CONVENZIONE FRA ISTITUZIONE ISTRUZIONE E INFANZIA E AZIENDA CONVENZIONATA (DI SEGUITO DENOMINATA AZIENDA CONVENZIONATA )

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1 All. 3 CONVENZIONE FRA ISTITUZIONE ISTRUZIONE E INFANZIA E AZIENDA CONVENZIONATA (DI SEGUITO DENOMINATA AZIENDA CONVENZIONATA ) Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione di un nido d infanzia aziendale/interaziendale per bambini in età 3/36 mesi sito in via Chiavica Romea n. 56 a Ravenna (di cui alle allegate planimetrie) costituito da 3 sezioni per complessivi n. 44 posti dei quali 20 riservati all Istituzione Istruzione e Infanzia a fronte di un corrispettivo per ciascun posto di euro 495,00 mensili (al netto dell IVA) per massimo 10 mesi per ciascuna annualità scolastica di durata della convenzione. Annualmente, a decorrere dal 1 settembre 2011, l Istituzione riconosce, su richiesta dell Azienda convenzionata, la revisione del corrispettivo ai sensi dell art. 115 del D.lgs 163/2006, sulla base delle rilevazioni Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati riferite alla media delle variazioni percentuali mensili dell anno scolastico precedente (periodo settembre-giugno). 2. L immobile, in possesso di tutti i requisiti strutturali per l autorizzazione al funzionamento, verrà affidato in concessione gratuita, con vincolo di destinazione a nido d infanzia, all azienda convenzionata che si deve attivare per ottenere l autorizzazione al funzionamento per 44 posti bimbo. 3. L Azienda convenzionata si avvale di un gestore qualificato per la conduzione del nido.i rapporti intercorrenti tra l azienda convenzionata e il gestore da questa individuato dovranno essere regolati da un apposito contratto scritto che dovrà in ogni caso vincolare il gestore al rispetto delle prescrizioni e degli standard di gestione stabiliti dalla presente convenzione. 4. L Azienda convenzionata assume espressamente gli oneri e le responsabilità connesse al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) da parte del gestore e degli altri soggetti eventualmente chiamati a operare all interno della struttura. Art. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE 1. La durata della presente convenzione avrà inizio dal giorno della consegna dell immobile fino al 31 agosto 2015 con possibilità di proroga ai sensi di legge su richiesta dell Azienda e a discrezione dell Amministrazione Comunale. Art. 3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1. Il servizio volto ai bimbi in età 3-36 mesi è organizzato in gruppi omogenei o misti in relazione al progetto educativo/pedagogico e può essere svolto con diverse modalità orarie in relazione alle esigenze delle lavoratrici/lavoratori. 2. In particolare si possono prevedere orari flessibili nel corso della durata della convenzione con la possibilità di introdurre articolazioni a turno (ciò permette un numero maggiore di bambini in quanto sullo stesso posto possono ruotare più bimbi). 3. L Azienda convenzionata assicura che il gestore accoglierà i bambini assegnati dall Istituzione Istruzione e Infanzia per i 20 posti riservati, inoltre accoglierà i figli dei

