R. 380/2001) e successive integrazioni, - la legge regionale 15 dicembre 2008, n.34 - a legge 30 marzo 2001, n il D.P.R. 254/2003 disciplina, così come prevedono le norme nazionali e regionali in materia di servizi cimiteriali, il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l interesse degli utenti dei servizi funebri e di armonizzare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica, di efficienza e di efficacia delle prestazioni. In particolare, il presente regolamento, richiamando la legge regionale n. 34/2008: a) definisce le funzioni ed i compiti del comune e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e servizi; b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria, con particolare riguardo alle norme da osservarsi in materia di cremazione e dispersione delle ceneri; c) regolamenta le condizioni e i requisiti per assicurare che l esercizio dell attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dal presente regolamento. Inoltre, disciplina nel suo complesso tutta l attività all interno del cimitero. Ai fini della legge n. 34/2008 si definisce: a) salma il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali prima dell accertamento di morte; b) cadavere la salma dopo l esecuzione dell accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione; c) ambito necroscopico tutte quelle prestazioni assicurate in via obbligatoria sia da parte del comune che del servizio sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica; d) ambito funebre l attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato. Tali attività non costituiscono compiti obbligatori dei comuni. Ove effettuato in modo disgiunto dall attività funebre, rientra nell ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla lettera c); e) ambito cimiteriale l insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l illuminazione elettrica votiva; f) ambito della polizia mortuaria le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti. Inoltre, il presente regolamento, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ad alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla

6 costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Art. 1 COMPETENZE Funzioni e compiti del Comune 1. Spetta al comune, singolo o associato, la realizzazione di cimiteri e di crematori. 2. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. È vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il comune può autorizzare l eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio. 3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il comune può approvare, sentita l ASL competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne. 4. I crematori devono essere realizzati all interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamento delle stesse. Non è consentito l utilizzo di crematori mobili. 5. Il comune deve allestire sul proprio territorio almeno una camera mortuaria con annessa struttura per il commiato, collocata all interno del cimitero, al fine di consentire, in situazione di sicurezza igienico-sanitaria, la custodia provvisoria delle salme, in attesa di sepoltura e/o cremazione. 6. Con il regolamento comunale sono emanate norme in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione dei cadaveri, nel rispetto dei principi e delle finalità delle norme sopra richiamate. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o da un suo delegato che, di norma, è il Responsabile del Servizio Cimiteriale. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, secondo il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Art. 2 - RESPONSABILITA' Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente. Art. 3 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi: la visita necroscopica; il servizio di osservazione dei cadaveri; l'inumazione in campo comune; la deposizione delle ossa in ossario comune; l esumazione. 2

7 Art. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R 285 del (1) che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero: l'orario di apertura e chiusura; copia del presente regolamento; l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno; l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo; l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione; ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n Fermo restando l esercizio dei compiti obbligatori ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale e in particolare ai sensi del D.P.R. 285/1990, il comune ha facoltà di assumere e organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l attività funebre o la gestione di strutture per il commiato Art. 5 - FUNZIONI AUTORIZZATIVE E DI VIGILANZA Fatte salve le attribuzioni dei comuni previste dalla legge regionale nonché dalla normativa statale, sono attribuite ai comuni le funzioni autorizzative in merito: a) all esercizio dell attività funebre prevista dall art. 15 della legge regionale n. 34/ /2008; b) alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il commiato previste dall art. 17 della legge n. 34/2008. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali o di ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l ASL territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente. La vigilanza e il controllo sull osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti previsti dall art. 7 spettano al comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell ASL territorialmente competente. Con il presente regolamento, vengono in particolare stabiliti: a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e degli obitori, nonché le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria; b) le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri; c) le prescrizioni relative all affidamento personale delle urne cinerarie di cui all art. 13, comma 3; 1 ART. 52 del D.P.R 285 del Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sè l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare: le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento; le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti; le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco; qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri. 3

8 d) l importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che non possono essere inferiori a 250 né superiori a 9 mila. Il regolamento può inoltre prevedere le modalità per la costruzione di cimiteri per gli animali d affezione, da parte di soggetti pubblici o privati, definendone i requisiti. L autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli animali d affezione viene concessa dal comune, previo parere favorevole espresso dall ASL competente per territorio. Art. 6 - ESERCIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI In virtù dell art. 19 del D.P.R. n. 285/1990 il Comune di Bitritto, autorizza l esercizio del trasporto funebre nel territorio comunale, alle imprese di onoranze funebri che, anche in forma associata, abbiano presentato formale richiesta e che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge a condizione che dichiarino di accettare le norme in esso contenute. L amministrazione comunale, date le caratteristiche di servizio pubblico, in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare esercita il controllo e stabilisce la disciplina del servizio di trasporto funebre. Il Funzionario Responsabile rilascia la suddetta autorizzazione. Le Imprese di onoranze funebri interessate debbono presentare domanda in carta da bollo, indirizzata al Sindaco, secondo le modalità specificate ai successivi articoli del presente regolamento ed in ossequio alla legge regionale n. 34/2008. Anche le imprese non aventi la residenza nel Comune di Bitritto possono svolgere il servizio di onoranze funebri e il trasporto, versando le relative tariffe secondo quanto indicato nel presente regolamento. Le Imprese non in possesso della predetta autorizzazione non potranno eseguire trasporto funebre sul territorio comunale. Art. 7 - TRASPORTO DI SALME, DI CADAVERI E DI RESTI MORTALI, OBITORI DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI Il trasporto del cadavere deve essere effettuato in forma che ne garantisca il decoro del servizio. L autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal comune di partenza. Su richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata, a pagamento, dal luogo del decesso per l osservazione presso l obitorio o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all art. 17 della legge regionale n. 34/ /2008. Nei casi di cui sopra, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. La certificazione del medico curante è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell ambito del territorio della regione Puglia. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall uno all altro di questi luoghi. 4

