PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

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1 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE Lotto n. 5 CAPITOLATO FURTO Definizioni Assicurato: persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall Assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Comunicazioni: per comunicazione alla Società si intendono tutte le comunicazioni effettuate per lettera, lettera raccomandata, telex, fax, telegrammi ed ogni altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l avvenuta comunicazione. Contenuto: l'intero patrimonio mobiliare di proprietà dell'università, anche se concesso in uso e/o deposito a qualsiasi titolo a terzi; qualunque bene mobile di proprietà di terzi in uso e/o deposito a qualsiasi titolo all'università. Sono compresi i materiali oggetto di scavi archeologici che l Università può detenere a qualsiasi titolo. Contraente: il soggetto che stipula l assicurazione. Dipendenti: personale docente e tecnico amministrativo, collaboratori, borsisti, dottorandi, visitatori, specializzandi, volontari, tirocinanti, studenti e qualunque altra persona che intrattenga con l'università un qualsiasi rapporto, sia lo stesso a titolo oneroso o a titolo gratuito. Franchigia: parte del danno che rimane a carico dell'assicurato. Furto: sottrazione di bene mobile al legittimo detentore. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Polizza/contratto: il documento che prova l Assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Primo rischio assoluto: forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni, indennizza i danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza l'applicazione della regola proporzionale. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Rapina: sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia. Società/Compagnia: l impresa assicuratrice. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Somma assicurata: valore attribuito dal Contraente ai beni ed in base al quale è stipulata l'assicurazione. Nelle forme a primo rischio assoluto la somma assicurata rappresenta il limite di massimo indennizzo dovuto dalla Società. 1

2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'assicurato di circostanze aggravanti il rischio, cosi come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'assicurato non abbia agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Le dichiarazioni inesatte o incomplete e le omissioni fatte con dolo possono comportare il mancato pagamento del danno, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art del Codice civile. La Società prende atto che l involontaria carenza ed imprecisione nell elencazione del numero dei sinistri e del loro ammontare, che hanno colpito il rischio di cui alla presente garanzia, non costituiscono aggravante al fine dell esatta individuazione del rischio stesso. 2) Altre assicurazioni. Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. La Società entro 15 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni, dandone avviso al Contraente. 3) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia. L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in frontespizio, ancorché il pagamento del premio possa intervenire entro 90 giorni da tale data. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 90 giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art c.c. 4) Modifiche dell'assicurazione. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 5) Aggravamento del rischio. Il Contraente, o l'assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportate la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché alla stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art c.c. 5) Diminuzione del rischio. A parziale deroga dell'art del Codice civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'assicurato. 6) Recesso in caso di sinistro. In caso di rifiuto d indennizzo il Contraente può recedere dall'assicurazione in qualsiasi momento, con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso, esclusa l imposta. 7) Periodo di assicurazione. Il presente contratto ha la durata di 5 anni dal e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. E facoltà del Contraente recedere dal contratto al termine di ogni annualità mediante preavviso da darsi con comunicazione 90 giorni prima della scadenza della rata di premio annuale. 2

3 8) Assicurazione per conto di chi spetta. La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell interesse assicurato. 9) Oneri fiscali. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se fossero stati anticipati dalla Società. 10) Foro competente. Il foro competente per la definizione delle controversie è quello della sede del Contraente. 11) Rinvio alle norme di legge. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge. 12) Estensione territoriale. L assicurazione vale per i sinistri verificatesi nel mondo intero. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO 13) Oggetto dell'assicurazione. Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti a seguito di eventi che provochino la perdita, la distruzione o il danneggiamento dei beni assicurati definiti nel "contenuto" ovunque riposti. 14) Casi di furto e rapina. La garanzia comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, anche se iniziata dall'esterno, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati: a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili. Equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche; b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari, mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi. Se per tutti i beni assicurati o per parte di essi sono previsti in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto dalla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti dei beni assicurati per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli. 15) Esclusioni. Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di: atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di: incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o l'assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi; c) agevolati con dolo dal Contraente, dall'assicurato, dagli Amministratori; d) commessi od agevolati con dolo: da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono; da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; e) causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro. Sono esclusi dalla garanzia beni in uso a qualsiasi titolo all'università che risultino già altrimenti assicurati. 3

4 16) Obblighi in caso di sinistro. Il Contraente in caso di sinistro deve: a) adoperarsi per il recupero dei beni rubati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti; b) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell evento e l importo approssimativo del danno; c) fare denuncia scritta all autorità Giudiziaria o di Polizia, copia di tale denuncia sarà inviata all'agenzia; d) fornire all'agenzia una distinta particolareggiata dei beni rubati o danneggiati; e) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire la procedura di ammortamento; f) conservare, fino ad avvenuta perizia del danno, le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato. 17) Procedura per la valutazione del danno. Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario, la liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra le parti, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro o anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale del foro competente. Se una delle parti lo richiede, il Terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro. La Società rimborsa il Contraente dell importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell importo di ,00= 18) Mandato dei periti liquidatori. I Periti devono : 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile; 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate; 3) verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16; 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte o danneggiate; 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in duplice esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. 19) Determinazione dell'indennizzo. In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale del bene assicurato nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi. In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi del Contraente/Assicurato corrisponde: la differenza tra il valore commerciale che il bene aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello del bene nello stato in cui si trova dopo il sinistro; il costo del ripristino (eseguito con l accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui a punto precedente. 20) Pagamento dell'indennizzo. Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art

