COMUNE DI LEGNANO. Sportello Unico per le Imprese REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ ESTETISTA

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1 COMUNE DI LEGNANO Sportello Unico per le Imprese REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI ESTETISTA Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 104/2012 del 18/12/2012 1

2 INDICE INDICE... 2 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI... 3 Art. 1 - Oggetto del Regolamento... 3 Art. 2 - Definizione dell attività di estetista... 3 Art. 3 - Esercizio dell attività... 3 Art. 4 - Attività svolte nel domicilio dell esercente... 4 Art. 5 - Abilitazione professionale... 4 CAPO II - NORME PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA... 5 Art. 6 - Segnalazione certificata di inizio attività (scia)... 5 Art. 7 - Criteri per il ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività... 5 Art. 8 - Contenuti della segnalazione certificata di inizio attività... 5 Art. 9 - Efficacia della segnalazione certificata di inizio attività... 6 Art Inizio attività... 7 Art Modifiche... 7 Art Subentro nella titolarità dell Impresa... 7 Art Trasferimento della sede... 7 Art Sospensione dell attività... 7 Art Cessazione dell attività... 7 CAPO III - NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA DEI LOCALI... 7 Art Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell attività... 7 CAPO IV - ORARI E TARIFFE... 8 Art Orari... 8 Art Tariffe... 9 CAPO V - CONTROLLI E SANZIONI... 9 Art Controlli... 9 Art Sanzioni... 9 Art Abusivismo... 9 Art Sospensione, divieto di prosecuzione dell attività, revoca e decadenza dell autorizzazione Art Provvedimenti d urgenza CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI Art Abrogazione norme precedenti Art Entrata in vigore del presente regolamento APPENDICE NORMATIVA

3 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del Regolamento 1) Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l attività professionale di estetista. Tale attività rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell art. 41 della Costituzione. 2) Non sono soggette al presente regolamento: a) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27/7/1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni; b) le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico; c) le attività di tatuaggio e piercing, in merito alle quali si rimanda alle linee guida diffuse dal Ministero della Sanità in data 5/2/1998, alla d.g.r. 13/3/2003 n Linee guida per l aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste, contenente anche indicazioni specifiche per l attività di tatuaggio e piercing e al decreto del Direttore generale della sanità Regione Lombardia n del 27/4/2004. Art. 2 - Definizione dell attività di estetista 1) L attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l aspetto estetico, modificandolo attraverso la eliminazione o l attenuazione degli inestetismi presenti. 2) Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all art. 2 della l.r. 2/2005 (norme in materia di discipline bio-naturali) è da intendersi attività di estetista sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l utilizzo di specifici apparecchi. Tale attività e l uso dei prodotti e delle apparecchiature - definiti in base alle direttive U.E. - sono regolamentati dalla l.r. 3/2012 e dalla legge 1/90. L uso di lampade, lettini o altri strumenti abbronzanti è subordinato alla presenza e l assistenza continua da parte di personale qualificato estetista, ai sensi della circolare n. 14/SAN del 19/2/2002 della direzione generale sanità Regione Lombardia e dall aggiornamento all allegato alla l. 1/90 così come sostituito con il D.M. 12/5/2011, n ) Anche l onicotecnica, (attività consistente nella preparazione di una resina che viene lavorata e modellata e poi applicata sulle unghie del cliente con successiva, eventuale, rimodellatura e colorazione) rientra nella sfera di applicazione della legge n. 1/90, poiché ha la finalità di migliorare l aspetto estetico delle mani, anche nel caso in cui questa venga prestata in via specifica. La semplice decorazione di unghie artificiali e la conseguente applicazione non sono soggette a qualifica professionale di estetista. Art. 3 - Esercizio dell attività 1) L attività di estetista può essere esercitata da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla l.r. n. 48 del 15/9/1989 e dalla legge n. 1 del 4/1/ ) Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, deve sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento, fermo restando che non può sussistere alcuna commistione fra l attività di estetista e l attività sanitaria che devono essere esercitate in ambienti fisicamente separati, in uso esclusivo e con accesso indipendente. 3) Le imprese titolate all esercizio dell attività di estetista in sede fissa, possono esercitare l attività anche presso la sede designata dal cliente, in caso di sua malattia, altro impedimento fisico o 3

