CAPITOLATO SPECIALE D ONERI

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1 CAPITOLATO SPECIALE D ONERI OGGETTO Servizi assicurativi AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Genova STAZIONE APPALTANTE Servizio Gare e Contratti DEFINIZIONI Provincia... Società - Assicuratore... Assicurazione... La Provincia di Genova, nella sua qualità di Contraente e Assicurato L impresa assicuratrice, soggetto aggiudicatario della gara Il contratto di assicurazione Assicurato... Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e a cui spettano i diritti derivanti dal contratto Polizza... Premio... Rischio... Concorrente... Soggetto aggiudicatario... Il documento che prova l'assicurazione La somma dovuta dal Contraente all Assicuratore La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. I soggetti ammessi a partecipare alla gara. Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario. SOMMARIO Articolo 1 oggetto...3 Articolo 2 polizze assicurative...3 Articolo 3 altre garanzie e coperture assicurative...3 Articolo 4 durata del contratto...3 Articolo 5 uffici in sede locale...3 Articolo 6 premi assicurativi...3 Articolo 7 modalità di pagamento...4 Articolo 8 offerta primo lotto... 4 Pagina

2 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 2 di secondo lotto... 4 Articolo 9 criteri di aggiudicazione...4 Articolo 10 dati relativi ai sinistri...5 Articolo 11 garanzie e cauzione definitiva...5 Articolo 12 documentazione complementare...5 Articolo 13 foro competente...5 Articolo 14 rinvio...5

3 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 3 di 6 Articolo 1 oggetto Il capitolato ha per oggetto l affidamento dei contratti di assicurazione concernenti la copertura assicurativa della Provincia di Genova come risultante dalle polizze allegate in numero di undici al presente capitolato per farne parte integrante. Articolo 2 polizze assicurative Le condizioni contrattuali che regolano le singole assicurazioni sono indicate nelle polizze allegate. Il soggetto aggiudicatario potrà fare riferimento alle proprie condizioni generali di contratto, ad integrazione e completamento delle singole polizze, purché ciò non determini un alterazione del sinallagma contrattuale e una limitazione della posizione soggettiva del Contraente e dell Assicurato, quale risultante dal contratto di assicurazione. I contratti di assicurazione saranno formalizzati mediante sottoscrizione in forma di scrittura privata delle polizze allegate al presente capitolato integrate in appendice dalle relative schede di offerta del soggetto aggiudicatario, dalle disposizioni del presente capitolato, in quanto applicabili, e dalle condizioni di cui al comma 2. Articolo 3 altre garanzie e coperture assicurative Le condizioni di assicurazione per eventuali rischi non riconducibili alle polizze di cui al presente capitolato saranno concordate a trattativa privata con il soggetto aggiudicatario. Articolo 4 durata del contratto Il contratto ha inizio alle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2006 e termina alle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2009, senza obbligo di disdetta fra le parti. La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare a trattativa privata con il soggetto aggiudicatario il contratto per il periodo di un anno, fino al 30 giugno Il soggetto aggiudicatario s impegna a prorogare il contratto, su esplicita richiesta della Provincia, alle condizioni contrattuali vigenti, per un periodo di tempo determinato, complessivamente non superiore a sei mesi. Ulteriori proroghe potranno essere richieste dall Assicurato e concordate con l Assicuratore. Articolo 5 uffici in sede locale Il soggetto aggiudicatario dovrà dotarsi di un ufficio, rappresentanza o agenzia, e di un centro di liquidazione sinistri nell ambito del Comune di Genova a far data dall inizio del contratto. La mancanza di detti ufficio e centro di liquidazione sinistri costituisce motivo di risoluzione del contratto da parte della Provincia. Articolo 6 premi assicurativi In ogni singola polizza è specificata la natura del premio, fisso o soggetto a regolazione, unitamente alle modalità e ai termini di pagamento e di regolazione dei premi. I premi indicati in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario o comunque gli eventuali parametri di calcolo restano fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale, ferme restando le eventuali regolazioni previste.