9 Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti dal comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante l utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. All atto della chiusura del feretro l identità del defunto, l apposizione dei sigilli e l osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l esecuzione. Il comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità Giudiziaria. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in detto locale sarà vietato l'accesso alle persone non autorizzate. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'asl, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R , n La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione. Art. 8 - CONDOTTA PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLE AGENZIE DI POMPE FUNEBRI Solo i responsabili delle Imprese di onoranze funebri, i loro rappresentanti ed il personale dipendente qualificato possono trattare con gli interessati per presentare i propri servizi. E vietato utilizzare personale estraneo all Impresa e corrispondere mance e compensi a terzi affinché procaccino servizi. Art. 9 - RECUPERO SALME Per quanto riguarda il servizio di recupero salme, l Impresa autorizzata ha l obbligo di effettuare, anche su semplice ordine dell autorità di polizia e secondo la turnazione di reperibilità stabilita dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, compresi tutti i giorni festivi, la rimozione ed il trasporto, dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione o all obitorio, delle salme, o di loro parti, di persone decedute nella pubblica via od in luogo pubblico oppure in abitazioni private che non siano di proprietà del defunto o di suoi legittimi eredi. Dopo il deposito delle salme, o di loro parti, di persone i familiari avranno libera scelta di individuare l impresa per il servizio funebre. Per quanto riguarda il recupero delle salme o dei resti, l impresa dovrà effettuarlo con casse in acciaio e relativo sacco di recupero. Art CARATTERISTICHE DEI VEICOLI Tutti gli automezzi impiegati nel servizio devono essere conformi alle norme sulla circolazione stradale. 5

10 I veicoli impiegati per i trasporti di salme devono essere, per struttura e per manutenzione, strettamente conformi alle norme di polizia mortuaria. In particolare, devono essere riconosciuti idonei dalla A.S.L. competente, prima di essere posti in servizio ed in periodiche visite annuali, come stabilito dall art. 20 del D.P.R. n. 285/1990. Inoltre, devono essere dotate di dispositivi atti a consentire senza inconvenienti la massima riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste. Art TARIFFE DEL SERVIZIO E DIRITTO FISSO SPETTANTE AL COMUNE Le tariffe dei servizi di trasporto funebre a pagamento nel territorio comunale sono fissate, ai sensi dell art. 19,comma 3, D.P.R. 285/90, con deliberazione di Giunta Municipale. L Amministrazione comunale ha sempre facoltà, variando le tariffe, di modificare l importo del diritto fisso ad essa spettante. Le imprese non possono in alcun modo derogare dall importo dei corrispettivi sopra stabilito. Nulla è dovuto per il trasporto diretto (transiti) di salme da o per altri Comuni, o destinate al crematorio. Nel caso in cui alle salme provenienti da altri comuni non venga data immediata sepoltura le stesse devono essere depositate nella camera mortuaria del cimitero. Il successivo servizio, sia per il funerale che per la posa della salma sino al luogo della sepoltura deve essere effettuato da una delle imprese autorizzate. Le Imprese sono tenute ad esporre nei locali, in modo ben visibile all utenza, il listino delle tariffe applicate per la diversa tipologia dei trasporti. Art SERVIZIO GRATUITO Ciascuna delle Imprese autorizzate, a rotazione, dovrà svolgere annualmente un servizio gratuito a semplice richiesta del Comune. Il Comune presta servizio gratuito quando: il defunto ed i suoi parenti, limitatamente a quelli indicati dall art. 433 del C.C. (*) non dispongano di mezzi per affrontare le spese per il trasporto, per l acquisto di un cofano mortuario in legno di larice/abete e per la concessione di una sepoltura nel cimitero. Lo stato di indigenza deve risultare da apposita certificazione rilasciata dai servizi socio-assistenziali, sulla base di un istanza sottoscritta da parte del parente più prossimo. Solo in tali casi di asserita indigenza, gratuitamente e senza modalità particolari il Comune effettua il Servizio di trasporto nell ambito comunale, fornisce il cofano mortuario ed esegue il seppellimento della salma in campo comune ovvero ordina la cremazione con deposito delle ceneri nel cinerario comune. L eventuale rinuncia ad una delle forniture precedentemente elencate ovvero il successivo ed eventuale accertamento dell inesistenza dello stato di indigenza dei familiari del defunto, fa decadere il principio di gratuità del servizio, che viene pertanto posto a carico dei familiari stessi. (*) Art. 433 Persone obbligate All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. 6

11 Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è: a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali; a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. L'Unità Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da comune ad altro comune o all estero con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con gli automezzi cui all art. 20, i comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentesi nel territorio comunale. Art PAGAMENTI: MODALITÀ L Impresa riscuoterà direttamente dai dolenti gli importi stabiliti dalla Giunta Comunale, ai sensi dell art. 11 e provvederà al versamento del diritto fisso spettante all Amministrazione comunale. L Ufficiale dello Stato Civile prima del rilascio della relativa autorizzazione al trasporto, inviterà il dichiarante ad esibire copia della ricevuta del versamento di cui sopra. Il Custode del Cimitero controllerà l esatto adempimento prima della relativa inumazione o tumulazione. In caso di mancato versamento, inviterà il titolare dell impresa a regolarizzare il mancato adempimento. Art CONTROLLI L Amministrazione comunale esercita con il proprio personale il controllo sull esecuzione dei servizi e sull adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente regolamento. Art PENALITÀ In caso di mancanza, inosservanza, negligenza o ritardo rispetto alle disposizioni di servizio verrà applicata una penalità di 516,46 in ragione di ogni mancanza accertata. La stessa sarà formalizzata preliminarmente con contestazione scritta, emessa dal Funzionario responsabile dell Ufficio di Stato Civile. Nei confronti di questa, l Impresa potrà formulare le proprie deduzioni entro 7 (sette) giorni dalla notifica. Occorrendo, l Amministrazione può anche rivalersi sulla cauzione, senza ricorrere ad atto od intervento giudiziario, ma con semplice notifica amministrativa dell addebito, con il termine di 10 gg. per il pagamento. La contestazione di una contravvenzione non impedisce la contemporanea adozione da parte del Sindaco di provvedimenti contingibili e urgenti che si rendessero necessari nei casi previsti dal T.U. 267/2000 Art REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE In aggiunta a quanto previsto all art. 6 del presente Regolamento, i casi che possono comportare la revoca dell autorizzazione, rilasciata alle Imprese di onoranze funebri per l esecuzione dei servizi di trasporto funebre nel territorio comunale, sono i seguenti: (a) Esazione di tariffa superiore a quella stabilita dalla Giunta Comunale, ai sensi dell art. 11; 7