4 nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali. 4) Non è consentito lo svolgimento dell attività di estetista in forma ambulante. 5) Alle imprese esercenti l attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 114/1998, e successive modificazioni. 6) Le imprese esercenti l attività di estetista possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell impresa, purchè in possesso dell abilitazione professionale. 7) L attività professionale di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore, nel rispetto della normativa edilizia ed igienico-sanitaria. Art. 4 - Attività svolte nel domicilio dell esercente Verificata l idoneità urbanistica ed edilizia dei locali, l attività può essere svolta nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza - presso il domicilio dell esercente a condizione che gli spazi di lavorazione, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un idonea area d attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti, garantendo l accessibilità alle persone con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi della legge 13/89 e d.m. 236/89. Art. 5 - Abilitazione professionale 1) La competenza alla verifica del possesso dei requisiti professionali spetta al Comune (Sportello Unico per le Imprese) così come disposto dal comma 2, art. 15, d.lgs. 147/2012 che ha esplicitamente abrogato l art. 2 della legge 161/1963 la quale affidava alle Camere di Commercio il suddetto riconoscimento. 2) L esercizio dell attività di estetista, in qualunque forma esercitata, anche a titolo gratuito, dovunque svolta e da chiunque svolta (sia titolare che dipendenti), è subordinato al possesso dell abilitazione professionale. Costituisce titolo per l esercizio dell attività il possesso di uno dei seguenti requisiti: a. Attestato di qualificazione di estetista conseguito al termine di corsi regionali conclusi prima dell entrata in vigore della legge 1/1990; b. Diploma/attestato professionale abilitante conseguito dopo l entrata in vigore della legge 1/1990: - attestato conseguito al termine del corso regionale di formazione teorica successivo al periodo lavorativo (Il corso di formazione teorica per estetista può essere frequentato dopo un periodo di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria seguito da un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente a tempo pieno presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista oppure dopo un periodo, non inferiore ai tre anni, di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un impresa di estetista); - attestato conseguito al termine del corso annuale di specializzazione (Al corso di specializzazione si accede dopo lo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di due anni. Il corso biennale non costituisce titolo per avviare autonomamente l attività di estetista); - attestato di competenza con valore di specializzazione abilitante all esercizio dell attività professionale rilasciato al termine del percorso formativo in Diritto Dovere di Istruzione Formazione DDIF (La frequenza del corso sperimentale di istruzione e formazione professionale di durata triennale in assolvimento dell'obbligo di istruzione è riservato ai giovani di età compresa tra i 14 e 18 anni, in possesso della licenza media. Al superamento degli esami finali si consegue la qualifica di operatore del benessere: acconciatore/trattamenti estetici che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di acconciatore e o estetista. Per ottenere l abilitazione è necessaria la frequenza di un corso di specializzazione annuale. Il percorso in DDIF si articola in un triennio + 4 anno o anno di specializzazione per i minorenni e in un biennio + 4 anno o anno di specializzazione per i maggiorenni, percorso in extra-obbligo formativo per chi ha già compiuto il 18 anno al momento dell iscrizione); 4

5 c. Periodo di inserimento o in qualità di dipendente o collaboratore, oppure quale titolare/socio partecipante/collaboratore familiare, opportunamente documentato della durata di un anno presso un impresa di estetista, successivo allo svolgimento di un corso regionale di qualificazione biennale. 3) Non costituiscono titolo all esercizio dell attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o, se conseguiti all estero, riconosciuti dagli organi pubblici competenti. 4) Per ogni sede dell impresa dove viene esercitata l attività di estetista deve essere designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell impresa almeno un responsabile tecnico in possesso dell abilitazione professionale di cui al presente articolo. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell attività di estetica ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività. In caso di assenza del responsabile tecnico, il titolare dell esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale. Il Comune, in caso di accertata violazione degli obblighi di cui al presente articolo, diffida l interessato ad adeguarsi entro un termine perentorio, imponendo, la sospensione fino all avvenuto adeguamento dell attività. CAPO II - NORME PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA Art. 6 - Segnalazione certificata di inizio attività (scia) 1) Chiunque intenda esercitare nell ambito del territorio comunale l attività di estetista deve presentare allo Sportello Unico per le Imprese - ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n apposita segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell art. 19 della legge 7/8/1990 n. 241, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento. 2) La segnalazione è valida per l intestatario e per i locali in essa indicati. Art. 7 - Criteri per il ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività 1) La segnalazione certificata di inizio attività è ricevibile previo accertamento del possesso da parte dell impresa richiedente dei seguenti requisiti: a. possesso dell abilitazione professionale di cui all art. 5 del presente regolamento; b. idoneità urbanistica ed edilizia dei locali; c. idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature; d. ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria per la presenza di specifiche particolari circostanze; e. accessibilità degli ambienti a persone con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi della legge 13/89 e del d.m. 236/89. Art. 8 - Contenuti della segnalazione certificata di inizio attività 1) I soggetti interessati dovranno inoltrare la segnalazione certificata di inizio attività utilizzando la modulistica appositamente predisposta dall ufficio Sportello Unico per le Imprese, scaricabile anche dal sito internet del Comune di Legnano contenente i seguenti requisiti essenziali: a. cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente; b. denominazione della ditta/società che intende esercitare l attività; c. precisa ubicazione (via e numero civico) del locale ove esercitare l attività, comprovata dall assegnazione ed esposizione del numero civico corrispondente all accesso utilizzato dalla clientela per accedere nell esercizio; 5