4 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 4 di 6 Articolo 7 modalità di pagamento Nelle polizze e nelle schede di offerta il calcolo del premio e gli eventuali meccanismi di regolazione sono indicati su base annua, periodo ordinario di riferimento. L eventuale successivo periodo assicurativo sarà corrisposto e regolato su base annua come indicato nelle singole polizze. I termini di pagamento e regolazione del premio assicurativo sono fissati in 60 giorni dalla presentazione della documentazione contabile da parte della Società. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Se il Contraente o l'assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno dopo quello della scadenza del termine di pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente. Le spese contrattuali sono a carico dell Assicuratore. Articolo 8 offerta L offerta è suddivisa nei seguenti lotti: 8.1 primo lotto polizza n incendio e rischi complementari polizza n furto e rischi accessori polizza n all risk elettronica polizza n morte e infortunio polizza n RCT RCO dell ente polizza n RC degli amministratori polizza n RC dei dirigenti e dei dipendenti con posizione organizzativa polizza n RC veicoli a motore polizza n kasko ed eventi naturali polizza n tutela legale 8.2 secondo lotto polizza n responsabilità patrimoniale del progettista ai sensi dell articolo 106 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 Articolo 9 criteri di aggiudicazione I lotti saranno aggiudicati con il metodo del miglior prezzo, da calcolarsi sulla base di quanto indicato nelle schede di offerta e nei meccanismi previsti nelle singole polizze. Nel caso in cui l offerta aggiudicataria per la polizza n. 11 sia presentata con scoperto e/o franchigia la Provincia verificherà la possibilità di collocare a trattativa privata il rischio sul mercato assicurativo senza scoperto o franchigia. Nel caso in cui non sia presentata offerta per questa polizza o l offerta presentata preveda franchigia o scoperto, la Provincia si riserva di non sottoscrivere ovvero di sottoscrivere la presente polizza con facoltà di recesso unilaterale esercitabile in qualsiasi momento per verificare la possibilità di collocare a trattativa privata il rischio sul mercato assicurativo senza scoperto o franchigia. Nel caso di esercizio della facoltà di recesso successivamente alla stipula della polizza e al pagamento del premio l Assicuratore provvederà ad accreditare la quota di premio relativo al periodo di copertura

5 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 5 di 6 successivo non goduto. Articolo 10 dati relativi ai sinistri In ogni caso, l assicuratore avrà l obbligo di presentare alla Provincia, sei mesi prima della scadenza del contratto, l elenco di tutti i sinistri, definiti, riservati e senza seguito, necessario allo svolgimento della gara per l aggiudicazione del nuovo periodo assicurativo. In caso di ritardo od omissione l assicuratore sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni che potranno da ciò derivare alla Provincia nell espletamento della gara. Articolo 11 garanzie e cauzione definitiva Il soggetto aggiudicatario del primo lotto dovrà prestare una cauzione definitiva pari al cinque per cento dell importo contrattuale complessivo, con validità fino a sei mesi successivi alla scadenza del contratto; la cauzione deve essere espressamente svincolata dalla Provincia. La cauzione può essere costituita nei seguenti modi: (A) mediante deposito in contanti; (B) mediante deposito in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, al portatore; in questo caso, l'importo della cauzione sarà aumentato del 10% ed i titoli stessi saranno valutati al corso del giorno del deposito; (C) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una delle imprese esercenti l attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635; (D) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.175; (E) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all elenco speciale di cui all articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n I depositi di cui alle lett. (A) e (B) possono essere effettuati presso la Tesoreria della Provincia di Genova ovvero presso una delle imprese bancarie previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635, purché il depositario si obblighi ad effettuarne il versamento nella Tesoreria, qualora la cauzione debba essere incamerata dall Amministrazione Provinciale. Questo deposito costituisce pegno a favore dell'amministrazione, affidato all'istituto bancario ai sensi dell'articolo 2786, secondo comma, ultima parte, del codice civile. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La polizza assicurativa deve essere prestata da soggetto diverso dal contraente e che non abbia con esso rapporti di collegamento e controllo. Articolo 12 documentazione complementare Costituisce parte integrante del presente capitolato l elenco degli autoveicoli a cui fare riferimento per l assicurazione di cui alla polizza 08. La documentazione concernente il patrimonio immobiliare può essere visionata presso l Ufficio Provveditorato. Articolo 13 foro competente Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà unicamente competente il foro di Genova. Articolo 14 rinvio Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e

6 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 6 di 6 comunitarie.