12 (b) Non ottemperanza delle modalità prescritte dall art. 7 del presente regolamento; (c) Tenuta degli automezzi in condizioni non idonee; (d) Mancanza di decoro nell esecuzione del servizio da parte del personale; (e) Mancato rispetto delle norme previdenziali e assicurative richiamate o previste nel presente regolamento; (f) Insufficienti garanzie nell espletamento dei servizi; (g) In genere, inosservanza anche parziale delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti l attività delle Imprese di onoranze funebri. Qualora le mancanze si ripetessero con tale frequenza da compromettere, ad insindacabile giudizio dell Amministrazione, il buon andamento del servizio e nel caso in cui l impresa non reintegrasse prontamente la cauzione che fosse diminuita in seguito a prelievi fatti dal Comune in applicazione dei precedenti articoli, è in facoltà del Comune di dichiarare risolto il contratto. A tal fine il Comune da avviso all impresa con lettera e senza azione giudiziale. In conseguenza di tale provvedimento è incamerata la cauzione, salva sempre l azione per i danni che potessero derivare al Comune dall anticipata risoluzione. Nel caso di revoca anticipata il Comune ha pure facoltà di requisire temporaneamente, in tutto o in parte, i mezzi di trasporto e il relativo materiale e di avvalersene per la continuazione del servizio, direttamente o per mezzo di persona o ditta, fino alla scadenza dell autorizzazione. Il corrispettivo dovuto per la requisizione è stabilito da due periti nominati dalle parti stesse con facoltà a questi due periti di nominare un terzo in caso di mancato accordo. Nel caso poi che i due periti non si accordassero sulla scelta del terzo perito la nomina di questi è devoluta al Presidente del Tribunale competente per territorio. Nel caso di revoca dell autorizzazione, per inadempimento o per illeciti commessi dall impresa (correttamente addebitati), lo stesso sarà escluso dal partecipare alla successiva gara inerente al medesimo servizio. Art PASSAPORTO MORTUARIO Il rilascio del passaporto mortuario previsto, rispettivamente, dagli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990, per le salme da estradare dal territorio nazionale, compete al sindaco del comune ove trovasi la salma. Per le salme da introdurre nel territorio nazionale il passaporto è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata. Per il trasporto da comune a comune nell ambito del territorio regionale è obbligatoria l effettuazione dell iniezione conservativa prevista dall art. 32 del D.P.R. 285/90 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l obbligo della doppia cassa previsto dall art. 30 del D.P.R. 285/90 può essere assolto con l utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all interno della cassa di legno, che garantisca l impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto deve essere svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l attività funebre. Art DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al DPR 285/90. 8

13 In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. Se la morte e' dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Art CREMAZIONE E CONSERVAZIONE DELL URNA Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si deve ricorrere all'impianto funzionante più vicino a spese della famiglia. L autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla legge , n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), anche relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, che viene sigillata. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all esterno l indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Le associazioni anzidette sono tenute a depositare presso il servizio cimiteri l elenco dei soci aderenti e i loro aggiornamenti e possono essere collocate nei colombari in concessione alle associazioni esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultano incluse in detti elenchi. Art DISPERSIONE DELLE CENERI E AFFIDAMENTO L autorizzazione alla dispersione e l affidamento delle ceneri viene rilasciata dal soggetto competente individuato dalla legge 130/2001, ove sia volontà espressa del defunto. La dispersione delle ceneri può avvenire unicamente in aree a ciò destinate all interno dei cimiteri o in natura o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale del comune appositamente autorizzato o delle imprese che esercitano l attività funebre di cui all articolo 15 della legge regionale n. 34/

14 Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse può avvenire mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell urna sigillata al familiare o all esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto. L esecutore testamentario o il rappresentante legale possono disporre la tumulazione, l interramento o l affidamento personale. L urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l identificazione dei dati anagrafici del defunto. In caso di affidamento personale dell urna il comune annota in un apposito registro le generalità dell affidatario unico e quelle del defunto medesimo. La consegna dell urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell urna e delle ceneri; tale documento, conservato presso l impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell autorità sanitaria. E consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione di uno specifico avviso nell albo pretorio. Le ceneri già custodite al momento della data di entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3. Art FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè: a) per inumazione: il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.); le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R n ; i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, ai sensi del presente regolamento, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate; b) per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, 2 ART. 75 del D.P.R n. 285 Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. E vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. 10

15 corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR , n ; c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del DPR n se il trasporto è per o dall'estero; d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.: - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R N. 285; e) cremazione: - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per i trasporti interni al Comune di decesso; - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso; - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-dififfusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del 3 ART. 30 del DPR , n. 285 Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno. 4 ART. 27 del DPR n I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con Regio Decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'italia, approvata e resa esecutiva con Regio Decreto 16 giugno 1938, n ART. 28 del DPR n Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata: di un certificato della competente Autorità Sanitaria Locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30; degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare. ART. 29 del DPR n. 285 Per l'estradizione del Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti: nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta; certificato dell'unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30; altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità. 11

16 caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'asl competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR n Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Art FORNITURA GRATUITA DI FERETRI Il Comune presta servizio gratuito quando: il defunto ed i suoi parenti, limitatamente a quelli indicati dall art. 433 del C.C. 5, non dispongano di mezzi per affrontare le spese per il trasporto, per l acquisto di un cofano mortuario in legno di larice/abete e per la concessione di una sepoltura nel cimitero. Lo stato di indigenza deve risultare da apposita certificazione rilasciata dai servizi socio-assistenziali, sulla base di un istanza sottoscritta da parte del parente più prossimo o, in assenza, da parte del Responsabile del Servizio Cimiteriale. Solo in tali casi di asserita indigenza, gratuitamente e senza modalità particolari, il Comune effettua il Servizio di trasporto nell ambito comunale, fornisce il cofano mortuario ed esegue il seppellimento della salma in campo comune ovvero ordina la cremazione con deposito delle ceneri nel cinerario comune. L eventuale rinuncia ad una delle forniture precedentemente elencate ovvero il successivo ed eventuale accertamento dell inesistenza dello stato di indigenza dei familiari del defunto, fa decadere il principio di gratuità del servizio, che viene pertanto posto a carico dei familiari stessi. Nel caso in cui il defunto fosse titolare, al momento del decesso, di loculo o tomba privata, le spese dello zinco, la saldatura più diritti sanitari, sono a carico del Comune. La cassa messa a disposizione del Comune deve avere le caratteristiche di cui all'art.21 del presente regolamento, lettera a) e lettera e) sub 1. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato al Responsabile del Servizio Cimiteriale dal responsabile del Servizio Socio Assistenziale, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. 5 Art. 433 Persone obbligate All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. 12