5 21) Recupero dei beni rubati. Se i beni rubati vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. I beni recuperati divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che il Contraente/Assicurato non rimborsi alla Società l intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il Contraente/Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell importo dell indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farli vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e il Contraente/Assicurato. Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai beni stessi in conseguenza del furto. Se i beni recuperati rivelassero d essere di qualità e valore difformi a quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, il Contraente/Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l indennizzo percepito, fermo il diritto del Contraente/Assicurato all indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro. 22) Obbligo di fornire dati sull andamento dei sinistri. La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati; b) sinistri liquidati (con l indicazione dell importo liquidato); c) sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte); Il Contraente potrà chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. CONDIZIONI PARTICOLARI 1) Furto commesso dai dipendenti. La Società presta la garanzia contro i furti, avvenuti nei modi previsti dal contratto, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente, o il furto avvenga con la partecipazione e concorso del dipendente, e sempre che si verifichino le seguenti circostanze: a) che l autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi; b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell interno dei locali stessi. 2) Mezzi di chiusura dei locali. I mezzi di chiusura e di protezione dei locali contenenti i beni assicurati sono quelli risultanti dall eventuale ispezione tecnica della Società Assicuratrice. Il Contraente è impegnato al buon funzionamento degli stessi. In caso di sinistro, qualora avvenga in difformità a quanto previsto dall'art. 14, la Società risarcirà l 80% del danno liquidabile a termine di polizza restando il 20% a carico del Contraente/Assicurato, senza possibilità da parte di questi di assicurarlo. Tuttavia qualora il furto non avvenga in difformità a quanto previsto dall'art. 14, la garanzia sarà integralmente operante. Scoperto minimo per la presente garanzia 250,00= 3) Ispezione delle cose assicurate. La Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il Contraente/Assicurato ha l obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. 4) Danni cagionati dai ladri. L'assicurazione comprende i guasti/danni/atti vandalici cagionati dai ladri nell'effettuare o nel tentare il furto e/o la rapina, ai locali contenenti i beni assicurati, ai fissi ed agli infissi, agli impianti di rilevazione e di allarme, a casseforti e simili. Sono compresi in garanzia, nel limite del massimale previsto, anche i danni indiretti. La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto". 5

6 5) Garanzia a primo rischio assoluto. L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" senza l applicazione della regola proporzionale. 6) Interpretazione del contratto. Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. 7) Garanzia portavalori. Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, l assicurazione è prestata nel limite del massimale convenuto, anche al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati, mentre l'incaricato detiene i valori stessi durante il trasporto dalle sedi dell'università e viceversa, ai vari enti pubblici/privati, banche, fornitori e clienti ovunque ubicati a seguito di: - furto avvenuto a seguito di infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata nel trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi; - furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - rapina commessa sulla persona incaricata. In caso di sinistro la Società liquiderà il danno applicando uno scoperto del 10%, che non potrà essere assicurato presso altri assicuratori. 8) Furto con destrezza. Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, si garantisce il furto con destrezza avvenuto in qualunque sede dell'università, nel limite del massimale per sinistro e per anno assicurativo di 5.000,00 con la franchigia di 250,00. 9) Beni mobili. Si prende atto che la garanzia viene estesa ai beni utilizzati in occasione di studi, convegni, ricerche ed altre iniziative organizzate dall'università o a cui partecipa l'università ovunque nel mondo; i beni si intendono assicurati anche durante il trasferimento/sosta, che può essere effettuata con qualunque mezzo, purchè tali mezzi durante la sosta risultino opportunamente chiusi. La presente garanzia viene prestata con scoperto del 20% con il minimo di 500,00. 10) Attività culturali. Si prende atto che l'università può organizzare sia presso le proprie sedi che al di fuori, esposizioni di beni propri o di altrui. PARTITE E SOMME ASSICURATE ASSICURASI Contenuto ,00 Furto e rapina di denaro, carte valori e titoli di credito riposti in cassaforte ,00 od armadi corazzati Furto e rapina di denaro, carte valori e titoli di credito riposti in aramadi o 5.000,00 cassetti chiusi Portavalori ,00 Danni cagionati dai ladri ,00 Massimo risarcimento annuo ,00. 6

7 POLIZZA FURTO SITUAZIONE SINISTRI - NOTA INFORMATIVA Sinistri dal al Sinistri denunciati n. 38 Sinistri liquidati n. 28 Sinistri senza seguito n. 9 Importo Risarcimenti totale ,60 Sinistri riservati n. 1 Importo in riserva 1.000,00 7

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