7 POLIZZA N. 01 DESCRIZIONE SINTETICA DEL RISCHIO Incendio e rischi complementari ESTENSIONE TERRITORIALE Territorio della Provincia di Genova PERIODO ASSICURATIVO 1 luglio giugno 2009 CONTRAENTE/ASSICURATO Provincia di Genova CAPITALE ASSICURATO - (1) immobili in proprietà ,00 (2) immobili in conduzione ,00 (3) immobili ex lege n. 23/1996 ed ex Anas ,00 (4) macchinari, attrezzature, arredamenti ,00 (5) arazzi ,00 MASSIMALI DI GARANZIA Massimale per sinistro ,00 Massimale annuo per ricorso terzi con un limite massimo per sinistro di , ,00 Massimale annuo per spese di demolizione e sgombero ,00 DEFINIZIONI Assicurato... Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e a cui spettano i diritti derivanti dal contratto Assicurazione... Contraente... Provincia... Società - Assicuratore... Il contratto di assicurazione Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti (Provincia di Genova) La Provincia di Genova, nella sua qualità di Contraente e Assicurato L impresa assicuratrice, soggetto aggiudicatario della gara

8 POLIZZA 01 Incendio e rischi complementari Pagina 2 di 20 DEFINIZIONI Polizza... Premio... Rischio... Sinistro... Indennizzo... Franchigia... Scoperto... Primo rischio assoluto... Valore intero... Regola proporzionale... Fabbricati... Il documento che prova l'assicurazione La somma dovuta dal Contraente all Assicuratore La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa La somma dovuta dall Assicuratore in caso di sinistro La parte del danno indennizzabile o rimborsabile a termini di polizza che rimane a carico dell'assicurato Somma contrattualmente stabilita che costituisce la parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'assicurato, generalmente espressa in percentuale Forma di copertura che assicura una determinata somma senza che questa abbia relazione alcuna con il valore reale dei beni in rischio. Deroga alla regola proporzionale, nel senso che l'indennizzo viene effettuato sino alle concorrenza della somma assicurata. Forma di assicurazione che copre la totalità delle cose. La somma assicurata deve corrispondere al reale valore delle cose stesse e se l'assicurazione è stipulata per un importo inferiore, l'assicurato sopporta la correlativa parte proporzionale di danno. È la regola per cui resta a carico dell'assicurato la parte di danno proporzionale alla differenza tra il valore risultante al momento del sinistro e quello assicurato, in quanto l'assicurazione copre solo una parte del valore della cosa assicurata Costruzioni civili, complessi edilizi o porzione di essi, anche se precari, con i relativi infissi e, in genere, ciò che viene definito immobile per natura o per destinazione sia di proprietà, in locazione o in concessione; si intendono sempre compresi eventuali cunicoli, gallerie di comunicazione sotterranea fra i vari corpi di fabbricati, i locali interrati, le opere di fondazione e di sostegno, le ciminiere, i serbatoi non metallici anche se pensili, le tettoie, le recinzioni, le opere assimilabili, per le loro caratteristiche, a costruzioni civili, gli impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, segnalazione e comunicazione facenti parte dei fabbricati quali precedentemente descritti.

9 POLIZZA 01 Incendio e rischi complementari Pagina 3 di 20 DEFINIZIONI Patrimonio mobiliare... Terrorismo... Macchinari, attrezzature, arredamento, merci, merci speciali, anche all aperto, con esclusione di quanto definito alla voce Fabbricati e dei veicoli iscritti al P.R.A. S intende un atto che include ma non si limita all uso di forza o violenza e/o minaccia della stessa, di una persona o di gruppo che agisca da solo o per conto e/o in collegamento con organizzazioni o governi per scopi politici, religiosi, ideologici o etnici, con l intenzione di influenzare governi e/o di causare terrore tra la popolazione o ad una parte di essa SOMMARIO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE dichiarazioni relative alle circostanze del rischio aggravamento del rischio diminuzione del rischio modifiche dell assicurazione buona fede altre assicurazioni durata del contratto proroga pagamento del premio regolazione del premio forma delle comunicazioni denuncia dei sinistri recesso unilaterale coassicurazione oneri fiscali foro competente rinvio OGGETTO DELL ASSICURAZIONE ESTENSIONE DELLA GARANZIA EVENTI SPECIALI acqua condotta anche piovana acqua piovana rigurgiti acque di scarico ricerca guasti... 2 pagina