2 dipendenti dell azienda/e 4. E fatta salva la possibilità per il gestore di accogliere autonomamente ulteriori bambini fino alla capienza massima senza onere alcuno per l Istituzione e per gli altri soggetti solo dopo aver soddisfatto le esigenze dell Istituzione e della/e azienda/e che possono variare nei diversi anni scolastici. Art. 4 - RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE 1. L Istituzione incassa le rette mensili dei 20 posti-bimbo riservati all Istituzione stessa. Le restanti rette sono incassate direttamente dal gestore. 2. Per i posti riservati alle aziende le famiglie pagheranno una retta mensile in relazione alle scelte aziendali. L azienda provvederà all integrazione della differenza. 3. Le rette per i posti a libero mercato saranno stabilite dal gestore. Art. 5 COSTI A CARICO DELL AZIENDA CONVENZIONATA 1. E a carico dell Azienda convenzionata l arredamento della cucina. 2. Sono a carico dell Azienda convenzionata tutte le spese di conduzione dell immobile oggetto della concessione gratuita e le spese di gestione derivanti dalla presente convenzione e indispensabili per il corretto funzionamento del servizio comprese le utenze e le relative spese per l attivazione dei contratti di fornitura e di servizio. 3. Per l intera durata della convenzione resta a carico dell azienda convenzionata la manutenzione ordinaria dell immobile secondo i criteri della regola dell arte e della diligenza del buon padre di famiglia per mantenere l efficienza e la funzionalità dell intera struttura. Le opere di manutenzione, qualora necessarie, dovranno essere eseguite adottando tutte le misure indispensabili a minimizzare il disagio dell utenza. 4. Non potrà essere apportata alcuna modifica, innovazione o trasformazione dell immobile senza il preventivo consenso scritto dell Istituzione. Art. 6 - CALENDARIO DI FUNZIONAMENTO 1. L Azienda convenzionata dovrà assicurare che il Gestore garantisca lo svolgimento del servizio dall 1 settembre al 31 luglio di ogni anno scolastico con un apertura di almeno 10 ore giornaliere ( ) per 5 giorni alla settimana, per almeno 10 mesi all anno. 2. L Azienda convenzionata, nella regolazione dei propri rapporti con il gestore potrà prevedere servizi aggiuntivi a pagamento a fronte di necessità espresse dalle aziende o dalle famiglie quali: a. Ingresso anticipato; b. prolungamento di orario oltre le 17.30; c. apertura del servizio anche nei giorni non festivi durante le vacanze natalizie e pasquali; d. apertura del servizio nel mese di luglio e agosto; e. apertura del servizio il sabato; f. servizio di baby-sitting a domicilio, o presso il Nido (negli orari di chiusura del servizio); g. accoglimento dei bambini che hanno già frequentato il Nido interaziendale nel periodo di settembre antecedente all inserimento nella scuola dell infanzia; h. altri eventuali quali ad esempio la individuazione di diversi turni di frequenza.

3 Art. 7 PERSONALE 1. L Azienda convenzionata dovrà assicurare che il Gestore garantisca: a. un rapporto operatori/bambini coerente con la vigente normativa in materia; b. l utilizzo di operatori in possesso dei requisiti di studio richiesti dalle norme vigenti; c. l applicazione, a favore del personale, di tutte le norme che regolano il rapporto di lavoro, con particolare riferimento alle norme previdenziali ed assicurative, e a tute le norme contenute nei CC.CC.NN.LL. e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore nel tempo; d. la maggiore stabilità possibile del personale, salvo casi di forza maggiore; e. la previsione di un monte/ore di almeno 40 ore annue per il personale, per impegni di aggiornamento, programmazione e verifica del lavoro, partecipazione ad attività di rapporto con le famiglie; f. la possibilità, per gli operatori, di partecipare ai programmi di formazione permanente organizzati annualmente dall Istituzione Istruzione e Infanzia; g. la presenza del coordinatore pedagogico che operi in raccordo con gli altri servizi territoriali per l infanzia, avvalendosi anche, eventualmente, in modo integrato e previe apposite intese, della collaborazione professionale del coordinamento pedagogico dell Istituzione. Art. 8 ADEMPIMENTI OBBLIGATORI 1. L Azienda convenzionata deve richiedere tempestivamente l autorizzazione al funzionamento e mantenere il possesso di tutti i requisiti per l autorizzazione al funzionamento e per l accreditamento indicati nella L.R. 1/2000 e. s.m.i. e nelle relative Direttive regionali. 2. L Azienda convenzionata garantisce che il Gestore provveda al servizio di refezione scolastica, equivalente per qualità e quantità a quello in essere nei corrispondenti servizi comunali, attenendosi alla piena osservanza delle norme igienico sanitarie previste in materia, con particolare riferimento al recepimento delle direttive previste dal D. Lgs. 28/05/1997 n. 155 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di autocontrollo. I pasti dovranno essere preparati rispettando le tabelle dietetiche e merceologiche redatte dai competenti uffici dell Istituzione Istruzione e Infanzia e approvate dall A.U.S.L. 3. L Azienda convenzionata assicura che il Gestore provveda, entro i primi 60 giorni dall'avvio dell'anno scolastico, ad inviare all Istituzione Istruzione e Infanzia: - copia delle polizze assicurative di cui all art. 14; - contratto in essere fra Azienda convenzionata e Gestore; - nominativo del coordinatore pedagogico ed elenco del personale insegnante ed ausiliario con le specifiche mansioni a cui è adibito, anche in relazione alle disposizioni previste dal D.Lgs 81/2008; - il Progetto Pedagogico delle attività educativo-didattiche con l'indicazione degli obiettivi operativi, dei principi di azione, degli operatori e delle modalità organizzative dei tempi, degli spazi e delle attività; - l'eventuale Progetto di inserimento e di integrazione dei bambini con deficit iscritti. 4. L Azienda convenzionata assicura che il Gestore invii entro il 31 agosto di ogni anno una relazione sul funzionamento del servizio nei suoi aspetti educativi-didattici e organizzativi. 5. L Azienda convenzionata assicura che il Gestore istituisca il Comitato di Partecipazione, composto dagli educatori in servizio nel nido e da un genitore per sezione; i genitori designano i loro rappresentanti nel corso di una apposita assemblea. 6. L Azienda convenzionata assicura che il Gestore metta a disposizione i bilanci annuali e ogni altra utile informazione relativa alla gestione ed all organizzazione del nido.