6 2) Alla segnalazione certificata dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti: a. planimetria degli ambienti di lavoro in scala 1:100 (o di diversa scala se ritenuta idonea dall ufficio) riportante la destinazione d uso dei locali, delle varie zone operative e i servizi annessi; alla stessa dovrà essere allegato stralcio del PGT, contenente l indicazione della via e i locali designati come sede operativa dell attività; b. copia certificazione agibilità degli ambienti; c. relazione tecnica su fac-simile di quella approvata dall ASL (scaricabile anche dal sito internet del Comune di Legnano contenente la descrizione dell attività, l elenco delle materie prime e dei macchinari utilizzati, inoltre, le modalità di sterilizzazione e di smaltimento degli eventuali rifiuti pericolosi potenzialmente infetti prodotti; d. modulo di dichiarazione del richiedente o dei soci o del responsabile tecnico del possesso dei requisiti per lo svolgimento dell attività di acconciatore/estetista appositamente predisposto e reperibile sul sito internet; e. scheda 3 con i dati della persona o persone in possesso dell abilitazione professionale di cui all articolo 5 del presente regolamento dichiarata alla lettera d; f. copia documento d identità del richiedente; g. partita IVA e, in caso di società, visura camerale aggiornata. 3) In caso di nomina del responsabile tecnico è necessario che la stessa sia controfirmata per accettazione dallo stesso; della persona designata dovranno essere presentati: fotocopia carta di identità, codice fiscale e documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali richiesti di cui all art. 5 del presente regolamento. 4) La segnalazione certificata e l eventuale nomina del responsabile tecnico dovranno essere rese dal titolare in caso di impresa individuale, mentre, in caso di società, dal legale rappresentante della stessa. Art. 9 - Efficacia della segnalazione certificata di inizio attività 1) La segnalazione certificata di inizio attività è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e/o atto di notorietà e ricade nelle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi; essa assolve anche all obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui all art. 67 del d.lgs. 81/2008 (in caso di presenza di più di tre lavoratori). 2) La scia deve essere consegnata per la protocollazione allo Sportello Unico per le Imprese, il quale procederà ad una preventiva verifica della pratica. Con la protocollazione, la scia costituisce titolo per l immediato avvio dell attività. 3) La scia può anche essere inoltrata tramite PEC (posta elettronica certificata) all indirizzo: sp.unicoimprese.comunedilegnano@legalmail.it nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente. 4) Lo Sportello Unico per le Imprese provvederà ad emanare apposita presa d atto, a seguito del sopralluogo di verifica effettuato dal responsabile dello Sportello Unico per le Imprese, e ad informare dell esito dell istruttoria gli Enti terzi e gli uffici comunali interessati. 5) La presa d atto dovrà essere esposta nel locale destinato all attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli predisposti al controllo sanitario; 6) Coloro che esercitano l attività ai sensi dell art. 3, comma 2 e 3, devono recare con sé copia della presa d atto ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. 6

7 Art Inizio attività Nel caso in cui la presentazione della scia non dovesse coincidere con l effettivo inizio dell attività, l imprenditore comunica, tramite fax o mail, il primo giorno di apertura dell esercizio, unitamente agli orari di apertura e chiusura al pubblico. Art Modifiche Considerato che ogni atto autorizzatorio deve sempre essere conforme alla reale situazione sia strutturale che di esercizio dell attività, ogni ampliamento e/o modifica dell attività dovrà essere preventivamente comunicato tramite specifica segnalazione certificata allo Sportello Unico per le Imprese. Art Subentro nella titolarità dell Impresa 1) Il richiedente, in possesso dell abilitazione professionale di cui all art. 5, che subentri ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, potrà ottenere un nuovo atto autorizzatorio purché alleghi alla segnalazione certificata di subentro copia del certificato notarile attestante la cessione d azienda e la dimostrazione del possesso dei requisiti professionali richiesti. 2) In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell attività, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l attività per il periodo necessario a conseguire l abilitazione professionale di estetista, purchè durante tale periodo l attività sia svolta da persone in possesso dell abilitazione professionale. Art Trasferimento della sede Il trasferimento di sede dell esercizio è soggetto a presentazione della segnalazione certificata al S.U.I. osservando le norme del presente regolamento e la contestuale segnalazione certificata di cessazione della precedente unità locale. Art Sospensione dell attività 1) L attività di estetista può essere sospesa per un periodo non superiore a un anno; eventuali proroghe possono essere richieste solo per gravi motivi. L impreditore che intende sospendere l attività, deve preventivamente comunicarlo allo Sportello Unico per le Imprese mediante specifica segnalazione certificata. 2) E in capo all imprenditore l obbligo di comunicare la ripresa dell attività mediante specifica segnalazione certificata. 3) L atto autorizzatorio è da intendersi decaduto se l attività non verrà riattivata entro 6 mesi dal termine della sospensione comunicata. Art Cessazione dell attività Il titolare o legale rappresentante deve comunicare la cessazione dell attività allo Sportello Unico per le Imprese entro 30 giorni, restituendo il relativo atto autorizzatorio comunale che, dopo tale termine, è da intendersi comunque revocato per decadenza. CAPO III - NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA DEI LOCALI Art Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell attività 1) Chiunque eserciti l attività di estetista deve garantire le condizioni per l assenza di situazioni che possano costituire pericolo per il personale e per i clienti, il benessere del microclima, la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature. 2) Gli impianti tecnologici sono realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sono sottoposti a verifiche periodiche. Le apparecchiature utilizzate per l esercizio delle attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità. Le strutture, gli impianti e le apparecchiature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza. 7