10 POLIZZA 01 Incendio e rischi complementari Pagina 4 di 20 SOMMARIO pagina fenomeno elettrico sovraccarico neve onda sonica urto veicoli fumo eventi atmosferici grandine (garanzia integrativa) gelo colaggio di impianti automatici di estinzione scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio autocombustione franchigia e massimo risarcimento per gli eventi speciali EVENTI CATASTROFALI inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane terremoto RICORSO TERZI SPESE DEMOLIZIONI E SGOMBERO PERDITA PIGIONI DANNI ALLE LASTRE BENI DI VALORE ARTISTICO, CULTURALE E AMBIENTALE COLPA GRAVE ESCLUSIONI COSE ASSICURATE PREMIO LIMITE MASSIMO D INDENNIZZO UBICAZIONI ESTERNE RINUNCIA ALLA RIVALSA ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE DANNI PRECEDENTI OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO MANDATO DEI PERITI VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO VALORE A NUOVO REGOLA PROPORZIONALE...2

11 POLIZZA 01 Incendio e rischi complementari Pagina 5 di 20 SOMMARIO ANTICIPO INDENNIZZO...2 pagina

12 POLIZZA 01 Incendio e rischi complementari Pagina 6 di CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione dei rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi degli articoli 1892,1893 e 1894 del codice civile aggravamento del rischio Il Contraente e/o l'assicurato devono dare comunicazione scritta all Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione al sensi dell'articolo 1898 del codice civile diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio l Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile; l Assicuratore rinuncia al relativo diritto di recesso modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto buona fede L omissione o l inesatta dichiarazione da parte del Contraente e/o dell Assicurato di una circostanza aggravante del rischio, all atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudica il diritto al risarcimento del danno, sempre che tali omissioni o dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando che il Contraente avrà l obbligo di corrispondere all Assicuratore il premio in misura proporzionale al maggior rischio che ne deriva altre assicurazioni Il Contraente e l'assicurato sono esonerati dall obbligo di comunicare all Assicuratore l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'assicurato devono dame avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile durata del contratto L Assicurazione ha inizio alle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2006 e termina alle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2009, senza obbligo di disdetta fra le parti proroga L Assicuratore si assume l obbligo di prorogare il presente contratto su esplicita richiesta dell Assicurato, alle condizioni contrattuali vigenti, per un periodo di tempo determinato, complessivamente non superiore a sei mesi. Ulteriori proroghe potranno essere richieste dall Assicurato e concordate con l Assicuratore pagamento del premio I termini di pagamento e regolazione del premio assicurativo sono fissati in 60 giorni dalla presentazione della documentazione contabile da parte della Società. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Se il Contraente o l'assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno dopo quello della scadenza del termine di pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente. Le spese contrattuali sono a carico dell Assicuratore regolazione del premio Se il Premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio indicato nell offerta dal soggetto aggiudicatario sulla base

13 POLIZZA 01 Incendio e rischi complementari Pagina 7 di 20 degli elementi esposti in Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo restando il Premio minimo eventualmente stabilito in Polizza. A tale scopo, entro 30 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione degli elementi variabili contemplati in Polizza. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla consegna dell'appendice di regolazione. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, il Premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni relative all Assicurazione devono essere fatte mediante raccomandata, recapito a mano con ricevuta, telefax, alla direzione generale dell Assicuratore o all agenzia a cui l Assicuratore ha assegnato il contratto e per la Provincia al Servizio Gare e Contratti Ufficio Provveditorato denuncia dei sinistri I termini della denuncia dei sinistri sono fissati in quindici giorni dal momento in cui il Contraente o l Assicurato ne sia venuta a conoscenza. Nella denuncia il contraente o l assicurato devono fornire una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché di tutti gli altri elementi necessari all apertura della pratica. Nei successivi quindici giorni l'assicurato deve fornire alla Società gli atti e i documenti in suo possesso relativi al sinistro recesso unilaterale Non è consentito il recesso unilaterale delle Parti, salvo i casi espressamente previsti coassicurazione In caso di coassicurazione, di cui all articolo 1911 del codice civile, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, nessuna esclusa, devono essere trasmesse dall una e dall altra parte unicamente per il tramite del soggetto aggiudicatario, all uopo designato quale coassicuratore delegatario. Ogni comunicazione s intende fatta o ricevuta dalla società delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Il soggetto delegatario è incaricato anche della riscossione dei premi o d importi comunque dovuti dal Contraente/Assicurato e del rilascio delle relativa quietanze. In caso di sinistro le società concorreranno nel pagamento dell indennizzo, liquidato a termini delle condizioni di assicurazioni, in proporzione della quota da ciascuna sottoscritta ai sensi dell articolo 1911 del codice civile oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente foro competente Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà unicamente competente il foro di Genova.