4 ART. 9 - SCIOPERI 1. Poiché le funzioni previste dalla presente convenzione investono, ai sensi della vigente legislazione, l ambito dei servizi pubblici essenziali, l Azienda convenzionata assicura che il Gestore garantisca la continuità del servizio sulla base delle norme che regolamentano la materia. 2. L Azienda convenzionata assicura che il Gestore, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, si impegni a darne comunicazione scritta alle famiglie degli utenti, nonché all Istituzione, nei termini previsti dall art. 2 della Legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni, garantendo, comunque, le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dalla deliberazione della Commissione di Garanzia per l attuazione della legge quadro sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, disposizioni contenute nell accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell ambito del comparto Regioni Autonomie Locali del 19 settembre 2002 in attuazione della Legge 146/90, come modificata ed integrata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché dal Contratto decentrato afferente i servizi pubblici essenziali e le relative prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del Comune di Ravenna del 17/01/ L Azienda convenzionata assicura che il Gestore garantirà il rispetto delle normative che nel corso dell appalto verranno emanate in materia, o loro modifiche ed integrazioni, compreso la revisione del Contratto decentrato afferente i servizi pubblici essenziali del Comune di Ravenna. Art. 10 QUALIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE 1. L Azienda convenzionata assicura che il Gestore si impegni a promuovere la qualificazione e la continuità verticale e orizzontale con altri servizi (Nidi d Infanzia, Scuole dell infanzia, Servizi territoriali e Istituzioni pubbliche e private che operano nel settore), sia in forma autonoma sia attraverso la partecipazione a progetti di qualificazione promossi e gestiti in collaborazione con altri Enti, anche al fine di una piena integrazione nel contesto educativo e formativo del territorio ravennate. Art. 11 PROGETTO PEDAGOGICO 1. L Azienda convenzionata assicura che il gestore si impegnerà ad offrire ai bambini un luogo educativo di formazione, di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità individuali, sul piano cognitivo, affettivo e sociale, nella prospettiva del loro armonico sviluppo psicofisico, svolgendo un servizio di supporto alle famiglie per rispondere ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei loro compiti educativi e facilitare l accesso delle donne al lavoro, in un quadro di pari opportunità per entrambi i genitori. A tal fine il Gestore dovrà redigere uno specifico progetto pedagogico per rendere visibile ed esplicito il percorso intenzionale centrato sui valori e le motivazioni delle scelte e volto a creare il contesto (insieme di spazi, tempi, materiali e relazioni) ed il clima educativo, per lo sviluppo delle autonomie e delle potenzialità evolutive di ciascun bambino, nell ambito della comunità sociale in cui vive e per il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie.