8 3) Gli esercizi sono dotati di impianti o apparecchiature per la disinfezione e sterilizzazione dell attrezzatura utilizzata, qualora non siano impiegate attrezzature monouso. Gli attrezzi taglienti devono essere di tipo monouso o sottoposti a sterilizzazione. Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo. 4) Prima di iniziare ciascun servizio, il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della legge n. 713/86 e conservati nelle rispettive confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. 5) Il personale deve: a) essere informato sugli eventuali rischi connessi all impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale; b) assicurarsi, prima di eseguire i trattamenti, che il cliente non sia affetto da forme allergiche nei confronti dei prodotti utilizzati né di altri materiali che vengano a contatto con la cute (ad esempio guanti in lattice). 6) La biancheria usata non può essere riutilizzata prima che sia lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere ben separata da quella pulita e comunque conservata in recipienti chiusi da idoneo coperchio a tenuta. 7) Per ogni sede operativa dell impresa deve essere redatto a cura del titolare o legale rappresentante un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate. Chiunque operi nell esercizio deve sottoporsi alle disposizioni dei protocolli di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione come stabilito per la corretta igiene dell esercizio e degli stessi operatori. 8) Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso. 9) Le unità locali e l esercizio dell attività di estetista dovranno rispettare le norme specifiche del regolamento locale d igiene artt , , e contenuti in appendice. 10) All interno di ciascuna unità locale in presenza di lampade solari - dovranno essere tenuti in formato cartaceo oppure elettronico: a. registro di manutenzione sul quale riportare gli interventi effettuati sulle lampade solari; b. registro sul quale indicare i trattamenti effettuati; c. consensi informati per chi si sottopone a trattamento solarium. CAPO IV - ORARI E TARIFFE Art Orari 1) Gli orari giornalieri dell attività e le giornate di chiusura annuali sono così stabiliti: a. l orario giornaliero dell attività dovrà essere ricompreso nella fascia oraria tra le 7,00 e le 22,00. All interno della fascia oraria fissata, ogni esercente è libero di determinare l orario prescelto che potrà essere differenziato per ogni giorno della settimana e potrà prevedere una o più interruzioni nell arco della giornata; b. gli esercizi hanno la facoltà di restare chiusi in un giorno di ogni settimana liberamente scelto dal titolare dell attività; ciò non preclude la possibilità per il singolo operatore di decidere di chiudere per più di un giorno alla settimana, sempre nel rispetto dell obbligo della comunicazione preventiva esclusivamente alla clientela, nell ambito delle norme a tutela del consumatore; c. agli esercenti è consentito di protrarre l attività ad esercizio chiuso, senza possibilità di accedere dall esterno, per non oltre un ora, solo allo scopo di servire la clientela già presente nel negozio all orario di chiusura normale; d. gli esercizi devono esporre al pubblico un cartello ben visibile, anche ad esercizio chiuso, indicante l orario di apertura e di chiusura effettivamente praticato e l indicazione del giorno o dei giorni di chiusura infrasettimanale, eventualmente prescelti. 8