14 POLIZZA 01 Incendio e rischi complementari Pagina 8 di rinvio Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie.

15 POLIZZA 01 Incendio e rischi complementari Pagina 9 di OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L Assicuratore indennizza, alle condizioni di seguito indicate, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da incendio ed altri eventi ESTENSIONE DELLA GARANZIA Sono parificati ai danni da incendio e assicurati: a) i danni che l azione del fulmine può causare alle cose assicurate nei limiti dei capitali assicurati. b) i danni causati ai beni assicurati da scoppio o esplosione, anche se verificatisi per cause indipendenti dall attività dichiarata in polizza; se l evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante limitatamente ai beni non facenti parte della macchina o impianto in cui si è verificato lo scoppio; gli effetti del gelo e del colpo d ariete, comunque si manifestassero, non sono considerati scoppio; c) i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da implosione, intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna; d) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da caduta di corpi celesti, di aeromobili e stazioni orbitanti, loro parti o cose trasportate. e) i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi garantiti con la presente polizza e che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 20 metri da esse. f) i guasti causati alle cose assicurate dal contraente o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l evento dannoso, purché giustificabili dalla situazione contingente. Con riferimento al punto e), l Assicurato è sollevato dall obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di m. 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio EVENTI SPECIALI acqua condotta anche piovana L Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti causati all Assicurato da fuoriuscita di acqua, compresa acqua piovana, a seguito di rottura accidentale, guasto e traboccamento di impianti idrici, igienici, tecnici, termici, pluviali, esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, compreso traboccamento dei pluviali stessi. La garanzia s intende prestata con il limite di ,00 (centomila euro) per sinistro e per anno acqua piovana L Assicuratore si obbliga a risarcire l Assicurato dei danni materiali diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana. Sono tuttavia esclusi dall Assicurazione: a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno e dal tetto, da gelo e da crollo per accumulo di neve nonché da acqua penetrata attraverso le finestre e i lucernari lasciati aperti ; b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi di acqua, dagli argini di corsi naturali o artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana : c) i danni indiretti consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie. Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa

16 POLIZZA 01 Incendio e rischi complementari Pagina 10 di 20 detrazione, per singolo sinistro, di 1.000,00 (mille euro). La garanzia s intende prestata con il limite di ,00 (centomila euro) per sinistro e per anno rigurgiti acque di scarico L Assicurazione è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito da acqua piovana) e delle fogne verificatosi all interno del fabbricato. Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento: (1) i danni derivanti da gelo; (2) i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati; (3) i danni arrecati da umidità o stillicidio; (4) i danni verificatisi anche se solo indirettamente in connessione con inondazioni o mareggiate; (5) le spese per l individuazione e l accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell importo di 500,00 (cinquecento euro). In nessun caso l Assicuratore sarà tenuto a risarcire somma superiore a 5.500,00 (cinquemilacinquecento euro) per sinistro e con il limite di ,00 (cinquantacinquemila euro) per annualità assicurativa ricerca guasti L Assicuratore, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento posti al servizio dei fabbricati assicurati con la seguente polizza, indennizzabile in base alla stessa, risarcisce anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti di fabbricato. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di 1.000,00 (mille euro). Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell indennizzo sarà effettuato con un massimo risarcimento di ,00 (trentamila euro) per sinistro e per anno assicurativo fenomeno elettrico L Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, con esclusione: (a) dei danni agli impianti e alle apparecchiature elettroniche fatta eccezione per quelle funzionali e/o accessorie a macchine, impianti elettrici, apparecchi e circuiti elettrici; (b) dei danni causati da usura o da carenza di manutenzione; (c) dei danni verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; (d) dei danni dovuti a difetti noti all Assicurato all atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato con un massimo risarcimento annuo di ,00 (ventottomila euro) sovraccarico neve L Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti. Sono esclusi i danni causati da valanghe e slavine, da gelo, nonché i danni a fabbricati non conformi alle

