SOMMARIO. Definizioni 1 Condizioni generali di assicurazione. 2 Condizione particolare
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1 FONDIARIA - SAI S.p.A. - Sede e Direzione di Firenze Piazza della Libertà, 6 Direzione di Torino Corso Galilei, 12 - Capitale sociale ,00 i.v. Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Firenze: Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L n. 966) 30 c:\form\logo\lfondsai-divfondiaria.jpg c:\form\logo\a226fond.bmp c:\form\logo\logo_fondiariasai_fond_150.jpg c:\form\logo\logo_fondiariasai_fond_150.jpg c:\form\logo\bollofond-sai.jpg c:\form\logo\logo_fondiariasai_fond_150.jpg c:\form\logo\logo_fondiariasai_fond_150.jpg c:\form\logo\testologogrup_testata_fondsai_bn_150.bmp c:\form\logo\logo_gruppo_retro_150.bmp SOMMARIO Definizioni 1 Condizioni generali di assicurazione 1 Oggetto dell'assicurazione 2 Persone incaricate del trasporto valori 3 Norme di accompagnamento 4 Requisiti degli accompagnatori 5 Limiti di orario giornaliero 6 Scoperto a carico dell'assicurato 7 Somma massima assicurata 8 Primo rischio assoluto e valore del recupero 9 Danni non coperti dall'assicurazione 10 Determinazione dell'ammontare del danno 11 Procedimento per la determinazione dell'ammontare del danno - Nomina e mandato dei periti 12 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro 13 Indicizzazione 14 Obbligo di avviso dei sinistri 15 Pagamento dell'indennizzo 16 Recesso in caso di sinistro 17 Proroga tacita 18 Imposte 19 Riferimento alle norme di legge 20 Fòro competente 2 Condizione particolare A) Sostituti non nominati Mod Edizione Pag. 1
2 Definizioni Nel testo che segue si intende per: Assicurato Contraente Società La persona cui spettano i diritti derivanti dal contratto. La persona, l'ente o la ditta che stipula il contratto e sulla quale gravano gli obblighi da esso derivanti. L impresa assicuratrice. Mod Edizione Pag. 2
3 1 Condizioni generali di assicurazione 1 Oggetto dell'assicurazione La Società si obbliga ad indennizzare l'assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da: - furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori assicurati; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi; - furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - rapina. 2 Persone incaricate del trasporto valori L'assicurazione vale per gli incaricati designati indicati in polizza, adibiti al trasporto dei valori assicurati, mentre detengono i valori stessi nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno - cioè esclusivamente al di fuori dei locali dell'assicurato - prestato in relazione all'attività esercitata precisata in polizza e svolto entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. Ciascuna di dette persone, in caso di impedimento temporaneo, può essere, senza obbligo di informarne la Società, sostituita soltanto con una di quelle rispettivamente designate in polizza a farne le veci (sostituti nominati). Pertanto, in contemporaneo servizio non potrà esservi un numero di persone superiore a quello assicurato. In caso di sinistro l'assicurato dovrà fornire la prova di essersi attenuto alle disposizioni di cui sopra. Una stessa persona non può sostituire contemporaneamente più di una di quelle assicurate. L'assicurazione è operante alla condizione che gli incaricati designati indicati in polizza e le persone destinate a sostituirli nei casi di impedimento: - siano di età non inferiore ai 18 anni nè superiore ai 65 anni e dipendenti dell'assicurato; - non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto dei valori descritti in polizza, fatta eccezione per l'eventuale coesistenza di garanzia portavalori prestata come estensione di altra garanzia. Qualora venissero meno tali condizioni, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente. 3 Norme di accompagnamento I trasporti possono essere effettuati con qualsiasi mezzo di locomozione ma è condizione essenziale per l'efficacia della garanzia che siano svolti: a) da un incaricato designato o da un suo sostituto quando l'ammontare di tutti i valori trasportati non eccede ,85; b) da un incaricato designato o suo sostituto accompagnato da almeno un altro dipendente dell'assicurato quando detto ammontare eccede ,85 ma non ,54; c) da un incaricato designato o suo sostituto accompagnato da almeno altri due dipendenti dell'assicurato (di cui almeno uno munito di arma da fuoco) quando l'ammontare in parola eccede ,54 ma non ,07. In caso che l'ammontare di tutti i valori trasportati sia pari o superiore a ,07 l'assicurazione non è operante, salvo patto contrario che disciplini espressamente le norme di accompagnamento del portavalori. Gli accompagnatori di cui ai punti b) e c) potranno essere sostituiti da agenti delle Forze dell'ordine o di Istituti di Vigilanza. 4 Requisiti degli accompagnatori Le persone che svolgono le mansioni di accompagnatore devono essere di età non inferiore ai 18 anni nè superiore ai 65 anni. 5 Limiti di orario giornaliero L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio e comunque solo tra le ore 5 e le ore Scoperto a carico dell'assicurato In caso di sinistro la Società paga all'assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'assicurato stesso. 7 Somma massima assicurata Qualora si trovino insieme due o più persone incaricate del trasporto dei valori, l'assicurazione si intende complessivamente limitata alla somma massima assicurata per una sola delle persone stesse. 8 Primo rischio assoluto e valore del recupero L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto", pertanto, nella determinazione dell'ammontare del danno, non si applica la regola proporzionale prevista dall'art C.C.. Il valore del recupero spetta all'assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetta alla Società. Mod Edizione Pag. 3