17 Art PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento. Art ORARIO DEI TRASPORTI I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco o suo delegato. Il Responsabile dell'ufficio Comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1 ; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato. Art RITI RELIGIOSI I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione 6, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. Art TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino , approvata con R.D , 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento 285/90. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art del Regolamento precitato. Le autorizzazioni di cui agli articoli sopra richiamati, a seguito di nota di chiarimento del Ministro della Salute del rientra fra le attribuzioni in cui il Sindaco è subentrato al Prefetto. Pertanto, le salme da e per l estero devono essere accompagnate dal cosiddetto passaporto mortuario rilasciato dall Ufficiale dello Stato Civile. 6 Art. 8 della Costituzione. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. 7 ART. 25 Regolamento 285/90 Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1. 13

18 Art SEPPELLIMENTO Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D N il Comune provvede al servizio di seppellimento per mezzo di apposito personale o ditte all uopo incaricate da parte dei familiari, in questo caso le spese sono a carico della famiglia. Art DISPOSIZIONI GENERALI VIGILANZA E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del DPR n L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio Cimiteriale. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del D.Lgs. N. 267/2000; Le operazioni di inumazione, tumulazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, oppure a terzi autorizzati. Competono al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR n E vietato l esercizio di intermediazione nell attività funebre. L attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali. Il comune vigila sulla correttezza dell esercizio dell attività funebre. Colui che, nello svolgimento dell attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di indicazioni per l attribuzione di uno o più funerali, è sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell attività funebre, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal 8 ART. 337 del T.U. delle leggi sanitarie fa obbligo ad ogni Comune di avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel Regolamento di Polizia mortuaria. 9 ART. 102 del DPR n. 285 Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 101, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 6, occorre il nulla osta del Sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella. ART. 105 del DPR n. 285 A norma dell'art. 341 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze. 10 ART. 52 del DPR n. 285 Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sè l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare: le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento; le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti; le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco; qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri. ART. 53 del DPR n. 285 I registri indicati nell'art. 52 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia. ART. 81 del DPR n. 285 La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri. 14

19 comune stesso, fatta salva la denuncia all autorità competente e l applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell autorizzazione all esercizio dell attività. Art AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, erano nate nel territorio comunale o avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Indipendentemente dalla residenza, dal luogo della morte e di nascita, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia e gli affini in linea retta di primo grado (genitore e figlio) di cui almeno uno residente. Art CUSTODIA Nel cimitero, deve essere assicurato un servizio di custodia. Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione; iscrive giornalmente, inoltre, sopra apposito registro vidimato dal Responsabile del Servizio in doppio esemplare: - le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento; - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti; - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco; - qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri. Art TENUTA DEI REGISTRI I registri di cui all'articolo precedente debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia. Art. 32 PLANIMETRIA Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del cimitero del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano state apportate modifiche ed ampliamenti. Art. 33 PROGETTI I progetti di ampliamento del cimitero esistente e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale. 15

20 All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie. Art RELAZIONE PER PROGETTO La relazione tecnico sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, nonché gli impianti tecnici. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici. Art ZONA DI RISPETTO I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e sue successive modificazioni. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti. E ammesso l uso dell area di rispetto per parcheggi e per verde pubblico. E consentita la conduzione agricola dei fondi. Art. 36 AREA CIMITERIALE E CAMPI DI INUMAZIONE L area cimiteriale del Comune di Bitritto è normata dagli artt. 26 e 42 delle N.T.A. del vigente Piano Regolatore generale Comunale. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno, a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presente l eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni. Art ACQUA POTABILE Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero. 11 ART. 338 del testo unico delle leggi sanitarie Intorno ai cimiteri deve essere osservata una zona di rispetto di almeno 200 metri, nella quale è vietato costruire nuovi edifici ed anche ampliare quelli esistenti e ciò in base all art.338 del T.U. suddetto 16

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISPERSIONE, AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISPERSIONE, AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI PROVINCIA DI SAVONA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISPERSIONE, AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.11.2008) 1 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art.

Dettagli

R E G O L A M E N T O PER LA CREMAZIONE, L AFFIDAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

R E G O L A M E N T O PER LA CREMAZIONE, L AFFIDAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI CITTA DI BORDIGHERA Provincia di Imperia R E G O L A M E N T O PER LA CREMAZIONE, L AFFIDAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Approvato con deliberazione

Dettagli

Parere n. 69/2010 Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n. 285/1990

Parere n. 69/2010 Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n. 285/1990 Parere n. 69/2010 Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n. 285/1990 Il sindaco del Comune di (omissis) segnala che nell ente che rappresenta occorre procedere ad estumulare

Dettagli

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO (PROVINCIA DI SAVONA) REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO (PROVINCIA DI SAVONA) REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO (PROVINCIA DI SAVONA) REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Approvato con D.C.C. n. 4 DEL 19.01.2006 REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO

Dettagli

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Regolamento comunale sulla cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Regolamento comunale sulla cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri. INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Regolamento comunale sulla cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri. APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.43 DEL 28.12.2009 TITOLO 1

Dettagli

Pianificazione Cimiteriale: fra nuove regole e antichi doveri

Pianificazione Cimiteriale: fra nuove regole e antichi doveri Pianificazione Cimiteriale: fra nuove regole e antichi doveri Lo stato dell arte in Regione Toscana Emanuela Balocchini Servizi di Prevenzione in sanità Pubblica e veterinaria Regione Toscana 1 Quali ambiti

Dettagli

DELIBERA DI G.C. N. 105 DEL 13.09.2005 2 LA GIUNTA COMUNALE. Letta la seguente relazione del Responsabile di Polizia Mortuaria:

DELIBERA DI G.C. N. 105 DEL 13.09.2005 2 LA GIUNTA COMUNALE. Letta la seguente relazione del Responsabile di Polizia Mortuaria: DELIBERA DI G.C. N. 105 DEL 13.09.2005 2 In continuazione di seduta. LA GIUNTA COMUNALE Letta la seguente relazione del Responsabile di Polizia Mortuaria: Vista la Legge n. 130 del 30/03/2001 che ha introdotto

