GIOIELLIERI, OREFICI, OROLOGIAI, BANCHI DI METALLI PREZIOSI AUMENTI E SCONTI:

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1 ALLEGATO SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO i.v. - COD. FISCALE E REG. IMPRESE DI TORINO N CCIAA TORINO N SEDE LEGALE: VIA MAZZINI, TORINO - ITALIA IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROV. ISVAP N.2285 (G.U N.154) SOCIETA' DIRETTA E COORDINATA DA DE AGOSTINI S.p.A. - SEDE LEGALE: VIA GIOVANNI DA VERRAZANO N. 15, NOVARA ALLEGATO N. MODELLO POLIZZA N. AGENZIA DI PART. COSE ASSICURATE ED ESTENSIONI DI GARANZIA MASSIMO INDENNIZZO TASSO PREMIO 1 A) Preziosi, ogggetti e servizi di argenteria, orologi, oggetti di ornamento e quant' altro del genere inerente all' attività dell' assicurato, sia di sua proprietà, sia a lui affidati per stima, per lavori o per qualsiasi altra ragione esclusa la sola custodia; VALORI: I) Nei locali dell' esercizio contro il solo rischio di furto RINCHIUSI NEI MEZZI DI CUSTODIA elencati in polizza FUORI DEI MEZZI DI CUSTODIA, QUANDO NELL' ESERCIZIO NON VI E' PRESENZA DI ADDETTI, esclusi i danni di furto perpetrati dall' esterno dell' esercizio stesso con effrazione dei soli vetri di vetrine o di porte: a) durante il tempo delle chiusure diurne e serali dei giorni nei quali l' esercizio è aperto al pubblico, fra le ore 8 e le ore 21, e non oltre, anche se le vetrine - purchè fisse - e le porte vetrate - purchè efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso; b) durante il tempo della chiusura notturna tra le ore 21 ed il momento della riapertura dell'esercizio e durante la chiusura dei giorni nei quali l' esercizio stesso non è aperto al pubblico SOTTRATTI DALL' ESTERNO tra le ore 8 e le ore 21, con effrazione dei soli vetri di vetrine o di porte dell' esercizio. FUORI DEI MEZZI DI CUSTODIA, MENTRE NELL' ESERCIZIO VI E' PRESENZA DI ADDETTI, contro il furto commesso con destrezza, durante le ore di apertura dei locali, purchè constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto SIA DENTRO SIA FUORI DEI MEZZI DI CUSTODIA, contro la rapina II) Fuori dei locali dell' esercizio contro il furto e la rapina come definiti dalla Condizione Aggiuntiva 3 commessi sulle persone in appresso nominate, adibite al trasporto delle cose assicurate, mentre nell' esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono le cose stesse: a) portavalori:... sostituto:... b) portavalori:... sostituto: B) Macchinario e attrezzatura, arredamento d' ufficio C) Guasti cagionati dai ladri ai locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi TOTALE SOMME ASSICURATE E PREMI: AUMENTI E SCONTI: PREMIO TOTALE IMPONIBILE: Dichiarazioni dell' Assicurato integrative di quelle riportate sul simplo: 1) il periodo di mancanza di persone che osservino un orario di quotidiano lavoro previsto dalla Condizione Aggiuntiva 2 in 8 giorni, deve essere prolungato a 21 giorni? o a 30 giorni? Il presente Allegato mod..606 forma parte integrante della polizza solo se i dati sotto indicati sono riportati nella zona ALLEGATI del modulo di polizza secondo quanto sopra indicato. MODELLO OGGETTO A B C D CC CONTRAENTE

2 ALLEGATO - CONDIZIONI AGGIUNTIVE 1) SCOPERTO - In caso di sinistro che colpisca la partite 2a, 2b, 3, 4 e 5 la Società corrisponderà all Assicurato l 80% dell importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l indennità verrà determinata ai sensi dell art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall importo così calcolato. 2) OBBLIGO DI PRESENZA DI PERSONE CHE OSSERVINO UN ORARIO QUOTIDIANO DI LAVORO - A parziale modifica dell art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fermi restando i casi di furto previsti in prima facciata di polizza, l assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l efficacia del contratto, che nei locali contenenti le cose assicurate vi sia presenza di persone che osservino un orario quotidiano di lavoro, salvo nei giorni festivi, in quelli di chiusura occasionale, nonché durante le consuete ferie annuali ed in ogni caso per un periodo non superiore a 8 giorni consecutivi. 