17 POLIZZA 01 Incendio e rischi complementari Pagina 11 di 20 vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. - Ministero Lavori Pubblici 12 febbraio G.U. n. 56 del successive modifiche ed eventuali disposizioni locali). La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con un minimo di 5.000,00 (cinquemila euro). Il limite di risarcimento è pari al 50% del valore del bene per sinistro e per anno assicurativo onda sonica L Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati determinati da onde soniche provocate da aerei che viaggino a velocità soniche e/o supersoniche urto veicoli L Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti causati all Assicurato da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via non appartenenti all Assicurato né a persone al suo servizio fumo L Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. Sono comunque esclusi i danni causati da gas e vapori eventi atmosferici L Assicuratore risponde dei danni: (a) materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e tromba d aria; (b) di bagnamento che si verificassero all interno dei fabbricati e al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o di grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. L Assicuratore non risponde dei danni causati da: (1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali o artificiali; (2) mareggiata o penetrazione di acqua marina; (3) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico; (4) gelo, neve; (5) cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra nonché dei danni di bagnamento di cui al paragrafo precedente. Inoltre l Assicuratore non risponde dei danni subiti da: (A) alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere; (B) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne; (C) enti all aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; (D) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); (E) capannoni presso statici e simili, baracche in legno o plastica per effetto di grandine; (F) lastre in cemento-amianto. Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% per ogni singolo sinistro con un minimo di 1.500,00. In nessun caso l Assicuratore pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l estensione medesima, somma maggiore dell 80% del valore del bene al momento del sinistro grandine (garanzia integrativa)

18 POLIZZA 01 Incendio e rischi complementari Pagina 12 di 20 Fermo quanto disposto nell estensione di garanzia relativa agli eventi atmosferici e ad integrazione della stessa, l Assicuratore risponde dei danni causati dalla grandine a: a) serramenti, vetrate e lucernari in genere; b) lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati. Agli effetti della presente garanzia integrativa il pagamento dell indennizzo verrà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di 500,00 (cinquecento euro) con il limite massimo di ,00 (ventottomila euro) per anno gelo L Assicuratore risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati. La garanzia deve intendersi operante alle seguenti condizioni: a) limite di indennizzo 8.000,00 (ottomila euro) per sinistro ed ,00 (ventottomila euro) per anno assicurativo; b) scoperto del 10% per ogni singolo sinistro con il minimo di 1.400,00 (millequattrocento euro) colaggio di impianti automatici di estinzione L Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse relative alimentazioni. Sono comunque esclusi i danni alle merci non sollevate dal pavimento. L Assicuratore non risponde dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dei locali protetti, nonché delle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione. La garanzia è prestata con un limite d indennizzo per sinistro e per anno di ,00 (duecentomila euro) scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio L Assicuratore risponde: a) dei danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da incendio, esplosione e scoppio, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; b) degli altri danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da scioperanti o persone (dipendenti o no dell Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse ovvero che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di 2.000,00 (duemila euro). In nessun caso l Assicuratore pagherà, per singolo sinistro, una somma superiore all 80% del valore del bene assicurato al momento del sinistro. Per gli atti di terrorismo il minimo di scoperto è elevato a 5.000,00 (cinquemila euro) con un limite di indennizzo per sinistro e per anno di ,00 (diecimilioni di euro). L assicuratore e l Assicurato possono recedere in qualunque momento dalla copertura degli atti di terrorismo o di sabotaggio, di cui alla presente clausola, mediante preavviso di 14 giorni da darsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento autocombustione L Assicuratore risponde dei danni prodotti, alle partite specificate in polizza, da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) delle cose assicurate.