Dettagli

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2008, n. 7

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2008, n. 7 LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2008, n. 7 Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale (b.u. 1 luglio 2008, n. 27, suppl. n. 1) Art. 1 Oggetto e finalità 1. Questa legge, nel rispetto

Dettagli

COMUNE DI SANTA CROCE SULL ARNO Provincia di Pisa

COMUNE DI SANTA CROCE SULL ARNO Provincia di Pisa COMUNE DI SANTA CROCE SULL ARNO Provincia di Pisa Regolamento recante disciplina sulla conservazione, l affidamento e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Art. 1 Oggetto

Dettagli

DISCIPLINARE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO E DI DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

DISCIPLINARE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO E DI DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI DISCIPLINARE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO E DI DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Art. 1 - AUTORIZZAZIONE ALL AFFIDAMENTO L autorizzazione all affidamento delle ceneri è rilasciata

Dettagli

COMUNE DI PAESE. Provincia di Treviso REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

COMUNE DI PAESE. Provincia di Treviso REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI COMUNE DI PAESE Provincia di Treviso REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 14 marzo 2011 In vigore dal 19

Dettagli

CITTA di IMPERIA. Viale Matteotti, 157 UFFICIO POLIZIA MORTUARIA

CITTA di IMPERIA. Viale Matteotti, 157 UFFICIO POLIZIA MORTUARIA CITTA di IMPERIA Viale Matteotti, 157 UFFICIO POLIZIA MORTUARIA Regolamento relativo alla dispersione ed alla conservazione personale delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Art. 1 Oggetto

Dettagli

COMUNE DI MANCIANO Provincia di Grosseto

COMUNE DI MANCIANO Provincia di Grosseto APPENDICE AL REGOLAMENTO PER L USO, L ACCESSO E LA VISITABILITÀ DEI CIMITERI COMUNALI ------------------------------- NORME RELATIVE ALL AFFIDAMENTO, ALLA CONSERVAZIONE ED ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

Dettagli

Sommario Preambolo. Preambolo. Il Consiglio regionale

Sommario Preambolo. Preambolo. Il Consiglio regionale Proposta di legge di modifica della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) Sommario Preambolo Art. 1 Sostituzione

Dettagli

PARTE PRIMA ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA ATTI DELLA REGIONE PARTE PRIMA ATTI DELLA REGIONE LEGGI E REGOLAMENTI LEGGE REGIONALE N.20 del 9 ottobre 2006 Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle

Dettagli

COMUNE DI SPILIMBERGO (Provincia di Pordenone)

COMUNE DI SPILIMBERGO (Provincia di Pordenone) COMUNE DI SPILIMBERGO (Provincia di Pordenone) * * * * * REGOLAMENTO IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI * * * * * ART. 1 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERI, DI RESTI

Dettagli

Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 14

Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 14 Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 14 Regolamentazione per la cremazione dei defunti e dei loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione ( B.U. REGIONE BASILICATA

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.

REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 36 del

Dettagli

b) cadavere la salma dopo l esecuzione dell accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

b) cadavere la salma dopo l esecuzione dell accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione; Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 198 del 19-12-2008 21965 LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 34 Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri. La seguente

Dettagli

Comune di Arezzo. Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti

Comune di Arezzo. Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti Comune di Arezzo Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti (deliberazione CC n. del in vigore dal) NORME GENERALI

Dettagli

GUIDA INFORMATIVA PER LE PRATICHE DI POLIZIA MORTUARIA

GUIDA INFORMATIVA PER LE PRATICHE DI POLIZIA MORTUARIA Comune di Budrio Settore Affari Generali Servizio Comunicazione e Certificazione GUIDA INFORMATIVA PER LE PRATICHE DI POLIZIA MORTUARIA Abbiamo predisposto questa guida nell intento di facilitare i contatti

Dettagli

Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 18/2009 (Atti del Consiglio) Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri). ***************

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO ALL AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.

REGOLAMENTO RELATIVO ALL AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. REGOLAMENTO RELATIVO ALL AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/03/2007 Art. 1 Oggetto

Dettagli

REGOLAMENTO TRASPORTI FUNEBRI

REGOLAMENTO TRASPORTI FUNEBRI REGOLAMENTO TRASPORTI FUNEBRI Art. 1 Oggetto del regolamento. Il presente Regolamento disciplina il servizio di trasporti funebri nel territorio comunale espletato nel rispetto delle norme di cui al Capo

Dettagli

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 31-05-2004

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 31-05-2004 REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 31-05-2004 Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 21

Dettagli

COMUNE DI AIRASCA. Provincia di Torino REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE, CONSERVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

COMUNE DI AIRASCA. Provincia di Torino REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE, CONSERVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI COMUNE DI AIRASCA Provincia di Torino REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE, CONSERVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28/11/2008

Dettagli

COMUNE DI STAZZANO PROVINCIA DI ALESSANDRIA REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

COMUNE DI STAZZANO PROVINCIA DI ALESSANDRIA REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI COMUNE DI STAZZANO PROVINCIA DI ALESSANDRIA REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47

Dettagli

DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO PER SALME DA TRASFERIRE ALL ESTERO PREVISTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO PER SALME DA TRASFERIRE ALL ESTERO PREVISTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI Allegato 1 DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO PER SALME DA TRASFERIRE ALL ESTERO PREVISTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI a) Domanda in bollo al Sindaco del Comune in cui si trova la salma da

Dettagli

C O M U N E D I B A R D O N E C C H I A Provincia di Torino CAP. 10052

C O M U N E D I B A R D O N E C C H I A Provincia di Torino CAP. 10052 C O M U N E D I B A R D O N E C C H I A Provincia di Torino CAP. 10052 REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE, CONSERVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI Adottato con deliberazione del

Dettagli

COMUNE DI MARANO SUL PANARO PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI MARANO SUL PANARO PROVINCIA DI MODENA REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, AFFIDAMENTO CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI. APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 49 DEL 30.10.2008 Art: 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento

Dettagli

Il/ i sottoscritto/i... nato/i a.. (.) il e residente a..alla via..