9 2) La scelta dell orario deve essere comunicata allo Sportello Unico per le Imprese, sia in caso di nuova apertura dell esercizio che di subingresso. Tale comunicazione deve essere effettuata contestualmente all inizio dell attività. 3) L esercente è tenuto ad osservare l orario prescelto e a comunicare alla Sportello Unico per le Imprese, con almeno tre giorni di anticipo, l eventuale modifica non occasionale dell orario di apertura e chiusura. Art Tariffe L esercente dovrà esporre le tariffe praticate in maniera ben visibile alla clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell esercizio. CAPO V - CONTROLLI E SANZIONI Art Controlli Gli agenti delle Forze di polizia, il personale dell ASL, e il responsabile dello sportello unico per le imprese incaricati alla vigilanza dell attività prevista nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolge l attività di estetista. Art Sanzioni 1) Ai sensi dell art. 12 della legge n.1 del 4 gennaio 1990 e art. 6 della legge regionale 15 settembre 1989 n. 48, l esercizio dell attività di estetista senza il dovuto atto autorizzatorio, (sia presa d atto che autorizzazione per attività in essere precedentemente all adozione del presente regolamento) ovvero l esercizio dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, o senza i requisiti professionali previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 a 2.582,00. 2) Le violazioni alle altre norme del presente regolamento, quando non costituiscono un reato o comportino violazioni di altre leggi altrimenti sanzionate, comportano l applicazione delle sanzioni pecuniarie, ai sensi del vigente regolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative, determinate nel seguente modo: - violazioni delle prescrizioni poste a tutela del consumatore, dell igiene, dell incolumità e della salute pubblica: da 250,00 a 5.000,00; - le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia di violazione ai regolamenti e alle ordinanze comunali; 3) Ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti o l inosservanza delle prescrizioni previste nell atto autorizzatorio, il responsabile dello Sportello Unico per le Imprese, su segnalazione scritta e motivata dell ufficio Polizia Locale o dell unità preposta dell ASL, sospende l efficacia dell atto autorizzatorio stesso e diffida il trasgressore a regolarizzare, per quanto possibile, la situazione entro il termine massimo di 180 giorni. Nel caso l interessato non ottemperi entro tale termine, il responsabile dello Sportello Unico per le Imprese dispone la revoca dell atto autorizzatorio. 4) Per quanto riguarda le modalità di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, si osservano le norme dettate dal regolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative nonché dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Art Abusivismo 1) Il Dirigente della Polizia Locale ordina la cessazione delle attività quando queste siano esercitate in mancanza di atto autorizzatorio o senza che sia stata presentata apposita segnalazione certificata di inizio attività. 2) Decorsi 10 giorni dall ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, l organo competente dispone l esecuzione coattiva ai sensi del vigente regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative. 9

10 Art Sospensione, divieto di prosecuzione dell attività, revoca e decadenza dell autorizzazione 1) L atto autorizzatorio comunale per l esercizio dell attività di estetista può essere sospeso dal responsabile dello Sportello Unico per le Imprese per violazione delle disposizioni vigenti in materia. 2) In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni della normativa di settore, del presente regolamento ovvero dei regolamenti comunali che disciplinano l esercizio dell attività, il comune può adottare motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell attività. Si ha reiterazione nei casi di cui all art. 8 bis della l. 689/ ) La revoca dell atto autorizzatorio è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio, fermo restando quanto segue: ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti o l inosservanza delle prescrizioni previste nell atto autorizzatorio, il responsabile dello Sportello Unico per le Imprese, su segnalazione scritta e motivata dalla Polizia Locale, Forze dell Ordine o dalla competente ASL, sospende l efficacia dell atto stesso e diffida il trasgressore a regolarizzare, per quanto possibile, la situazione entro il termine massimo di 180 giorni. Nel caso l interessato non ottemperi entro tale termine, il responsabile dello Sportello Unico per le Imprese dispone la revoca dell atto autorizzatorio. 4) Il medesimo sarà dichiarato decaduto qualora il titolare non dia inizio all attività entro 3 mesi dalla efficacia della segnalazione certificata di inizio attività o l abbia sospesa per ugual periodo senza preventiva comunicazione allo Sportello Unico per le Imprese. 5) La mancata riattivazione dell esercizio, decorsi 6 mesi dalla sospensione richiesta dall imprenditore o accertata d ufficio, comporta la decadenza dell atto autorizzatorio, ad esclusione di comprovati e documentati gravi motivi di salute. Art Provvedimenti d urgenza Indipendentemente dall applicazione delle sanzioni contemplate nel precedente art. 20, nei casi contingenti e d urgenza determinati da ragioni di igiene, anche se non previsti nel presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco, in qualità di autorità locale d igiene, provvedimenti quali la chiusura dell esercizio, la sospensione dell atto autorizzatorio, l allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffusive, l effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità. CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI Art Abrogazione norme precedenti Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, il Regolamento per l esercizio dell attività di estetista, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 5/3/2008. Art Entrata in vigore del presente regolamento Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all albo pretorio nei modi e nei termini di legge. 10