19 POLIZZA 01 Incendio e rischi complementari Pagina 13 di franchigia e massimo risarcimento per gli eventi speciali Il pagamento dell indennizzo per tutti gli eventi speciali sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro, dell importo di 250,00 (duecentocinquanta euro), fatto salvo quanto previsto nel testo delle singole clausole Resta convenuto che, in nessun caso, l Assicuratore sarà tenuto a risarcire, per singolo sinistro la somma superiore al 90% del valore a nuovo del bene assicurato EVENTI CATASTROFALI inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane L Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli da incendio, esplosioni, scoppi, subiti dall ente assicurato per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere (con esclusione dei rigurgiti acque di scarico), anche se tali eventi sono causati da terremoto. Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 10% dell importo da liquidare con il minimo di 5.000,00 (cinquemila euro). In nessun caso l Assicuratore pagherà, per singolo sinistro, una somma maggiore del 50% del valore assicurato per ogni cespite terremoto L Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dall Assicurato per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. L Assicuratore non risponde dei danni: a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo, dell atomo o da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; b) causati da eruzione vulcanica, da maremoto; c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sull Assicurato; d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dell entità assicurate. Agli effetti della presente estensione di garanzia la scossa registrata nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% del sinistro con un minimo di 5.500,00 (cinquemilacinquecento euro). In nessun caso l Assicuratore pagherà, per singolo sinistro, una somma maggiore del 50% del bene assicurato RICORSO TERZI L Assicuratore si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza del massimale annuo di ,00 (quindicimilioni di euro), con un limite di ,00 (duemilionicinquecentomila euro) per sinistro, dalle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Anche ai fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell Assicurato. L Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali dell utilizzo di beni,

20 POLIZZA 01 Incendio e rischi complementari Pagina 14 di 20 nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito con un limite di ,00 (unmilionecinquecentomila euro) per sinistro. L Assicurato deve immediatamente informare l Assicuratore delle procedure civili o penali promosse contro di lui o propri dipendenti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell Assicuratore. Per quanto concerne le spese giudiziali si applica l articolo 1917 del codice civile SPESE DEMOLIZIONI E SGOMBERO L Assicuratore risarcisce le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro fino alla concorrenza del massimale annuo e per sinistro di ,00 (seicentomila euro) PERDITA PIGIONI L Assicuratore risarcisce la perdita delle pigioni o il mancato godimento dei locali a causa di sinistri risarcibili fino a concorrenza per le singole unità immobiliari della pigione per un massimo di sei mesi DANNI ALLE LASTRE L Assicuratore risponde dei danni alle lastre di vetro, cristallo specchi, provocati da fatto accidentale dell Assicurato e/o di terzi oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza con il limite di 300,00 (trecento euro) per sinistro e di 2.600,00 (duemilaseicento euro) per anno BENI DI VALORE ARTISTICO, CULTURALE E AMBIENTALE La copertura assicurativa si estende anche alle parti di fabbricato quali mosaici, dipinti di pareti, soffitti, pavimenti e quanto altro avente valore artistico e/o di particolare pregio culturale e ambientale. L Assicuratore s impegna a corrispondere all Assicurato per i danni subiti dai suddetti beni un importo non superiore a ,00 (unmilionecentomila euro) per sinistro e per anno assicurativo COLPA GRAVE L Assicuratore risponde dei danni anche se determinati da colpa grave dei dipendenti e delle persone delle quali l Assicurato debba rispondere ESCLUSIONI L Assicuratore non risarcisce i danni: 1) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare ed invasione, salvo che il Contraente o l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;; 2) verificatisi in occasione di esplosioni, eruzioni vulcaniche, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo o di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; 3) per furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 4) verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, od in occasione di serrate; 5) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione dei freddo o di fuoriuscita dei fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l Assicurazione;