3) GARANZIA PORTAVALORI - L assicurazione di cui alla partita 6 copre i danni derivanti da: furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto delle cose assicurate; furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano le cose assicurate; furto strappando di mano o di dosso alla persona le cose assicurate; rapina, come definita dall art. 628 del Codice Penale. Inoltre l assicurazione è operante alle condizioni di seguito elencate, essenziali per l efficacia del contratto: a) i portavalori e i relativi sostituti: non devono avere minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori, devono essere di età non inferiore ai 18 anni nè superiore ai 65 anni e dipendenti dell Assicurato o l Assicurato stesso; non devono essere altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto delle cose assicurate. Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato o per il suo sostituto cessa automaticamente; b) per «servizio esterno» si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali dell Assicurato; c) durante le soste dei portavalori è ammesso il temporaneo deposito delle cose assicurate: 1) nelle casseforti dei clienti ai quali il portavalori le abbia affidate in custodia; 2) nell abitazione (dimora abituale) del portavalori o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in cassaforte oppure anche fuori cassaforte quando nell abitazione sia presente il portavalori o persona di sua fiducia; 3) negli alberghi ove soggiorna il portavalori, purché consegnate in custodia alla direzione dell albergo oppure in cassaforte oppure riposte nella camere di albergo quando in essa sia presente il portavalori. L assicurazione di cui ai suddetti punti 1), 2) e 3) si intende prestata contro i casi di furto previsti dall art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché contro la rapina; d) i trasporti di valori devono essere effettuati alle condizioni che seguono, essenziali per l efficacia del contratto: sino a Euro ,00 dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto; oltre Euro ,00 e sino a Euro ,00 dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, accompagnato da altra persona; oltre Euro ,00 e sino a Euro ,00 dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, accompagnato da non meno di due persone delle quali almeno una munita di arma da fuoco; oltre Euro ,00 a condizione da convenirsi con patto speciale. e) le persone che svolgono mansioni di accompagnatore devono essere di età non inferiore ai 18 anni nè superiore ai 65 anni e non avere minorazioni fisiche che le rendano inadatte al compito cui sono adibite; in caso di sinistro, la Società corrisponderà all Assicurato l 80% dell importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20%, con il minimo del 10% della somma assicurata, a carico dell Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Nei casi previsti ai punti c1) e c2), qualora le cose assicurate siano depositate in cassaforte di peso non superiore a 200 Kg, le percentuali di cui al presente punto si intendono rispettivamente variate in 70% e 30%, fermo il minimo del 10%; f) ciascuno dei portavalori, in caso di temporaneo impendimento, può essere, senza obbligo di informare la Società, sostituito con altro designato a farne le veci, come precisato alla relativa partita. Pertanto in contemporaneo servizio non potrà esservi un numero di persone superiore a quello assicurato. In caso di sinistro, l Assicurato dovrà fornire la prova di essersi attenuto alle disposizioni di cui sopra. Una stessa persona non può sostituire contemporaneamente più di una di quelle assicurate; g) qualora si trovino insieme due o più persone incaricate del trasporto, dipendenti dallo stesso Assicurato ed indicate anche in polizze diverse della stessa Società, l assicurazione si intende limitata alla somma massima assicurata per una sola di esse. 4) GARANZIA ESPOSIZIONE - L assicurazione di cui alle partite 1 e 7 è estesa ai furti commessi durante il tempo delle chiusure diurne e serali dei giorni nei quali l esercizio è aperto al pubblico, fra le ore 8 e le ore 21, e non oltre, anche se le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso. 5) GUASTI CAGIONATI DAI LADRI - L assicurazione di cui alla partita 8 vale esclusivamente per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati. La garanzia è prestata a «primo rischio assoluto» senza applicare eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza. 0 AL 000