5 ART. 12 SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA QUALITÁ 1. L Istituzione Istruzione e Infanzia e l Azienda convenzionata, si riservano il diritto, in ogni momento, di accedere ai locali destinati al Nido d Infanzia, al fine di operare le opportune verifiche sulla qualità del servizio e sul rispetto dei punti concordati e si riservano, inoltre, la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti del Servizio per verificare la sua rispondenza ai criteri di pubblico interesse. 2. L Istituzione Istruzione e Infanzia sarà informata degli incontro collettivi con le famiglie che usufruiscono del nido d infanzia. 3. L Istituzione, l Azienda convenzionata e il Gestore si incontreranno indicativamente 2 (due) volte l anno, per concordare quanto segue: - Progetto pedagogico; - programmazione; - verifica del servizio; - numero dei posti occorrenti a ciascuno per l anno in avvio; - condizioni economiche a carico di ciascun soggetto; - quant altro occorrente od opportuno per la migliore funzionalità del servizio. ART. 13 MODIFICHE 1. E facoltà delle parti modificare consensualmente, la convenzione per esigenze dei soggetti ovvero su proposta dell Azienda capofila o dell Istituzione stipulando, di norma, apposito atto aggiuntivo. 2. Al termine di ogni anno scolastico l Azienda convenzionata e l Istituzione si riuniranno per verificare le condizioni di gestione per l anno scolastico successivo. ART. 14 RESPONSABILITÁ AZIENDA CONVENZIONATA 1. Ogni responsabilità giuridica derivante dalla gestione e conduzione del Nido d Infanzia è a carico esclusivo dell Azienda convenzionata fatte salve le possibilità di rivalsa sul gestore. 2. L Azienda convenzionata assicura che il Gestore garantisca il rispetto di tutta la normativa vigente a tutela della sicurezza degli utenti e del personale e assicuri obbligatoriamente il personale (polizze RCO e RCT) ed i bambini (polizza infortuni) nonché l immobile ed il materiale ivi contenuto. 3. L Azienda convenzionata si impegna ad attivare tutte le misure e gli accorgimenti necessari ad impedire o prevenire fatti che causino danni agli utenti del servizio o a terzi ed è responsabile, in via esclusiva, per ogni e qualsiasi danno che dovesse derivare a qualsiasi terzo, compresi i familiari dei bimbi ospiti del Nido, i dipendenti e/o collaboratori dell Azienda medesima e dell Istituzione, a seguito di atti o fatti anche omissivi commessi direttamente e/o nell utilizzo e/o custodia dell immobile. 4. L Azienda convenzionata si obbliga a manlevare e tenere indenne l Istituzione da ogni e qualsiasi pretesa e/o richiesta di qualsiasi terzo, ivi inclusi i dipendenti e collaboratori dell Azienda/e. 5. Resta, pertanto, convenuto che la stessa è tenuta a tutelarsi, mediante la stipula di idonea polizza assicurativa, contro eventuali rischi di responsabilità civile verso terzi, o cose di terzi, derivanti sia dall uso dell immobile concesso sia dalle attività svolte nella struttura. L Azienda convenzionata sarà, quindi, tenuta a fornire prova di avere stipulato adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di rovina dei beni in comodato d uso gratuito comprendenti i rischi da incendio, danneggiamento, ecc

6 ART. 15 GARANZIE 1. Le predette garanzie assicurative saranno fornite da primarie compagnie assicuratrici; nelle polizze di cui al presente articolo deve essere inserita la specifica clausola che impegna l Istituto garante a soddisfare l obbligazione a semplice richiesta con operatività entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa. ART. 16 RISOLUZIONE 1. Nel caso in cui il gestore si renda responsabile di grave inosservanza alle condizioni di gestione stabilite dalla presente convenzione, l Azienda convenzionata dovrà risolvere il proprio rapporto con il gestore, garantendo un immediata sostituzione dello stesso nel rispetto della continuità del servizio. 2. In caso contrario si prevede la possibilità di immediata risoluzione della presente convenzione, fermo restando il pagamento di ulteriori danni subiti dall Istituzione stessa. Art. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l Azienda convenzionata assume la qualifica di responsabile del trattamento, di cui all art. 29 del medesimo decreto, e si impegna al rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. 2. Ai sensi dell art. 13 del medesimo decreto legislativo n. 196/2003, le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati contenuti nella presente convenzione e negli altri atti e documenti comunque formati o detenuti ai fini del servizio, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l assolvimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia. Art. 18 CONTROVERSIE 1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell interpretazione, applicazione o nell esecuzione del presente contratto il foro territorialmente competente è esclusivamente quello di Ravenna. Art. 19 SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE 1. Le spese inerenti e conseguenti, derivanti dal presente contratto sono a carico dell Azienda convenzionata. Letto, confermato, sottoscritto: P/L Istituzione Istruzione e Infanzia P/ L Azienda Convenzionata

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