4 9 Danni non coperti dall'assicurazione Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) agevolati con dolo o colpa grave dall'assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata; d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave: - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) o del cui fatto l'assicurato deve rispondere; - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse e da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vicoli matrimoniali, di parentela o affinità, anche se non coabitanti. 10 Determinazione dell'ammontare del danno L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro. Le spese non inconsideratamente fatte per diminuire il danno o recuperare la refurtiva sono rimborsabili anche se il loro ammontare, aggiunto a quello del danno, eccede la somma assicurata. 11 Procedimento per la determinazione dell'ammontare del danno - Nomina e mandato dei periti La determinazione dell'ammontare del danno è effettuata dalla Società e dall'assicurato mediante accordo concluso o direttamente tra loro o, se anche una sola delle Parti ne faccia richiesta, fra due periti che esse nominano, uno per ciascuna, con atto unico ed ai quali conferiscono anche l'incarico di riferire sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, nonchè sulla corrispondenza effettiva del rischio con la descrizione e con le dichiarazioni risultanti dalla polizza. I due periti, se non si accordano tra loro in tutto o in parte, ne eleggono un terzo da scegliersi, se anche uno solo ne faccia richiesta, fuori dalla provincia nel cui territorio il sinistro si è verificato; il terzo può essere nominato anche prima del disaccordo, ma il suo intervento può essere richiesto soltanto limitatamente ai punti controversi. Se una delle Parti non provvede volontariamente alla nomina del proprio perito o se i due periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine sono demandate, su istanza anche di una sola delle Parti, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Le conclusioni cui i due periti pervengono concordemente a quelle che sui punti controversi il Collegio adotta - anche se a maggioranza e quindi anche se uno dei periti non le sottoscrive - sono vincolanti per le Parti, che fin d'ora rinunciano a qualsiasi impugnativa, impregiudicata ogni questione attinente all'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo vanno a carico della Società e dell'assicurato in parti uguali, escluso ogni obbligo solidale. 12 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto dello scoperto stabilito all'art. 6, senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. 13 Indicizzazione Le somme assicurate ed il premio sono collegati all'"indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indice del costo della vita)", pubblicato dall'istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue: a) alla polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello delle sua data di effetto; b) alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo adeguamento) con l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello di detta scadenza. Se si è verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento le somme assicurate ed il premio vengono aumentati o ridotti in proporzione; c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua, previo rilascio all'assicurato di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. Qualora l'indice venga a superare del 100% quello inizialmente stabilito, è in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all'adeguamento della polizza lasciando invariati le somme assicurate ed il premio in corso. 14 Obbligo di avviso dei sinistri I sinistri o i tentativi di furto o rapina devono essere denunciati per iscritto dall'assicurato alla Società ed all'autorità giudiziaria entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza. Mod Edizione Pag. 4
5 L'Assicurato deve denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonchè esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento. 15 Pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzi alcuno dei casi previsti dall'articolo 9, lettere c) e d). 16 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere, con preavviso di 30 giorni, dal presente contratto. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della società stessa a valersi della facoltà di recesso. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dll'asssicurato il rateo di premio netto relativo al periodo di rischio non corso. 17 Proroga tacita Il contratto di durata non inferiore ad un anno si intende prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di un anno, con il massimo di un anno se non viene disdetto per iscritto da una delle Parti almeno 60 giorni avanti la scadenza e così di seguito. 18 Imposte Sono a carico dell'assicurato le imposte e gli oneri presenti e futuri stabiliti in conseguenza del contratto. 19 Riferimento alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge. 20 Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia in cui è assegnata la polizza. Condizione particolare (valida solo se espressamente richiamata) A) Sostituti non nominati A parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni generali di assicurazione ciascuno degli incaricati designati nella presente polizza, in caso di impedimento, dovuto a ferie, malattie, od a comprovate circostanze estranee al rapporto di lavoro, può essere, senza obbligo di informarne la Società, sostituita temporaneamente con altra persona che risponda alle condizioni di cui all'art. 2. Quando l'impedimento superi i 30 giorni, l'assicurato è tenuto a comunicare alla Società il cognome e il nome del sostituto. Mod Edizione Pag. 5
6 Mod Edizione Pag. 6
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