3 ALLEGATO SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO i.v. - COD. FISCALE E REG. IMPRESE DI TORINO N CCIAA TORINO N SEDE LEGALE: VIA MAZZINI, TORINO - ITALIA IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROV. ISVAP N.2285 (G.U N.154) SOCIETA' DIRETTA E COORDINATA DA DE AGOSTINI S.p.A. - SEDE LEGALE: VIA GIOVANNI DA VERRAZANO N. 15, NOVARA ALLEGATO N. MODELLO POLIZZA N. AGENZIA DI PART. COSE ASSICURATE ED ESTENSIONI DI GARANZIA MASSIMO INDENNIZZO TASSO PREMIO 1 A) Preziosi, ogggetti e servizi di argenteria, orologi, oggetti di ornamento e quant' altro del genere inerente all' attività dell' assicurato, sia di sua proprietà, sia a lui affidati per stima, per lavori o per qualsiasi altra ragione esclusa la sola custodia; VALORI: I) Nei locali dell' esercizio contro il solo rischio di furto RINCHIUSI NEI MEZZI DI CUSTODIA elencati in polizza FUORI DEI MEZZI DI CUSTODIA, QUANDO NELL' ESERCIZIO NON VI E' PRESENZA DI ADDETTI, esclusi i danni di furto perpetrati dall' esterno dell' esercizio stesso con effrazione dei soli vetri di vetrine o di porte: a) durante il tempo delle chiusure diurne e serali dei giorni nei quali l' esercizio è aperto al pubblico, fra le ore 8 e le ore 21, e non oltre, anche se le vetrine - purchè fisse - e le porte vetrate - purchè efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso; b) durante il tempo della chiusura notturna tra le ore 21 ed il momento della riapertura dell'esercizio e durante la chiusura dei giorni nei quali l' esercizio stesso non è aperto al pubblico SOTTRATTI DALL' ESTERNO tra le ore 8 e le ore 21, con effrazione dei soli vetri di vetrine o di porte dell' esercizio. FUORI DEI MEZZI DI CUSTODIA, MENTRE NELL' ESERCIZIO VI E' PRESENZA DI ADDETTI, contro il furto commesso con destrezza, durante le ore di apertura dei locali, purchè constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto SIA DENTRO SIA FUORI DEI MEZZI DI CUSTODIA, contro la rapina II) Fuori dei locali dell' esercizio contro il furto e la rapina come definiti dalla Condizione Aggiuntiva 3 commessi sulle persone in appresso nominate, adibite al trasporto delle cose assicurate, mentre nell' esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono le cose stesse: a) portavalori:... sostituto:... b) portavalori:... sostituto: B) Macchinario e attrezzatura, arredamento d' ufficio C) Guasti cagionati dai ladri ai locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi TOTALE SOMME ASSICURATE E PREMI: AUMENTI E SCONTI: PREMIO TOTALE IMPONIBILE: Dichiarazioni dell' Assicurato integrative di quelle riportate sul simplo: 1) il periodo di mancanza di persone che osservino un orario di quotidiano lavoro previsto dalla Condizione Aggiuntiva 2 in 8 giorni, deve essere prolungato a 21 giorni? o a 30 giorni? Il presente Allegato mod..606 forma parte integrante della polizza solo se i dati sotto indicati sono riportati nella zona ALLEGATI del modulo di polizza secondo quanto sopra indicato. MODELLO OGGETTO A B C D CC DIREZIONE

4 ALLEGATO - CONDIZIONI AGGIUNTIVE 1) SCOPERTO - In caso di sinistro che colpisca la partite 2a, 2b, 3, 4 e 5 la Società corrisponderà all Assicurato l 80% dell importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l indennità verrà determinata ai sensi dell art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall importo così calcolato. 2) OBBLIGO DI PRESENZA DI PERSONE CHE OSSERVINO UN ORARIO QUOTIDIANO DI LAVORO - A parziale modifica dell art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fermi restando i casi di furto previsti in prima facciata di polizza, l assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l efficacia del contratto, che nei locali contenenti le cose assicurate vi sia presenza di persone che osservino un orario quotidiano di lavoro, salvo nei giorni festivi, in quelli di chiusura occasionale, nonché durante le consuete ferie annuali ed in ogni caso per un periodo non superiore a 8 giorni consecutivi. 