Il/ i sottoscritto/i... nato/i a.. (.) il e residente a..alla via.. DICHIARAZIONE DEL CONIUGE O DEI CONGIUNTI SULLA VOLONTA DEL DE CUIUS AD ESSERE CREMATO RESA AI SENSI DELL ART.3 COMMA1 b) L. 130/2001 E ART. 12 LEGGE DELLA REGIONE PUGLIA 34/2008 E SS.MM.II. Il/ i sottoscritto/i...

Dettagli

Comune di Castelnovo ne Monti

Comune di Castelnovo ne Monti Comune di Castelnovo ne Monti REGOLAMENTO IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI (Delib. C.C. n. 91 del 30/11/2007) ART. 1 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERI, DI RESTI

Dettagli

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. Approvato con deliberazione del

Dettagli

COMUNE DI GALLIATE REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.

COMUNE DI GALLIATE REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. COMUNE DI GALLIATE REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. Approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 27/11/2008

Dettagli

Le operazioni di esumazione

Le operazioni di esumazione Le operazioni di esumazione Nota informativa allegata a: MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ESUMAZIONI Le operazioni di esumazione Nota informativa allegata a: MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ESUMAZIONI 1 PERCHÉ

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE. Oggetto e finalità

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE. Oggetto e finalità REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE Oggetto e finalità Il presente regolamento disciplina la cremazione, l affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SUI GIARDINI CON CINERARI PER ANIMALI D AFFEZIONE, DENOMINATI

REGOLAMENTO COMUNALE SUI GIARDINI CON CINERARI PER ANIMALI D AFFEZIONE, DENOMINATI Comune di Genova REGOLAMENTO COMUNALE SUI GIARDINI CON CINERARI PER ANIMALI D AFFEZIONE, DENOMINATI CIMITERI PER ANIMALI Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 17 marzo 2015 In vigore dal 9 aprile 2015

Dettagli

! " #!! $ % &$! ' ( " ' ) &* ' # # + + #! $ # % &*

!  #!! $ % &$! ' (  ' ) &* ' # # + + #! $ # % &* C.A.P. 09070 - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783.410219 fax: 0783.411176 - P.I.: 00070490958! " #!! $ % &$! ' ( " ' ) &* ' # # + + #! $ # % &* Approvato con deliberazione C.C. n in data INDICE: Art.1 OGGETTO

Dettagli

IL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA NELLA REGIONE PIEMONTE.

IL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA NELLA REGIONE PIEMONTE. IL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA NELLA REGIONE PIEMONTE. Dr Mario Spinelli Direttore S.C. Medicina Legale ASL n. 15 Cuneo NORMATIVA T.U delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934 ( Tit. VI) D.

Dettagli

LEGGE REGIONALE (n. 4)

LEGGE REGIONALE (n. 4) LEGGE REGIONALE (n. 4) approvata dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 30 settembre 2008 ----- ----- - 1 - Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. La presente legge disciplina l affidamento delle

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI CITTA' di CANALE Provincia di CUNEO REGIONE PIEMONTE (Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI Approvato con

Dettagli

COMUNE DI LESSONA. Provincia di Biella

COMUNE DI LESSONA. Provincia di Biella COMUNE DI LESSONA Provincia di Biella REGOLAMENTO PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI ( Legge 130/2001- L.R.20/2007 ) Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 19.3.2008

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.24 del 15.05.2002 - OMISSIS - Il capo IV viene sostituito interamente dal seguente: Capo IV Trasporti funebri

Dettagli

Città di Tortona Provincia di Alessandria

Città di Tortona Provincia di Alessandria Città di Tortona Provincia di Alessandria REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

PROVINCIA DI TORINO DELLA GIUNTA COMUNALE N.62

PROVINCIA DI TORINO DELLA GIUNTA COMUNALE N.62 O r i g i n a l e COMUNE DI TAVAGNASCO PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.62 OGGETTO: LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2007 N 20 " DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE, CONSERVAZIONE

Dettagli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 674 Data : 20/07/2010 SETTORE: SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI Servizio : Stato Civile Leva Servizi Cimiteriali I.D. n. 4826767 del 20/07/2010 OGGETTO : Convenzione per

Dettagli

COMUNE DI CUNEO REGOLAMENTO COMUNALE PER L AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.

COMUNE DI CUNEO REGOLAMENTO COMUNALE PER L AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. COMUNE DI CUNEO REGOLAMENTO COMUNALE PER L AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. CAPO I NORME GENERALI Art. 1 Oggetto e finalità. 1. Il presente

Dettagli

Allegato 2 Schema di regolamento comunale in materia di cremazione Art. 1 (Autorizzazione alla cremazione) 1. La cremazione di cadavere deve essere

Allegato 2 Schema di regolamento comunale in materia di cremazione Art. 1 (Autorizzazione alla cremazione) 1. La cremazione di cadavere deve essere Allegato 2 Schema di regolamento comunale in materia di cremazione Art. 1 (Autorizzazione alla cremazione) 1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune (2) ove è avvenuto il decesso,

Dettagli

REGOLAMENTO SULLA CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

REGOLAMENTO SULLA CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI REGOLAMENTO COMUNALE n. 64 REGOLAMENTO SULLA CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI Allegato B alla deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 30/06/2005 CAPO I CREMAZIONE Art. 1 Disposizione generale

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE DELIBERA

LA GIUNTA REGIONALE DELIBERA LA GIUNTA REGIONALE Richiamata la legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti); Vista la proposta di legge Modifica

Dettagli

PROVINCIA DI TORINO DELLA GIUNTA COMUNALE N.63

PROVINCIA DI TORINO DELLA GIUNTA COMUNALE N.63 C o p i a COMUNE DI TAVAGNASCO PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.63 OGGETTO: LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2007 N 20: " DISPOSIZION I IN MATERIA DI CREMAZIONE, AFFIDAMENTO

Dettagli

COMUNE DI RAGUSA. REGIONE SICILIA (Legge Regionale 17 agosto 2010, n. 18)

COMUNE DI RAGUSA. REGIONE SICILIA (Legge Regionale 17 agosto 2010, n. 18) COMUNE DI RAGUSA REGIONE SICILIA (Legge Regionale 17 agosto 2010, n. 18) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E/O DISPERSIONE DELLE CENERI Approvato con deliberazione di C.C.