21 POLIZZA 01 Incendio e rischi complementari Pagina 15 di 20 6) dovuti a sospensione di lavoro, omissione di controllo o manovra o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate L Assicurazione non comprende i danni: a) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo COSE ASSICURATE Sono assicurati i beni mobili ed immobili costituenti gli stabilimenti nei quali l Assicurato svolge la propria attività principale e secondaria, nonché agli uffici e dipendenze sul territorio nazionale, In particolare l Assicurazione riguarda i beni mobili ed immobili, anche in località non espressamente indicate, in quanto: 1) di proprietà dell Assicurato; 2) in possesso, in affitto, in custodia, in comodato, in detenzione, in uso o deposito, o a qualsiasi altro titolo a disposizione dell Assicurato per la sua attività, anche se di proprietà di terzi. Gli immobili, variamente elevati entro e/o fuori terra, sono di normale costruzione e copertura; non si esclude tuttavia l eventuale esistenza di parti di costruzioni in materiali combustibili, nonché coibentazioni, soffittature e/o rivestimenti in poliuretano o polistirolo espanso. L attività svolta, la forza motrice, l uso e/o il deposito di infiammabili e di merci speciali, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi tecnici, di ricerca, sociali, aziendali ed ausiliari, sono quelli che la tecnica insegna o consiglia di usare e che l Assicurato ritiene di adottare. L Assicurazione è perciò operativa per tutto quanto è inerente l attività svolta, nulla escluso né eccettuato. Le valutazioni del capitale assicurato, vengono considerate dalle Parti congrue, sicché l Assicurazione copre l intero valore delle cose assicurate. Ad eccezione di quanto indicato alla voce Patrimonio Mobiliare, in caso di sinistro, tutto quanto si trova nell ambito delle proprietà dell Assicurato deve intendersi assicurato, comprese quindi le cose di proprietà dei dipendenti. Qualora in caso di sinistro, una determinata cosa od un determinato oggetto non trovasse precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l oggetto verrà attribuito alla partita Patrimonio Mobiliare. Sono comprese in polizza e quindi in garanzia, anche senza espressa dichiarazione e senza attribuzioni di valore e senza applicazione della regola proporzionale, con il limite di ,00 (centotremila euro) per sinistro e per anno: a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; c) apparecchiature elettroniche; d) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici; e) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; f) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, g) pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo. Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), d), e), qualora assicurate ai sensi dei presente articolo, l Assicuratore indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

22 POLIZZA 01 Incendio e rischi complementari Pagina 16 di 20 L'indennizzo verrà corrisposto dall Assicuratore soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite PREMIO Il premio è calcolato sulla base del capitale assicurato. I fabbricati entrati successivamente alla stipulazione della polizza nella disponibilità della Provincia si intendono assicurati automaticamente senza obbligo di preavviso fino alla concorrenza di ,00 (cinquemilioni di euro) per ciascun cespite. Per le inclusioni di valore superiore la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno della comunicazione a mezzo fax da parte del contraente all assicuratore. Sarà obbligo dell Assicurato comunicare all Assicuratore tutte le variazioni intervenute sia in aumento che in diminuzione, affinché l Assicuratore possa, mediante appendice, modificare il capitale assicurato e calcolare il nuovo premio dovuto in funzione della nuova situazione oltre a regolare il periodo pregresso in ragione di 1/360 del tasso annuo per ciascun giorno di garanzia. L omissione da parte dell Assicurato di circostanze varianti il rischio come anche le inesatte o incompiute dichiarazioni all atto della stipulazione della polizza, non pregiudica il diritto al risarcimento sempre che ciò sia avvenuto in buona fede. L Assicurato ha però l obbligo di corrispondere il maggior premio proporzionato al maggior rischio con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata LIMITE MASSIMO D INDENNIZZO In nessun caso l assicuratore indennizzerà per singolo sinistro un importo superiore a ,00 (ventimilioni di euro), fermi restando gli eventuali altri limiti previsti in polizza se inferiori UBICAZIONI ESTERNE L Assicuratore prende atto che parte delle attrezzature, macchinari ed arredamenti dell Assicurato e oggetto della presente polizza, per un valore massimo pari al 20% della somma assicurata per detta partita, possono trovarsi presso depositi e laboratori di terzi, fiere, mostre, in Italia ed presso altri paesi dell Unione Europea. Per ciascuna delle ubicazioni esterne, l Assicuratore s impegna a corrispondere un indennizzo non superiore a ,00 (cinquantamila euro) RINUNCIA ALLA RIVALSA A parziale deroga dell articolo 1916 del codice civile, salvo il caso di dolo, l Assicuratore si impegna a non esperire azione di rivalsa nei confronti di enti e/o istituti, se l assicurato, a tutela dei propri interessi, vi si opponga e sempre che non la eserciti lui stesso ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE L Assicuratore ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni DANNI PRECEDENTI La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell Assicurazione nell ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocata dall Assicuratore come motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro salvo il caso di manifesta mala fede OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve:

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