3) GARANZIA PORTAVALORI - L assicurazione di cui alla partita 6 copre i danni derivanti da: furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto delle cose assicurate; furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano le cose assicurate; furto strappando di mano o di dosso alla persona le cose assicurate; rapina, come definita dall art. 628 del Codice Penale. Inoltre l assicurazione è operante alle condizioni di seguito elencate, essenziali per l efficacia del contratto: a) i portavalori e i relativi sostituti: non devono avere minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori, devono essere di età non inferiore ai 18 anni nè superiore ai 65 anni e dipendenti dell Assicurato o l Assicurato stesso; non devono essere altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto delle cose assicurate. Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato o per il suo sostituto cessa automaticamente; b) per «servizio esterno» si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali dell Assicurato; c) durante le soste dei portavalori è ammesso il temporaneo deposito delle cose assicurate: 1) nelle casseforti dei clienti ai quali il portavalori le abbia affidate in custodia; 2) nell abitazione (dimora abituale) del portavalori o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in cassaforte oppure anche fuori cassaforte quando nell abitazione sia presente il portavalori o persona di sua fiducia; 3) negli alberghi ove soggiorna il portavalori, purché consegnate in custodia alla direzione dell albergo oppure in cassaforte oppure riposte nella camere di albergo quando in essa sia presente il portavalori. L assicurazione di cui ai suddetti punti 1), 2) e 3) si intende prestata contro i casi di furto previsti dall art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché contro la rapina; d) i trasporti di valori devono essere effettuati alle condizioni che seguono, essenziali per l efficacia del contratto: sino a Euro ,00 dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto; oltre Euro ,00 e sino a Euro ,00 dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, accompagnato da altra persona; oltre Euro ,00 e sino a Euro ,00 dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, accompagnato da non meno di due persone delle quali almeno una munita di arma da fuoco; oltre Euro ,00 a condizione da convenirsi con patto speciale. e) le persone che svolgono mansioni di accompagnatore devono essere di età non inferiore ai 18 anni nè superiore ai 65 anni e non avere minorazioni fisiche che le rendano inadatte al compito cui sono adibite; in caso di sinistro, la Società corrisponderà all Assicurato l 80% dell importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20%, con il minimo del 10% della somma assicurata, a carico dell Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Nei casi previsti ai punti c1) e c2), qualora le cose assicurate siano depositate in cassaforte di peso non superiore a 200 Kg, le percentuali di cui al presente punto si intendono rispettivamente variate in 70% e 30%, fermo il minimo del 10%; f) ciascuno dei portavalori, in caso di temporaneo impendimento, può essere, senza obbligo di informare la Società, sostituito con altro designato a farne le veci, come precisato alla relativa partita. Pertanto in contemporaneo servizio non potrà esservi un numero di persone superiore a quello assicurato. In caso di sinistro, l Assicurato dovrà fornire la prova di essersi attenuto alle disposizioni di cui sopra. Una stessa persona non può sostituire contemporaneamente più di una di quelle assicurate; g) qualora si trovino insieme due o più persone incaricate del trasporto, dipendenti dallo stesso Assicurato ed indicate anche in polizze diverse della stessa Società, l assicurazione si intende limitata alla somma massima assicurata per una sola di esse. 4) GARANZIA ESPOSIZIONE - L assicurazione di cui alle partite 1 e 7 è estesa ai furti commessi durante il tempo delle chiusure diurne e serali dei giorni nei quali l esercizio è aperto al pubblico, fra le ore 8 e le ore 21, e non oltre, anche se le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso. 5) GUASTI CAGIONATI DAI LADRI - L assicurazione di cui alla partita 8 vale esclusivamente per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati. La garanzia è prestata a «primo rischio assoluto» senza applicare eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza. 0 AL 000