11 Appendice normativa REGOLAMENTO LOCALE D IGIENE Barbieri, parrucchieri, estetiste ed attività affini: autorizzazioni L attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna è disciplinata da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale ed approvato in conformità alla legge 14/2/63 n. 161, modificata con legge 23/12/1970 n Sono parimenti disciplinate da apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale, in conformità ai principi della legislazione vigente ed a quanto previsto dalla legge regionale 15/9/89 n. 48 e dalla legge 4/1/90 n. 1, le attività di estetista e/o affini (truccatore, visagista, depilatore, manicure, pedicure, massaggiatore facciale) che non implicano prestazioni di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione, né l uso di apparecchiature considerate alla lettera C) art. 14 del R.D del 29/9/1919, nel qual caso occorrerà invece l autorizzazione sanitaria prevista dall art. 194 del T.U.LL.SS. R.D. 1265/34 che dovrà essere acquisita nel rispetto delle modalità di cui all art. 3 l.r. 5/86. In particolare, l attività di estetista potrà avvalersi esclusivamente delle apparecchiature di cui all elenco allegato alla l. 1/90 e all allegato A della l.r. 48/89 (omissis elenco). Le attività di cui al presente articolo non possono di norma essere svolte in forma ambulante. Il Sindaco rilascia l autorizzazione all esercizio di tali attività previo parere del responsabile del servizio n. 1 il quale accerterà l idoneità dei locali e della attrezzatura sotto l aspetto igienico-sanitario Caratteristiche minime dei locali I locali oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente ventilati ed illuminati, devono avere: a) una superficie di almeno mq. 5 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq. 15 per il primo posto; b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad un altezza di mt. 1,80 dal pavimento; il pavimento dovrà avere una bocca di scarico con sifone; c) almeno una latrina ad uso esclusivo dell esercizio, possibilmente accessibile dall interno e servita da regolamentare antilatrina con lavabo e a rubinetteria a comando non manuale; d) lavabi fissi con acqua corrente potabile calda e fredda; e) arredamento di facile pulizia; f) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti; g) per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività, potranno essere imposti, su proposta del Responsabile del Servizio n. 1, mezzi di ventilazione sussidiari; h) per l attività di estetista è ammessa la suddivisione degli ambienti di lavoro in spazi di dimensioni minime di mt. 2 x mt. 2, a mezzo di pareti mobili di altezza non inferiore a mt. 2 e con superficie liscia e lavabile anche verso eventuali corridoi di accesso e/o disimpegno Pulizia e disinfezione Gli ambienti di lavoro, le apparecchiature, gli arredi, la biancheria e gli utensili, devono essere sottoposti ad accurate operazioni di sanificazione e disinfezione. A tale scopo, fatta salva l adozione da parte dell interessato di eventuali soluzioni tecniche alternative che assicurino migliori risultati, previa comunicazione e parere del competente Servizio n. 1, dovranno essere adottate le seguenti procedure minime: 1) gli aghi che a qualsiasi fine perforano la cute devono essere monouso o sterilizzati con mezzi fisici dopo ogni impiego. Gli aghi e gli strumenti taglienti (forbici, rasoi, ecc.) che vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con anessi cutanei devono essere monouso o sterilizzati dopo l uso con mezzi fisici. Nel caso di materiali non trattabili con il calore è necessario che esse vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello. E imperativo che il materiale e gli strumenti che devono essere sterilizzati o disinfettati ad alto livello vengano accuratamente puliti prima della procedura. Prima della pulizia è però necessario porre gli strumenti per 30 minuti in un disinfettante chimico al fine di proteggere il personale dall esposizione a microrganismi prima e dopo il processo di pulizia. La sterilizzazione dovrà essere praticata con l utilizzo di sterilizzatori a vapori e/o a calore secco. La disinfezione ad alto livello potrà avvenire mediante l utilizzo dei seguenti agenti chimici: agente concentrazione Ipoclorito di Sodio % Ipoclorito di Calcio 0.5% 11

12 Dicloroisocianurato 0.5% Cloramina 0.5-2% Alcool Etilico 70% Alcool Isopropilico 70% Glutaraldeide 2% sol. in acqua Formalina 4% Perossido di idrogeno 6% Povidone di Iodio 2.5% di iodio 2) i lavabi e/o i piani di lavoro devono essere ripetutamente ed accuratamente lavati con l utilizzo di comuni detergenti; 3) le pareti e i pavimenti, devono essere lavati con ipoclorito di sodio diluito al 10% in acqua o con amuchina diluita al 2% in acqua, almeno una volta al giorno per i pavimenti e una volta alla settimana per le pareti. Nel caso si presenti la necessità di una più ampia e/o determinata operazione di disinfezione, il titolare dell attività dovrà darne comunicazione al Servizio n. 1, ai sensi dell art del presente Regolamento Locale d Igiene, che provvederà con proprio personale ad attivare le procedure ritenute necessarie Uso dei guanti E fatto obbligo dell uso dei guanti al personale addetto ai servizi di barbiere, di parrucchiere per uomo, donna, estetista ed attività affini che adoperi cosmetici, tinture ed altro materiale a potenziale rischio tossico e/o allergizzante. In ogni caso l impiego dei prodotti di cui sopra dovrà avvenire osservando scrupolosamente le istruzioni per l uso riportate e/o allegate alle confezioni dei prodotti medesimi. L. 4 gennaio 1990, n. 1 Disciplina dell'attività di estetista. Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1990, n L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. 2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico L'estetista che intenda esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è tenuto ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima legge n. 443 del La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento: a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista; b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista; c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b). 12