Dettagli

Art. 1 Oggetto Art. 2 Autorizzazione alla cremazione Art. 3 Identità delle ceneri Art. 4 Feretri per la cremazione

Art. 1 Oggetto  Art. 2 Autorizzazione alla cremazione Art. 3 Identità delle ceneri Art. 4 Feretri per la cremazione PROVINCIA DI CUNEO INDICE Art. 1 Oggetto Art. 2 Autorizzazione alla cremazione Art. 3 Identità delle ceneri Art. 4 Feretri per la cremazione Art. 5 Insufficienza sepolture. Cremazioni Art. 6 Caratteristiche

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 28/11/2008)

Dettagli

attestata la regolarità amministrativa ai sensi della deliberazione di Giunta regionale sopra citata;

attestata la regolarità amministrativa ai sensi della deliberazione di Giunta regionale sopra citata; Determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna 6 ottobre 2004, n. 13871 DISCIPLINA DELLE MODALITÀ TECNICHE DELLE PROCEDURE PER IL TRASPORTO DELLE SALME, DEI CADAVERI

Dettagli

Trasporto della salma (prima dell accertamento di morte) in altro Comune nell ambito del territorio della Regione Lombardia.

Trasporto della salma (prima dell accertamento di morte) in altro Comune nell ambito del territorio della Regione Lombardia. Trasferimento salme e ceneri fuori dal Comune di Ceresara Trasporto della salma (prima dell accertamento di morte) in altro Comune nell ambito del territorio della Regione Lombardia. E possibile trasportare

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE COMUNE DI BUSCA REGIONE PIEMONTE (Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI S O M M A R I O Art. DESCRIZIONE

Dettagli

Comune di Spilamberto (Provincia di Modena)

Comune di Spilamberto (Provincia di Modena) Comune di Spilamberto (Provincia di Modena) Regolamento comunale relativo a cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti Approvato con Deliberazione

Dettagli

Art. 1. (Oggetto e finalita')

Art. 1. (Oggetto e finalita') Legge regionale n. 11 del 13/10/2008 Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione. Art. 1 (Oggetto e finalita') 1. La presente legge disciplina l'affidamento delle ceneri derivanti

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI. Art. 1 Oggetto e finalità

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI. Art. 1 Oggetto e finalità REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento disciplina la cremazione, l affidamento, la conservazione

Dettagli

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO LR(8) 19_04 Pag: 1 LEGGE REGIONALE EMILIA- ROMAGNA 29 luglio 2004, n. 19 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria. in B.U.R.E. n. 105 del 29-7-2004 sommario Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Dettagli

DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL AFFIDAMENTO E ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI TITOLO I : AFFIDO PERSONALE DELLE CENERI

DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL AFFIDAMENTO E ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI TITOLO I : AFFIDO PERSONALE DELLE CENERI DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL AFFIDAMENTO E ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI TITOLO I : AFFIDO PERSONALE DELLE CENERI 1. Condizioni L autorizzazione all affidamento personale delle

Dettagli

COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA. Provincia della Spezia IL SINDACO

COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA. Provincia della Spezia IL SINDACO COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA Provincia della Spezia ORDINANZA N. 17 Data 17-02-2014 IL SINDACO VISTI gli artt. 82 e 85 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in

Dettagli

C O M U N E DI CREMENAGA PROVINCIA DI VARESE

C O M U N E DI CREMENAGA PROVINCIA DI VARESE 1 Disciplina generale per la concessione di aree e loculi cimiteriali C O M U N E DI CREMENAGA PROVINCIA DI VARESE DISCIPLINA GENERALE PER LA CONCESSIONE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE COMUNE DI LIMONE PIEMONTE Provincia di Cuneo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 08.04.2008

Dettagli

Regolamento comunale in materia di cremazione

Regolamento comunale in materia di cremazione COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO PROVINCIA DI MODENA Codice Fiscale e Partita IVA 00242970366 Tel.(059) 75.99.11 - Fax (059) 73.01.60 E-mail: info@comune.savignano-sul-panaro.mo.it Regolamento comunale in

Dettagli

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE Provincia di Forlì - Cesena REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA CREMAZIONE, DISPERSIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI Adottato con atto deliberativo di Consiglio

Dettagli

Comune di LOMBRIASCO

Comune di LOMBRIASCO Comune di LOMBRIASCO Provincia di TORINO REGIONE PIEMONTE (Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI Approvato

Dettagli

Regolamento relativo all affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

Regolamento relativo all affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Regolamento relativo all affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Art. 1 - Oggetto e finalità Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento,

Dettagli

COMUNE DI COSIO D ARROSCIA PROVINCIA DI IMPERIA

COMUNE DI COSIO D ARROSCIA PROVINCIA DI IMPERIA COMUNE DI COSIO D ARROSCIA PROVINCIA DI IMPERIA Regolamento relativo alla dispersione ed alla conservazione personale delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Art. 1 Oggetto e finalità Il presente

Dettagli

C O M U N E D I F O R M I A (PROVINCIA DI LATINA)

C O M U N E D I F O R M I A (PROVINCIA DI LATINA) C O M U N E D I F O R M I A (PROVINCIA DI LATINA) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 13.02.2012 e successiva

Dettagli

Regolamento comunale relativo a: cremazione, affidamento,conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti

Regolamento comunale relativo a: cremazione, affidamento,conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti COMUNE DI CAMPOSANTO PROVINCIA DI MODENA via F. Baracca 11 41031 Camposanto (MO) tel.: 0535 80905 fax: 0535 80917 (Cod. Fisc.: 82000370369 P. IVA: 00697150365) e mail: attività.produttive@comune.camposanto.mo.it

Dettagli

Regolamento. dei. contratti. cimiteriali

Regolamento. dei. contratti. cimiteriali COMUNE DI POIRINO Provincia di Torino Regolamento dei contratti cimiteriali Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 in data 27.11.2002. 1 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Tumulazioni

Dettagli

DISCIPLINARE. Comune di Follonica

DISCIPLINARE. Comune di Follonica Comune di Follonica interno per l applicazione della Legge Regionale Toscana del 31 maggio 2004, n. 29 Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti Delibera

Dettagli

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE IL TECNICO ESTENSORE IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE IN ALLEGATO ALLA DELIBERA N DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Comune di GENIVOLTA Provincia di Cremona Allegato n. : B Titolo : 1 NORME TECNICHE DI