5 ALLEGATO SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO i.v. - COD. FISCALE E REG. IMPRESE DI TORINO N CCIAA TORINO N SEDE LEGALE: VIA MAZZINI, TORINO - ITALIA IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROV. ISVAP N.2285 (G.U N.154) SOCIETA' DIRETTA E COORDINATA DA DE AGOSTINI S.p.A. - SEDE LEGALE: VIA GIOVANNI DA VERRAZANO N. 15, NOVARA ALLEGATO N. MODELLO POLIZZA N. AGENZIA DI PART. COSE ASSICURATE ED ESTENSIONI DI GARANZIA MASSIMO INDENNIZZO TASSO PREMIO 1 A) Preziosi, ogggetti e servizi di argenteria, orologi, oggetti di ornamento e quant' altro del genere inerente all' attività dell' assicurato, sia di sua proprietà, sia a lui affidati per stima, per lavori o per qualsiasi altra ragione esclusa la sola custodia; VALORI: I) Nei locali dell' esercizio contro il solo rischio di furto RINCHIUSI NEI MEZZI DI CUSTODIA elencati in polizza FUORI DEI MEZZI DI CUSTODIA, QUANDO NELL' ESERCIZIO NON VI E' PRESENZA DI ADDETTI, esclusi i danni di furto perpetrati dall' esterno dell' esercizio stesso con effrazione dei soli vetri di vetrine o di porte: a) durante il tempo delle chiusure diurne e serali dei giorni nei quali l' esercizio è aperto al pubblico, fra le ore 8 e le ore 21, e non oltre, anche se le vetrine - purchè fisse - e le porte vetrate - purchè efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso; b) durante il tempo della chiusura notturna tra le ore 21 ed il momento della riapertura dell'esercizio e durante la chiusura dei giorni nei quali l' esercizio stesso non è aperto al pubblico SOTTRATTI DALL' ESTERNO tra le ore 8 e le ore 21, con effrazione dei soli vetri di vetrine o di porte dell' esercizio. FUORI DEI MEZZI DI CUSTODIA, MENTRE NELL' ESERCIZIO VI E' PRESENZA DI ADDETTI, contro il furto commesso con destrezza, durante le ore di apertura dei locali, purchè constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto SIA DENTRO SIA FUORI DEI MEZZI DI CUSTODIA, contro la rapina II) Fuori dei locali dell' esercizio contro il furto e la rapina come definiti dalla Condizione Aggiuntiva 3 commessi sulle persone in appresso nominate, adibite al trasporto delle cose assicurate, mentre nell' esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono le cose stesse: a) portavalori:... sostituto:... b) portavalori:... sostituto: B) Macchinario e attrezzatura, arredamento d' ufficio C) Guasti cagionati dai ladri ai locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi TOTALE SOMME ASSICURATE E PREMI: AUMENTI E SCONTI: PREMIO TOTALE IMPONIBILE: Dichiarazioni dell' Assicurato integrative di quelle riportate sul simplo: 1) il periodo di mancanza di persone che osservino un orario di quotidiano lavoro previsto dalla Condizione Aggiuntiva 2 in 8 giorni, deve essere prolungato a 21 giorni? o a 30 giorni? Il presente Allegato mod..606 forma parte integrante della polizza solo se i dati sotto indicati sono riportati nella zona ALLEGATI del modulo di polizza secondo quanto sopra indicato. MODELLO OGGETTO A B C D CC AGENZIA

6 ALLEGATO - CONDIZIONI AGGIUNTIVE 1) SCOPERTO - In caso di sinistro che colpisca la partite 2a, 2b, 3, 4 e 5 la Società corrisponderà all Assicurato l 80% dell importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l indennità verrà determinata ai sensi dell art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall importo così calcolato. 2) OBBLIGO DI PRESENZA DI PERSONE CHE OSSERVINO UN ORARIO QUOTIDIANO DI LAVORO - A parziale modifica dell art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fermi restando i casi di furto previsti in prima facciata di polizza, l assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l efficacia del contratto, che nei locali contenenti le cose assicurate vi sia presenza di persone che osservino un orario quotidiano di lavoro, salvo nei giorni festivi, in quelli di chiusura occasionale, nonché durante le consuete ferie annuali ed in ogni caso per un periodo non superiore a 8 giorni consecutivi. 