13 2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo Le imprese che svolgono l'attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione dell'attività di estetista e dettano disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge Le regioni predispongono in conformità ai principi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale di cui all'articolo A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame. 3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti: a) cosmetologia; b) nozioni di fisiologia e di anatomia; c) nozioni di chimica e di dermatologia; d) massaggio estetico del corpo; e) estetica, trucco e visagismo; f) apparecchi elettromeccanici; g) nozioni di psicologia; h) cultura generale ed etica professionale. 4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3 prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere prevista la partecipazione di: a) un componente designato dalla regione; b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione; c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; d) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale; e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale; f) il presidente della commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato; g) due docenti delle materie fondamentali di cui al comma Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento dell'esame previsto dall'articolo 3 anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa. 6. Le scuole professionali, già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo. 13

14 7. 1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge: a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142; b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a); c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a). 2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni delle attività di cui alla lettera a) del predetto comma La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati, che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione. 4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza. 5. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle regioni. 6. Gli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano conseguito l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono la qualificazione professionale di estetista mediante il superamento dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, previo svolgimento del corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, comesostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività. 2. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla presente legge. L'elenco allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate. 14

15 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'elaborazione dei programmi di cui all'articolo 6, comma 2, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnicoprofessionali degli operatori della categoria Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5, le imprese che già esercitano l'attività prevista dall'articolo 1 sono autorizzate a continuare l'attività. 2. Nel casi in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5, il comune provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni Le disposizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata ed integrata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142, e 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con quelle della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione delle norme e alla predisposizione dei programmi, da parte delle singole regioni, previste, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 e fino all'adozione dei regolamenti comunali di cui al medesimo articolo 5. Allegato (così sostituito dall allegato 1 al D.M. 12 maggio 2011, n. 110) ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni). Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 ma. Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro. Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera. Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità. Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole. Lampade abbronzanti UV-A. Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR). Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera. Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera. Scaldacera per cerette. Rulli elettrici e manuali. Vibratori elettrici oscillanti. Attrezzi per ginnastica estetica. Attrezzature per manicure e pedicure. Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale. Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera. Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti. Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti. Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza). Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1mA ogni 10 centimetri quadrati. Depilatori elettrici ed elettronici. Apparecchi per massaggi subacquei. Apparecchi per presso-massaggio. Elettrostimolatore ad impulsi. Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera. Laser estetico. Saune. LEGGE REGIONALE 15 settembre 1989, N. 48 Disciplina dell attività di estetista (BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 20 Settembre 1989 ) 15

16 Art. 1. Finalità. 1. La presente Legge disciplina nell ambito della regione Lombardia l attività di estetista femminile e maschile, nel quadro della vigente legislazione statale. 2. Tale attività comprende: a) la pulizia ed il trattamento estetico del viso; b) la depilazione a caldo e a freddo; c) il massaggio e il trattamento per soli scopi estetici del viso e del corpo; d) il trucco; e) il manicure e pedicure estetico 3. Tale attività consiste in trattamenti a livello cutaneo, ed è svolta sia manualmente, sia con l ausilio di apparecchiature elettromeccaniche, mediante l applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive CEE ed alla Legge 11 ottobre 1986, n. 713 concernente "Norme per l attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e vendita di cosmetici", e successive modificazioni. Art. 2. Tabella delle apparecchiature consentite. 1. Le apparecchiature utilizzabili nell esplicazione delle attività di estetista sono quelle indicate nella tabella, di cui all allegato "A", annessa alla presente Legge. Le apparecchiature, nonché le relative installazioni, devono essere conformi alla normativa tecnica del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sono escluse le apparecchiature rientranti tra quelle utilizzate per i trattamenti considerati dalla lett. c) dell art. 14 del R.D. 28 settembre 1919, n La Giunta Regionale è autorizzata ad aggiornare la tabella di cui al precedente primo comma, con propria deliberazione, previa consultazione delle Organizzazioni di Categoria. Art. 3. Autorizzazione. 1. L esercizio dell attività di estetista è subordinato al rilascio dell autorizzazione comunale di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente "Disciplina dell attività di barbiere, parrucchiere ed affini", modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nonché al possesso dei requisiti ivi prescritti, intendendosi sostituito il riferimento alla Legge 25 luglio 1956, n. 860 con quello alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, concernente "Legge quadro per l artigianato". 2. L autorizzazione di cui al precedente primo comma, reca menzione dei locali e delle apparecchiature indicate nella tabella annessa alla presente Legge, utilizzabili nell esercizio dell attività di estetista. Art. 4. Qualificazione professionale. 1. La qualificazione professionale richiesta per il rilascio dell autorizzazione comunale è conseguita a norma della lett. c) dell art. 2 della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nonché attraverso la frequenza degli appositi corsi di formazione professionale, istituiti, ai sensi delle Leggi Statali e Regionali vigenti, dalla regione Lombardia o da altre Regioni, e il superamento delle relative prove finali di accertamento. 2. La Giunta Regionale provvede ad adeguare i programmi dei corsi di formazione professionale per estetisti, aggiornandoli in relazione all uso delle apparecchiature di cui alla tabella annessa alla presente Legge. Art. 5. Regolamenti comunali. 1. I Comuni, in conformità ai principi della legislazione vigente, disciplinano con apposite norme regolamentari l attività di estetista, sentita la commissione di cui all art. 2/bis della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, come introdotto dall art. 3 della Legge 23 dicembre 1970, n I Regolamenti comunali prevedono: a) le disposizioni concernenti la distanza fra esercizi, in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli esercizi medesimi e degli addetti presenti nell azienda; b) le modalità del rilascio di apposita autorizzazione comunale da concedersi previa esibizione ed idonea documentazione, relativa ai requisiti di qualificazione professionale e a quelli previsti dalla successiva lett. c); c) la determinazione dei requisiti di agibilità tecnica, di prevenzione incendi ed idoneità igienico-sanitaria dei locali, oltre che dei requisiti previsti dalle norme sanitarie anche per gli addetti. 3. La disciplina del Regolamento comunale si applica a tutte le imprese che esercitano le attività di estetista. Art. 6. Norma sanzionatoria. 1. Chiunque eserciti attività di estetista sprovvisto della relativa autorizzazione, ovvero continui ad esercitarla dopo che la stessa gli è stata sospesa o revocata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire a lire Ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti o l inosservanza delle prescrizioni previste nell autorizzazione, il Sindaco sospende l efficacia dell autorizzazione stessa e diffida, in quanto possibile, a regolarizzare la situazione entro il termine massimo di 180 giorni. Se l interessato non ottempera entro il termine prescritto, il Sindaco dispone la revoca dell autorizzazione. 16