Dettagli

REGOLAMENTO per l affidamento familiare delle ceneri delle salme e dei resti mortali. Indice

REGOLAMENTO per l affidamento familiare delle ceneri delle salme e dei resti mortali. Indice REGOLAMENTO per l affidamento familiare delle ceneri delle salme e dei resti mortali Art. 1 Ambito di applicazione Indice Art. 2 La cremazione di salme e resti mortali e ossei Art. 3 La cremazione disposta

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE Comune di GRINZANE CAVOUR Provincia di CUNEO REGIONE PIEMONTE (Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI S O

Dettagli

proposta di legge n. 256

proposta di legge n. 256 REGIONE MARCHE 1 CONSIGLIO REGIONALE proposta di legge n. 256 a iniziativa dei Consiglieri Procaccini, Martoni presentata in data 16 settembre 2004 NORME IN MATERIA DI ATTIVITA E SERVIZI NECROSCOPICI FUNEBRI

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI COMUNE DI OSASCO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI I N D I C E Art. DESCRIZIONE Art. DESCRIZIONE 1 CAPO I - NORME GENERALI

Dettagli

Comune di Lecco. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 1128 Data: 31-12-2014. N. 1128-2014 Reg. SETTORE : AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Comune di Lecco. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 1128 Data: 31-12-2014. N. 1128-2014 Reg. SETTORE : AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE Comune di Lecco Piazza Diaz, 1-23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111 - Fax 286874 - C.F. 00623530136 N. 1128-2014 Reg. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 1128 Data: 31-12-2014 SETTORE : AFFARI GENERALI

Dettagli

Allegato 3 Modulistica di riferimento

Allegato 3 Modulistica di riferimento Allegato 3 Modulistica di riferimento All. 3 Sub 1 DICHIARAZIONE SULLA DESTINAZIONE DELLE CENERI D I C H I A R A Z I O N E Il/la sottoscritto/a, nato/a a il, residente a, codice individuale (codice fiscale)

Dettagli

COMUNE DI MANSUE PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI MANSUE PROVINCIA DI TREVISO Allegato A) alla delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 24/04/2013. COMUNE DI MANSUE PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE E DI DESTINAZIONE DELLE CENERI. ART. 1 Oggetto

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ACCESSO ALLA CAMERA MORTUARIA

REGOLAMENTO PER L ACCESSO ALLA CAMERA MORTUARIA REGOLAMENTO PER L ACCESSO ALLA CAMERA MORTUARIA ART. 1 L Asp Centro Servizi alla Persona di Ferrara gestisce, in nome e per conto del Comune di Ferrara, la Camera Mortuaria ubicata a Ferrara in Via Fossato

Dettagli

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO COMUNE DI FARRA DI SOLIGO PROVINCIA DI TREVISO COPIA Deliberazione n. 109 del 13-09-2012 immediatamente eseguibile Comunicata ai capigruppo consiliari il 25-09-2012 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Dettagli

COMUNE DI MOMPANTERO REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

COMUNE DI MOMPANTERO REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI COMUNE DI MOMPANTERO REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Approvato con deliberazione del C.C. n. 1 del 05.03.2009

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI (Legge Regionale 31 ottobre 2007, n.20) Art. DESCRIZIONE Art.

Dettagli

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE N 113 IN DATA 28/02/2005 PROTOCOLLO N 0009340 COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI IL 3/03/2005 DELIB. IMM. ESEGUIBILE ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO:

Dettagli

38 CON DELIBERAZINE CONSILIARE N. 37/08.07.2009 SONO STATE APPROVATE LE SEGUENTI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 100 IN DATA

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 1159 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori ALFONZI, EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, RUSSO SPENA e TURIGLIATTO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2006 Nuove

Dettagli

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE ( Provincia regionale di Enna )

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE ( Provincia regionale di Enna ) DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N, DEL - 05 - OGGETTO: Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE LEANZA SEBASTIANO SINDACO PROFETA GIUSEPPE ASSESSORE

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI COMUNE DI ISOLA D ASTI Provincia di Asti REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI Approvato con delibera di C.C. n. 35 del 27.11.2008. REGOLAMENTO COMUNALE

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento. REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento Il Centro socio-culturale di Azzanello di Pasiano di Pordenone (di seguito nominato

Dettagli

DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA

DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CONSIGLIO REGIONALE VII LEGISLATURA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA N. 143/2004 DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE NELLA SEDUTA POMERIDIANA

Dettagli

Comune di Teglio. Provincia di Sondrio

Comune di Teglio. Provincia di Sondrio Allegato A Comune di Teglio Provincia di Sondrio Disciplinare per l affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri - procedure individuazione luoghi destinati alla dispersione delle ceneri derivanti

Dettagli

Autorizzazione alla cremazione e trasporto di cadavere e all'affidamento e conservazione delle ceneri

Autorizzazione alla cremazione e trasporto di cadavere e all'affidamento e conservazione delle ceneri Autorizzazione alla cremazione Autorizzazione alla cremazione e trasporto di cadavere e all'affidamento e conservazione delle ceneri Di cosa si tratta? L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale

Dettagli

COMUNE DI ALTISSIMO Provincia di Vicenza

COMUNE DI ALTISSIMO Provincia di Vicenza COPIA COMUNE DI ALTISSIMO Provincia di Vicenza N. 50 del Reg. Delib. N. 6642 di Prot. Verbale letto approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE f.to Valeria Antecini VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Dettagli

C O M U N E D I C I S E R A N O PROVINCIA DI BERGAMO

C O M U N E D I C I S E R A N O PROVINCIA DI BERGAMO C O M U N E D I C I S E R A N O PROVINCIA DI BERGAMO G.C. Numero 32 Del 08-03-05 Codice : 10076 ORIGINALE Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE UR= NA CINERARIA - MODALITA' E PROCEDURE

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

REGOLAMENTO COMUNALE CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI REGOLAMENTO COMUNALE CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. Il presente titolo disciplina la cremazione,

Dettagli

Comune di CERESETO. Provincia di ALESSANDRIA. REGIONE PIEMONTE (Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20) REGOLAMENTO COMUNALE

Comune di CERESETO. Provincia di ALESSANDRIA. REGIONE PIEMONTE (Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20) REGOLAMENTO COMUNALE Comune di CERESETO Provincia di ALESSANDRIA REGIONE PIEMONTE (Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI S O M

Dettagli