3) GARANZIA PORTAVALORI - L assicurazione di cui alla partita 6 copre i danni derivanti da: furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto delle cose assicurate; furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano le cose assicurate; furto strappando di mano o di dosso alla persona le cose assicurate; rapina, come definita dall art. 628 del Codice Penale. Inoltre l assicurazione è operante alle condizioni di seguito elencate, essenziali per l efficacia del contratto: a) i portavalori e i relativi sostituti: non devono avere minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori, devono essere di età non inferiore ai 18 anni nè superiore ai 65 anni e dipendenti dell Assicurato o l Assicurato stesso; non devono essere altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto delle cose assicurate. Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato o per il suo sostituto cessa automaticamente; b) per «servizio esterno» si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali dell Assicurato; c) durante le soste dei portavalori è ammesso il temporaneo deposito delle cose assicurate: 1) nelle casseforti dei clienti ai quali il portavalori le abbia affidate in custodia; 2) nell abitazione (dimora abituale) del portavalori o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in cassaforte oppure anche fuori cassaforte quando nell abitazione sia presente il portavalori o persona di sua fiducia; 3) negli alberghi ove soggiorna il portavalori, purché consegnate in custodia alla direzione dell albergo oppure in cassaforte oppure riposte nella camere di albergo quando in essa sia presente il portavalori. L assicurazione di cui ai suddetti punti 1), 2) e 3) si intende prestata contro i casi di furto previsti dall art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché contro la rapina; d) i trasporti di valori devono essere effettuati alle condizioni che seguono, essenziali per l efficacia del contratto: sino a Euro ,00 dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto; oltre Euro ,00 e sino a Euro ,00 dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, accompagnato da altra persona; oltre Euro ,00 e sino a Euro ,00 dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, accompagnato da non meno di due persone delle quali almeno una munita di arma da fuoco; oltre Euro ,00 a condizione da convenirsi con patto speciale. e) le persone che svolgono mansioni di accompagnatore devono essere di età non inferiore ai 18 anni nè superiore ai 65 anni e non avere minorazioni fisiche che le rendano inadatte al compito cui sono adibite; in caso di sinistro, la Società corrisponderà all Assicurato l 80% dell importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20%, con il minimo del 10% della somma assicurata, a carico dell Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Nei casi previsti ai punti c1) e c2), qualora le cose assicurate siano depositate in cassaforte di peso non superiore a 200 Kg, le percentuali di cui al presente punto si intendono rispettivamente variate in 70% e 30%, fermo il minimo del 10%; f) ciascuno dei portavalori, in caso di temporaneo impendimento, può essere, senza obbligo di informare la Società, sostituito con altro designato a farne le veci, come precisato alla relativa partita. Pertanto in contemporaneo servizio non potrà esservi un numero di persone superiore a quello assicurato. In caso di sinistro, l Assicurato dovrà fornire la prova di essersi attenuto alle disposizioni di cui sopra. Una stessa persona non può sostituire contemporaneamente più di una di quelle assicurate; g) qualora si trovino insieme due o più persone incaricate del trasporto, dipendenti dallo stesso Assicurato ed indicate anche in polizze diverse della stessa Società, l assicurazione si intende limitata alla somma massima assicurata per una sola di esse. 4) GARANZIA ESPOSIZIONE - L assicurazione di cui alle partite 1 e 7 è estesa ai furti commessi durante il tempo delle chiusure diurne e serali dei giorni nei quali l esercizio è aperto al pubblico, fra le ore 8 e le ore 21, e non oltre, anche se le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso. 5) GUASTI CAGIONATI DAI LADRI - L assicurazione di cui alla partita 8 vale esclusivamente per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati. La garanzia è prestata a «primo rischio assoluto» senza applicare eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza. 0 AL 000

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