17 3. Per quanto riguarda le modalità di accertamento e di irrogazione della sanzione, si osservano le norme dettate dalla L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 concernente "Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale", così come modificata dalla L.R. 4 giugno 1984, n. 27. Art. 7. Attività vietate all estetista. 1. È vietata all estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione. È vietata parimenti ogni forma di pubblicità delle attività di estetista che faccia riferimento a pretese proprietà preventive e riabilitative di carattere sanitario. Art. 8. Dichiarazione di urgenza. 1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell art. 127 della Costituzione e dell art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia. Allegato A TABELLA ANNESSA ALLA PRESENTE LEGGE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATE NELLA ATTIVITA' DI ESTETISTA a) Vaporizzatore/polverizzatore; b) disincrostante per pulizia (con intensità non superiore a 4 m ); c) aspiracomedoni (con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro); d) doccia filiforme ed atomizzatore (con pressione non superiore ad una atmosfera); e) lampade abbronzanti UVA (a bassa ed alta pressione); f) lampade ad infrarossi(ir); g) massaggio idrico (con pressione non superiore ad una atmosfera); h) scaldacera per cerette; i) ginnastica passiva; l) attrezzature per manicure e pedicure; m) trattamenti di calore individuali e parziali (coperta termica); n) stimolatore a luce blu per uso estetico (alta frequenza); o) ionoforesi estetica (con intensità massima sulla placca di 1 mo ogni 10 centimetri quadri); p) depilatori elettrici; q) massaggiatori subacquei (idro-massaggi); r) apparecchi per presso-massaggio (1); s) massaggiatori ad aria (con pressione superiore ad una atmosfera); t) sterilizzatori. Nota 1: L'uso delle apparecchiature è subordinato a certificazione medica che ne escluda eventuali controindicazioni. Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia Legge Regionale 27 febbraio 2012, n. 3 Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) (BURL n. 9, suppl. del 29 Febbraio 2012 ) TITOLO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTA ED ACCONCIATORE Art. 3 (Attività di estetista) 1. L'esercizio dell'attività professionale di estetista è esercitato nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge 4 gennaio1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), dal regolamento regionale adottato ai sensi dell'articolo 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo), dalla legge regionale 15 settembre 1989, n. 48 (Disciplina dell'attività di estetista) in quanto compatibile, dal decreto del direttore generale regionale alla sanità 13 marzo 2003, n (Linee guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste), nonché dal regolamento adottato dai comuni. 2. L'attività di estetista è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo sportello unico del comune in cui si intende svolgere l'attività, laddove istituito, o al medesimo comune territorialmente competente. 17

18 3. Le disposizioni richiamate al comma 1 si applicano per disciplinare, regolamentare e controllare l'esercizio dell'attività di estetista in Regione Lombardia. 4. Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Norme in materia di discipline bio-naturali) è da intendersi attività ai sensi della l. 1/1990 sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l'utilizzo di specifici apparecchi. 5. Le imprese che esercitano l'attività professionale di estetista ai sensi del presente articolo possono temporaneamente continuare ad operare e devono adeguarsi ai requisiti di cui alla l. 1/1990, in quanto compatibili, alla l.r. 48/1989, alle linee guida regionali e ai regolamenti comunali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 18

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(2) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7. L. 4 gennaio 1990, n. 1 (1). Disciplina dell'attività di estetista (2). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1990, n. 4. (2) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7. 1. 1.

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